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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 17.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note d'udienza depositate dalle parti, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta la n. 2741 del Registro Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, a cui sono riuniti i giudizi R.G. n. 389/2021 e n. 414/2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Greco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via Galluppi n. 15, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE (R.G. n. 2741/2020)
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
pagina 1 di 9 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Greco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via Galluppi n. 15, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE (R.G. n. 389/2021)
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via Galluppi n. 15, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE (R.G. n. 414/2021)
NONCHÉ
Controparte_2
(C.F. ,
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni B. Policastri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via
Pugliesi, in virtù di procure alle liti allegate alle comparse di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA (R.G: nn. 2741/2020, 389/2021, 414/2021)
OGGETTO: contratto preliminare.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2741/2020, con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 669/2020 del 19.10.2020 Parte_1
(R.G. n. 2074/2020), depositato in data 20.10.2020 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore dell'odierna opposta, della somma di €
20.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale doppio della caparra,
pagina 2 di 9 asseritamente dovuto in virtù dell'inadempimento del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 26.02.2020, avente a oggetto l'appezzamento di terreno sito nel Comune di Cassano allo Ionio alla frazione di Sibari, alla contrada Corsi Lattughella, individuato nel catasto terreni di detto comune al foglio 72, particella 452.
L'opponente, in particolare, esponeva che verso la fine del mese di gennaio e l'inizio del mese di febbraio dell'anno 2020 veniva contattato da , padre del legale rappresentante di CP_2
parte opposta, al fine di addivenire alla vendita del terreno in parola;
che in data 26.02.2020 veniva stipulato il predetto contratto preliminare di compravendita;
che il prezzo per la vendita del citato terreno veniva pattuito in € 75.000, di cui € 20.000 venivano versati dall'odierna opposta, promissaria acquirente, al momento della stipula a titolo di caparra confirmatoria;
che nello stesso periodo venivano stipulati dalla società opposta altri due contratti preliminari, aventi a oggetto terreni adiacenti e/o confinanti con quello per cui è causa, con e Parte_2 Persona_1
, cugini di esso opponente;
che al momento della stipula del preliminare, redatto da
[...] [...]
impiegato presso lo studio notarile del Notaio dott. veniva chiesto Per_2 Persona_3 da quest'ultimo se vi fossero soggetti che vantassero diritti di prelazione sul terreno oggetto del contratto;
che alla risposta affermativa di esso opponente, il invitava lo stesso a fare la Per_2 denuntiatio ovvero a produrre l'eventuale atto di rinuncia all'esercizio della prelazione;
che in data
27.02.2020 esso opponente comunicava al prelazionario la volontà di vendere;
che con pec del
01.04.2020 e del 09.04.2020 esso opponente comunicava al legale rappresentante dell'odierna opposta che il prelazionario intendeva esercitare il diritto di prelazione;
che in data 11.05.2020 il legale rappresentante della società opposta richiedeva di stipulare il contratto definitivo, assicurando di manlevare esso opponente da qualsiasi pregiudizio derivante dal mancato rispetto del diritto di prelazione;
che veniva fissata la data della stipula del contratto definitivo;
che esso opponente non si presentava all'appuntamento per la conclusione del contratto definitivo, tenuto conto della sussistenza del diritto di prelazione;
che in data 30.06.2020 esso opponente vendeva il terreno per cui è causa al prelazionario;
che lo stesso successivamente ha restituito la somma ricevuta a titolo della caparra;
che in virtù di tale asserito inadempimento l'opposto richiedeva il doppio della caparra;
che il recesso era invalido, perché effettuato dopo una serie di atti che presupponevano scioglimento del contratto e per l'inesistenza del propria inadempimento.
Parte opponente chiedeva, altresì, la condanna della società opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2. Si costituiva in giudizio l' che, Controparte_2 contestando gli assunti attorei, chiedeva di concedere la provvisoria esecuzione del decreto pagina 3 di 9 ingiuntivo opposto, di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2.1 Nel giudizio R.G. n. 389/2021, con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12/2021 del 04.01.2021 (R.G. n.
[...]
2472/2020), depositato in data 05.01.2021 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore dell'odierna opposta, della somma di €
20.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale doppio della caparra, asseritamente dovuto in virtù dell'inadempimento del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 26.02.2020, avente a oggetto l'appezzamento di terreno sito nel Comune di Cassano allo Ionio alla frazione di Sibari, alla contrada Corsi Lattughella, individuato nel catasto terreni di detto comune al foglio 72, particelle 451 e 454.
Parte opponente, rappresentava vicende analoghe quelle dedotte nel giudizio principale e rassegnava le medesime conclusioni.
2.2 Si costituiva in giudizio l' che, Controparte_2 contestando gli assunti attorei, chiedeva di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3.1 Nel giudizio R.G. n. 414/2021, con atto di citazione ritualmente notificato CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13/2021 del 04.01.2021 (R.G. n.
[...]
2471/2020), depositato in data 05.01.2021 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore dell'odierna opposta, della somma di €
20.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale doppio della caparra, asseritamente dovuto in virtù dell'inadempimento del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 26.02.2020, avente a oggetto l'appezzamento di terreno sito nel Comune di Cassano allo Ionio alla frazione di Sibari, alla contrada Corsi Lattughella, individuato nel catasto terreni di detto comune al foglio 72, particella 456.
Parte opponente, allegava fatti analoghi quelli dedotti nel giudizio portante e rassegnava le medesime conclusioni.
3.2 Si costituiva in giudizio l' che, Controparte_2
contestando gli assunti attorei, chiedeva di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 9 4. La causa veniva istruita documentalmente, attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte opposta ed escussione testimoniale.
Con ordinanza del 27.01.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio R.G. n. 2741/2020; con ordinanza del 02.03.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio R.G. n. 389/2021; all'udienza del 15.10.2021 il precedente titolare del fascicolo R.G. n. 414/2021 rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 07.07.2023 veniva disposta la riunione dei fascicoli in parola.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 17.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare pagina 5 di 9 l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che l'opposta ha provato la fonte del proprio diritto - producendo i contratti preliminari sottoscritti, in qualità di promissaria acquirente, con le parti opponenti (promissari alienanti), le missive dell'11.05.2020 con cui gli stessi opponenti venivano invitati alla stipula dei contratti definitivi innanzi al Notaio dott.
[...]
e l'attestazione, sottoscritta dal predetto Notaio, della mancata comparizione dei Persona_3 medesimi presso lo studio notarile - e ha allegato l'inadempimento degli opponenti.
7. Le parti opponenti, pur non contestando la mancata comparizione dinanzi al Notaio e l'omessa stipula del contratto definitivo, hanno dedotto la non imputabilità dell'inadempimento in capo agli stessi, in quanto la mancata conclusione del contratto definitivo era stato causato dalla volontà del prelazionario - a cui era stata comunicata la volontà di vendere i terreni per cui è causa - di esercitare il proprio diritto di prelazione (di cui vi è prova in atti) e tenuto conto che parte pagina 6 di 9 opposta era a conoscenza della sussistenza del citato diritto di prelazione sin dalla stipula del contratto preliminare e che, quindi, non poteva dolersi del rispetto da parte degli opponenti della norma di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965.
8. Ciò detto, si rileva che dall'escussione testimoniale emerge che parte opposta abbia avuto conoscenza dell'esistenza del detto diritto di prelazione al momento della stipula del contratto preliminare e lo stesso risulta idoneo a giustificare la condotta degli opponenti, obbligati ad adempiere a una prestazione derivante ex lege, ed elide la fondatezza della richiesta dell'opposta di ottenere il doppio della caparra.
Invero, si segnala che e - della cui attendibilità Testimone_1 Persona_4
non si ha ragione di dubitare, ritenuto che la stretta parentela con gli opponenti non sia di per sé circostanza idonea a inficiare la veridicità delle dichiarazioni (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n.
2295/2021), tenuto conto della linearità e della coerenza della stesse - riferiscono che al momento della stipula del preliminare veniva posta all'attenzione delle parti, ivi compresa alla parte opposta, la problematica relativa al diritto di prelazione.
Dette dichiarazioni non risultano inficiate da quanto riferito da che non dimostra Persona_2 di ricordare i fatti di causa, e da (padre del legale rappresentante dell'opposta), che CP_2
si contraddice affermando dapprima di aver conosciuto prima della stipula del Persona_4 contratto preliminare e poi riferendo di averlo conosciuto al momento della predetta stipula e riportando dapprima che aveva avuto contezza che il terzo prelazionario non era interessato all'esercizio del diritto di prelazione e poi di non sapere se lo stesso fosse confinante con i terreni per cui è causa.
Per completezza, si rileva che le dichiarazioni di , e Parte_1 Parte_2
(parti opponenti) sono inammissibili, atteso che gli stessi sono incapaci a Controparte_1 testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto aventi un interesse attuale all'esito dei presenti giudizi riuniti, in cui prospettano fatti analoghi, totalmente sovrapponibili, e richiedono la risoluzione delle medesime questioni.
Invero, la Suprema Corte ha stabilito che “L'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio nel quale è richiesta la sua testimonianza con riferimento alla materia che ivi
è in discussione. La valutazione della sussistenza o meno dell'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare è rimessa – così come quella inerente l'attendibilità del teste e la rilevanza della pagina 7 di 9 deposizione – al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata” (Cass., sez. II, sent. n. 167/2018).
Infine, risulta irrilevante l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta, avendo lo stesso dichiarato elementi a sé favorevoli, mentre l'interrogatorio ha come finalità quella di far emergere circostanze di natura confessoria (e cioè favorevoli alla controparte).
9. Infine, la richiesta dell'opposta di stipulare nonostante l'esercizio del diritto di prelazione, con contestuale promessa di manleva degli opponenti dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto del diritto di prelazione, risulta irrilevante poiché i promissari venditori non possono sottrarsi a un'obbligazione nascente ex lege.
10. Per tali motivi, le opposizioni vanno accolte e vanno revocati i decreti ingiuntivi opposti.
11. Vanno rigettate le domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., formulate dalle parti opponenti, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 e comma 3, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova della mala fede con cui avrebbero agito parte opposta, le domande di condanna per lite temeraria vanno rigettate.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie le opposizioni proposte da , da e da Parte_1 Parte_2
e per, l'effetto, revoca i decreti ingiuntivi opposti;
Controparte_1
2) rigetta la richiesta di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c., avanzata dagli opponenti;
3) condanna l' alla refusione, in favore Controparte_2
degli odierni opponenti, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in €
pagina 8 di 9 3.900,00 (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria), oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, come per legge.
Castrovillari, 05.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 17.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note d'udienza depositate dalle parti, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta la n. 2741 del Registro Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, a cui sono riuniti i giudizi R.G. n. 389/2021 e n. 414/2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Greco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via Galluppi n. 15, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE (R.G. n. 2741/2020)
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
pagina 1 di 9 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Greco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via Galluppi n. 15, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE (R.G. n. 389/2021)
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via Galluppi n. 15, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE (R.G. n. 414/2021)
NONCHÉ
Controparte_2
(C.F. ,
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni B. Policastri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via
Pugliesi, in virtù di procure alle liti allegate alle comparse di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA (R.G: nn. 2741/2020, 389/2021, 414/2021)
OGGETTO: contratto preliminare.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2741/2020, con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 669/2020 del 19.10.2020 Parte_1
(R.G. n. 2074/2020), depositato in data 20.10.2020 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore dell'odierna opposta, della somma di €
20.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale doppio della caparra,
pagina 2 di 9 asseritamente dovuto in virtù dell'inadempimento del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 26.02.2020, avente a oggetto l'appezzamento di terreno sito nel Comune di Cassano allo Ionio alla frazione di Sibari, alla contrada Corsi Lattughella, individuato nel catasto terreni di detto comune al foglio 72, particella 452.
L'opponente, in particolare, esponeva che verso la fine del mese di gennaio e l'inizio del mese di febbraio dell'anno 2020 veniva contattato da , padre del legale rappresentante di CP_2
parte opposta, al fine di addivenire alla vendita del terreno in parola;
che in data 26.02.2020 veniva stipulato il predetto contratto preliminare di compravendita;
che il prezzo per la vendita del citato terreno veniva pattuito in € 75.000, di cui € 20.000 venivano versati dall'odierna opposta, promissaria acquirente, al momento della stipula a titolo di caparra confirmatoria;
che nello stesso periodo venivano stipulati dalla società opposta altri due contratti preliminari, aventi a oggetto terreni adiacenti e/o confinanti con quello per cui è causa, con e Parte_2 Persona_1
, cugini di esso opponente;
che al momento della stipula del preliminare, redatto da
[...] [...]
impiegato presso lo studio notarile del Notaio dott. veniva chiesto Per_2 Persona_3 da quest'ultimo se vi fossero soggetti che vantassero diritti di prelazione sul terreno oggetto del contratto;
che alla risposta affermativa di esso opponente, il invitava lo stesso a fare la Per_2 denuntiatio ovvero a produrre l'eventuale atto di rinuncia all'esercizio della prelazione;
che in data
27.02.2020 esso opponente comunicava al prelazionario la volontà di vendere;
che con pec del
01.04.2020 e del 09.04.2020 esso opponente comunicava al legale rappresentante dell'odierna opposta che il prelazionario intendeva esercitare il diritto di prelazione;
che in data 11.05.2020 il legale rappresentante della società opposta richiedeva di stipulare il contratto definitivo, assicurando di manlevare esso opponente da qualsiasi pregiudizio derivante dal mancato rispetto del diritto di prelazione;
che veniva fissata la data della stipula del contratto definitivo;
che esso opponente non si presentava all'appuntamento per la conclusione del contratto definitivo, tenuto conto della sussistenza del diritto di prelazione;
che in data 30.06.2020 esso opponente vendeva il terreno per cui è causa al prelazionario;
che lo stesso successivamente ha restituito la somma ricevuta a titolo della caparra;
che in virtù di tale asserito inadempimento l'opposto richiedeva il doppio della caparra;
che il recesso era invalido, perché effettuato dopo una serie di atti che presupponevano scioglimento del contratto e per l'inesistenza del propria inadempimento.
Parte opponente chiedeva, altresì, la condanna della società opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2. Si costituiva in giudizio l' che, Controparte_2 contestando gli assunti attorei, chiedeva di concedere la provvisoria esecuzione del decreto pagina 3 di 9 ingiuntivo opposto, di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2.1 Nel giudizio R.G. n. 389/2021, con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12/2021 del 04.01.2021 (R.G. n.
[...]
2472/2020), depositato in data 05.01.2021 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore dell'odierna opposta, della somma di €
20.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale doppio della caparra, asseritamente dovuto in virtù dell'inadempimento del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 26.02.2020, avente a oggetto l'appezzamento di terreno sito nel Comune di Cassano allo Ionio alla frazione di Sibari, alla contrada Corsi Lattughella, individuato nel catasto terreni di detto comune al foglio 72, particelle 451 e 454.
Parte opponente, rappresentava vicende analoghe quelle dedotte nel giudizio principale e rassegnava le medesime conclusioni.
2.2 Si costituiva in giudizio l' che, Controparte_2 contestando gli assunti attorei, chiedeva di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3.1 Nel giudizio R.G. n. 414/2021, con atto di citazione ritualmente notificato CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13/2021 del 04.01.2021 (R.G. n.
[...]
2471/2020), depositato in data 05.01.2021 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore dell'odierna opposta, della somma di €
20.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale doppio della caparra, asseritamente dovuto in virtù dell'inadempimento del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 26.02.2020, avente a oggetto l'appezzamento di terreno sito nel Comune di Cassano allo Ionio alla frazione di Sibari, alla contrada Corsi Lattughella, individuato nel catasto terreni di detto comune al foglio 72, particella 456.
Parte opponente, allegava fatti analoghi quelli dedotti nel giudizio portante e rassegnava le medesime conclusioni.
3.2 Si costituiva in giudizio l' che, Controparte_2
contestando gli assunti attorei, chiedeva di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 9 4. La causa veniva istruita documentalmente, attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte opposta ed escussione testimoniale.
Con ordinanza del 27.01.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio R.G. n. 2741/2020; con ordinanza del 02.03.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio R.G. n. 389/2021; all'udienza del 15.10.2021 il precedente titolare del fascicolo R.G. n. 414/2021 rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 07.07.2023 veniva disposta la riunione dei fascicoli in parola.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 17.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare pagina 5 di 9 l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che l'opposta ha provato la fonte del proprio diritto - producendo i contratti preliminari sottoscritti, in qualità di promissaria acquirente, con le parti opponenti (promissari alienanti), le missive dell'11.05.2020 con cui gli stessi opponenti venivano invitati alla stipula dei contratti definitivi innanzi al Notaio dott.
[...]
e l'attestazione, sottoscritta dal predetto Notaio, della mancata comparizione dei Persona_3 medesimi presso lo studio notarile - e ha allegato l'inadempimento degli opponenti.
7. Le parti opponenti, pur non contestando la mancata comparizione dinanzi al Notaio e l'omessa stipula del contratto definitivo, hanno dedotto la non imputabilità dell'inadempimento in capo agli stessi, in quanto la mancata conclusione del contratto definitivo era stato causato dalla volontà del prelazionario - a cui era stata comunicata la volontà di vendere i terreni per cui è causa - di esercitare il proprio diritto di prelazione (di cui vi è prova in atti) e tenuto conto che parte pagina 6 di 9 opposta era a conoscenza della sussistenza del citato diritto di prelazione sin dalla stipula del contratto preliminare e che, quindi, non poteva dolersi del rispetto da parte degli opponenti della norma di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965.
8. Ciò detto, si rileva che dall'escussione testimoniale emerge che parte opposta abbia avuto conoscenza dell'esistenza del detto diritto di prelazione al momento della stipula del contratto preliminare e lo stesso risulta idoneo a giustificare la condotta degli opponenti, obbligati ad adempiere a una prestazione derivante ex lege, ed elide la fondatezza della richiesta dell'opposta di ottenere il doppio della caparra.
Invero, si segnala che e - della cui attendibilità Testimone_1 Persona_4
non si ha ragione di dubitare, ritenuto che la stretta parentela con gli opponenti non sia di per sé circostanza idonea a inficiare la veridicità delle dichiarazioni (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n.
2295/2021), tenuto conto della linearità e della coerenza della stesse - riferiscono che al momento della stipula del preliminare veniva posta all'attenzione delle parti, ivi compresa alla parte opposta, la problematica relativa al diritto di prelazione.
Dette dichiarazioni non risultano inficiate da quanto riferito da che non dimostra Persona_2 di ricordare i fatti di causa, e da (padre del legale rappresentante dell'opposta), che CP_2
si contraddice affermando dapprima di aver conosciuto prima della stipula del Persona_4 contratto preliminare e poi riferendo di averlo conosciuto al momento della predetta stipula e riportando dapprima che aveva avuto contezza che il terzo prelazionario non era interessato all'esercizio del diritto di prelazione e poi di non sapere se lo stesso fosse confinante con i terreni per cui è causa.
Per completezza, si rileva che le dichiarazioni di , e Parte_1 Parte_2
(parti opponenti) sono inammissibili, atteso che gli stessi sono incapaci a Controparte_1 testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto aventi un interesse attuale all'esito dei presenti giudizi riuniti, in cui prospettano fatti analoghi, totalmente sovrapponibili, e richiedono la risoluzione delle medesime questioni.
Invero, la Suprema Corte ha stabilito che “L'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio nel quale è richiesta la sua testimonianza con riferimento alla materia che ivi
è in discussione. La valutazione della sussistenza o meno dell'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare è rimessa – così come quella inerente l'attendibilità del teste e la rilevanza della pagina 7 di 9 deposizione – al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata” (Cass., sez. II, sent. n. 167/2018).
Infine, risulta irrilevante l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta, avendo lo stesso dichiarato elementi a sé favorevoli, mentre l'interrogatorio ha come finalità quella di far emergere circostanze di natura confessoria (e cioè favorevoli alla controparte).
9. Infine, la richiesta dell'opposta di stipulare nonostante l'esercizio del diritto di prelazione, con contestuale promessa di manleva degli opponenti dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto del diritto di prelazione, risulta irrilevante poiché i promissari venditori non possono sottrarsi a un'obbligazione nascente ex lege.
10. Per tali motivi, le opposizioni vanno accolte e vanno revocati i decreti ingiuntivi opposti.
11. Vanno rigettate le domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., formulate dalle parti opponenti, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 e comma 3, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova della mala fede con cui avrebbero agito parte opposta, le domande di condanna per lite temeraria vanno rigettate.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie le opposizioni proposte da , da e da Parte_1 Parte_2
e per, l'effetto, revoca i decreti ingiuntivi opposti;
Controparte_1
2) rigetta la richiesta di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c., avanzata dagli opponenti;
3) condanna l' alla refusione, in favore Controparte_2
degli odierni opponenti, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in €
pagina 8 di 9 3.900,00 (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria), oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, come per legge.
Castrovillari, 05.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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