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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/09/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13/2025
Oggi 11/09/2025, alle ore 10.30, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. Parte_1 Parte_1
Per , nessuno compare Controparte_1
Il giudice, rilevata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, dichiara la contumacia di . Il giudice invita la parte a Controparte_1 discutere oralmente la causa. La parte discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 11/09/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13/2025 promossa da:
(C.F. ), che si difende in proprio, Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cremona, via Ruggero Manna n. 38
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “ottenere la revoca o l'annullamento del decreto di pagamento emesso nel procedimento n. 3525/2018 r.g. GIP, in quanto la somma liquidata per l'attività professionale effettuata non è congrua rispetto ai valori medi delle tariffe professionali, e la condanna del alla corresponsione dei compensi dovuti per Controparte_1 siffatta attività”.
Per parte resistente: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. ha adito il Tribunale di Cremona al fine di “ottenere la Parte_1 revoca o l'annullamento del decreto di pagamento emesso nel procedimento n. 3525/2018
r.g. GIP, in quanto la somma liquidata per l'attività professionale effettuata non è congrua rispetto ai valori medi delle tariffe professionali, e la condanna del Controparte_1 [
alla corresponsione dei compensi dovuti per siffatta attività” (cfr. verbale di
[...] udienza del 24.4.2025)
La ricorrente rappresentava:
- di avere assistito i sig.ri e , imputati ammessi al patrocinio a CP_2 Parte_2 spese dello Stato nel procedimento n. 3525/2018 r.g. GIP;
- che “le posizioni dei due imputati erano differenti non trattandosi di un concorso nel reato”;
- che “davanti al giudice per le indagini preliminari venivano svolte due udienze, in data
22.11.2019 e in data 15.01.2020, in quest'ultima si procedeva alla discussione e il gip disponeva il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Cremona in composizione collegiale”;
- che “in data 31.01.2020 la sottoscritta richiedeva la liquidazione della propria parcella, il provvedimento del gip privo di data veniva notificato alla scrivente in data 17.12.2024 dopo 5 anni dalla richiesta”;
- che “l'onorario liquidato è ampiamente inferiore al minimo del tariffario in quanto
l'importo richiesto di € 1.100,00 è da intendersi già ridotto per il patrocinio e già nel minimo”.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, non si costituiva ed era dichiarato contumace. Controparte_1
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di cui in seguito.
Preliminarmente si evidenzia che la sentenza non è pronunciata dal Capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, poiché il Presidente del Tribunale ha delegato questo giudice alla trattazione e decisione della controversia con provvedimento datato 2.5.2025.
Ciò detto, letto l'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui prescrive “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità”; - visto l'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 secondo cui “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”;
- tenuto conto della natura delle prestazioni professionali documentate dalla ricorrente;
- considerato che il provvedimento privo di data denominato “decreto di pagamento” di cui all'allegato n. 1 deve essere annullato, poiché il compenso liquidato all'avv. Parte_1
(euro 513,33, oltre accessori di legge) non è congruo rispetto all'attività professionale
[...] svolta. Sul punto si osserva che: a) richiamando il comma 4 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, il giudice ha irragionevolmente ridotto del 30% il compenso richiesto dal difensore per l'attività svolta in favore di un solo imputato (euro 1.100,00, oltre accessori di legge).
Come evidenziato dalla ricorrente nella “istanza di liquidazione”, il compenso richiesto per l'attività difensiva svolta in favore di un solo imputato doveva essere aumentato (e non ridotto), in ragione dell'assistenza prestata a un'altra parte avente una analoga posizione processuale;
b) tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n.
115/2002, il compenso liquidato dal giudice alla ricorrente è sensibilmente inferiore rispetto a quello spettante alla stessa applicando i valori minimi delle tariffe professionali vigenti alla data di svolgimento delle prestazioni professionali;
- ritenuto applicabile il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 20289 del 9/10/2015 secondo cui “la determinazione degli onorari di avvocato
e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità”;
- considerato che, in applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le restanti questioni prospettate dalla parte sono assorbite, in quanto inidonee a procurare una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità;
- considerato che le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia;
P.Q.M.
il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone: - annulla il provvedimento privo di data denominato “decreto di pagamento” di cui all'allegato n. 1;
- condanna a corrispondere all'avv. la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 1.330,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
che si liquidano in euro 125,00 per spese esenti, in euro 900,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 11/09/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13/2025
Oggi 11/09/2025, alle ore 10.30, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. Parte_1 Parte_1
Per , nessuno compare Controparte_1
Il giudice, rilevata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, dichiara la contumacia di . Il giudice invita la parte a Controparte_1 discutere oralmente la causa. La parte discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 11/09/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13/2025 promossa da:
(C.F. ), che si difende in proprio, Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cremona, via Ruggero Manna n. 38
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “ottenere la revoca o l'annullamento del decreto di pagamento emesso nel procedimento n. 3525/2018 r.g. GIP, in quanto la somma liquidata per l'attività professionale effettuata non è congrua rispetto ai valori medi delle tariffe professionali, e la condanna del alla corresponsione dei compensi dovuti per Controparte_1 siffatta attività”.
Per parte resistente: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. ha adito il Tribunale di Cremona al fine di “ottenere la Parte_1 revoca o l'annullamento del decreto di pagamento emesso nel procedimento n. 3525/2018
r.g. GIP, in quanto la somma liquidata per l'attività professionale effettuata non è congrua rispetto ai valori medi delle tariffe professionali, e la condanna del Controparte_1 [
alla corresponsione dei compensi dovuti per siffatta attività” (cfr. verbale di
[...] udienza del 24.4.2025)
La ricorrente rappresentava:
- di avere assistito i sig.ri e , imputati ammessi al patrocinio a CP_2 Parte_2 spese dello Stato nel procedimento n. 3525/2018 r.g. GIP;
- che “le posizioni dei due imputati erano differenti non trattandosi di un concorso nel reato”;
- che “davanti al giudice per le indagini preliminari venivano svolte due udienze, in data
22.11.2019 e in data 15.01.2020, in quest'ultima si procedeva alla discussione e il gip disponeva il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Cremona in composizione collegiale”;
- che “in data 31.01.2020 la sottoscritta richiedeva la liquidazione della propria parcella, il provvedimento del gip privo di data veniva notificato alla scrivente in data 17.12.2024 dopo 5 anni dalla richiesta”;
- che “l'onorario liquidato è ampiamente inferiore al minimo del tariffario in quanto
l'importo richiesto di € 1.100,00 è da intendersi già ridotto per il patrocinio e già nel minimo”.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, non si costituiva ed era dichiarato contumace. Controparte_1
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di cui in seguito.
Preliminarmente si evidenzia che la sentenza non è pronunciata dal Capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, poiché il Presidente del Tribunale ha delegato questo giudice alla trattazione e decisione della controversia con provvedimento datato 2.5.2025.
Ciò detto, letto l'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui prescrive “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità”; - visto l'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 secondo cui “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”;
- tenuto conto della natura delle prestazioni professionali documentate dalla ricorrente;
- considerato che il provvedimento privo di data denominato “decreto di pagamento” di cui all'allegato n. 1 deve essere annullato, poiché il compenso liquidato all'avv. Parte_1
(euro 513,33, oltre accessori di legge) non è congruo rispetto all'attività professionale
[...] svolta. Sul punto si osserva che: a) richiamando il comma 4 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, il giudice ha irragionevolmente ridotto del 30% il compenso richiesto dal difensore per l'attività svolta in favore di un solo imputato (euro 1.100,00, oltre accessori di legge).
Come evidenziato dalla ricorrente nella “istanza di liquidazione”, il compenso richiesto per l'attività difensiva svolta in favore di un solo imputato doveva essere aumentato (e non ridotto), in ragione dell'assistenza prestata a un'altra parte avente una analoga posizione processuale;
b) tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n.
115/2002, il compenso liquidato dal giudice alla ricorrente è sensibilmente inferiore rispetto a quello spettante alla stessa applicando i valori minimi delle tariffe professionali vigenti alla data di svolgimento delle prestazioni professionali;
- ritenuto applicabile il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 20289 del 9/10/2015 secondo cui “la determinazione degli onorari di avvocato
e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità”;
- considerato che, in applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le restanti questioni prospettate dalla parte sono assorbite, in quanto inidonee a procurare una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità;
- considerato che le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia;
P.Q.M.
il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone: - annulla il provvedimento privo di data denominato “decreto di pagamento” di cui all'allegato n. 1;
- condanna a corrispondere all'avv. la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 1.330,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
che si liquidano in euro 125,00 per spese esenti, in euro 900,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 11/09/2025
Il giudice
Daniele Moro