Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/06/2025, n. 11817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11817 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11817/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05156/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5156 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin, Elisabetta Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Attilio De Martin in Padova, via Altinate, n. 29;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Domanda di annullamento provvedimento di diniego della cittadinanza italiana
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 13.05.21 e depositato il giorno 15.05.2021 la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento che le ha negato la cittadinanza italiana (principalmente per un episodio di guida in stato di ebbrezza, emerso nel corso dell’istruttoria ministeriale), allegando di essere ben integrata nella società, di aver sempre svolto regolare attività lavorativa, di non aver mai domandato aiuti o provvidenze economiche e di essere proprietaria dell’immobile in cui risiede, con il compagno, che ha già ottenuto la cittadinanza italiana, e la figlia minore.
2. La parte ricorrente ha quindi dedotto:
- Vizio di violazione di legge: violazione degli Articoli 10 e 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 in correlazione con quanto previsto dall’Articolo 3 della medesima L. n. 241/1990. Correlato vizio di eccesso di potere riscontrabile nella figura sintomatica dell’erronea ed insufficiente istruttoria;
- Vizio di violazione dell’Articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vizio di eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche dell’istruttoria carente ed insufficiente e dell’erronea motivazione. Correlato vizio di eccesso di potere per carenza dei presupposti.
In estrema sintesi, il provvedimento sarebbe illegittimo per non aver l’Amministrazione consentito la invece imprescindibile partecipazione procedimentale, omettendo la notifica del preavviso di rigetto; in ogni caso, il diniego sarebbe irragionevolmente fondato su un unico episodio, senza tenere conto del contesto di vita generale, in difetto, dunque, di idonea motivazione.
3. Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
4. All’udienza pubblica del giorno 21.03.2025, svolta ex art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
5.1. In primo luogo, quanto alla lamentata lesione del diritto di difesa per la comunicazione del preavviso di rigetto attraverso immissione nel sistema informativo, va sottolineato che, stante l’informatizzazione delle relative procedure, è da ritenersi valido l’invio degli avvisi tramite la piattaforma informatica, utilizzando l’apposita funzionalità di cui è stato dotato il sistema per favorire la celerità delle comunicazioni ( ex plurimis TAR Lazio, V bis, n. 6760/2025).
Pertanto, il fatto che la ricorrente abbia dedotto di non aver in concreto conosciuto i motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza (fermo restando, comunque, che nel provvedimento impugnato l’Amministrazione ha dato atto che la ricorrente avrebbe visionato la nota inserita nel sistema in data -OMISSIS-), in assenza di ulteriori elementi di contestazione non può rilevare.
5.2. Ciò premesso, il Tribunale, pur prendendo atto delle deduzioni sollevate in ordine alla integrazione della ricorrente nel tessuto sociale del luogo di residenza, deve ricordare, innanzitutto, che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica e che l'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce dunque in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
A ciò si aggiunga che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può invece estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino (Consiglio di Stato, III Sez., 9 maggio 2023, n. 4684).
Ciò chiarito, in questa peculiare ottica, nella fattispecie non risulta irragionevole né perplesso (e non è dunque ulteriormente sindacabile) il fatto che l’Amministrazione abbia deciso di tenere conto della commissione di un fatto illecito che, benché risalente di circa un decennio, rientra comunque nel cosiddetto periodo di osservazione decennale ed è stato valorizzato quale spia della mancata integrazione della ricorrente nel tessuto sociale del Paese (peraltro sul punto il provvedimento ministeriale è specificamente motivato, ricordando l’importanza del rispetto delle norme del codice della strada, la cui violazione è stata causa, soprattutto negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali che mettono a rischio l’incolumità delle persone).
D’altro canto, come sopra accennato, l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli, esso rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
Valga comunque ricordare che il diniego impugnato non determina un effetto preclusivo definitivo, ma ha carattere temporaneo: la richiedente potrà infatti ripresentare l'istanza e comunque il rigetto non incide sui diritti di soggiorno e sulle altre prerogative riconosciute agli stranieri regolarmente residenti in Italia.
6. In conclusione, per quanto detto il ricorso va respinto.
Le spese possono comunque essere compensate alla luce della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.