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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 11762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11762 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. NT TT, pro-
nunzia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7033/2022 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto espropriazione e vertente tra
TRA
(C.F. C.F. 1 Parte_2 Parte_1
(), entrambe elettivamente domiciliate
[...] (C.F. C.F._2
congiuntamente al difensore presso lo studio dell'avv. Pasquale De Lucia, del Fo- ro di Santa IA Capua Vetere, sito in San Felice a Cancello (CE), alla Via Lau- renza N. 69, che le rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al presente atto
-ATTRICI-
E P.IVA_1 ), in persona del legale rappresen- Controparte_1 (C.F.
tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Modesto Letizia, giusta procura gene- rale per notaio Persona_1 Barano d'Ischia, Rep. n.33646 del 14/03/18, entrambi elett.te dom.ti presso la sede legale dell'ente, in via S. Lucia n.81
-CONVENUTA-
E
(P.IVA P.IVA_2 Controparte_2 già Controparte_3
,
in persona del legale rappr.te pt, rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Marra giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettiva- mente domiciliato presso lo stesso in Caserta alla Via Dorso, 16
-CONVENUTA-
E
P.IVA_3 ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 C.F.
ND NT del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in Roma, alla Via degli Scipioni n. 281, giusta procura in calce alla com- parsa di costituzione e risposta
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI - come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 702bis cpc depositato il 22/3/22, poi notificato, Parte_1 esponevano di essere proprietarie di fondi siti in Pignata- e Parte_2
roMaggiore, distinti dalle p.lle 5121 e 5160 del foglio 13, beni anch'essi rag- giunti dal decreto regionale n. 161/18 con cui testualmente si disponeva, ai fini della ...realizzazione del gasdotto di cui in premessa, l'asservimento e/o 66
l'occupazione temporanea degli immobili di proprietà privata" inclusi, appun- to, i beni di titolarità attorea (precisamente, nell'intestazione del provvedimen- to si legge: "Decreto Dirigenziale n. 161 del 20/12/2018 - Dipartimento 50 -
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Direzione Generale 2- Ogget-
...
to dell'Atto: DPR 327/01 ESPROPRIO, ASSERVIMENTO E/O OCCUPAZIO-
NE TEMPORANEA DELLE AREE OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE
DEL METANODOTTO "COLLEGAMENTO PIETRAVAIRANO-PIGNATARO
Pt_3 DN 600 (24") DP 75 BAR" "); che, quindi, prosegue parte attrice,
i competenti organismi liquidavano a proprio favore il relativo importo di complessivi euro 33.836,00; che, tuttavia, come ancora si legge nel ricorso ex art. 702bis cpc, in data "26/07/2019, con racc. A/R n. 15330271492-2 (allega-
to n. 3), la Controparte_4 comunicava alle ricorrenti che la [...]
CP_5 (già Controparte_3 e già Controparte_6 [enfasi aggiunta], tramite il suo avv. Michele Marra, aveva presentato opposizione al pagamento di tali indennità in favore delle odierni ricorrenti, stante la pen- denza presso il Tribunale di Santa IA Capua Vetere di un procedimento civile, tra la società opponente e le Parte_1 relativo ai terreni de quo ed
,
evidenziando la sussistenza di una posizione di diritto in favore della stessa
(cfr. All. 6). Si precisa che la si era solo limitata a noti- Controparte_4
ziare le odierne ricorrenti circa l'avvenuta opposizione presentata dalla [...]
CP_7 senza tuttavia mai trasmettere loro copia dell'atto di opposizione
(così come invece anche richiesto con PEC del 27/01/2022 - All. 11), ostaco-
lando e vanificando così di fatto la possibilità per le odierne ricorrenti di pre- sentare, dopo un attento e ragionato studio della vicenda, tempestivamente delle osservazioni finalizzate ad una eventuale risoluzione della vicenda in via stragiudiziale, senza dover ricorrere, invece, alla presentazione di codesto ri- corso...in conseguenza di tale opposizione proposta dalla società resistente, la
Giunta Regionale della Campania, nella qualità di Autorità Procedente, provvedeva ad emanare, in data 17/04/2019, ordinanza di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di tali indennità di asservimento ed occupazione temporanea ex art. 26, comma 4, d.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i. Pertanto, quale depositante legale, depositava, per conto della Controparte_4
Giunta Regionale della Campania, la somma sopra descritta in dettaglio presso la inviando alle odierne Controparte_8
ricorrenti le quietanze di avvenuto deposito con racc. A/R n. 61782411131-7 dell'11/12/2019 (allegato n. 4); 6) che con PEC del 19 aprile 2021 (allegato n. 5), le odierne ricorrenti, a mezzo dello scrivente procuratore, richiedevano formalmente alla Controparte_4 di corrispondere le somme loro spet- tanti, stante l'infondatezza e la genericità dell'opposizione presentata dalla
A tale richiesta perveniva risposta con PEC del 22/04/2021 CP_2
Controparte_4 si dichiarava priva di po- (allegato n. 6) con la quale la tere decisorio al riguardo, invitando a rappresentare eventualmente la mede- sima richiesta alla Giunta Regionale della Campania. ..."; che, dunque, la so- cietà CP_2 si opponeva a siffatta liquidazione riferendo, in sostanza, di averne titolo in forza di contratto preliminare di compravendita dei beni stessi e per il quale pendeva giudizio risolutorio/riarcitorio dinnanzi al Tribunale di
S.IA C.V. ; che, pertanto, in virtù di provvedimento regionale del 17/04/2019, Controparte_4 quale depositante legale, depositava, per conto della Giunta Regionale della Campania, la somma sopra descritta in dettaglio presso la inviando alle Controparte_8
odierne ricorrenti le quietanze di avvenuto deposito con racc. A/R n.
61782411131-7 dell'11/12/2019 (allegato n. 4); che, infine, l'istante promuo- veva il presente giudizio formulando, nell'atto introduttivo, le seguenti conclu- sioni: "1)...accertare l'infondatezza/genericità/pretestuosità dell'opposizione al pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di asservimento dei terreni sopra descritti presentata dalla Controparte 2 per in motivi so- pra riportati;
2) per l'effetto ordinare alla Giunta Regionale della Campania ed alla in solido tra loro o chi tra loro sia tenuto in via Controparte_4
esclusiva per legge, di: a) svincolare le somme sopra descritte, spettanti in pagamento alle odierne ricorrenti, tutte depositate presso la
[...]
b) corrispondere tali somme in favore delle Controparte_9
odierne ricorrenti;
3) condannare Controparte_2 al pagamento in favore delle odierni ricorrenti: a) degli interessi al saggio ex art. 1284, comma I c.c. sulla somma totale dovuta, dal fatto e fino alla data della presentazione della domanda giudiziale;
b) degli interessi al saggio ex art. 1284, comma IV, c.c., sulla somma totale dovuta, dal giorno della presentazione della domanda giu- diziale e fino al soddisfo;
4) condannare Controparte_2 al risarcimento del danno subito dalle odierni ricorrenti come descritto in premessa, da quantifi- carsi in via equitativa in € 5.000,00 per ciascuna parte ricorrente o, in alter- nativa, di quella diversa somma che l'odierno giudicante ritenga equa;
"
(V., amplius, atto introduttivo).
Controparte_3 (v. oltre), Controparte_1 e Controparte_4 all'uopo costituitesi, deducevano a loro volta la inammissibilità (per difetto di legittimazione) ed infondatezza della proposta domanda attorea di cui, pertan- to, chiedevano il rigetto (v., esattamente, rispettive comparse di risposta in at-
ti).
Data la evidente articolazione della vicenda, il rito ex art. 702bis cpc veniva quindi convertito, come da ordinanza in atti, in procedimento ordinario.
Prima di esaminare, nel merito, la domanda di Parte_1 e CP_10
[.
,occorre osservare che dalla prodotta visura camerale storica di CP_2
[...], aggiornata al 5/8/21, risulta anzitutto, in virtù di rispettivi atti notarili, il cambio di denominazione sociale dell'1-16/10/14 da Controparte_6 a e, poi, altro cambio di denominazione sociale del 23- Controparte_3 alla Controparte 2 : in pratica, in base 24/6/20 da Controparte_3
alle risultanze di detta visura camerale, il soggetto societario qui evocato in giudizio nel 2022 è appunto, a partire dal 23-24/6/20, CP_2 già de-
Controparte_3 Invero, in atti il procuratore attoreo allega nominata proprio attestato ex art. 3bis legge 53/1994 in cui, per la notifica del ricorso ex art. 702bis cpc e relativo decreto di fissazione d'udienza, rileva testualmente :
“HO NOTIFICATO... 1. RICORSO EX ARTT. 702-BIS SS. C.P.C. P1272 -
Ricorso 702bis-D EL EP Pt_2 Controparte_3
[...] [enfasi aggiunta] .pdf.p7m - in duplicato informatico estratto dal fascico- lo informatico predetto;
A 1) codice fiscale e par- Controparte_2
...
tita IVA: P.IVA_2 ), R.E.A. Napoli n. 647814, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in CP 8 alla Via Eduardo Nicolardi n. 191 - 80131, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. [...] Email_1 iscritta nel Reginde, e con ricevuta completa, Email_2 estratto da INI-PEC" (enfasi aggiun- all'indirizzo te).
Sicchè, nell'ordine :
Controparte 2 già [...]
-già in detto ex art. 702bis cpc si fa riferimento a
CP_11
-che, poi, dalla prodotta visura camerale, allegata al ricorso stesso, risulta a conferma, per quanto interessi, il cambio di denominazione sociale del 23-
alla Controparte_2 24/6/20 da Controparte_3
- che, ancora, tale Ricorso 702bis Controparte_12
Controparte_3 [enfasi aggiunta] .pdf.p7m - in duplicato informatico estratto dal fascicolo informatico predetto, viene notificato, cioè indirizzato via PEC, a 1) Controparte_2
Sicchè in sintesi, il diretto legame identificativo tra Controparte_3 ed essa stessa come poi ridenominata Controparte_2 è costantemente rappresentato sia nell'atto introduttivo che nei relativi adempimenti prelimina- ri.
Ebbene, sul punto deve premettersi, come è del resto noto, che la modifica del- la denominazione sociale (nella specie attestata dalla ripetuta visura stori- ca/camerale) lascia immutato il soggetto giuridico come tale, che sarà perciò la stessa persona giuridica qui dapprima denominata Controparte_13
CP_2[...] e, poi, (cfr. ad es. SSUU 21970/21 secondo cui "...il mutamento della denominazione sociale ...non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico...", ribadendo es- sa in prosieguo il principio per cui, per l'istituto in sé considerato, il
"...cambiamento della denominazione sociale,...non fa venir meno la conti-
nuità giuridica della società...").
CP_2 sono continuati-Insomma, nella specie, Controparte_3 e vamente lo stesso unico soggetto societario, sia pure con nome parzialmente modificato.
Inoltre, come si è accennato, il procuratore istante attesta le attività notificato- rie da lui poste in essere e consistenti in particolare (dopo la estrazione di co- pia analogica) nel (tentato) “invio" degli atti a CP_2 (già CP_3
[...] a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica risultante dal registro
INI-Pec, restando invece improvati la riuscita dell'invio stesso e, soprattutto, la "avvenuta consegna" del relativo plico elettronico. Sicchè, la preliminare estrazione di copia analogica effettuata ad ovvi fini notificatori risulta idonea- mente certificata da detto procuratore attoreo trattandosi di attività da egli stes- so direttamente svolta. Resta invece esclusa e quindi non conformata, come si diceva, la essenziale dimostrazione del buon fine dell'invio (accettazione del sistema) e, soprattutto, della avvenuta tradizione telematica (avvenuta conse- gna) del documento giudiziario in rassegna in quanto, a tale scopo, non ven- gono prodotte le due corrispondenti e necessarie ricevute telematiche (specie la seconda di esse). Occorre a riguardo osservare, in generale, che la giuri- sprudenza di legittimità tende a configurare la (discussa) categoria della inesi- stenza dell'atto, qui della notifica, quando appunto manchi materialmente la relata stessa o ne manchino i profili più essenziali, quali la trasmissio- ne/spedizione dell'atto ad opera di soggetto abilitato e, più di tutto, la relativa avvenuta consegna al destinatario, con i conseguenti effetti di insanabilità pro- cessuale della incompiuta notifica (a partire tra l'altro da SSUU 14917/16 e
14594/16, fino alla giurisprudenza più recente, si afferma infatti che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere ricono- scibile quell'atto...). Tuttavia, Cass. 23968/17, pur aderendo a tale precedente impostazione di nomofilachia, si perita inoltre di precisare, in dettaglio, che
"...è vero che si è statuito (Cass. Sez. U. 15/07/2016, n. 14594) che, "in caso 66
di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputa- bili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completa- mento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indi- cati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova ri- gorosa"; e non è meno vero che si è pure sancito (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n.
14916), con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, ma in base a principi agevolmente riferibili ad ogni atto introduttivo di un grado di impu- gnazione, che "l'inesistenza della notificazione... è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto proces- so, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essen- ziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità"; al riguardo, tali elementi sono stati identificati: "a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita;
e restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa"; pertanto, ogni vizio relativo si riconduce all'ambito della nullità ed è suscettibile di sanatoria "con efficacia ex tunc, o per rag-
giungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata... o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontanea- mente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c."; e pe- rò nella specie si è avuto che, restituito il plico non notificato a mezzo posta, entro il termine prorogato in base a Cass. Sez. U. 14594/16, cioè il
15/01/2015 (due giorni dopo la scadenza di quello ordinario, avutasi il
13/01/2015) l'atto è stato solo informalmente - e quindi in violazione delle re- gole sulla notificazione - trasmesso a mezzo posta elettronica da chi si è ad- dotto essere una collaboratrice degli avvocati della parte appellante e pertan- to in carenza del requisito sub "a)" sopra fissato da Cass. Sez. U. n. 14916/16,
Pagina 3 di 5 siccome scansionato in formato "pdf" (e quindi come immagine) senza alcuna osservanza della normativa sulla notificazione a mezzo posta elettronica, sicchè l'appellato si è poi costituito, ma appunto in via pregiudi- ziale eccependo la radicale irritualità dell'instaurazione del gravame per non riconducibilità ad alcuno valido schema legale della propalazione del relati- vo atto introduttivo operata da controparte;
pertanto, poichè nessuna attività rituale si è avuta entro il termine ordinario anche come prorogato della metà, la non sussumibilità dell'attività del tutto informale compiuta per portare a conoscenza del suo destinatario l'atto di appello in alcune delle forme legali di notificazione (sia sotto il profilo del soggetto agente - privo di mandato della parte appellante - che, soprattutto, per l'assoluta carenza dei minimali requisi- ti di forma anche solo per la notifica a mezzo posta elettronica certificata, ri- sultando violate le disposizioni sul punto), riguardata alla stregua dell'irrile- vanza della costituzione del destinatario in quanto avvenuta con eccezione in via pregiudiziale proprio del vizio di non configurabilità di una notifica (e al di fuori della sola ipotesi di nullità sanabile ricordata dalla richiamata pro- nunzia delle SS.UU.), porta alla conclusione che nessuno dei principi afferma- ti da questa Corte e sopra ricordati può giovare, perfino ove potessero in qualche modo e con ogni cautela tra loro interagire, alla ricorrente, che li
-
ha violati entrambi;
e tanto in applicazione del seguente principio di diritto: la notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine per trasferimento del destinatario, seguita, quand'anche entro il termine originario maggiorato della metà, da una comunicazione informale a mezzo posta elettronica da par- te di soggetto non munito di mandato, non è soltanto nulla, ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell'atto, il quale esordisca eccependo il difetto di una notificazione definibi- le come tale, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria, con la conse-
guenza della decadenza dall'impugnazione per carenza di notifica del suo atto introduttivo;
". Sicchè, invero, in ben tre passaggi motivazionali, qui sottoli- neati, il Giudice di legittimità dà ripetuta evidenza al fatto che, oltre alle ripor- tate e radicali deficienze notificatorie, il convenuto (lì in secondo grado) abbia esordito eccependo pregiudizialmente tale difetto di notifica, il che lascia ragionevolmente intendere, a contrario ma ripetutamente, che se invece l'interessato si fosse costituito difendendosi nel merito (come qui appunto ac-
cade, a partire dall'invocata mancanza della propria legittimazione passiva per asserite ragioni di diritto sostanziale), allora la sua effettiva partecipazione al giudizio avrebbe potuto invece sanare il rapporto processuale in questione, il Cont che poi è quanto è avvenuto nella specie perché la riferisce della esisten- za di detto contratto preliminare su cui appunto fondare nel merito la asserita esclusione di ogni sua responsabilità o legittimazione passiva (v. oltre), senza però accennare a difetti notificatori.
Insomma, Controparte_3 poi chiamatasi CP_2 il tutto for-
mante un immutato ed unico soggetto giuridico societario (salva variazione nominativa), si è costituita in giudizio protestando il proprio difetto di legitti- mazione e di responsabilità ma, tuttavia, omettendo ogni riferimento notifica- torio, non avendo cioè essa esordito eccependo siffatta lacuna preliminare (v.
Cass. cit.).
Sicchè, il contraddittorio può comunque ritenersi ritualmente costituito. Ma, proseguendo sotto il profilo della legittimazione e del merito, può subito anticiparsi che la società CP_2 ha inviato alla CP_4 l'allegata no-
ta/PEC del 2/1/19 con la quale ha affermato, a mezzo dello stesso procuratore qui officiato, che "...La società aveva un contratto prelimi- Controparte_3
nare con i sigg.ri Parte_1 per un terreno in località Pignataro Maggiore, con giudizio pendente innanzi al Tribunale di S.IA C.V., prima di procede- re alla liquidazione di eventuali importi a titolo di servitù in favore degli stessi
Parte_1, evidenzia la sussistenza di un contratto preliminare in ordine al quale sussistono diritti in favore della Controparte_6 , pertanto, invita
la CP_4 a considerare tale posizione di diritto. Il sottoscritto avv. Michele-
Marra... si rende parte diligente nell'indicare la sussistenza di tale posizione di diritto protetta dalla normativa onde evitare danni alla società CP_6
[...] : sicchè, la deduzione di una "posizione di diritto" in favore di Par- tenopea, specificamente sottoposta all'attenzione di CP_4, e la ripetuta cir- costanza che questa "posizione di diritto" è "protetta dalla normativa onde evi-
Cont tare danni alla società" stessa, evidenziano, senza dubbio, l'intento della di inserirsi e figurare nel procedimento amministrativo in atto al chiaro fine di non far attivare esborsi (indennitari) che, asseritamente, potessero appunto danneggiarla. Trattasi in sostanza di provvidenze la cui erogazione viene qui di fatto impedita o almeno ostacolata dal terzo attraverso la indicata nota/PEC del
2/1/19 (colposamente erronea, come si vedrà oltre), discendendone pertanto che CP_2 tutt'altro che indifferente o non legittimata, è invece -in virtù di tale nota e dei suoi conseguenziali effetti- senz'altro munita di soggettività passiva, avendo cagionato una evidente e dannosa impasse operativa poi in Cont sostanza impugnata in questa sede (può inoltre in ipotesi ritenersi che la si sia qui costituita come Controparte_3 questa essendo, infatti, la sua de-
nominazione societaria al tempo dell'introdotto giudizio Parte_4 iniziato nel 2017 e della ripetuta nota del 2019, prima cioè del sopraggiunto cambio di denominazione sociale a sua volta intervenuto nel 2020, in data questo caso anteriore, per quanto ora interessi, al presente giudizio avviato nell'anno 2022.
Ma, come si è visto, tutto ciò non esclude la persistente unicità del soggetto giuridico societario, nella specie passivamente legittimato).
Ciò posto, deve ora osservarsi che la primigenia e centrale domanda introdut- tiva, riportata sub 1) delle richiamate conclusioni attoree, e dalla quale poi di- rettamente ed imprescindibilmente discendono tutte le altre conseguenti istan- ze attoree, consiste, come si è visto, nell' accertare l'infondatezza/genericità/pretestuosità dell'opposizione al pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di asservimento dei terreni sopra de- scritti presentata dalla Controparte 2 per in motivi sopra riportati : trattasi cioè -in sé- di domanda di accertamento della infondatezza e pretestuosità del- la avversa condotta di controparte (a riguardo, occorre in generale osservare che la opposizione alla stima ex art. 54 DPR 327/01 fonda notoriamente, nel contesto della giurisdizione del G.O., la competenza unica della Corte
d'Appello -v. ad es. SSUU 14583/24-. Ma, tuttavia, nel caso in rassegna non viene in rilievo l'entità estimatoria dell'indennità, in senso oggetti- vo/quantitativo, quanto, piuttosto, la valutazione della condotta altrui volta in- debitamente ad interferire sulle aspettative o spettanze dell'odierna parte attri- ce, in relazione, in particolare, alla contestazione formulata da un terzo che ac- campi, a sua volta, dedotte pretese o posizioni di diritto sugli immobili interes- sati e, in conseguenza, sui relativi importi indennitari: tale diversa prospettiva, sempre nel contesto della giurisdizione ordinaria, esclude quindi la competen- za unica della Corte d'Appello facendo così rifluire la controversia in esame nell'ambito delle correnti attribuzioni accertative, di diritto comune, dell'adito tribunale. In più aggiungendosi, a conferma ulteriore, che la pretesa di Pt_5
[...] contro Parte 1 si basa appunto sul riferito negozio preliminare, su un chiesto recesso dallo stesso per grave inadempimento di controparte e sulla corresponsione della dedotta caparra, vale a dire su vicende tutte anch'esse di chiara ed ordinaria matrice privatistica).
Ebbene, nel pendente giudizio sammaritano -del quale peraltro non è dato nel- la specie sapere, almeno non documentalmente, se lo stesso si sia o meno con- cluso, e con quale modalità- la società invero chiede: “...accertato il grave inadempimento della parte promittente venditrice..., DICHIARARE IL RE-
CESSO DELLA PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE e per l'effetto con- dannare i convenuti Controparte_14 Parte_2
al pagamento della somma di
[...] eredi del sig. Persona_2
euro...., pari al doppio della caparra confirmatoria effettivamente versata dal- la società..." (così nell'allegata citazione sammaritana del 16/10/17, con enfa- si in parte aggiunta).
Nel presente procedimento, dunque, non occorre e non si può nemmeno va- gliare il merito ed il contenuto dei fatti oggetto del giudizio avviato presso il Tribunale di S.IA C.V., dovendo qui piuttosto valutarsi la potenziale ido- neità preliminare di questi fatti stessi ad interferire, o meno, con i diritti di
Parte_1 e Parte_2
Parte_4Invero, le riportate conclusioni rese nell'altro giudizio sono fina- lizzate solo a sciogliere il contratto preliminare per il dedotto inadempimento di Parte 1 -conseguendone altresì il duplum della caparra originariamente attribuita all'odierna parte attrice o al suo dante causa- e non ad eseguire il contratto stesso, ex art. 2932 c.c. . Con l'effetto, ineluttabile, che tale società
CP_2 non possa e non voglia quindi conseguire, in sostanza, alcun diritto
(reale) sui fondi per cui è causa, non potendone perciò pretendere, in coerenza, nemmeno alcun afferente pagamento -a titolo di indennità di occupazione- da parte della procedente P.A. o di chi per essa.
Pertanto, sotto tale esclusivo ed assorbente profilo, la società in sostanza non vanta e non vanterà -in base alla sua stessa azione come esercitata davanti all Controparte_15 diritti reali sui cespiti in rassegna e, per l'effetto, non vanterà quindi neanche diritti di credito sulle incidenti attribuzioni indennita- rie/occupatorie, aventi ad oggetto gli stessi beni (pari complessivamente a de- terminati euro 33.836,00 peraltro, la conferma di tali importi, dei numeri par- ticellari dei beni interessati e dei corrispondenti soggetti titolari appaiono poi proficuamente riassunti nelle allegate quietanze del versamento eseguito pres-
so la dello Stato).Controparte_16
La domanda principale come tale -di accertamento della infondatez- za/pretestuosità della illecita condotta di parte convenuta-, esercitata in sostan-
), è dunque accoglibi-za contro CP_2 già Controparte_17 le, risultando per l'effetto illegittimo il comportamento della società teso inde- bitamente ad affermare o prospettare diritti in realtà inidonei, già a monte, ad interferire con le posizioni soggettive attoree (v., per tale indebita condotta, la ripetuta nota di CP_2 del 2/1/19 letta in relazione alla pregressa citazione sammaritana). In sostanza, la fondata domanda introduttiva è volta a confutare e caducare l'illegittimo comportamento tenuto dalla società terza ed essen- zialmente finalizzato a neutralizzare o ritardare la consegna di somme dovute ai relativi aventi diritto sulla base -si noti- della riferita controversia del 2017
che invece non mira affatto a conseguire la esecuzione diretta del preliminare immobiliare e -quindi- ad acquisire diritti reali e afferenti indennità pubbliche, ma, piuttosto, mira esclusivamente a risolvere lo stesso atto, conseguendone la duplicata caparra.
Cont di una tale Ciò che esclude per definizione la acquisibilità da parte della proprietà fondiaria e, con essa, di ogni inerente pretesa indennitaria.
Risultandone pertanto la illegittimità della condotta societaria.
Non appare poi apprezzabile, nella specie, alcuna significativa responsabilità della P.A. e degli organismi per suo conto operanti in quanto essi -seppur ri- tardatari od omissivi nel trasmettere ai Parte_1 la nota di CP_2 del
2/1/19, qui poi prodotta- hanno comunque transitoriamente proceduto al depo- sito pubblicistico della somma in questione proprio a cagione della illegittima Cont ed assorbente iniziativa della la quale, pur non avendone titolo in base a semplice domanda risolutoria/risarcitoria del preliminare, ha tuttavia agito, ed ancora sembra agire, presso il giudice di S.IAC.V. all'unico scopo di re- scindere siffatto contratto preliminare/immobiliare e non già di portarlo ad esecuzione, ex art. 2932 cit. .
Quanto poi alle conseguenti istanze attoree, di carattere per così dire accesso- rio, appare anzitutto ovvio che chi detenga o comunque controlli la materiale destinazione delle concretamente depositate c/oindennità
CP_8DDPP/Ragioneria Territoriale Controparte_1 e/o CP_4
[...] è tenuto, per le cause qui accertate, a liberare -o a disporre fatti- vamente la immediata liberazione- della somma di euro 33.836,00 in favore di parte attrice cui, in origine, i competenti organismi avevano già infatti delibe- rato di attribuire la somma medesima : in realtà, si tratta in tale caso di natura-
li effetti direttamente derivanti dall'accoglimento della indicata domanda prin- cipale di accertamento dell'altrui illecita condotta, più che di domanda auto- noma o propria in quanto, all'evidenza, per principio generale nessun terzo può indebitamente impedire un versamento all'avente diritto di somme sue proprie, qui per le legittime ragioni attoree nella specie già descritte (in dispar- te ovviamente il richiamato giudizio sammaritano di inadempimen- to/recesso/caparra ed i suoi possibili esiti, tutti da governare in siffatta distinta sede).
In conseguenza, la domanda introduttiva risulta fondata
Inoltre, come preannunciato, sulla ripetuta somma in attribuzione (di euro
33.836,00) vanno poi conteggiati gli interessi legali da computare precisamen- te, come richiesto, dalla domanda in esame fino all'effettivo soddisfo, e da porsi ovviamente a carico della responsabile CP_2 che ha colpevolmente innescato detto transitorio blocco del denaro di pertinenza attorea (a riguardo, precisamente, esiste una obbligazione legale a carico della P.A. di corrispon- dere all'avente diritto un qualcerto determinato importo in denaro -in relazione alla temporanea occupazione pubblica di fondi privati- ma, se di fatto questo adempimento è impedito dalla condotta tenuta non dall'obbligato naturale ma appunto da un altro terzo soggetto, nella specie la società CP_2 che non dimostra a sua volta di essere in concreto titolata ad interferire nella procedura Cont indennitaria, ne discende allora che solo la stessa debba effettivamente rispondere del suo comportamento, per una indebita e dannosa iniziativa quasi poi riconducibile nell'ambito della tutela aquiliana del credito. In ogni caso, avendo il terzo temporalmente ed illecitamente inibito ritardato l'assegnazione effettiva delle somme dovute alle aventi diritto, ne deriva così
l'applicazione dei soli interessi legali e non di quelli commerciali: cfr. ad es. Cass. 28409/18 secondo cui il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di obbligazioni di fonte con- trattuale dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione). Sono dunque do- vuti, qui per responsabilità non contrattuale di Partenopea, i soli interessi lega- li dalla domanda giudiziale.
Tali accessori, precisamente, vanno poi computati secondo i seguenti parame-
tri di legittimità:
Cass. civ. n. 2979/2023 - In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della man- cata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risar- cimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma origina-
ria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono com-
putarsi ... sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (enfasi aggiunte). In pratica, va riconosciuta la svalutazione monetaria come porzione del maggior danno emergente e, sulla relativa somma via via rivalutata, anno per anno, vanno quindi altresì applicati gli interessi legali dal 2/1/19 al soddisfo.
Il maggior danno di euro 5.000, qui genericamente allegato, non è invece poi accordabile in aggiunta a tali svalutazione monetaria ed interessi legali, appena detti.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza di CP_2 già [...]
e si liquidano, come in dispositivo, in favore del procu- Controparte_18
ratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Spese compensate nel resto, non essendovi apprezzabili addebiti da ascrivere ai restanti convenuti CP_19
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra propo-
"così provvede : sta da Parte_1 e Parte_2
a) in accoglimento, dichiara illegittima la condotta -di cui alla nota del
2/1/19- di Controparte_3 poi CP_2 in riferimento al-
la indennità di euro 33.836,00, depositata presso terzi e da attribuir- si immediatamente da parte della e di [...] CP_20
CP_4 Parte_2 a Parte_1 e
b) condanna CP_2 già Controparte_3 a pagare a [...]
gli interessi legali su euro 33.836,00 Pt_6 e Parte_2
sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, dal 2/1/19 al soddisfo;
c) respinge nel resto;
d) condanna altresì detta CP_2 a pagare le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.800, di cui euro 300 per esborsi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli in data 10/12/25.
Il giudice unico
NT TT
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. NT TT, pro-
nunzia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7033/2022 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto espropriazione e vertente tra
TRA
(C.F. C.F. 1 Parte_2 Parte_1
(), entrambe elettivamente domiciliate
[...] (C.F. C.F._2
congiuntamente al difensore presso lo studio dell'avv. Pasquale De Lucia, del Fo- ro di Santa IA Capua Vetere, sito in San Felice a Cancello (CE), alla Via Lau- renza N. 69, che le rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al presente atto
-ATTRICI-
E P.IVA_1 ), in persona del legale rappresen- Controparte_1 (C.F.
tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Modesto Letizia, giusta procura gene- rale per notaio Persona_1 Barano d'Ischia, Rep. n.33646 del 14/03/18, entrambi elett.te dom.ti presso la sede legale dell'ente, in via S. Lucia n.81
-CONVENUTA-
E
(P.IVA P.IVA_2 Controparte_2 già Controparte_3
,
in persona del legale rappr.te pt, rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Marra giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettiva- mente domiciliato presso lo stesso in Caserta alla Via Dorso, 16
-CONVENUTA-
E
P.IVA_3 ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 C.F.
ND NT del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in Roma, alla Via degli Scipioni n. 281, giusta procura in calce alla com- parsa di costituzione e risposta
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI - come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 702bis cpc depositato il 22/3/22, poi notificato, Parte_1 esponevano di essere proprietarie di fondi siti in Pignata- e Parte_2
roMaggiore, distinti dalle p.lle 5121 e 5160 del foglio 13, beni anch'essi rag- giunti dal decreto regionale n. 161/18 con cui testualmente si disponeva, ai fini della ...realizzazione del gasdotto di cui in premessa, l'asservimento e/o 66
l'occupazione temporanea degli immobili di proprietà privata" inclusi, appun- to, i beni di titolarità attorea (precisamente, nell'intestazione del provvedimen- to si legge: "Decreto Dirigenziale n. 161 del 20/12/2018 - Dipartimento 50 -
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Direzione Generale 2- Ogget-
...
to dell'Atto: DPR 327/01 ESPROPRIO, ASSERVIMENTO E/O OCCUPAZIO-
NE TEMPORANEA DELLE AREE OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE
DEL METANODOTTO "COLLEGAMENTO PIETRAVAIRANO-PIGNATARO
Pt_3 DN 600 (24") DP 75 BAR" "); che, quindi, prosegue parte attrice,
i competenti organismi liquidavano a proprio favore il relativo importo di complessivi euro 33.836,00; che, tuttavia, come ancora si legge nel ricorso ex art. 702bis cpc, in data "26/07/2019, con racc. A/R n. 15330271492-2 (allega-
to n. 3), la Controparte_4 comunicava alle ricorrenti che la [...]
CP_5 (già Controparte_3 e già Controparte_6 [enfasi aggiunta], tramite il suo avv. Michele Marra, aveva presentato opposizione al pagamento di tali indennità in favore delle odierni ricorrenti, stante la pen- denza presso il Tribunale di Santa IA Capua Vetere di un procedimento civile, tra la società opponente e le Parte_1 relativo ai terreni de quo ed
,
evidenziando la sussistenza di una posizione di diritto in favore della stessa
(cfr. All. 6). Si precisa che la si era solo limitata a noti- Controparte_4
ziare le odierne ricorrenti circa l'avvenuta opposizione presentata dalla [...]
CP_7 senza tuttavia mai trasmettere loro copia dell'atto di opposizione
(così come invece anche richiesto con PEC del 27/01/2022 - All. 11), ostaco-
lando e vanificando così di fatto la possibilità per le odierne ricorrenti di pre- sentare, dopo un attento e ragionato studio della vicenda, tempestivamente delle osservazioni finalizzate ad una eventuale risoluzione della vicenda in via stragiudiziale, senza dover ricorrere, invece, alla presentazione di codesto ri- corso...in conseguenza di tale opposizione proposta dalla società resistente, la
Giunta Regionale della Campania, nella qualità di Autorità Procedente, provvedeva ad emanare, in data 17/04/2019, ordinanza di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di tali indennità di asservimento ed occupazione temporanea ex art. 26, comma 4, d.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i. Pertanto, quale depositante legale, depositava, per conto della Controparte_4
Giunta Regionale della Campania, la somma sopra descritta in dettaglio presso la inviando alle odierne Controparte_8
ricorrenti le quietanze di avvenuto deposito con racc. A/R n. 61782411131-7 dell'11/12/2019 (allegato n. 4); 6) che con PEC del 19 aprile 2021 (allegato n. 5), le odierne ricorrenti, a mezzo dello scrivente procuratore, richiedevano formalmente alla Controparte_4 di corrispondere le somme loro spet- tanti, stante l'infondatezza e la genericità dell'opposizione presentata dalla
A tale richiesta perveniva risposta con PEC del 22/04/2021 CP_2
Controparte_4 si dichiarava priva di po- (allegato n. 6) con la quale la tere decisorio al riguardo, invitando a rappresentare eventualmente la mede- sima richiesta alla Giunta Regionale della Campania. ..."; che, dunque, la so- cietà CP_2 si opponeva a siffatta liquidazione riferendo, in sostanza, di averne titolo in forza di contratto preliminare di compravendita dei beni stessi e per il quale pendeva giudizio risolutorio/riarcitorio dinnanzi al Tribunale di
S.IA C.V. ; che, pertanto, in virtù di provvedimento regionale del 17/04/2019, Controparte_4 quale depositante legale, depositava, per conto della Giunta Regionale della Campania, la somma sopra descritta in dettaglio presso la inviando alle Controparte_8
odierne ricorrenti le quietanze di avvenuto deposito con racc. A/R n.
61782411131-7 dell'11/12/2019 (allegato n. 4); che, infine, l'istante promuo- veva il presente giudizio formulando, nell'atto introduttivo, le seguenti conclu- sioni: "1)...accertare l'infondatezza/genericità/pretestuosità dell'opposizione al pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di asservimento dei terreni sopra descritti presentata dalla Controparte 2 per in motivi so- pra riportati;
2) per l'effetto ordinare alla Giunta Regionale della Campania ed alla in solido tra loro o chi tra loro sia tenuto in via Controparte_4
esclusiva per legge, di: a) svincolare le somme sopra descritte, spettanti in pagamento alle odierne ricorrenti, tutte depositate presso la
[...]
b) corrispondere tali somme in favore delle Controparte_9
odierne ricorrenti;
3) condannare Controparte_2 al pagamento in favore delle odierni ricorrenti: a) degli interessi al saggio ex art. 1284, comma I c.c. sulla somma totale dovuta, dal fatto e fino alla data della presentazione della domanda giudiziale;
b) degli interessi al saggio ex art. 1284, comma IV, c.c., sulla somma totale dovuta, dal giorno della presentazione della domanda giu- diziale e fino al soddisfo;
4) condannare Controparte_2 al risarcimento del danno subito dalle odierni ricorrenti come descritto in premessa, da quantifi- carsi in via equitativa in € 5.000,00 per ciascuna parte ricorrente o, in alter- nativa, di quella diversa somma che l'odierno giudicante ritenga equa;
"
(V., amplius, atto introduttivo).
Controparte_3 (v. oltre), Controparte_1 e Controparte_4 all'uopo costituitesi, deducevano a loro volta la inammissibilità (per difetto di legittimazione) ed infondatezza della proposta domanda attorea di cui, pertan- to, chiedevano il rigetto (v., esattamente, rispettive comparse di risposta in at-
ti).
Data la evidente articolazione della vicenda, il rito ex art. 702bis cpc veniva quindi convertito, come da ordinanza in atti, in procedimento ordinario.
Prima di esaminare, nel merito, la domanda di Parte_1 e CP_10
[.
,occorre osservare che dalla prodotta visura camerale storica di CP_2
[...], aggiornata al 5/8/21, risulta anzitutto, in virtù di rispettivi atti notarili, il cambio di denominazione sociale dell'1-16/10/14 da Controparte_6 a e, poi, altro cambio di denominazione sociale del 23- Controparte_3 alla Controparte 2 : in pratica, in base 24/6/20 da Controparte_3
alle risultanze di detta visura camerale, il soggetto societario qui evocato in giudizio nel 2022 è appunto, a partire dal 23-24/6/20, CP_2 già de-
Controparte_3 Invero, in atti il procuratore attoreo allega nominata proprio attestato ex art. 3bis legge 53/1994 in cui, per la notifica del ricorso ex art. 702bis cpc e relativo decreto di fissazione d'udienza, rileva testualmente :
“HO NOTIFICATO... 1. RICORSO EX ARTT. 702-BIS SS. C.P.C. P1272 -
Ricorso 702bis-D EL EP Pt_2 Controparte_3
[...] [enfasi aggiunta] .pdf.p7m - in duplicato informatico estratto dal fascico- lo informatico predetto;
A 1) codice fiscale e par- Controparte_2
...
tita IVA: P.IVA_2 ), R.E.A. Napoli n. 647814, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in CP 8 alla Via Eduardo Nicolardi n. 191 - 80131, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. [...] Email_1 iscritta nel Reginde, e con ricevuta completa, Email_2 estratto da INI-PEC" (enfasi aggiun- all'indirizzo te).
Sicchè, nell'ordine :
Controparte 2 già [...]
-già in detto ex art. 702bis cpc si fa riferimento a
CP_11
-che, poi, dalla prodotta visura camerale, allegata al ricorso stesso, risulta a conferma, per quanto interessi, il cambio di denominazione sociale del 23-
alla Controparte_2 24/6/20 da Controparte_3
- che, ancora, tale Ricorso 702bis Controparte_12
Controparte_3 [enfasi aggiunta] .pdf.p7m - in duplicato informatico estratto dal fascicolo informatico predetto, viene notificato, cioè indirizzato via PEC, a 1) Controparte_2
Sicchè in sintesi, il diretto legame identificativo tra Controparte_3 ed essa stessa come poi ridenominata Controparte_2 è costantemente rappresentato sia nell'atto introduttivo che nei relativi adempimenti prelimina- ri.
Ebbene, sul punto deve premettersi, come è del resto noto, che la modifica del- la denominazione sociale (nella specie attestata dalla ripetuta visura stori- ca/camerale) lascia immutato il soggetto giuridico come tale, che sarà perciò la stessa persona giuridica qui dapprima denominata Controparte_13
CP_2[...] e, poi, (cfr. ad es. SSUU 21970/21 secondo cui "...il mutamento della denominazione sociale ...non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico...", ribadendo es- sa in prosieguo il principio per cui, per l'istituto in sé considerato, il
"...cambiamento della denominazione sociale,...non fa venir meno la conti-
nuità giuridica della società...").
CP_2 sono continuati-Insomma, nella specie, Controparte_3 e vamente lo stesso unico soggetto societario, sia pure con nome parzialmente modificato.
Inoltre, come si è accennato, il procuratore istante attesta le attività notificato- rie da lui poste in essere e consistenti in particolare (dopo la estrazione di co- pia analogica) nel (tentato) “invio" degli atti a CP_2 (già CP_3
[...] a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica risultante dal registro
INI-Pec, restando invece improvati la riuscita dell'invio stesso e, soprattutto, la "avvenuta consegna" del relativo plico elettronico. Sicchè, la preliminare estrazione di copia analogica effettuata ad ovvi fini notificatori risulta idonea- mente certificata da detto procuratore attoreo trattandosi di attività da egli stes- so direttamente svolta. Resta invece esclusa e quindi non conformata, come si diceva, la essenziale dimostrazione del buon fine dell'invio (accettazione del sistema) e, soprattutto, della avvenuta tradizione telematica (avvenuta conse- gna) del documento giudiziario in rassegna in quanto, a tale scopo, non ven- gono prodotte le due corrispondenti e necessarie ricevute telematiche (specie la seconda di esse). Occorre a riguardo osservare, in generale, che la giuri- sprudenza di legittimità tende a configurare la (discussa) categoria della inesi- stenza dell'atto, qui della notifica, quando appunto manchi materialmente la relata stessa o ne manchino i profili più essenziali, quali la trasmissio- ne/spedizione dell'atto ad opera di soggetto abilitato e, più di tutto, la relativa avvenuta consegna al destinatario, con i conseguenti effetti di insanabilità pro- cessuale della incompiuta notifica (a partire tra l'altro da SSUU 14917/16 e
14594/16, fino alla giurisprudenza più recente, si afferma infatti che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere ricono- scibile quell'atto...). Tuttavia, Cass. 23968/17, pur aderendo a tale precedente impostazione di nomofilachia, si perita inoltre di precisare, in dettaglio, che
"...è vero che si è statuito (Cass. Sez. U. 15/07/2016, n. 14594) che, "in caso 66
di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputa- bili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completa- mento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indi- cati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova ri- gorosa"; e non è meno vero che si è pure sancito (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n.
14916), con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, ma in base a principi agevolmente riferibili ad ogni atto introduttivo di un grado di impu- gnazione, che "l'inesistenza della notificazione... è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto proces- so, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essen- ziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità"; al riguardo, tali elementi sono stati identificati: "a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita;
e restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa"; pertanto, ogni vizio relativo si riconduce all'ambito della nullità ed è suscettibile di sanatoria "con efficacia ex tunc, o per rag-
giungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata... o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontanea- mente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c."; e pe- rò nella specie si è avuto che, restituito il plico non notificato a mezzo posta, entro il termine prorogato in base a Cass. Sez. U. 14594/16, cioè il
15/01/2015 (due giorni dopo la scadenza di quello ordinario, avutasi il
13/01/2015) l'atto è stato solo informalmente - e quindi in violazione delle re- gole sulla notificazione - trasmesso a mezzo posta elettronica da chi si è ad- dotto essere una collaboratrice degli avvocati della parte appellante e pertan- to in carenza del requisito sub "a)" sopra fissato da Cass. Sez. U. n. 14916/16,
Pagina 3 di 5 siccome scansionato in formato "pdf" (e quindi come immagine) senza alcuna osservanza della normativa sulla notificazione a mezzo posta elettronica, sicchè l'appellato si è poi costituito, ma appunto in via pregiudi- ziale eccependo la radicale irritualità dell'instaurazione del gravame per non riconducibilità ad alcuno valido schema legale della propalazione del relati- vo atto introduttivo operata da controparte;
pertanto, poichè nessuna attività rituale si è avuta entro il termine ordinario anche come prorogato della metà, la non sussumibilità dell'attività del tutto informale compiuta per portare a conoscenza del suo destinatario l'atto di appello in alcune delle forme legali di notificazione (sia sotto il profilo del soggetto agente - privo di mandato della parte appellante - che, soprattutto, per l'assoluta carenza dei minimali requisi- ti di forma anche solo per la notifica a mezzo posta elettronica certificata, ri- sultando violate le disposizioni sul punto), riguardata alla stregua dell'irrile- vanza della costituzione del destinatario in quanto avvenuta con eccezione in via pregiudiziale proprio del vizio di non configurabilità di una notifica (e al di fuori della sola ipotesi di nullità sanabile ricordata dalla richiamata pro- nunzia delle SS.UU.), porta alla conclusione che nessuno dei principi afferma- ti da questa Corte e sopra ricordati può giovare, perfino ove potessero in qualche modo e con ogni cautela tra loro interagire, alla ricorrente, che li
-
ha violati entrambi;
e tanto in applicazione del seguente principio di diritto: la notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine per trasferimento del destinatario, seguita, quand'anche entro il termine originario maggiorato della metà, da una comunicazione informale a mezzo posta elettronica da par- te di soggetto non munito di mandato, non è soltanto nulla, ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell'atto, il quale esordisca eccependo il difetto di una notificazione definibi- le come tale, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria, con la conse-
guenza della decadenza dall'impugnazione per carenza di notifica del suo atto introduttivo;
". Sicchè, invero, in ben tre passaggi motivazionali, qui sottoli- neati, il Giudice di legittimità dà ripetuta evidenza al fatto che, oltre alle ripor- tate e radicali deficienze notificatorie, il convenuto (lì in secondo grado) abbia esordito eccependo pregiudizialmente tale difetto di notifica, il che lascia ragionevolmente intendere, a contrario ma ripetutamente, che se invece l'interessato si fosse costituito difendendosi nel merito (come qui appunto ac-
cade, a partire dall'invocata mancanza della propria legittimazione passiva per asserite ragioni di diritto sostanziale), allora la sua effettiva partecipazione al giudizio avrebbe potuto invece sanare il rapporto processuale in questione, il Cont che poi è quanto è avvenuto nella specie perché la riferisce della esisten- za di detto contratto preliminare su cui appunto fondare nel merito la asserita esclusione di ogni sua responsabilità o legittimazione passiva (v. oltre), senza però accennare a difetti notificatori.
Insomma, Controparte_3 poi chiamatasi CP_2 il tutto for-
mante un immutato ed unico soggetto giuridico societario (salva variazione nominativa), si è costituita in giudizio protestando il proprio difetto di legitti- mazione e di responsabilità ma, tuttavia, omettendo ogni riferimento notifica- torio, non avendo cioè essa esordito eccependo siffatta lacuna preliminare (v.
Cass. cit.).
Sicchè, il contraddittorio può comunque ritenersi ritualmente costituito. Ma, proseguendo sotto il profilo della legittimazione e del merito, può subito anticiparsi che la società CP_2 ha inviato alla CP_4 l'allegata no-
ta/PEC del 2/1/19 con la quale ha affermato, a mezzo dello stesso procuratore qui officiato, che "...La società aveva un contratto prelimi- Controparte_3
nare con i sigg.ri Parte_1 per un terreno in località Pignataro Maggiore, con giudizio pendente innanzi al Tribunale di S.IA C.V., prima di procede- re alla liquidazione di eventuali importi a titolo di servitù in favore degli stessi
Parte_1, evidenzia la sussistenza di un contratto preliminare in ordine al quale sussistono diritti in favore della Controparte_6 , pertanto, invita
la CP_4 a considerare tale posizione di diritto. Il sottoscritto avv. Michele-
Marra... si rende parte diligente nell'indicare la sussistenza di tale posizione di diritto protetta dalla normativa onde evitare danni alla società CP_6
[...] : sicchè, la deduzione di una "posizione di diritto" in favore di Par- tenopea, specificamente sottoposta all'attenzione di CP_4, e la ripetuta cir- costanza che questa "posizione di diritto" è "protetta dalla normativa onde evi-
Cont tare danni alla società" stessa, evidenziano, senza dubbio, l'intento della di inserirsi e figurare nel procedimento amministrativo in atto al chiaro fine di non far attivare esborsi (indennitari) che, asseritamente, potessero appunto danneggiarla. Trattasi in sostanza di provvidenze la cui erogazione viene qui di fatto impedita o almeno ostacolata dal terzo attraverso la indicata nota/PEC del
2/1/19 (colposamente erronea, come si vedrà oltre), discendendone pertanto che CP_2 tutt'altro che indifferente o non legittimata, è invece -in virtù di tale nota e dei suoi conseguenziali effetti- senz'altro munita di soggettività passiva, avendo cagionato una evidente e dannosa impasse operativa poi in Cont sostanza impugnata in questa sede (può inoltre in ipotesi ritenersi che la si sia qui costituita come Controparte_3 questa essendo, infatti, la sua de-
nominazione societaria al tempo dell'introdotto giudizio Parte_4 iniziato nel 2017 e della ripetuta nota del 2019, prima cioè del sopraggiunto cambio di denominazione sociale a sua volta intervenuto nel 2020, in data questo caso anteriore, per quanto ora interessi, al presente giudizio avviato nell'anno 2022.
Ma, come si è visto, tutto ciò non esclude la persistente unicità del soggetto giuridico societario, nella specie passivamente legittimato).
Ciò posto, deve ora osservarsi che la primigenia e centrale domanda introdut- tiva, riportata sub 1) delle richiamate conclusioni attoree, e dalla quale poi di- rettamente ed imprescindibilmente discendono tutte le altre conseguenti istan- ze attoree, consiste, come si è visto, nell' accertare l'infondatezza/genericità/pretestuosità dell'opposizione al pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di asservimento dei terreni sopra de- scritti presentata dalla Controparte 2 per in motivi sopra riportati : trattasi cioè -in sé- di domanda di accertamento della infondatezza e pretestuosità del- la avversa condotta di controparte (a riguardo, occorre in generale osservare che la opposizione alla stima ex art. 54 DPR 327/01 fonda notoriamente, nel contesto della giurisdizione del G.O., la competenza unica della Corte
d'Appello -v. ad es. SSUU 14583/24-. Ma, tuttavia, nel caso in rassegna non viene in rilievo l'entità estimatoria dell'indennità, in senso oggetti- vo/quantitativo, quanto, piuttosto, la valutazione della condotta altrui volta in- debitamente ad interferire sulle aspettative o spettanze dell'odierna parte attri- ce, in relazione, in particolare, alla contestazione formulata da un terzo che ac- campi, a sua volta, dedotte pretese o posizioni di diritto sugli immobili interes- sati e, in conseguenza, sui relativi importi indennitari: tale diversa prospettiva, sempre nel contesto della giurisdizione ordinaria, esclude quindi la competen- za unica della Corte d'Appello facendo così rifluire la controversia in esame nell'ambito delle correnti attribuzioni accertative, di diritto comune, dell'adito tribunale. In più aggiungendosi, a conferma ulteriore, che la pretesa di Pt_5
[...] contro Parte 1 si basa appunto sul riferito negozio preliminare, su un chiesto recesso dallo stesso per grave inadempimento di controparte e sulla corresponsione della dedotta caparra, vale a dire su vicende tutte anch'esse di chiara ed ordinaria matrice privatistica).
Ebbene, nel pendente giudizio sammaritano -del quale peraltro non è dato nel- la specie sapere, almeno non documentalmente, se lo stesso si sia o meno con- cluso, e con quale modalità- la società invero chiede: “...accertato il grave inadempimento della parte promittente venditrice..., DICHIARARE IL RE-
CESSO DELLA PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE e per l'effetto con- dannare i convenuti Controparte_14 Parte_2
al pagamento della somma di
[...] eredi del sig. Persona_2
euro...., pari al doppio della caparra confirmatoria effettivamente versata dal- la società..." (così nell'allegata citazione sammaritana del 16/10/17, con enfa- si in parte aggiunta).
Nel presente procedimento, dunque, non occorre e non si può nemmeno va- gliare il merito ed il contenuto dei fatti oggetto del giudizio avviato presso il Tribunale di S.IA C.V., dovendo qui piuttosto valutarsi la potenziale ido- neità preliminare di questi fatti stessi ad interferire, o meno, con i diritti di
Parte_1 e Parte_2
Parte_4Invero, le riportate conclusioni rese nell'altro giudizio sono fina- lizzate solo a sciogliere il contratto preliminare per il dedotto inadempimento di Parte 1 -conseguendone altresì il duplum della caparra originariamente attribuita all'odierna parte attrice o al suo dante causa- e non ad eseguire il contratto stesso, ex art. 2932 c.c. . Con l'effetto, ineluttabile, che tale società
CP_2 non possa e non voglia quindi conseguire, in sostanza, alcun diritto
(reale) sui fondi per cui è causa, non potendone perciò pretendere, in coerenza, nemmeno alcun afferente pagamento -a titolo di indennità di occupazione- da parte della procedente P.A. o di chi per essa.
Pertanto, sotto tale esclusivo ed assorbente profilo, la società in sostanza non vanta e non vanterà -in base alla sua stessa azione come esercitata davanti all Controparte_15 diritti reali sui cespiti in rassegna e, per l'effetto, non vanterà quindi neanche diritti di credito sulle incidenti attribuzioni indennita- rie/occupatorie, aventi ad oggetto gli stessi beni (pari complessivamente a de- terminati euro 33.836,00 peraltro, la conferma di tali importi, dei numeri par- ticellari dei beni interessati e dei corrispondenti soggetti titolari appaiono poi proficuamente riassunti nelle allegate quietanze del versamento eseguito pres-
so la dello Stato).Controparte_16
La domanda principale come tale -di accertamento della infondatez- za/pretestuosità della illecita condotta di parte convenuta-, esercitata in sostan-
), è dunque accoglibi-za contro CP_2 già Controparte_17 le, risultando per l'effetto illegittimo il comportamento della società teso inde- bitamente ad affermare o prospettare diritti in realtà inidonei, già a monte, ad interferire con le posizioni soggettive attoree (v., per tale indebita condotta, la ripetuta nota di CP_2 del 2/1/19 letta in relazione alla pregressa citazione sammaritana). In sostanza, la fondata domanda introduttiva è volta a confutare e caducare l'illegittimo comportamento tenuto dalla società terza ed essen- zialmente finalizzato a neutralizzare o ritardare la consegna di somme dovute ai relativi aventi diritto sulla base -si noti- della riferita controversia del 2017
che invece non mira affatto a conseguire la esecuzione diretta del preliminare immobiliare e -quindi- ad acquisire diritti reali e afferenti indennità pubbliche, ma, piuttosto, mira esclusivamente a risolvere lo stesso atto, conseguendone la duplicata caparra.
Cont di una tale Ciò che esclude per definizione la acquisibilità da parte della proprietà fondiaria e, con essa, di ogni inerente pretesa indennitaria.
Risultandone pertanto la illegittimità della condotta societaria.
Non appare poi apprezzabile, nella specie, alcuna significativa responsabilità della P.A. e degli organismi per suo conto operanti in quanto essi -seppur ri- tardatari od omissivi nel trasmettere ai Parte_1 la nota di CP_2 del
2/1/19, qui poi prodotta- hanno comunque transitoriamente proceduto al depo- sito pubblicistico della somma in questione proprio a cagione della illegittima Cont ed assorbente iniziativa della la quale, pur non avendone titolo in base a semplice domanda risolutoria/risarcitoria del preliminare, ha tuttavia agito, ed ancora sembra agire, presso il giudice di S.IAC.V. all'unico scopo di re- scindere siffatto contratto preliminare/immobiliare e non già di portarlo ad esecuzione, ex art. 2932 cit. .
Quanto poi alle conseguenti istanze attoree, di carattere per così dire accesso- rio, appare anzitutto ovvio che chi detenga o comunque controlli la materiale destinazione delle concretamente depositate c/oindennità
CP_8DDPP/Ragioneria Territoriale Controparte_1 e/o CP_4
[...] è tenuto, per le cause qui accertate, a liberare -o a disporre fatti- vamente la immediata liberazione- della somma di euro 33.836,00 in favore di parte attrice cui, in origine, i competenti organismi avevano già infatti delibe- rato di attribuire la somma medesima : in realtà, si tratta in tale caso di natura-
li effetti direttamente derivanti dall'accoglimento della indicata domanda prin- cipale di accertamento dell'altrui illecita condotta, più che di domanda auto- noma o propria in quanto, all'evidenza, per principio generale nessun terzo può indebitamente impedire un versamento all'avente diritto di somme sue proprie, qui per le legittime ragioni attoree nella specie già descritte (in dispar- te ovviamente il richiamato giudizio sammaritano di inadempimen- to/recesso/caparra ed i suoi possibili esiti, tutti da governare in siffatta distinta sede).
In conseguenza, la domanda introduttiva risulta fondata
Inoltre, come preannunciato, sulla ripetuta somma in attribuzione (di euro
33.836,00) vanno poi conteggiati gli interessi legali da computare precisamen- te, come richiesto, dalla domanda in esame fino all'effettivo soddisfo, e da porsi ovviamente a carico della responsabile CP_2 che ha colpevolmente innescato detto transitorio blocco del denaro di pertinenza attorea (a riguardo, precisamente, esiste una obbligazione legale a carico della P.A. di corrispon- dere all'avente diritto un qualcerto determinato importo in denaro -in relazione alla temporanea occupazione pubblica di fondi privati- ma, se di fatto questo adempimento è impedito dalla condotta tenuta non dall'obbligato naturale ma appunto da un altro terzo soggetto, nella specie la società CP_2 che non dimostra a sua volta di essere in concreto titolata ad interferire nella procedura Cont indennitaria, ne discende allora che solo la stessa debba effettivamente rispondere del suo comportamento, per una indebita e dannosa iniziativa quasi poi riconducibile nell'ambito della tutela aquiliana del credito. In ogni caso, avendo il terzo temporalmente ed illecitamente inibito ritardato l'assegnazione effettiva delle somme dovute alle aventi diritto, ne deriva così
l'applicazione dei soli interessi legali e non di quelli commerciali: cfr. ad es. Cass. 28409/18 secondo cui il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di obbligazioni di fonte con- trattuale dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione). Sono dunque do- vuti, qui per responsabilità non contrattuale di Partenopea, i soli interessi lega- li dalla domanda giudiziale.
Tali accessori, precisamente, vanno poi computati secondo i seguenti parame-
tri di legittimità:
Cass. civ. n. 2979/2023 - In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della man- cata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risar- cimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma origina-
ria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono com-
putarsi ... sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (enfasi aggiunte). In pratica, va riconosciuta la svalutazione monetaria come porzione del maggior danno emergente e, sulla relativa somma via via rivalutata, anno per anno, vanno quindi altresì applicati gli interessi legali dal 2/1/19 al soddisfo.
Il maggior danno di euro 5.000, qui genericamente allegato, non è invece poi accordabile in aggiunta a tali svalutazione monetaria ed interessi legali, appena detti.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza di CP_2 già [...]
e si liquidano, come in dispositivo, in favore del procu- Controparte_18
ratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Spese compensate nel resto, non essendovi apprezzabili addebiti da ascrivere ai restanti convenuti CP_19
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra propo-
"così provvede : sta da Parte_1 e Parte_2
a) in accoglimento, dichiara illegittima la condotta -di cui alla nota del
2/1/19- di Controparte_3 poi CP_2 in riferimento al-
la indennità di euro 33.836,00, depositata presso terzi e da attribuir- si immediatamente da parte della e di [...] CP_20
CP_4 Parte_2 a Parte_1 e
b) condanna CP_2 già Controparte_3 a pagare a [...]
gli interessi legali su euro 33.836,00 Pt_6 e Parte_2
sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, dal 2/1/19 al soddisfo;
c) respinge nel resto;
d) condanna altresì detta CP_2 a pagare le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.800, di cui euro 300 per esborsi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli in data 10/12/25.
Il giudice unico
NT TT