Ordinanza collegiale 3 giugno 2025
Ordinanza collegiale 7 ottobre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02123/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01220/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2024, proposto da
UE AC, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucrezia Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1180/2019, pubblicata in data 1° ottobre 2019, emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro- Sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa RI PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro- sez. lavoro n.1180/19, pubblicata in data 01.10.2019, con cui, in accoglimento della domanda spiegata dalla ricorrente, ha condannato l’amministrazione “ al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c., che si liquidano in € 1900,00, oltre accessori di legge ”;
la stessa è stata munita di formula esecutiva in data 17 maggio 2022 ed è passata in giudicato come da certificazione del 5 giugno 2025;
in data 18 maggio 2022 è stata eseguita la notifica del titolo esecutivo e il successivo 22 dicembre 2022 è stata eseguita l’ulteriore notifica del titolo e dell’atto di precetto;
è stato altresì iscritto il procedimento di pignoramento presso terzi, presso il Tribunale di Catanzaro, conclusosi con provvedimento di estinzione per assenza di somme disponibili sul conto tesoreria del Miur gestito presso Banca d’Italia del 19 ottobre 2023;
l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;
Rilevato che:
- il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire in sede di esecuzione civile o in sede di giudizio di ottemperanza; tuttavia, come evidenziato in passato dalla giurisprudenza, non sono dovute al creditore della P.A. le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. del c.p.c.) o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 11 maggio 2010, n. 699; TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 22 dicembre 2009, n. 1348);
- pertanto sono dovute le sole somme indicate nel titolo oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo come per legge;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto che:
- l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire la sentenza in epigrafe indicata secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD RE, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
RI PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI PA | RD RE |
IL SEGRETARIO