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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/09/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio ConSIliere relatore dott. Antonino Fichera ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.991/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
10 gennaio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CALAFIORE CLAUDIA
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ROSSI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 943/2022 pubblicata in data 24/05/2022 .
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
PIACCIA ALL'ILL.MA CORTE D'APPELLO ADITA, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa: 1) annullare la sentenza n. trib. Siracusa n. 943/2022 pubbl. il 24 maggio 2022 RG n. 3207/2015 Repert. n 1522/2022. avente ad oggetto “opposizione al decreto ingiuntivo n . 491/2015 emesso dal Giudice
Unico presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1572/2015
R.G.” non notificata ” 2) conseguentemente in totale riforma della stessa, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
491/2015 emesso dal Giudice Unico presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento RG. N. 1572/2015 notificato all'opponente in data 20/5/2015 3) condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore alla Controparte_1
restituzione in favore dell'opponente dei ratei del finanziamento dalla stessa già corrisposti pari ad € 13.452,28 , così come documentato dagli estratti conto prodotti ex adverso, oltre interessi sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per Parte Appellata:
In via preliminare: 1) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito: 2)
Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado n.
943/2022 del 24/5/2022 (RG n. 3207/2015) del Tribunale di Siracusa, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso spese generali 15%
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la esponeva che: Controparte_1 PT aveva stipulato con contratto di
[...] Parte_2 finanziamento n. 3716243 finalizzato all'acquisto di mobili presso il dealer convenzionato;
tale finanziamento era stato regolarmente Controparte_2 erogato da , direttamente al dealer Parte_2 Parte_2
convenzionato in data 09/03/2005 a mezzo assegno n. 3853386340; la con atto del 29/06/2012 aveva ceduto pro Parte_2
soluto il proprio credito a cessione del credito notificata alla Controparte_1
Sig.ra a mezzo raccomandata A/R del 20/11/2012, ricevuta dalla Parte_1 stessa in data 05/12/2012; il credito andava quantificato in € 7.344,20, come da sollecito di pagamento a mezzo raccomandata A/R del 05/12/2014, ricevuta in data 23/12/2014.
pag. 2/13 A seguito dell'emissione da parte del Tribunale di Siracusa del decreto ingiuntivo n. 491/2015 per l'importo sopra indicato, notificato a in data Parte_1
20/5/2015, la stessa proponeva opposizione, deducendo:
- di aver acquistato su catalogo per il prezzo complessivo di € 15.000/00 (€ quindicimila) nel mese di marzo 2005 dal SI. - titolare Controparte_2
dell'omonima ditta di vendita di mobili d'arredamento con sede in Siracusa viale
Teocrito n. 104 - i seguenti beni: una stanza da letto completa di letto matrimoniale, armadio “quattro stagioni”, comò e due comodini in radica di noce oltre ad un salotto composto da divano tre posti due poltrone coordinate in ecopelle color cuoio e tavolino basso di servizio con piano in vetro e piccola vetrinetta coordinata;
- il pagamento dei beni sopradescritto era stato effettuato mediante il finanziamento del prezzo convenuto da parte della
[...] con contratto n. 3716243/PF dell'8.03.2005, Parte_3
così come documentato da parte opposta, mentre la consegna dell'intero arredamento avrebbe dovuto avvenire per espresso accordo tra le parti entro e non oltre il 01 aprile 2005;
- la società finanziaria, a seguito dell'accettazione della richiesta di finanziamento aveva provveduto a versarne l'importo al fornitore;
tuttavia, nonostante la ricezione del prezzo pattuito, il SI. aveva omesso del CP_2 tutto di consegnare all'attrice quanto dalla stessa acquistato entro il termine pattuito, non sortendo alcun effetto né le reiterate richieste verbali, a fronte delle quali non forniva alcuna valida giustificazione, né la racc. A/R di messa in mora del 23/28- 02-2008 (all.2) che rimaneva del tutto priva di riscontro;
- dall'omessa consegna dei beni conseguiva il grave inadempimento da parte del venditore, di cui veniva prontamente notiziata la Banca cedente che in data
23/10/2008 – in virtù del contenuto del punto 7 delle condizioni generali “
pag. 3/13 assenza di accordo di esclusiva” - riscontrava negativamente la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento (cfr. all.3).
Ciò premesso l'opponente, ritenendo sussistente un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento sottoscritto tra le odierne pari ed il contratto di compravendita di un “arredamento completo” sottoscritto tra l'opponente e la ditta individuale , concludeva, deducendo: Controparte_2
- la pacifica azionabilità del rimedio della risoluzione del contratto di finanziamento stante il suo collegamento con il contratto di compravendita, precisando che era sufficiente, sia nella formulazione attuale dell'art. 125 quinquies del codice del consumo, così come nella norma precedente, la messa in mora del fornitore e la sussistenza, rispetto al contratto di fornitura, delle condizioni di cui all'art. 1455 c.c.;
- di non aver mai ricevuto la raccomandata A/R del 20/11/2012, né sottoscritto la relativa ricevuta di ritorno, con cui sosteneva di averle comunicato CP_3
la cessione del credito e proponeva querela di falso, eccependo infine la prescrizione del credito, posto che nessun effetto poteva attribuirsi alla raccomandata ed alla relativa ricevuta di ritorno allegate sub 10 ed 11 al fascicolo di parte opposta portanti la data del 5-23/12/2014, ricevuta da soggetto assolutamente diverso dalla opponente non accompagnata dall'invio della CAD, con conseguente insussistenza di alcun atto interruttivo antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente concludeva nei seguenti termini: “A) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso;
B) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 611345637332 del 22/11/2012; C) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale
pag. 4/13 n.611345637332 del 22/11/2012; nel merito: D) in accoglimento della spiegata opposizione, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace ingiuntivo n.
491/2015 emesso dal Giudice Unico presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento RG. n. 1572/2015 notificato all'opponente in data 20/5/2015; C) Co condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_1
alla restituzione in favore dell'opponente dei ratei del finanziamento dalla stessa già corrisposti pari ad € 13.452,28 , così come documentato dagli estratti conto prodotti ex adverso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Costituendosi in giudizio rilevava che: il credito traeva origine dal CP_1
contratto di prestito n. 3716243 finalizzato all'acquisto di mobili presso il mobilificio “Mondo mobili convenienza di ” (doc. n. 2 Controparte_2
fascicolo monitorio), sottoscritto con Santander Consumer Bank S.p.A.; i beni acquistati erano stati regolarmente ritirati dal GN , come da Parte_4 ricevuta di cui al suddetto doc. 2, da cui emergeva che l'ordine di acquisto dei mobili era stato realizzato su commissione della GNa , Persona_1 con pagamento tramite finanziamento con a nome della GNa Parte_3
e la consegna è stata effettuata direttamente al GN Parte_1 Parte_4
, padre della committente.
[...]
La banca opposta deduceva, quindi, la genericità e l'inammissibilità delle argomentazioni avversarie, tutte sfornite di allegazione, precisando che controparte solo dopo il pagamento di 35 rate aveva contestato la mancata consegna del bene al venditore convenzionato, circostanza mai segnalata alla creditrice in occasione dei numerosi solleciti e che mal si conciliava con l'asserito inadempimento del venditore, peraltro smentito dalla dichiarazione proveniente dal fornitore secondo cui solo a fronte di un dissidio tra la GNa ed il GN , quest'ultima aveva contestato l'adempimento, a ben PT Parte_4
tre anni di distanza dall'acquisto (doc. 3). Inoltre evidenziava che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione dell'onere della pag. 5/13 posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (e che aveva pienamente assolto l'onere della prova a suo carico, Controparte_1
dimettendo la richiesta di finanziamento sottoscritta della GNa nonché PT
la prova dell'erogazione della somma richiesta e incombendo sull'attrice opponente l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. L'opposta, rilevata, peraltro, che ai sensi dell'art. 7 delle
Condizioni Generali di cui alla Richiesta di Finanziamento sottoscritta dagli odierni attori opponenti è previsto che “In assenza di accordo di esclusiva con il
Convenzionato, non possono essere opposte a le eccezioni Parte_3
relative al rapporto di compravendita delle somme da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene/servizio; ogni relativa controversia dovrà essere risolta fra il Cliente e il Convenzionato, fermi e impregiudicati gli obblighi assunti dal cliente nei confronti di ”. Contestava inoltre la Parte_3 presunta prescrizione e sulla querela di falso, rilevando l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa con riferimento al procedimento per querela di falso.
All'udienza del 02/03/2016 proponeva querela di falso relativamente Parte_1
ai documenti 2 e 3 ed in particolare della sottoscrizione del documento 2, rilevando che i mobili ivi indicati erano diversi da quelli da lei commissionati e che non conosceva e ed all'udienza del Persona_1 Parte_4
29/03/2017 insisteva nel disconoscimento delle firme contenute nei documenti prodotti dall'opposta.
Con sentenza n. 943/2022 pubblicata in data 24/05/2022, il Tribunale di Siracusa rigettava le domande proposte da e confermava il Decreto Parte_1
ingiuntivo nr. 491/2015 nr. 1572/2015 R.G. del Tribunale di Siracusa,
pag. 6/13 condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della società convenuta.
In particolare il primo giudice riteneva che “la prospettazione della risoluzione del contratto di finanziamento per risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del venditore non è stata provata da alcun elemento probatorio
“serio”. Infatti si deduce “la mancata consegna dei mobili” oggetto del finanziamento ben tre anni dopo la mancata consegna. Nel verbale del
02.03.2016 il procuratore dell'opponente prospetta che la SI.ra non PT conosca (o , destinataria dei mobili) ed il SI. Persona_2 PE
ma la aveva indicato a teste il in un Parte_4 PT Parte_4 atto di citazione a giudizio promosso dalla SI.ra in danno del SI. PT
, venditore dei mobili “mai consegnati”. Controparte_2
Inoltre, il Tribunale rilevava come elemento ancora più rilevante per ritenere la infondatezza del motivo di opposizione è l'intervenuto pagamento delle rate del prestito da parte della SI.ra dal 2005 fino al 2009, con il pagamento di PT ben 35 rate , situazione strana da parte di una persona che nega di aver mai ricevuto la merce. Ma il finanziamento del resto era per l'acquisto di PE
, per il quale il soggetto pagatore era la SI.ra . Quindi sia il
[...] PT venditore, che la finanziaria esulano dai rapporti tra la e la beneficiaria PT
dell'acquisto.
In merito alla contestazione a “querela di falso” della ricezione da parte della SI.ra della comunicazione di cessione del credito avvenuta con PT raccomandata a.r. del 20.11.2012 il primo giudice rilevava che “sul punto non può essere certo la foto di una “mascherina” di citofono condominiale con più nominativi a documentare che la SI.ra non ha ricevuto detta PT comunicazione.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello per le ragioni meglio Parte_1 esaminate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
pag. 7/13 Costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello, CP_1 concludendo come in epigrafe.
Indi, all'udienza del 10.1.2025, sulle conclusioni come precisate a verbale, la
Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che parte appellante non ha impugnato il capo di sentenza relativo alla querela di falso proposta al fine di accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 611345637332 del 22/11/2012, né ha riproposto l'eccezione di prescrizione del credito, questioni ormai coperte dal giudicato.
Unico capo della sentenza impugnato riguarda il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di finanziamento per risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del venditore.
Con i motivi di appello, la denuncia, infatti: PT
- la violazione degli art. 1477 e 2967 cc, per aver il giudice di prime cure attribuito l'onere della prova a una parte diversa (l'opponente) da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare (opposto) (Cass. n. 26769/2018) atteso che la prova positiva della avvenuta consegna dei mobili de quibus non grava sull'acquirente come erroneamente asserito da giudice di prime cure ma sul creditore opposto;
- la violazione degli artt. 113 e 115 cpc. per aver il giudice di prime cure, pur in assenza di qualsivoglia prova, affermato apoditticamente che la beneficiaria dell'acquisto dei mobili - cui era funzionalmente collegato il contratto di finanziamento in questione - era la (o e che il Persona_2 PE soggetto pagatore era la SI.ra , posto che l'unico “documento” riportante la PT circostanza che fu il a “prelevare” i mobili è una “nota” Parte_4
allegata sub 2) dalla opposta alla propria comparsa di costituzione in primo grado pag. 8/13 ma tale documento (“nota”) è però assolutamente privo del benché minimo valore probatorio;
- la mancanza di prova, neanche indiziaria, circa la sussistenza di un accordo intervenuto tra la odierna appellante e la o con Persona_1 Parte_4
con riguardo alla consegna dei beni alla prima, mentre risulta provato che
[...]
il finanziamento era stata richiesto e concesso alla SI.ra perché Parte_1 acquistasse esclusivamente per sé stessa i mobili de quibus e da tale dato scaturisce la applicabilità al caso in specie delle regole che governano il collegamento funzionale dei contratti;
- la illogicità e contraddittorietà della motivazione allorchè il Tribunale, a supporto della motivazione di rigetto della spiegata opposizione, ritiene rilevante per l'intervenuto pagamento delle rate del prestito da parte della SI.ra dal PT
2005 fino al 2009 , con il pagamento di ben 35 rate, situazione strana da parte di una persona che nega di aver mai ricevuto la merce, pur riconoscendo che l'odierna appellante ha proposto atto di citazione nei confronti del venditore al fine della pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, attesa la mancata consegna degli arredi, iniziativa processuale assolutamente coerente con la fattispecie dedotta in giudizio, rappresentando la legittima reazione al comportamento gravemente inadempiente del , preceduto da formale atto di messa in mora, come CP_2 documentalmente provato, rilevando che l'avere pagato un debito - seppure lo stesso sia contestato - al fine di evitare una probabile azione esecutiva ( come del resto è effettivamente accaduto nel caso in esame) non può essere inteso come riconoscimento dello stesso.
I motivi sono infondati.
Preliminarmente, rileva il collegio che sussistono i presupposti del collegamento negoziale tra il contratto di vendita dei mobili e il contratto di finanziamento. Ed invero secondo l'indirizzo constante della Corte (v. tra le tante pag. 9/13 Cass. 30/09/2015, n. 19522 a cui si è adeguata la giurisprudenza successiva) la risoluzione della vendita per inadempimento del venditore travolge il contratto di finanziamento (credito al consumo) sottostante e ciò in quanto tra il contratto di fornitura e di credito al consumo va configurato un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio dal momento che il nesso tra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trova la propria causa nell'altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie.
Ciò premesso, tuttavia, è parimenti incontestato che la prova della risoluzione del contratto di compravendita derivante dalla mancata consegna del bene, con conseguente grave inadempimento del venditore, grava sull'acquirente ex art. 1455 c.c.
Ed invero, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in casi simili a quello qui esaminato, “il finanziato… fa valere un fatto impeditivo del
contratto di finanziamento che non deriva dal contratto inter partes, bensì dal
contratto collegato. Il fatto impeditivo discendente dall'inadempimento del terzo fornitore al contratto collegato viene dedotto dal finanziato nei confronti del finanziatore a fondamento del mancato pagamento del contratto di finanziamento inter partes. L'eccezione di inadempimento si nutre, pertanto, dell'accertamento di una questione pregiudiziale, ossia l'inadempimento negoziale al contratto di fornitura da parte del venditore in relazione al
contratto collegato. Il collegamento negoziale induce, peraltro, unicamente la traslazione dell'eccezione di inadempimento dai fatti impeditivi relativi al
contratto inter partes sul contratto ad esso collegato, non snaturando la natura
pag. 10/13 del fatto stesso, che - in quanto impeditivo della pretesa creditoria - va provato dal debitore (cfr. Cass. n. 29474 del 2024; Cass., n. 29303 del 2023; Cass., n.
3545 del 2023). Non si tratta, quindi, di fare applicazione del principio di vicinanza della prova ma della distribuzione dell'onere della prova dei fatti impeditivi della pretesa creditoria. Né, propriamente, viene dedotto un inadempimento altrui, trattandosi di inadempimento del terzo, bensì viene dedotto un fatto …che impinge nel contratto collegato e che, in quanto tale, entra nel sinallagma contrattale e nei fatti impeditivi della pretesa creditoria del finanziatore. La regola di riparto dell'onere probatorio è relativa alle vicende del presupposto di fatto rappresentato dal nesso di collegamento fra i due rapporti obbligatori. Ne consegue che, in coerenza con quanto sancito dalla menzionata Cass. n. 33933 del 2024, nel caso in cui il soggetto finanziato formuli eccezione di inadempimento del contratto di finanziamento conseguente all'inadempimento del contratto collegato ex lege, avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi cui accede il finanziamento, egli ha l'onere di provare i fatti impeditivi dedotti con la suddetta eccezione” (cfr. da ultimo Cass. 01/04/2025 n.
8667).
Orbene, nel caso in esame, a fronte della produzione da parte dell'opposta della commissione di acquisito (documento 2), la ha “disconosciuto” la firma PT
ivi apposta (già alla prima udienza – in cui propone querela di falso con riferimento alla sua firma – dopo la produzione della commissione in uno alla comparsa di risposta).
Siffatto disconoscimento, tuttavia, è privo di alcun effetto, posto che la parte appellata non ha mai sostenuto che la firma apposta sul documento sia riconducibile alla PT
Viceversa, era onere di parte appellante dimostrare che la predetta commissione non riguardava l'acquisto effettuato dalla stessa presso il , prova mai CP_2 fornita nel giudizio e da cui ben può conseguire l'affermazione del primo giudice pag. 11/13 a mente della quale “la prospettazione della risoluzione del contratto di finanziamento per risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del venditore non è stata provata da alcun elemento probatorio “serio”.
Invero parte appellante sostiene di aver acquistato beni diversi e di non conoscere ma non produce né una diversa commissione di Persona_1
vendita o fattura relativa al suo acquisto né tanto meno gli atti e la eventuale sentenza emessa nell'autonomo giudizio dalla stessa proposto nei confronti del per la risoluzione del contratto. CP_2
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla la circostanza che la stessa PT
abbia pagato per oltre tre anni il finanziamento concesso e che solo nel 2008 abbia inviato una diffida ad adempiere costituiscono elementi seri per ritenere infondata la tesi dalla stessa sostenuta.
Ne consegue che in difetto di prova della mancata consegna dei beni e della conseguente risoluzione del contratto di vendita nessuna risoluzione del contratto di finanziamento può essere dichiarata.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente grado del giudizio).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Siracusa n. 943/2022 pubblicata in data 24/05/2022
così provvede:
pag. 12/13 rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00, oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di conSIlio della prima sezione civile
Il ConSIliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio ConSIliere relatore dott. Antonino Fichera ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.991/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
10 gennaio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CALAFIORE CLAUDIA
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ROSSI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 943/2022 pubblicata in data 24/05/2022 .
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
PIACCIA ALL'ILL.MA CORTE D'APPELLO ADITA, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa: 1) annullare la sentenza n. trib. Siracusa n. 943/2022 pubbl. il 24 maggio 2022 RG n. 3207/2015 Repert. n 1522/2022. avente ad oggetto “opposizione al decreto ingiuntivo n . 491/2015 emesso dal Giudice
Unico presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1572/2015
R.G.” non notificata ” 2) conseguentemente in totale riforma della stessa, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
491/2015 emesso dal Giudice Unico presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento RG. N. 1572/2015 notificato all'opponente in data 20/5/2015 3) condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore alla Controparte_1
restituzione in favore dell'opponente dei ratei del finanziamento dalla stessa già corrisposti pari ad € 13.452,28 , così come documentato dagli estratti conto prodotti ex adverso, oltre interessi sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per Parte Appellata:
In via preliminare: 1) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito: 2)
Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado n.
943/2022 del 24/5/2022 (RG n. 3207/2015) del Tribunale di Siracusa, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso spese generali 15%
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la esponeva che: Controparte_1 PT aveva stipulato con contratto di
[...] Parte_2 finanziamento n. 3716243 finalizzato all'acquisto di mobili presso il dealer convenzionato;
tale finanziamento era stato regolarmente Controparte_2 erogato da , direttamente al dealer Parte_2 Parte_2
convenzionato in data 09/03/2005 a mezzo assegno n. 3853386340; la con atto del 29/06/2012 aveva ceduto pro Parte_2
soluto il proprio credito a cessione del credito notificata alla Controparte_1
Sig.ra a mezzo raccomandata A/R del 20/11/2012, ricevuta dalla Parte_1 stessa in data 05/12/2012; il credito andava quantificato in € 7.344,20, come da sollecito di pagamento a mezzo raccomandata A/R del 05/12/2014, ricevuta in data 23/12/2014.
pag. 2/13 A seguito dell'emissione da parte del Tribunale di Siracusa del decreto ingiuntivo n. 491/2015 per l'importo sopra indicato, notificato a in data Parte_1
20/5/2015, la stessa proponeva opposizione, deducendo:
- di aver acquistato su catalogo per il prezzo complessivo di € 15.000/00 (€ quindicimila) nel mese di marzo 2005 dal SI. - titolare Controparte_2
dell'omonima ditta di vendita di mobili d'arredamento con sede in Siracusa viale
Teocrito n. 104 - i seguenti beni: una stanza da letto completa di letto matrimoniale, armadio “quattro stagioni”, comò e due comodini in radica di noce oltre ad un salotto composto da divano tre posti due poltrone coordinate in ecopelle color cuoio e tavolino basso di servizio con piano in vetro e piccola vetrinetta coordinata;
- il pagamento dei beni sopradescritto era stato effettuato mediante il finanziamento del prezzo convenuto da parte della
[...] con contratto n. 3716243/PF dell'8.03.2005, Parte_3
così come documentato da parte opposta, mentre la consegna dell'intero arredamento avrebbe dovuto avvenire per espresso accordo tra le parti entro e non oltre il 01 aprile 2005;
- la società finanziaria, a seguito dell'accettazione della richiesta di finanziamento aveva provveduto a versarne l'importo al fornitore;
tuttavia, nonostante la ricezione del prezzo pattuito, il SI. aveva omesso del CP_2 tutto di consegnare all'attrice quanto dalla stessa acquistato entro il termine pattuito, non sortendo alcun effetto né le reiterate richieste verbali, a fronte delle quali non forniva alcuna valida giustificazione, né la racc. A/R di messa in mora del 23/28- 02-2008 (all.2) che rimaneva del tutto priva di riscontro;
- dall'omessa consegna dei beni conseguiva il grave inadempimento da parte del venditore, di cui veniva prontamente notiziata la Banca cedente che in data
23/10/2008 – in virtù del contenuto del punto 7 delle condizioni generali “
pag. 3/13 assenza di accordo di esclusiva” - riscontrava negativamente la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento (cfr. all.3).
Ciò premesso l'opponente, ritenendo sussistente un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento sottoscritto tra le odierne pari ed il contratto di compravendita di un “arredamento completo” sottoscritto tra l'opponente e la ditta individuale , concludeva, deducendo: Controparte_2
- la pacifica azionabilità del rimedio della risoluzione del contratto di finanziamento stante il suo collegamento con il contratto di compravendita, precisando che era sufficiente, sia nella formulazione attuale dell'art. 125 quinquies del codice del consumo, così come nella norma precedente, la messa in mora del fornitore e la sussistenza, rispetto al contratto di fornitura, delle condizioni di cui all'art. 1455 c.c.;
- di non aver mai ricevuto la raccomandata A/R del 20/11/2012, né sottoscritto la relativa ricevuta di ritorno, con cui sosteneva di averle comunicato CP_3
la cessione del credito e proponeva querela di falso, eccependo infine la prescrizione del credito, posto che nessun effetto poteva attribuirsi alla raccomandata ed alla relativa ricevuta di ritorno allegate sub 10 ed 11 al fascicolo di parte opposta portanti la data del 5-23/12/2014, ricevuta da soggetto assolutamente diverso dalla opponente non accompagnata dall'invio della CAD, con conseguente insussistenza di alcun atto interruttivo antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente concludeva nei seguenti termini: “A) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso;
B) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 611345637332 del 22/11/2012; C) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale
pag. 4/13 n.611345637332 del 22/11/2012; nel merito: D) in accoglimento della spiegata opposizione, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace ingiuntivo n.
491/2015 emesso dal Giudice Unico presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento RG. n. 1572/2015 notificato all'opponente in data 20/5/2015; C) Co condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_1
alla restituzione in favore dell'opponente dei ratei del finanziamento dalla stessa già corrisposti pari ad € 13.452,28 , così come documentato dagli estratti conto prodotti ex adverso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Costituendosi in giudizio rilevava che: il credito traeva origine dal CP_1
contratto di prestito n. 3716243 finalizzato all'acquisto di mobili presso il mobilificio “Mondo mobili convenienza di ” (doc. n. 2 Controparte_2
fascicolo monitorio), sottoscritto con Santander Consumer Bank S.p.A.; i beni acquistati erano stati regolarmente ritirati dal GN , come da Parte_4 ricevuta di cui al suddetto doc. 2, da cui emergeva che l'ordine di acquisto dei mobili era stato realizzato su commissione della GNa , Persona_1 con pagamento tramite finanziamento con a nome della GNa Parte_3
e la consegna è stata effettuata direttamente al GN Parte_1 Parte_4
, padre della committente.
[...]
La banca opposta deduceva, quindi, la genericità e l'inammissibilità delle argomentazioni avversarie, tutte sfornite di allegazione, precisando che controparte solo dopo il pagamento di 35 rate aveva contestato la mancata consegna del bene al venditore convenzionato, circostanza mai segnalata alla creditrice in occasione dei numerosi solleciti e che mal si conciliava con l'asserito inadempimento del venditore, peraltro smentito dalla dichiarazione proveniente dal fornitore secondo cui solo a fronte di un dissidio tra la GNa ed il GN , quest'ultima aveva contestato l'adempimento, a ben PT Parte_4
tre anni di distanza dall'acquisto (doc. 3). Inoltre evidenziava che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione dell'onere della pag. 5/13 posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (e che aveva pienamente assolto l'onere della prova a suo carico, Controparte_1
dimettendo la richiesta di finanziamento sottoscritta della GNa nonché PT
la prova dell'erogazione della somma richiesta e incombendo sull'attrice opponente l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. L'opposta, rilevata, peraltro, che ai sensi dell'art. 7 delle
Condizioni Generali di cui alla Richiesta di Finanziamento sottoscritta dagli odierni attori opponenti è previsto che “In assenza di accordo di esclusiva con il
Convenzionato, non possono essere opposte a le eccezioni Parte_3
relative al rapporto di compravendita delle somme da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene/servizio; ogni relativa controversia dovrà essere risolta fra il Cliente e il Convenzionato, fermi e impregiudicati gli obblighi assunti dal cliente nei confronti di ”. Contestava inoltre la Parte_3 presunta prescrizione e sulla querela di falso, rilevando l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa con riferimento al procedimento per querela di falso.
All'udienza del 02/03/2016 proponeva querela di falso relativamente Parte_1
ai documenti 2 e 3 ed in particolare della sottoscrizione del documento 2, rilevando che i mobili ivi indicati erano diversi da quelli da lei commissionati e che non conosceva e ed all'udienza del Persona_1 Parte_4
29/03/2017 insisteva nel disconoscimento delle firme contenute nei documenti prodotti dall'opposta.
Con sentenza n. 943/2022 pubblicata in data 24/05/2022, il Tribunale di Siracusa rigettava le domande proposte da e confermava il Decreto Parte_1
ingiuntivo nr. 491/2015 nr. 1572/2015 R.G. del Tribunale di Siracusa,
pag. 6/13 condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della società convenuta.
In particolare il primo giudice riteneva che “la prospettazione della risoluzione del contratto di finanziamento per risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del venditore non è stata provata da alcun elemento probatorio
“serio”. Infatti si deduce “la mancata consegna dei mobili” oggetto del finanziamento ben tre anni dopo la mancata consegna. Nel verbale del
02.03.2016 il procuratore dell'opponente prospetta che la SI.ra non PT conosca (o , destinataria dei mobili) ed il SI. Persona_2 PE
ma la aveva indicato a teste il in un Parte_4 PT Parte_4 atto di citazione a giudizio promosso dalla SI.ra in danno del SI. PT
, venditore dei mobili “mai consegnati”. Controparte_2
Inoltre, il Tribunale rilevava come elemento ancora più rilevante per ritenere la infondatezza del motivo di opposizione è l'intervenuto pagamento delle rate del prestito da parte della SI.ra dal 2005 fino al 2009, con il pagamento di PT ben 35 rate , situazione strana da parte di una persona che nega di aver mai ricevuto la merce. Ma il finanziamento del resto era per l'acquisto di PE
, per il quale il soggetto pagatore era la SI.ra . Quindi sia il
[...] PT venditore, che la finanziaria esulano dai rapporti tra la e la beneficiaria PT
dell'acquisto.
In merito alla contestazione a “querela di falso” della ricezione da parte della SI.ra della comunicazione di cessione del credito avvenuta con PT raccomandata a.r. del 20.11.2012 il primo giudice rilevava che “sul punto non può essere certo la foto di una “mascherina” di citofono condominiale con più nominativi a documentare che la SI.ra non ha ricevuto detta PT comunicazione.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello per le ragioni meglio Parte_1 esaminate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
pag. 7/13 Costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello, CP_1 concludendo come in epigrafe.
Indi, all'udienza del 10.1.2025, sulle conclusioni come precisate a verbale, la
Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che parte appellante non ha impugnato il capo di sentenza relativo alla querela di falso proposta al fine di accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 611345637332 del 22/11/2012, né ha riproposto l'eccezione di prescrizione del credito, questioni ormai coperte dal giudicato.
Unico capo della sentenza impugnato riguarda il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di finanziamento per risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del venditore.
Con i motivi di appello, la denuncia, infatti: PT
- la violazione degli art. 1477 e 2967 cc, per aver il giudice di prime cure attribuito l'onere della prova a una parte diversa (l'opponente) da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare (opposto) (Cass. n. 26769/2018) atteso che la prova positiva della avvenuta consegna dei mobili de quibus non grava sull'acquirente come erroneamente asserito da giudice di prime cure ma sul creditore opposto;
- la violazione degli artt. 113 e 115 cpc. per aver il giudice di prime cure, pur in assenza di qualsivoglia prova, affermato apoditticamente che la beneficiaria dell'acquisto dei mobili - cui era funzionalmente collegato il contratto di finanziamento in questione - era la (o e che il Persona_2 PE soggetto pagatore era la SI.ra , posto che l'unico “documento” riportante la PT circostanza che fu il a “prelevare” i mobili è una “nota” Parte_4
allegata sub 2) dalla opposta alla propria comparsa di costituzione in primo grado pag. 8/13 ma tale documento (“nota”) è però assolutamente privo del benché minimo valore probatorio;
- la mancanza di prova, neanche indiziaria, circa la sussistenza di un accordo intervenuto tra la odierna appellante e la o con Persona_1 Parte_4
con riguardo alla consegna dei beni alla prima, mentre risulta provato che
[...]
il finanziamento era stata richiesto e concesso alla SI.ra perché Parte_1 acquistasse esclusivamente per sé stessa i mobili de quibus e da tale dato scaturisce la applicabilità al caso in specie delle regole che governano il collegamento funzionale dei contratti;
- la illogicità e contraddittorietà della motivazione allorchè il Tribunale, a supporto della motivazione di rigetto della spiegata opposizione, ritiene rilevante per l'intervenuto pagamento delle rate del prestito da parte della SI.ra dal PT
2005 fino al 2009 , con il pagamento di ben 35 rate, situazione strana da parte di una persona che nega di aver mai ricevuto la merce, pur riconoscendo che l'odierna appellante ha proposto atto di citazione nei confronti del venditore al fine della pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, attesa la mancata consegna degli arredi, iniziativa processuale assolutamente coerente con la fattispecie dedotta in giudizio, rappresentando la legittima reazione al comportamento gravemente inadempiente del , preceduto da formale atto di messa in mora, come CP_2 documentalmente provato, rilevando che l'avere pagato un debito - seppure lo stesso sia contestato - al fine di evitare una probabile azione esecutiva ( come del resto è effettivamente accaduto nel caso in esame) non può essere inteso come riconoscimento dello stesso.
I motivi sono infondati.
Preliminarmente, rileva il collegio che sussistono i presupposti del collegamento negoziale tra il contratto di vendita dei mobili e il contratto di finanziamento. Ed invero secondo l'indirizzo constante della Corte (v. tra le tante pag. 9/13 Cass. 30/09/2015, n. 19522 a cui si è adeguata la giurisprudenza successiva) la risoluzione della vendita per inadempimento del venditore travolge il contratto di finanziamento (credito al consumo) sottostante e ciò in quanto tra il contratto di fornitura e di credito al consumo va configurato un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio dal momento che il nesso tra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trova la propria causa nell'altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie.
Ciò premesso, tuttavia, è parimenti incontestato che la prova della risoluzione del contratto di compravendita derivante dalla mancata consegna del bene, con conseguente grave inadempimento del venditore, grava sull'acquirente ex art. 1455 c.c.
Ed invero, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in casi simili a quello qui esaminato, “il finanziato… fa valere un fatto impeditivo del
contratto di finanziamento che non deriva dal contratto inter partes, bensì dal
contratto collegato. Il fatto impeditivo discendente dall'inadempimento del terzo fornitore al contratto collegato viene dedotto dal finanziato nei confronti del finanziatore a fondamento del mancato pagamento del contratto di finanziamento inter partes. L'eccezione di inadempimento si nutre, pertanto, dell'accertamento di una questione pregiudiziale, ossia l'inadempimento negoziale al contratto di fornitura da parte del venditore in relazione al
contratto collegato. Il collegamento negoziale induce, peraltro, unicamente la traslazione dell'eccezione di inadempimento dai fatti impeditivi relativi al
contratto inter partes sul contratto ad esso collegato, non snaturando la natura
pag. 10/13 del fatto stesso, che - in quanto impeditivo della pretesa creditoria - va provato dal debitore (cfr. Cass. n. 29474 del 2024; Cass., n. 29303 del 2023; Cass., n.
3545 del 2023). Non si tratta, quindi, di fare applicazione del principio di vicinanza della prova ma della distribuzione dell'onere della prova dei fatti impeditivi della pretesa creditoria. Né, propriamente, viene dedotto un inadempimento altrui, trattandosi di inadempimento del terzo, bensì viene dedotto un fatto …che impinge nel contratto collegato e che, in quanto tale, entra nel sinallagma contrattale e nei fatti impeditivi della pretesa creditoria del finanziatore. La regola di riparto dell'onere probatorio è relativa alle vicende del presupposto di fatto rappresentato dal nesso di collegamento fra i due rapporti obbligatori. Ne consegue che, in coerenza con quanto sancito dalla menzionata Cass. n. 33933 del 2024, nel caso in cui il soggetto finanziato formuli eccezione di inadempimento del contratto di finanziamento conseguente all'inadempimento del contratto collegato ex lege, avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi cui accede il finanziamento, egli ha l'onere di provare i fatti impeditivi dedotti con la suddetta eccezione” (cfr. da ultimo Cass. 01/04/2025 n.
8667).
Orbene, nel caso in esame, a fronte della produzione da parte dell'opposta della commissione di acquisito (documento 2), la ha “disconosciuto” la firma PT
ivi apposta (già alla prima udienza – in cui propone querela di falso con riferimento alla sua firma – dopo la produzione della commissione in uno alla comparsa di risposta).
Siffatto disconoscimento, tuttavia, è privo di alcun effetto, posto che la parte appellata non ha mai sostenuto che la firma apposta sul documento sia riconducibile alla PT
Viceversa, era onere di parte appellante dimostrare che la predetta commissione non riguardava l'acquisto effettuato dalla stessa presso il , prova mai CP_2 fornita nel giudizio e da cui ben può conseguire l'affermazione del primo giudice pag. 11/13 a mente della quale “la prospettazione della risoluzione del contratto di finanziamento per risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del venditore non è stata provata da alcun elemento probatorio “serio”.
Invero parte appellante sostiene di aver acquistato beni diversi e di non conoscere ma non produce né una diversa commissione di Persona_1
vendita o fattura relativa al suo acquisto né tanto meno gli atti e la eventuale sentenza emessa nell'autonomo giudizio dalla stessa proposto nei confronti del per la risoluzione del contratto. CP_2
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla la circostanza che la stessa PT
abbia pagato per oltre tre anni il finanziamento concesso e che solo nel 2008 abbia inviato una diffida ad adempiere costituiscono elementi seri per ritenere infondata la tesi dalla stessa sostenuta.
Ne consegue che in difetto di prova della mancata consegna dei beni e della conseguente risoluzione del contratto di vendita nessuna risoluzione del contratto di finanziamento può essere dichiarata.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente grado del giudizio).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Siracusa n. 943/2022 pubblicata in data 24/05/2022
così provvede:
pag. 12/13 rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00, oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di conSIlio della prima sezione civile
Il ConSIliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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