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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/07/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4054/2019 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 22 maggio 2025, promossa da
(c.f. e p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandra Currò; appellante contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Maio;
CP_1 C.F._1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2 agosto 2019 (oggi Parte_2 [...]
) ha proposto appello avverso la sentenza n. 1001/2019, depositata in Parte_1 data 8 luglio 2019, con la quale il Giudice di Pace di Messina, accogliendo l'opposizione all'esecuzione proposta ex artt. 615 e 617 c.p.c. da aveva annullato l'intimazione di CP_1 pagamento n. 29520189004584464 avente ad oggetto le cartelle n. 29520130007456647, n.
29520130016721770, n. 29520130025319624, n. 29520140004331931, n. 29520140016837292, n.
29520140019299065, n. 29520140026356048 e n. 29520150005440836 emesse per infrazioni al codice della strada.
In particolare, l'appellante ha, in via preliminare, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice del merito in favore di quello dell'esecuzione, e quindi l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado dall'odierno appellato, rilevando che, prima della proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. (notificata in data 4 febbraio 2019), aveva notificato al debitore in data 28 gennaio 2019 atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973; l'appellante ha, inoltre, contestato l'erroneità della pronuncia di primo grado, laddove il Giudie aveva ritenuto fondata TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente, ritenendo non utilizzabile la documentazione prodotta in copia in quanto disconosciutane la conformità all'originale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 settembre 2020 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario. CP_1
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22 maggio 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3,
c.p.c.
L'appello svolto da va accolto. Parte_1
Secondo il più recente orientamento delle Corte di Cassazione, infatti, le opposizioni esecutive sono strutturate in modo bifasico e presentano una prima fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, rivolta all'esame dell'istanza di sospensione e delle questioni di competenza, che deve ritenersi necessaria e inderogabile (in quanto posta a tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ed in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario), ed una seconda fase, meramente eventuale, a cognizione piena, con la conseguenza che l'omissione della fase preliminare davanti al giudice dell'esecuzione, ovvero il suo irregolare svolgimento, determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena, laddove abbia impedito il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, n. 25170, la quale evidenzia che “resta fermo che in tutti i casi in cui il giudice (diverso da quello dell'esecuzione) al quale pervenga l'atto di opposizione non provveda alla trasmissione dell'atto stesso al giudice dell'esecuzione, il giudizio di merito prosegue irregolarmente e si determina una nullità del relativo procedimento censurabile in via di impugnazione e rilevabile di ufficio (salvo il giudicato interno). La parte interessata a tale trasmissione (e cioè la parte opponente) deve quindi eventualmente dolersi immediatamente di detta nullità e chiedere la dovuta trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione prima che abbia luogo il giudizio di merito;
in mancanza, laddove il giudizio di merito prosegua senza lo svolgimento della fase sommaria, questa non potrà più avere luogo, e il giudice dovrà limitarsi a dichiarare l'improponibilità della domanda di merito dell'opposizione, ovvero l'improcedibilità del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
relativo giudizio a cognizione piena”; conf. Cassazione civile sez. III, 11/05/2023, n. 12951;
Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, n. 28034; Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, n. 19107).
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che l'opposizione all'esecuzione è stata avanzata in primo grado da con atto di citazione notificato in CP_1 data 4 febbraio 2019, ossia successivamente alla notificazione da parte di Parte_2 dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, avvenuta in data 28 gennaio
2019, con la conseguenza che l'opposizione svolta in primo grado, senza il previo svolgimento della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, deve dichiararsi improcedibile (cfr. Tribunale
Reggio Calabria, 25/06/2025, n. 1068; Tribunale Salerno, 23/06/2025, n. 2779; Corte Appello
Salerno, 20/06/2025, n. 250; Corte Appello Catania, 18/06/2025, n. 898; Tribunale Venezia,
08/04/2025, n. 309; Tribunale Avellino, 24/03/2025, n. 466; Tribunale Torre Annunziata,
24/03/2025, n. 748; Corte Appello Catania, 03/03/2025, n. 300; Tribunale Vibo Valentia,
02/03/2025, n. 155; Tribunale Catania, 04/03/2025, n. 1352; Tribunale Siena, 17/12/2024, n. 853;
Tribunale Napoli, 20/11/2024, n. 9998).
Deve, a questo punto, darsi atto che ogni altra questione deve ritenersi assorbita, in quanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la presente sentenza viene emessa seguendo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale il Giudice è tenuto a decidere la controversia secondo la ragione più liquida (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).
Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in ordine all'ammissibilità dell'opposizione svolta successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento e all'omissione della fase sommaria dinnanzi al Giudice dell'esecuzione, ritiene questo Giudice che ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e CP_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da (oggi ) contro nel Parte_2 Parte_1 CP_1 procedimento n. 4054/2019 R.G., così dispone: TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza n. 1001/2019 depositata in data 8 luglio 2019 dal Giudice di Pace di Messina, dichiara l'improcedibilità dell'opposizione svolta in primo grado da CP_1
2. In riforma della sentenza n. 1001/2019 depositata in data 8 luglio 2019 dal Giudice di Pace di Messina, dispone la compensazione integrale tra e CP_1 Parte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio;
[...]
3. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 24 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4054/2019 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 22 maggio 2025, promossa da
(c.f. e p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandra Currò; appellante contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Maio;
CP_1 C.F._1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2 agosto 2019 (oggi Parte_2 [...]
) ha proposto appello avverso la sentenza n. 1001/2019, depositata in Parte_1 data 8 luglio 2019, con la quale il Giudice di Pace di Messina, accogliendo l'opposizione all'esecuzione proposta ex artt. 615 e 617 c.p.c. da aveva annullato l'intimazione di CP_1 pagamento n. 29520189004584464 avente ad oggetto le cartelle n. 29520130007456647, n.
29520130016721770, n. 29520130025319624, n. 29520140004331931, n. 29520140016837292, n.
29520140019299065, n. 29520140026356048 e n. 29520150005440836 emesse per infrazioni al codice della strada.
In particolare, l'appellante ha, in via preliminare, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice del merito in favore di quello dell'esecuzione, e quindi l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado dall'odierno appellato, rilevando che, prima della proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. (notificata in data 4 febbraio 2019), aveva notificato al debitore in data 28 gennaio 2019 atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973; l'appellante ha, inoltre, contestato l'erroneità della pronuncia di primo grado, laddove il Giudie aveva ritenuto fondata TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente, ritenendo non utilizzabile la documentazione prodotta in copia in quanto disconosciutane la conformità all'originale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 settembre 2020 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario. CP_1
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22 maggio 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3,
c.p.c.
L'appello svolto da va accolto. Parte_1
Secondo il più recente orientamento delle Corte di Cassazione, infatti, le opposizioni esecutive sono strutturate in modo bifasico e presentano una prima fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, rivolta all'esame dell'istanza di sospensione e delle questioni di competenza, che deve ritenersi necessaria e inderogabile (in quanto posta a tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ed in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario), ed una seconda fase, meramente eventuale, a cognizione piena, con la conseguenza che l'omissione della fase preliminare davanti al giudice dell'esecuzione, ovvero il suo irregolare svolgimento, determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena, laddove abbia impedito il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, n. 25170, la quale evidenzia che “resta fermo che in tutti i casi in cui il giudice (diverso da quello dell'esecuzione) al quale pervenga l'atto di opposizione non provveda alla trasmissione dell'atto stesso al giudice dell'esecuzione, il giudizio di merito prosegue irregolarmente e si determina una nullità del relativo procedimento censurabile in via di impugnazione e rilevabile di ufficio (salvo il giudicato interno). La parte interessata a tale trasmissione (e cioè la parte opponente) deve quindi eventualmente dolersi immediatamente di detta nullità e chiedere la dovuta trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione prima che abbia luogo il giudizio di merito;
in mancanza, laddove il giudizio di merito prosegua senza lo svolgimento della fase sommaria, questa non potrà più avere luogo, e il giudice dovrà limitarsi a dichiarare l'improponibilità della domanda di merito dell'opposizione, ovvero l'improcedibilità del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
relativo giudizio a cognizione piena”; conf. Cassazione civile sez. III, 11/05/2023, n. 12951;
Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, n. 28034; Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, n. 19107).
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che l'opposizione all'esecuzione è stata avanzata in primo grado da con atto di citazione notificato in CP_1 data 4 febbraio 2019, ossia successivamente alla notificazione da parte di Parte_2 dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, avvenuta in data 28 gennaio
2019, con la conseguenza che l'opposizione svolta in primo grado, senza il previo svolgimento della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, deve dichiararsi improcedibile (cfr. Tribunale
Reggio Calabria, 25/06/2025, n. 1068; Tribunale Salerno, 23/06/2025, n. 2779; Corte Appello
Salerno, 20/06/2025, n. 250; Corte Appello Catania, 18/06/2025, n. 898; Tribunale Venezia,
08/04/2025, n. 309; Tribunale Avellino, 24/03/2025, n. 466; Tribunale Torre Annunziata,
24/03/2025, n. 748; Corte Appello Catania, 03/03/2025, n. 300; Tribunale Vibo Valentia,
02/03/2025, n. 155; Tribunale Catania, 04/03/2025, n. 1352; Tribunale Siena, 17/12/2024, n. 853;
Tribunale Napoli, 20/11/2024, n. 9998).
Deve, a questo punto, darsi atto che ogni altra questione deve ritenersi assorbita, in quanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la presente sentenza viene emessa seguendo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale il Giudice è tenuto a decidere la controversia secondo la ragione più liquida (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).
Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in ordine all'ammissibilità dell'opposizione svolta successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento e all'omissione della fase sommaria dinnanzi al Giudice dell'esecuzione, ritiene questo Giudice che ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e CP_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da (oggi ) contro nel Parte_2 Parte_1 CP_1 procedimento n. 4054/2019 R.G., così dispone: TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza n. 1001/2019 depositata in data 8 luglio 2019 dal Giudice di Pace di Messina, dichiara l'improcedibilità dell'opposizione svolta in primo grado da CP_1
2. In riforma della sentenza n. 1001/2019 depositata in data 8 luglio 2019 dal Giudice di Pace di Messina, dispone la compensazione integrale tra e CP_1 Parte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio;
[...]
3. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 24 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli