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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60735/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 60735 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti De Fazi Elisabetta e Passerini Antonella, giusta procura in atti;
- ricorrente
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Vignoli Paola, giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva sullo status n. 4873/2022 pubblicata il 29.03.2022, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e ha rimesso la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 16.03.2022. 2
Nel prosieguo, ammesse le prove con ordinanza del 18.03.2023 e acquisita la documentazione prodotta, la sola parte ricorrente ha precisato le conclusioni con note di trattazione scritta del 09.01.2024 per l'udienza cartolare del 10.01.2024 e, nelle more dell'adozione dei provvedimenti del Giudice Istruttore, con successiva istanza del 07.02.2024 ha chiesto di essere rimessa in termini in considerazione del mutamento della situazione lavorativa della signora intervenuto in epoca successiva all'udienza suddetta (come da lettera di Pt_1 licenziamento del 05.02.2024), al fine “di consentire di richiedere e/o integrare le proprie conclusioni”.
Concesso congruo termine alla parte resistente per controdeduzioni sulla sopravvenienza rappresentata dalla ricorrente e fissata una nuova udienza di precisazione delle conclusioni, il resistente ha depositato le proprie note in data 18.03.2024 e con ordinanza del 18.05.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni come precisate dalla parte ricorrente con note di trattazione scritta del 09.04.2024 per l'udienza cartolare del 10.04.2024 (“1) confermare il diritto di assegnazione stabilito in favore della IG.ra della casa coniugale, in comproprietà con l'ex Parte_1 consorte, sita in Roma in Via Enrico Viarisio n. 2 per la convivenza della figlia con la madre;
2) vista la mancata contestazione di controparte sul pagamento in via esclusiva del mutuo gravante sulla casa familiare, confermare l'obbligo da parte del IG. di corrispondere per intero la rata di mutuo per la detta CP_1 abitazione;
3) rigettare le richieste di revoca e/o di riduzione del contributo per la IG.ra avanzate dal Pt_1 resistente;
4) a modifica delle condizioni di separazione e delle conclusioni in precedenza formulate, considerato l'intervenuto licenziamento della ricorrente disporre l'obbligo da parte del IG. di CP_1 corrispondere un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento in proprio in favore della IG.ra , oltre rivalutazione Istat come per legge da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, Parte_1 mediante bonifico bancario o quella maggior o minor somma che verrà ritenuta equa e di giustizia. In via gradata, si chiede che venga comunque confermato l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente in proprio come stabilito in sede di separazione per € 400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
5) In via ulteriormente gradata, in caso di mancata conferma dell'obbligo di pagamento in via esclusiva della rata di mutuo della casa familiare sub 4), si chiede che venga attribuita in favore della IG.ra la maggior somma di € 900,00 per il proprio mantenimento, o Parte_1 quella maggior o minor somma, che verrà ritenuta equa e di giustizia;
6) rigettata la richiesta di riduzione del contributo stabilito per la figlia, confermare l'obbligo da parte del IG. di corrispondere un assegno CP_1 mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento per la stessa , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, in favore della IG.ra , oltre rivalutazione Istat come per legge da Parte_1 corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
7) rigettare la domanda di attribuzione diretta alla figlia dell'assegno stabilito per il suo mantenimento;
8) confermare l'obbligo del IG. Per_1 di provvedere al pagamento del 70% delle spese straordinarie inerenti con il restante 30% CP_1 Per_1 a carico della madre, quali mediche non coperte dal Servizio Nazionale, universitarie, viaggi di studio e di lingua, sportive come da Protocollo del Tribunale di Roma. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate e corredate di idonea documentazione;
9) con vittoria di spese e compensi di giudizio.”).
Nella comparsa conclusionale, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, mentre la parte resistente ha chiesto di “1) assegnare la casa familiare, in comproprietà, sita in Roma, Via Enrico Viarisio n. 2 in favore della IG.ra , con pagamento delle spese relative agli oneri condominiali per spese Parte_1 straordinarie dovute al 50% tra i proprietari;
2) dichiarare non dovuto alcun assegno di mantenimento in favore della IG.ra o, in subordine, disporre un assegno di mantenimento nella misura massima Parte_1 di Euro 200,00 mensili;
3) disporre che il IG. provveda alla corresponsione di un assegno mensile di CP_1 Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, e fino alla autosufficienza economica della stessa con versamento direttamente in favore della IG.ra , oltre rivalutazione Istat come per legge da Parte_2 corrispondersi entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario;
4) disporre la corresponsione da parte del IG. del pagamento del 50% delle spese straordinarie inerenti , con il restante 50% a CP_1 Per_1 carico della madre, spese quali mediche non coperte dal SSN, universitarie, viaggi di studio e di lingua e sportive, come da Protocollo del Tribunale di Roma, con accordo preventivo da parte dei genitori e corredate da idonea documentazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”.
Tanto premesso, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande. Nella specie, la controversia verte sul riconoscimento del contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne (n. il 20.10.1997), nonché sull'assegnazione della ex casa Per_1 coniugale e sull'assegno divorzile in favore della ricorrente. 3
***
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa pienamente istruita, condividendo la decisione sulle istanze istruttorie adottata in corso di causa dal Giudice Istruttore.
Quanto alla richiesta avanzata dalla ricorrente nella comparsa conclusionale di “stralcio” della documentazione depositata dal resistente in data 28.03.2024, premesso che il codice di rito non contempla l'istituto dello
“stralcio”, ma unicamente quello dell'inutilizzabilità, la suddetta documentazione è pienamente utilizzabile giacché il deposito è stato espressamente autorizzato dal Giudice Istruttore con l'ordinanza dell'08.02.2024, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata in data 10.04.2024. Parimenti, non può disporsi l'inutilizzabilità delle note del resistente del 18.03.2024, in quanto – per quanto depositate oltre il termine dell'08.03.2024 indicato dal Giudice Istruttore – si tratta di controdeduzioni di parte, oggetto del contraddittorio anche nei successivi scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c..
Contributo al mantenimento della figlia maggiorenne
Le parti sono genitori di una figlia, (classe 1997). Per_1
Per costante orientamento, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, il padre ha chiesto di determinare a suo carico un assegno di euro 300,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi direttamente alla ragazza. In proposito, ha rappresentato la propria difficoltà nel continuare ad adempiere agli obblighi di mantenimento volontariamente assunti in sede di separazione in virtù del decreto di omologa n. 12426/2019 del 14.05.2019, nel quale le parti concordavano che il padre avrebbe corrisposto euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, già maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, oltre al 70% delle spese straordinarie;
nella specie, il pur non contestando la non autosufficienza economica della CP_1 figlia, nell'odierno giudizio di divorzio ha avanzato la richiesta di riduzione della misura dell'assegno di mantenimento e della percentuale delle spese straordinarie a suo carico a fronte degli oneri economici sullo stesso gravanti (in particolare: pagamento della rata di mutuo sulla ex casa coniugale pari ad euro 1.099,00 mensili, oltre ad oneri condominiali per il 70% della quota;
esborso di euro 737,00 per cessioni del quinto per prestiti risalenti anche al tempo del matrimonio;
ulteriori somme corrisposte mensilmente alla figlia in aggiunta all'assegno di mantenimento). Ha altresì evidenziato l'opportunità di disporre il versamento diretto dell'assegno in favore della ragazza, in ragione dell'età e del grado di maturità della medesima.
Di contro, la madre ha chiesto di confermare gli obblighi paterni di cui al decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e, per l'effetto, di determinare a carico del padre un assegno di euro 400,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie, e di rigettare la richiesta di corresponsione diretta dell'assegno alla ragazza, adducendo l'insufficienza delle proprie entrate per provvedere al mantenimento della figlia, nonché la condizione decisamente benestante del padre, rimasta invariata dall'epoca della separazione e, peraltro, non adeguatamente documentata nei depositi del resistente.
Tanto premesso, l'ordinanza presidenziale resa in data 28.09.2021 ha confermato i provvedimenti della separazione del 2019, che – quanto alla figlia – prevedevano un contributo di mantenimento a carico del padre di euro 400,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. All'epoca della separazione, il ichiarava CP_1 un reddito mensile netto di euro 2.100,00 mensili per tredici mensilità e, contestualmente all'assunzione degli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia e della moglie, si obbligava a sopportare integralmente la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare in comproprietà fra le parti, mentre la – Pt_1 assegnataria dell'immobile in considerazione della convivenza con la figlia non economicamente autosufficiente – dichiarava un reddito mensile netto di euro 870,00 mensili (cfr. verbale udienza presidenziale e decreto di omologa). 4
All'esito dell'istruttoria, è emerso quanto segue in merito alla condizione economico-reddituale e patrimoniale delle parti:
- la madre ricorrente (impiegata) ha documentato redditi mensili netti per circa euro 950,00 per tredici mensilità
(cfr. buste paga 2018-2022 ed estratti conto 2019-2022); è beneficiaria dell'assegnazione della ex casa coniugale in comproprietà (gravata da mutuo con rata di circa euro 1.000,00 mensili pagata interamente dal
; nella dichiarazione sostitutiva di giugno 2023 ha indicato liquidità sul conto corrente pari a circa euro CP_1
40.000,00 (saldo al giugno 2023); nel corso del 2024 è intervenuto il licenziamento della signora per giustificato motivo oggettivo (cfr. lettera del febbraio 2024); non è stato chiarito se la parte percepisca o abbia percepito indennità e/o sussidi statali in esito al licenziamento;
- il padre resistente (appartenente al Corpo della Marina Militare – Nave Alpino con sede a Taranto) ha dichiarato redditi netti mensili per circa euro 2.800,00 per tredici mensilità (per vero, e come meglio si dirà nel prosieguo, gli importi mensili sui quali può far affidamento il sono mediamente non inferiori ad euro CP_1
3.500,00, considerata la quota di stipendio tabellare e le indennità di varia natura e tipologia dallo stesso percepite); è gravato del pagamento delle rate del mutuo sulla ex casa coniugale (circa euro 1.000,00 mensili); nella dichiarazione sostitutiva di febbraio 2024 ha indicato liquidità sul conto corrente pari a circa euro
2.000,00 (saldo al gennaio 2024).
Orbene, premesso il sostanziale accordo dei genitori sull'an debeatur dell'assegno di mantenimento per la figlia e divergendo le rispettive richieste solo in punto di quantum e di modalità di corresponsione, si rileva che dall'epoca della recente omologa della separazione non è intervenuto alcun mutamento nella condizione economico-reddituale del resistente, il quale peraltro non ha depositato integralmente la documentazione richiesta dal Tribunale ai fini della ricostruzione delle proprie sostanze (nella specie: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è autenticata e, pertanto, è priva del prescritto requisito di validità; inoltre, è stata prodotta parzialmente la documentazione bancaria e sono stati depositati solo i CUD, non già le dichiarazioni dei redditi;
va poi rimarcato, in linea più generale, che il deposito della documentazione da parte del è CP_1 avvenuto solo all'esito dell'ulteriore ordine di esibizione del Giudice Istruttore dell'08.02.2024, non avendo il resistente provveduto a depositare quanto richiesto dal Tribunale né con le memorie 183 c.p.c., né entro l'udienza di precisazione delle conclusioni originariamente fissata) – condotta valutabile ex art. 116 c.p.c., atteso che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo
“la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29
Cost.), e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). Va altresì considerato che il padre ha espressamente indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio e negli atti di causa di elargire costantemente alla figlia somme di denaro ulteriori rispetto all'assegno di mantenimento (circa euro 300,00 aggiuntivi ogni mese), circostanza indice di una stabilità economica del medesimo che non giustifica la riduzione del contributo paterno;
si aggiunga, infine, che gli oneri economici dei quali il resistente ha dedotto di essere gravato (mutuo sulla ex casa coniugale, spese condominiali, finanziamenti con cessione del quinto – non documentati e solo i primi non contestati dalla controparte) sono sostanzialmente i medesimi già sopportati all'epoca dell'omologa della separazione;
né, tantomeno, può attribuirsi rilevanza alla circostanza, del tutto futura e meramente allegata dal resistente, che egli dovrà lasciare la navigazione per incompatibilità dovuta all'età.
La madre – la quale, parimenti, non ha depositato integralmente la documentazione richiesta dal Tribunale ai fini della ricostruzione delle proprie sostanze (nella specie: non è stata prodotta la documentazione bancaria aggiornata, né è stato depositato il modello fiscale 2023) – pur deducendo il peggioramento della propria posizione a seguito del licenziamento intervenuto in pendenza del giudizio, non ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia.
Ciò posto, il Collegio – considerate le posizioni dei genitori e le rispettive richieste;
valutate le esigenze fisiologiche della ragazza in base all'età (neolaureata) e i tempi di frequentazione con i genitori (limitati quelli con il padre, imbarcato su nave militare) – ritiene equo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT con base maggio 2019.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed 5
oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Il contributo alle spese straordinarie deve essere determinato nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, come già dall'epoca della separazione consensuale, visto lo squilibrio nelle posizioni economiche dei genitori.
In assenza di domanda della figlia maggiorenne, non può disporsi il versamento diretto dell'assegno alla stessa (ex multis, Cass., Sez. I, n. 34100 del 12.11.2021) e, pertanto, non può essere accolta la domanda avanzata in tal senso dal resistente.
Assegnazione della ex casa coniugale
Entrambe le parti hanno domandato di assegnare la ex casa coniugale – sita in Roma, Via Enrico Viarisio n. 2
– alla madre, comproprietaria dell'immobile, in considerazione della convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
E' noto che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare costituisce una deroga eccezionale al regime di proprietà e di disponibilità degli immobili ad uso abitativo, la cui ratio si rinviene nella preminente esigenza di tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (anche di recente: Cass. Sez. 1, ordinanza n.
23501 del 02/08/2023 e, ex multis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 25604 del 12/10/2018).
Nel caso di specie, stante la non contestata non autosufficienza economica della figlia e la concorde richiesta 6
delle parti, il Collegio conferma l'assegnazione della ex casa coniugale alla madre, con la precisazione che esula dal presente procedimento di divorzio ogni statuizione relativa alle spese di mutuo (da sempre sostenute dal il quale negli atti di causa si è dichiarato disponibile a continuare a sostenerne il pagamento, come CP_1 concordato nelle condizioni della separazione omologate nel 2019).
Assegno divorzile
La controversia verte anche sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile a carico del resistente e in favore della ricorrente.
Va rilevato che, pur avendo le parti qualificato il contributo (richiesto dalla signora e contestato dal signore) nei termini di assegno di mantenimento, dal tenore complessivo degli atti di causa, dalla giurisprudenza citata e dalla specificità delle rispettive difese si ricava che – in disparte la qualificazione della pretesa offerta dalle parti negli scritti difensivi – ciò di cui si discute attiene alla spettanza dell'assegno divorzile (non più di mantenimento, essendo già intervenuta la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio): ed invero, per giurisprudenza costante, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendosi tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto. In sostanza, nell'interpretare la domanda, e ciò vale anche quando si tratta di stabilire se di ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'atto, compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove (cfr. Cass., Sezione 2 civile, sentenza 19 aprile 1993, n. 4581; Cass., sentenza 14/03/1988 n. 2434; Cass., Sezione 3 sentenza 27/05/1987, n. 4759; Cass., sentenza 12/06/1986, n.
3916; Cass. sezione civile III, ordinanza 21 maggio 2019, n. 13602, e da ultimo Cass., Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21865).
Tanto premesso, a sostegno della domanda di assegno divorzile, la signora ha esposto che in costanza di matrimonio il in qualità di appartenente al Corpo della Marina Militare, aveva trascorso gran parte del CP_1 tempo lontano da casa per espletare incarichi e missioni in acque internazionali e, sconsigliando alla moglie di reperire una propria attività lavorativa, le aveva di fatto delegato l'integrale gestione della figlia;
ha altresì rappresentato che, dopo anni di sacrifici finalizzati a consentire, da un lato, il perseguimento della carriera al marito e, da un altro lato, una crescita il più possibile serena alla figlia tale da colmare la lontananza paterna, ella aveva tentato di reperire un'occupazione, seppur non adeguata agli studi svolti (laurea in grafica editoriale), che le consentisse di disporre di un proprio reddito e di migliorare le condizioni di vita proprie e della figlia, senza dover ricorrere all'assistenza economica del marito. In corso di causa, la ricorrente ha documentato di aver perso il lavoro svolto negli ultimi anni come segretaria con contratto part time e reddito mensile netto di circa euro 950,00 e, pertanto, ha insistito nella richiesta di un contributo a carico del resistente, favorito da una situazione economica rimasta stabile ed invariata nel tempo, da aumentare rispetto all'assegno di mantenimento già percepito.
Di contro, il signore ha contestato la sussistenza di ragioni idonee a giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della , evidenziando che ella si era resa economicamente indipendente nel corso degli Pt_1 anni e che, per sua libera e personale scelta, aveva mantenuto un'occupazione in regime di part time. A fronte della sopravvenienza del licenziamento della ricorrente, il a sostenuto che la stessa avrebbe certamente CP_1 potuto richiedere altre forme di sostentamento, quali indennità di disoccupazione, e non già far affidamento sul sostegno del medesimo;
ha altresì evidenziato che la beneficiava della ex casa coniugale, gravata da Pt_1 mutuo con rate mensili dallo stesso integralmente versate.
Orbene, deve premettersi che non rileva, in questa sede, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento previsto nella sentenza di separazione dal momento che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196). 7
In argomento, mette conto evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza di legittimità più recente (a partire da Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da effettuarsi tenendo conto dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'articolo appena riportato, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La statuizione sull'assegno divorzile non dipende, tuttavia, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, costituendo lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi solo una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). In particolare, l'assegno di divorzio deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa (sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo) un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tale caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023). In sintesi, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, il giudice deve prima di tutto accertare se vi sia una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo e, poi, verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte relative alla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio. E', dunque, ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali
o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Nel caso di specie, richiamato quanto già osservato in merito alla condizione delle parti nel paragrafo relativo all'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, si rileva ulteriormente che:
- la ricorrente ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa dopo aver perso il lavoro part time nel febbraio 2024 (cfr. lettera di licenziamento allegata con l'istanza del febbraio 2024; in precedenza aveva un reddito mensile netto di circa euro 950,00: cfr. dichiarazioni dei redditi); è titolare di un conto corrente presso la CA Monte EI HI Di NA (del quale non sono stati depositati gli estratti conto aggiornati successivi all'anno 2022; in proposito, si rileva che nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 06.12.2023 la signora ha dichiarato un saldo di euro 40.929,92 al 30.06.2023, in leggera crescita rispetto ai saldi indicati nelle 8
precedenti dichiarazioni sostitutive del 04.05.2021 e del 18.10.2022 – documentato in euro 39.032,65 all'aprile
2022), nonché di un conto corrente cointestato con il presso Banco Posta, sul quale è versato il CP_1 mantenimento, e di una carta di credito appoggiata sul predetto conto Monte EI HI Di NA (di entrambi non sono in atti gli estratti conto); è proprietaria in quota pari al 50% con il resistente della ex casa coniugale sita in Roma, Via Enrico Viarisio n. 2; non sopporta spese di mutuo, da sempre a carico esclusivo del marito;
- il resistente svolge attività lavorativa quale impiegato della Marina Militare – Nave Alpino con sede a Taranto, dalla quale ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto di euro 2.713,00 mensili per tredici mensilità (reddito, invero, sottostimato rispetto a quanto si evince dagli estratti conto e dai cedolini depositati – in particolare, dal CUD 2023 si ricava un reddito annuo netto pari a circa euro 40.000,00 e dalla media delle retribuzioni emerge uno stipendio non inferiore ad euro 3.500,00 mensili); è intestatario di un conto corrente bancario presso la CA NT AN LO, con saldo finale al 31.12.2023 pari ad euro 2.235,67; è proprietario al 50% della ex casa coniugale sita in Roma, Via Enrico Viarisio n. 2, di cui sopporta integralmente le spese di mutuo (rata pari ad euro 1.099,00 mensili); non ha spese abitative per sé, in quanto imbarcato su nave militare.
Ciò posto, anche considerate le lacune e le incongruenze nei depositi di entrambe le parti – si noti che, da un lato, la ricorrente non ha prodotto gli estratti conto aggiornati, salvo indicare un saldo non trascurabile nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio (euro 40.929,92 al 30.06.2023), né ha chiarito se, in esito al licenziamento del febbraio 2024, percepisce o ha percepito indennità e/o sussidi statali;
da un altro lato, il resistente ha indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio un reddito mensile netto inferiore rispetto alle entrate osservabili negli estratti conto e ricavabili dall'esame della documentazione prodotta, ha fatto menzione di un unico conto corrente a lui intestato, senza indicare il conto cointestato con la ex moglie, non ha depositato le dichiarazioni dei redditi ma solamente i CUD e, inoltre, dagli estratti conto in atti (peraltro, del tutto parziali quanto alle annualità richieste) emergono evidenze di un altro conto, non dichiarato in giudizio, attesi i numerosi bonifici disposti in proprio favore dal conto CA NT AN LO (a titolo esemplificativo: cfr. bonifici in data 28.09.2023, 26.09.2023, 05.09.2023, 04.09.2023, 27.08.2023) – appare sostanzialmente inalterato tra le parti lo squilibrio economico sussistente sin dalla separazione, non integralmente compensato dall'utilizzo in via esclusiva da parte della della ex casa coniugale in Pt_1 comproprietà.
Ed invero, è di tutta evidenza la posizione di maggior forza economica del resistente rispetto a quella della ricorrente, la quale peraltro attualmente non svolge attività lavorativa, tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile sotto il profilo assistenziale. Si aggiunga, in ottica perequativa e compensativa, che è pacifico che la abbia rinunciato alle proprie aspettative professionali e non è dubitabile che ella abbia Pt_1 fornito un rilevante contributo alla conduzione e gestione della famiglia e all'accudimento della figlia, che ha reso più agevole per il marito il perseguimento di una brillante carriera lavorativa. Il divario economico tra gli ex coniugi è riconducibile eziologicamente a scelte comuni e condivise durante la vita matrimoniale: le circostanze non sono state contestate dal marito, il quale non è comparso in udienza per rendere l'interrogatorio formale e si è limitato, negli scritti difensivi, ad eccepire del tutto genericamente che la moglie, all'epoca in cui ella lavorava, godeva di redditi sufficienti a provvedere alle proprie esigenze e che, dopo essere stata licenziata, ben poteva disporre di altre forme di sussidio. Circa l'attività lavorativa della ricorrente, si osserva che la signora in costanza di matrimonio non ha lavorato per scelta condivisa con il marito e che solo in tempi recenti ha reperito un'occupazione in regime part time (non compatibile con il titolo di studio, di fatto mai speso proficuamente), occupandosi in via assolutamente prevalente, durante il matrimonio, della figlia minore e ciò in assenza del resistente, imbarcato per lunghi periodi di tempo per missioni militari in acque internazionali. Pur dovendosi evidenziare che l'attuale stato di inoccupazione della è dipeso non già da Pt_1 ragioni personali della stessa, ma da imputare alla sfera del datore di lavoro, sicché in astratto non può in radice escludersi che ella possa reperire una nuova occupazione, l'età della signora (55 anni), la scarsa esperienza lavorativa, l'unico impiego svolto dal 2017 e fino alla data dell'intervenuto licenziamento nei primi mesi del 2024, rendono assai difficile il reingresso proficuo nel mondo del lavoro.
Ciò posto, visti i redditi e la complessiva situazione economico reddituale e patrimoniale delle parti;
ritenuta l'evidenza di una sperequazione in favore del resistente;
considerata la lunga durata del matrimonio (contratto nel 1996 e dal quale è nata una figlia nel 1997) e la storia della coppia, certamente segnata dalla circostanza che il marito ha sempre trascorso lunghi periodi lontano dalla famiglia per motivi di lavoro;
considerato l'apporto dato dalla moglie durante il matrimonio al ménage; tenuto conto dell'utilizzo della da diversi Pt_1 anni della ex casa coniugale in comproprietà con mutuo corrisposto dal solo il Collegio ritiene equo CP_1 9
determinare a carico del resistente un contributo a titolo di assegno divorzile pari ad euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
Spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione, con margini di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 60735/2020 R.G., dando atto che con sentenza non definitiva n. 4873/2022 pubblicata in data 29.03.2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la Per_1 somma mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con base maggio 2019, e lo condanna al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale afferenti alla figlia nella misura del
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
- assegna a la ex casa coniugale sita in Roma, Via Enrico Viarisio n. 2; Parte_1
- accoglie la domanda di assegno divorzile proposta da e, per l'effetto, determina in euro 400,00, Parte_1 oltre rivalutazione ISTAT, l'assegno divorzile dovuto da in favore di da CP_1 Parte_1 corrispondere alla stessa presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma il 20.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 60735 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti De Fazi Elisabetta e Passerini Antonella, giusta procura in atti;
- ricorrente
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Vignoli Paola, giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva sullo status n. 4873/2022 pubblicata il 29.03.2022, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e ha rimesso la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 16.03.2022. 2
Nel prosieguo, ammesse le prove con ordinanza del 18.03.2023 e acquisita la documentazione prodotta, la sola parte ricorrente ha precisato le conclusioni con note di trattazione scritta del 09.01.2024 per l'udienza cartolare del 10.01.2024 e, nelle more dell'adozione dei provvedimenti del Giudice Istruttore, con successiva istanza del 07.02.2024 ha chiesto di essere rimessa in termini in considerazione del mutamento della situazione lavorativa della signora intervenuto in epoca successiva all'udienza suddetta (come da lettera di Pt_1 licenziamento del 05.02.2024), al fine “di consentire di richiedere e/o integrare le proprie conclusioni”.
Concesso congruo termine alla parte resistente per controdeduzioni sulla sopravvenienza rappresentata dalla ricorrente e fissata una nuova udienza di precisazione delle conclusioni, il resistente ha depositato le proprie note in data 18.03.2024 e con ordinanza del 18.05.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni come precisate dalla parte ricorrente con note di trattazione scritta del 09.04.2024 per l'udienza cartolare del 10.04.2024 (“1) confermare il diritto di assegnazione stabilito in favore della IG.ra della casa coniugale, in comproprietà con l'ex Parte_1 consorte, sita in Roma in Via Enrico Viarisio n. 2 per la convivenza della figlia con la madre;
2) vista la mancata contestazione di controparte sul pagamento in via esclusiva del mutuo gravante sulla casa familiare, confermare l'obbligo da parte del IG. di corrispondere per intero la rata di mutuo per la detta CP_1 abitazione;
3) rigettare le richieste di revoca e/o di riduzione del contributo per la IG.ra avanzate dal Pt_1 resistente;
4) a modifica delle condizioni di separazione e delle conclusioni in precedenza formulate, considerato l'intervenuto licenziamento della ricorrente disporre l'obbligo da parte del IG. di CP_1 corrispondere un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento in proprio in favore della IG.ra , oltre rivalutazione Istat come per legge da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, Parte_1 mediante bonifico bancario o quella maggior o minor somma che verrà ritenuta equa e di giustizia. In via gradata, si chiede che venga comunque confermato l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente in proprio come stabilito in sede di separazione per € 400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
5) In via ulteriormente gradata, in caso di mancata conferma dell'obbligo di pagamento in via esclusiva della rata di mutuo della casa familiare sub 4), si chiede che venga attribuita in favore della IG.ra la maggior somma di € 900,00 per il proprio mantenimento, o Parte_1 quella maggior o minor somma, che verrà ritenuta equa e di giustizia;
6) rigettata la richiesta di riduzione del contributo stabilito per la figlia, confermare l'obbligo da parte del IG. di corrispondere un assegno CP_1 mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento per la stessa , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, in favore della IG.ra , oltre rivalutazione Istat come per legge da Parte_1 corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
7) rigettare la domanda di attribuzione diretta alla figlia dell'assegno stabilito per il suo mantenimento;
8) confermare l'obbligo del IG. Per_1 di provvedere al pagamento del 70% delle spese straordinarie inerenti con il restante 30% CP_1 Per_1 a carico della madre, quali mediche non coperte dal Servizio Nazionale, universitarie, viaggi di studio e di lingua, sportive come da Protocollo del Tribunale di Roma. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate e corredate di idonea documentazione;
9) con vittoria di spese e compensi di giudizio.”).
Nella comparsa conclusionale, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, mentre la parte resistente ha chiesto di “1) assegnare la casa familiare, in comproprietà, sita in Roma, Via Enrico Viarisio n. 2 in favore della IG.ra , con pagamento delle spese relative agli oneri condominiali per spese Parte_1 straordinarie dovute al 50% tra i proprietari;
2) dichiarare non dovuto alcun assegno di mantenimento in favore della IG.ra o, in subordine, disporre un assegno di mantenimento nella misura massima Parte_1 di Euro 200,00 mensili;
3) disporre che il IG. provveda alla corresponsione di un assegno mensile di CP_1 Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, e fino alla autosufficienza economica della stessa con versamento direttamente in favore della IG.ra , oltre rivalutazione Istat come per legge da Parte_2 corrispondersi entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario;
4) disporre la corresponsione da parte del IG. del pagamento del 50% delle spese straordinarie inerenti , con il restante 50% a CP_1 Per_1 carico della madre, spese quali mediche non coperte dal SSN, universitarie, viaggi di studio e di lingua e sportive, come da Protocollo del Tribunale di Roma, con accordo preventivo da parte dei genitori e corredate da idonea documentazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”.
Tanto premesso, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande. Nella specie, la controversia verte sul riconoscimento del contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne (n. il 20.10.1997), nonché sull'assegnazione della ex casa Per_1 coniugale e sull'assegno divorzile in favore della ricorrente. 3
***
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa pienamente istruita, condividendo la decisione sulle istanze istruttorie adottata in corso di causa dal Giudice Istruttore.
Quanto alla richiesta avanzata dalla ricorrente nella comparsa conclusionale di “stralcio” della documentazione depositata dal resistente in data 28.03.2024, premesso che il codice di rito non contempla l'istituto dello
“stralcio”, ma unicamente quello dell'inutilizzabilità, la suddetta documentazione è pienamente utilizzabile giacché il deposito è stato espressamente autorizzato dal Giudice Istruttore con l'ordinanza dell'08.02.2024, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata in data 10.04.2024. Parimenti, non può disporsi l'inutilizzabilità delle note del resistente del 18.03.2024, in quanto – per quanto depositate oltre il termine dell'08.03.2024 indicato dal Giudice Istruttore – si tratta di controdeduzioni di parte, oggetto del contraddittorio anche nei successivi scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c..
Contributo al mantenimento della figlia maggiorenne
Le parti sono genitori di una figlia, (classe 1997). Per_1
Per costante orientamento, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, il padre ha chiesto di determinare a suo carico un assegno di euro 300,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi direttamente alla ragazza. In proposito, ha rappresentato la propria difficoltà nel continuare ad adempiere agli obblighi di mantenimento volontariamente assunti in sede di separazione in virtù del decreto di omologa n. 12426/2019 del 14.05.2019, nel quale le parti concordavano che il padre avrebbe corrisposto euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, già maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, oltre al 70% delle spese straordinarie;
nella specie, il pur non contestando la non autosufficienza economica della CP_1 figlia, nell'odierno giudizio di divorzio ha avanzato la richiesta di riduzione della misura dell'assegno di mantenimento e della percentuale delle spese straordinarie a suo carico a fronte degli oneri economici sullo stesso gravanti (in particolare: pagamento della rata di mutuo sulla ex casa coniugale pari ad euro 1.099,00 mensili, oltre ad oneri condominiali per il 70% della quota;
esborso di euro 737,00 per cessioni del quinto per prestiti risalenti anche al tempo del matrimonio;
ulteriori somme corrisposte mensilmente alla figlia in aggiunta all'assegno di mantenimento). Ha altresì evidenziato l'opportunità di disporre il versamento diretto dell'assegno in favore della ragazza, in ragione dell'età e del grado di maturità della medesima.
Di contro, la madre ha chiesto di confermare gli obblighi paterni di cui al decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e, per l'effetto, di determinare a carico del padre un assegno di euro 400,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie, e di rigettare la richiesta di corresponsione diretta dell'assegno alla ragazza, adducendo l'insufficienza delle proprie entrate per provvedere al mantenimento della figlia, nonché la condizione decisamente benestante del padre, rimasta invariata dall'epoca della separazione e, peraltro, non adeguatamente documentata nei depositi del resistente.
Tanto premesso, l'ordinanza presidenziale resa in data 28.09.2021 ha confermato i provvedimenti della separazione del 2019, che – quanto alla figlia – prevedevano un contributo di mantenimento a carico del padre di euro 400,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. All'epoca della separazione, il ichiarava CP_1 un reddito mensile netto di euro 2.100,00 mensili per tredici mensilità e, contestualmente all'assunzione degli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia e della moglie, si obbligava a sopportare integralmente la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare in comproprietà fra le parti, mentre la – Pt_1 assegnataria dell'immobile in considerazione della convivenza con la figlia non economicamente autosufficiente – dichiarava un reddito mensile netto di euro 870,00 mensili (cfr. verbale udienza presidenziale e decreto di omologa). 4
All'esito dell'istruttoria, è emerso quanto segue in merito alla condizione economico-reddituale e patrimoniale delle parti:
- la madre ricorrente (impiegata) ha documentato redditi mensili netti per circa euro 950,00 per tredici mensilità
(cfr. buste paga 2018-2022 ed estratti conto 2019-2022); è beneficiaria dell'assegnazione della ex casa coniugale in comproprietà (gravata da mutuo con rata di circa euro 1.000,00 mensili pagata interamente dal
; nella dichiarazione sostitutiva di giugno 2023 ha indicato liquidità sul conto corrente pari a circa euro CP_1
40.000,00 (saldo al giugno 2023); nel corso del 2024 è intervenuto il licenziamento della signora per giustificato motivo oggettivo (cfr. lettera del febbraio 2024); non è stato chiarito se la parte percepisca o abbia percepito indennità e/o sussidi statali in esito al licenziamento;
- il padre resistente (appartenente al Corpo della Marina Militare – Nave Alpino con sede a Taranto) ha dichiarato redditi netti mensili per circa euro 2.800,00 per tredici mensilità (per vero, e come meglio si dirà nel prosieguo, gli importi mensili sui quali può far affidamento il sono mediamente non inferiori ad euro CP_1
3.500,00, considerata la quota di stipendio tabellare e le indennità di varia natura e tipologia dallo stesso percepite); è gravato del pagamento delle rate del mutuo sulla ex casa coniugale (circa euro 1.000,00 mensili); nella dichiarazione sostitutiva di febbraio 2024 ha indicato liquidità sul conto corrente pari a circa euro
2.000,00 (saldo al gennaio 2024).
Orbene, premesso il sostanziale accordo dei genitori sull'an debeatur dell'assegno di mantenimento per la figlia e divergendo le rispettive richieste solo in punto di quantum e di modalità di corresponsione, si rileva che dall'epoca della recente omologa della separazione non è intervenuto alcun mutamento nella condizione economico-reddituale del resistente, il quale peraltro non ha depositato integralmente la documentazione richiesta dal Tribunale ai fini della ricostruzione delle proprie sostanze (nella specie: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è autenticata e, pertanto, è priva del prescritto requisito di validità; inoltre, è stata prodotta parzialmente la documentazione bancaria e sono stati depositati solo i CUD, non già le dichiarazioni dei redditi;
va poi rimarcato, in linea più generale, che il deposito della documentazione da parte del è CP_1 avvenuto solo all'esito dell'ulteriore ordine di esibizione del Giudice Istruttore dell'08.02.2024, non avendo il resistente provveduto a depositare quanto richiesto dal Tribunale né con le memorie 183 c.p.c., né entro l'udienza di precisazione delle conclusioni originariamente fissata) – condotta valutabile ex art. 116 c.p.c., atteso che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo
“la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29
Cost.), e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). Va altresì considerato che il padre ha espressamente indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio e negli atti di causa di elargire costantemente alla figlia somme di denaro ulteriori rispetto all'assegno di mantenimento (circa euro 300,00 aggiuntivi ogni mese), circostanza indice di una stabilità economica del medesimo che non giustifica la riduzione del contributo paterno;
si aggiunga, infine, che gli oneri economici dei quali il resistente ha dedotto di essere gravato (mutuo sulla ex casa coniugale, spese condominiali, finanziamenti con cessione del quinto – non documentati e solo i primi non contestati dalla controparte) sono sostanzialmente i medesimi già sopportati all'epoca dell'omologa della separazione;
né, tantomeno, può attribuirsi rilevanza alla circostanza, del tutto futura e meramente allegata dal resistente, che egli dovrà lasciare la navigazione per incompatibilità dovuta all'età.
La madre – la quale, parimenti, non ha depositato integralmente la documentazione richiesta dal Tribunale ai fini della ricostruzione delle proprie sostanze (nella specie: non è stata prodotta la documentazione bancaria aggiornata, né è stato depositato il modello fiscale 2023) – pur deducendo il peggioramento della propria posizione a seguito del licenziamento intervenuto in pendenza del giudizio, non ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia.
Ciò posto, il Collegio – considerate le posizioni dei genitori e le rispettive richieste;
valutate le esigenze fisiologiche della ragazza in base all'età (neolaureata) e i tempi di frequentazione con i genitori (limitati quelli con il padre, imbarcato su nave militare) – ritiene equo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT con base maggio 2019.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed 5
oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Il contributo alle spese straordinarie deve essere determinato nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, come già dall'epoca della separazione consensuale, visto lo squilibrio nelle posizioni economiche dei genitori.
In assenza di domanda della figlia maggiorenne, non può disporsi il versamento diretto dell'assegno alla stessa (ex multis, Cass., Sez. I, n. 34100 del 12.11.2021) e, pertanto, non può essere accolta la domanda avanzata in tal senso dal resistente.
Assegnazione della ex casa coniugale
Entrambe le parti hanno domandato di assegnare la ex casa coniugale – sita in Roma, Via Enrico Viarisio n. 2
– alla madre, comproprietaria dell'immobile, in considerazione della convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
E' noto che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare costituisce una deroga eccezionale al regime di proprietà e di disponibilità degli immobili ad uso abitativo, la cui ratio si rinviene nella preminente esigenza di tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (anche di recente: Cass. Sez. 1, ordinanza n.
23501 del 02/08/2023 e, ex multis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 25604 del 12/10/2018).
Nel caso di specie, stante la non contestata non autosufficienza economica della figlia e la concorde richiesta 6
delle parti, il Collegio conferma l'assegnazione della ex casa coniugale alla madre, con la precisazione che esula dal presente procedimento di divorzio ogni statuizione relativa alle spese di mutuo (da sempre sostenute dal il quale negli atti di causa si è dichiarato disponibile a continuare a sostenerne il pagamento, come CP_1 concordato nelle condizioni della separazione omologate nel 2019).
Assegno divorzile
La controversia verte anche sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile a carico del resistente e in favore della ricorrente.
Va rilevato che, pur avendo le parti qualificato il contributo (richiesto dalla signora e contestato dal signore) nei termini di assegno di mantenimento, dal tenore complessivo degli atti di causa, dalla giurisprudenza citata e dalla specificità delle rispettive difese si ricava che – in disparte la qualificazione della pretesa offerta dalle parti negli scritti difensivi – ciò di cui si discute attiene alla spettanza dell'assegno divorzile (non più di mantenimento, essendo già intervenuta la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio): ed invero, per giurisprudenza costante, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendosi tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto. In sostanza, nell'interpretare la domanda, e ciò vale anche quando si tratta di stabilire se di ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'atto, compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove (cfr. Cass., Sezione 2 civile, sentenza 19 aprile 1993, n. 4581; Cass., sentenza 14/03/1988 n. 2434; Cass., Sezione 3 sentenza 27/05/1987, n. 4759; Cass., sentenza 12/06/1986, n.
3916; Cass. sezione civile III, ordinanza 21 maggio 2019, n. 13602, e da ultimo Cass., Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21865).
Tanto premesso, a sostegno della domanda di assegno divorzile, la signora ha esposto che in costanza di matrimonio il in qualità di appartenente al Corpo della Marina Militare, aveva trascorso gran parte del CP_1 tempo lontano da casa per espletare incarichi e missioni in acque internazionali e, sconsigliando alla moglie di reperire una propria attività lavorativa, le aveva di fatto delegato l'integrale gestione della figlia;
ha altresì rappresentato che, dopo anni di sacrifici finalizzati a consentire, da un lato, il perseguimento della carriera al marito e, da un altro lato, una crescita il più possibile serena alla figlia tale da colmare la lontananza paterna, ella aveva tentato di reperire un'occupazione, seppur non adeguata agli studi svolti (laurea in grafica editoriale), che le consentisse di disporre di un proprio reddito e di migliorare le condizioni di vita proprie e della figlia, senza dover ricorrere all'assistenza economica del marito. In corso di causa, la ricorrente ha documentato di aver perso il lavoro svolto negli ultimi anni come segretaria con contratto part time e reddito mensile netto di circa euro 950,00 e, pertanto, ha insistito nella richiesta di un contributo a carico del resistente, favorito da una situazione economica rimasta stabile ed invariata nel tempo, da aumentare rispetto all'assegno di mantenimento già percepito.
Di contro, il signore ha contestato la sussistenza di ragioni idonee a giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della , evidenziando che ella si era resa economicamente indipendente nel corso degli Pt_1 anni e che, per sua libera e personale scelta, aveva mantenuto un'occupazione in regime di part time. A fronte della sopravvenienza del licenziamento della ricorrente, il a sostenuto che la stessa avrebbe certamente CP_1 potuto richiedere altre forme di sostentamento, quali indennità di disoccupazione, e non già far affidamento sul sostegno del medesimo;
ha altresì evidenziato che la beneficiava della ex casa coniugale, gravata da Pt_1 mutuo con rate mensili dallo stesso integralmente versate.
Orbene, deve premettersi che non rileva, in questa sede, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento previsto nella sentenza di separazione dal momento che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196). 7
In argomento, mette conto evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza di legittimità più recente (a partire da Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da effettuarsi tenendo conto dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'articolo appena riportato, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La statuizione sull'assegno divorzile non dipende, tuttavia, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, costituendo lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi solo una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). In particolare, l'assegno di divorzio deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa (sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo) un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tale caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023). In sintesi, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, il giudice deve prima di tutto accertare se vi sia una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo e, poi, verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte relative alla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio. E', dunque, ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali
o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Nel caso di specie, richiamato quanto già osservato in merito alla condizione delle parti nel paragrafo relativo all'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, si rileva ulteriormente che:
- la ricorrente ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa dopo aver perso il lavoro part time nel febbraio 2024 (cfr. lettera di licenziamento allegata con l'istanza del febbraio 2024; in precedenza aveva un reddito mensile netto di circa euro 950,00: cfr. dichiarazioni dei redditi); è titolare di un conto corrente presso la CA Monte EI HI Di NA (del quale non sono stati depositati gli estratti conto aggiornati successivi all'anno 2022; in proposito, si rileva che nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 06.12.2023 la signora ha dichiarato un saldo di euro 40.929,92 al 30.06.2023, in leggera crescita rispetto ai saldi indicati nelle 8
precedenti dichiarazioni sostitutive del 04.05.2021 e del 18.10.2022 – documentato in euro 39.032,65 all'aprile
2022), nonché di un conto corrente cointestato con il presso Banco Posta, sul quale è versato il CP_1 mantenimento, e di una carta di credito appoggiata sul predetto conto Monte EI HI Di NA (di entrambi non sono in atti gli estratti conto); è proprietaria in quota pari al 50% con il resistente della ex casa coniugale sita in Roma, Via Enrico Viarisio n. 2; non sopporta spese di mutuo, da sempre a carico esclusivo del marito;
- il resistente svolge attività lavorativa quale impiegato della Marina Militare – Nave Alpino con sede a Taranto, dalla quale ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto di euro 2.713,00 mensili per tredici mensilità (reddito, invero, sottostimato rispetto a quanto si evince dagli estratti conto e dai cedolini depositati – in particolare, dal CUD 2023 si ricava un reddito annuo netto pari a circa euro 40.000,00 e dalla media delle retribuzioni emerge uno stipendio non inferiore ad euro 3.500,00 mensili); è intestatario di un conto corrente bancario presso la CA NT AN LO, con saldo finale al 31.12.2023 pari ad euro 2.235,67; è proprietario al 50% della ex casa coniugale sita in Roma, Via Enrico Viarisio n. 2, di cui sopporta integralmente le spese di mutuo (rata pari ad euro 1.099,00 mensili); non ha spese abitative per sé, in quanto imbarcato su nave militare.
Ciò posto, anche considerate le lacune e le incongruenze nei depositi di entrambe le parti – si noti che, da un lato, la ricorrente non ha prodotto gli estratti conto aggiornati, salvo indicare un saldo non trascurabile nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio (euro 40.929,92 al 30.06.2023), né ha chiarito se, in esito al licenziamento del febbraio 2024, percepisce o ha percepito indennità e/o sussidi statali;
da un altro lato, il resistente ha indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio un reddito mensile netto inferiore rispetto alle entrate osservabili negli estratti conto e ricavabili dall'esame della documentazione prodotta, ha fatto menzione di un unico conto corrente a lui intestato, senza indicare il conto cointestato con la ex moglie, non ha depositato le dichiarazioni dei redditi ma solamente i CUD e, inoltre, dagli estratti conto in atti (peraltro, del tutto parziali quanto alle annualità richieste) emergono evidenze di un altro conto, non dichiarato in giudizio, attesi i numerosi bonifici disposti in proprio favore dal conto CA NT AN LO (a titolo esemplificativo: cfr. bonifici in data 28.09.2023, 26.09.2023, 05.09.2023, 04.09.2023, 27.08.2023) – appare sostanzialmente inalterato tra le parti lo squilibrio economico sussistente sin dalla separazione, non integralmente compensato dall'utilizzo in via esclusiva da parte della della ex casa coniugale in Pt_1 comproprietà.
Ed invero, è di tutta evidenza la posizione di maggior forza economica del resistente rispetto a quella della ricorrente, la quale peraltro attualmente non svolge attività lavorativa, tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile sotto il profilo assistenziale. Si aggiunga, in ottica perequativa e compensativa, che è pacifico che la abbia rinunciato alle proprie aspettative professionali e non è dubitabile che ella abbia Pt_1 fornito un rilevante contributo alla conduzione e gestione della famiglia e all'accudimento della figlia, che ha reso più agevole per il marito il perseguimento di una brillante carriera lavorativa. Il divario economico tra gli ex coniugi è riconducibile eziologicamente a scelte comuni e condivise durante la vita matrimoniale: le circostanze non sono state contestate dal marito, il quale non è comparso in udienza per rendere l'interrogatorio formale e si è limitato, negli scritti difensivi, ad eccepire del tutto genericamente che la moglie, all'epoca in cui ella lavorava, godeva di redditi sufficienti a provvedere alle proprie esigenze e che, dopo essere stata licenziata, ben poteva disporre di altre forme di sussidio. Circa l'attività lavorativa della ricorrente, si osserva che la signora in costanza di matrimonio non ha lavorato per scelta condivisa con il marito e che solo in tempi recenti ha reperito un'occupazione in regime part time (non compatibile con il titolo di studio, di fatto mai speso proficuamente), occupandosi in via assolutamente prevalente, durante il matrimonio, della figlia minore e ciò in assenza del resistente, imbarcato per lunghi periodi di tempo per missioni militari in acque internazionali. Pur dovendosi evidenziare che l'attuale stato di inoccupazione della è dipeso non già da Pt_1 ragioni personali della stessa, ma da imputare alla sfera del datore di lavoro, sicché in astratto non può in radice escludersi che ella possa reperire una nuova occupazione, l'età della signora (55 anni), la scarsa esperienza lavorativa, l'unico impiego svolto dal 2017 e fino alla data dell'intervenuto licenziamento nei primi mesi del 2024, rendono assai difficile il reingresso proficuo nel mondo del lavoro.
Ciò posto, visti i redditi e la complessiva situazione economico reddituale e patrimoniale delle parti;
ritenuta l'evidenza di una sperequazione in favore del resistente;
considerata la lunga durata del matrimonio (contratto nel 1996 e dal quale è nata una figlia nel 1997) e la storia della coppia, certamente segnata dalla circostanza che il marito ha sempre trascorso lunghi periodi lontano dalla famiglia per motivi di lavoro;
considerato l'apporto dato dalla moglie durante il matrimonio al ménage; tenuto conto dell'utilizzo della da diversi Pt_1 anni della ex casa coniugale in comproprietà con mutuo corrisposto dal solo il Collegio ritiene equo CP_1 9
determinare a carico del resistente un contributo a titolo di assegno divorzile pari ad euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
Spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione, con margini di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 60735/2020 R.G., dando atto che con sentenza non definitiva n. 4873/2022 pubblicata in data 29.03.2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la Per_1 somma mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con base maggio 2019, e lo condanna al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale afferenti alla figlia nella misura del
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
- assegna a la ex casa coniugale sita in Roma, Via Enrico Viarisio n. 2; Parte_1
- accoglie la domanda di assegno divorzile proposta da e, per l'effetto, determina in euro 400,00, Parte_1 oltre rivalutazione ISTAT, l'assegno divorzile dovuto da in favore di da CP_1 Parte_1 corrispondere alla stessa presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma il 20.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi