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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/11/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
RI RI DI rel.
NN ON DI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 619 del R.G. 2025, avente ad oggetto mutamento di
sesso:
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Cathy La Torre (C.F. , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
ATTORE
E
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
Conclusioni dell'attore: “- accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e nome, ed ordinare all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro;
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato al Pubblico Ministero, parte ricorrente ha esposto di aver manifestato sin dalla pubertà ed in particolare compiuti i quindici anni, una discrasia tra il proprio sesso anatomico maschile e la propria psicosessualità orientata in senso femminile. Per tali ragioni dal 2023 ha intrapreso un percorso di affermazione di genere presso il CEST – Centro Salute Trans e Gender Variant, trattasi di un centro specialistico di riferimento per il trattamento della condizione di Disforia di Genere (DG) e che svolge la sua attività in convenzione con l'ASL di Taranto, volto allo svolgimento di psicoterapia individuale per la valutazione della condizione disforica e finalizzato ad ottenere sostegno durante l'iter di transizione. In detta sede, le dott.sse e , Parte_2 Persona_1
psicologhe e psicoterapeute del CEST, ravvisavano nel paziente la presenza di un quadro di Disforia di Genere.
Infatti, nella relazione psicologica conclusiva rilasciata in data 27.01.2025 dal CEST di
Taranto si evince che “Questi elementi evidenziano una corrispondenza tra i criteri
diagnostici con i quali il DSM-V (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali)
descrive la Disforia di Genere (codice 302.85) e la condizione della persona, osservata
e raccontata da lei stessa. Sono, inoltre, perfettamente sovrapponibili con la condizione
di Transessualismo da maschio a femmina, identificata nell'ICD-10 (Classificazione
Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati) adottata
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) con il codice F64.0 e con il codice
HA60 presente nell'ICD-11..”… “Sulla base della valutazione psicologica effettuata nel
corso dei colloqui effettuati, alla luce delle terapie ormonali in corso, il ricorso ad
interventi chirurgici di riassegnazione del genere e il cambiamento dell'identità
anagrafica cui la persona intende sottoporsi, sono considerati, allo stato Pt_1
attuale, urgenti e indispensabili alla risoluzione della componente disforica del genere e,
dunque, in grado di produrre un sostanziale e perdurante miglioramento del grado di benessere psicologico perché la persona presenta un'identità di genere psicosessuale
femminile, stabile nel tempo e ad oggi considerata definitiva e irreversibile.”.
Dalla documentazione allegata emerge pertanto, che l'istante si è sottoposto a test anamnestici, clinici e psicodiagnostici, i quali hanno confermato la presenza di una disforia di genere ovvero disturbo della identità di genere e, nello stesso tempo, hanno escluso disturbi psicopatologici e clinici che possano menomare le sue capacità critiche di giudizio e di scelta.
A tale diagnosi è seguita la somministrazione da parte della dott.ssa , Persona_2
Endocrinologa, di un trattamento ormonale gender-affirming femminilizzante, con il concreto avvio del percorso di riattribuzione di genere.
Osserva il collegio che la relazione medico-psicologica e quella endocrinologica allegate alla domanda sottolineano la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso dal ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie;
a tanto deve aggiungersi la ferma convinzione di parte ricorrente all'affermazione del proprio genere femminile, come dedotto in ricorso e confermato nel verbale di udienza del 02.07.2025, unita alla piena consapevolezza dei pro e dei contro di tale procedura di riattribuzione di genere.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso,
alla sostituzione del nome originario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164/1982 ed alla autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-
chirurgico, così come dispone l'art. 3 della citata legge.
La Suprema Corte ha, altresì, recentemente affermato che per ottenere la rettificazione del sesso, e conseguentemente del nome, nei registri di stato civile “deve ritenersi non
obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali
anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il
frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove
necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”.
P.Q.M.
il Tribunale, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ex art. 3, comma 1, della L. 14 aprile 1982, n. 164, così provvede, su Parte_1
conforma richiesta del P.M.:
1) attribuisce a nato a [...] il [...], il sesso femminile ed il Parte_1
nuovo nome di ” e conseguentemente ordina all'Ufficiale Parte_3
dello Stato Civile del comune di Taranto (TA) di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita - Atto n. 71 parte I serie A – anno 1986 - Comune di
Taranto -;
2) autorizza al trattamento medico-chirurgico modificativo dei caratteri Parte_1
sessuali anatomici primari al fine di completare la propria identità psicosessuale come femminile;
3) nulla per le spese.
4) Manda alla cancelleria per i dovuti adempimenti.
Così deciso il 03.11.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il DI Relatore Il Presidente Dott.ssa RI Nigri Martino Casavola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
RI RI DI rel.
NN ON DI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 619 del R.G. 2025, avente ad oggetto mutamento di
sesso:
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Cathy La Torre (C.F. , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
ATTORE
E
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
Conclusioni dell'attore: “- accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e nome, ed ordinare all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro;
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato al Pubblico Ministero, parte ricorrente ha esposto di aver manifestato sin dalla pubertà ed in particolare compiuti i quindici anni, una discrasia tra il proprio sesso anatomico maschile e la propria psicosessualità orientata in senso femminile. Per tali ragioni dal 2023 ha intrapreso un percorso di affermazione di genere presso il CEST – Centro Salute Trans e Gender Variant, trattasi di un centro specialistico di riferimento per il trattamento della condizione di Disforia di Genere (DG) e che svolge la sua attività in convenzione con l'ASL di Taranto, volto allo svolgimento di psicoterapia individuale per la valutazione della condizione disforica e finalizzato ad ottenere sostegno durante l'iter di transizione. In detta sede, le dott.sse e , Parte_2 Persona_1
psicologhe e psicoterapeute del CEST, ravvisavano nel paziente la presenza di un quadro di Disforia di Genere.
Infatti, nella relazione psicologica conclusiva rilasciata in data 27.01.2025 dal CEST di
Taranto si evince che “Questi elementi evidenziano una corrispondenza tra i criteri
diagnostici con i quali il DSM-V (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali)
descrive la Disforia di Genere (codice 302.85) e la condizione della persona, osservata
e raccontata da lei stessa. Sono, inoltre, perfettamente sovrapponibili con la condizione
di Transessualismo da maschio a femmina, identificata nell'ICD-10 (Classificazione
Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati) adottata
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) con il codice F64.0 e con il codice
HA60 presente nell'ICD-11..”… “Sulla base della valutazione psicologica effettuata nel
corso dei colloqui effettuati, alla luce delle terapie ormonali in corso, il ricorso ad
interventi chirurgici di riassegnazione del genere e il cambiamento dell'identità
anagrafica cui la persona intende sottoporsi, sono considerati, allo stato Pt_1
attuale, urgenti e indispensabili alla risoluzione della componente disforica del genere e,
dunque, in grado di produrre un sostanziale e perdurante miglioramento del grado di benessere psicologico perché la persona presenta un'identità di genere psicosessuale
femminile, stabile nel tempo e ad oggi considerata definitiva e irreversibile.”.
Dalla documentazione allegata emerge pertanto, che l'istante si è sottoposto a test anamnestici, clinici e psicodiagnostici, i quali hanno confermato la presenza di una disforia di genere ovvero disturbo della identità di genere e, nello stesso tempo, hanno escluso disturbi psicopatologici e clinici che possano menomare le sue capacità critiche di giudizio e di scelta.
A tale diagnosi è seguita la somministrazione da parte della dott.ssa , Persona_2
Endocrinologa, di un trattamento ormonale gender-affirming femminilizzante, con il concreto avvio del percorso di riattribuzione di genere.
Osserva il collegio che la relazione medico-psicologica e quella endocrinologica allegate alla domanda sottolineano la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso dal ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie;
a tanto deve aggiungersi la ferma convinzione di parte ricorrente all'affermazione del proprio genere femminile, come dedotto in ricorso e confermato nel verbale di udienza del 02.07.2025, unita alla piena consapevolezza dei pro e dei contro di tale procedura di riattribuzione di genere.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso,
alla sostituzione del nome originario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164/1982 ed alla autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-
chirurgico, così come dispone l'art. 3 della citata legge.
La Suprema Corte ha, altresì, recentemente affermato che per ottenere la rettificazione del sesso, e conseguentemente del nome, nei registri di stato civile “deve ritenersi non
obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali
anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il
frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove
necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”.
P.Q.M.
il Tribunale, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ex art. 3, comma 1, della L. 14 aprile 1982, n. 164, così provvede, su Parte_1
conforma richiesta del P.M.:
1) attribuisce a nato a [...] il [...], il sesso femminile ed il Parte_1
nuovo nome di ” e conseguentemente ordina all'Ufficiale Parte_3
dello Stato Civile del comune di Taranto (TA) di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita - Atto n. 71 parte I serie A – anno 1986 - Comune di
Taranto -;
2) autorizza al trattamento medico-chirurgico modificativo dei caratteri Parte_1
sessuali anatomici primari al fine di completare la propria identità psicosessuale come femminile;
3) nulla per le spese.
4) Manda alla cancelleria per i dovuti adempimenti.
Così deciso il 03.11.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il DI Relatore Il Presidente Dott.ssa RI Nigri Martino Casavola