Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1555 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 1555/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Giuseppe Pustorino nell'interesse di
[...]
e dall'avv. Maria Rita Majmone per la società Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore sulla Parte_2 scorta del decreto di regolamentazione adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23/12/2024 per l'udienza del 13.05.2025, fissata per discussione, come da provvedimento del 17/03/2021 e poi reiterato, pronuncia la seguente
SENTENZA tra titolare della omonima ditta individuale di costruzioni, Parte_1
(p.iva ), elettivamente domiciliato in Messina, via Primo Settembre P.IVA_1
116, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pustorino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
attore/opponente contro
, in persona del legale Parte_2
rappresentate pro tempore, (p.iva ) elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in Milazzo, via Regis n.61, presso lo studio dell'Avv. Maria Rita
Majmone, che la rappresenta e difende per procura in atti;
convenuta/opposta avente ad oggetto: altri contratti d'opera
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo PEC il 24.08.2018, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 250/2018,
[...]
dichiarato provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale intestato ingiungeva al di pagare la somma di euro 54.620,84, oltre interessi e spese. Parte_1
La procedura monitoria si avviava con ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla la quale assumeva di essere creditrice, nei confronti Parte_3
della ditta della complessiva somma di euro 54.620,84 (di cui Parte_1
euro 53.691,72 quale residuo sul maggior importo di euro 83.691,72 per la fattura n. 6/L del 31.01.2012; euro 329,12 giusta fattura n. 248/V del 30.09.2010 ed euro
600,00 giusta fattura n. 40 T del 31.08.2010).
Opponendosi, il sosteneva l'intervenuto pagamento del credito azionato Parte_1
in virtù del contratto stipulato in data 16.02.2016 (registrato il 17.02.2012 n. 480 serie 1T Modello Unico) con il quale le parti avevano convenuto in luogo della fattura n. 6/L del 31.01.2012 di euro 83.691,72, la cessione – in favore della società – del credito vantato dalla ditta nei confronti del Pt_2 Parte_1 [...]
, fino alla concorrenza del corrispondente importo. CP_1
Quanto alle ulteriori due fatture (indicate al n. 248/V e n. 40/T) eccepiva la compensazione, essendo a sua volta creditore nei confronti della Parte_3
della somma di euro 1000,00 portata dalla fattura n. 61 del 5.8.2015.
Ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“preliminarmente, disporre la sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. sussistendone gravi motivi;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta, per qualsivoglia titolo o causale, dalla ditta opponente alla società opposta in relazione al presunto vantato credito e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, nulla, o comunque Pag. 2 a 9 R. G. n. 1555 / 2018
revocare l'ingiunzione opposta, con la conseguente inefficacia della stessa, anche nella parte relativa alla liquidazione delle spese giudiziali;
condannare parte soccombente alle spese del giudizio di opposizione con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese senza aver percepito alcun compenso”.
Instaurato il contraddittorio, la parte opposta adduceva come nel contratto sottoscritto tra le parti, all'art. 3, era espressamente convenuto che “per effetto della presente cessione le obbligazioni della ditta nei confronti della Parte_1
Società… si intenderanno estinte solo con la riscossione dei crediti ceduti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1198c.c.”, tuttavia, a causa dello stato di dissesto del
[...]
, l'ipotesi di cessio pro solvendo prevista contrattualmente, non si Controparte_2
era mai integrata, non avendo mai potuto riscuotere il credito dal CP_1
Quanto alla richiesta compensazione del credito per le ulteriori due fatture (n.
248/V e n. 40/T), ne eccepiva l'inammissibilità stante la carenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito opposto.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, per insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. e la conferma del predetto decreto ingiuntivo per opposizione inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
All'udienza tenuta in data 01.04.20219 era rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Alla udienza del 4.11.2019 nessuno compariva ed era disposto il rinvio alla udienza del 2.12.2019 per assenza delle parti.
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A detta udienza era disposta l'acquisizione del fascicolo monitorio ed il rinvio al
9.11.2020 per la precisazione delle conclusioni.
Accadeva poi che anche a detta udienza le parti non comparivano e così si rinviava alla udienza del 25.01.2021 per assenza delle parti.
Alla successiva udienza del 17.03.2021 fissata d'ufficio, era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc con rinvio, per detto adempimento alla udienza del 6.12.2021; con note scritte depositate il 29.11.2021, parte opponente depositava copia del verbale di deliberazione n. 4 del 16.04.2021 con cui il approvava il rendiconto della Gestione e la chiusura del Controparte_1
dissesto finanziario, ove si evince che il credito del cessionario era annotato Pt_2
come debito fuori bilancio.
Con note conclusive autorizzate del 12 maggio 2022 parte opposta eccepiva l'inammissibilità della documentazione sopra citata poiché non autorizzata e poiché successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 12/06/2023 le parti rinnovavano la precisazione delle conclusioni e discutevano la causa e parte opposto, fra l'altro rilevava che “… contrariamente a quanto affermato da controparte, la procedura di dissesto è stata definitivamente chiusa e il credito della società opposta non è stato ammesso come è facilmente evincibile dallo stesso atto del comune”.
Seguivano poi dei rinvii per il carico di ruolo fino alla rimessione della causa alla udienza del 13.05.2025 svoltasi con le modalità ex art. 127 ter cpc e cosi decisa.
Va premesso che con decreto del 13 maggio 2025 il Giudice effettuava, per il tramite della cancelleria, un controllo sul deposito della fattura indicata dall'opponente come “doc. 2” e per la quale si chiedeva la compensazione, verifica che, però aveva esito negativo.
Ciò premesso si osserva. Pag. 4 a 9 R. G. n. 1555 / 2018
L'opposizione non è fondata e, di conseguenza, va rigettata.
Preliminarmente va correttamente inquadrato il contratto stipulato tra le parti come cessione del credito in lugo dell'adempimento, ed infatti, oltre che dall'intestazione dell'atto (in cui è espressamente indicato “contratto di cessione di crediti in luogo dell'adempimento”), dalla disamina del contratto allegato dalla parte opposta (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'8 marzo
2019) risulta chiaro che le stesse volessero generare gli effetti di una cessione pro solvendo come si evince dal tenore dell'art. 3 del contratto tra le parti che recita:
“per effetto della presente cessione le obbligazioni della ditta Parte_1
cedente nei confronti della società in nome collettivo “ Parte_2
si intenderanno estinte solo con la riscossione dei crediti ceduti, ai
[...]
sensi e per gli effetti dell'art. 1198 cod.civ.”.
La cessio pro solvendo, come è noto, è il contratto con il quale il creditore
(cedente), trasferendo ad altri il suo diritto, garantisce al cessionario sia l'esistenza del credito (“nomen verum”) che la solvibilità del debitore (“nomen bonum”).
Se il debitore ceduto non adempie, il cessionario potrà quindi rivolgersi al cedente per ottenere da lui l'adempimento; pertanto, fino alla effettiva riscossione del credito, il debitore non è liberato non realizzandosi in questo caso il trasferimento al cessionario del rischio d'insolvenza del debitore ceduto.
Tuttavia, in base al disposto di cui all'art. 1267 c.c., nell'ipotesi di cessione pro solvendo, in caso di inadempimento del ceduto, il cedente non è più tenuto al pagamento a favore del cessionario se il mancato pagamento del debitore ceduto sia imputabile a negligenza del cessionario nel promuovere le iniziative stragiudiziali o le azioni giudiziarie nei confronti del debitore ceduto per ottenerne l'adempimento.
A tal proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come «la cessione Pag. 5 a 9 R. G. n. 1555 / 2018
prevista dall'art. 1198 non estingue il credito originario, ma affianca ad esso quello ceduto con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito. Si verifica, pertanto, la coesistenza di due crediti: quello originario e quello ceduto;
stante il richiamo che l'art. 1198 fa al secondo comma dell'art. 1267, in cui si subordina la responsabilità del cedente non al solo adempimento del ceduto, bensì al fatto che il cessionario abbia iniziato e proseguito con diligenza le istanze contro quest'ultimo, il credito originario rimane quiescente fino
a quando il cessionario non abbia inutilmente escusso il debitore ceduto;
la realizzazione del credito ceduto produce l'estinzione anche di quello originario. In altri termini, la cessione del credito in luogo dell'adempimento non comporta liberazione del debitore originario, che consegue alla realizzazione del credito ceduto;
il credito originario rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità di fruttuosa escussione del debitore ceduto;
il creditore cessionario è tenuto ad escutere prima il debitore ceduto e, solo quando il medesimo risulti insolvente, si può rivolgere al debitore originario» (cfr. Cass. 6558/2005).
Pertanto, realizzatasi la cessione del credito, è il debitore ceduto che resta debitore principale del cessionario, mentre il cedente mantiene solo l'obbligo di garanzia prescritto dall'art. 1267 c.c., che richiede la previa escussione dell'altro.
Ne discende che bisogna verificare se esiste la possibilità di fruttuosa escussione del debitore ceduto e se vi sia stato un comportamento negligente del cessionario.
Quanto al primo profilo il credito vantato dal cessionario nei confronti del Pt_2
è stato riconosciuto dall'Organismo straordinario di Controparte_2
Liquidazione, nell'elenco debiti da ricondurre al e indicato come debito CP_1
fuori bilancio, all'esito dell'approvazione del rendiconto della Gestione e chiusura del dissesto finanziario (vedi allegato alle note di trattazione del 29 novembre
2021).
Al riguardo detto documento appare ammissibile. È documentalmente
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riscontrabile che lo stesso sia di formazione successiva alla udienza di precisazione delle conclusioni (fissata per la prima volta per il 9.11.2020 e anteriore a quella fissata per la discussione per la data del 6.12.2021, portando la data del 16.04.2021.
Ne consegue che il suo deposito, avvenuto il 29.11.2021 appare tempestivo.
In ogni caso, resta il fatto che dal 2021 ad oggi, il credito in questione non sia stato soddisfatto né, tanto meno, parte opponente ha dato prova dell'avvenuta estinzione del debito ceduto, che è rimasto, pertanto, insoluto.
Occorre, a questo punto, verificare se la società convenuta, abbia tenuto un Pt_2
comportamento negligente ai fini del conseguimento del credito.
Sul punto, l'opponente ha dedotto che la società non aveva Pt_2
negligentemente avviato alcuna concreta azione volta alla riscossione coattiva del credito, limitandosi ad inoltrare sterili diffide stragiudiziali.
Invero, la creditrice opposta ha dimostrato di avere adempiuto all'onere della richiesta di quanto dovuto, diffidando il ad effettuare Controparte_2
il pagamento di pertinenza (cfr. allegati n.1,2.,3,4,5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) e facendo istanza di ammissione alla massa passiva in data 15.11.2016 (cfr. allegato 1 della memoria 183 n. 2 c.p.c.)
Si tratta di un contegno processuale che è del tutto allineato alla ratio che è dato evincere dallo sviluppo della Giurisprudenza di legittimità (in particolare
Cassazione Civile, 28 maggio 2020 n. 10092 e n. 2110 del 24 febbraio 2000) che ha sancito che nel caso di cessione pro solvendo il cessionario è gravato dall'onere di dimostrare di aver previamente escusso, senza successo, il debitore ceduto il che induce a rigettare, la opposizione.
In ordine all'eccezione di compensazione formulata dal rispetto alle Parte_1
fatture di cui ai nn. 228/V del 30.09.2010 e 40/T del 31.08.2010, secondo cui Pag. 7 a 9 R. G. n. 1555 / 2018
nulla sarebbe dovuto poiché a sua volta, lo stesso sarebbe titolare di un Parte_1
credito nei confronti della pari ad euro 1.000,00, in virtù della Parte_3
fattura n. 61 del 2015, si rileva che il titolo da cui dovrebbe desumersi l'esistenza di tale credito non è stato allegato da parte opponente. Il lo ha indicato Parte_1
come “doc 2” nel proprio atto di costituzione ma, effettivamente, mai allegato, come risulta anche da attestazione della cancelleria del 15 maggio 2025.
Per cui, in assenza di alcun elemento probatorio, anche l'eccezione di compensazione deve essere rigettata.
Le considerazioni che precedono portano al rigetto dell'interposta opposizione anche su tale punto e, quindi, alla conferma del decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Deve, infine, essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta, per l'assoluta carenza di prova del pregiudizio eventualmente patito e di cui si chiede ristoro.
Si richiama, a tal riguardo, l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co. I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (cfr. Cass. n. 17902/2010; Cass. n.
13395/2007).
Le spese vengono compensate in ragione di 1/3 con condanna di parte opponente, maggiormente soccombente, alla refusione della quota residua (2/3) in favore di parte opposta e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori minimi delle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta (fase studio 1.276,00, fase introduttiva 814,00, fase istruttoria 2835,00, fase decisionale
2.127,00), tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate. Pag. 8 a 9 R. G. n. 1555 / 2018
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. 1555/2018 R. G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento di 2/3 delle spese processuali in favore della parte opposta che liquida in euro 4701,34 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando il residuo terzo.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 19/05/2025.
Il G.I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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