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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 35610/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 23/01/2025 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta nessuno compare.
Il Giudice pronuncia l'allegata Sentenza dandone lettura e provvedendo al contestuale deposito.
Il Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 35610/2023 R.G. promossa dal:
Signor (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GRAZIANA NISI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in via Gramsci nr. 15 a Rozzano;
INTIMANTE-RICORRENTE
contro i
Signori (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
C.F. );
[...] C.F._3 INTIMATI-RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI: come da p.v. di udienza in data 30.10.2024 ovvero come da memoria integrativa 15.5.2024 ovvero:
“chiede che l' Ill.mo Tribunale voglia, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere:
in via principale: assunti tutti i provvedimenti ritenuti idonei e necessari, accertato che la morosità persiste, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del
27.4.2024 relativo all'immobile sito in Rozzano (MI), Via Abetone nr. 8 di proprietà del Signor per grave inadempimento dei conduttori Pt_1 Parte_1
Sig. e Sig.ra al rilascio immediato dell' Controparte_1 Controparte_2
immobile sito in Rozzano (MI), Via Abetone n. 8, libero da persone e cose, fissando la data del rilascio per una data più prossima possibile;
in via istruttoria: si chiede l'interrogatorio formale del Sig. e della Controparte_1
Sig.ra sul seguente capitolo di prova:
1. Vero che si è reso inadempiente nel CP_2
pagamento dei canoni e degli oneri accessori dal mese di maggio 2023 al mese di maggio 2024 compresi?.
Si conferma la produzione dei documenti prodotti con l'intimazione di sfratto per morosità: contratto di locazione registrato, lettera di sollecito.
Con vittoria di compensi, anticipazioni, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti il processo verbale della udienza in data 25.10.2023 avanti allo scrivente giudice (data della udienza di convalida indicata nell'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida datata 18.7.2023), l' Ordinanza riservata datata 25.10.2023, con la quale veniva disposta la rinnovazione della citazione per entrambi gli intimati (per le ragioni ivi indicate) all' udienza del
21.12.2023 avanti al Giudice Dr Pisani (nel rispetto del termine a comparire), il processo verbale della udienza in data 22.12.2023 avanti al Giudice Dr.ssa
Bocconcello nel corso della quale la difesa di parte intimante dava atto del fatto che le notificazioni non erano andate a buon fine per irreperibilità degli intimati e, all'esito della quale, il Giudice disponeva la rinnovazione della citazione per l' udienza del 8.3.2024 avanti a sé (nel rispetto del termine a comparire), il processo verbale della udienza in data 8.3.2024 avanti al Giudice Dr.ssa Bocconcello, la quale, preso atto del fatto che la notifica risultava eseguita nei confronti di soggetti irreperibili, disponeva il mutamento del rito, fissando nuova udienza il g.
1.7.2024 alle ore 9.30 avanti allo scrivente giudice, previa concessione di termini intermedi sino al 20.5.2024 e sino al 20.6.2024 per l'integrazione degli atti con il deposito di memorie e di documenti, prescrivendo la notificazione della Ordinanza agli intimanti entro il 20.5.2024; il processo verbale della udienza in data 1.7.2024, nel corso della quale compariva la difesa di parte intimante-ricorrente depositando gli atti notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, stante la mancata costituzione degli intimati resistenti, chiedeva dichiararsi la contumacia degli stessi e fissarsi udienza per la discussione finale;
l' Ordinanza riservata datata 1.7.2024 con la quale veniva dichiara la contumacia degli intimati resistenti ed assegnato termine di quindici giorni per esperire la Mediazione obbligatoria, con fissazione della udienza il 30.10.2024 per conoscere l'esito della esperita Mediazione e per il prosieguo;
il processo verbale della udienza in data 30.10.2024 nel corso della quale la difesa di parte intimante- ricorrente comunicava l'esito negativo della esperita Mediazione e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria integrativa;
il processo verbale della udienza in data 23.1.2025 nel corso della quale si procedeva alla lettura della
Sentenza;
rilevato che: è documentalmente dimostrata la stipula tra le parti del contratto di locazione in data 27.4.2023 (registrato il g. 8.5.2023) relativo all'immobile sito in
Rozzano Via Abetone nr. 8 (secondo piano, scala unica), composto da nr. 2 vani, oltre a servizi - contrassegnato dai seguenti dati catastali. Foglio 1, Categoria A3,
Particella 129, Classe 1, Subalterno 12 - , adibito ad uso abitativo, prevedente una durata iniziale di nr. 4 anni dal 1.5.2023 al 30.4.2027, un canone annuo di locazione di Euro 7.800,00 (da aggiornarsi ogni anno nella misura del 100% della variazione
ISTAT indice prezzi al consumo), da corrispondersi trimestralmente (entro la fine del primo mese del trimestre di riferimento), oltre ad oneri accessori dello importo mensile di Euro 225,00 (salvo conguaglio);
il ricorrente lamenta il mancato pagamento di canoni scaduti nella misura di Euro
1.975,00, per il trimestre maggio-luglio 2023, nonché il mancato pagamento degli oneri accessori, nella misura di Euro 675,00, per il medesimo trimestre, per un importo di complessivi Euro 2.650,00;
la morosità originariamente dedotta in sede di intimazione è aumentata nelle more del procedimento;
nessun contributo processuale è stato fornito dalle parti resistenti, che non sono costituite in giudizio e non hanno dimostrato il versamento del dovuto;
ritenuto che:
è, pertanto, dimostrata la morosità la quale, in considerazione della sua entità e dell'arco temporale nel quale si è formata, è tale da determinare la risoluzione del contratto per grave inadempimento delle parti resistenti, con conseguente della domanda di condanna al rilascio dell'immobile; in considerazione dell'ammontare della morosità maturata, appare congruo fissare per il rilascio il termine di trenta giorni;
le spese, sia del presente giudizio, che del procedimento di convalida, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa al momento della sua instaurazione e dalla complessità della controvesia, secondo la vigente tabella professionale (D.M. 147/2022).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad suo abitativo stipulato dalle parti in data 27.4.2023 (registrato il g. 8.5.2023), relativo all'immobile sito in
Rozzano Via Abetone nr. 8 (secondo piano, scala unica), composto da nr. 2 vani, oltre a servizi - contrassegnato dai seguenti dati catastali. Foglio 1, Categoria A3,
Particella 129, Classe 1, Subalterno 12 -, per grave inadempimento delle parti conduttrici (parti intimate-resistenti);
2) condanna i Signori e a rilasciarel'immobile Controparte_1 Controparte_2
suddetto, libero da persone, da animali e da cose nella disponibilità della parte intimante-ricorrente;
3) fissa per l'esecuzione la data del 22.2.2025;
4) condanna le parti intimate- resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore della parte intimante-ricorrente, liquidate in € 1.000,00 per compenso ed in € 76,00 per spese, per la fase sommaria, ed in € 2.626,00 per compenso, per la presente fase, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge;
Milano, così deciso in data 23.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta