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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2490 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 18.03.2025, promossa da
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma alla via Vigliena n. 10, presso lo studio legale dell'Avv.
Svetlana Perkovic, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
-parte ricorrente-
CONTRO
CP_1
residente in [...]
-parte resistente contumace - e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato per relationem e trascritto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.11.2024 il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in data 22.06.2002 in Napoli (trascritto CP_1 presso il registro di stato civile in Napoli all'anno 2002, Atto n 162 p II s.A sez B), dal quale è nata a [...] il [...] la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1 ha esposto che il Tribunale dei Minori di Roma con decreto del 14.07.2020 ha sospeso la potestà genitoriale di entrambi i genitori, stabilendo il collocamento di presso la nonna Per_1 materna, sig.ra , dove a tutt'oggi risiede in Colleferro (RM) in via Persona_2 Per_1
Giovanni XXIII N 1 (RM) ; di essersi separato giudizialmente dalla moglie con sentenza n
1629/2021 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 13.09.2020 che ha previsto, tra l'altro:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Napoli in data 22.6.2002, con atto trascritto al n.162, parte II, serie A, sez. B anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione;
c) affida la figlia minor alla nonna materna, sig , e la colloca in via Per_1 Persona_2 prevalente presso il suo domicilio;
Pag. 2 di 6 d) dispone che i Servizi Sociali avranno cura di regolamentare le modalità ed i tempi il diritto di visita del padre;
e) dispone che il padre versi alla nonna materna, sig.r , tutore della minore, Persona_2 la somma mensile di euro 250 per il mantenimento della figlia, somma soggetta rivalutazione
ISTAT entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri;
f) prende atto che il padre si impegna a restituire alla sig.r l'importo di euro 700 a Per_2 titolo di spese straordinarie pregresse in due rate, di cui la prima con il mantenimento del mese di luglio 2021 e la seconda con il mantenimento del mese di agosto 2021;
g) dispone che la madre versi alla nonna materna, sig.r , tutore della minore, Persona_2 la somma mensile di euro 250 per il mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri;
h) compensa tra le parti le spese di lite.
Rappresentato che i coniugi non si sono mai riconciliati e che è altresì cessata ogni comunione, materiale e spirituale tra essi, né appare possibile alcuna conciliazione tra gli stessi, sicchè sussistono i presupposti di cui all'art 3 n 2) lett b) della L n 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio il ricorrente ha chiesto al Tribunale siffatta pronuncia. Premesso che in sede di separazione ciascun coniuge era stato obbligato al pagamento del mantenimento della figlia per la somma mensile di € Per_1
250,00, egli ha esposto di aver lavorato sino al 2023 presso la società Onedoc Srl in qualità di agente di commercio;
successivamente in data 19.05.2023 è stato condannato in via definitiva per il reato ex art 572 c.p. alla pena di anni 2 e mesi 4 con fine pena al 21.03.2026; non essendo prevista per tale tipo di reato la sospensione dell'esecuzione della pena è stato detenuto nel carcere di Velletri dal 22.11.2023 sino al 14.10.2024; in data 11.10.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso al ricorrente la detenzione domiciliare non concedendo, comunque, la possibilità di svolgere attività lavorativa. Pertanto dal momento dell'arresto ad oggi il sig. Pt_1 non percepisce alcun reddito, vive in una casa di proprietà dei genitori e riesce a mantenersi solo ed esclusivamente grazie all'aiuto economico degli stessi. Esposto di non possedere né beni
Pag. 3 di 6 immobiliari né autovetture, egli ha argomentato di non essere in grado al momento di sostenere il versamento di € 250,00 per il contributo al mantenimento della figlia di cui chiede momentaneamente la sospensione o comunque la diminuzione di nella minor somma di €
150,00, in considerazione del fatto che al termine della pena detentiva, che attualmente sta scontando agli arresti domiciliari, non sarà in grado molto probabilmente di reperire un'attività lavorativa che gli permetta di corrispondere la somma di € 250,00 così come stabilita in sede di separazione.
Ha peraltro sottolineato che alla nascita della figlia il ricorrente aveva acceso presso la
Cassa di Sovvenzione e Risparmio Fra il Personale della Banca D'Italia un deposito a risparmio, in favore di , dove annualmente il medesimo versava un importo di € 2.500,00, vincolato Per_1 sino al raggiungimento della maggiore età della figlia la quale, pertanto, al compimento del diciottesimo anno ha incassato su conto corrente bancario intestato esclusivamente alla stessa la somma di € 40.336,00, come da contabile del 26.10.2023. Dal momento dunque che la ragazza possa disporre di una somma considerevole con la quale provvedere al proprio sostentamento e a sostenere le spese universitarie qualora la stessa volesse intraprendere gli studi universitari al termine del percorso scolastico attuale, chiede la momentanea sospensione sino al mese di aprile
2026 tenuto conto che la data di fine pena è il 21.03.2026 . Quanto alla moglie, il sig. ha Pt_1 rappresentato che ella convive in Sgurgola con il sig. che all'epoca della Persona_3 separazione percepiva la NASPI a seguito del licenziamento da parte della ma ad CP_2 oggi non è a conoscenza della sua attuale condizione economica e lavorativa. Tanto premesso il sig. ha chiesto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 disponendo nei confronti del ricorrente la momentanea sospensione del contributo al mantenimento della figlia sino alla data di fine pena, ossia sino al 21.03.2026; porre a carico del
Sig. l'obbligo di pagare, a far data dal mese di aprile 2026, alla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 150,00 Per_2 Per_1 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutata con adeguamento ISTAT, o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia alla stregua delle risultanze di causa;
confermare a carico della sig.ra l'obbligo di pagare alla sig.ra a titolo di CP_1 Persona_2 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00 mensili entro il cinque di Per_1 ogni mese, rivalutata con adeguamento ISTAT, o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia alla stregua delle risultanze di causa;
confermare la ripartizione delle spese
Pag. 4 di 6 straordinarie della figlia a carico di entrambe le parti nella misura del 50% come da Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Frosinone;
con vittoria di spese, competenze ed onorari
Sebbene ritualmente convenuta in giudizio la sig.ra non si è costituita e CP_1 all'udienza del 18.03.2025 è stata dichiarata contumace.
All'udienza di comparizione delle parti del 18.03.2025 parte ricorrente ha instato per la pronuncia di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda parziale di status.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto costituisce fatto dimostrato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa essere ricostituita. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70, in quanto la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 1629/2021 del Tribunale di Velletri pubblicata il 13.09.2021 ed è ampiamente decorso il termine minimo richiesto dalla norma, essendo trascorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale. Inoltre, il deterioramento dell'affectio coniugalis emerge anche dal tenore degli scritti difensivi e dal fatto che le parti vivono separate da anni senza che la convivenza sia mai stata ripresa e senza che sia mai intervenuta una riconciliazione, tant'è che il ricorrente ha dichiarato di non avere più alcun rapporto o contatto con la sig.ra quanto meno dal tempo della celebrazione del CP_1 procedimento di separazione.
3. La causa proseguirà innanzi al G.R. per la risoluzione delle rimanenti questioni, ivi compreso il riparto delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone non definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili Pt_1 CP_1 del matrimonio iscritta al n. 2490/2024 r.g., così decide:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/06/2002 in
NAPOLI tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Pag. 5 di 6 NAPOLI il 23/03/1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
NAPOLI - Atto N. 162 Parte 2 Serie A Sez. B Anno 2002;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere ex art. 10 legge 898/70 copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per le annotazioni di cui all'art. 69 d.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto N. 162 Parte 2 Serie A Sez. B Anno
2002);
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 18.03.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott. Francesco Mancini dott.ssa Simona Di Nicola
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2490 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 18.03.2025, promossa da
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma alla via Vigliena n. 10, presso lo studio legale dell'Avv.
Svetlana Perkovic, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
-parte ricorrente-
CONTRO
CP_1
residente in [...]
-parte resistente contumace - e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato per relationem e trascritto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.11.2024 il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in data 22.06.2002 in Napoli (trascritto CP_1 presso il registro di stato civile in Napoli all'anno 2002, Atto n 162 p II s.A sez B), dal quale è nata a [...] il [...] la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1 ha esposto che il Tribunale dei Minori di Roma con decreto del 14.07.2020 ha sospeso la potestà genitoriale di entrambi i genitori, stabilendo il collocamento di presso la nonna Per_1 materna, sig.ra , dove a tutt'oggi risiede in Colleferro (RM) in via Persona_2 Per_1
Giovanni XXIII N 1 (RM) ; di essersi separato giudizialmente dalla moglie con sentenza n
1629/2021 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 13.09.2020 che ha previsto, tra l'altro:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Napoli in data 22.6.2002, con atto trascritto al n.162, parte II, serie A, sez. B anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione;
c) affida la figlia minor alla nonna materna, sig , e la colloca in via Per_1 Persona_2 prevalente presso il suo domicilio;
Pag. 2 di 6 d) dispone che i Servizi Sociali avranno cura di regolamentare le modalità ed i tempi il diritto di visita del padre;
e) dispone che il padre versi alla nonna materna, sig.r , tutore della minore, Persona_2 la somma mensile di euro 250 per il mantenimento della figlia, somma soggetta rivalutazione
ISTAT entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri;
f) prende atto che il padre si impegna a restituire alla sig.r l'importo di euro 700 a Per_2 titolo di spese straordinarie pregresse in due rate, di cui la prima con il mantenimento del mese di luglio 2021 e la seconda con il mantenimento del mese di agosto 2021;
g) dispone che la madre versi alla nonna materna, sig.r , tutore della minore, Persona_2 la somma mensile di euro 250 per il mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri;
h) compensa tra le parti le spese di lite.
Rappresentato che i coniugi non si sono mai riconciliati e che è altresì cessata ogni comunione, materiale e spirituale tra essi, né appare possibile alcuna conciliazione tra gli stessi, sicchè sussistono i presupposti di cui all'art 3 n 2) lett b) della L n 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio il ricorrente ha chiesto al Tribunale siffatta pronuncia. Premesso che in sede di separazione ciascun coniuge era stato obbligato al pagamento del mantenimento della figlia per la somma mensile di € Per_1
250,00, egli ha esposto di aver lavorato sino al 2023 presso la società Onedoc Srl in qualità di agente di commercio;
successivamente in data 19.05.2023 è stato condannato in via definitiva per il reato ex art 572 c.p. alla pena di anni 2 e mesi 4 con fine pena al 21.03.2026; non essendo prevista per tale tipo di reato la sospensione dell'esecuzione della pena è stato detenuto nel carcere di Velletri dal 22.11.2023 sino al 14.10.2024; in data 11.10.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso al ricorrente la detenzione domiciliare non concedendo, comunque, la possibilità di svolgere attività lavorativa. Pertanto dal momento dell'arresto ad oggi il sig. Pt_1 non percepisce alcun reddito, vive in una casa di proprietà dei genitori e riesce a mantenersi solo ed esclusivamente grazie all'aiuto economico degli stessi. Esposto di non possedere né beni
Pag. 3 di 6 immobiliari né autovetture, egli ha argomentato di non essere in grado al momento di sostenere il versamento di € 250,00 per il contributo al mantenimento della figlia di cui chiede momentaneamente la sospensione o comunque la diminuzione di nella minor somma di €
150,00, in considerazione del fatto che al termine della pena detentiva, che attualmente sta scontando agli arresti domiciliari, non sarà in grado molto probabilmente di reperire un'attività lavorativa che gli permetta di corrispondere la somma di € 250,00 così come stabilita in sede di separazione.
Ha peraltro sottolineato che alla nascita della figlia il ricorrente aveva acceso presso la
Cassa di Sovvenzione e Risparmio Fra il Personale della Banca D'Italia un deposito a risparmio, in favore di , dove annualmente il medesimo versava un importo di € 2.500,00, vincolato Per_1 sino al raggiungimento della maggiore età della figlia la quale, pertanto, al compimento del diciottesimo anno ha incassato su conto corrente bancario intestato esclusivamente alla stessa la somma di € 40.336,00, come da contabile del 26.10.2023. Dal momento dunque che la ragazza possa disporre di una somma considerevole con la quale provvedere al proprio sostentamento e a sostenere le spese universitarie qualora la stessa volesse intraprendere gli studi universitari al termine del percorso scolastico attuale, chiede la momentanea sospensione sino al mese di aprile
2026 tenuto conto che la data di fine pena è il 21.03.2026 . Quanto alla moglie, il sig. ha Pt_1 rappresentato che ella convive in Sgurgola con il sig. che all'epoca della Persona_3 separazione percepiva la NASPI a seguito del licenziamento da parte della ma ad CP_2 oggi non è a conoscenza della sua attuale condizione economica e lavorativa. Tanto premesso il sig. ha chiesto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 disponendo nei confronti del ricorrente la momentanea sospensione del contributo al mantenimento della figlia sino alla data di fine pena, ossia sino al 21.03.2026; porre a carico del
Sig. l'obbligo di pagare, a far data dal mese di aprile 2026, alla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 150,00 Per_2 Per_1 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutata con adeguamento ISTAT, o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia alla stregua delle risultanze di causa;
confermare a carico della sig.ra l'obbligo di pagare alla sig.ra a titolo di CP_1 Persona_2 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00 mensili entro il cinque di Per_1 ogni mese, rivalutata con adeguamento ISTAT, o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia alla stregua delle risultanze di causa;
confermare la ripartizione delle spese
Pag. 4 di 6 straordinarie della figlia a carico di entrambe le parti nella misura del 50% come da Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Frosinone;
con vittoria di spese, competenze ed onorari
Sebbene ritualmente convenuta in giudizio la sig.ra non si è costituita e CP_1 all'udienza del 18.03.2025 è stata dichiarata contumace.
All'udienza di comparizione delle parti del 18.03.2025 parte ricorrente ha instato per la pronuncia di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda parziale di status.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto costituisce fatto dimostrato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa essere ricostituita. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70, in quanto la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 1629/2021 del Tribunale di Velletri pubblicata il 13.09.2021 ed è ampiamente decorso il termine minimo richiesto dalla norma, essendo trascorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale. Inoltre, il deterioramento dell'affectio coniugalis emerge anche dal tenore degli scritti difensivi e dal fatto che le parti vivono separate da anni senza che la convivenza sia mai stata ripresa e senza che sia mai intervenuta una riconciliazione, tant'è che il ricorrente ha dichiarato di non avere più alcun rapporto o contatto con la sig.ra quanto meno dal tempo della celebrazione del CP_1 procedimento di separazione.
3. La causa proseguirà innanzi al G.R. per la risoluzione delle rimanenti questioni, ivi compreso il riparto delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone non definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili Pt_1 CP_1 del matrimonio iscritta al n. 2490/2024 r.g., così decide:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/06/2002 in
NAPOLI tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Pag. 5 di 6 NAPOLI il 23/03/1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
NAPOLI - Atto N. 162 Parte 2 Serie A Sez. B Anno 2002;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere ex art. 10 legge 898/70 copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per le annotazioni di cui all'art. 69 d.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto N. 162 Parte 2 Serie A Sez. B Anno
2002);
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 18.03.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott. Francesco Mancini dott.ssa Simona Di Nicola
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