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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1842/2025 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 23 ottobre 2025, vertente TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 egata ll'avv. Angela Aversa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castrovillari, alla via Ciminito, n. 16/A, e (c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Francesca Gullo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, al corso Luigi Fera n. 180, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio.
Conclusioni: come da atti e note scritte depositate rispettivamente in data 15/10/2025 e 14/10/2025. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 23/6/2025 ha premesso di Parte_1 avere contratto, in data 7/7/2012, matrimonio concordatario con
[...] dalla cui unione sono nati, in data 18/12/2016, i gemelli e CP_1 Per_1
e, in data 3/12/2021, il figlio Per_2 Per_3
La ricorrente ha riferito che l'unione matrimoniale si è disgregata a causa del comportamento del resistente, il quale si è gradualmente disinteressato di lei e dei bambini per i quali non provvedeva ad assicurare alcun tipo di mantenimento, tanto che la famiglia si è retta pressoché esclusivamente grazie all'assegno unico universale. Per tali ragioni la ricorrente si è rivolta al tribunale per chiedere la separazione personale dal marito con affidamento condiviso dei figli minore e collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita del padre e con obbligo di costui di provvedere al mantenimento dei minori con un assegno di € 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio per rappresentare di aver raggiunto Controparte_1 un'intesa con la ricorrente per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni concordate dalle parti. Con la stessa comparsa ha chiesto, peraltro, al tribunale di provvedere alla dichiarazione del divorzio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Nell'accordo sottoscritto e ritualmente depositato le parti hanno stabilito l'affidamento condiviso dei tre figli minori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale da assegnarsi a lei. Il padre potrà vederli e tenerli con sé a settimane alterne secondo le modalità seguenti: nelle settimane in cui il weekend non spetta al padre, i minori staranno con lui dalle ore 16:30 alle ore 20:30, con prolungamento sino alle 23:00 nei mesi di luglio e agosto;
nelle settimane in cui il week end spetta al padre, i minori staranno con lui il venerdì dalle 16:30 alle 20:30 con prolungamento sino alle 23:00 nei mesi di luglio e agosto e poi dal sabato alle 9:00 sino alla domenica alle ore 20:30 con prolungamento anche in tal caso sino alle 23:00 nei mesi di luglio e agosto. Nei mesi estivi i minori trascorreranno col papà una settimana nel mese di agosto da individuarsi e comunicarsi all'altro genitore entro il 30 giugno di ciascun anno. Durante le vacanze natalizie e pasquali i minori staranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, con diritto di precedenza nella scelta per l'anno in corso da parte della madre. Anche i compleanni ed ogni ricorrenza riguardante i minori, qualora non trascorsi con entrambi i genitori, verranno trascorsi con ciascuno di essi ad anni alterni. Il corrisponderà alla CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile di € 400,00 per il Pt_1 mantenimento dei minori fino ad agosto 2026 da aumentarsi ad € 500,00 a partire da settembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla Pt_1
Restano fermi tutti gli altri impegni assunti nell'ac A seguito di istanza congiuntamente avanzata dai difensori l'udienza del 22/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte con cui entrambi i difensori hanno chiesto al tribunale di trattenere la causa in decisione recependo l'accordo raggiunto dalle parti. Con ordinanza del 23/10/2025 la causa è stata mandata al collegio per la decisione.
Pagina 2 di 4 RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle modalità di affidamento, collocamento, tempi di frequentazione del genitore non collocatario ed obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento dei tre figli minori può essere recepito, apparendo le condizioni corrispondenti all'interesse dei bambini. Restano fermi gli impegni assunti dalle parti anche in ordine all'attribuzione per intero a dell'assegno unico universale per Parte_1
i tre figli minorenni. Deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per lo svolgimento dell'attività istruttoria in ordine alla domanda di divorzio formulata in questo stesso giudizio. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Parenti, il 7/7/2012 Parte_1
l Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 3, Parte II, serie A del medesimo anno;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
- i figli minori e , nati il 18/12/2016, e nato il Per_1 Per_2 Per_3
3/12/2021, d ntamente ad entramb ri con collocamento prevalente presso la madre, cui si assegna la casa coniugale;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva e fatti salvi gli impegni assunti nell'accordo ed eventuali diversi accordi che dovessero essere presi dalle parti;
- è obbligato a versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ciascun mese la somma di € 400,00, sino ad agosto 2026 e di € 500,00 a partire da settembre 2026, annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT, per il mantenimento dei tre figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi di urgenza;
Pagina 3 di 4 - dispone la rimessione della causa di fronte al giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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