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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/10/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1268/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1268/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZUCCHIATTI Parte_1 C.F._1
AR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ZUCCHIATTI AR ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 (C.F )
[...] P.IVA_1
(C. F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BONATO MAURO Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avv. BONATO MAURO
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2 e
[...] Controparte_4
al fine di accertare la responsabilità esclusiva di
[...] CP_1
e conseguentemente sentire condannare le parti convenute al
[...] risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, di essere stato investito, in data 19.3.2022, dal veicolo condotto da mentre lo stesso stava Controparte_1 effettuando retromarcia presso il viale di casa dell'attore.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile ex art 2054 co. 1 c.c., con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata per le lesioni subite.
Si è costituita in giudizio Controparte_4 contestando quanti ex adverso dedotto, sia in relazione all'an debeatur che al quantum.
pagina 1 di 8 La causa è stata trattenuta in decisione in data 10.10.2025, ai sensi dell'art 281 quinques c.p.c.
DIRITTO
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Sotto il profilo dell'an, occorre preliminarmente evidenziare che, stante la richiesta di condanna della Compagnia Assicuratrice previo accertamento della responsabilità esclusiva di la Controparte_1 domanda proposta da è riconducibile, nei riguardi di Parte_1
conducente e Controparte_2 proprietario del veicolo, nell'alveo della previsione normativa di cui al comma 1 dell'art 2054 c.c., e, quanto all'assicuratore, nell'alveo della previsione normativa di cui all'art 144 D.lgs n. 209 del 2005, relativa all'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile.
Orbene, pare opportuno rilevare che l'art. 2054 co. 1 c.c., ascrive al conducente di un veicolo senza guida di rotaie la responsabilità dei danni cagionati dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In relazione alle suddette disposizioni, il danneggiato deve dunque fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e i danni da risarcire ( cfr. Cass. civ., sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609).
Ebbene, nel caso di specie, l'incidente per cui è causa è stato sufficientemente provato all'esito delle risultanze istruttorie in atti.
Il responsabile civile, tramite le dichiarazioni scritte prodotte da parte attrice, ha infatti riferito, nelle circostanze di tempo e di luogo allegate dall'attore, “mentre procedevo in retromarcia alla guida della trattrice […] il rimorchio sobbalzava deviando leggermente la direzione di marcia, andando a schiacciare il sig.
contro il muretto di recinzione dell'abitazione”. Pt_1
Tale dichiarazione trova riscontro anche in quanto riferito, sempre nelle dichiarazioni in atti, da moglie Testimone_1 dell'odierno attore, che ha riferito che il sig. Controparte_1
“in fase di manovra in retromarcia, sbandava e schiacciava mio marito contro la recinzione della casa”.
Le dichiarazioni suddette sono rimaste del tutto incontestate da parte della compagnia assicuratrice nel presente giudizio, di talché è da ritenersi confermata la prospettazione attorea in punto di effettività del sinistro e dinamica, risultando pertanto comprovate le allegazioni attoree sia in merito alle modalità di verificazione pagina 2 di 8 dell'evento lesivo dedotto in causa che in merito alle circostanze di tempo e di luogo di verificazione dello stesso.
Ora, provato pertanto sia l'evento dannoso che il nesso causale fra l'evento ed il danno, a carico di quale conducente Controparte_1 investitore, opera la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. per i danni prodotti a quale Parte_1 pedone investito, a seguito dell'incidente de quo.
Come noto, ai sensi dell'art. 2054 co. 1 c.c., la presunzione di responsabilità del conducente per l'investimento di un pedone è superabile dal conducente qualora riesca ad offrire la prova positiva "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno". "Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Corte Cass. n. 10031 del 29/04/2006).
Nel caso di specie, non può ritenersi assolto il suddetto onere probatorio, dovendosi ritenere documentalmente provato che il conducente del veicolo di sua proprietà abbia violato quanto meno la previsione di cui artt. 140 e 141 c.d.s.
Ed invero, si rammenta che, ai sensi del primo comma dell'art 141 c.d.s, “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
L'obbligo di moderare la velocità è, infatti, espressione di una regola generale di comune prudenza, diretta ad evitare od ovviare anche alle altrui imprudenze. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, la ratio dell'art. 141 citato deve ravvisarsi nella finalità di assicurare il controllo del veicolo da parte del conducente in qualsiasi circostanza attinente alla conformazione o condizione della strada, in modo tale da scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose (Cass. civ., 29.12.2009 n. 27501), tenendo conto delle condizioni di luoghi, della strada e del traffico.
In questo contesto, appare priva di pregio la circostanza, allegata dalla compagnia assicuratrice, secondo cui sarebbe colposa la condotta del pedone investito, per essersi posizionato “nel punto più critico in assoluto per chi sta manovrando in retro un veicolo con rimorchio” atteso che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, occorre avere riguardo a tutte le cautele esigibili in relazione alle pagina 3 di 8 circostanze del caso concreto, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell'attraversamento e/o della presenza anomala del pedone (C. 8663/2017).
Nel caso di specie, dalla dalle stesse dichiarazioni prodotte in atti e dai fatti rimasti incontestati, appare evidente la disattenzione tenuta dal conducente del veicolo antagonista al momento dell'impatto con il pedone;
come infatti evidenziato dalle prove sopra richiamate, la manovra di retromarcia veniva effettuata nel vialetto che conduce proprio all'abitazione di parte attrice il quale, per come riferito dallo stesso responsabile civile, “si trovava nei pressi dell'entrata”.
Inoltre lo stesso responsabile civile era alla guida di un veicolo carico di legna e quindi di per sé pericoloso nell'effettuazione di tale manovra.
Tutti questi elementi rendono evidente la totale assenza di controllo del veicolo da parte convenuta, rispetto alla quale la presenza del pedone sul margine della strada e, per al precisione, in prossimità della propria abitazione, non può considerarsi di certo imprevedibile ed inevitabile.
La suddette circostanze dello stato dei luoghi, inoltre, avrebbero in ogni caso reso prevedibile ed esigibile l'adozione ad opera del conducente comunque di una manovra di emergenza atta ad evitare il sinistro, anche fermandosi in presenza del pedone, tenuto conto del rimorchio attaccato, trattandosi quest'ultima, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte (ex multis C. 5671/2000; C. 4734/1984), l'unica circostanza idonea a vincere la presunzione discendente dal primo comma dell'art 2054 c.c.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, l'accertata responsabilità del conducente del veicolo in ragione delle sopra ricordate previsioni di cui agli artt. 140 e 141 del vigente codice della strada, che impongono, tra l'altro, all'utente della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, di regolare la velocità del veicolo in base alle caratteristiche ed alle condizioni della strada percorsa, di essere sempre in grado di controllare il proprio veicolo e di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, nonché di ridurre la velocità, ed occorrendo anche di fermarsi in prossimità degli attraversamenti pedonali ed, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, che non può ritenersi raggiunta la prova liberatoria di cui il conducente è pagina 4 di 8 onerato al fine di superare la presunzione di colpa sancita dall'art 2054 co. 1 c.c.
Sotto il profilo del quantum, quanto ai danni alla persona, dalla espletata C.T.U. medico legale, le cui conclusioni si fanno proprie perché esaurienti sotto profilo logico-tecnico e frutto di indagini accurate e tecnicamente corrette è emerso che in seguito al sinistro ha riportato plurime fratture ed è stata riconosciuta la natura traumatica di tali lesioni, causalmente rapportabili al sinistro denunciato nell'atto di citazione.
Tali lesioni hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U. incaricato, un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 13 (tredici), di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 68 (sessantotto), di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 (trenta), inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta) nonché postumi permanenti nella misura del 13-14%.
Sulla base di tali conclusioni, trattandosi di lesioni macropermanenti, spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso alla stregua del sistema tabellare unico nazionale pubblicato con DPR 12/2025 e basato sui criteri di valutazione adottati presso il Tribunale di Milano, per come aggiornati all'anno in corso.
Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona (64 anni) al momento del sinistro e dell'entità dei postumi permanenti, è possibile liquidare in via equitativa, alla luce delle citate tabelle, le somme di Euro 4.778,26 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 30.796,10 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti (nella misura del 14%) e, così, per il complessivo importo di Euro 35.574,36 oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
Al danneggiato, come sopra detto, spetteranno, sulla somma suddetta, anche gli interessi compensativi giacché l'equivalente pecuniario soddisfa il credito per il bene perduto ma non anche le utilità che il controvalore pecuniario avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente erogato.
Nessun importo ulteriore è riconoscibile a titolo di danno morale. Si rammenta, infatti, che l'illecito civile non determina un'automatica risarcibilità del danno morale che, di contro, deve essere provato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l'entità e la difficoltà di assolvere l'onere probatorio, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno evento (Cass. Sez. III, n. 15240 del 03.07.2014)
pagina 5 di 8 Ne consegue che pur rappresentando, sia il danno esistenziale che quello morale, pregiudizi diversi nell'ottica di una liquidazione unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale, tuttavia, sono autonomamente risarcibili, “se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni) al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni” (C. 901/2018).
In conseguenza di ciò, per quel che concerne la quantificazione del danno morale invocato, occorre tenere conto del fatto che le tabelle milanesi, al pari della Tabella Unica Nazionale basata sui medesimi parametri presa in considerazione “hanno provveduto a determinare il punto di invalidità permanente sintetizzandovi la liquidazione del danno biologico e di quello provocato dal dolore e dalla sofferenza soggettiva” tale per cui “il giudice che determini l'entità del danno servendosi delle tabelle milanesi mostra di avere già tenuto conto, sia pur implicitamente tanto del danno biologico quanto del danno morale, in considerazione degli importi in concreto liquidati” (C. 14246/2020).
Pertanto, ove, come nel caso in esame, si decida di adottare, quale parametro di riferimento di liquidazione del danno non patrimoniale il sistema tabellare milanese, il danno morale può costituire autonoma voce di danno risarcibile ulteriore a quella insita nei baremes medico legali di invalidità permanente, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (C. 23778/2014).
Nel caso di specie, parte attrice, nel proprio atto introduttivo, non ha allegato qualsivoglia sofferenza psicofisica di particolare gravità causalmente riconducibile all'evento occorso, di talché la liquidazione del danno biologico suddetto è da ritenersi già comprensiva del danno morale ristorabile in conseguenza dell'evento occorso.
Ad abundantiam si evidenzia che lo stesso CTU ha evidenziato l'inesistenza di circostanze eccezionali che giustifichino un ulteriore personalizzazione del danno, qualificano la sofferenza lamentata come “sofferenza media nel periodo di temporanea totale e al 75% […], lieve per il periodo di temporanea al 50% e 25%, mentre non si riconosce sofferenza correlata alla menomazione, tenuto conto anche dell'assenza di una terapia antidolorifica continuativa”
Sotto il profilo del danno patrimoniale, in ossequio alla logica prettamente riparatoria che innerva il sistema della responsabilità civile, appaiono risarcibili le spese mediche sostenute nella misura di euro 972,30, in quanto, per come accertato in sede peritale, pagina 6 di 8 eziologicamente riconducibili all'evento dedotto in causa, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
Non meritevole di accoglimento è invece l'ulteriore pretesa avanzata in relazione ai viaggi sostenuti per l'ospedale.
Giova infatti rammentare che le spese sostenute hanno natura di danno emergente, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali e stringenti oneri di domanda, allegazione e prova.
Nel caso di specie parte attrice si limita a richiedere un importo forfettariamente indicato in euro 500,00 senza in alcun modo supportare tale richiesta con specifica allegazione di quanti viaggi sarebbero stati sostenuti, dei km percorsi nonché delle modalità adottate e delle ragioni giustificatrici di tali spostamenti.
Ne consegue che tale ulteriore pretesa è da ritenersi del tutto sfornita di allegazione e prova.
Nessun ulteriore pretesa economica può essere presa in considerazione a titolo di danno patrimoniale in difetto di tempestiva e puntuale allegazione entro i limiti del maturare delle preclusioni assertive.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata la responsabilità esclusiva di nella Controparte_1 causazione del sinistro in oggetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di a titolo Parte_1 risarcitorio, della somma di euro 35.574,36 per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo e, a titolo di danno patrimoniale, di euro 972,30, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 6.200,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi pagina 7 di 8 - pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Pordenone, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1268/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZUCCHIATTI Parte_1 C.F._1
AR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ZUCCHIATTI AR ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 (C.F )
[...] P.IVA_1
(C. F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BONATO MAURO Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avv. BONATO MAURO
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2 e
[...] Controparte_4
al fine di accertare la responsabilità esclusiva di
[...] CP_1
e conseguentemente sentire condannare le parti convenute al
[...] risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, di essere stato investito, in data 19.3.2022, dal veicolo condotto da mentre lo stesso stava Controparte_1 effettuando retromarcia presso il viale di casa dell'attore.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile ex art 2054 co. 1 c.c., con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata per le lesioni subite.
Si è costituita in giudizio Controparte_4 contestando quanti ex adverso dedotto, sia in relazione all'an debeatur che al quantum.
pagina 1 di 8 La causa è stata trattenuta in decisione in data 10.10.2025, ai sensi dell'art 281 quinques c.p.c.
DIRITTO
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Sotto il profilo dell'an, occorre preliminarmente evidenziare che, stante la richiesta di condanna della Compagnia Assicuratrice previo accertamento della responsabilità esclusiva di la Controparte_1 domanda proposta da è riconducibile, nei riguardi di Parte_1
conducente e Controparte_2 proprietario del veicolo, nell'alveo della previsione normativa di cui al comma 1 dell'art 2054 c.c., e, quanto all'assicuratore, nell'alveo della previsione normativa di cui all'art 144 D.lgs n. 209 del 2005, relativa all'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile.
Orbene, pare opportuno rilevare che l'art. 2054 co. 1 c.c., ascrive al conducente di un veicolo senza guida di rotaie la responsabilità dei danni cagionati dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In relazione alle suddette disposizioni, il danneggiato deve dunque fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e i danni da risarcire ( cfr. Cass. civ., sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609).
Ebbene, nel caso di specie, l'incidente per cui è causa è stato sufficientemente provato all'esito delle risultanze istruttorie in atti.
Il responsabile civile, tramite le dichiarazioni scritte prodotte da parte attrice, ha infatti riferito, nelle circostanze di tempo e di luogo allegate dall'attore, “mentre procedevo in retromarcia alla guida della trattrice […] il rimorchio sobbalzava deviando leggermente la direzione di marcia, andando a schiacciare il sig.
contro il muretto di recinzione dell'abitazione”. Pt_1
Tale dichiarazione trova riscontro anche in quanto riferito, sempre nelle dichiarazioni in atti, da moglie Testimone_1 dell'odierno attore, che ha riferito che il sig. Controparte_1
“in fase di manovra in retromarcia, sbandava e schiacciava mio marito contro la recinzione della casa”.
Le dichiarazioni suddette sono rimaste del tutto incontestate da parte della compagnia assicuratrice nel presente giudizio, di talché è da ritenersi confermata la prospettazione attorea in punto di effettività del sinistro e dinamica, risultando pertanto comprovate le allegazioni attoree sia in merito alle modalità di verificazione pagina 2 di 8 dell'evento lesivo dedotto in causa che in merito alle circostanze di tempo e di luogo di verificazione dello stesso.
Ora, provato pertanto sia l'evento dannoso che il nesso causale fra l'evento ed il danno, a carico di quale conducente Controparte_1 investitore, opera la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. per i danni prodotti a quale Parte_1 pedone investito, a seguito dell'incidente de quo.
Come noto, ai sensi dell'art. 2054 co. 1 c.c., la presunzione di responsabilità del conducente per l'investimento di un pedone è superabile dal conducente qualora riesca ad offrire la prova positiva "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno". "Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Corte Cass. n. 10031 del 29/04/2006).
Nel caso di specie, non può ritenersi assolto il suddetto onere probatorio, dovendosi ritenere documentalmente provato che il conducente del veicolo di sua proprietà abbia violato quanto meno la previsione di cui artt. 140 e 141 c.d.s.
Ed invero, si rammenta che, ai sensi del primo comma dell'art 141 c.d.s, “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
L'obbligo di moderare la velocità è, infatti, espressione di una regola generale di comune prudenza, diretta ad evitare od ovviare anche alle altrui imprudenze. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, la ratio dell'art. 141 citato deve ravvisarsi nella finalità di assicurare il controllo del veicolo da parte del conducente in qualsiasi circostanza attinente alla conformazione o condizione della strada, in modo tale da scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose (Cass. civ., 29.12.2009 n. 27501), tenendo conto delle condizioni di luoghi, della strada e del traffico.
In questo contesto, appare priva di pregio la circostanza, allegata dalla compagnia assicuratrice, secondo cui sarebbe colposa la condotta del pedone investito, per essersi posizionato “nel punto più critico in assoluto per chi sta manovrando in retro un veicolo con rimorchio” atteso che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, occorre avere riguardo a tutte le cautele esigibili in relazione alle pagina 3 di 8 circostanze del caso concreto, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell'attraversamento e/o della presenza anomala del pedone (C. 8663/2017).
Nel caso di specie, dalla dalle stesse dichiarazioni prodotte in atti e dai fatti rimasti incontestati, appare evidente la disattenzione tenuta dal conducente del veicolo antagonista al momento dell'impatto con il pedone;
come infatti evidenziato dalle prove sopra richiamate, la manovra di retromarcia veniva effettuata nel vialetto che conduce proprio all'abitazione di parte attrice il quale, per come riferito dallo stesso responsabile civile, “si trovava nei pressi dell'entrata”.
Inoltre lo stesso responsabile civile era alla guida di un veicolo carico di legna e quindi di per sé pericoloso nell'effettuazione di tale manovra.
Tutti questi elementi rendono evidente la totale assenza di controllo del veicolo da parte convenuta, rispetto alla quale la presenza del pedone sul margine della strada e, per al precisione, in prossimità della propria abitazione, non può considerarsi di certo imprevedibile ed inevitabile.
La suddette circostanze dello stato dei luoghi, inoltre, avrebbero in ogni caso reso prevedibile ed esigibile l'adozione ad opera del conducente comunque di una manovra di emergenza atta ad evitare il sinistro, anche fermandosi in presenza del pedone, tenuto conto del rimorchio attaccato, trattandosi quest'ultima, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte (ex multis C. 5671/2000; C. 4734/1984), l'unica circostanza idonea a vincere la presunzione discendente dal primo comma dell'art 2054 c.c.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, l'accertata responsabilità del conducente del veicolo in ragione delle sopra ricordate previsioni di cui agli artt. 140 e 141 del vigente codice della strada, che impongono, tra l'altro, all'utente della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, di regolare la velocità del veicolo in base alle caratteristiche ed alle condizioni della strada percorsa, di essere sempre in grado di controllare il proprio veicolo e di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, nonché di ridurre la velocità, ed occorrendo anche di fermarsi in prossimità degli attraversamenti pedonali ed, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, che non può ritenersi raggiunta la prova liberatoria di cui il conducente è pagina 4 di 8 onerato al fine di superare la presunzione di colpa sancita dall'art 2054 co. 1 c.c.
Sotto il profilo del quantum, quanto ai danni alla persona, dalla espletata C.T.U. medico legale, le cui conclusioni si fanno proprie perché esaurienti sotto profilo logico-tecnico e frutto di indagini accurate e tecnicamente corrette è emerso che in seguito al sinistro ha riportato plurime fratture ed è stata riconosciuta la natura traumatica di tali lesioni, causalmente rapportabili al sinistro denunciato nell'atto di citazione.
Tali lesioni hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U. incaricato, un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 13 (tredici), di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 68 (sessantotto), di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 (trenta), inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta) nonché postumi permanenti nella misura del 13-14%.
Sulla base di tali conclusioni, trattandosi di lesioni macropermanenti, spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso alla stregua del sistema tabellare unico nazionale pubblicato con DPR 12/2025 e basato sui criteri di valutazione adottati presso il Tribunale di Milano, per come aggiornati all'anno in corso.
Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona (64 anni) al momento del sinistro e dell'entità dei postumi permanenti, è possibile liquidare in via equitativa, alla luce delle citate tabelle, le somme di Euro 4.778,26 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 30.796,10 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti (nella misura del 14%) e, così, per il complessivo importo di Euro 35.574,36 oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
Al danneggiato, come sopra detto, spetteranno, sulla somma suddetta, anche gli interessi compensativi giacché l'equivalente pecuniario soddisfa il credito per il bene perduto ma non anche le utilità che il controvalore pecuniario avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente erogato.
Nessun importo ulteriore è riconoscibile a titolo di danno morale. Si rammenta, infatti, che l'illecito civile non determina un'automatica risarcibilità del danno morale che, di contro, deve essere provato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l'entità e la difficoltà di assolvere l'onere probatorio, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno evento (Cass. Sez. III, n. 15240 del 03.07.2014)
pagina 5 di 8 Ne consegue che pur rappresentando, sia il danno esistenziale che quello morale, pregiudizi diversi nell'ottica di una liquidazione unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale, tuttavia, sono autonomamente risarcibili, “se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni) al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni” (C. 901/2018).
In conseguenza di ciò, per quel che concerne la quantificazione del danno morale invocato, occorre tenere conto del fatto che le tabelle milanesi, al pari della Tabella Unica Nazionale basata sui medesimi parametri presa in considerazione “hanno provveduto a determinare il punto di invalidità permanente sintetizzandovi la liquidazione del danno biologico e di quello provocato dal dolore e dalla sofferenza soggettiva” tale per cui “il giudice che determini l'entità del danno servendosi delle tabelle milanesi mostra di avere già tenuto conto, sia pur implicitamente tanto del danno biologico quanto del danno morale, in considerazione degli importi in concreto liquidati” (C. 14246/2020).
Pertanto, ove, come nel caso in esame, si decida di adottare, quale parametro di riferimento di liquidazione del danno non patrimoniale il sistema tabellare milanese, il danno morale può costituire autonoma voce di danno risarcibile ulteriore a quella insita nei baremes medico legali di invalidità permanente, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (C. 23778/2014).
Nel caso di specie, parte attrice, nel proprio atto introduttivo, non ha allegato qualsivoglia sofferenza psicofisica di particolare gravità causalmente riconducibile all'evento occorso, di talché la liquidazione del danno biologico suddetto è da ritenersi già comprensiva del danno morale ristorabile in conseguenza dell'evento occorso.
Ad abundantiam si evidenzia che lo stesso CTU ha evidenziato l'inesistenza di circostanze eccezionali che giustifichino un ulteriore personalizzazione del danno, qualificano la sofferenza lamentata come “sofferenza media nel periodo di temporanea totale e al 75% […], lieve per il periodo di temporanea al 50% e 25%, mentre non si riconosce sofferenza correlata alla menomazione, tenuto conto anche dell'assenza di una terapia antidolorifica continuativa”
Sotto il profilo del danno patrimoniale, in ossequio alla logica prettamente riparatoria che innerva il sistema della responsabilità civile, appaiono risarcibili le spese mediche sostenute nella misura di euro 972,30, in quanto, per come accertato in sede peritale, pagina 6 di 8 eziologicamente riconducibili all'evento dedotto in causa, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
Non meritevole di accoglimento è invece l'ulteriore pretesa avanzata in relazione ai viaggi sostenuti per l'ospedale.
Giova infatti rammentare che le spese sostenute hanno natura di danno emergente, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali e stringenti oneri di domanda, allegazione e prova.
Nel caso di specie parte attrice si limita a richiedere un importo forfettariamente indicato in euro 500,00 senza in alcun modo supportare tale richiesta con specifica allegazione di quanti viaggi sarebbero stati sostenuti, dei km percorsi nonché delle modalità adottate e delle ragioni giustificatrici di tali spostamenti.
Ne consegue che tale ulteriore pretesa è da ritenersi del tutto sfornita di allegazione e prova.
Nessun ulteriore pretesa economica può essere presa in considerazione a titolo di danno patrimoniale in difetto di tempestiva e puntuale allegazione entro i limiti del maturare delle preclusioni assertive.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata la responsabilità esclusiva di nella Controparte_1 causazione del sinistro in oggetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di a titolo Parte_1 risarcitorio, della somma di euro 35.574,36 per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo e, a titolo di danno patrimoniale, di euro 972,30, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 6.200,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi pagina 7 di 8 - pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Pordenone, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
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