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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
3642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3642/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter, u.c., cpc in data 11/12/2025, e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Rosis Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Corigliano-Rossano alla Via Campania 10, giusta procura in atti;
Opponente
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Cosenza via Montesanto n. 116;
Opposta
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza ingiunzione e confisca registro ufficiale 0033646.20-11-2024-U.
CONCLUSIONI: Opponente: “annullare l'ordinanza-ingiunzione e confisca registro ufficiale
0033643.20- 11-2024-U; 2) condannare, infine, parte resistente al pagamento delle spese e
competenze tutte di lite, onorari difensivi inclusi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Opposta: “ritenere infondati i motivi di ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto
impugnato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione e confisca, registro ufficiale Parte_1
0033646.20-11-2024-U, ha chiesto l'annullamento di tale ordinanza con cui l e Controparte_1
pagina 1 di 3 dei gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 40.000,00 nonché la confisca degli CP_1
apparecchi da intrattenimento denominati “ ” (codice identificativo Controparte_2
RN05303558B) e “ ” (codice identificativo RN0530544). Controparte_3
A fondamento del ricorso, ha rappresentato che, in data 27.1.2020, il personale militare della Guardia
di Finanza Compagnia di Sibari, in occasione del sopralluogo presso l'esercizio commerciale “Sala
Giochi Adiuvantes” in Cassano, ha emesso verbale di accesso, contestazione e sequestro amministrativo prot. n. 8874 del 14.02.2020 di accertamento della violazione dell'art. 110 c. 9 lett. f-
quater T.U.L.P.S., per manomissione delle schede di due apparecchi da intrattenimento denominati
“Roxi crazy games evolution”, codice identificativo RN05303558B, “ Money Evolution”, CP_3
codice identificativo RN0530544.
In ragione di tanto, si oppone all'ordinanza ingiunzione emessa a seguito del predetto verbale,
eccependo l'errata procedura di valutazione compiuta dalla Guardia di Finanza Compagnia di Sibari,
giacché la manomissione sarebbe stata ipotizzata senza tener conto della presenza dei sigilli apposti sulle schede di gioco installate sugli apparecchi, come affermato nello stesso verbale, e della perizia effettuata dalla alla quale non è emersa alcuna anomalia degli apparecchi. Pt_2
Conclude, previa richiesta di sospensione dell'atto opposto, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione registro ufficiale 0033646.20-11-2024-U.
Si costituisce in giudizio l Controparte_1
contestando in fatto e in diritto la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.
Con provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter, u.c., cpc in data 12 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, con cui l'opponente ha contestato solamente l'errore di valutazione compiuto dai verbalizzanti laddove hanno ritenuto la manomissione delle schede installate sugli apparecchi di sua proprietà, pur avendo accertato che i sigilli presenti non fossero manomessi e nonostante che dalla perizia redatta dalla n data 14.01.2022 non emergesse alcuna anomalia o manomissione sulle Pt_2
schede installate, è infondato e non merita accoglimento.
pagina 2 di 3 La documentazione prodotta, infatti, dimostra che i tappi delle porte USB delle schede di gioco degli apparecchi verificati sono stati manomessi.
In particolare, dal verbale di contestazione sotteso al provvedimento impugnato, si evince che, a seguito dell'apertura delle apparecchiature oggetto di controllo, gli operanti, dopo avere accertato per entrambe le apparecchiature l'integrità del primo guscio esterno, hanno constatato a seguito della rimozione del guscio esterno, che i tappi delle porte Usb delle schede di rete, presenti nel secondo guscio interno, erano stati rimossi e successivamente riposizionati, con l'uso della colla o di altri materiali equivalenti.
Con riferimento al verbale di accertamento dell'infrazione, va precisato che lo stesso fa piena prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dall'agente accertatore come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento (Cass. Civ., sez. VI, 14/01/2022, n.
1106).
Di conseguenza, il verbale prot. n. 8874 del 14.02.2020 elevato a carico del fondandosi su un Pt_1
fatto (presenza della colla) conosciuto direttamente e personalmente dai verbalizzati, è assistito da fede privilegiata e come tale è idoneo a dimostrare la contestata manomissione, non avendo l'opponente da parte sua aggredito tale constatazione con la necessaria querela di falso.
Del resto, quest'ultimo, benchè l'abbia richiamata a sostegno del suo assunto difensivo, ha omesso di versare in atti anche le risultanze della perizia effettuata dalla precludendo la sua disamina. Pt_2
In ragioni delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore l
[...]
, che liquida in € 2.906 per compensi professionali, Controparte_1
oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 12 dicembre 2025 il giudice Rosangela Viteritti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3642/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter, u.c., cpc in data 11/12/2025, e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Rosis Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Corigliano-Rossano alla Via Campania 10, giusta procura in atti;
Opponente
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Cosenza via Montesanto n. 116;
Opposta
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza ingiunzione e confisca registro ufficiale 0033646.20-11-2024-U.
CONCLUSIONI: Opponente: “annullare l'ordinanza-ingiunzione e confisca registro ufficiale
0033643.20- 11-2024-U; 2) condannare, infine, parte resistente al pagamento delle spese e
competenze tutte di lite, onorari difensivi inclusi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Opposta: “ritenere infondati i motivi di ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto
impugnato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione e confisca, registro ufficiale Parte_1
0033646.20-11-2024-U, ha chiesto l'annullamento di tale ordinanza con cui l e Controparte_1
pagina 1 di 3 dei gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 40.000,00 nonché la confisca degli CP_1
apparecchi da intrattenimento denominati “ ” (codice identificativo Controparte_2
RN05303558B) e “ ” (codice identificativo RN0530544). Controparte_3
A fondamento del ricorso, ha rappresentato che, in data 27.1.2020, il personale militare della Guardia
di Finanza Compagnia di Sibari, in occasione del sopralluogo presso l'esercizio commerciale “Sala
Giochi Adiuvantes” in Cassano, ha emesso verbale di accesso, contestazione e sequestro amministrativo prot. n. 8874 del 14.02.2020 di accertamento della violazione dell'art. 110 c. 9 lett. f-
quater T.U.L.P.S., per manomissione delle schede di due apparecchi da intrattenimento denominati
“Roxi crazy games evolution”, codice identificativo RN05303558B, “ Money Evolution”, CP_3
codice identificativo RN0530544.
In ragione di tanto, si oppone all'ordinanza ingiunzione emessa a seguito del predetto verbale,
eccependo l'errata procedura di valutazione compiuta dalla Guardia di Finanza Compagnia di Sibari,
giacché la manomissione sarebbe stata ipotizzata senza tener conto della presenza dei sigilli apposti sulle schede di gioco installate sugli apparecchi, come affermato nello stesso verbale, e della perizia effettuata dalla alla quale non è emersa alcuna anomalia degli apparecchi. Pt_2
Conclude, previa richiesta di sospensione dell'atto opposto, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione registro ufficiale 0033646.20-11-2024-U.
Si costituisce in giudizio l Controparte_1
contestando in fatto e in diritto la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.
Con provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter, u.c., cpc in data 12 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, con cui l'opponente ha contestato solamente l'errore di valutazione compiuto dai verbalizzanti laddove hanno ritenuto la manomissione delle schede installate sugli apparecchi di sua proprietà, pur avendo accertato che i sigilli presenti non fossero manomessi e nonostante che dalla perizia redatta dalla n data 14.01.2022 non emergesse alcuna anomalia o manomissione sulle Pt_2
schede installate, è infondato e non merita accoglimento.
pagina 2 di 3 La documentazione prodotta, infatti, dimostra che i tappi delle porte USB delle schede di gioco degli apparecchi verificati sono stati manomessi.
In particolare, dal verbale di contestazione sotteso al provvedimento impugnato, si evince che, a seguito dell'apertura delle apparecchiature oggetto di controllo, gli operanti, dopo avere accertato per entrambe le apparecchiature l'integrità del primo guscio esterno, hanno constatato a seguito della rimozione del guscio esterno, che i tappi delle porte Usb delle schede di rete, presenti nel secondo guscio interno, erano stati rimossi e successivamente riposizionati, con l'uso della colla o di altri materiali equivalenti.
Con riferimento al verbale di accertamento dell'infrazione, va precisato che lo stesso fa piena prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dall'agente accertatore come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento (Cass. Civ., sez. VI, 14/01/2022, n.
1106).
Di conseguenza, il verbale prot. n. 8874 del 14.02.2020 elevato a carico del fondandosi su un Pt_1
fatto (presenza della colla) conosciuto direttamente e personalmente dai verbalizzati, è assistito da fede privilegiata e come tale è idoneo a dimostrare la contestata manomissione, non avendo l'opponente da parte sua aggredito tale constatazione con la necessaria querela di falso.
Del resto, quest'ultimo, benchè l'abbia richiamata a sostegno del suo assunto difensivo, ha omesso di versare in atti anche le risultanze della perizia effettuata dalla precludendo la sua disamina. Pt_2
In ragioni delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore l
[...]
, che liquida in € 2.906 per compensi professionali, Controparte_1
oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 12 dicembre 2025 il giudice Rosangela Viteritti
pagina 3 di 3