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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.258 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.111/2025 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 26.2.2025 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Eustachio Walter Paolicelli presso il cui studio in Matera, alla Via G. Gattini n.6, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, APPELLATO Controparte_1
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.111/2025 emessa il 26.2.2025 e pubblicata in pari data il Tribunale di Matera in composizione monocratica, chiamato a pronunciarsi sulla domanda proposta da Controparte_1
nei confronti della società e volta ad ottenere la risoluzione del contratto Parte_1 preliminare di compravendita stipulato l'1.10.2008 tra le parti in ragione dell'inadempimento della società promittente venditrice nonché la condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata dall'attore ed alla restituzione degli acconti da quest'ultimo già corrisposti, accoglieva la domanda e, dichiarata la risoluzione del predetto contratto preliminare di compravendita per inadempimento della promittente venditrice, condannava la società al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 103.000,00, a titolo di Parte_1 doppio della caparra confirmatoria versata, e della somma di € 53.000,00, a titolo di restituzione degli acconti già corrisposti. Inoltre, il Tribunale di Matera condannava l'attore al rilascio immediato dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita nonché al pagamento, in favore della società convenuta, di una somma di denaro a titolo di indennità di occupazione per il godimento dell'immobile medesimo. Il tutto con condanna della società convenuta al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione del 2.4.2025 la società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., proponeva appello avverso la suindicata sentenza, assumendo, quali motivi di impugnazione, l'erronea interpretazione del contratto preliminare, la nullità del contratto stesso, la violazione e falsa applicazione dell'art.1183 c.c. nonché degli artt.1385 e 1454 c.c., l'illegittimità del recesso in assenza di diffida ad adempiere, l'errata qualificazione della domanda attrice, la violazione degli artt.1385 e 1453 c.c., l'omessa e insufficiente motivazione in ordine alla quantificazione delle somme dovute all'attore, la violazione degli artt.112 e 115 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. in sede di regolamentazione delle spese processuali. Su tali basi conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza per l'udienza del
20.10.2025 il sig. affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Controparte_1
sentenza impugnata, in riforma della sentenza stessa fosse rigettata la domanda avanzata in primo grado dalla controparte ovvero, in via subordinata, fosse significativamente modificata la decisione del primo giudice nei termini illustrati nella motivazione dell'atto di appello, con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.
Con atto depositato il 23.9.2025 l'Avv. Eustachio Walter Paolicelli, in qualità di procuratore della società rappresentava che nelle more le parti avevano composto bonariamente Parte_1
la lite e dichiarava di rinunciare espressamente all'azione in relazione al giudizio di appello
“abbandonando integralmente la causa e rinunciando a qualsiasi pretesa sostanziale dedotta nel presente giudizio”.
MOTIVI della DECISIONE
La Corte prende atto che con nota depositata in data 23.9.2025 la società Parte_1
tramite il suo procuratore legale, ha dichiarato di rinunciare espressamente all'azione in relazione al giudizio di appello “abbandonando integralmente la causa e rinunciando a qualsiasi pretesa sostanziale dedotta nel presente giudizio”.
Si impone preventivamente la esatta qualificazione giuridica della dichiarazione formulata.
L'ordinamento processuale prevede e disciplina all'art.306 c.p.c. la «rinuncia agli atti del giudizio», che è una dichiarazione espressa, promanante dalla parte in persona ovvero dal suo procuratore speciale, di voler rinunciare alla domanda e agli atti successivi e, quindi, di voler porre fine al processo senza giungere ad una decisione di merito. L'estinzione si verifica solo se tutte le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo prestino il loro consenso esplicitamente, di persona o a mezzo di procuratori speciali. Pertanto, non è richiesto che accettino pag. 2 la rinuncia le parti non costituite, né le parti che pur essendosi costituite non abbiano sollevato eccezioni o abbiano sollevato solo eccezioni di rito e non di merito.
Occorre, tuttavia, distinguere la rinuncia agli atti del giudizio, che è prevista espressamente dall'ordinamento processuale ed ha per effetto di estinguere il processo ma non l'azione (per il combinato disposto degli artt.306 e 310 c.p.c.), dalla “rinuncia all'azione”, fattispecie quest'ultima non contemplata in via esplicita dal codice di rito, ma che deve essere ritenuta ammissibile sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione (cfr. Cass.civ. 1° giugno 1974 n.1573: “La rinuncia, nel nostro ordinamento giuridico, quale espressione tipica della autonomia negoziale privata, può avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile”).
Giova chiarire che la “rinuncia agli atti del giudizio” è inefficace se non proviene dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale e necessita della accettazione della controparte. Per converso, la rinuncia all'azione, poiché si atteggia come espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato) e, quindi, può essere fatta dal difensore senza il preventivo rilascio di una procura speciale e senza la necessità di accettazione della controparte, perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole a quest'ultima. La rinuncia all'azione, infatti, estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte (v. Cass. 13 marzo 1999 n.2268).
Nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata. Non può dubitarsi, tuttavia, della ammissibilità di detta rinunzia giacché l'art.359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art.306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre pag. 3 la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio 1995 n.5556).
Inoltre, vale osservare che mentre per il primo grado gli effetti della rinuncia agli atti e della ri- nuncia all'azione consistono, rispettivamente, nell'estinzione del processo ma non dell'azione (che potrà essere riproposta: v. Cass. 13 marzo 1999 n.2268) e nell'abdicazione definitiva rispetto alla tutela giurisdizionale, nel giudizio di appello gli effetti sono ben diversi, in quanto occorre tener conto che le rinunzie intervengono dopo che è stata pronunciata una sentenza, la quale può essere stata di accoglimento o di rigetto della domanda.
In particolare, quanto alla “rinuncia agli atti del giudizio”, mentre nel giudizio di primo grado essa ha l'effetto di estinguere il processo, in appello essa, in linea di massima, si dovrà interpretare come rinuncia agli atti dell'appello e, cioè, all'atto di appello e agli atti successivi, con la conseguenza dell'estinzione del giudizio di appello e del passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
tale risultato comporterà anche l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, pena l'opponibilità del giudicato.
Quanto alla “rinuncia all'azione”, essa in appello tenderà all'effetto di evitare un giudicato favorevole;
tale risultato comporterà l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, in virtù di un atto abdicativo del diritto ad agire in giudizio. A ben vedere, viene perseguito un fine ben diverso da quello proprio della rinuncia agli atti in grado di appello, che tende al contrario alla stabilizzazione della sentenza impugnata determinandone il passaggio in giudicato.
È evidente, dunque, che si tratti di istituti ben distinti tra loro, ed anche diversi, in appello rispetto ai corrispondenti istituti propri del primo grado del giudizio. Non sembra, quindi, che si possa utilmente insistere nel parallelismo, se non per dire che tra rinuncia agli atti del giudizio in primo grado e rinuncia agli atti del giudizio (id est, all'impugnazione) in secondo grado, vi è la stessa funzione esteriore di avere entrambe ad oggetto immediato la caducazione delle domande introduttive dei rispettivi gradi del giudizio.
Ma in appello è possibile - sulla base del generale potere che trova il suo fondamento nella autonomia negoziale privata, la quale può avere ad oggetto anche diritti processuali oltre che sostanziali - rinunciare non solo all'impugnazione, ma anche all'azione proposta in primo grado oppure agli effetti del giudicato, prodotto o da prodursi. Ne consegue che “accertare se un determinato fatto concreta una rinuncia agli atti o al giudizio, ovvero una transazione della lite è compito del giudice di merito, quale esito di una indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale della o delle parti” (Cass. 21 febbraio 2003 n.2647).
pag. 4 Invero, la varietà delle espressioni di rinuncia e delle situazioni da cui promanano produce spesso una difficoltà di interpretazione, da parte del giudice, della vera volontà delle parti. Ciò si verifica soprattutto per la fattispecie di rinuncia qualificabile come rinuncia all'azione: questa, infatti, se proveniente dall'appellante che sia stato anche attore in primo grado, avrà ad oggetto (non solo l'impugnazione, ma più a monte) la stessa azione svolta con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado;
invece, se proveniente dall'appellato che sia stato anche attore in primo grado, conterrà, oltre che la rinuncia agli effetti, a lui favorevoli, della sentenza ed al possibile giudicato, anche la rinuncia all'azione e, quindi, al diritto di riproposizione della domanda in altro processo.
Come si vede, la rinunzia all'azione in appello si può atteggiare in varie modalità di diversa ampiezza, da interpretare e considerare con attenzione, caso per caso, soprattutto per distinguerla dalla rinuncia agli atti (id est, all'impugnazione).
Le svolte argomentazioni in punto di diritto conducono a ritenere che la richiesta articolata con atto depositato in data 23.9.2025 dal procuratore della società appellante vada interpretata come volta ad ottenere una pronuncia che chiuda l'intera vicenda processuale e non solo l'appello e, quindi, travolga anche la sentenza di primo grado. In tal senso milita la considerazione che la rinuncia sia stata motivata sul presupposto dell'intervenuta bonaria composizione della lite e che l'appellante abbia espressamente rinunciato all'azione in relazione al giudizio di appello “abbandonando integralmente la causa e rinunciando a qualsiasi pretesa sostanziale dedotta nel presente giudizio”.
Pertanto, va dichiarata la estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia all'azione, con conseguente impossibilità di riproposizione della domanda in altro processo.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'appellato, , le spese rimangono a carico esclusivo della parte appellante Controparte_1
rinunciante che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.111/2025 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
26.2.2025 e pubblicata in pari data, appello proposto dalla società in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., con atto di citazione del 2.4.2025 nei confronti di , Controparte_1
ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello per rinuncia all'azione;
- Nulla per spese processuali relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, il 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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