Decreto 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Decreto di omologa nel procedimento ex art. 445bis C.p.c. n.r.g. 535/2023
ZO PP c/ CP_1
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Elvira Puleio, Visto il deposito dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445bis C.p.c. da parte del CTU, per il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui alla provvidenza prevista dall'art. 1 della legge n. 18/80 (indennità accompagnamento); visti gli atti del procedimento;
lette le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio;
considerato che
le parti non hanno contestato, nel termine perentorio loro assegnato, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario in ragione delle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, secondo le quali “la sig.ra TA US, di anni 83, pensionata affetta da: CP_1
“Demenza senile di grado severo, incontinenza sfinterica, diabete mellito NID, malattia artrosica polidistrettuale”; presenta per infermità: una invalidità in ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età in misura del 100% - senza necessità di assistenza continua dal 31.05.23 - data della domanda amministrativa;
una invalidità in ultrasessantacinquenne in misura del 100% con necessita di assistenza continua dal 31.01.24 - data della visita neurologica presso il CSM dell' di Campobasso CP_2 per aggravamento clinico obiettivo e strumentale di infermità preesistenti.” Rilevato che “la decorrenza successiva alla domanda amministrativa giustifica la compensazione totale delle spese processuali” (cfr. Cass. lav. 30 marzo 2011 n. 7307), e tale principio non è smentito dalla successiva pronuncia n. 32061 del 21.10.2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale conferma che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico-lata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione
PONE definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
CP_1
DICHIARA chiusa la procedura di accertamento tecnico preventivo con il presente provvedimento non impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi. Isernia, 05/02/2025 . IL GIUDICE DEL LAVORO dott. ssa Elvira Puleio