Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2003, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
0 1 7 83/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.n. 1524 SEZIONE LAVORO Cron. 4077 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. PE LANNIRUBERTO Presidente Ud.
6.11.02 Dott. Ettore MERCURIO Consiglierc Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel Dott. Donato FIGURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OS SE, elettivamente domiciliato in Roma alla via di Ripetta, n.22 presso l'avv. Gerardo Vesci, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine,
- ricorrente -
4434
contro
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI s.p.a - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.87 del 15.3.2000, reg. gen. n.227/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Salvatore Trifirò; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PE Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 15.3.2000 il Tribunale di Firenze, decidendo sui contrapposti appelli proposti da OS PE e La Fondiaria Assicurazioni s.p.a, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava gli appelli confermando la sentenza del Pretore che aveva condannato la società al pagamento di lire 165.630.850 per differenze T.f.rg indennità di mancato preavviso. Riteneva il Tribunale, sulla base del contenuto letterale dell'atto, che il licenziamento fosse stato intimato per giustificato motivo oggettivo con la prima lettera della società in data 3.9.97 e che conseguentemente e non avesse efficacia solutoria del rapporto il successivo licenziamento per giusta causa e che fosse pertanto improponibile la questione di violazione della procedura prevista dall'art.7 della legge 1.300 del 1970. In ordine alla giustificatezza del recesso ed in relazione alla spettanza dell'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo osservava che dall'istruzione probatoria era emersa la soppressione della posizione lavorativa del OS, direzione di sviluppo strategico, avendo l'amministratore delegato avocato a sé tale attività. Rilevava. inoltre, che rientrava tra le attività avocate dal superiore anche il progetto tutela giudiziaria da ultimo affidato al OS. Quanto, infine, alla base di computo del T.fr. e dell'indennità di -2- preavviso rilevava che l'indennità premio incentivo era stata concessa solo per un periodo limitato di tempo e non era stata provata la prassi aziendale di estenderla per il periodo successivo, sicché mancava il requisito della continuità necessario per il computo. In ordine all'appello incidentale confermava, per le considerazioni già esposte, kre l'accertata natura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non in tronco. Propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi il OS, resiste con controricoTSO la Fondiaria Assicurazioni, II OS ha depositato memoria ex art.378 cp c... MOTIVI DELLA DECISIONE Va rilevata l'inammissibilità del controricorso per mancanza di valida procura. La procura alle liti stesa a margine del controricorso, è stata rilasciata dal dott. Domenico Castelli, qualificato procuratore speciale nella procura e nel ricorso, senza che sia stato allegato agli atti il titolo ( procura notarile od altro) legittimante tale qualifica. Mancando agli atti la prova della rappresentanza legale della società, che nel giudizio di appello era intervenuta in persona dell'amministratore delegato dr.Roberto Gavazzi, deve ritenersi la nullità della procura e l'inammissibilità del controricorso, cfr. Cass.7062 del 2002, SS.UU. n.276 del 1999. Con i primi tre motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché connessi, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1372, 2118 e 2119 c.c.agli artt. 30-35 del ccnl dei dirigenti delle imprese assicuratrici ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il OS censura la qualificazione per giustificato motivo oggettivo del licenziamento. Assume il ricorrente che il Tribunale non avrebbe -3- tenuto conto del principio della immutabilità della causa del licenziamento, il quale dal contenuto letterale della seconda lettera della società, dal contenuto degli scritti difensivi e peril mancato pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, risultava licenziamento in tronco o per giusta causa, come confermava anche la domanda riconvenzionale per danno proposta dalla società. Rilevava, inoltre, che la contraddittorietà dell'assunto del Tribunale, che la seconda lettera avrebbe avuto la funzione di rinforzare la dedotta giusta causa, mentre aveva escluso detto tipo di licenziamento. Censurava, infine, la sentenza impugnata per non avere motivato sulla mancata applicazione delle garanzie di cui all'art. 7 della legge n.300 del 1970, pur avendo ritenuto il OS un dirigente di staff e quindi non apicale. Le censure sono infondate. Il ricorrente non critica specificamente l'interpretazione data dal Tribunale, sulla base del criterio letterale, alla lettera del 3.9.97 come recesso per giustificato motivo oggettivo, se non per il rilievo che in essa era attribuito effetto immediato al recesso, come avviene nel licenziamento in tronco o per giusta causa. Osserva il Collegio che, a sensi del secondo comma dell'art.2118 c.c., il datore di lavoro può, in luogo del preavviso, pagare la relativa indennità, consegue che dal previsto effetto immediato del recesso non può trarsi elemento interpretativo in contrasto con l'inequívoco е non contestato contenuto letterale dell'atto, correttamente interpretato come licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Ciò premesso, avendo il licenziamento intimato il 3 settembre 1997, quale negozio unilaterale ricettizio, prodotto, con la ricezione dell'atto, l'effetto solutorio del rapporto di lavoro, la successiva lettera del 1.10.1997, che, - 4- come accertato dal Tribunale, ribadiva il precedente recesso e pretendeva di mutarne la natura in licenziamento per giusta causa, non poteva sortire alcun effetto, non tanto per il principio invocato dal ricorrente della immutabilità della causa del licenziamento, quanto per l'assorbente rilievo che, essendo già da quasi un mese risolto il rapporto di lavoro, il negozio era privo di oggetto essendo già cessato il rapporto giuridico sul quale avrebbe dovuto incidere. Di nessuna rilevanza, infine, ai fini dell'oggettiva interpretazione dell'atto sono gli scritti difensivi e la domanda riconvenzionale, che non dimostrano altro che l'erronea opinione della società, già dimostrata con la lettera del 1.10.1997, di potere mutare ex post la natura del recesso. Va, infine, rilevato che, avendo il Tribunale escluso che il licenziamento avesse natura disciplinare, non vi era ragione di motivare in ordine alla applicazione della norma che regola tale diverso tipo di licenziamento. Con il quarto e quinto motivo, che si trattano congiuntamente perché connessi, il OS censura l'accertamento della sussistenza del giustificato motivo per essere venuti meno, con l'avocazione all'amministratore delegato, i compiti della direzione di sviluppo strategico, per non avere tenuto conto il Tribunale che nell'ultimo periodo al OS era stata affidata il progetto di tutela giudiziaria poi passato ad altro dirigente. Si sarebbe avuta non una soppressione delle mansioni, ma una mera ridistribuzione dei compiti, che non giustificherebbe il licenziamento. Le censure sono infondate. Infatti l'accertata ridistribuzione dei compiti, con l'affidamento di un compito ad altro dirigente e l'avocazione della maggior parte di essi -5- dall'amministratore delegato, dimostra la possibilità di fare a meno dell'apporto lavorativo K del OS, e quindi l'esuberanza di esso e conferma la logicità della valutazione di fatto compiuta dal Tribunale in ordine alla giustificatezza del licenziamento. Con l'ultimo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2121 e 1359 c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente censura la valutazione del Tribunale in ordine alla non computabilità del bonus di 50 milioni nel T.f.r. osservando che il bonus, secondo la documentazione esibita, aveva il carattere di premio di produzione e che ope legis aveva carattere di continuità e doveva essere computato sulla base della media degli ultimi tre anni secondo il disposto dell'art.2121 c.c.. La censura è inammissibile. Il Tribunale ha escluso che il bonus avesse il carattere della continuità, mentre il ricorrente afferma che detto assunto sarebbe illogico perché contraddetto dal contenuto di determinati documenti esibiti. Tuttavia non ne trascrive nel ricorso il contenuto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Consegue che, essendo impedito al Collegio l'esame diretto degli atti, non può giudicare sulla fondatezza e decisività della censura, che deve essere respinta perchè inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo l'attore soccombente e l'intimata non validamente costituita.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per lc spcsc. Роша, в небеться 2002 Il Consigliere est. I/President лив ТешаFemandeuf. - 6- Quire froid IL CANCELLIERE Depositato in Cancalleria -6 FEB. 2003 CANCELLIERE YL JuareSanlly I D , O L L 0 O 1 B 3 . 3 $ . A T A S S S O 3 A 7 T C -0 A 1 ( D E G T G N E S A E L A D L I D