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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/03/2024, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 160/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 160/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26/03/2024 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparse l'avv. Cuoco, in collegamento da remoto, per parte ricorrente e la Dott.ssa Tomaselli per parte resistente.
Il giudice revoca la dichiarazione di contumacia di parte resistente.
La Dott.ssa Tomaselli chiede breve termine per prendere posizione sulla retribuzione professionale docenti.
L'avv. Cuoco si oppone alla richiesta e segnala che il contratto per l'a.s. 2020/2021 il lavoratore ha avuto supplenza annuale sebbene il contratto sia terminato al termine delle lezioni. Non essendoci contestazioni sulla retribuzione professionale docenti, si riporta anche alla quantificazione individuata in ricorso.
Gli avvocati discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti. pagina 1 di 10 Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 160/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUOCO Parte_1 C.F._1
MARZIA e dell'avv. SAURO MICHELA ( ) VIA ARTE E MESTIERI 7 C.F._2
RIVOLTA D'ADDA, elettivamente domiciliato in VIA ARTE E MESTIERI 7 RIVOLTA D'ADDA presso il difensore avv. CUOCO MARZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa Veronica Tomaselli
RESISTENTE
OGGETTO: Carta docente;
letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d. l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
pagina 3 di 10 o s s e r v a
1.
Il ricorrente ha promosso ricorso avverso il per Parte_1 Controparte_1
chiedere l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € Controparte_1
1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Ha chiesto, altresì, l'attribuzione della retribuzione professionale docente di cui all'art.7 del
CCNL scuola.
Nonostante regolare notifica il non si è costituito in giudizio e, in Controparte_1
data 17.10.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con comparsa depositata il 22.03.2024 si è costituito in giudizio il , contestando CP_1
soltanto la domanda relativa al riconoscimento del bonus docente, senza svolgere contestazioni o deduzioni in ordine alla domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docente.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito di discussione delle parti è stata posta in decisione all'udienza del 26.03.2024.
2.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Quanto alla domanda di riconoscimento del bonus docenti, si osserva quanto segue.
Nonostante la contestazione nel merito da parte resistente del diritto del ricorrente all'attribuzione della c.d. Carta Docente, si rileva che su tale questione si è pronunciata la Corte di
Cassazione con sentenza n. 29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
La definizione della presente controversia non può che attenersi ai principi di diritti enunciati dai Giudici di Legittimità, che in particolare hanno affermato: pagina 4 di 10 “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. ” pagina 5 di 10 Risulta provato, sia da parte ricorrente, sia da parte resistente dallo stato matricolare allegato, che la ricorrente ha lavorato con supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
Quanto alla pretesa relativa all'a. S. 2020/2021, si sottolinea come in tale anno il ricorrente abbia prestato servizio sulla base di un unico contratto unitario dal 26/10/2020 al 5/06/2021.
Seppure la Corte di Cassazione non si sia pronunciata espressamente sul punto, da una lettura complessiva di quanto esposto dal giudice di legittimità deve dedursi che tale situazione può essere assimilata a quelle per cui è stato riconosciuto il bonus ex art. 1 c. 121 l. n. 107/2015.
La Corte di Cassazione, sul punto, ricordando che il principio di uguaglianza si considera violato solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Cost. 24 luglio 2023 n. 161) ed evidenziando altresì che “non si può far leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico” (punto 5.4. della motivazione) ha individuato come elemento fondante di tale beneficio il presupposto dell'“annualità” (si vede, ad esempio, quanto dedotto relativamente al part-time e a condizioni particolari quali comandi, distacchi, prese di servizio solo ad anno scolastico iniziato, punto 7.2, 7.3., 7.4. della motivazione), che nel caso di specie può considerarsi soddisfatto, in quanto la durata dell'incarico può dirsi equiparabile alle supplenze ai sensi dell'art. 4 c.1 e 2. L.124/1999.
La supplenza in esame, con contratto di apprezzabile durata e comunque fino al termine delle lezioni scolastiche, infatti, permette di considerare rispettato e soddisfatto il requisito dell'
“annualità della didattica”, da valorizzare anche considerando che la logica su cui si fondava la scelta del legislatore del tempo era quella di sostegno alla didattica su un piano di durata annuale
“ritenendosi che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui la formazione del docente è indubbiamente finalizzata” e sottolineando che “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattica educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d.lgs. 297/194; art.
16 d.p.r. 275/1999) sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare annualmente (art. 7, co.9 pagina 6 di 10 e 10 d. lgs. 297/94) anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29 co.1 e co.3, lett.
A del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3. della motivazione
Pertanto, poiché la supplenza prestata dal ricorrente nell'a.s. 2020/2021 permette di individuare una prospettiva e una programmazione dell'insegnamento e della didattica sia per il datore di lavoro, sia per il docente, chiamato a svolgere il proprio servizio fino al 5.06.2021, si può considerare giustificata l'erogazione del beneficio per cui è causa, sottolineando che il caso concreto non richiede una valutazione ex post della durata del periodo di servizio, essendo fin dalla stipulazione del contratto ravvisabile quella connessione temporale necessaria tra il sostegno alla formazione e la didattica annua volta al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
La pretesa relativa all' a.s. 2020/2021 deve quindi essere accolta.
Posto che il docente ricorrente risulta ancora impiegato presso il , Controparte_1
alla stregua di quanto affermato dalla Corte di cassazione, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati ( art.1 c. 121, l. 107/2015).
Al ricorrente, quindi, per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 spetta in misura piena la
Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione.
3.
Merita accoglimento anche la domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docente (RPD) di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola, domanda rispetto alla quale il CP_1
resistente non ha preso posizione e quindi non ha contestato il diritto rivendicato dal ricorrente, che deve perciò esserle riconosciuto.
Ad abundantiam, si rileva che l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale pagina 7 di 10 della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto:
“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Il compenso deve essere corrisposto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Rileva sul punto, e ne deve essere fatta applicazione ai fini della decisione, quanto già ritenuto dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018, che questo giudicante condivide, secondo cui "le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_1
contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese”. Ad avviso della Corte, infatti, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la pagina 8 di 10 disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario”.
Venendo al caso di specie, è pacifico e documentato che il resistente non ha CP_1
corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui il ricorrente ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente in relazione all'incarico di supplenza temporanea dedotta, per il periodo indicati in ricorso (a.s. 2020/2021).
In relazione al quantum debeatur, stante la mancanza di contestazioni da parte resistente,
l'importo spettante alla ricorrente deve essere quantificato nella misura di € 1.295,63
(quantificazione ottenuta tenendo conto dell'orario lavorato, così determinata: € 5,82 x 223 giorni – dal 26.10.2020 al 5.06.2021 - ad orario 18h/18h= 1.295,63 euro).
4.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte dei procuratori di parte ricorrente, le spese vengono distratte in loro favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire per gli anni Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
per l'effetto, pagina 9 di 10 condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.500,00, oltre interessi come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con la controparte nell'a.s. 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento di € 1.295,63 oltre interessi legali dalle singole CP_1
scadenze al saldo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida € 1.030,00, oltre accessori di legge, per compensi ed in € 49,00 per esborsi, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 26/03/2024
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 160/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26/03/2024 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparse l'avv. Cuoco, in collegamento da remoto, per parte ricorrente e la Dott.ssa Tomaselli per parte resistente.
Il giudice revoca la dichiarazione di contumacia di parte resistente.
La Dott.ssa Tomaselli chiede breve termine per prendere posizione sulla retribuzione professionale docenti.
L'avv. Cuoco si oppone alla richiesta e segnala che il contratto per l'a.s. 2020/2021 il lavoratore ha avuto supplenza annuale sebbene il contratto sia terminato al termine delle lezioni. Non essendoci contestazioni sulla retribuzione professionale docenti, si riporta anche alla quantificazione individuata in ricorso.
Gli avvocati discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti. pagina 1 di 10 Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 160/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUOCO Parte_1 C.F._1
MARZIA e dell'avv. SAURO MICHELA ( ) VIA ARTE E MESTIERI 7 C.F._2
RIVOLTA D'ADDA, elettivamente domiciliato in VIA ARTE E MESTIERI 7 RIVOLTA D'ADDA presso il difensore avv. CUOCO MARZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa Veronica Tomaselli
RESISTENTE
OGGETTO: Carta docente;
letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d. l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
pagina 3 di 10 o s s e r v a
1.
Il ricorrente ha promosso ricorso avverso il per Parte_1 Controparte_1
chiedere l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € Controparte_1
1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Ha chiesto, altresì, l'attribuzione della retribuzione professionale docente di cui all'art.7 del
CCNL scuola.
Nonostante regolare notifica il non si è costituito in giudizio e, in Controparte_1
data 17.10.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con comparsa depositata il 22.03.2024 si è costituito in giudizio il , contestando CP_1
soltanto la domanda relativa al riconoscimento del bonus docente, senza svolgere contestazioni o deduzioni in ordine alla domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docente.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito di discussione delle parti è stata posta in decisione all'udienza del 26.03.2024.
2.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Quanto alla domanda di riconoscimento del bonus docenti, si osserva quanto segue.
Nonostante la contestazione nel merito da parte resistente del diritto del ricorrente all'attribuzione della c.d. Carta Docente, si rileva che su tale questione si è pronunciata la Corte di
Cassazione con sentenza n. 29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
La definizione della presente controversia non può che attenersi ai principi di diritti enunciati dai Giudici di Legittimità, che in particolare hanno affermato: pagina 4 di 10 “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. ” pagina 5 di 10 Risulta provato, sia da parte ricorrente, sia da parte resistente dallo stato matricolare allegato, che la ricorrente ha lavorato con supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
Quanto alla pretesa relativa all'a. S. 2020/2021, si sottolinea come in tale anno il ricorrente abbia prestato servizio sulla base di un unico contratto unitario dal 26/10/2020 al 5/06/2021.
Seppure la Corte di Cassazione non si sia pronunciata espressamente sul punto, da una lettura complessiva di quanto esposto dal giudice di legittimità deve dedursi che tale situazione può essere assimilata a quelle per cui è stato riconosciuto il bonus ex art. 1 c. 121 l. n. 107/2015.
La Corte di Cassazione, sul punto, ricordando che il principio di uguaglianza si considera violato solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Cost. 24 luglio 2023 n. 161) ed evidenziando altresì che “non si può far leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico” (punto 5.4. della motivazione) ha individuato come elemento fondante di tale beneficio il presupposto dell'“annualità” (si vede, ad esempio, quanto dedotto relativamente al part-time e a condizioni particolari quali comandi, distacchi, prese di servizio solo ad anno scolastico iniziato, punto 7.2, 7.3., 7.4. della motivazione), che nel caso di specie può considerarsi soddisfatto, in quanto la durata dell'incarico può dirsi equiparabile alle supplenze ai sensi dell'art. 4 c.1 e 2. L.124/1999.
La supplenza in esame, con contratto di apprezzabile durata e comunque fino al termine delle lezioni scolastiche, infatti, permette di considerare rispettato e soddisfatto il requisito dell'
“annualità della didattica”, da valorizzare anche considerando che la logica su cui si fondava la scelta del legislatore del tempo era quella di sostegno alla didattica su un piano di durata annuale
“ritenendosi che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui la formazione del docente è indubbiamente finalizzata” e sottolineando che “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattica educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d.lgs. 297/194; art.
16 d.p.r. 275/1999) sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare annualmente (art. 7, co.9 pagina 6 di 10 e 10 d. lgs. 297/94) anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29 co.1 e co.3, lett.
A del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3. della motivazione
Pertanto, poiché la supplenza prestata dal ricorrente nell'a.s. 2020/2021 permette di individuare una prospettiva e una programmazione dell'insegnamento e della didattica sia per il datore di lavoro, sia per il docente, chiamato a svolgere il proprio servizio fino al 5.06.2021, si può considerare giustificata l'erogazione del beneficio per cui è causa, sottolineando che il caso concreto non richiede una valutazione ex post della durata del periodo di servizio, essendo fin dalla stipulazione del contratto ravvisabile quella connessione temporale necessaria tra il sostegno alla formazione e la didattica annua volta al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
La pretesa relativa all' a.s. 2020/2021 deve quindi essere accolta.
Posto che il docente ricorrente risulta ancora impiegato presso il , Controparte_1
alla stregua di quanto affermato dalla Corte di cassazione, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati ( art.1 c. 121, l. 107/2015).
Al ricorrente, quindi, per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 spetta in misura piena la
Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione.
3.
Merita accoglimento anche la domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docente (RPD) di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola, domanda rispetto alla quale il CP_1
resistente non ha preso posizione e quindi non ha contestato il diritto rivendicato dal ricorrente, che deve perciò esserle riconosciuto.
Ad abundantiam, si rileva che l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale pagina 7 di 10 della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto:
“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Il compenso deve essere corrisposto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Rileva sul punto, e ne deve essere fatta applicazione ai fini della decisione, quanto già ritenuto dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018, che questo giudicante condivide, secondo cui "le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_1
contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese”. Ad avviso della Corte, infatti, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la pagina 8 di 10 disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario”.
Venendo al caso di specie, è pacifico e documentato che il resistente non ha CP_1
corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui il ricorrente ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente in relazione all'incarico di supplenza temporanea dedotta, per il periodo indicati in ricorso (a.s. 2020/2021).
In relazione al quantum debeatur, stante la mancanza di contestazioni da parte resistente,
l'importo spettante alla ricorrente deve essere quantificato nella misura di € 1.295,63
(quantificazione ottenuta tenendo conto dell'orario lavorato, così determinata: € 5,82 x 223 giorni – dal 26.10.2020 al 5.06.2021 - ad orario 18h/18h= 1.295,63 euro).
4.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte dei procuratori di parte ricorrente, le spese vengono distratte in loro favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire per gli anni Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
per l'effetto, pagina 9 di 10 condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.500,00, oltre interessi come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con la controparte nell'a.s. 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento di € 1.295,63 oltre interessi legali dalle singole CP_1
scadenze al saldo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida € 1.030,00, oltre accessori di legge, per compensi ed in € 49,00 per esborsi, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 26/03/2024
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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