Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3444/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
3444/2024 R.G.
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARENZI CLAUDIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera (PV),
Via Plana n. 89;
ricorrente nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio l'Avv. Controparte_1 C.F._2
CERUTTI ISABELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in GI
(PV), Via Torino n. 80;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia adito, contrariis reiectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri CP_1
pag. 1 di 4
1) il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre,attualmente in
GI (PV), Via Emilia n. 55 e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di tutti;
in ogni caso, salvo differenti accordi presi dai genitori direttamente con il ragazzo, quest'ultimo trascorrerà con il padre weekend alternati, a partire dal venerdì sera e sino alla domenica sera, quando verrà riportato dal padre presso l'abitazione materna, salvo diverse determinazioni del figlio;
2) il figlio trascorrerà le vacanze natalizie in egual periodo con l'uno e l'altro genitore, indicativamente dal 25/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno della Vigilia;
trascorrerà 3 giorni durante le vacanze pasquali con l'uno e con l'altro genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; trascorrerà le ulteriori festività e i ponti in egual periodo con l'uno e l'altro genitore;
3) per quanto concerne le vacanze estive, il figlio trascorrerà con il padre 3 settimane anche non consecutive da concordarsi con la madre entro il 30/04 di ogni anno;
4) le decisioni di maggiore interesse per il figlio, riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute, le vacanze, le attività ricreative e sportive, dovranno essere prese di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e dei desideri del figlio;
5) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio,entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di €. 300,00#, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
6) il sig. provvederà all'integrale pagamento dei costi dell'abbigliamento Pt_1 necessario al figlio per ilcalcio;
le ulteriori spese extra mantenimento verranno pagate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del
Tribunale di Pavia;
7) la sig.ra percepirà l'assegno unico nella misura del 100%; CP_1
8) i coniugi si impegnano a sostenere al 50% i costi del percorso psicologico che il loro figlio aveva in corso e che sta per riprendere, al fine di sostenerlo pag. 2 di 4 psicologicamente sia nel percorso scolastico che nel nuovo percorso di vita conseguente alla separazione dei suoi genitori;
9) i coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore nonché per il rilascio e il rinnovo dei propri documenti.
Spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, all'udienza del 06.02.25, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in GI (PV), l'11.08.2008 (atto n. 16, Parte II,
Serie A, anno 2008), alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, è stata depositata la copia del decreto del 28.03.2023, con il quale il Tribunale di Pavia ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale, avvenuta in modalità cartolare.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti al figlio Per_1
[...]
Stante l'intervenuto accordo, le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate inter partes.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e n GI (PV), l'11.08.2008 (atto n. 16, Parte
[...] Controparte_1
II, Serie A, anno 2008), in conformità alle condizioni da loro concordate;
pag. 3 di 4 2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Pavia, camera di consiglio dell'11.03.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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