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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
5445/2020 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 24.03.2025
Alle ore 10.04, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per IMPRESA COSTRUZIONI EREDI DI LIDDO SAS l'avv. DI LOLLO CAPURSO
ANTONIO .
È presente per l'avv. ANGELA NAPOLETANO in sostituzione dell' avv. Controparte_1
NAPOLETANO FRANCESCO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. DI LOLLO CAPURSO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e chiede l'accoglimento dell'opposizione insistendo nell' eccezione di nullità della ctu per lesione del diritto di difesa.
L'avv. NAPOLETANO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
I procuratori chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 24.03.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 5445/2020 del Ruolo Generale
tra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Lollo Capurso con studio in alla via Moro 30 in cui è CP_1
elettivamente domiciliata, come da mandato alle liti in atti
-opponente-
e
, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Francesco Napoletano e presso di lui elettivamente domiciliato in alla Via La Marina n°18, come CP_1
da mandato alle liti in atti
-opposto-
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t. ha opposto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 303/2020
ottenuto dal Comune di per la somma di € 277.226,41, oltre interessi legali e spese della procedura CP_1
monitoria ed accessori, in pagamento del conguaglio a debito di € 277.226,41 dovuto dalla società di costruzioni, assegnataria dei suoli ricadenti nel lotto 17 della maglia di PRG n. 167 per la realizzazione del
P.E.E.P.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: nullità Parte_1
della procura alle liti, difetto di legittimazione passiva per essere semmai debitori delle somme pretese dal i titolari dei diritti di proprietà delle aree e degli alloggi e non le imprese assegnatarie dei lotti CP_1
edificabili; insussistenza del preteso credito ed errata modalità di calcolo del conguaglio per avere il Comune
2 di omesso di considerare che il terreno assegnato alla Impresa Costruzioni Eredi Di Liddo sas, CP_1
identificato al fg. 11, p.lla 1083 di mq. 2574, era già di proprietà della società opponente cui va pertanto riconosciuto il conguaglio per le indennità di esproprio pagate dal Comune ai proprietari, con conseguente rideterminazione del conguaglio in € 213.950,88; incertezza delle modalità di calcolo sia perché frutto di arbitrarie determinazioni dell'Ente, sia perché non tiene conto delle variazioni derivabili dall'esito dei giudizi ancora pendenti fra alcuni proprietari di aree espropriate, e infine per avere il Comune errato nel ripartire le somme a conguaglio non sull'area espropriata ed assegnata all'impresa, ma sul totale dell'aree oggetto dell'intero intervento, dividendo il risultato per il numero delle imprese assegnatarie.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo accogliere l'opposizione e per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1303/2020, con vittoria di spese e competenze di causa.
Il si è costituito il 2.4.202, deducendo l'infondatezza delle eccezioni preliminari e nel Controparte_1
merito contestando ciascuno dei motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., disattesa dal una proposta conciliativa formulata ai sensi Controparte_1
dell'art. 185 bis c.p.c., istruito il giudizio mediante ctu, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281
sexies c.p.c. e al termine viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata.
Quanto ai primi due motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
Il è validamente costituito in questo giudizio a ministero dell'avv. Francesco Controparte_1
Napoletano, cui è stata conferita procura alle liti già nella fase monitoria, in data 8.8.2017, dall'allora
Sindaco in forza di Delibera della Giunta Municipale del n. 230 del 21.07.2017. Controparte_1
L'art. 44, lett. g dello Statuto comunale, prodotto dal in allegato alla comparsa di costituzione e CP_1
3 risposta, riconosce al Sindaco di “agire e resistere in giudizio nell'interesse del previa deliberazione CP_1
di Giunta”.
Ed è in atti la delibera di giunta n. 230 del 21.7.2017 che delibera di promuovere il recupero giudiziale delle somme di cui all'ingiunzione di pagamento quivi opposta, assegnando all'avv. Napoletano l'incarico di procedere in ragione della complessità della materia e del carico di lavoro gravante sull'avvocatura comunale.
Non sussiste quindi alcuna nullità della procura alle liti, né il difetto di ius postulandi in capo al difensore del
Comune di . CP_1
Così come palesemente insussistente è l'eccepito difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa monitoria, della società ingiunta.
È sufficiente esaminare il tenore della dell'atto di “CESSIONE DI DIRITTI IMMOBILIARI” dal Comune di alla a rogito del Notaio CP_1 Controparte_2
Dr. , del 12.11.2009 (allegato 7 del fascicolo della fase monitoria prodotto in questo giudizio Persona_2
dall'opposto) che all'art. 5 prevede testualmente l'obbligo della cessionaria della futura debenza dell'eventuale conguaglio: << nel caso di modificazioni del costo definitivo di acquisizione delle aree e del costo delle urbanizzazioni primarie e secondarie, intervenute successivamente alla stipula del presente atto,
le relative integrazioni a conguaglio saranno a carico della società cessionaria e/o aventi causa>.
La società cessionaria, odierna opponente, è dunque contemplata quale soggetto debitore delle somme risultanti ancora dovute a conguaglio.
Passando al merito, in punto di fatto, con Delibera del Consiglio Comunale n.52 del 26.07.2000 e n.125 del
21.12.2000 il Comune di , rispettivamente adottava ed approvava il P.E.E.P. (Piano di Edilizia CP_1
Economica e Popolare); con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n.109 del 30.02.2005, il
Comune di assegnava alle cooperative edilizie e alle imprese edili i suoli per la realizzazione del CP_1
nuovo P.E.E.P. dello stesso Comune, all'interno della maglia n. 167 di P.R.G. e, più specificatamente,
assegnava alla società Impresa il Parte_2
LOTTO n.17 per una volumetria di mc. 7.461,76 per la costruzione di alloggi in regime di edilizia
4 convenzionata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Nella Deliberazione sopra richiamata veniva anche approvato il contenuto delle convenzioni per la concessione in diritto di proprietà dei suoli e stabiliti i corrispettivi per la cessione e per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli assegnatari assoggettati alla formula del cosiddetto “salvo conguaglio”.
I corrispettivi della concessione dei suoli in diritto di proprietà, ai sensi dell'art.35 della Legge n.865 del
1971, prevedevano il pagamento del costo dell'acquisizione mediante espropriazione dei suoli necessari all'insediamento.
Stipulato il 12.11.2009 il contratto di cessione dei diritti immobiliari dal Comune di alla Impresa CP_1
Costruzioni eredi DI LIDDO, avviate le procedure espropriative, mentre alcuni dei proprietari dei suoli interessati accettavano l'indennità calcolata secondo le previsioni della normativa allora vigente, altri chiedevano l'attivazione del collegio peritale ex art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, reclamando maggiori indennità.
Modificate in senso più favorevole ai soggetti espropriati, le norme sulla determinazione delle indennità di espropriazione (art.2, comma 89 della Legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008), parametrando le stesse al valore venale delle aree, senza possibilità di abbattimento, e opposte dall'amministrazione comunale le stime riquantificate, dinanzi alla Corte di Appello di Bari che in forza delle risultanze delle C.T.U. espletate,
indicava mediamente congruo un valore venale dei suoli pari ad € 160,00/mq a fronte di quello stimato, pari a circa € 140,00/mq, la ripartizione Tecnica del Comune di provvedeva ad effettuare un calcolo CP_1
analitico della maggiore spesa per l'acquisizione dei suoli, tenendo conto delle superfici assegnate e delle volumetrie assentite in progetto, calcolando a carico della Impresa Costruzioni Eredi DI LIDDO s.a.s. la somma di € 277.226,41 a netto delle spese per la difesa legale dell'Ente in quei giudizi, a titolo di conguaglio per l'assegnazione all'Impresa Costruzioni Eredi DI LIDDO s.a.s. delle particelle 1552 (47mq),
1555 (1280 mq), 1559 (790 mq) e 1563 (15 mq) del foglio 11 per un totale di 2132 mq costituenti il Lotto
n.17 della maglia 167 del P.R.G. in funzione della realizzazione di un edificio con volumetria massima di metri cubi 7.461,76.
Assume l'opponente (al punto n. 5 dell'atto di citazione) che “il terreno assegnato alla Controparte_3
[..
[...] identificato al fg. 11, p.lla 1083 di mq. 2574, era già di proprietà della società opponente.
[...]
Orbene il terreno è stato valutato dall'Ente e ceduto allo stesso per poi essere assegnato quale suolo di maglia
PEEP, al prezzo di € 56,81, determinando un valore di esproprio di € 146.228,94. L'Ente alla luce della richiesta di pagamento dei conguagli per le indennità di esproprio pari ad € 140,00 al metro quadrato, sarà
tenuta anche a versare in favore della società opponente (per essere essa stessa proprietaria del suolo espropriato ed assegnatole dal lo stesso valore di € 140,00 al mq e non più quello minore di € CP_1
56,81, determinandosi un conguaglio a favore della opponente di € 213.950,88 [2574 mq. x € 83,12 (140,00-
56,81)]. L'Ente infatti, non considera che anche la cessione in suo favore del suolo da parte della Impresa
Eredi Di Liddo Sas, affinché si realizzasse il programma di Edilizia Convenzionata, è avvenuto salvo conguaglio. Quindi ove fosse dovuto il conguaglio per le indennità di esproprio pagate dal ai CP_1
proprietari, dovrà allo stesso tempo essere riconosciuto lo stesso conguaglio di € 83,12 al mq (140,00-56,81)
n favore della impresa anch'essa proprietaria del terreno al fg. 11, p.lla 1083 ricadente nelle aree del PEEP di
Edilizia Convenzionata, espropriate dal . CP_1
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971, "I corrispettivi della concessione in superficie ... ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal o CP_1
dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato”.
Il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree impone quindi che il prezzo di cessione delle aree assicuri al la copertura di tutti i costi CP_1
per la loro acquisizione.
In tema di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'articolo 35, comma 12, della legge n. 865 del
1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve
assicurare al Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima
dell'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione
delle aree> (Cassazione civile sez. I, 03/07/2024, n.18223).
Nei casi in cui la convenzione per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare quantifichi espressamente il costo delle aree e le spese di urbanizzazione, il Comune ha, in ogni caso, il diritto ad
6 ottenere la ripetizione di quanto effettivamente speso per l'acquisizione delle aree e ciò anche nell'ipotesi in cui nessuna riserva in tal senso sia contenuta nella convenzione, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l'integrazione del contenuto del contratto prevista dall'art. 1339 del codice civile, in relazione alla natura inderogabile dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 che, in tema di copertura delle spese sostenute dall'Ente pubblico per gli scopi questione, fissa il principio del perfetto pareggio economico (Cass. Civ. Sez.I 8/4/2016 n.6928; Cass. Civ. Sez.I 5/5/2016 n.9024).
Il nominato CTU, analiticamente ricostruito l'iter amministrativo del piano di edilizia economica e popolare all'interno della maglia n.167 di PRG con particolare riferimento all'assegnazione all'opponente del lotto 17
per la costruzione di alloggi in regime di edilizia convenzionata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con valutazione immune da vizi logico giuridici, basata su attento esame e studio della normativa di settore e della documentazione in atti, nonché delle ricevute attestanti i versamenti eseguiti dall'opponente, ha verificato che la somma effettivamente dovuta a conguaglio dalla società opponente,
assegnataria delle particelle costituenti il Lotto n.17 della maglia 167 del P.R.G., è quella ingiunta di €
277.226,41.
Non è operante il principio del “salvo conguaglio” nei rapporti economici “a credito” dell'Impresa, come infondatamente sostenuto dall'opponente, atteso che l'espropriato ha accettato la cessione bonaria del proprio terreno senza promuovere alcun giudizio finalizzato alla rideterminazione dell'indennità di espropriazione.
Nella fattispecie in esame non è consentito all'espropriato che abbia volontariamente e liberamente accettato l'indennità di espropriazione rimettere in discussione l'accordo concluso, pretendendo i conguagli nascenti dagli esiti dei giudizi di opposizione promossi dagli altri espropriati nell'ambito del medesimo piano di edilizia economica e popolare.
All'impresa eredi spetta soltanto l'importo di 56,81 euro al mq a titolo di indennità di Pt_1
espropriazione ed occupazione d'urgenza, correttamente calcolato dal Comune di senza CP_1
l'applicazione dell'abbattimento del 40%, nel Decreto di Occupazione d'Urgenza prot. n. 32408 del
10.09.2007 e il cui valore complessivo è stato determinato in 2.574 mq x 56,81 euro = euro146.228,94 +. iva
20% per un totale di 175.474,72 euro, somma questa accettata con la dichiarazione di cessione volontaria
7 Viceversa, il principio del “salvo conguaglio” nei rapporti tra Impresa e si concretizza Controparte_1
con il solo “dare” da parte dell'impresa, atteso che i maggiori costi della procedura espropriativa non possono gravare sulle casse comunali, ma devono essere posti a carico dei beneficiari/assegnatari delle aree espropriate in proporzione delle volumetrie ad essi assegnate, giusta previsione dell'art.35 della Legge n.
865/1971 e ss. mm.
Il richiamo al “salvo conguaglio” contenuto nelle determine dirigenziali più volte richiamate dalla opponente va riferito quindi esclusivamente al “debito” dell'impresa nei confronti dell'Ente espropriante.
Afferma il ctu nella replica alle osservazioni trasmesse dal difensore dell'opponente che la ripartizione dei
maggiori oneri da parte del (corretta e puntuale) si basa su di un calcolo analitico Controparte_1
della maggiore spesa per l'acquisizione delle aree nel PEEP all'esito delle sentenze pronunciate dalla Corte
di Appello nei giudizi di impugnazione delle indennità offerte, tenuto conto delle superfici assegnate e delle
volumetrie assentite ed assegnate in progetto, secondo la quale a carico dell'impresa costruzioni eredi
[...]
compete un conguaglio a saldo di euro € 277.226,41>. Parte_1
L'eccezione di nullità della ctu per violazione del diritto di difesa dell'opponente è totalmente infondata.
Le ricevute di versamento acquisite dal ctu si riferiscono a versamenti di somme eseguiti dall'opponente in favore del di cui le parti hanno dato atto nei loro scritti, sicché trattandosi di documenti relativi a CP_1
fatti già allegati, ben poteva il ctu provvedere ad acquisire il dettaglio dei versamenti senza violare il principio dispositivo e senza ledere il diritto di difesa di alcuna delle parti (cfr. Cass. sez. un. 3086/2022).
In definitiva, verificati a mezzo ctu i conteggi a base della domanda monitoria, accertata la fondatezza nell'an e nel quantum del preteso credito, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata e per l'effetto, il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo secondo i valori indicati nella tabella di riferimento allegata al DM 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza dell'opponente,a cui carico vanno anche poste le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando
8 nella causa civile iscritta al nr. 5445/2020 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo che conferma e dichiara esecutivo;
2. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'ente opposto delle spese di lite che si liquidano in
€ 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come e se per legge dovuti
3. pone a carico dell'opponente le spese di ctu liquidate con decreto del 25.1.2024
Trani, 24.3.2025
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
9
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 24.03.2025
Alle ore 10.04, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per IMPRESA COSTRUZIONI EREDI DI LIDDO SAS l'avv. DI LOLLO CAPURSO
ANTONIO .
È presente per l'avv. ANGELA NAPOLETANO in sostituzione dell' avv. Controparte_1
NAPOLETANO FRANCESCO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. DI LOLLO CAPURSO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e chiede l'accoglimento dell'opposizione insistendo nell' eccezione di nullità della ctu per lesione del diritto di difesa.
L'avv. NAPOLETANO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
I procuratori chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 24.03.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 5445/2020 del Ruolo Generale
tra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Lollo Capurso con studio in alla via Moro 30 in cui è CP_1
elettivamente domiciliata, come da mandato alle liti in atti
-opponente-
e
, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Francesco Napoletano e presso di lui elettivamente domiciliato in alla Via La Marina n°18, come CP_1
da mandato alle liti in atti
-opposto-
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t. ha opposto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 303/2020
ottenuto dal Comune di per la somma di € 277.226,41, oltre interessi legali e spese della procedura CP_1
monitoria ed accessori, in pagamento del conguaglio a debito di € 277.226,41 dovuto dalla società di costruzioni, assegnataria dei suoli ricadenti nel lotto 17 della maglia di PRG n. 167 per la realizzazione del
P.E.E.P.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: nullità Parte_1
della procura alle liti, difetto di legittimazione passiva per essere semmai debitori delle somme pretese dal i titolari dei diritti di proprietà delle aree e degli alloggi e non le imprese assegnatarie dei lotti CP_1
edificabili; insussistenza del preteso credito ed errata modalità di calcolo del conguaglio per avere il Comune
2 di omesso di considerare che il terreno assegnato alla Impresa Costruzioni Eredi Di Liddo sas, CP_1
identificato al fg. 11, p.lla 1083 di mq. 2574, era già di proprietà della società opponente cui va pertanto riconosciuto il conguaglio per le indennità di esproprio pagate dal Comune ai proprietari, con conseguente rideterminazione del conguaglio in € 213.950,88; incertezza delle modalità di calcolo sia perché frutto di arbitrarie determinazioni dell'Ente, sia perché non tiene conto delle variazioni derivabili dall'esito dei giudizi ancora pendenti fra alcuni proprietari di aree espropriate, e infine per avere il Comune errato nel ripartire le somme a conguaglio non sull'area espropriata ed assegnata all'impresa, ma sul totale dell'aree oggetto dell'intero intervento, dividendo il risultato per il numero delle imprese assegnatarie.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo accogliere l'opposizione e per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1303/2020, con vittoria di spese e competenze di causa.
Il si è costituito il 2.4.202, deducendo l'infondatezza delle eccezioni preliminari e nel Controparte_1
merito contestando ciascuno dei motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., disattesa dal una proposta conciliativa formulata ai sensi Controparte_1
dell'art. 185 bis c.p.c., istruito il giudizio mediante ctu, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281
sexies c.p.c. e al termine viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata.
Quanto ai primi due motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
Il è validamente costituito in questo giudizio a ministero dell'avv. Francesco Controparte_1
Napoletano, cui è stata conferita procura alle liti già nella fase monitoria, in data 8.8.2017, dall'allora
Sindaco in forza di Delibera della Giunta Municipale del n. 230 del 21.07.2017. Controparte_1
L'art. 44, lett. g dello Statuto comunale, prodotto dal in allegato alla comparsa di costituzione e CP_1
3 risposta, riconosce al Sindaco di “agire e resistere in giudizio nell'interesse del previa deliberazione CP_1
di Giunta”.
Ed è in atti la delibera di giunta n. 230 del 21.7.2017 che delibera di promuovere il recupero giudiziale delle somme di cui all'ingiunzione di pagamento quivi opposta, assegnando all'avv. Napoletano l'incarico di procedere in ragione della complessità della materia e del carico di lavoro gravante sull'avvocatura comunale.
Non sussiste quindi alcuna nullità della procura alle liti, né il difetto di ius postulandi in capo al difensore del
Comune di . CP_1
Così come palesemente insussistente è l'eccepito difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa monitoria, della società ingiunta.
È sufficiente esaminare il tenore della dell'atto di “CESSIONE DI DIRITTI IMMOBILIARI” dal Comune di alla a rogito del Notaio CP_1 Controparte_2
Dr. , del 12.11.2009 (allegato 7 del fascicolo della fase monitoria prodotto in questo giudizio Persona_2
dall'opposto) che all'art. 5 prevede testualmente l'obbligo della cessionaria della futura debenza dell'eventuale conguaglio: << nel caso di modificazioni del costo definitivo di acquisizione delle aree e del costo delle urbanizzazioni primarie e secondarie, intervenute successivamente alla stipula del presente atto,
le relative integrazioni a conguaglio saranno a carico della società cessionaria e/o aventi causa>.
La società cessionaria, odierna opponente, è dunque contemplata quale soggetto debitore delle somme risultanti ancora dovute a conguaglio.
Passando al merito, in punto di fatto, con Delibera del Consiglio Comunale n.52 del 26.07.2000 e n.125 del
21.12.2000 il Comune di , rispettivamente adottava ed approvava il P.E.E.P. (Piano di Edilizia CP_1
Economica e Popolare); con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n.109 del 30.02.2005, il
Comune di assegnava alle cooperative edilizie e alle imprese edili i suoli per la realizzazione del CP_1
nuovo P.E.E.P. dello stesso Comune, all'interno della maglia n. 167 di P.R.G. e, più specificatamente,
assegnava alla società Impresa il Parte_2
LOTTO n.17 per una volumetria di mc. 7.461,76 per la costruzione di alloggi in regime di edilizia
4 convenzionata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Nella Deliberazione sopra richiamata veniva anche approvato il contenuto delle convenzioni per la concessione in diritto di proprietà dei suoli e stabiliti i corrispettivi per la cessione e per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli assegnatari assoggettati alla formula del cosiddetto “salvo conguaglio”.
I corrispettivi della concessione dei suoli in diritto di proprietà, ai sensi dell'art.35 della Legge n.865 del
1971, prevedevano il pagamento del costo dell'acquisizione mediante espropriazione dei suoli necessari all'insediamento.
Stipulato il 12.11.2009 il contratto di cessione dei diritti immobiliari dal Comune di alla Impresa CP_1
Costruzioni eredi DI LIDDO, avviate le procedure espropriative, mentre alcuni dei proprietari dei suoli interessati accettavano l'indennità calcolata secondo le previsioni della normativa allora vigente, altri chiedevano l'attivazione del collegio peritale ex art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, reclamando maggiori indennità.
Modificate in senso più favorevole ai soggetti espropriati, le norme sulla determinazione delle indennità di espropriazione (art.2, comma 89 della Legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008), parametrando le stesse al valore venale delle aree, senza possibilità di abbattimento, e opposte dall'amministrazione comunale le stime riquantificate, dinanzi alla Corte di Appello di Bari che in forza delle risultanze delle C.T.U. espletate,
indicava mediamente congruo un valore venale dei suoli pari ad € 160,00/mq a fronte di quello stimato, pari a circa € 140,00/mq, la ripartizione Tecnica del Comune di provvedeva ad effettuare un calcolo CP_1
analitico della maggiore spesa per l'acquisizione dei suoli, tenendo conto delle superfici assegnate e delle volumetrie assentite in progetto, calcolando a carico della Impresa Costruzioni Eredi DI LIDDO s.a.s. la somma di € 277.226,41 a netto delle spese per la difesa legale dell'Ente in quei giudizi, a titolo di conguaglio per l'assegnazione all'Impresa Costruzioni Eredi DI LIDDO s.a.s. delle particelle 1552 (47mq),
1555 (1280 mq), 1559 (790 mq) e 1563 (15 mq) del foglio 11 per un totale di 2132 mq costituenti il Lotto
n.17 della maglia 167 del P.R.G. in funzione della realizzazione di un edificio con volumetria massima di metri cubi 7.461,76.
Assume l'opponente (al punto n. 5 dell'atto di citazione) che “il terreno assegnato alla Controparte_3
[..
[...] identificato al fg. 11, p.lla 1083 di mq. 2574, era già di proprietà della società opponente.
[...]
Orbene il terreno è stato valutato dall'Ente e ceduto allo stesso per poi essere assegnato quale suolo di maglia
PEEP, al prezzo di € 56,81, determinando un valore di esproprio di € 146.228,94. L'Ente alla luce della richiesta di pagamento dei conguagli per le indennità di esproprio pari ad € 140,00 al metro quadrato, sarà
tenuta anche a versare in favore della società opponente (per essere essa stessa proprietaria del suolo espropriato ed assegnatole dal lo stesso valore di € 140,00 al mq e non più quello minore di € CP_1
56,81, determinandosi un conguaglio a favore della opponente di € 213.950,88 [2574 mq. x € 83,12 (140,00-
56,81)]. L'Ente infatti, non considera che anche la cessione in suo favore del suolo da parte della Impresa
Eredi Di Liddo Sas, affinché si realizzasse il programma di Edilizia Convenzionata, è avvenuto salvo conguaglio. Quindi ove fosse dovuto il conguaglio per le indennità di esproprio pagate dal ai CP_1
proprietari, dovrà allo stesso tempo essere riconosciuto lo stesso conguaglio di € 83,12 al mq (140,00-56,81)
n favore della impresa anch'essa proprietaria del terreno al fg. 11, p.lla 1083 ricadente nelle aree del PEEP di
Edilizia Convenzionata, espropriate dal . CP_1
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971, "I corrispettivi della concessione in superficie ... ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal o CP_1
dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato”.
Il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree impone quindi che il prezzo di cessione delle aree assicuri al la copertura di tutti i costi CP_1
per la loro acquisizione.
In tema di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'articolo 35, comma 12, della legge n. 865 del
1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve
assicurare al Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima
dell'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione
delle aree> (Cassazione civile sez. I, 03/07/2024, n.18223).
Nei casi in cui la convenzione per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare quantifichi espressamente il costo delle aree e le spese di urbanizzazione, il Comune ha, in ogni caso, il diritto ad
6 ottenere la ripetizione di quanto effettivamente speso per l'acquisizione delle aree e ciò anche nell'ipotesi in cui nessuna riserva in tal senso sia contenuta nella convenzione, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l'integrazione del contenuto del contratto prevista dall'art. 1339 del codice civile, in relazione alla natura inderogabile dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 che, in tema di copertura delle spese sostenute dall'Ente pubblico per gli scopi questione, fissa il principio del perfetto pareggio economico (Cass. Civ. Sez.I 8/4/2016 n.6928; Cass. Civ. Sez.I 5/5/2016 n.9024).
Il nominato CTU, analiticamente ricostruito l'iter amministrativo del piano di edilizia economica e popolare all'interno della maglia n.167 di PRG con particolare riferimento all'assegnazione all'opponente del lotto 17
per la costruzione di alloggi in regime di edilizia convenzionata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con valutazione immune da vizi logico giuridici, basata su attento esame e studio della normativa di settore e della documentazione in atti, nonché delle ricevute attestanti i versamenti eseguiti dall'opponente, ha verificato che la somma effettivamente dovuta a conguaglio dalla società opponente,
assegnataria delle particelle costituenti il Lotto n.17 della maglia 167 del P.R.G., è quella ingiunta di €
277.226,41.
Non è operante il principio del “salvo conguaglio” nei rapporti economici “a credito” dell'Impresa, come infondatamente sostenuto dall'opponente, atteso che l'espropriato ha accettato la cessione bonaria del proprio terreno senza promuovere alcun giudizio finalizzato alla rideterminazione dell'indennità di espropriazione.
Nella fattispecie in esame non è consentito all'espropriato che abbia volontariamente e liberamente accettato l'indennità di espropriazione rimettere in discussione l'accordo concluso, pretendendo i conguagli nascenti dagli esiti dei giudizi di opposizione promossi dagli altri espropriati nell'ambito del medesimo piano di edilizia economica e popolare.
All'impresa eredi spetta soltanto l'importo di 56,81 euro al mq a titolo di indennità di Pt_1
espropriazione ed occupazione d'urgenza, correttamente calcolato dal Comune di senza CP_1
l'applicazione dell'abbattimento del 40%, nel Decreto di Occupazione d'Urgenza prot. n. 32408 del
10.09.2007 e il cui valore complessivo è stato determinato in 2.574 mq x 56,81 euro = euro146.228,94 +. iva
20% per un totale di 175.474,72 euro, somma questa accettata con la dichiarazione di cessione volontaria
7 Viceversa, il principio del “salvo conguaglio” nei rapporti tra Impresa e si concretizza Controparte_1
con il solo “dare” da parte dell'impresa, atteso che i maggiori costi della procedura espropriativa non possono gravare sulle casse comunali, ma devono essere posti a carico dei beneficiari/assegnatari delle aree espropriate in proporzione delle volumetrie ad essi assegnate, giusta previsione dell'art.35 della Legge n.
865/1971 e ss. mm.
Il richiamo al “salvo conguaglio” contenuto nelle determine dirigenziali più volte richiamate dalla opponente va riferito quindi esclusivamente al “debito” dell'impresa nei confronti dell'Ente espropriante.
Afferma il ctu nella replica alle osservazioni trasmesse dal difensore dell'opponente che la ripartizione dei
maggiori oneri da parte del (corretta e puntuale) si basa su di un calcolo analitico Controparte_1
della maggiore spesa per l'acquisizione delle aree nel PEEP all'esito delle sentenze pronunciate dalla Corte
di Appello nei giudizi di impugnazione delle indennità offerte, tenuto conto delle superfici assegnate e delle
volumetrie assentite ed assegnate in progetto, secondo la quale a carico dell'impresa costruzioni eredi
[...]
compete un conguaglio a saldo di euro € 277.226,41>. Parte_1
L'eccezione di nullità della ctu per violazione del diritto di difesa dell'opponente è totalmente infondata.
Le ricevute di versamento acquisite dal ctu si riferiscono a versamenti di somme eseguiti dall'opponente in favore del di cui le parti hanno dato atto nei loro scritti, sicché trattandosi di documenti relativi a CP_1
fatti già allegati, ben poteva il ctu provvedere ad acquisire il dettaglio dei versamenti senza violare il principio dispositivo e senza ledere il diritto di difesa di alcuna delle parti (cfr. Cass. sez. un. 3086/2022).
In definitiva, verificati a mezzo ctu i conteggi a base della domanda monitoria, accertata la fondatezza nell'an e nel quantum del preteso credito, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata e per l'effetto, il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo secondo i valori indicati nella tabella di riferimento allegata al DM 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza dell'opponente,a cui carico vanno anche poste le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando
8 nella causa civile iscritta al nr. 5445/2020 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo che conferma e dichiara esecutivo;
2. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'ente opposto delle spese di lite che si liquidano in
€ 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come e se per legge dovuti
3. pone a carico dell'opponente le spese di ctu liquidate con decreto del 25.1.2024
Trani, 24.3.2025
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
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