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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/09/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei nagistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 344 del 2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesca Guzzo ed elettivamente domiciliata come in atti;
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Antonio Lopreiato ed elettivamente domiciliato come in atti;
- ricorrenti -
nonché
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 6 giugno 2024, i ricorrenti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di separazione e hanno dedotto che il matrimonio è stato celebrato a Vibo
Valentia in data 6 settembre 2008 e che dalla loro unione sono nati i figli:
, in data 9 maggio 2012, e in data 8 maggio 2017. Per_1 Per_2
Gli atti del procedimento sono stati comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. è stato chiesto l'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) I coniugi si danno mutuo consenso a vivere separatamente con l'impegno al reciproco rispetto;
2) i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ai sensi del novellato disposto di cui all'art. 155 c.p.c., e saranno collocati abitualmente presso l'abitazione della madre, sita in Vibo Valentia
Marina alla Via Santa Venere, 34; 3) di comune accordo si stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e secondo le Per_1 Per_2
seguenti modalità: • lunedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 18.30 alle
20:00, dopo lo svolgimento delle consegne scolastiche, precisando che nei periodi in cui i bambini avranno impegni scolastici e/o medici, detto orario sarà subordinato e/o modificato in funzione degli stessi impegni;
• un
2 weekend, dalle h. 16:00 del sabato fino alle ore 19:30 della domenica successiva a settimane alterne, precisando che nei periodi in cui i bambini avranno impegni scolastici e/o medici detto orario sarà subordinato agli stessi impegni;
• in ogni caso e potranno vedere il padre ogni Per_1 Per_3
volta che lo desiderano, a prescindere dagli accordi dei coniugi;
• i coniugi concordano e stabiliscono, salvo diversa pattuizione, che i figli trascorreranno le vacanze natalizie con i padre o la madre alternandosi di anno in anno tra i medesimi ricorrenti nei seguenti termini: - la vigilia di
Natale con un genitore (24/12), il giorno di Natale (25/12) con l'altro; - la vigilia di Capodanno con un genitore (31/12) il giorno di Capodanno (01/01) con l'altro, • ugualmente sarà fatto per la vigilia dell'Epifania e il giorno dell'Epifania, sempre nel rispetto, comunque, della volontà manifestata di volta in volta dai bambini, ed a tal proposito i coniugi si garantiscono sin da subito reciproca disponibilità e collaborazione;
• allo stesso modo, ad anni alterni, e trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Per_1 Per_4
lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, sempre in osservanza della loro espressa volontà; • e trascorreranno, inoltre, la festa della Per_1 Per_4
mamma e del papà con i rispettivi genitori così come il giorno del compleanno di ciascun genitore con il genitore stesso, a meno che non manifestino desideri contrari;
• il giorno del compleanno di e Per_1
verrà festeggiato secondo i loro desideri e sarà consentita la Per_5
presenza di entrambi i genitori nel luogo della festa, così come per ogni altra eventuale celebrazione e/o evento che dovesse riguardare la prole (a titolo esemplificativo non esaustivo prima comunione, recita scolastica, ecc…); •
e durante le vacanze estive, trascorreranno con il padre 15 Per_1 Per_5
giorni continuativi oppure una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto, da concordare entro e non oltre il 25 di giugno di ogni anno in base alle esigenze lavorative del sig. , impegni della _1
3 madre e comunque sempre nel rispetto della volontà dei figli;
• in caso di organizzazione di viaggi con la prole fuori sede di residenza, gli stessi dovranno essere preventivamente comunicati con congruo anticipo (almeno
15 giorni) e concordati tra i genitori prima della partenza. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i luoghi di destinazione, recapiti telefonici, date e orari di partenza e rientro. 4) Ciascun genitore, nei giorni in cui ha con sé i figli, si occuperà di accompagnarli alle attività extrascolastiche;
5) I coniugi si impegnano a garantire ai propri figli una serena continuità del legame genitoriale, pertanto, tutte le decisioni e scelte che concernono i minori saranno assunte di comune accordo al fine di tutelarne e promuoverne il bene e l'interesse; Durante il corso dell'anno, previo accordo tra i genitori, l'organizzazione e le tempistiche del diritto di visita sopra disciplinato possono essere variate o modificate per sopravvenute esigenze lavorative dei genitori e/o dei minori e comunque saranno sempre subordinati alla volontà ed alle necessità dei figli;
7) I coniugi assumono l'obbligo di comunicare l'uno all'altro il proprio recapito, anche telefonico, informandosi reciprocamente circa eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli;
8) tanto il sig. quanto la sig.ra _1 Pt_1
si obbligano a far fronte paritariamente, e dunque per il 50% del dovuto, a tutte le spese straordinarie che si rendesse necessario dover sostenere per le esigenze impreviste o comunque non ordinarie dei figli. A tal proposito si specifica che: a) sono da intendersi straordinarie le spese mediche, visite specialistiche, viaggi, sport, rette scolastiche etc e, qualora i figli proseguano con gli studi, le spese che risultino essere collegate allo svolgimento degli impegni universitari (come ad es. nel caso si rendesse necessario acquistare testi o partecipare a corsi di formazione a pagamenti non previsti) o lavorativi (come ad es. nel caso in cui si rendesse inevitabile procedere all'acquisto di beni indispensabili per l'espletamento dei doveri connessi
4 all'impiego svolto) e, qualora i figli per esigenze di studio o lavorative si trasferiscano, tutte le spese derivanti da quelle eventualità che dovessero presentarsi durante la permanenza fuori sede di ognuno dei due, e comunque sempre tenuto conto della disponibilità economica e della capacità reddituale dei genitori da valutarsi al momento del fabbisogno;
b)
Nel caso di anticipazioni il rimborso delle anticipazioni sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa. Qualora l'anticipatario fosse la madre il rimborso verrà effettuato nelle stesse modalità previste per l'assegno di mantenimento per i figli indicato al successivo punto 10); nel caso in cui l'anticipatario fosse il padre, il rimborso avverrà con versamento su c/c intestato al medesimo [...]; 9) Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
10) Il Sig. , tenuto conto della capacità Controparte_1
reddituale del medesimo, corrisponderà la somma mensile di € 600,00
(seicento/00 Euro) a titolo di assegno di mantenimento per e Per_1
nella ragione di € 300,00 per ogni figlio, con adeguamento Per_5
automatico annuale secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 10 di ogni mese su carta postepay intestata alla Sig.ra n. 5333 1710 8754 7341, Pt_1
ciò fino al compimento del diciottesimo anno di età della prole, data da cui il mantenimento verrà versato direttamente sul conto corrente che sarà intestato ai figli;
11) I coniugi congiuntamente concordano che l'assegno unico ed ogni ulteriore erogazione che riguardi i figli, verranno richiesti e riscossi dalla Sig.ra presso la quale i figli saranno di fatto Pt_1
prevalentemente collocati, che li utilizzerà esclusivamente nell'interesse dei figli e per i fabbisogni degli stessi. A tale proposito, la moglie si impegna a rendicontare opportunamente il marito;
In relazione agli obblighi di concorso del mantenimento reciproco tra coniugi, le parti congiuntamente 5 rinunciano al medesimo e dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno, ad oggi, nulla a pretendere l'uno dall'altro; 13) Congiuntamente la sig.ra ed il sig. Pt_1 _1
concordano che le indennità percepite dai minori, summenzionate e complessivamente pari ad € 870,00 mensili (ottocentosettanta/00 euro salvo future eventuali revisioni), dovranno essere mensilmente depositate interamente in un libretto postale e/o bancario. Tali somme verranno accantonate sino al raggiungimento della maggiore età della prole, salvo eventuale utilizzo in casi di necessità che dovessero di volta in volta presentarsi e sempre e comunque solo nell'interesse dei minori. Tale libretto e/o conto corrente bancario, per ragioni pratiche, sarà intestato e gestito dalla moglie che dovrà fornire al marito una rendicontazione mensile delle somme ivi depositate”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 344 del 2024 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _1
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte
[...]
motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000 -
Ordinamento Stato Civile (R.A.M.: anno 2008, parte II, serie A, n. 99); 6 c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei nagistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 344 del 2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesca Guzzo ed elettivamente domiciliata come in atti;
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Antonio Lopreiato ed elettivamente domiciliato come in atti;
- ricorrenti -
nonché
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 6 giugno 2024, i ricorrenti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di separazione e hanno dedotto che il matrimonio è stato celebrato a Vibo
Valentia in data 6 settembre 2008 e che dalla loro unione sono nati i figli:
, in data 9 maggio 2012, e in data 8 maggio 2017. Per_1 Per_2
Gli atti del procedimento sono stati comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. è stato chiesto l'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) I coniugi si danno mutuo consenso a vivere separatamente con l'impegno al reciproco rispetto;
2) i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ai sensi del novellato disposto di cui all'art. 155 c.p.c., e saranno collocati abitualmente presso l'abitazione della madre, sita in Vibo Valentia
Marina alla Via Santa Venere, 34; 3) di comune accordo si stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e secondo le Per_1 Per_2
seguenti modalità: • lunedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 18.30 alle
20:00, dopo lo svolgimento delle consegne scolastiche, precisando che nei periodi in cui i bambini avranno impegni scolastici e/o medici, detto orario sarà subordinato e/o modificato in funzione degli stessi impegni;
• un
2 weekend, dalle h. 16:00 del sabato fino alle ore 19:30 della domenica successiva a settimane alterne, precisando che nei periodi in cui i bambini avranno impegni scolastici e/o medici detto orario sarà subordinato agli stessi impegni;
• in ogni caso e potranno vedere il padre ogni Per_1 Per_3
volta che lo desiderano, a prescindere dagli accordi dei coniugi;
• i coniugi concordano e stabiliscono, salvo diversa pattuizione, che i figli trascorreranno le vacanze natalizie con i padre o la madre alternandosi di anno in anno tra i medesimi ricorrenti nei seguenti termini: - la vigilia di
Natale con un genitore (24/12), il giorno di Natale (25/12) con l'altro; - la vigilia di Capodanno con un genitore (31/12) il giorno di Capodanno (01/01) con l'altro, • ugualmente sarà fatto per la vigilia dell'Epifania e il giorno dell'Epifania, sempre nel rispetto, comunque, della volontà manifestata di volta in volta dai bambini, ed a tal proposito i coniugi si garantiscono sin da subito reciproca disponibilità e collaborazione;
• allo stesso modo, ad anni alterni, e trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Per_1 Per_4
lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, sempre in osservanza della loro espressa volontà; • e trascorreranno, inoltre, la festa della Per_1 Per_4
mamma e del papà con i rispettivi genitori così come il giorno del compleanno di ciascun genitore con il genitore stesso, a meno che non manifestino desideri contrari;
• il giorno del compleanno di e Per_1
verrà festeggiato secondo i loro desideri e sarà consentita la Per_5
presenza di entrambi i genitori nel luogo della festa, così come per ogni altra eventuale celebrazione e/o evento che dovesse riguardare la prole (a titolo esemplificativo non esaustivo prima comunione, recita scolastica, ecc…); •
e durante le vacanze estive, trascorreranno con il padre 15 Per_1 Per_5
giorni continuativi oppure una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto, da concordare entro e non oltre il 25 di giugno di ogni anno in base alle esigenze lavorative del sig. , impegni della _1
3 madre e comunque sempre nel rispetto della volontà dei figli;
• in caso di organizzazione di viaggi con la prole fuori sede di residenza, gli stessi dovranno essere preventivamente comunicati con congruo anticipo (almeno
15 giorni) e concordati tra i genitori prima della partenza. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i luoghi di destinazione, recapiti telefonici, date e orari di partenza e rientro. 4) Ciascun genitore, nei giorni in cui ha con sé i figli, si occuperà di accompagnarli alle attività extrascolastiche;
5) I coniugi si impegnano a garantire ai propri figli una serena continuità del legame genitoriale, pertanto, tutte le decisioni e scelte che concernono i minori saranno assunte di comune accordo al fine di tutelarne e promuoverne il bene e l'interesse; Durante il corso dell'anno, previo accordo tra i genitori, l'organizzazione e le tempistiche del diritto di visita sopra disciplinato possono essere variate o modificate per sopravvenute esigenze lavorative dei genitori e/o dei minori e comunque saranno sempre subordinati alla volontà ed alle necessità dei figli;
7) I coniugi assumono l'obbligo di comunicare l'uno all'altro il proprio recapito, anche telefonico, informandosi reciprocamente circa eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli;
8) tanto il sig. quanto la sig.ra _1 Pt_1
si obbligano a far fronte paritariamente, e dunque per il 50% del dovuto, a tutte le spese straordinarie che si rendesse necessario dover sostenere per le esigenze impreviste o comunque non ordinarie dei figli. A tal proposito si specifica che: a) sono da intendersi straordinarie le spese mediche, visite specialistiche, viaggi, sport, rette scolastiche etc e, qualora i figli proseguano con gli studi, le spese che risultino essere collegate allo svolgimento degli impegni universitari (come ad es. nel caso si rendesse necessario acquistare testi o partecipare a corsi di formazione a pagamenti non previsti) o lavorativi (come ad es. nel caso in cui si rendesse inevitabile procedere all'acquisto di beni indispensabili per l'espletamento dei doveri connessi
4 all'impiego svolto) e, qualora i figli per esigenze di studio o lavorative si trasferiscano, tutte le spese derivanti da quelle eventualità che dovessero presentarsi durante la permanenza fuori sede di ognuno dei due, e comunque sempre tenuto conto della disponibilità economica e della capacità reddituale dei genitori da valutarsi al momento del fabbisogno;
b)
Nel caso di anticipazioni il rimborso delle anticipazioni sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa. Qualora l'anticipatario fosse la madre il rimborso verrà effettuato nelle stesse modalità previste per l'assegno di mantenimento per i figli indicato al successivo punto 10); nel caso in cui l'anticipatario fosse il padre, il rimborso avverrà con versamento su c/c intestato al medesimo [...]; 9) Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
10) Il Sig. , tenuto conto della capacità Controparte_1
reddituale del medesimo, corrisponderà la somma mensile di € 600,00
(seicento/00 Euro) a titolo di assegno di mantenimento per e Per_1
nella ragione di € 300,00 per ogni figlio, con adeguamento Per_5
automatico annuale secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 10 di ogni mese su carta postepay intestata alla Sig.ra n. 5333 1710 8754 7341, Pt_1
ciò fino al compimento del diciottesimo anno di età della prole, data da cui il mantenimento verrà versato direttamente sul conto corrente che sarà intestato ai figli;
11) I coniugi congiuntamente concordano che l'assegno unico ed ogni ulteriore erogazione che riguardi i figli, verranno richiesti e riscossi dalla Sig.ra presso la quale i figli saranno di fatto Pt_1
prevalentemente collocati, che li utilizzerà esclusivamente nell'interesse dei figli e per i fabbisogni degli stessi. A tale proposito, la moglie si impegna a rendicontare opportunamente il marito;
In relazione agli obblighi di concorso del mantenimento reciproco tra coniugi, le parti congiuntamente 5 rinunciano al medesimo e dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno, ad oggi, nulla a pretendere l'uno dall'altro; 13) Congiuntamente la sig.ra ed il sig. Pt_1 _1
concordano che le indennità percepite dai minori, summenzionate e complessivamente pari ad € 870,00 mensili (ottocentosettanta/00 euro salvo future eventuali revisioni), dovranno essere mensilmente depositate interamente in un libretto postale e/o bancario. Tali somme verranno accantonate sino al raggiungimento della maggiore età della prole, salvo eventuale utilizzo in casi di necessità che dovessero di volta in volta presentarsi e sempre e comunque solo nell'interesse dei minori. Tale libretto e/o conto corrente bancario, per ragioni pratiche, sarà intestato e gestito dalla moglie che dovrà fornire al marito una rendicontazione mensile delle somme ivi depositate”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 344 del 2024 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _1
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte
[...]
motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000 -
Ordinamento Stato Civile (R.A.M.: anno 2008, parte II, serie A, n. 99); 6 c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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