Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 625/2016 R.G. promossa da:
CF. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. ( ), nonché in proprio e Parte_2 C.F._1 Parte_2 Pt_3
e quali garanti fideiussori, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Coratella
[...] Parte_4
ATTORI
contro
:
con sede sociale in Napoli alla Via Toledo n.177, rappresentato e difeso Controparte_1
dal Prof.Avv. Fabrizio Panza già Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da verbali in atti, chiedendo:
PER PARTE ATTRICE:
I. Nel merito, accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse pagina 1 di 5
II. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito;
III. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'indebito illegittimo commesso dalla in danno CP_3 dell'istante per la somma di almeno € 14.090,13 e per l'effetto condannare la alla restituzione, CP_3
nei confronti della parte attrice, di tale somma o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda CTU richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
IV. I n ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
PER PARTE CONVENUTA:
I In via preliminare di merito, per i motivi formulati dichiarare prescritta ex art. 2946, 2948 c.c. la domanda di ripetizione delle somme derivanti dal conto corrente ordinario nr.29770191;
II. Sempre in punto di merito e nell'inauspicabile ipotesi di rigetto della eccezione formulata sub 1) rigettare comunque la domanda proposta perché inammissibile, improcedibile e/o infondata e prescritta l'azione di ripetizione relativamente a tutte le domande proposte con riferimento al periodo ante
02.02.2006 in relazione a tutte le rimesse aventi carattere solutorio effettuati sul conto corrente n.
29770191 nel decennio anteriore alla data del 02.02.2006;
III. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale accogliere la medesima e condannare il con sede in Trani, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_4
tempore, nonché i garanti fideiussori Sigg.ri e in persona del suo Parte_2 Parte_3
legale rappresentante pro-tempore al pagamento dell'importo di € 250.547,90 quale saldo per anticipi export scaduti e tornati insoluti, oltre interessi fino al soddisfo;
IV. In accoglimento dei motivi spiegati in diritto, rigettare comunque la domanda per mancato assolvimento degli oneri probatori ex art. 2967 c.c..
V. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con atto di citazione datato 18/1/2016, la società citava il Parte_1 Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Trani contestando la gestione del conto corrente n. 29770191. CP_2
Deduceva che la banca avesse addebitato sul predetto conto, commissioni ed oneri illegittimi e/o non pattuiti e tassi di interesse oltre la soglia usura, chiedendo l'accertamento del saldo e la ripetizione dell'indebito, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, asserendo il corretto contegno nella gestione del rapporto di credito e chiedendo il rigetto della domanda attorea ed anzi spiegando domanda riconvenzionale per
€ 103.246,88 per scoperto di conto al 31/8/2016 oltre € 250.547,90 per anticipo fatture.
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Le domande del sono infondate e non meritevoli di accoglimento. Parte_1
E noto che in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate ( da ultimo
Cass. n. 13586 del 16/05/2024).
Nel caso di specie la società attrice risulta ancora titolare del conto corrente n. 29770191 acceso presso la Filiale di Trani della ex Banca Commerciale Italiana oggi Controparte_2
Dagli accertamenti svolti, in particolare dalla C.T.U. effettuata nel corso del giudizio a cui si ritiene di aderire in quanto immune da vizi logici, risulta sulla base della parziale produzione degli estratti conto che :non sono mai stati superati i tassi soglia per gli interessi debitori applicati al rapporto di conto corrente;
sono state eliminate le cms. fino al secondo trim. 2009 ed applicate le cdf a far data dal terzo trimestre 2012; la capitalizzazione reciproca trimestrale degli interessi attivi/passivi e' stata pattuita e correttamente applicata;
la decorrenza valute è avvenuta secondo art.120 tub;
la prescrizione rimesse solutorie è stata calcolate fino al 29-1-2006 in quanto conto non affidato sino a quella data;
la rielaborazione del saldo alla data del 31.12.2015 con suddivisione di tre periodi sulla base degli estratti conto depositati ha comunque visto un saldo di € 77.185,12 a debito della correntista.
pagina 3 di 5 La domanda formulata dall'attore di accertamento dei rapporti dare avere con restituzione dell'indebito deve quindi essere respinta per le ragioni indicate.
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Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla banca deve preliminarmente osservarsi che in sede di precisazione delle conclusioni la banca ha rinunciato alla domanda riconvenzionale proposta in relazione al saldo debitore del conto corrente n. 29770191 intestato alla correntista in quanto Pt_1
rapporto bancario tuttora in essere, ma ha insistito nella domanda riconvenzionale formulata in relazione al conto anticipi.
Detta domanda deve essere accolta per l'importo di € 250.547,90 come da certificazione di saldaconto in atti (doc. 43).
Infatti, dalla documentazione in atti risultano fatture anticipate alla correntista, dell'importo complessivo di € 250.547,90, pari al saldo degli anticipi effettuati su contratti di affidamento per anticipi export (doc.35) in forza di contratti specifici (doc. 18 - 34) sottoscritti dalla correntista e garantiti da fideiussioni specifiche rilasciate da e (doc.36-37). Parte_4 Parte_2
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Le spese processuali, comprese le spese di CTU;
stante la soccombenza reciproca sulle domande relative al rapporto di conto corrente sono compensate per metà, mentre la restante metà ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sono poste a carico di . Parte_1
La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i parametri medi di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come modificato dal decreto n. 147 del 2022, tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino ad €. 260.000,00) e dell'attività effettivamente prestata per ciascuna fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al N. 625/2016 R.G. promossa da (CF. 04319940724 ) contro Parte_1 Controparte_2
(C.F. ), ogni altra istanza assorbita o disattesa:
[...]
- Rigetta le domande proposte da parte attrice relative al conto corrente ordinario nr.29770191;
- Prende atto della rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta in relazione al saldo debitore del conto corrente n. 29770191;
- Accoglie la domanda riconvenzionale relativa al conto anticipi e per l'effetto condanna il in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4
nonché i garanti fideiussori e nei limiti della garanzia Parte_2 Parte_3
pagina 4 di 5 prestata, al pagamento dell'importo di € 250.547,90 alla banca convenuta, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
- Condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_2
della metà delle spese di lite, che si liquidano, già calcolate alla metà, in € 7.500,00, oltre
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IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%., se e come per legge;
- Compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido, con regresso interno in pari quota.
Trani, 4.6.2025 il Giudice
Dott. Sandra Moselli
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