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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4945/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4945/2020 r.g promossa da:
, Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Antonio Iozzo parte ricorrente
contro
Controparte_1
nato a [...] l'[...] parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2020, – premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Roma in data 30 luglio 2011 con il sig. e che dalla predetta Controparte_1
unione non sono nati figli - ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di colpa in capo al Sig. . Controparte_1
La parte resistente non si è costituita in giudizio e va, pertanto, dichiarata contumace.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale proposta da deve essere accolta, posto Parte_1
che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
In assenza di domande a contenuto economico, l'unica questione che va ulteriormente esaminata attiene alla domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla sig. Pt_1
Addebito della separazione
A sostegno della domanda di addebito della separazione, la ricorrente ha rappresentato che il marito, sin dai primi mesi di matrimonio, aveva manifestato la propria indole violenta contro di lei tanto che la stessa, nel tentativo di sottrarsi alle ripetute aggressioni del marito, aveva deciso di trasferirsi in Spagna. Anche dopo il trasferimento in Spagna,
tuttavia, l veva persistito nelle condotte violente tanto che, in data 12 ottobre CP_1
2017, la stessa era stata ricoverata presso il reparto di chirurgia ortopedica e traumatologia dell'HU “Puerta del Mar” e presso la clinica “Novo Sancti Petri” e successivamente sottoposta ad un programma speciale di protezione per le vittime di violenza di genere,
con l'apertura, da parte della Guardia Civil, di un procedimento penale a carico dell er la suddetta aggressione. CP_1
Va preliminarmente precisato, con riguardo alla documentazione in lingua spagnola versata in atti dalla ricorrente, che, ai sensi degli artt. 122 e ss c.p.c. l'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana riguarda gli atti processuali in senso proprio non estendendosi ai documenti, redatti in lingua straniera, prodotti o esibiti dalle parti del processo, essendo rimesso al giudice, ex art. 123 c.p.c., la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, potendo farne a meno nei casi di testi di facile comprensibilità.
Tanto premesso, ritenuta superflua nel caso di specie la nomina del traduttore, si rileva che le dichiarazioni accusatorie della ricorrente sulle condotte aggressive tenute dall'
isultino riscontrate dai referti medici in atti del 23 gennaio 2017 e del 17 CP_1
settembre 2017 (che accertano lesioni ai danni della sig.ra consistite, rispettivamente Pt_1
nella frattura delle falangi della mano destra e trauma cranico) nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal teste nell'ambito del processo penale instaurato in Spagna Testimone_1
a carico dell che confermano l'indole aggressiva di quest'ultimo e le sue CP_1
condotte gravemente minatorie.
Risulta, quindi, provato che il resistente ha gravemente violato gli obblighi coniugali ponendo in essere condotte di aggressione fisica alla moglie che impongono l'accoglimento della domanda di addebito. Invero, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare,
di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse e quand'anche successive a una crisi coniugale già definitivamente maturata - la dichiarazione della addebitabilità della separazione all'autore.
Spese di lite
Spese di lite compensate per il 50%, attesa la materia, e a carico del resistente, soccombente nella domanda di addebito, quanto all'ulteriore 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] l'[...], i quali hanno contratto matrimonio in Controparte_1
Roma, in data 30 luglio 2011;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune
di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto 01082, parte 1, serie 03);
- accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente;
- compensa per il 50% le spese di lite e condanna al rimborso delle spese Controparte_1
di lite, quanto all'ulteriore 50%, a favore di che liquida (già in tal ridotto Parte_1
ammontare) in 1.500,00 euro per compensi, oltre spese generali Iva e cassa
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 12 febbraio
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4945/2020 r.g promossa da:
, Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Antonio Iozzo parte ricorrente
contro
Controparte_1
nato a [...] l'[...] parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2020, – premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Roma in data 30 luglio 2011 con il sig. e che dalla predetta Controparte_1
unione non sono nati figli - ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di colpa in capo al Sig. . Controparte_1
La parte resistente non si è costituita in giudizio e va, pertanto, dichiarata contumace.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale proposta da deve essere accolta, posto Parte_1
che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
In assenza di domande a contenuto economico, l'unica questione che va ulteriormente esaminata attiene alla domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla sig. Pt_1
Addebito della separazione
A sostegno della domanda di addebito della separazione, la ricorrente ha rappresentato che il marito, sin dai primi mesi di matrimonio, aveva manifestato la propria indole violenta contro di lei tanto che la stessa, nel tentativo di sottrarsi alle ripetute aggressioni del marito, aveva deciso di trasferirsi in Spagna. Anche dopo il trasferimento in Spagna,
tuttavia, l veva persistito nelle condotte violente tanto che, in data 12 ottobre CP_1
2017, la stessa era stata ricoverata presso il reparto di chirurgia ortopedica e traumatologia dell'HU “Puerta del Mar” e presso la clinica “Novo Sancti Petri” e successivamente sottoposta ad un programma speciale di protezione per le vittime di violenza di genere,
con l'apertura, da parte della Guardia Civil, di un procedimento penale a carico dell er la suddetta aggressione. CP_1
Va preliminarmente precisato, con riguardo alla documentazione in lingua spagnola versata in atti dalla ricorrente, che, ai sensi degli artt. 122 e ss c.p.c. l'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana riguarda gli atti processuali in senso proprio non estendendosi ai documenti, redatti in lingua straniera, prodotti o esibiti dalle parti del processo, essendo rimesso al giudice, ex art. 123 c.p.c., la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, potendo farne a meno nei casi di testi di facile comprensibilità.
Tanto premesso, ritenuta superflua nel caso di specie la nomina del traduttore, si rileva che le dichiarazioni accusatorie della ricorrente sulle condotte aggressive tenute dall'
isultino riscontrate dai referti medici in atti del 23 gennaio 2017 e del 17 CP_1
settembre 2017 (che accertano lesioni ai danni della sig.ra consistite, rispettivamente Pt_1
nella frattura delle falangi della mano destra e trauma cranico) nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal teste nell'ambito del processo penale instaurato in Spagna Testimone_1
a carico dell che confermano l'indole aggressiva di quest'ultimo e le sue CP_1
condotte gravemente minatorie.
Risulta, quindi, provato che il resistente ha gravemente violato gli obblighi coniugali ponendo in essere condotte di aggressione fisica alla moglie che impongono l'accoglimento della domanda di addebito. Invero, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare,
di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse e quand'anche successive a una crisi coniugale già definitivamente maturata - la dichiarazione della addebitabilità della separazione all'autore.
Spese di lite
Spese di lite compensate per il 50%, attesa la materia, e a carico del resistente, soccombente nella domanda di addebito, quanto all'ulteriore 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] l'[...], i quali hanno contratto matrimonio in Controparte_1
Roma, in data 30 luglio 2011;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune
di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto 01082, parte 1, serie 03);
- accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente;
- compensa per il 50% le spese di lite e condanna al rimborso delle spese Controparte_1
di lite, quanto all'ulteriore 50%, a favore di che liquida (già in tal ridotto Parte_1
ammontare) in 1.500,00 euro per compensi, oltre spese generali Iva e cassa
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 12 febbraio
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi