Versione
30 ottobre 1968
30 ottobre 1968
Art. 3.
L'esercizio della professione di mediatore marittimo e' incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attivita' la mediazione nei contratti di cui all'articolo 1.
L'esercizio della professione di mediatore marittimo e' incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attivita' la mediazione nei contratti di cui all'articolo 1.