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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/11/2024, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4245/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
NOSTRA SIGNORA DELLA NEVE 6/2 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FERRARI DANIELA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
LOCALITA' CAPERANA C.S. 35/14 16044 CICAGNA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PATTONERI MASSIMO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MOCONESI il 13/06/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 1070/2016 emessa dal Tribunale
Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MOCONESI il 13/06/1999 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3 [...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
esenzione reciproca da qualsivoglia contribuzione e con revoca dell'obbligo del padre al contributo al mantenimento del figlio a partire da gennaio 2024 essendo divenuto economicamente autosufficiente.
• Spese di causa interamente compensate.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1999,
Numero 1, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 23.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
NOSTRA SIGNORA DELLA NEVE 6/2 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FERRARI DANIELA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
LOCALITA' CAPERANA C.S. 35/14 16044 CICAGNA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PATTONERI MASSIMO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MOCONESI il 13/06/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 1070/2016 emessa dal Tribunale
Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MOCONESI il 13/06/1999 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3 [...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
esenzione reciproca da qualsivoglia contribuzione e con revoca dell'obbligo del padre al contributo al mantenimento del figlio a partire da gennaio 2024 essendo divenuto economicamente autosufficiente.
• Spese di causa interamente compensate.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1999,
Numero 1, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 23.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri