Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 584
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Sentenza 23 gennaio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Milano, Tredicesima Sezione Civile, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dal Signor Parte_1, ricorrente, nei confronti dei Signori Controparte_1 e Controparte_2, intimati-resistenti contumaci. La controversia verteva sulla risoluzione di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 27.4.2023, relativo all'immobile sito in Rozzano (MI), Via Abetone nr. 8. Il ricorrente lamentava il grave inadempimento dei conduttori, consistente nel mancato pagamento dei canoni e degli oneri accessori a partire dal maggio 2023, chiedendo la risoluzione del contratto e il rilascio immediato dell'immobile. La parte ricorrente aveva prodotto in giudizio il contratto di locazione registrato e una lettera di sollecito. I resistenti, pur regolarmente citati, non si erano costituiti in giudizio, venendo dichiarati contumaci. La parte ricorrente aveva inoltre richiesto l'interrogatorio formale dei resistenti in merito al mancato pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

Il Tribunale, dopo aver esaminato gli atti processuali, le ordinanze che hanno disposto la rinnovazione delle notifiche e il mutamento del rito, la dichiarazione di contumacia dei resistenti e l'esito negativo della mediazione obbligatoria esperita, ha ritenuto documentalmente provata la stipula del contratto di locazione e la morosità delle parti resistenti. La morosità, quantificata in Euro 1.975,00 per i canoni e Euro 675,00 per gli oneri accessori per il trimestre maggio-luglio 2023, è stata ritenuta di entità tale da giustificare la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione, ha condannato i resistenti al rilascio dell'immobile entro trenta giorni, fissando la data del 22.2.2025 per l'esecuzione, e ha condannato i medesimi al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, liquidate in Euro 1.000,00 per la fase sommaria e Euro 2.626,00 per la fase di merito, oltre spese generali, IVA e CPA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 584
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 584
    Data del deposito : 23 gennaio 2025

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