Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
360/2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 360/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto a GU MO (ROMANIA) in data 30.08.2015, trascritto in Italia in data 02.12.2022 nei Registri dello stato Civile del comune di
DESIO tra i coniugi:
1. , nata in ROMANIA in [...]_1
02/01/1990, - ; C.F._1
2. , nato in [...] in data [...], Parte_1
- ; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. BARDUCCI FRANCESCO e dall' avv. TRAMONTANA EDOARDO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 14/02/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi
1
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza n. 1235/2023 pubblicata il 23.05.2023 Tribunale di
Monza;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a GU MO (ROMANIA) in data 30.08.2015, trascritto in Italia in data 02.12.2022 nei Registri dello stato Civile del comune di DESIO tra i coniugi:
1. , nato a ROMANIA in [...]_1
02/01/1990, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di DESIO – Atto n. 102
Parte II Serie C Anno 2022; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
14/02/2025, che integralmente si riportano:
1. …omissis…
2. in considerazione del fatto che il sig. , si è trasferito in Romania, egli CP_1
potrà vedere il figlio compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con le Per_1
2 esigenze di vita del minore, previo accordo con la moglie e idoneo preavviso, recandosi a trovare il figlio presso il domicilio materno. Il sig. Per_1 CP_1
avrà il diritto di contattare quotidianamente il minore tramite telefono e videochiamate negli orari preventivamente concordati tra i genitori;
3. il sig. , contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla CP_1
moglie in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità,
l'importo di € 300,00; importo che sarà rivalutato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT- costo della vita.
L'assegno unico previsto per legge verrà integralmente incamerato dalla sig.ra
A tale riguardo il sig. farà avere ogni anno alla sig.ra la CP_1 CP_1 CP_1
documentazione necessaria per ottenere la misura, acconsentendo a che detti importi, anche ed eventualmente per la parte di sua spettanza, rimangano alla moglie.
4. I coniugi saranno tenuti, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese mediche non mutuabili (generali o specialistiche), scolastiche (materiale scolastico, libri, refezione) e di tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie e/o opportune per la salute e la crescita del bambino, nonché al pagamento, sempre nella misura del 50% ciascuno, delle spese extrascolastiche
(sportive, ricreative e culturali), nelle modalità e secondo i criteri dettati dal
Protocollo sulle spese straordinarie elaborato dal Tribunale di Forlì e che si intendono qui integralmente riportate e che le parti dichiarano di conoscere approvandone il contenuto.
5. Il minore trascorrerà il periodo dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1 ad anni alterni con il padre o con la madre, mentre durante le vacanze scolastiche pasquali i coniugi alterneranno di anno in anno il giorno della Santa Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; tutte le altre festività di rito, i giorni di vacanza scolastica che non rientrano nei periodi già esplicitamente regolamentati (Natale, Pasqua e interruzione scolastica estiva), con l'esclusione dei sabati e delle domeniche, che seguiranno
3 comunque il calendario ordinario, a meno di diversi accordi, verranno divisi in numero uguale tra i due genitori e distribuiti in un calendario condiviso entro il 15 di ottobre di ogni anno con l'intesa che in ogni caso, previo accordo tra le parti e compatibilmente con le esigenze del bambino, lo stesso potrà rimanere con il padre e con la madre in orari diversi da quelli fissati. Nel periodo estivo il padre potrà trascorrere con il figlio almeno quindici giorni consecutivi da concordarsi entro e non oltre il 31/5 di ogni anno, purché, in caso di allontanamento dalla casa famigliare, comunichi e condivida con la madre la destinazione e le modalità di viaggio e pernottamento migliori per la salute ed il benessere del minore, avendo cura di considerare le esigenze del minore stesso;
acconsentendo almeno ad una telefonata o videochiamata giornaliera;
6. i coniugi prestano fin d'ora assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per motivi di turismo, con indicazione del nominativo del figlio minore sul passaporto di ciascun genitore.
7. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e di non avere alcuna reciproca pretesa a titolo di eventuale mantenimento.
Spese compensate, come da accordo1.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di DESIO per quanto di competenza.
Forlì, 16/06/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. fg. 3 del ricorso introduttivo.