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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2070/2024 RG promossa da
Parte_1
con proc. dom in Venezia avv.ti Martina Nola e Alberto Zeffin, come da mandato allegato al ricorso
- ricorrente -
contro
CP_1
con il proc. dom. avv.ti Francesco Cappelluti e Pasquale Schiavulli, come da procura generale alle liti notarile in atti
- resistente -
in punto: malattia professionale;
discussa e decisa all' udienza 14.10.2025
FATTO
La pretesa attorea - radicata con ricorso depositato l' 11.10.2024 - ha ad oggetto la richiesta delle prestazioni CP_ per inabilità determinata da malattia professionale denunciata il 31.3.2022, costituita da discopatia cervicale con ernia del disco, stimata al 12% e attribuita a posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi, ed esposizione a vibrazioni total body per mantenimento per molto tempo di posizioni di iperestensione del rachide cervicale e movimentazione di materiale fotografico del peso di circa 8-10 kg. nello CP_ svolgimento di attività lavorativa di artigiana fotografa dal 2016, da cui la richiesta di condanna dell' ad erogare il relativo indennizzo.
CP_ L' si è costituito contestando la pretesa nel merito: riferendo in particolare di avere, a seguito della denunzia della malattia il 31.3.2022, attivato la rituale attività istruttoria, che è risultata negativa sul nesso causale sia per le modalità di lavoro, che prevedevano anche l'uso di carrelli per trasporto e imbragature atte a distribuire il peso, sia per essere la correlazione causale esclusa dall' evidenza bibliografica.
La causa è stata istruita con ctu medico-legale, indi all' esito di odierna udienza di discussione da remoto via teams è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorso è fondato essendo dall' espletata ctu medico legale, affidata al dott , riscontrato che Persona_1
l' attività di fotografa artigiana svolta dalla ricorrente dal 2016 integra concausa dell' insorgenza della patologia denunciata, costituita da discopatia a carico del rachide cervicale (verosimilmente non involutiva) con localizzazione identificata C5-C6 in assenza di artropatia degenerativa “apprezzabile”.
La ricorrente dal 2016 si è occupata di tre diverse tipologie di attività:
1. fotografia di eventi, per circa mediamente 20 gg/anno con l'impegno giornaliero variabile da cinque a dodici ore in cooperazione con la fondazione IM e con il padiglione americano della biennale d'arte di Venezia, utilizzando zaino fotografico contenete due corpi macchina, tre ottiche ed i flash, anche un computer portatile, per un peso complessivo che può variare dagli undici ai dodici chilogrammi, e con uso altresì di cavalletto del peso approssimativo di circa tre-quattro chilogrammi e portando il tutto, zaino e cavalletto, circa un'ora-un'ora e trenta durante la giornata lavorativa.
2. fotografia di cerimonie, operando per circa dodici-tredici ore al giorno per circa 20 gg /anno sempre utilizzando e portando, negli stessi termini, zaino e cavalletto;
3. per il resto fotografia commerciale esternamente oppure in studio per circa tre giorni alla settimana con preparazione di regola autonoma del set, occupandosi in particolare di allestimento e disallestimento del set per circa tre ore di lavoro, comprensivi di : - spostamento e allestimento dei punti luce tramite una valigia particolarmente gravosa, del peso approssimativo attorno ai venti chilogrammi;
- allestimento dei fondali prevede lo spostamento di pesi che ammontano a circa otto chilogrammi sono posizionati abitualmente in basso, da cui vengono manualmente prelevati e montati;
ed inoltre di attività di post- produzione nell'arco di circa otto-nove ore giornaliere facendo uso nei primi anni di un posizionamento
“non igienico” del monitor (lavorando pertanto con capo chino) e persistente posizionamento in estensione del capo.
Così puntualmente ricostruite le incombenze lavorative svolte, dalla ctu sono, d' altro canto, Per_1
riscontrate sussistenza della patologia, costituita da discopatia a carico del rachide cervicale (verosimilmente non involutiva) con localizzazione identificata C5-C6 in assenza di artropatia degenerativa “apprezzabile” del rachide cervicale, riconducibilità della stessa in termini di concausa all' attività lavorativa e menomazione ai sensi del D.Lgs. 38/2000 e D.M. 12/07/00 nella misura dell'8%. A tali conclusioni il ctu è pervenuto all' esito di indagine puntuale e approfondita con preliminare individuazione delle seguenti cause di ernia cervicale: 1) sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e degli emicingoli scapolari;
2) sovraccarico e movimenti ripetuti del rachide cervicale;
3) postura incongrua
(videoterminalisti, ecc.); 4) giovane età; 5) politraumatismo cronico a carico del rachide cervicale;
e quindi argomentando che (vd. elaborato pagg da 21 a 25): “ In particolare appare utile rammentare, secondo un'analisi di natura “fisiopatologica”, che la manifestazione di sintomatologia dolorosa a carico del collo e degli emicingoli scapolari, segnatamente con irradiazione a carico degli arti superiori, ben documentata nei soggetti con “fissità posturale” (videoterminalisti), costituisce indubbiamente un indicatore (universalmente riconosciuto) di disergonomia del rachide cervicale, potendosi assimilare tale condizione ad uno “straining” del rachide ovvero ad una condizione microtraumatica cronica. Analisi condotte su vasta scala hanno ben consentito di documentare come, in campioni di lavoratori generici, non sottoposti a specifica lesività del rachide cervicale, la prevalenza della sintomatologia dolorosa, a carico di tale tratto, si verifichi in oltre il 50% dei casi nei soggetti di età inferiore ai 40 anni e nel 42% dei casi nei soggetti nell'età ricompresa tra i 41 e i 50 anni. Pertanto, secondo un'opinione condivisa, l'insorgenza di ernia cervicale può essere considerata di origine professionale allorché, di fatto, si dimostri che il soggetto affetto sia stato sottoposto alle condizioni previamente descritte (straining posturale del rachide cervicale, sovraccarico degli arti superiori). Andrà altresì sottolineato che, in carenza di altre cause certe, in soggetti di giovane età, in persone di sesso femminile, la manifestazione di discopatia del rachide deve essere osservata con particolare attenzione al fine di stabilire se l'analisi posturale (nella fattispecie ipotizzabile unicamente mediante ricostruzione anamnestica) possa rivelarsi elemento sufficiente per riconoscere la rilevanza causale nell'insorgenza della patologia. In appendice
è possibile pertanto affermare che, sulla base di valutazioni poco controvertibili ed ampiamente riconosciute, sussistono innumerevoli condizioni che possono comportare condizioni sfavorevoli microtraumatiche a carico del rachide cervicale e concorrere, pertanto, sotto ogni punto di vista, all'insorgenza della patologia denunciata. Andrà altresì sottolineato come, nelle valutazioni condotte, eventuali fattori extraprofessionali hanno dimostrato di non essere comunque “confondenti” rispetto alla valutazione di prevalenza della sintomatologia dolorosa delle patologie del rachide nei soggetti risultati affetti epidemiologicamente. In tal senso, quindi, è possibile affermare quanto segue. 1) Non risulta plausibile né possibile, in questo caso, giungere a metodologie di natura “matematica” per conseguire elementi certi utili a valorizzare il sovraccarico biomeccanico del tratto cervicale. 2) Si ritiene, in ogni caso, che il semplice e mero “sovraccarico biomeccanico del rachide cervicale” non possa essere interpretato quale carico di natura “ponderale” ma una condizione complessa che, oltre ad annoverare il carico del rachide vero e proprio, deve anche tener conto dell'assetto posturale (fissità o disergonomia del rachide), carichi asimmetrici degli arti superiori e degli emicingoli scapolari, ecc. 3) Gli elementi disponibili dal punto di vista epidemiologico consentono di affermare che
“indubbiamente” tale patologia può avere origine professionale, allorché sia in qualche modo dimostrato che l'attività svolta rientra in una delle categorie suriportate. 4) Va altresì sottolineato come sesso femminile, giovane età, carenza di eventi traumatici aventi concomitanza con insorgenza della discopatia possono ragionevolmente portare ad escludere che, nella fattispecie, ancorché in presenza di fattori concausali, si debba identificare una causa unica ed esclusiva della patologia denunciata.
Con ciò esposto, si deve anche sottolineare un aspetto che a nostro parere è di fondamentale importanza ai fini dell'interpretazione del caso. Con circolare del 16/02/2006 (accertamento origine professionale delle CP_1
malattie denunciate) si riporta quanto disposto dalla “direzione centrale prestazioni e sovrintendenza medica generale e avvocatura generale prot. n. 7876/bis. In proposito è ben chiaro e comprensibile l'intendimento dell'orientamento dell'istituto stesso, oggi resistente. Tale intendimento è teso al superamento proprio delle condizioni in cui non sia possibile, con assoluta “certezza”, giungere ad una ponderazione matematica dei fattori di rischio. Si sintetizza, in proposito, dalla circolare richiamata, il contenuto che segue: “...nel caso di concorrenza di fattori professionali con fattori extraprofessionali trovano, infatti, applicazione i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., che, in quanto principi generali dell'ordinamento giuridico, sono applicabili anche alla materia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, in forza del principio di equivalenza, causa di un evento è ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento stesso, anche se di minore spessore quantitativo o qualitativo rispetto agli altri, salvo che sia dimostrato l'intervento di un fattore causale da solo sufficiente a determinarlo. Ne consegue che, una volta che sia accertata l'esistenza di una concausa lavorativa nell'eziologia di una malattia, l'indennizzabilità della stessa non potrà essere negata sulla base di una valutazione di prevalenza qualitativa o quantitativa delle concause extralavorative nel determinismo della patologia…”. Essendo chiaro l'intendimento di tale prescrizione operativa, la stessa si colloca, inequivocabilmente, in modo ideale in tutti i casi in cui non sia possibile identificare: a) una valutazione ponderale esatta del sovraccarico biomeccanico;
b) fatti traumatici certi concomitanti all'insorgenza della patologia.
È pertanto possibile affermare che, nel caso di specie, sono stati identificati fattori di rischio sicuramente elevati, prolungati, alterni, idonei a rappresentare concause per l'insorgenza di patologia degenerativa del disco intervertebrale segnatamente con collocazione a carico delle vertebre cervicale (e probabilmente proprio a carico delle ultime vertebre cervicali): carico biomeccanico degli emicingoli scapolari di entità elevata, peraltro totalmente asimmetrico, postura inadeguata nell'espletamento dell'attività, postura igienicamente incongrua per quanto riguarda il rachide cervicale nell'uso dei videoterminali … “
Essendo dunque nella fattispecie esattamente identificabili sia i fattori per l'insorgenza della patologia denunciata, sia la giovane età e l' assenza di altre cause, ne deriva la riconducibilità della patologia stessa
(ernia discale C5-C6), in via concausale, all'attività lavorativa di fotografa.
Alla patologia è ricondotta dal ctu una menomazione valutabile, in considerazione dell'assenza di compromissione neurologica periferica strumentalmente accertata, nella misura dell'8% (otto percento). CP_ Le argomentazioni della ctu, così come la risposta alle osservazioni del ctp esposta a pagg da 25 a 27 dell' elaborato, sono persuasive e le relative risultanze vanno recepite, con conseguente accoglimento del ricorso
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. accerta che la ricorrente è affetta da discopatia a carico del rachide cervicale con localizzazione C5-C6 di CP_ origine professionale con postumi invalidanti in misura pari all' 8%, e condanna, per l' effetto, l' a corrisponderle la relativa prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo;
CP_
2. condanna l' medesimo alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto degli accessori di legge, in € 2.650,00 con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.t Alberto Zeffin e Martina Nola;
pone
CP_ le spese di c.t.u. in via definitiva per intero a carico del medesimo
Così deciso in Venezia, 14.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Margherita Bortolaso