Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4468/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4468/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1377/2019 pubblicata in data 24.07.2019, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIOSI Parte_1 P.IVA_1
AUGUSTO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA CARDUCCI N.61
NAPOLI
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SANGIUOLO ANDREA presso il cui studio P.IVA_2
è elettivamente domiciliato in Via F. Flora 24 82100 Parte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza ex art 127 ter cpc.
pagina 1 di 12
L in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di Parte_2
citazione notificato in data 20.11.2012, conveniva innanzi al Tribunale di Benevento la di , in persona del legale rapp.te p.t., per Controparte_1 Controparte_1
sentir pronunciare i seguenti provvedimenti: “previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento contrattuale e/ o responsabilità della convenuta e della legittimità della risoluzione e/o del recesso dei contratti preliminari o previa dichiarazione della risoluzione e/o del recesso degli stessi da parte dell' da parte del Giudice ed Pt_3
adottati tutti gli altri provvedimenti consequenziali, connessi e/o collegati, accogliere la domanda principale e rigettare la riconvenzionale della convenuta e conseguentemente condannare la in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te, alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 1.353.480,00 anticipate dall' ed € 210.800 a titolo di penale (pari al valore della caparra Pt_3
confirmatoria) per un totale di € 1.564.280,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo ed al risarcimento dei danni subiti e subendi e di tutte le altre somme a qualsiasi altro titolo e/o ragione che il Giudice vorrà liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in subordine nel caso di mancato accoglimento di quanto formulato in precedenza, si chiede la condanna della convenuta, previo accertamento e dichiarazione del suo inadempimento contrattuale e/o responsabilità, in favore dell'attrice, per indebito arricchimento dell'importo di €
1.564.280,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo ed al risarcimento dei danni subiti e subendi e di tutte le altre somme a qualsiasi altro titolo e/o ragione che il
Giudice vorrà liquidare oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ed adottare tutti gli altri provvedimenti consequenziali, connessi e/o collegati;
4) condannare l'impresa convenuta alla refusione a favore della società attrice delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio”.
Si costituiva la convenuta , la quale Controparte_1
contestava in fatto ed in diritto le avverse domande asserendo di non essere stata pagina 2 di 12 inadempiente e concludeva per il rigetto delle domande avanzate dall'attrice nei suoi confronti. In via riconvenzionale, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare ai sensi dell'art. 2932 c.c. sentenza costitutiva degli effetti traslativi della proprietà dell'immobile oggetto di causa, in esecuzione del contratto definitivo non concluso, condizionando detto trasferimento al pagamento in suo favore dell'importo di € 954.520 oltre IVA al 10 % quale residuo del prezzo di vendita e dell'ulteriore somma di €
155.000,00 oltre IVA al 10 % a titolo di lavori di sistemazione esterna ed interna dell'immobile afferenti al secondo contratto preliminare o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In via subordinata per l'ipotesi di rigetto della domanda ex art,. 2932 c.c., la convenuta chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento dell'attrice e la condanna dell al pagamento in suo Pt_3
favore, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 3.319.335,60. In via ulteriormente gravata, la convenuta chiedeva dichiararsi sciolti i vincoli contrattuale e dichiarare la convenuta legittimata a trattenere la somma di € 210.800,00 versata Parte dall a titolo di caparra confirmatoria nonché di altre somme corrisposte a titolo di risarcimento danni e/o a titolo di indebito arricchimento, e/o pagamento dei lavori commissionati nonché delle somme necessarie al ripristino dello status quo ante.
Il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione del contenzioso amministrativo avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento n. 5489 del 5 maggio 2014 del
Comune di Telese Terme di annullamento in autotutela dei permessi di costruire n.
25/2004 e 22/2007. All'esito della pronuncia della sentenza del Consiglio di Stato n.
5277/2018, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con Sentenza n. 1377/2019 pubblicata in data 24.07.2019 e notificata in data
06.09.2019, il Tribunale di Benevento definitivamente pronunciando sulle domande avanzate dall nei confronti della di Parte_1 Controparte_1 CP_1
, con atto di citazione notificato in data 20.11.2012, e sulle domande
[...]
riconvenzionali della convenuta di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.03.2013, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvedeva: “respinge
pagina 3 di 12 la domanda dell'attrice; accoglie la domanda riconvenzionale principale della convenuta e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferisce in favore dell'
[...]
la proprietà dell'immobile sito in Telese Terme alla c.da Truono oggetto del Parte_1
contratto preliminare dell'8 aprile 2010 rep. N. 958; subordina il trasferimento della proprietà dell'immobile al pagamento da parte dell'attrice in favore della convenuta della somma residua di € 754.520,00 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, e al pagamento di quanto dovuto a titolo di IVA al 10 % da calcolarsi sull'intero importo del prezzo;
ordina che la comparente Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità provveda alla trascrizione della CP_1
presente sentenza in favore dell' ed a carico di Parte_1 Controparte_1
, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
condanna la parte
[...]
attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali in € 1466,00 per esborsi ed € 19.427,50 per compenso di avvocato di cui € 5.703,50 per la fase di studio,
€ 3764,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase di trattazione ed € 4960,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Sangiulo ex art. 93 c.p.c.”.
L in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto Parte_2
notificato alla impugnava la suddetta Controparte_1
sentenza per i seguenti motivi:
1. nullità della sentenza per mancata motivazione sulla presunta irrilevanza del carattere “essenziale” del termine di consegna previsto ex art.
1457 c.c.
2. nullità della sentenza per mancata ed erronea motivazione in merito all'omesso accertamento della colpa della Ditta proprietaria dell'immobile.
Chiedeva così provvedere: “dichiarare nulla e annullare la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1377/2019 pubblicata in data 24.07.2019 e notificata in data 06.09.2019
e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello:- previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento contrattuale e/ o responsabilità della convenuta e della legittimità della risoluzione e/o del recesso dei contratti preliminari o previa dichiarazione della risoluzione e/o del recesso degli stessi da parte dell' da parte del Giudice ed Pt_3
pagina 4 di 12 adottati tutti gli altri provvedimenti consequenziali, connessi e/o collegati, accogliere la domanda principale e rigettare la riconvenzionale della convenuta e conseguentemente condannare la in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te, alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 1.353.480,00 anticipate dall' ed € 210.800 a titolo di penale ( pari al valore della caparra Pt_3
confirmatoria) per un totale di € 1.564.280,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo ed al risarcimento dei danni subiti e subendi e di tutte le altre somme a qualsiasi altro titolo e/o ragione che il Giudice vorrà liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in subordine nel caso di mancato accoglimento di quanto formulato in precedenza, si chiede la condanna della convenuta, previo accertamento e dichiarazione del suo inadempimento contrattuale e/o responsabilità , in favore dell'attrice, per indebito arricchimento dell'importo di €
1.564.280,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo ed al risarcimento dei danni subiti e subendi e di tutte le altre somme a qualsiasi altro titolo
e/o ragione che il Giudice vorrà liquidare oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ed adottare tutti gli altri provvedimenti consequenziali, connessi e/o collegati;
condannare l'impresa appellata alla refusione a favore della appellante delle spese e degli onorari, oltre spese generali e accessori di legge”.
L'appellata , nel resistere al gravame Controparte_1
chiedeva così provvedere: “ritenere e dichiarare l'avverso gravame, all'udienza di cui all'art. 350 cpc, inammissibile ed improponibile ex art. 348 bis cpc primo comma, con ordinanza succintamente motivata ex art. 348 ter cpc, con tutte le relative conseguenze di legge per tutto quanto dedotto nella sezione riservata all'inammissibilità dell'appello, il tutto con condanna alle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio con distrazione;
qualora l'adita Corte non dovesse ritenere inammissibile l'appello proposto per aperta violazione dei dettami di cui all'art. 342 cpc e ss., nel merito, rigettare, in ogni caso, il gravame proposto, perché pretestuoso ed immotivato, oltre che infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, così
pagina 5 di 12 confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Benevento;
condannare
l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio sia in favore della società appellante con distrazione in favore dell'avv. Andrea
Sangiuolo”.
Con ordinanza in data 04 ottobre 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, la Corte riservava la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere pagina 6 di 12 la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello. Anche la paventata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto. Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c.. Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale e per il quale è stato espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal
Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
Ancora, in rito, si osserva che tutte le questioni affrontate in primo grado dal Tribunale di Benevento relativamente alle quali non è stato interposto gravame, sono ormai coperte dal giudicato interno.
Orbene, con il gravame l'istante impugna la sentenza indicata in epigrafe per i seguenti motivi: nullità della sentenza per mancata motivazione sulla presunta irrilevanza del carattere “essenziale” del termine di consegna previsto ex art. 1457 c.c.
2. nullità della sentenza per mancata ed erronea motivazione in merito all'omesso accertamento della colpa della Ditta proprietaria dell'immobile.
Orbene, i due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in Parte considerazione della copiosa documentazione allegata in atti dalla medesima
Documentazione che ha consentito altresì al giudicante una dettagliata ricostruzione della sequenza temporale degli eventi relativi al rapporto contrattuale intercorso tra le parti in lite. Come è noto, infatti, nell'interpretazione del contratto deve farsi attenzione non soltanto al dato letterale del contratto medesimo ma anche al comportamento pagina 7 di 12 concludente delle parti contraenti all'esecuzione del sinallagma negoziale (cfr.:
Cass.Ord. n. 8934 del 04/04/2024: “In tema di interpretazione di un contratto concluso da un ente pubblico, ove la clausola da interpretare, per la sua estrema sinteticità, non fornisca, da sola, gli elementi utili al fine di intenderne il contenuto effettivo, può ricercarsi la volontà manifestata dall'ente pubblico, sia con riferimento al contenuto dell'atto deliberato dall'ente, sia con riguardo al comportamento tenuto da quest'ultimo successivamente all'approvazione della deliberazione da parte dell'autorità tutoria”).
Ed invero, dalla documentazione sopra richiamata, in particolare, si evince che il
09.05.2006 veniva stipulato, tra la acquirente e la Parte_4 [...]
venditrice, un primo preliminare avente ad oggetto la Controparte_2
stipula del contratto di compravendita dell'immobile sito in Telese Terme alla c.da
Truono. Contestualmente le parti concordavano alcuni interventi da eseguire sullo stabile per renderlo funzionale alle specifiche esigenze della promittente acquirente. Il giorno 08.04.2010, poi, veniva stipulato tra le stesse parti un nuovo contratto preliminare avente ad oggetto: a) la stipula del contratto di compravendita dell'immobile sito in
Telese Terme alla c.da Truono per la somma di € 2.108.000,00 (oggetto identico, quindi, al precedente preliminare); b) l'affidamento dell'esecuzione “…di lavori complementari interni, distribuzione spazi inizialmente destinati a laboratorio di analisi e non previsti nel contratto principale e lavori esterni alla stessa società proprietaria/promittente venditrice in applicazione dell'art.57 comma 5 lettera a) del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture- D. Lgs. 163/2006.
Nel contratto dell'08.04.2010, in particolare, all'art. 4, tra l'altro, si legge “l'atto di compravendita dovrà avvenire entro mesi dodici dalla stipula del presente compromesso” (cfr.: contratto preliminare di compravendita integrazione e variazione, in cui le parti, richiamano in premessa sia il precedente preliminare del 09.05.2006 che la delibera n 389 del 21.09.2009 con cui il medesimo ente affidava alla stessa ditta proprietaria i lavori complementari interni di distribuzione spazi inizialmente destinati a laboratorio di analisi e non previsti nel contratto principale ed esterni come elencati in pagina 8 di 12 delibera”). Orbene il complesso delle pattuizioni contenute nel contratto in esame costituisce espressione della complessa volontà negoziale delle parti relativamente non solo al trasferimento della proprietà dell'immobile compromesso ma anche alla propedeutica esecuzione di tutte le opere di cui alla delibera sopra richiamata.
In ragione delle richiamate pattuizioni, poi, la prestazione gravante sulla promittente venditrice, risulta correttamente e tempestivamente eseguita, tanto che con nota del Parte 21.05.2010 l'Ing. (dirigente dell'UOC Tecnico- Amministrativa) _1
relazionava alla in merito al sopralluogo eseguito in data 3.05.2010 dai tecnici Pt_3
della UOC della stessa sullo stato di avanzamento dei lavori della Parte_5
nuova struttura sanitaria di c.da Truono dichiarando che “…i lavori sono risultati in avanzato stato, per quanto attiene l'immobile, mentre sono in via di ultimazione quelli di sistemazione esterna”.
Il 07.07.2010 con raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax, la società appaltatrice Parte comunica alla di che “i lavori di cui al contratto stipulato in data Parte_1
08.04.2010 sono stati ultimati (…) pertanto, vogliate prendere contatto con il geom.
(responsabile tecnico del cantiere) per la stesura e preparazione degli atti tecnico- CP_3
amministrativi accorrenti al collaudo della struttura”. In data 14.07.2010 l Pt_3
predisponeva un nuovo sopralluogo all'esito del quale emergeva che: “si è constatato che i lavori principali della struttura sono stati completati, meno della pulizia dei vari locali, di piccoli lavori di finitura (…)”. Con nota del 16.07.2010, l'ing. _1
(dirigente dell'UOC Tecnico-Amministrativa dell ) sollecitava, infatti, la Pt_3
convocazione di una commissione di collaudo tecnico amministrativo al fine di procedere alla consegna dell'immobile in oggetto stante la constatazione dell'effettiva ultimazione dei lavori. Lo stesso in data 11.08.2010, invita la _1 [...]
ad effettuare i “piccoli lavori di completamento, rifinitura e pulizia locali” CP_1
ancora da compiersi. Il 10.09.2010 la invita la “a Controparte_1 Pt_3
voler stipulare contratto definitivo di compravendita entro 15 gg dalla presente dinanzi
a notaio di vostra fiducia. Tenendo anche conto che i lavori come da contratto sono stati
pagina 9 di 12 totalmente e pienamente eseguiti, tranne piccoli lavori di ritocchi, pulizia locali e regolazioni varie che non pregiudicano assolutamente l'ultimazione degli stessi;
infatti, già da alcuni giorni avete materialmente preso possesso dell'immobile provvedendo già all'allestimento degli arredi uffici con ditta specializzata da voi scelta”. A tanto la
[...]
predisponendo un altro, l'ennesimo, sopralluogo per la verifica dello stato dei Pt_6
luoghi e constatando, anche con rilievo fotografico, rilevando solo piccole inadempienze atteso che: “al primo piano mancano: 1) alcune placchette delle prese elettriche;
2) modifica alla porta REI sul vano scala in ferro;
3) rifinitura del giunto tecnico. La pulizia di tale piano è completa. Al pian terra manca: 1) eseguire la sola pulizia dei locali. All'esterno manca: 1) il tappetino bituminoso di rifinitura (poi realizzato) Per quanto attiene la fornitura dei servizi, viene constatato che: allo stato l'EN (con richiesta inoltrata nel Dicembre 2009) non ha ancora provveduto alla posa in opera del contatore;
l'impianto idrico è funzionante con contatore intestato all'impresa esecutrice dei lavori;
l'impianto telefonico è completato ma occorre, da parte , effettuare Pt_7
il relativo allacciamento”. In data 20.11.2010, infine, la convenuta invitava l'ente appaltante a “voler procedere alla contabilizzazione dei lavori esterni già ultimati per predisporne il pagamento”. Parte Con nota datata 06.04.2011, la informa l' rappresentando che Controparte_1
“i lavori evidenziati nei vari punti sono stati già da tempo completati (…) si rimane a disposizione, come più volte comunicato, per la stesura e preparazione degli atti tecnico-amministrativi occorrenti al collaudo della struttura da codesto spettabile
Ente”. Infine, dopo aver ricevuto e consegnato tutta la documentazione richiesta dalla Parte Parte ivi compreso il certificato di agibilità dell'immobile, con nota, prot. del
22.11.2011, la in persona del proprio legale rapp.te p.t. Controparte_1
, invita - nuovamente - e diffidava la a voler stipulare Controparte_1 Pt_3
contratto definitivo di compravendita del nuovo immobile sito in Telese Terme alla c.da
Truono.
pagina 10 di 12 Risulta dunque evidente, come esattamente ritenuto dal Tribunale, che è il medesimo comportamento della , promittente acquirente, che conferma la natura Parte_2
non essenziale del termine previsto in contratto per il trasferimento della proprietà dell'immobile promesso in vendita. Tutti gli atti amministrativi posti in essere dai funzionari degli uffici all'uopo preposti come sopra richiamati, in particolare, hanno contribuito a creare l'affidamento nel promittente venditore in relazione alla corretta prosecuzione del rapporto negoziale stesso. Per altro, solo a seguito del comportamento del Comune di Telese Terme, soggetto terzo rispetto al contratto preliminare in esame, che ha iniziato la pratica amministrativa per la revoca delle concessioni edilizie dallo stesso rilasciate in relazione al cespite promesso in vendita ed in favore della proprietaria promittente venditrice, l risulta essersi definitivamente Parte_2
determinata a richiedere la risoluzione del contratto con la . Controparte_1
Provvedimenti del che hanno costituito, per altro, l'oggetto Controparte_4
delle pronunce del TAR e del Consiglio di Stato che li ha annullati.
Da tutto quanto sopra detto, dunque, ritiene la Corte di dover confermare la valutazione espressa dal giudice di prime cure in ordine alla natura del termine non essenziale del contratto de quo e la corretta esecuzione delle prestazioni assunte dalla
[...]
Controparte_1
Tutto ciò premesso l'appello deve essere respinto con l'integrale conferma della pronuncia gravata.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo in ragione del principio della soccombenza ex art 91 cpc per il presente grado di giudizio e la relativa liquidazione è effettuata in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez.
Unite), con riferimento agli importi tariffari medi, tenuto conto del valore della controversia - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17) -, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione, per pagina 11 di 12 il giudizio di appello, della fase istruttoria, non espletata, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Sangiuolo che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza resa dal Tribunale Civile di Benevento n. Parte_2
1377/2019 pubblicata in data 24.07.2019, nei confronti della Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Benevento;
b) Condanna l al pagamento in favore della Parte_2 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t. delle spese del Controparte_1
secondo grado del giudizio, che liquida in € 120,00 per spese ed € 12.033,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Sangiuolo;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 23.01.2025
Il Consigliere estensore il Presidente
dott.ssa Monica Cacace dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12