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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 20/02/2026, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2973/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIETRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14077/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019534327000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019534327000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019534327000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019534327000 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2981/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “1. In via preliminare, volersi fissare l'udienza di discussione del presente procedimento;
2. nel merito, accogliersi la proposta opposizione e per l'effetto, dichiararsi la prescrizione dei crediti vantati dalle resistenti come indicato in premessa e comunque l'illegittimità dell'atto impugnato, per i motivi indicati;
3. con il ristoro delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Resistente Comune di Forio: “a) rigettare, per i motivi di cui sopra, la domanda proposta dal ricorrente e di cui al ricorso innanzi richiamato, perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
b) condannare l'attrice meglio generalizzata in atti, alla rifusione delle spese del presente giudizio”.
Resistente AdER: “b) Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o tardività della domanda così come proposta, per le motivazioni sopra espresse, e/o rigettare completamente la domanda perché, comunque, destituita di ogni fondamento giuridico e non provata in fatto;
c) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-ON e, per l'effetto, l'estromissione del medesimo Concessionario dal giudizio in riferimento alle eccezioni e contestazioni ex adverso formulate riguardanti le vicende anteriori alla consegna del ruolo all'Agente della ON e/o estranee ad esse in virtù dei principi di diritto e giurisprudenziali al riguardo richiamati;
d) Dichiarare, in mancanza ed in ogni caso, la piena legittimità dell'operato del Concessionario;
e) Dichiarare, in ogni caso, che alcuna prescrizione si è maturata in relazione ai crediti azionati dall'Agente della ON con l'emissione e notifica della cartella di pagamento opposta e, conseguentemente rigettare la relativa eccezione formulata dal ricorrente;
f) Condannare il sig. Ricorrente_1 alla integrale rifusione delle spese e del compenso professionale in favore di Agenzia delle Entrate- ON, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni (AdER) in data 27 giugno 2025 di intimazione di pagamento n. 07120259019534327000 per un importo complessivo di € 1.279,24, di cui
€ 1.106,17 per sorta capitale per omesso pagamento TARI anno 2018-19, IMU 2016, TASI 2016, IMU 2017,
TASI 2017 del Comune di Forio, QU D'MB ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo all'AdER ed al Comune in data 3 luglio 2025.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei tributi. Con il secondo motivo ha negato di avere ricevuto la notifica degli atti presupposti. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente ha contestato il calcolo degli interessi.
Il Nominativo_1 ha concluso come sopra riportato.
Il 22 settembre 2025 si è costituita l'AdER ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato e, comunque, il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi eccepiti.
Il 18 gennaio 2026 si è costituito il Comune di Forio eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito per essere stati ritualmente notificati gli atti presupposti.
Il 23 gennaio 2026 è stata depositata dai resistenti documentazione anagrafica del ricorrente.
La causa è stata decisa nell'odierna udienza in camera di consiglio con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
Partendo per motivi logici dal secondo motivo, le notifiche attraverso il messo comunale degli avvisi per IMU
e TASI 2016 avvenute il 26.08.2021 e per IMU e TASI 2017 avvenute il 14.10.2022 sono nulle perché dopo la consegna alla moglie convivente del contribuente occorreva anche spedire la CAN, adempimento che non risulta effettuato.
Invero, “in tema di notifica di atti tributari, l'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, con entrata in vigore dal 4 luglio 2006, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia o addetta alla casa, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale del procedimento di notifica. Ai fini del perfezionamento della notifica è necessario l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione” (Cass. 14089/2025).
Pertanto, l'atto impugnato deve essere annullato limitatamente a questi quattro tributi.
Il secondo motivo deve, invece, essere rigettato con riguardo alla TARI anno 2018-2019 perché risulta dalla documentazione prodotta da parte resistente che la cartella di pagamento è stata notificata il 20.03.2023.
Passando all'esame del primo motivo l'eccezione di prescrizione deve essere rigettato con riguardo alla cartella atteso che tra quest'ultima data e quella di notifica della intimazione impugnata non sono decorsi i cinque anni previsti dall'art. 2948, n. 4, c.c., norma che si applica ai tributi degli enti locali. La prescrizione maturata in precedenza andava eccepita impugnando la precedente cartella.
La prescrizione è maturata solo per IMU e TASI 2016.
Invero, considerato che la prescrizione decorreva dal 1° gennaio 2017, e pur tenendo conto sia della sospensione prevista dall'art. 35 del d.l. 109/2018 dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2021, che posticipava, quindi, la maturazione della prescrizione al 29 marzo 2025, sia della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 68 d.l. 18/2020, la prescrizione è, comunque, maturata il 22 giugno 2025 e, quindi, prima della notifica dell'intimazione impugnata. Non è maturata, invece, per le imposte del 2017.
Pertanto, in accoglimento del ricorso l'intimazione deve essere annullata limitatamente a IMU e TASI 2016
e IMU e TASI 2017 dovendosi dichiarare, altresì, che IMU e TASI 2016 si sono prescritte.
Il terzo motivo riguardante il calcolo degli interessi è infondato. Si ricorda che “l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo” (Cass. 6288/2025).
L'accoglimento parziale per metà dell'importo intimato ed il rigetto per il resto induce la Corte a compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, sezione 27, in composizione monocratica, accoglie in parte il ricorso ed annulla l'intimazione limitatamente ad IMU e TASI 2016 e ad IMU e TASI 2017 e dichiara prescritte
IMU e TASi 2016.
Compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Napoli, 16 febbraio 2026
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIETRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14077/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019534327000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019534327000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019534327000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019534327000 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2981/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “1. In via preliminare, volersi fissare l'udienza di discussione del presente procedimento;
2. nel merito, accogliersi la proposta opposizione e per l'effetto, dichiararsi la prescrizione dei crediti vantati dalle resistenti come indicato in premessa e comunque l'illegittimità dell'atto impugnato, per i motivi indicati;
3. con il ristoro delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Resistente Comune di Forio: “a) rigettare, per i motivi di cui sopra, la domanda proposta dal ricorrente e di cui al ricorso innanzi richiamato, perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
b) condannare l'attrice meglio generalizzata in atti, alla rifusione delle spese del presente giudizio”.
Resistente AdER: “b) Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o tardività della domanda così come proposta, per le motivazioni sopra espresse, e/o rigettare completamente la domanda perché, comunque, destituita di ogni fondamento giuridico e non provata in fatto;
c) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-ON e, per l'effetto, l'estromissione del medesimo Concessionario dal giudizio in riferimento alle eccezioni e contestazioni ex adverso formulate riguardanti le vicende anteriori alla consegna del ruolo all'Agente della ON e/o estranee ad esse in virtù dei principi di diritto e giurisprudenziali al riguardo richiamati;
d) Dichiarare, in mancanza ed in ogni caso, la piena legittimità dell'operato del Concessionario;
e) Dichiarare, in ogni caso, che alcuna prescrizione si è maturata in relazione ai crediti azionati dall'Agente della ON con l'emissione e notifica della cartella di pagamento opposta e, conseguentemente rigettare la relativa eccezione formulata dal ricorrente;
f) Condannare il sig. Ricorrente_1 alla integrale rifusione delle spese e del compenso professionale in favore di Agenzia delle Entrate- ON, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni (AdER) in data 27 giugno 2025 di intimazione di pagamento n. 07120259019534327000 per un importo complessivo di € 1.279,24, di cui
€ 1.106,17 per sorta capitale per omesso pagamento TARI anno 2018-19, IMU 2016, TASI 2016, IMU 2017,
TASI 2017 del Comune di Forio, QU D'MB ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo all'AdER ed al Comune in data 3 luglio 2025.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei tributi. Con il secondo motivo ha negato di avere ricevuto la notifica degli atti presupposti. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente ha contestato il calcolo degli interessi.
Il Nominativo_1 ha concluso come sopra riportato.
Il 22 settembre 2025 si è costituita l'AdER ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato e, comunque, il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi eccepiti.
Il 18 gennaio 2026 si è costituito il Comune di Forio eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito per essere stati ritualmente notificati gli atti presupposti.
Il 23 gennaio 2026 è stata depositata dai resistenti documentazione anagrafica del ricorrente.
La causa è stata decisa nell'odierna udienza in camera di consiglio con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
Partendo per motivi logici dal secondo motivo, le notifiche attraverso il messo comunale degli avvisi per IMU
e TASI 2016 avvenute il 26.08.2021 e per IMU e TASI 2017 avvenute il 14.10.2022 sono nulle perché dopo la consegna alla moglie convivente del contribuente occorreva anche spedire la CAN, adempimento che non risulta effettuato.
Invero, “in tema di notifica di atti tributari, l'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, con entrata in vigore dal 4 luglio 2006, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia o addetta alla casa, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale del procedimento di notifica. Ai fini del perfezionamento della notifica è necessario l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione” (Cass. 14089/2025).
Pertanto, l'atto impugnato deve essere annullato limitatamente a questi quattro tributi.
Il secondo motivo deve, invece, essere rigettato con riguardo alla TARI anno 2018-2019 perché risulta dalla documentazione prodotta da parte resistente che la cartella di pagamento è stata notificata il 20.03.2023.
Passando all'esame del primo motivo l'eccezione di prescrizione deve essere rigettato con riguardo alla cartella atteso che tra quest'ultima data e quella di notifica della intimazione impugnata non sono decorsi i cinque anni previsti dall'art. 2948, n. 4, c.c., norma che si applica ai tributi degli enti locali. La prescrizione maturata in precedenza andava eccepita impugnando la precedente cartella.
La prescrizione è maturata solo per IMU e TASI 2016.
Invero, considerato che la prescrizione decorreva dal 1° gennaio 2017, e pur tenendo conto sia della sospensione prevista dall'art. 35 del d.l. 109/2018 dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2021, che posticipava, quindi, la maturazione della prescrizione al 29 marzo 2025, sia della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 68 d.l. 18/2020, la prescrizione è, comunque, maturata il 22 giugno 2025 e, quindi, prima della notifica dell'intimazione impugnata. Non è maturata, invece, per le imposte del 2017.
Pertanto, in accoglimento del ricorso l'intimazione deve essere annullata limitatamente a IMU e TASI 2016
e IMU e TASI 2017 dovendosi dichiarare, altresì, che IMU e TASI 2016 si sono prescritte.
Il terzo motivo riguardante il calcolo degli interessi è infondato. Si ricorda che “l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo” (Cass. 6288/2025).
L'accoglimento parziale per metà dell'importo intimato ed il rigetto per il resto induce la Corte a compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, sezione 27, in composizione monocratica, accoglie in parte il ricorso ed annulla l'intimazione limitatamente ad IMU e TASI 2016 e ad IMU e TASI 2017 e dichiara prescritte
IMU e TASi 2016.
Compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Napoli, 16 febbraio 2026
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)