Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2195/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_1 C.F._1
ELENA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI PAOLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Ciò premesso, e come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, nell'esclusivo Parte_1 CP_1
e preminente interesse della propria figlia Per_1
RICORRONO
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
1) La casa familiare sita a Piateda (SO), Via Dosso Piano n. 5 di proprietà di rimarrà nella CP_1 esclusiva disponibilità dello stesso.
2) La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, in Piateda (SO), Via Alle Vigne n. 7, ove ha trasferito, oltre alla sua, anche la residenza anagrafica della bambina.
3) I genitori assicureranno alla figlia minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per relative Per_1 all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Quanto alle frequentazioni genitoriali, le parti concordano che tarà: Per_1
con il padre a fine settimana alternati dal venerdì ore 12.30 sino alla domenica alle ore 18.00;
nella settimana successiva al weekend paterno, il padre potrà tenere con sé la figlia dal giovedì alle ore
16.00, prelevandola dalla scuola o dalla casa materna, sino al venerdì ore 20.30, cena compresa;
qualora la madre volesse trascorrere il fine settimana di sua spettanza fuori Sondrio con la bambina e avesse necessità di partire il venerdì sera antecedente il weekend di sua competenza, dovrà preavvisare il padre con congruo anticipo, in tal caso il padre terrà comunque con sé la bambina fino alle ore 14.00 in periodo scolastico o alle ore 9.00 in periodo extrascolastico e il suo tardo pomeriggio da trascorre con la figlia, dalle ore 18.00 alle ore
20.30 cena compresa si sposterà ad altro giorno della settimana successiva a scelta discrezione del padre;
nella settimana successiva al weekend materno, il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì dalle ore
16.00 prelevandola dalla scuola, sino al mercoledì alle ore 14.30.
5) Le parti si impegnano a concordare con almeno una settimana di anticipo eventuali modifiche al calendario qui indicato, nel rispetto degli impegni di tutti.
6) Le parti gestiranno tutti i periodi di vacanza della figlia (da intendersi coincidenti con la sospensione delle lezioni scolastiche) ispirandosi al principio dell'alternanza e in ossequio al diritto della minore a mantenere significativi rapporti con ciascuna figura genitoriale e con le rispettive famiglie di origine e a conservare il più possibile intatte le sue abitudini, in quanto funzionali ad una generale armonia famigliare. In particolare:
pagina 2 di 4 - le festività natalizie e pasquali verranno dimidiate tra i genitori, con il giorno di Natale e Pasqua ad anni alternati;
in particolare durante le vacanze di Natale la minore trascorrerà, ad anni alterni, la giornata del 24 con un genitore e quella del 25 con l'altro genitore;
la figlia starà quindi con un genitore dal 25 al 31 dicembre e con l'altro dal 1° gennaio al 6 gennaio ad anni alterni, il giorno di Pasqua lo trascorrerà con un Per_1 genitore e quello di pasquetta con l'altro ad anni alterni;
- durante le vacanze estive potrà trascorrere con i genitori due settimane, anche non consecutive;
i Per_1 genitori dovranno comunicarsi entro un congruo termine i periodi di ferie prescelti;
- anche le altre festività del calendario scolastico e i relativi ponti verranno trascorsi dalla figlia con i genitori in via alternata, sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
7) I genitori laddove impossibilitati ad occuparsi della figlia nei periodi di loro spettanza per concomitanti impegni, si contatteranno immediatamente e comunque con congruo anticipo, perché siano loro stessi, prima di ogni altro, a prendersi cura della figlia nella reciproca assenza.
8) Il SI , ferma l'attribuzione nella misura del 50% a ciascun genitore dell'assegno unico universale, CP_1 contribuirà al mantenimento di versando - mediante bonifico sul conto corrente intestato alla SIa Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili rivalutabile annualmente come da Parte_1 indici ISTAT;
il contributo mensile al mantenimento verrà versato sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
Il SI , inoltre, provvederà integralmente al pagamento della retta scolastica dell'istituto privato CP_1 frequentato dalla figlia.
Le spese straordinarie, come previste dal "Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie" attualmente in uso presso il Tribunale di Sondrio ed allegato al presente atto, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
Le spese straordinarie dovranno essere concordate, preventivate, documentate e rimborsate a favore del genitore che le ha sostenute nel rispetto di quanto previsto e regolamentato dal "Protocollo d'Intesa fra
Magistrati ed Avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie" attualmente in uso presso il Tribunale di Sondrio ed allegato al presente atto.
9) Le parti si impegnano a dialogare e a intrattenere rapporti civili e distesi nell'interesse della figlia minore;
qualsiasi richiesta di un genitore all'altro dovrà trovare pronto riscontro, anche tramite messaggio telefonico.
10) La madre si impegna a tenere informato il padre di ogni necessità e problema di salute della figlia, incluse le visite mediche che si rendessero necessarie;
allo scopo avviserà con congruo anticipo il padre delle eventuali visite mediche in modo che quest'ultimo possa chiedere per tempo eventuali permessi di lavoro ed essere anch'egli presente all'eventuale appuntamento con il medico.
11) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. pagina 3 di 4 Con compensazione delle spese e competenze del presente giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 02.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) compensa tra le parti le spese di procedura.
Sondrio, camera di consiglio del 05.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 4 di 4