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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 946/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Alberto Massimo Vigorelli - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub RG 946/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
GALLERIA DEL CORSO 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BATTISTINI NICOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LEVI SIMONA
( GALLERIA DEL CORSO 1 20122 MILANO;
C.F._1
RECLAMANTE
CONTRO
C.F. ), CP_1 P.IVA_2
Controparte_2
RECLAMATE CONTUMACI
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale,
revocare la sentenza n. 204/2025 emessa il 20 marzo 2025 e pubblicata il successivo 24 marzo
2025 all'esito del procedimento unitario R.G. n. 192 – 1/2025 con cui il Tribunale di Milano,
Sezione Seconda Civile, Giudice estensore dott. Sergio Rossetti ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ( C.F., P. IVA e iscrizione Parte_1 alRegistro Imprese di Milano n. ), con sede legale in (20151) Milano, via Alfredo P.IVA_1
Pizzoni, 3, iscritta al REA con n. MI-2693292.
Con rifusione di spese e compensi professionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo, proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Milano n. 204/2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata proposta da che vanta un CP_1 credito nei confronti di di € 44.562,11, portato in un decreto ingiuntivo esecutivo. Pt_1
Il Tribunale, ritenuta la propria competenza, dopo aver rilevato che il debitore, pur correttamente notificato, non si è costituito, ha accertato che, a fronte del credito dell'istante e di altri debiti per cartelle esattoriali per € 2.579,41, oltre che in presenza di pignoramento ad esito negativo, possa dirsi comprovato lo stato di insolvenza. Quanto ai requisiti di cui all'art. 2 lett. d) per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale, ha rilevato che il debitore istanziato non ha fornito la prova del mancato superamento delle soglie, anche in considerazione del fatto che i bilanci della società non risultano depositati al registro delle imprese.
La reclamante ha impugnato la sentenza, in primo luogo deducendo di non aver potuto prendere visione della convocazione avanti il tribunale per disguidi di accesso alla Pec.
Nel merito, ha allegato di essere impresa minore sottratta alla liquidazione giudiziale, in quanto sottosoglia sia per quanto riguarda l'ammontare dell'attivo patrimoniale, che per quanto riguarda i ricavi, che infine per l'indebitamento complessivo.
Produceva documentazione al proposito, in particolare:
- Bilanci e progetti di bilanci per il 2023 e 2024;
- Registri Iva acquisti e vendite per il 2023 e 2024;
- Libro giornale.
Il creditore istante e la curatela della liquidazione giudiziale sono rimasti contumaci.
2 R.G. N. 946/2025
Si è presentato all'udienza il curatore, che è stato escusso a sommarie informazioni, e che ha così dichiarato:
“l'esame delle scritture contabili conferma che trattasi di impresa minore, le scritture medesime non presentano elementi di inattendibilità.
Al momento, in via provvisoria, risulta un'insinuazione al passivo per debiti chirografari di circa €
77.000,00”.
Il curatore ha inoltre depositato una nota, nella quale ha riassunto i dati contabili riscontrati presso la società, che attesterebbero tutti il mancato superamento delle soglie.
All'udienza del 22 maggio 2025, la Corte ha riservato la decisione sulla base degli elementi acquisiti.
Opinione della Corte:
La documentazione prodotta, oltre che le dichiarazioni rese dal curatore comparso in udienza in sede di sommarie informazioni, consentono di accogliere il reclamo.
In primo luogo, si rileva che possono essere ritenuti attendibili i bilanci predisposti, ancorché non depositati, in quanto appaiono coerenti con la documentazione contabile in atti, cioè i registri Iva acquisti e vendite, e il Libro Giornale.
Tale coerenza è stata attestata anche dal curatore, il quale ha dichiarato che non si ravvisano ragioni di inattendibilità di tale contabilità, in relazione agli accertamenti fino ad ora effettuati.
La società è stata costituita in data 20 marzo 2023, e dunque i bilanci sono quelli relativi alle annualità 2023 e 2024.
Dagli stessi risulta un mancato superamento delle soglie:
- Quanto all'attivo patrimoniale (l'importo più alto, per l'annualità 2023, e di € 140.000,00);
- Quanto ai ricavi (nell'indicazione del valore della produzione, coerente con le fatture verificate dal curatore dal portale fatture e corrispettivi, l'importo più alto è quello dell'annualità 2024, per € 155.000,00);
- Quanto all'indebitamento (l'importo più alto è riferito all'annualità 2023, per € 173.000).
A conferma di tali risultanze, il curatore ha riferito che le insinuazioni al passivo fino ad ora pervenute, ammontano a circa €77.000,00 da maggiorarsi di crediti erariali per circa € 10.000.
Quindi verosimilmente grandemente al di sotta della soglia di legge.
dunque, deve essere qualificata quale imprenditore minore, come tale Parte_1 sottratta alla procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2 del CCII.
Sulla base di tali rilievi non merita di essere indagata la questione relativa allo stato di insolvenza, in quanto questione assorbita.
3 R.G. N. 946/2025
Pertanto, in accoglimento del reclamo, deve essere revocata l'apertura della liquidazione giudiziale di disposta con sentenza n. 204/2025 dal Tribunale di Milano. Parte_1
Le spese della procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, devono essere poste a carico della reclamante, in quanto la sua mancata costituzione nella procedimento avanti al Tribunale non può essere giustificata dall'asserito “disguido” nella ricezione della Pec, dato che la necessità di un intervento riparatore si è manifestata solo dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, con ciò evidenziandosi una sorta di trascuratezza nella manutenzione di un elemento rilevante come la funzionalità della PEC, per un imprenditore ancora in attività. A ciò deve aggiungersi il mancato deposito dei bilanci al Registro delle imprese, che attesta una negligenza da parte della società, con la conseguenza che la natura di impresa minore non era in alcun modo evincibile da terzi.
Per tale ragione, inoltre, le spese del presente giudizio non possono venire poste a carico della parte reclamata non costituita, dato che la stessa, in assenza del deposito dei bilanci, non poteva essere in condizione di avvedersi della natura di impresa minore della sua debitrice.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza n. 204/2025 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) Revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
[...]
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
- che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza,
[...] depositi nella cancelleria del Tribunale di Milano una situazione Parte_1 economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
- che, con la stessa cadenza, provveda ad inviare al curatore una Parte_1 breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad €5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta:
- che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
4 R.G. N. 946/2025
- che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002 dichiara che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile alla debitrice e pertanto pone a carico dello stessa le Parte_1 spese della procedura;
4) Spese del procedimento di reclamo compensate;
5) Manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12,
CCI.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22/05/2025
La Consigliera est Il Presidente
Anna Mantovani Alberto Massimo Vigorelli
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