TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Cristina Bandiera – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 6488/2020, promosso con ricorso depositato in data 16.10.2020 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Parlante e dall'avv. Emilio Marcon giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Montebelluna, piazza L. Negrelli n. 25;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Pase giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Vittorio Veneto, via Dante
Alighieri n. 5; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 10.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
NEL MERITO:
1. Pronunciarsi la separazione tra i coniugi e con addebito a quest'ultimo. Parte_1 Controparte_1
2. Porsi a carico del resistente un contributo mensile per il mantenimento della ricorrente Controparte_1 Parte_1
dell'ammontare di 1.800,00 Euro a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo, necessario anche a
[...]
pagare un alloggio in locazione, ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
3. Condannarsi al rimborso delle spese del giudizio. Controparte_1
Per parte resistente:
Nel merito
(I) Rigettare le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
(II) Accertare e dichiarare che la separazione è da addebitarsi alla Signora . Parte_1
(III) Accertare e dichiarare che il Signor nulla deve alla Signora a titolo di assegno Controparte_1 Parte_1
di mantenimento/alimenti e, comunque, a qualsivoglia titolo o, in subordine, quantificare le somme spettanti alla Signora in relazione al periodo di riferimento del presente procedimento (Ottobre 2020 – Marzo 2022) in Parte_1
minore e più equa misura (in relazione sia al quantum che alla durata dell'obbligazione) rispetto alla richiesta della stessa
e all'assegno provvisorio.
Ordinare alla Signora di pagare al Signor tutto quanto medio tempore (nel periodo Parte_1 Controparte_1
di riferimento del presente procedimento ovvero Ottobre 2020-Marzo 2022) percepito a titolo di assegno provvisorio e, quindi, l'importo di € 18.180,00 e/o la somma - maggiore o minore - risultante di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione e interessi
2 (IV) Condanna la Signora al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per aver detto Parte_1
e contraddetto in giudizio con mala fede, con liquidazione anche d'ufficio e anche in relazione ad una somma equitativamente determinata.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio (incluse quelle relative al procedimento di modifica dei provvedimenti AL R.G. 6488-1/2020 avviato dalla Reginato e rigettato dal G.I.), maggiorate di accessori di legge (Spese generali, C.P.A., I.V.A.).
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.10.2020, la NO chiedeva la pronuncia della separazione Pt_1
personale dal marito , con addebito allo stesso. Controparte_1
I coniugi avevano contratto matrimonio in data 26.8.2010 a Port Launay, Mahè (Seychelles), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asolo al n. 30, parte II, serie C, anno 2010.
Dalla loro unione non erano nati figli.
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era venuta meno a causa dei comportamenti del resistente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare del suo abbandono della casa familiare. Per tali ragioni si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito e la determinazione di un assegno di mantenimento in proprio favore, rappresentando di non aver adeguati redditi propri e, in ogni caso, di trovarsi in una condizione di disparità reddituale e patrimoniale rispetto al marito.
Si costituiva per la fase presidenziale il OR , il quale chiedeva in via principale CP_1
l'annullamento del matrimonio per errore essenziale sulle qualità della moglie e, in via subordinata, contestando le circostanze allegate nel ricorso introduttivo, chiedeva l'addebito della separazione alla moglie, i cui comportamenti, tra cui – a suo dire – un'aggressione fisica, avrebbero determinato la crisi
3 matrimoniale. Si opponeva infine all'accoglimento della domanda di natura economica formulata dalla moglie, negando il diritto della stessa ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore.
In data 16.2.2021 le parti comparivano dinanzi al Presidente che, dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione, autorizzava coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e attribuiva alla NO un assegno di mantenimento a carico del marito nella misura di € Pt_1
1.000,00 mensili.
I provvedimenti AL venivano reclamati dal OR e confermati dalla Corte CP_1
d'Appello di Venezia.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano le parti.
All'udienza del 22.6.2021, trattata ai sensi dell'art. 221, secondo comma, L. 77/2020 e art. 23 D.L.
137/2020, i procuratori delle parti depositavano note scritte con cui precisavano le conclusioni in punto status e il Giudice Istruttore si riservava di riferire in camera di consiglio previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
La separazione dei coniugi veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 1314/2021 pubblicata in data 21.7.2021.
Con la contestuale ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, il Collegio concedeva alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ., la ricorrente presentava istanza di modifica dei provvedimenti AL e il resistente dava atto dell'instaurazione del giudizio divorzile
(procedimento iscritto in data 24.3.2022) davanti al Tribunale di Treviso.
Il Giudice rigettava l'istanza ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ. di parte ricorrente e istruiva la causa mediante acquisizione di documentazione reddituale ex art. 210 cod. proc. civ. ed escussione testi.
All'esito, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
4 All'udienza del 20.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1) Premessa: sull'oggetto della presente decisione in considerazione della pendenza del giudizio divorzile
Con l'introduzione dell'art. 709 bis, primo comma, cod. proc. civ., inserito dall'art. 2, terzo comma, lett. e ter) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80) è stata prevista, anche nel giudizio di separazione (nel giudizio di divorzio già era disciplinato dall'art. 4, comma 12, L.
898/70) la possibilità per il giudice di emettere una sentenza non definitiva limitata al solo status, nel caso in cui il processo di separazione debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche.
Ciò ha reso possibile ed anzi frequente, nella prassi, il caso in cui il giudizio di separazione, definito con sentenza parziale sullo status passata in giudicato, sia ancora pendente per le questioni accessorie e che, contestualmente, le parti instaurino giudizio di divorzio. Ciò è avvenuto nel caso di specie.
Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che il processo di separazione e quello di divorzio siano, dal punto di vista strutturale e astratto, perfettamente autonomi. Ciascuno dei due giudizi, in sé considerato, rimane distinto dall'altro, diverso essendo lo scopo ultimo che ognuno di essi singolarmente persegue.
Deve, peraltro, escludersi che tra il giudizio di separazione e quello di divorzio intercorra nel complesso un nesso di pregiudizialità tecnica. La decisione sullo status nella separazione si pone come questione pregiudiziale alla proposizione della domanda di divorzio;
ma, laddove il suddetto requisito sia soddisfatto, nessun ulteriore nesso di pregiudizialità intercorre più tra i due processi.
La conseguenza di tale impostazione è che, in caso di instaurazione di giudizio divorzile pendente ancora quello di separazione sulle ulteriori questioni, non si ravvisano ragioni ostative alla trattazione dei due giudizi su due “binari paralleli”, come definiti da autorevole dottrina.
5 Né la proposizione di un ricorso per il divorzio potrà dar luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione, dal momento che le questioni trattate nei due giudizi sono parzialmente differenti e non del tutto sovrapponibili, anche e soprattutto sotto il profilo temporale.
Infatti, con riferimento alle domande di natura economica svolte nella separazione, la decisione sulle stesse andrà a regolare l'arco temporale dalla data della domanda al deposito dei provvedimenti AL nel procedimento divorzile. Sotto questo specifico profilo, l'utilità in concreto che le parti potranno ottenere dalla sentenza di separazione – pur essendo già pendente il divorzio – risiede nella determinazione dell'ammontare del contributo al mantenimento in favore del coniuge debole dalla data di instaurazione del giudizio di separazione alla data della pronuncia dei provvedimenti AL del divorzio, con conseguente regolamentazione delle poste di debito-credito tra i coniugi limitatamente tale periodo.
Tale soluzione appare l'unica in grado di evitare il rischio di contrasti nelle due decisioni, poiché è evidente che nella contemporanea pendenza tra i due giudizi meriti di essere privilegiato quello del divorzio;
ciò non tanto in quanto logicamente successivo, ma perché le sue decisioni sono potenzialmente destinate a proiettare i propri effetti nel tempo in modo più duraturo e avere così una più estesa tenuta nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi.
In altri termini, per le domande che possono essere proposte in maniera identica nei due procedimenti
(domande di natura economica, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare), la potestas decidendi del giudice della separazione è fisiologicamente limitata da un punto di vista temporale, e la valutazione e decisione sulle stesse all'interno del processo di divorzio non può quindi che avere carattere assorbente rispetto agli stessi profili ancora sub iudice nella separazione.
Nella sentenza definitiva di separazione potranno invece essere regolate e definite le ulteriori questioni che non sono state valutate e considerate nel procedimento divorzile (in particolare, in sede di emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti del Presidente).
6 Nel caso di specie, dunque, è necessario chiarire preliminarmente quali siano i profili e le domande su cui il giudice della separazione ha mantenuto potestas decidendi in quanto non assorbiti dalla valutazione già effettuata, alla data della presente decisione, dal Presidente del divorzio.
Questo Collegio ritiene che siano ricomprese nella sua potestà decisoria le domande aventi ad oggetto l'addebito reciproco e la disciplina intertemporale relativa all'assegno di mantenimento in favore della NO e a carico del OR . Pt_1 CP_1
2) Sulla separazione personale dei coniugi
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1314/2021 pubblicata in data 21.07.2021.
2.1) Sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente
Entrambe le parti hanno formulato, nei propri atti introduttivi, domanda di addebito della separazione.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla NO , la stessa risulta fondata su specifiche Pt_1
circostanze quali l'abbandono improvviso e ingiustificato della casa coniugale da parte del marito, la violazione del dovere di fedeltà da parte dello stesso e la mancata corresponsione dei mezzi di sostentamento.
La ricorrente rappresenta invero che ad inizio agosto 2020 il OR , dopo aver iniziato un CP_1
nuovo lavoro presso un'azienda sita in Milano, avrebbe unilateralmente deciso di interrompere la relazione matrimoniale e di trasferirsi in tale città.
La NO avrebbe in seguito appreso, grazie alle risultanze di un servizio di investigazione Pt_1
privata, la relazione extraconiugale del marito.
Orbene, la giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (ex multis:
Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185).
7 Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onus probandi.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, determinando di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (e non solo per il coniuge vittima del tradimento), costituisce in genere circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, con un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi (Cass. civ., sez. I
Sent., 19 luglio 2010, n. 16873).
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che lo stesso resistente – attraverso le proprie deduzioni – abbia smentito la sussistenza del nesso causale richiesto dalla giurisprudenza sopra riportata.
In particolare, fin dall'atto introduttivo il OR ha dichiarato che la crisi coniugale era già in CP_1
atto da diverso tempo e che la decisione di lasciare la casa familiare era stata presa in comune accordo tra i coniugi.
L'accordo circa la separazione di fatto è stato oggetto di testimonianza da parte della sorella del resistente all'udienza del 17.10.2023. La NO ha infatti confermato di essere stata Testimone_1
presente quando i coniugi, in seguito al forte diverbio del 4.8.2020, si sarebbero recati a Milano per concordare un periodo di separazione di fatto durante il quale la ricorrente sarebbe rimasta nella casa familiare (di proprietà del OR e sita in Paese) e il resistente si sarebbe trasferito a vivere CP_1
presso l'abitazione della sorella a Milano, dove aveva da poco iniziato il nuovo lavoro.
Per quanto concerne la relazione extraconiugale, il OR ha dichiarato che sarebbe iniziata CP_1
successivamente alla rottura del rapporto. Tale circostanza è dimostrata dal fatto che la relazione investigativa prodotta dalla ricorrente riguarda fatti avvenuti a fine settembre (gli accertamenti risultano effettuati dal 23.9.2020 al 27.9.2020) e dunque in un periodo successivo rispetto alla separazione di fatto, intercorsa a inizio agosto.
8 Tutti tali elementi inducono a ritenere che la crisi sentimentale della coppia fosse antecedente sia all'allontamento del OR dalla casa coniugale sia al suo presunto tradimento e che sia stata CP_1
questa la causa esclusiva della definitiva venuta meno dell'affectio coniugalis.
La domanda di addebito della ricorrente non può quindi trovare accoglimento.
2.2) Sulla domanda di addebito formulata dal resistente
Il OR ha formulato domanda di addebito della separazione alla moglie, fondandola su CP_1
asseriti e molteplici comportamenti violativi dei doveri nascenti del matrimonio ed in particolare su una presunta aggressione fisica posta in essere dalla moglie.
A detta del resistente tale aggressione sarebbe culminata in un morso – documentato attraverso una foto della proprio mano – e sarebbe stata posta in essere quale reazione della moglie alla sua decisione di separarsi.
La NO ha, tuttavia, sempre smentito tale aggressione, affermando che l'autore di tale Pt_1
morso sarebbe stato il cagnolino della coppia, circostanza confermata altresì dalla figlia di lei sentita come testimone all'udienza del 17.10.2023.
La fotografia prodotta dal OR non può essere ritenuta idonea a fondare la prova CP_1
dell'aggressione in quanto non si rinviene alcuna data né alcun riferimento riconducibile a lui o alla moglie.
In questo quadro, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per addebitare a una o all'altra parte, o ad entrambe, la separazione.
A fronte delle generiche asserzioni sui comportamenti della ricorrente violativi dei doveri matrimoniali, pare veramente difficoltoso attribuire all'uno o all'altro coniuge la responsabilità della fine del matrimonio, poiché la genesi della crisi è difficilmente ricostruibile ex post.
Pertanto, anche la domanda di addebito formulata dal OR deve essere rigettata. CP_1
3) Sulla domanda di mantenimento formulata dalla NO dall'instaurazione del Pt_1
presente giudizio alla data dell'emissione dei provvedimenti AL nel giudizio divorzile
9 Come già anticipato, l'utilità che le parti possono trarre dalla presente decisione sotto il profilo economico riguarda il solo lasso di tempo intercorrente tra la data di instaurazione del giudizio di separazione e l'emissione dei provvedimenti AL nel giudizio di divorzio.
In altri termini, seppur allo stato la disciplina economica sia dettata esclusivamente dal provvedimento presidenziale del divorzio, emesso in data 5.7.2022, in cui sono stati confermati i provvedimenti provvisori e urgenti della separazione (e dunque l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della NO nella misura di € 1.000,00 mensili), un'eventuale differente Pt_1
quantificazione in questa sede rispetto a quanto stabilito dai provvedimenti AL della separazione potrebbe generare rapporti di debito-credito tra i coniugi e comportare obblighi restitutori o integrativi.
Orbene, la ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento in proprio favore, a carico del marito, nella misura di € 1.800,00 mensili.
Il resistente ha chiesto il rigetto di tale pretesa, in ragione dell'asserita addebitabilità alla stessa della separazione e anche in virtù della sua autosufficienza economica.
L'art. 156 cod. civ. prevede, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
Il Giudice, nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui il tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi della coppia,
l'attività svolta dai coniugi e le concrete possibilità di guadagno (considerate le attitudini, le personalità,
10 la necessità di accudire i figli), la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, la disponibilità della casa coniugale, la durata del matrimonio.
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere, in favore della NO , il diritto ad ottenere un assegno di mantenimento dal marito e ritiene altresì che la Pt_1
somma di € 1.000,00 stabilita in sede presidenziale sia congrua e conforme ai redditi e alle rispettive capacità economiche delle parti.
A tal proposito, giova evidenziare che la NO ha dichiarato di aver rinunciato alla propria Pt_1
occupazione lavorativa poco dopo il matrimonio, su concorde decisione del marito. I suoi redditi non sono conosciuti perché la stessa non li ha debitamente documentati.
Tuttavia, nonostante in costanza di matrimonio non abbia svolto alcuna attività lavorativa (ad eccezione del breve periodo in cui ha intrapreso un'attività commerciale supportata dal marito), si ritiene che la stessa possa comunque vantare una certa capacità di impiego nel mondo del lavoro, grazie alle diverse attività lavorative svolte in passato e alle competenze acquisite negli anni.
Dal canto suo, il OR gode certamente di una situazione lavorativa più stabile e redditizia: CP_1
per tutto il corso del procedimento egli ha svolto regolare attività come dirigente, essendo stato assunto proprio in occasione dell'inizio della separazione dalla moglie.
Anche prima di tale assunzione, godeva comunque di una buona situazione retributiva in quanto lavorava come dipendente presso un'azienda e, come da dichiarazioni dei redditi presenti in atti, guadagnava all'incirca € 3.000,00 al mese.
Come da contratto di assunzione presso l'impresa Faravelli in atti (datato 24.6.2020), il resistente guadagna una retribuzione lorda annua di € 84.000,00 per quattordici mensilità. Egli, tuttavia, è gravato dall'onere di pagamento dei costi di alloggio a Milano, dove lavora.
Anche l'istruttoria orale espletata ha confermato la sussistenza di una forte disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi e di un buon tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di matrimonio.
Secondo quanto riportato dai familiari della NO , la sua scelta della NO di interrompere Pt_1
11 l'attività lavorativa è stata fortemente influenzata dal marito. Ne consegue dunque, allo stato dei fatti,
l'impossibilità per la ricorrente di mantenere il medesimo tenore di vita che la coppia aveva in costanza di matrimonio.
Per quanto riguarda la situazione abitativa, la NO ha continuato ad abitare presso la casa Pt_1
coniugale di proprietà del marito fino a settembre 2021 quando quest'ultimo ne è rientrato in possesso per procedere alla relativa vendita, poi ultimata a gennaio 2022.
Per tutte le ragioni appena esposte, il Collegio ritiene equo confermare l'obbligo del OR di CP_1
versare alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 1.000,00, già stabilita in sede di provvedimenti AL (peraltro confermata dal Presidente del giudizio divorzile) e dunque a far data dagli stessi.
4) Sulle spese di lite e sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
In ragione della reciproca soccombenza – con riferimento alle rispettive domande di addebito, all'entità dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente e alle plurime richieste di modifica dei provvedimenti AL (davanti al Tribunale e anche alla Corte d'Appello in sede di reclamo, n.d.r.), tutte rigettate – questo Collegio ritiene sussistenti fondati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dal resistente nei confronti della NO , dal momento che non si ravvisa una condotta processuale di Pt_1
quest'ultima tanto grave da travalicare i limiti del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, anche alla luce degli esiti di questo giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal resistente;
12 3) accoglie la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente e pone a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di € 1.000,00, somma da CP_1 Parte_1
versarsi entro il giorno cinque di ogni mese soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat;
ciò a far data dall'instaurazione del presente giudizio e fino alla data dei provvedimenti AL adottati nella causa di divorzio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dal resistente.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Presidente dott. Luca Deli
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Cristina Bandiera – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 6488/2020, promosso con ricorso depositato in data 16.10.2020 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Parlante e dall'avv. Emilio Marcon giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Montebelluna, piazza L. Negrelli n. 25;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Pase giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Vittorio Veneto, via Dante
Alighieri n. 5; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 10.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
NEL MERITO:
1. Pronunciarsi la separazione tra i coniugi e con addebito a quest'ultimo. Parte_1 Controparte_1
2. Porsi a carico del resistente un contributo mensile per il mantenimento della ricorrente Controparte_1 Parte_1
dell'ammontare di 1.800,00 Euro a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo, necessario anche a
[...]
pagare un alloggio in locazione, ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
3. Condannarsi al rimborso delle spese del giudizio. Controparte_1
Per parte resistente:
Nel merito
(I) Rigettare le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
(II) Accertare e dichiarare che la separazione è da addebitarsi alla Signora . Parte_1
(III) Accertare e dichiarare che il Signor nulla deve alla Signora a titolo di assegno Controparte_1 Parte_1
di mantenimento/alimenti e, comunque, a qualsivoglia titolo o, in subordine, quantificare le somme spettanti alla Signora in relazione al periodo di riferimento del presente procedimento (Ottobre 2020 – Marzo 2022) in Parte_1
minore e più equa misura (in relazione sia al quantum che alla durata dell'obbligazione) rispetto alla richiesta della stessa
e all'assegno provvisorio.
Ordinare alla Signora di pagare al Signor tutto quanto medio tempore (nel periodo Parte_1 Controparte_1
di riferimento del presente procedimento ovvero Ottobre 2020-Marzo 2022) percepito a titolo di assegno provvisorio e, quindi, l'importo di € 18.180,00 e/o la somma - maggiore o minore - risultante di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione e interessi
2 (IV) Condanna la Signora al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per aver detto Parte_1
e contraddetto in giudizio con mala fede, con liquidazione anche d'ufficio e anche in relazione ad una somma equitativamente determinata.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio (incluse quelle relative al procedimento di modifica dei provvedimenti AL R.G. 6488-1/2020 avviato dalla Reginato e rigettato dal G.I.), maggiorate di accessori di legge (Spese generali, C.P.A., I.V.A.).
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.10.2020, la NO chiedeva la pronuncia della separazione Pt_1
personale dal marito , con addebito allo stesso. Controparte_1
I coniugi avevano contratto matrimonio in data 26.8.2010 a Port Launay, Mahè (Seychelles), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asolo al n. 30, parte II, serie C, anno 2010.
Dalla loro unione non erano nati figli.
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era venuta meno a causa dei comportamenti del resistente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare del suo abbandono della casa familiare. Per tali ragioni si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito e la determinazione di un assegno di mantenimento in proprio favore, rappresentando di non aver adeguati redditi propri e, in ogni caso, di trovarsi in una condizione di disparità reddituale e patrimoniale rispetto al marito.
Si costituiva per la fase presidenziale il OR , il quale chiedeva in via principale CP_1
l'annullamento del matrimonio per errore essenziale sulle qualità della moglie e, in via subordinata, contestando le circostanze allegate nel ricorso introduttivo, chiedeva l'addebito della separazione alla moglie, i cui comportamenti, tra cui – a suo dire – un'aggressione fisica, avrebbero determinato la crisi
3 matrimoniale. Si opponeva infine all'accoglimento della domanda di natura economica formulata dalla moglie, negando il diritto della stessa ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore.
In data 16.2.2021 le parti comparivano dinanzi al Presidente che, dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione, autorizzava coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e attribuiva alla NO un assegno di mantenimento a carico del marito nella misura di € Pt_1
1.000,00 mensili.
I provvedimenti AL venivano reclamati dal OR e confermati dalla Corte CP_1
d'Appello di Venezia.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano le parti.
All'udienza del 22.6.2021, trattata ai sensi dell'art. 221, secondo comma, L. 77/2020 e art. 23 D.L.
137/2020, i procuratori delle parti depositavano note scritte con cui precisavano le conclusioni in punto status e il Giudice Istruttore si riservava di riferire in camera di consiglio previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
La separazione dei coniugi veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 1314/2021 pubblicata in data 21.7.2021.
Con la contestuale ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, il Collegio concedeva alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ., la ricorrente presentava istanza di modifica dei provvedimenti AL e il resistente dava atto dell'instaurazione del giudizio divorzile
(procedimento iscritto in data 24.3.2022) davanti al Tribunale di Treviso.
Il Giudice rigettava l'istanza ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ. di parte ricorrente e istruiva la causa mediante acquisizione di documentazione reddituale ex art. 210 cod. proc. civ. ed escussione testi.
All'esito, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
4 All'udienza del 20.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1) Premessa: sull'oggetto della presente decisione in considerazione della pendenza del giudizio divorzile
Con l'introduzione dell'art. 709 bis, primo comma, cod. proc. civ., inserito dall'art. 2, terzo comma, lett. e ter) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80) è stata prevista, anche nel giudizio di separazione (nel giudizio di divorzio già era disciplinato dall'art. 4, comma 12, L.
898/70) la possibilità per il giudice di emettere una sentenza non definitiva limitata al solo status, nel caso in cui il processo di separazione debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche.
Ciò ha reso possibile ed anzi frequente, nella prassi, il caso in cui il giudizio di separazione, definito con sentenza parziale sullo status passata in giudicato, sia ancora pendente per le questioni accessorie e che, contestualmente, le parti instaurino giudizio di divorzio. Ciò è avvenuto nel caso di specie.
Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che il processo di separazione e quello di divorzio siano, dal punto di vista strutturale e astratto, perfettamente autonomi. Ciascuno dei due giudizi, in sé considerato, rimane distinto dall'altro, diverso essendo lo scopo ultimo che ognuno di essi singolarmente persegue.
Deve, peraltro, escludersi che tra il giudizio di separazione e quello di divorzio intercorra nel complesso un nesso di pregiudizialità tecnica. La decisione sullo status nella separazione si pone come questione pregiudiziale alla proposizione della domanda di divorzio;
ma, laddove il suddetto requisito sia soddisfatto, nessun ulteriore nesso di pregiudizialità intercorre più tra i due processi.
La conseguenza di tale impostazione è che, in caso di instaurazione di giudizio divorzile pendente ancora quello di separazione sulle ulteriori questioni, non si ravvisano ragioni ostative alla trattazione dei due giudizi su due “binari paralleli”, come definiti da autorevole dottrina.
5 Né la proposizione di un ricorso per il divorzio potrà dar luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione, dal momento che le questioni trattate nei due giudizi sono parzialmente differenti e non del tutto sovrapponibili, anche e soprattutto sotto il profilo temporale.
Infatti, con riferimento alle domande di natura economica svolte nella separazione, la decisione sulle stesse andrà a regolare l'arco temporale dalla data della domanda al deposito dei provvedimenti AL nel procedimento divorzile. Sotto questo specifico profilo, l'utilità in concreto che le parti potranno ottenere dalla sentenza di separazione – pur essendo già pendente il divorzio – risiede nella determinazione dell'ammontare del contributo al mantenimento in favore del coniuge debole dalla data di instaurazione del giudizio di separazione alla data della pronuncia dei provvedimenti AL del divorzio, con conseguente regolamentazione delle poste di debito-credito tra i coniugi limitatamente tale periodo.
Tale soluzione appare l'unica in grado di evitare il rischio di contrasti nelle due decisioni, poiché è evidente che nella contemporanea pendenza tra i due giudizi meriti di essere privilegiato quello del divorzio;
ciò non tanto in quanto logicamente successivo, ma perché le sue decisioni sono potenzialmente destinate a proiettare i propri effetti nel tempo in modo più duraturo e avere così una più estesa tenuta nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi.
In altri termini, per le domande che possono essere proposte in maniera identica nei due procedimenti
(domande di natura economica, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare), la potestas decidendi del giudice della separazione è fisiologicamente limitata da un punto di vista temporale, e la valutazione e decisione sulle stesse all'interno del processo di divorzio non può quindi che avere carattere assorbente rispetto agli stessi profili ancora sub iudice nella separazione.
Nella sentenza definitiva di separazione potranno invece essere regolate e definite le ulteriori questioni che non sono state valutate e considerate nel procedimento divorzile (in particolare, in sede di emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti del Presidente).
6 Nel caso di specie, dunque, è necessario chiarire preliminarmente quali siano i profili e le domande su cui il giudice della separazione ha mantenuto potestas decidendi in quanto non assorbiti dalla valutazione già effettuata, alla data della presente decisione, dal Presidente del divorzio.
Questo Collegio ritiene che siano ricomprese nella sua potestà decisoria le domande aventi ad oggetto l'addebito reciproco e la disciplina intertemporale relativa all'assegno di mantenimento in favore della NO e a carico del OR . Pt_1 CP_1
2) Sulla separazione personale dei coniugi
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1314/2021 pubblicata in data 21.07.2021.
2.1) Sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente
Entrambe le parti hanno formulato, nei propri atti introduttivi, domanda di addebito della separazione.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla NO , la stessa risulta fondata su specifiche Pt_1
circostanze quali l'abbandono improvviso e ingiustificato della casa coniugale da parte del marito, la violazione del dovere di fedeltà da parte dello stesso e la mancata corresponsione dei mezzi di sostentamento.
La ricorrente rappresenta invero che ad inizio agosto 2020 il OR , dopo aver iniziato un CP_1
nuovo lavoro presso un'azienda sita in Milano, avrebbe unilateralmente deciso di interrompere la relazione matrimoniale e di trasferirsi in tale città.
La NO avrebbe in seguito appreso, grazie alle risultanze di un servizio di investigazione Pt_1
privata, la relazione extraconiugale del marito.
Orbene, la giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (ex multis:
Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185).
7 Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onus probandi.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, determinando di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (e non solo per il coniuge vittima del tradimento), costituisce in genere circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, con un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi (Cass. civ., sez. I
Sent., 19 luglio 2010, n. 16873).
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che lo stesso resistente – attraverso le proprie deduzioni – abbia smentito la sussistenza del nesso causale richiesto dalla giurisprudenza sopra riportata.
In particolare, fin dall'atto introduttivo il OR ha dichiarato che la crisi coniugale era già in CP_1
atto da diverso tempo e che la decisione di lasciare la casa familiare era stata presa in comune accordo tra i coniugi.
L'accordo circa la separazione di fatto è stato oggetto di testimonianza da parte della sorella del resistente all'udienza del 17.10.2023. La NO ha infatti confermato di essere stata Testimone_1
presente quando i coniugi, in seguito al forte diverbio del 4.8.2020, si sarebbero recati a Milano per concordare un periodo di separazione di fatto durante il quale la ricorrente sarebbe rimasta nella casa familiare (di proprietà del OR e sita in Paese) e il resistente si sarebbe trasferito a vivere CP_1
presso l'abitazione della sorella a Milano, dove aveva da poco iniziato il nuovo lavoro.
Per quanto concerne la relazione extraconiugale, il OR ha dichiarato che sarebbe iniziata CP_1
successivamente alla rottura del rapporto. Tale circostanza è dimostrata dal fatto che la relazione investigativa prodotta dalla ricorrente riguarda fatti avvenuti a fine settembre (gli accertamenti risultano effettuati dal 23.9.2020 al 27.9.2020) e dunque in un periodo successivo rispetto alla separazione di fatto, intercorsa a inizio agosto.
8 Tutti tali elementi inducono a ritenere che la crisi sentimentale della coppia fosse antecedente sia all'allontamento del OR dalla casa coniugale sia al suo presunto tradimento e che sia stata CP_1
questa la causa esclusiva della definitiva venuta meno dell'affectio coniugalis.
La domanda di addebito della ricorrente non può quindi trovare accoglimento.
2.2) Sulla domanda di addebito formulata dal resistente
Il OR ha formulato domanda di addebito della separazione alla moglie, fondandola su CP_1
asseriti e molteplici comportamenti violativi dei doveri nascenti del matrimonio ed in particolare su una presunta aggressione fisica posta in essere dalla moglie.
A detta del resistente tale aggressione sarebbe culminata in un morso – documentato attraverso una foto della proprio mano – e sarebbe stata posta in essere quale reazione della moglie alla sua decisione di separarsi.
La NO ha, tuttavia, sempre smentito tale aggressione, affermando che l'autore di tale Pt_1
morso sarebbe stato il cagnolino della coppia, circostanza confermata altresì dalla figlia di lei sentita come testimone all'udienza del 17.10.2023.
La fotografia prodotta dal OR non può essere ritenuta idonea a fondare la prova CP_1
dell'aggressione in quanto non si rinviene alcuna data né alcun riferimento riconducibile a lui o alla moglie.
In questo quadro, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per addebitare a una o all'altra parte, o ad entrambe, la separazione.
A fronte delle generiche asserzioni sui comportamenti della ricorrente violativi dei doveri matrimoniali, pare veramente difficoltoso attribuire all'uno o all'altro coniuge la responsabilità della fine del matrimonio, poiché la genesi della crisi è difficilmente ricostruibile ex post.
Pertanto, anche la domanda di addebito formulata dal OR deve essere rigettata. CP_1
3) Sulla domanda di mantenimento formulata dalla NO dall'instaurazione del Pt_1
presente giudizio alla data dell'emissione dei provvedimenti AL nel giudizio divorzile
9 Come già anticipato, l'utilità che le parti possono trarre dalla presente decisione sotto il profilo economico riguarda il solo lasso di tempo intercorrente tra la data di instaurazione del giudizio di separazione e l'emissione dei provvedimenti AL nel giudizio di divorzio.
In altri termini, seppur allo stato la disciplina economica sia dettata esclusivamente dal provvedimento presidenziale del divorzio, emesso in data 5.7.2022, in cui sono stati confermati i provvedimenti provvisori e urgenti della separazione (e dunque l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della NO nella misura di € 1.000,00 mensili), un'eventuale differente Pt_1
quantificazione in questa sede rispetto a quanto stabilito dai provvedimenti AL della separazione potrebbe generare rapporti di debito-credito tra i coniugi e comportare obblighi restitutori o integrativi.
Orbene, la ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento in proprio favore, a carico del marito, nella misura di € 1.800,00 mensili.
Il resistente ha chiesto il rigetto di tale pretesa, in ragione dell'asserita addebitabilità alla stessa della separazione e anche in virtù della sua autosufficienza economica.
L'art. 156 cod. civ. prevede, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
Il Giudice, nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui il tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi della coppia,
l'attività svolta dai coniugi e le concrete possibilità di guadagno (considerate le attitudini, le personalità,
10 la necessità di accudire i figli), la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, la disponibilità della casa coniugale, la durata del matrimonio.
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere, in favore della NO , il diritto ad ottenere un assegno di mantenimento dal marito e ritiene altresì che la Pt_1
somma di € 1.000,00 stabilita in sede presidenziale sia congrua e conforme ai redditi e alle rispettive capacità economiche delle parti.
A tal proposito, giova evidenziare che la NO ha dichiarato di aver rinunciato alla propria Pt_1
occupazione lavorativa poco dopo il matrimonio, su concorde decisione del marito. I suoi redditi non sono conosciuti perché la stessa non li ha debitamente documentati.
Tuttavia, nonostante in costanza di matrimonio non abbia svolto alcuna attività lavorativa (ad eccezione del breve periodo in cui ha intrapreso un'attività commerciale supportata dal marito), si ritiene che la stessa possa comunque vantare una certa capacità di impiego nel mondo del lavoro, grazie alle diverse attività lavorative svolte in passato e alle competenze acquisite negli anni.
Dal canto suo, il OR gode certamente di una situazione lavorativa più stabile e redditizia: CP_1
per tutto il corso del procedimento egli ha svolto regolare attività come dirigente, essendo stato assunto proprio in occasione dell'inizio della separazione dalla moglie.
Anche prima di tale assunzione, godeva comunque di una buona situazione retributiva in quanto lavorava come dipendente presso un'azienda e, come da dichiarazioni dei redditi presenti in atti, guadagnava all'incirca € 3.000,00 al mese.
Come da contratto di assunzione presso l'impresa Faravelli in atti (datato 24.6.2020), il resistente guadagna una retribuzione lorda annua di € 84.000,00 per quattordici mensilità. Egli, tuttavia, è gravato dall'onere di pagamento dei costi di alloggio a Milano, dove lavora.
Anche l'istruttoria orale espletata ha confermato la sussistenza di una forte disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi e di un buon tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di matrimonio.
Secondo quanto riportato dai familiari della NO , la sua scelta della NO di interrompere Pt_1
11 l'attività lavorativa è stata fortemente influenzata dal marito. Ne consegue dunque, allo stato dei fatti,
l'impossibilità per la ricorrente di mantenere il medesimo tenore di vita che la coppia aveva in costanza di matrimonio.
Per quanto riguarda la situazione abitativa, la NO ha continuato ad abitare presso la casa Pt_1
coniugale di proprietà del marito fino a settembre 2021 quando quest'ultimo ne è rientrato in possesso per procedere alla relativa vendita, poi ultimata a gennaio 2022.
Per tutte le ragioni appena esposte, il Collegio ritiene equo confermare l'obbligo del OR di CP_1
versare alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 1.000,00, già stabilita in sede di provvedimenti AL (peraltro confermata dal Presidente del giudizio divorzile) e dunque a far data dagli stessi.
4) Sulle spese di lite e sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
In ragione della reciproca soccombenza – con riferimento alle rispettive domande di addebito, all'entità dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente e alle plurime richieste di modifica dei provvedimenti AL (davanti al Tribunale e anche alla Corte d'Appello in sede di reclamo, n.d.r.), tutte rigettate – questo Collegio ritiene sussistenti fondati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dal resistente nei confronti della NO , dal momento che non si ravvisa una condotta processuale di Pt_1
quest'ultima tanto grave da travalicare i limiti del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, anche alla luce degli esiti di questo giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal resistente;
12 3) accoglie la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente e pone a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di € 1.000,00, somma da CP_1 Parte_1
versarsi entro il giorno cinque di ogni mese soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat;
ciò a far data dall'instaurazione del presente giudizio e fino alla data dei provvedimenti AL adottati nella causa di divorzio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dal resistente.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Presidente dott. Luca Deli
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
13