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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N.R.G.524/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. FR Salvatore AM Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. FE IA Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 524/24 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.12.2025 e vertente TRA
( ), rappresentato e difeso dall' Avv. Giannicola Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato in Teramo (TE) alla Via Galileo Galilei n. 118/A - San Nicolò a Tordino,'presso e nello studio del predetto avvocato APPELLANTE E
n.q. di Impresa designata dal FG ( C.F./ )– Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA/03740811207) in persona del procuratore ad negotia, Dr. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv.Tiziana Marini in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta elettivamente domiciliata in Teramo Via Luigi Cavacchioli n.1 presso lo studio del predetto avvocato APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti introduttivi OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.497/2025 rep.694/2024 resa dal Tribunale di Teramo - Giudice Dott. Antonio Converti nel procedimento rubricato al n. 505/2016 pubblicata in data 7.05.2024 e notificata nella medesima data RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Teramo la Parte_1
in qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per ivi CP_1 sentir accertare e dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata e rimasta sconosciuta in relazione al sinistro occorso ad esso attore in data 1.12.2012 e, per l'effetto, condannare la convenuta Compagnia assicuratrice al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali la somma di euro 91.188,40 e del danno da incapacità lavorativa generica e/o specifica permanente da determinarsi a mezzo Ctu o in via equitativa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
pagina 1 di 7 2
2.Deduceva, in particolare, l'istante che in data 1 gennaio 2012 alle ore 2,00 circa mentre percorreva a piedi la SP-Loc. Capracchia sita in Notaresco, veniva investito da un'autovettura di colore nero ( rimasta sconosciuta perché immediatamente dileguatasi) che lo colpiva all'altezza del ginocchio sinistro tanto da farlo cadere rovinosamente a terra procurandogli la “frattura scomposta della rotula sx, politraumi” come diagnosticato nell'immediatezza dei fatti dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Teramo.
3. si è costituita in giudizio, contestando i fatti per come rappresentati dall'attore Controparte_1 atteso che le lesioni dallo stesso lamentate non erano dovute dagli esiti di un incidente stradale ma frutto di una colluttazione o aggressione dallo stesso subita quella medesima notte, come risultante dalla denuncia-querela presentata dallo stesso presso l'O.C. di Teramo in data 2 Pt_1 gennaio 2012. Ha concluso, quindi, la convenuta per il rigetto della domanda con vittoria di spese e con richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art 96 c.p.c.
3.La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e Ctu medico legale ed il Tribunale rigettava la domanda compensando sia le spese di lite che di c.t.u.
4. Il giudice di prima istanza, in particolare, fondava la propria decisione di rigetto sulla scorta della mancata conferma in sede istruttoria degli assunti posti a fondamento della domanda avanzata da , in quanto entrambe le versioni fornite dallo stesso in sede di verbali di s.i.t. Pt_1 dell'1/01/2012 (dove aveva fatto riferimento a una colluttazione avuta con gli occupanti di un veicolo che egli inavvertitamente aveva attinto durante la marcia alla guida della propria autovettura) e del 27/01/2012 (dove, invece, aveva imputato le lesioni subite a un investimento da parte di un autoveicolo sconosciuto), avrebbero potuto essere plausibili, ma con esiti completamente diversi in termini di responsabilità. A parere del giudice di prima istanza, tale confusione nella ricostruzione reale dei fatti non era stata dipanata né dalle deposizioni dei testimoni escussi, né dalla stessa c.t.u. espletata.
5.Ha proposto appello il SL chiedendo, in riforma della sentenza gravata, l'accertamento e dichiarazione che il sinistro per cui è causa era avvenuto per fatto e colpa esclusiva del conducente dell'autovettura non identificata e rimasta sconosciuta e, per l'effetto, la condanna di nella qualità di Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento a titolo di Controparte_3 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma di € 91.188,40, oltre al danno da incapacità lavorativa generica e/o specifica, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e di spese di Ctu. Nel primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza gravata dolendosi che il convincimento del Giudice di primo grado era da ritenersi lacunoso in quanto fondato su una lettura parziale, distorta e non condivisibile delle risultanze istruttorie nonché su una valutazione forzata della documentazione versata in atti, le cui emergenze erano state indebitamente modellate dallo stesso giudicante, pervenendo così ad escludere l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'allora attore sulla base di argomentazioni palesemente discutibili. In particolare, dall'istruttoria espletata era emerso che l'investimento di era avvenuto da Pt_1 parte di un'autovettura rimasta sconosciuta che si era dileguata lasciando l'attore a terra dolorante. Nel medesimo motivo l'impugnante ha contestato anche la Ctu resa dal Dott. Persona_1
nonché i chiarimenti resi da quest'ultimo chiedendo la rideterminazione dei danni con
[...] apposita perizia integrativa e/o nuova consulenza. Con il secondo motivo ha censurato il capo della sentenza nella quale il Parte_1 Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite e di c.t.u. chiedendone la riforma alla luce della fondatezza del proprio atto di appello.
6.Ha resistito al gravame in qualità di FDVS che ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'appello, evidenziando che dalle risultanze istruttorie non erano stati confermati e provati i pagina 2 di 7 3
fatti dedotti dall'attore sottolineando, in particolare, le numerose incongruità presenti tra le quali il non aver riferito l'istante alla Polstrada intervenuta, al Pronto Soccorso e nella denuncia querela del 2.1.12, nulla in ordine all'investimento subito da parte di un'autovettura non identificata, avendo narrato solamente di aver subito un'aggressione da più persone. Pt_1 La Compagnia ha anche proposto appello incidentale sul capo della sentenza inerente le spese chiedendo, in particolare, la condanna di alla refusione delle spese di lite e di ctu non Pt_1 avendo il Tribunale motivato la propria decisione di compensazione. All'esito della camera di consiglio del 18.12.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
7.L'appello è infondato. Lamenta in sostanza l'appellante che il percorso esegetico seguito dal primo Giudice non può essere condiviso, laddove questi omettendo di valorizzare parte del compendio istruttorio, ed offrendo una personalissima lettura delle denunce sporte dal sig. nelle immediatezza dei Pt_1 fatti, ha ritenuto di escludere l'assolvimento dell'onere probatorio posto in capo all'allora attore, con argomentazioni a suo dire discutibili. L'assunto è inconsistente. Sfugge all'appellante come alla ambiguità della prospettazione della parte non possa ex se supplire il dato eventualmente emerso all'esito delle disposte acquisizioni probatorie anche orali. Nel sistema processuale italiano, la tempestività, adeguatezza rappresentativa e specificità rappresentano le direttrici di cui bisogna tener conto nel momento in cui, chiusa la fase assertiva, attraverso la fissazione del thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, si passa alla successiva fase della fissazione del thema probandum, finalizzata a fornire il relativo supporto probatorio. Il nesso tra attività assertiva e probatoria conduce all'affermazione secondo cui non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente, adeguatamente e tempestivamente allegati dalle parti. Per cui l'allegazione adeguata e tempestiva del fatto (negli atti introduttivi) determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza.
7.1.Fatta tale premessa, si passa allora a scrutinare l'allegazione attore. Con citazione notificato, in data 5.02.16 l'attore conveniva in giudizio la n.q., affinché, CP_1 previa declaratoria di responsabilità di un autoveicolo rimasto sconosciuto che lo avrebbe investito la sera del 1.01.12, intorno alle ore 2,00, sulla SP Notaresco-Guardia Vomano, località Capracchia, fosse condannata al risarcimento del danno da lui subito, che quantificava in € 91.000,00, oltre danno esistenziale, danno da incapacità lavorativa generica e specifica. In quell'atto introduttivo si legge che “nella circostanza……il suddetto veicolo….omettendo di mantenere una velocità consona…..lo investiva attingendolo sul ginocchio sinistro tanto da scaraventarlo per terra”. Si costituiva la convenuta Compagnia, la quale rappresentava che il preteso danneggiato in relazione ai quei fatti accaduti la notte 1.1.2012, aveva presentato denuncia in data 2.1.2012, riferendo quanto segue “il giorno 1.01.12 verso le ore 2,00 viaggiavo alla guida dell'autovettura Grande Punto tg DY848 MK, con a bordo un mio amico Percorrevo la SP19 con Parte_2 direzione di marcia Gaurdia Vomano Notaresco;
giunto in località Capracchia entravo in leggera collisione con autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia. Immediatamente dopo l'urto riducevo l'andatura al fine di fermarmi più avanti in una zona idonea. Nel frattempo il conducente del veicolo antagonista invertiva il senso di marcia e con manovra repentina mi ostruiva la strada costringendomi ad un arresto in maniera brusca. Preciso che altra autovettura probabilmente occupata da altri amici di quelli occupanti il veicolo antagonista, aveva compiuto analoga manovra con arresto verso il mio veicolo. Prima ancora che avessi la possibilità di scendere dal mezzo, circa quattro/cinque persone aggredivano sia la di me persona sia il mi trasportato con pugni, calci tanto da procurarmi lesioni gravi. Il mio amico che viaggiava con me in macchina poiché di corporatura pagina 3 di 7 4
robusta riusciva a divincolarsi e di conseguenza ad allontanarsi dal luogo dell'aggressione. Riuscivo comunque a chiamare sia il 113 e i miei amici che giungevano di lì a poco. Solo all'arrivo di questi i responsabili dei fatti desistevano dal picchiarmi. Poco dopo sopraggiungeva la Polizia che identificava tutte le persone coinvolte nella vicenda. Io venivo soccorso e trasportato in Ospedale con l'autoambulanza. I miei amici che sono intervenuti sul posto sono e un altro ma non Persona_2 Per_2 ricordo il cognome, entrambi di Notaresco. Non conosco né ho mai visto le persone che mi hanno aggredito Preciso che nell'aggressione non ho avuto nemmeno il tempo di difendermi in quanto è stata violenza e ad opera di cinque persone. Non ho altro da aggiungere”. La suddetta dichiarazione veniva rilasciata dall'odierno appellante alla PG procedente nei locali del nosocomio teramano, dove era stato prontamente ricoverato. Produceva ancora la Compagnia l'annotazione inerente l'intervento eseguito dalla Polstrada verso le ore 4,00 sui luoghi di causa. Nella annotazione si fa riferimento anche al contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone rinvenute sul posto. Nessuna delle persone audite faceva riferimento alla presenza di un'ulteriore vettura che aveva investito personalmente il . Pt_1 Il SL stesso nell'occasione “riferiva agli scriventi che a seguito del sinistro stradale……lo stesso veniva inseguito e fermato dal conducente ed i passeggeri dell'altro veicolo, dopodichè i giovani extracomunitari iniziavano a percuoterlo violentemente e selvaggiamente……..il a seguito Pt_1 delle percosse riportava trauma cranico non commotivo, frattura di rotula sx…ferite escoriate ginocchio dx…..il aggiungeva inoltre….”; locuzione questa che lascia intuire come tutto il Pt_1 descritto nell'annotazione fosse stato recepito dagli agenti all'esito della audizione informale del
. Pt_1 All'esito di tale produzione, nella prima memoria ex art. 183 cpc, la difesa della parte attrice precisava la propria allegazione depositando una integrazione della suddetta denuncia del 2.1.2012, datata 27.1.2012, il cui contenuto pertanto veniva così a costituire la stessa allegazione fattuale attorea nella presente sede civilistica. Si legge infatti nella prima memoria ex art. 183 cpc a firma della difesa attorea “se è vero che, in data 01.01.2012, il Sig. veniva aggredito da alcuni cittadini, è altrettanto Parte_1 incontestabile che, come peraltro espressamente dichiarato dall'odierno attore alla Polizia Stradale di Teramo, in data 27.01.2012, il Sig. veniva attinto da una “…autovettura in Parte_1 direzione Guardia Vomano la quale mi investiva urtandomi il ginocchio sinistro, tanto da lasciarmi cadere a terra. L'auto di colore nero, non si arrestata e pertanto rimaneva sconosciuta….” (cfr. verbale di sommarie informazioni del 27.01.2012 – All. 1) alla presente memoria). Dunque la narrazione contenuta nella dichiarazione 27.1.2012 andava a integrare l'allegazione fattuale già inizialmente esposta in citazione. D'altra parte, nella dichiarazione de qua, quella del 27.1.2012, il SL aveva premesso subito che era sua intenzione di integrare il contenuto della iniziale denuncia del 1.1.2012; sicchè, in ragione di tale rimando, anche l'esposizione fattuale del 1.12.2012 andava a costituire la prospettazione fattuale sottesa alla richiesta risarcitoria azionata in questa sede civilistica contro la Compagnia convenuta. Nella dichiarazione rilasciata in data 27.1.2012, richiamata nella prima memoria ex art. 183 cpc, l'attore sostanzialmente introduceva una circostanza del tutto nuova e ne modificava altre, nei seguenti termini: “Nel momento concitante, mentre venivo spintonato e preso a pugni e calci, transitava un'autovettura in direzione G.V, la quale mio investiva urtandomi il ginocchio sinistro, tanto da lasciarmi cadere a terra. L'auto di colore nero , non si arrestava, e pertanto rimaneva sconosciuta. Ricordo che uno di questi stranieri mi raccolse cercando di calmare gli amici e nel frattempo chiamava la polizia”. pagina 4 di 7 5
L'allegazione fattuale attorea deve allora essere ricostruita sulla scorta di tali complessive dichiarazioni, esplicitamente richiamate nella memoria ex art. 183 cpc primo co. cpc. All'esito di tale doverosa attività di ricostruzione, non può il giudicante non rilevare che: nella iniziale allegazione, contenuta in citazione, non si faceva alcun riferimento all'urto tra due autovetture ed alla conseguente aggressione fisica subita dall'attore da parte di un gruppo di soggetti;
nella successiva integrazione allegatoria, contenuta nella prima memoria ex art. 183 cpc, si rinviene a) una prima dichiarazione, rilasciata alla PG presso l'ospedale di Teramo, in cui alcun cenno alla comparsa di una ulteriore vettura non identificata che l'aveva attinto al ginocchio viene effettuata, tutte le “gravi lesioni” riportate, tra cui la frattura del ginocchio sx, vengono imputate ai pugni ed ai calci subiti per l'effetto dell'aggressione, il SL dichiara di avere lui chiamato il 113, b) una seconda dichiarazione, rilasciata a distanza di circa 20 gg dall'evento, nell'ambito della quale viene riferito ex novo che nel momento concitante sarebbe comparsa un'autovettura che lo avrebbe investito urtandolo al ginocchio sinistro per poi allontanarsi, la Polizia sarebbe stata chiamata da uno degli stranieri.
7.2 L'intima e gravissima criticità allora della relativa allegazione attorea, proposta entro il termine preclusivo fissato per le allegazioni fattuali (prima memoria ex art. 183 cpc), non consentiva proprio il passaggio alla verifica di fondatezza della prospettazione assertiva. Di fronte cioè ad una illustrazione di fatti e circostanze già ex se incoerente e non adeguatamente credibile, non può il Giudice concedere alla parte di dissipare ogni dubbio mediante l'acquisizione di una prova orale, come assume la difesa della parte appellante. Come detto, alla verifica attraverso la fissazione del thema probandum può passarsi solo de il thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, consenta ontologicamente tale passaggio, non essendo possibile provare fatti che non siano stati ritualmente, adeguatamente, cioè senza intime, manifeste contraddizioni, e tempestivamente allegati dalle parti. Nella fattispecie al vaglio della Corte allora, non occorreva neanche passare a rilevare come nell'immediatezza dei fatti il agli agenti intervenuti avesse confessato (con confessione Pt_1 stragiudiziale quindi a terzo ex art. 2735 cc, che per essere stata resa nell'immediatezza dei fatti ed a terzo particolarmente qualificato poteva da sola essere assunta a fondamento della decisone) che anche la frattura della rotula era imputabile alla aggressione fisica ricevuta, in quanto la stessa allegazione fattuale attorea presentava al proprio interno troppe manifeste ambiguità, gravissime omissioni, ondivaghe proposte ricostruttive;
sì che la possibilità di ottenere un passaggio alla fase di fissazione del thema probandum restava già irrimediabilmente compromessa, senza che la parte stessa potesse invocare la possibilità di dissipare dubbi all'esito delle disponende acquisizioni di prova orale. L'appello principale deve essere pertanto respinto.
8.E' invece manifestamente fondato l'appello incidentale, nella parte in cui lamenta che nella sentenza qui gravata la riscontrata soccombenza in capo all'attore avrebbe dovuto comportare una regolamentazione delle spese assolutamente diversa rispetto a quella adottata, non trovando giustificazione la motivazione resa dal primo Giudice secondo cui “l'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, nonché quelle dell'espletata CTU”. E' noto che con la sentenza n. 77/2018, provocata da due ordinanze, una del Tribunale di Torino e una del Tribunale di Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora «sussistano altre pagina 5 di 7 6
analoghe gravi ed eccezionali ragioni» oltre a quelle indicate nella disposizione della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Il contenuto del dispositivo reintroduce per questa via la formulazione anteriore del comma esaminato, a sua volta frutto della riforma del 2009, di cui viene data una lettura esegetica. Con la pronuncia di illegittimità è, quindi, indirettamente ma contestualmente, affermata la conformità ai principi costituzionali del testo introdotto dall'art. 45, comma 11, legge n. 69/2009 («Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»), testo però decisamente più restrittivo rispetto a quello originario del 1942 e a quello riformato nel 2005 («Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»). Nell'occasione la Corte constata che l'ultimo intervento modificativo ha enucleato due sole ipotesi tassative di «gravi ed eccezionali ragioni» e afferma immediatamente l'irragionevolezza della rigidità della previsione e la violazione del principio di uguaglianza, essendo impedito di considerare fattispecie analoghe sotto il profilo della ragione che sostiene la giustificazione della deroga al principio della soccombenza, individuata nel mutamento in corso di causa del «quadro di riferimento della controversia» o nella assoluta incertezza della lite, fattispecie che possono entrambe essere dovute a fattori diversi, non riconducibili solo a un mutamento della giurisprudenza di legittimità o alla mancanza di giurisprudenza su una determinata questione. Viene quindi dichiarata la violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza formale (art. 3 Cost., comma 1), del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) «perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti». Deve quindi essere consentito al giudice di apprezzare con prudenza tutte le possibili ipotesi che si caratterizzano per «gravità» ed «eccezionalità» al fine del regolamento delle spese, di cui le due delineate dall'art. 13, comma 1, legge n. 162/14 hanno valore paradigmatico. Tanto premesso, appare evidente come “L'esito del giudizio” non rientri tra le ipotesi di
“gravità» ed «eccezionalità” menzionate dalla disposizione civilistica, anche per come ampliata dalla decisione Corte Cost. cit., tenuto conto che la stessa Corte ha comunque fatto riferimento, quali ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione, a quelle che siano comunque analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità, tra cui non sembra possano essere ricondotte quelle indicate dal Giudice di prime cure (si veda l'elencazione esplicitamente contenuta nella decisione della Corte). Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure proprio invece “L'esito del giudizio” avrebbe dovuto imporre l'applicazione dell'ordinario principio della soccombenza.
9.Ritiene anzi la Corte come, vertendosi in ipotesi di rigetto della domanda per la ritenuta incongruità/inadeguatezza della stessa prospettazione attorea, i compensi in favore della parte le cui difese sono risultate manifestamente fondate debbano essere aumentati ex art. 8, 4° co. DM nr. 55/14. Quanto al valore, lo stesso è determinato in base al disputatum, vertendosi in ipotesi di esito di rigetto (V scaglione) Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore di cui sopra, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in pagina 6 di 7 7
assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nelle comparse collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento L'infondatezza del gravame principale ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello principale proposto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...] e residente in [...],;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da n.q. di Impresa Controparte_1 designata dal FG, (C.F./ – ) in persona del procuratore ad P.IVA_1 PartitaIVA_2 negotia, Dr. corrente in Bologna in parziale riforma della sentenza n. Controparte_2 497/2024 Sent. resa dal Tribunale di Teramo in data 30.04.2024 e pubblicata in data 07.05.2024, condanna (C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] al pagamento delle spese processuali relative al primo grado in favore della parte convenuta n.q. di Impresa designata dal FG, Controparte_1 (C.F./ – P.IVA/03740811207) che per compensi professionali liquida in euro P.IVA_1 15.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge;
3) condanna l'appellante principale (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1 29.02.1980 a Teramo (TE) e residente in [...] al pagamento delle spesse processuali relative al presente grado in favore di (C.F.: ), che Controparte_4 P.IVA_1 per compensi professionali si liquidano in euro 13.000,00 , oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge;
4) pone le spese di CTU definitivamente su parte attrice;
5) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione all'appello principale.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 .
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
FE IA FR S. AM
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N.R.G.524/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. FR Salvatore AM Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. FE IA Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 524/24 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.12.2025 e vertente TRA
( ), rappresentato e difeso dall' Avv. Giannicola Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato in Teramo (TE) alla Via Galileo Galilei n. 118/A - San Nicolò a Tordino,'presso e nello studio del predetto avvocato APPELLANTE E
n.q. di Impresa designata dal FG ( C.F./ )– Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA/03740811207) in persona del procuratore ad negotia, Dr. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv.Tiziana Marini in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta elettivamente domiciliata in Teramo Via Luigi Cavacchioli n.1 presso lo studio del predetto avvocato APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti introduttivi OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.497/2025 rep.694/2024 resa dal Tribunale di Teramo - Giudice Dott. Antonio Converti nel procedimento rubricato al n. 505/2016 pubblicata in data 7.05.2024 e notificata nella medesima data RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Teramo la Parte_1
in qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per ivi CP_1 sentir accertare e dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata e rimasta sconosciuta in relazione al sinistro occorso ad esso attore in data 1.12.2012 e, per l'effetto, condannare la convenuta Compagnia assicuratrice al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali la somma di euro 91.188,40 e del danno da incapacità lavorativa generica e/o specifica permanente da determinarsi a mezzo Ctu o in via equitativa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
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2.Deduceva, in particolare, l'istante che in data 1 gennaio 2012 alle ore 2,00 circa mentre percorreva a piedi la SP-Loc. Capracchia sita in Notaresco, veniva investito da un'autovettura di colore nero ( rimasta sconosciuta perché immediatamente dileguatasi) che lo colpiva all'altezza del ginocchio sinistro tanto da farlo cadere rovinosamente a terra procurandogli la “frattura scomposta della rotula sx, politraumi” come diagnosticato nell'immediatezza dei fatti dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Teramo.
3. si è costituita in giudizio, contestando i fatti per come rappresentati dall'attore Controparte_1 atteso che le lesioni dallo stesso lamentate non erano dovute dagli esiti di un incidente stradale ma frutto di una colluttazione o aggressione dallo stesso subita quella medesima notte, come risultante dalla denuncia-querela presentata dallo stesso presso l'O.C. di Teramo in data 2 Pt_1 gennaio 2012. Ha concluso, quindi, la convenuta per il rigetto della domanda con vittoria di spese e con richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art 96 c.p.c.
3.La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e Ctu medico legale ed il Tribunale rigettava la domanda compensando sia le spese di lite che di c.t.u.
4. Il giudice di prima istanza, in particolare, fondava la propria decisione di rigetto sulla scorta della mancata conferma in sede istruttoria degli assunti posti a fondamento della domanda avanzata da , in quanto entrambe le versioni fornite dallo stesso in sede di verbali di s.i.t. Pt_1 dell'1/01/2012 (dove aveva fatto riferimento a una colluttazione avuta con gli occupanti di un veicolo che egli inavvertitamente aveva attinto durante la marcia alla guida della propria autovettura) e del 27/01/2012 (dove, invece, aveva imputato le lesioni subite a un investimento da parte di un autoveicolo sconosciuto), avrebbero potuto essere plausibili, ma con esiti completamente diversi in termini di responsabilità. A parere del giudice di prima istanza, tale confusione nella ricostruzione reale dei fatti non era stata dipanata né dalle deposizioni dei testimoni escussi, né dalla stessa c.t.u. espletata.
5.Ha proposto appello il SL chiedendo, in riforma della sentenza gravata, l'accertamento e dichiarazione che il sinistro per cui è causa era avvenuto per fatto e colpa esclusiva del conducente dell'autovettura non identificata e rimasta sconosciuta e, per l'effetto, la condanna di nella qualità di Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento a titolo di Controparte_3 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma di € 91.188,40, oltre al danno da incapacità lavorativa generica e/o specifica, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e di spese di Ctu. Nel primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza gravata dolendosi che il convincimento del Giudice di primo grado era da ritenersi lacunoso in quanto fondato su una lettura parziale, distorta e non condivisibile delle risultanze istruttorie nonché su una valutazione forzata della documentazione versata in atti, le cui emergenze erano state indebitamente modellate dallo stesso giudicante, pervenendo così ad escludere l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'allora attore sulla base di argomentazioni palesemente discutibili. In particolare, dall'istruttoria espletata era emerso che l'investimento di era avvenuto da Pt_1 parte di un'autovettura rimasta sconosciuta che si era dileguata lasciando l'attore a terra dolorante. Nel medesimo motivo l'impugnante ha contestato anche la Ctu resa dal Dott. Persona_1
nonché i chiarimenti resi da quest'ultimo chiedendo la rideterminazione dei danni con
[...] apposita perizia integrativa e/o nuova consulenza. Con il secondo motivo ha censurato il capo della sentenza nella quale il Parte_1 Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite e di c.t.u. chiedendone la riforma alla luce della fondatezza del proprio atto di appello.
6.Ha resistito al gravame in qualità di FDVS che ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'appello, evidenziando che dalle risultanze istruttorie non erano stati confermati e provati i pagina 2 di 7 3
fatti dedotti dall'attore sottolineando, in particolare, le numerose incongruità presenti tra le quali il non aver riferito l'istante alla Polstrada intervenuta, al Pronto Soccorso e nella denuncia querela del 2.1.12, nulla in ordine all'investimento subito da parte di un'autovettura non identificata, avendo narrato solamente di aver subito un'aggressione da più persone. Pt_1 La Compagnia ha anche proposto appello incidentale sul capo della sentenza inerente le spese chiedendo, in particolare, la condanna di alla refusione delle spese di lite e di ctu non Pt_1 avendo il Tribunale motivato la propria decisione di compensazione. All'esito della camera di consiglio del 18.12.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
7.L'appello è infondato. Lamenta in sostanza l'appellante che il percorso esegetico seguito dal primo Giudice non può essere condiviso, laddove questi omettendo di valorizzare parte del compendio istruttorio, ed offrendo una personalissima lettura delle denunce sporte dal sig. nelle immediatezza dei Pt_1 fatti, ha ritenuto di escludere l'assolvimento dell'onere probatorio posto in capo all'allora attore, con argomentazioni a suo dire discutibili. L'assunto è inconsistente. Sfugge all'appellante come alla ambiguità della prospettazione della parte non possa ex se supplire il dato eventualmente emerso all'esito delle disposte acquisizioni probatorie anche orali. Nel sistema processuale italiano, la tempestività, adeguatezza rappresentativa e specificità rappresentano le direttrici di cui bisogna tener conto nel momento in cui, chiusa la fase assertiva, attraverso la fissazione del thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, si passa alla successiva fase della fissazione del thema probandum, finalizzata a fornire il relativo supporto probatorio. Il nesso tra attività assertiva e probatoria conduce all'affermazione secondo cui non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente, adeguatamente e tempestivamente allegati dalle parti. Per cui l'allegazione adeguata e tempestiva del fatto (negli atti introduttivi) determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza.
7.1.Fatta tale premessa, si passa allora a scrutinare l'allegazione attore. Con citazione notificato, in data 5.02.16 l'attore conveniva in giudizio la n.q., affinché, CP_1 previa declaratoria di responsabilità di un autoveicolo rimasto sconosciuto che lo avrebbe investito la sera del 1.01.12, intorno alle ore 2,00, sulla SP Notaresco-Guardia Vomano, località Capracchia, fosse condannata al risarcimento del danno da lui subito, che quantificava in € 91.000,00, oltre danno esistenziale, danno da incapacità lavorativa generica e specifica. In quell'atto introduttivo si legge che “nella circostanza……il suddetto veicolo….omettendo di mantenere una velocità consona…..lo investiva attingendolo sul ginocchio sinistro tanto da scaraventarlo per terra”. Si costituiva la convenuta Compagnia, la quale rappresentava che il preteso danneggiato in relazione ai quei fatti accaduti la notte 1.1.2012, aveva presentato denuncia in data 2.1.2012, riferendo quanto segue “il giorno 1.01.12 verso le ore 2,00 viaggiavo alla guida dell'autovettura Grande Punto tg DY848 MK, con a bordo un mio amico Percorrevo la SP19 con Parte_2 direzione di marcia Gaurdia Vomano Notaresco;
giunto in località Capracchia entravo in leggera collisione con autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia. Immediatamente dopo l'urto riducevo l'andatura al fine di fermarmi più avanti in una zona idonea. Nel frattempo il conducente del veicolo antagonista invertiva il senso di marcia e con manovra repentina mi ostruiva la strada costringendomi ad un arresto in maniera brusca. Preciso che altra autovettura probabilmente occupata da altri amici di quelli occupanti il veicolo antagonista, aveva compiuto analoga manovra con arresto verso il mio veicolo. Prima ancora che avessi la possibilità di scendere dal mezzo, circa quattro/cinque persone aggredivano sia la di me persona sia il mi trasportato con pugni, calci tanto da procurarmi lesioni gravi. Il mio amico che viaggiava con me in macchina poiché di corporatura pagina 3 di 7 4
robusta riusciva a divincolarsi e di conseguenza ad allontanarsi dal luogo dell'aggressione. Riuscivo comunque a chiamare sia il 113 e i miei amici che giungevano di lì a poco. Solo all'arrivo di questi i responsabili dei fatti desistevano dal picchiarmi. Poco dopo sopraggiungeva la Polizia che identificava tutte le persone coinvolte nella vicenda. Io venivo soccorso e trasportato in Ospedale con l'autoambulanza. I miei amici che sono intervenuti sul posto sono e un altro ma non Persona_2 Per_2 ricordo il cognome, entrambi di Notaresco. Non conosco né ho mai visto le persone che mi hanno aggredito Preciso che nell'aggressione non ho avuto nemmeno il tempo di difendermi in quanto è stata violenza e ad opera di cinque persone. Non ho altro da aggiungere”. La suddetta dichiarazione veniva rilasciata dall'odierno appellante alla PG procedente nei locali del nosocomio teramano, dove era stato prontamente ricoverato. Produceva ancora la Compagnia l'annotazione inerente l'intervento eseguito dalla Polstrada verso le ore 4,00 sui luoghi di causa. Nella annotazione si fa riferimento anche al contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone rinvenute sul posto. Nessuna delle persone audite faceva riferimento alla presenza di un'ulteriore vettura che aveva investito personalmente il . Pt_1 Il SL stesso nell'occasione “riferiva agli scriventi che a seguito del sinistro stradale……lo stesso veniva inseguito e fermato dal conducente ed i passeggeri dell'altro veicolo, dopodichè i giovani extracomunitari iniziavano a percuoterlo violentemente e selvaggiamente……..il a seguito Pt_1 delle percosse riportava trauma cranico non commotivo, frattura di rotula sx…ferite escoriate ginocchio dx…..il aggiungeva inoltre….”; locuzione questa che lascia intuire come tutto il Pt_1 descritto nell'annotazione fosse stato recepito dagli agenti all'esito della audizione informale del
. Pt_1 All'esito di tale produzione, nella prima memoria ex art. 183 cpc, la difesa della parte attrice precisava la propria allegazione depositando una integrazione della suddetta denuncia del 2.1.2012, datata 27.1.2012, il cui contenuto pertanto veniva così a costituire la stessa allegazione fattuale attorea nella presente sede civilistica. Si legge infatti nella prima memoria ex art. 183 cpc a firma della difesa attorea “se è vero che, in data 01.01.2012, il Sig. veniva aggredito da alcuni cittadini, è altrettanto Parte_1 incontestabile che, come peraltro espressamente dichiarato dall'odierno attore alla Polizia Stradale di Teramo, in data 27.01.2012, il Sig. veniva attinto da una “…autovettura in Parte_1 direzione Guardia Vomano la quale mi investiva urtandomi il ginocchio sinistro, tanto da lasciarmi cadere a terra. L'auto di colore nero, non si arrestata e pertanto rimaneva sconosciuta….” (cfr. verbale di sommarie informazioni del 27.01.2012 – All. 1) alla presente memoria). Dunque la narrazione contenuta nella dichiarazione 27.1.2012 andava a integrare l'allegazione fattuale già inizialmente esposta in citazione. D'altra parte, nella dichiarazione de qua, quella del 27.1.2012, il SL aveva premesso subito che era sua intenzione di integrare il contenuto della iniziale denuncia del 1.1.2012; sicchè, in ragione di tale rimando, anche l'esposizione fattuale del 1.12.2012 andava a costituire la prospettazione fattuale sottesa alla richiesta risarcitoria azionata in questa sede civilistica contro la Compagnia convenuta. Nella dichiarazione rilasciata in data 27.1.2012, richiamata nella prima memoria ex art. 183 cpc, l'attore sostanzialmente introduceva una circostanza del tutto nuova e ne modificava altre, nei seguenti termini: “Nel momento concitante, mentre venivo spintonato e preso a pugni e calci, transitava un'autovettura in direzione G.V, la quale mio investiva urtandomi il ginocchio sinistro, tanto da lasciarmi cadere a terra. L'auto di colore nero , non si arrestava, e pertanto rimaneva sconosciuta. Ricordo che uno di questi stranieri mi raccolse cercando di calmare gli amici e nel frattempo chiamava la polizia”. pagina 4 di 7 5
L'allegazione fattuale attorea deve allora essere ricostruita sulla scorta di tali complessive dichiarazioni, esplicitamente richiamate nella memoria ex art. 183 cpc primo co. cpc. All'esito di tale doverosa attività di ricostruzione, non può il giudicante non rilevare che: nella iniziale allegazione, contenuta in citazione, non si faceva alcun riferimento all'urto tra due autovetture ed alla conseguente aggressione fisica subita dall'attore da parte di un gruppo di soggetti;
nella successiva integrazione allegatoria, contenuta nella prima memoria ex art. 183 cpc, si rinviene a) una prima dichiarazione, rilasciata alla PG presso l'ospedale di Teramo, in cui alcun cenno alla comparsa di una ulteriore vettura non identificata che l'aveva attinto al ginocchio viene effettuata, tutte le “gravi lesioni” riportate, tra cui la frattura del ginocchio sx, vengono imputate ai pugni ed ai calci subiti per l'effetto dell'aggressione, il SL dichiara di avere lui chiamato il 113, b) una seconda dichiarazione, rilasciata a distanza di circa 20 gg dall'evento, nell'ambito della quale viene riferito ex novo che nel momento concitante sarebbe comparsa un'autovettura che lo avrebbe investito urtandolo al ginocchio sinistro per poi allontanarsi, la Polizia sarebbe stata chiamata da uno degli stranieri.
7.2 L'intima e gravissima criticità allora della relativa allegazione attorea, proposta entro il termine preclusivo fissato per le allegazioni fattuali (prima memoria ex art. 183 cpc), non consentiva proprio il passaggio alla verifica di fondatezza della prospettazione assertiva. Di fronte cioè ad una illustrazione di fatti e circostanze già ex se incoerente e non adeguatamente credibile, non può il Giudice concedere alla parte di dissipare ogni dubbio mediante l'acquisizione di una prova orale, come assume la difesa della parte appellante. Come detto, alla verifica attraverso la fissazione del thema probandum può passarsi solo de il thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, consenta ontologicamente tale passaggio, non essendo possibile provare fatti che non siano stati ritualmente, adeguatamente, cioè senza intime, manifeste contraddizioni, e tempestivamente allegati dalle parti. Nella fattispecie al vaglio della Corte allora, non occorreva neanche passare a rilevare come nell'immediatezza dei fatti il agli agenti intervenuti avesse confessato (con confessione Pt_1 stragiudiziale quindi a terzo ex art. 2735 cc, che per essere stata resa nell'immediatezza dei fatti ed a terzo particolarmente qualificato poteva da sola essere assunta a fondamento della decisone) che anche la frattura della rotula era imputabile alla aggressione fisica ricevuta, in quanto la stessa allegazione fattuale attorea presentava al proprio interno troppe manifeste ambiguità, gravissime omissioni, ondivaghe proposte ricostruttive;
sì che la possibilità di ottenere un passaggio alla fase di fissazione del thema probandum restava già irrimediabilmente compromessa, senza che la parte stessa potesse invocare la possibilità di dissipare dubbi all'esito delle disponende acquisizioni di prova orale. L'appello principale deve essere pertanto respinto.
8.E' invece manifestamente fondato l'appello incidentale, nella parte in cui lamenta che nella sentenza qui gravata la riscontrata soccombenza in capo all'attore avrebbe dovuto comportare una regolamentazione delle spese assolutamente diversa rispetto a quella adottata, non trovando giustificazione la motivazione resa dal primo Giudice secondo cui “l'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, nonché quelle dell'espletata CTU”. E' noto che con la sentenza n. 77/2018, provocata da due ordinanze, una del Tribunale di Torino e una del Tribunale di Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora «sussistano altre pagina 5 di 7 6
analoghe gravi ed eccezionali ragioni» oltre a quelle indicate nella disposizione della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Il contenuto del dispositivo reintroduce per questa via la formulazione anteriore del comma esaminato, a sua volta frutto della riforma del 2009, di cui viene data una lettura esegetica. Con la pronuncia di illegittimità è, quindi, indirettamente ma contestualmente, affermata la conformità ai principi costituzionali del testo introdotto dall'art. 45, comma 11, legge n. 69/2009 («Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»), testo però decisamente più restrittivo rispetto a quello originario del 1942 e a quello riformato nel 2005 («Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»). Nell'occasione la Corte constata che l'ultimo intervento modificativo ha enucleato due sole ipotesi tassative di «gravi ed eccezionali ragioni» e afferma immediatamente l'irragionevolezza della rigidità della previsione e la violazione del principio di uguaglianza, essendo impedito di considerare fattispecie analoghe sotto il profilo della ragione che sostiene la giustificazione della deroga al principio della soccombenza, individuata nel mutamento in corso di causa del «quadro di riferimento della controversia» o nella assoluta incertezza della lite, fattispecie che possono entrambe essere dovute a fattori diversi, non riconducibili solo a un mutamento della giurisprudenza di legittimità o alla mancanza di giurisprudenza su una determinata questione. Viene quindi dichiarata la violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza formale (art. 3 Cost., comma 1), del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) «perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti». Deve quindi essere consentito al giudice di apprezzare con prudenza tutte le possibili ipotesi che si caratterizzano per «gravità» ed «eccezionalità» al fine del regolamento delle spese, di cui le due delineate dall'art. 13, comma 1, legge n. 162/14 hanno valore paradigmatico. Tanto premesso, appare evidente come “L'esito del giudizio” non rientri tra le ipotesi di
“gravità» ed «eccezionalità” menzionate dalla disposizione civilistica, anche per come ampliata dalla decisione Corte Cost. cit., tenuto conto che la stessa Corte ha comunque fatto riferimento, quali ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione, a quelle che siano comunque analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità, tra cui non sembra possano essere ricondotte quelle indicate dal Giudice di prime cure (si veda l'elencazione esplicitamente contenuta nella decisione della Corte). Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure proprio invece “L'esito del giudizio” avrebbe dovuto imporre l'applicazione dell'ordinario principio della soccombenza.
9.Ritiene anzi la Corte come, vertendosi in ipotesi di rigetto della domanda per la ritenuta incongruità/inadeguatezza della stessa prospettazione attorea, i compensi in favore della parte le cui difese sono risultate manifestamente fondate debbano essere aumentati ex art. 8, 4° co. DM nr. 55/14. Quanto al valore, lo stesso è determinato in base al disputatum, vertendosi in ipotesi di esito di rigetto (V scaglione) Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore di cui sopra, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in pagina 6 di 7 7
assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nelle comparse collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento L'infondatezza del gravame principale ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello principale proposto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...] e residente in [...],;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da n.q. di Impresa Controparte_1 designata dal FG, (C.F./ – ) in persona del procuratore ad P.IVA_1 PartitaIVA_2 negotia, Dr. corrente in Bologna in parziale riforma della sentenza n. Controparte_2 497/2024 Sent. resa dal Tribunale di Teramo in data 30.04.2024 e pubblicata in data 07.05.2024, condanna (C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] al pagamento delle spese processuali relative al primo grado in favore della parte convenuta n.q. di Impresa designata dal FG, Controparte_1 (C.F./ – P.IVA/03740811207) che per compensi professionali liquida in euro P.IVA_1 15.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge;
3) condanna l'appellante principale (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1 29.02.1980 a Teramo (TE) e residente in [...] al pagamento delle spesse processuali relative al presente grado in favore di (C.F.: ), che Controparte_4 P.IVA_1 per compensi professionali si liquidano in euro 13.000,00 , oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge;
4) pone le spese di CTU definitivamente su parte attrice;
5) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione all'appello principale.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 .
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
FE IA FR S. AM
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