CASS
Sentenza 13 novembre 2023
Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2023, n. 45632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45632 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito/sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso per kinammissibilità del ricorso;
in subordine, per il rigetto. Udito k.avvocato Cristiano TORALDO, in sostituzione del difensore di fiducia delle:imputato, avvocato Francesco BONIFAZI, che si riporta al ricorso chiedendone Il Penale Sent. Sez. 5 Num. 45632 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato AN NI colpevole dei reati a lui ascritti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e distrazione ( capo A), bancarotta semplice documentale ( capo B), e per aggravamento del dissesto ( capo C) - ha dichiarato estinti per prescrizione i reati sub B) e C), conseguentemente, e, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 c. 2 n. 1 L.F., ha rideterminato la pena per il residuo delitto in anni due di reclusione, a cui ha commisurato la durata delle sanzioni accessorie fallimentari. 1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato, nella sua qualità di amministratore di fatto della Joint s.r.l. unipersonale, dichiarata fallita in data 18/01/2013, aveva dissipato risorse societarie attraverso una attività di scommesse, quantificate, nel giudizio, nel complessivo importo di euro 44.960,00 consegnando e cedendo cinque assegni circolari del complessivo corrispondente importo alla ricevitoria Minarini, senza alcuna valida giustificazione economica nè formale riscontro nella contabilità della società; aveva, altresì, distratto altre risorse della società in spese personali ( viaggi, autovetture, locazioni turistiche immobiliari). Inoltre, nella medesima qualità, nei tre anni antecedenti al fallimento aveva tenuto in modo disordinato e incompleto la contabilità, anche astenendosi dal richiedere il fallimento della società che versava in stato di crisi già all'inizio del 2011, così aggravando il dissesto. 2. Il ricorso per cassazione, a firma dell'avvocato Francesco Bonifazi, è affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo, sono denunciati vizi della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità per le due condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, giacche, quanto alla condotta dissipativa, la Corte territoriale non avrebbe accertato la natura e la finalità dell'attività di scommesse, che, nell'ottica difensiva, costituiva una modalità alternativa al credito bancario, a cui il ricorrente, già precedentemente fallito, non aveva accesso, per finanziare la società; detta finalità consentirebbe, secondo il ricorrente, di escludere la dissipazione. Pure illogico è il richiamo, in sentenza, alla mancata registrazione contabile dei versamenti degli assegni, visto che, per gli anni in questione, le scritture sono del tutto mancanti. Senza considerare che la pronunciata declaratoria di estinzione del reato non consentirebbe di far derivare la prova del reato di cui al capo A), da un fatto per cui non vi è stato l'accertamento processuale. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. La Corte di appello, dopo avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, in ragione del corretto comportamento processuale tenuto ab initio dall'imputato, ha negato la predetta circostanza attenuante presumendo, a fronte di un accordo transattivo raggiunto con il fallimento, la mancata riparazione integrale del danno, senza individuare elementi oggettivi su cui basare tale valutazione. 2 2.3. Analogo vizio è dedotto con il terzo motivo con riguardo alla durata delle sanzioni accessori . fallimentari, commisurate alla durata della pena principale, in spregio - si sostiene - all'approdo delle Sezioni Unite 'Suraci', che negherebbero tale possibilità. 2.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, in merito al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena pur risultando contenuta la pena inflitta nel limite non ostativo di anni due di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.A fronte di una sentenza impugnata corredata i una motivazione puntualissima, che, anche con riferimento ai reati per cui ha dichiarato la prescrizione, ha svolto un approfondito scrutinio dei fatti e delle prove onde escludere la sussistenza di ragioni per la declaratoria di cui all'art. 129 co. 2 cod. proc. pen., i motivi di ricorso tendono a una non consentita rivalutazione del merito della decisione, proponendo motivi già dedotti in appello, in ordine ai quali non più più discettarsi dinanzi al Giudice di legittimità a cui non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, a meno che non vengano in rilievo - e così non è - manifeste fratture logiche nella motivazione della sentenza. E' principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu ()cui/ percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il controllo di legittimità, infatti, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 2.E, dunque, il primo motivo si presenta, appunto, rivalutativo e generico per omesso confronto con la sentenza impugnata, che ha espressamente chiarito come ciò che rileva ai fini della integrazione della fattispecie di bancarotta ravvisata, non è tanto l'attività di scommesse, quanto l'avere consegnato assegni della società a soggetti del tutto estranei all'attività sociale ( non clienti né fornitori). La valutazione della Corte di appello è conforme al costante insegnamento di questa Corte secondo cui il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concretizza l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. 3 2.1. D'altro canto, è altrettanto accreditato l'orientamento secondo cui, in tema di bancarotta • fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295). 2.2.Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto provata la dissipazione in mancanza di prova in ordine all'utilità sociale dell'utilizzo del denaro e ha aggiunto che il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione della destinazione delle somme portate dagli assegni alla attività della fallita, di cui non vi è alcuna traccia documentale, risultando del tutto inconferente l'osservazione difensiva svolta sul punto, giacchè, come si è premesso, la Corte di appello, nel pervenire al proscioglimento per prescrizione, ha specificamente evidenziato gli elementi di fatto che fondavano il convincimento della sussistenza della bancarotta documentale, salvo poi a prendere atto della causa di estinzione del reato. Non v'è ragione, dunque, per escludere, dal corredo probatorio elementi che hanno riferimento a reato prescritto. 2.3. A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, cod. proc. pen., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché evitano il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, nr. 254274). 3.E' infondato anche il secondo motivo, in relazione al quale la Corte di appello ha evidenziato come l'operazione transattiva abbia lasciato fuori dall'accordo alcune voci di danno, il quale, quindi, non risulta integralmente riparato, e per questo l'ha ritenuta non satisfattiva. Invero, l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. esige e che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale ed effettivo, tanto che, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all'imputato neppure la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (Sez. 5 n. 7826 del 2022 (dep. 2023 ) Rv. 284224 ). 4. Non ha pregio neppure il terzo motivo che contiene una doglianza relativa alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari: non è esatto, infatti, affermare che, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, i giudici di merito non possano parametrare le pene accessorie ex art. 216 u.c. I.f. alla pena principale come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata ( art. 20 cod.pen). E, invero, come è noto, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216 u.c. I.f. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio 4 di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa . fino a dieci anni.» 4.1. Nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice deve attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria, non più fissa (dieci ), ma indicata solo nel massimo, le Sezioni Unite, intervenute successivamente alla predetta declaratoria di incostituzionalità, hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fallimentare, nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all'art. 133 cod.pen." ( Sez. U - , n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Con tale approdo il Massimo consesso di legittimità ha considerato che la piena realizzazione dello specifico finalismo preventivo, al quale sono preordinate le pene complementari, richiede una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. "Risultato questo conseguibile soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla scorta di una valutazione discrezionale, che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso e dei parametri dell'art. 133 cod. pen., e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione." 4.2. Ciò che si richiede, dunque, è che la durata delle pene accessorie sia determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica e adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse (Sez. 5 n. 36256 del 22/10/2020, Rv. 280488). Con l'ulteriore precisazione che, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo ( Sez. 5 - , n. 11329 del 09/12/2019 (dep. 2020 ), Rv. 278788; conf. Sez. 5 - , n. 1947 del 03/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280668). 4.3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato atto della necessità di rivalutare la decisione di primo grado, implicitamente facendo richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale, e ha ritenuto di commisurare le sanzioni accessorie alla pena principale, peraltro individuata in misura pari al minimo edittale, esprimendo un giudizio di congruità sulla durata della pena accessoria calibrato secondo i parametri di gravità del fatto e della capacità a delinquere del ricorrente che consentono di ritenerla coerente con i criteri valutativi evidenziati dalla decisione costituzionale ed alle precisazioni contenute nella successiva sentenza 'Suraci' delle Sezioni Unite. E' corretto, dunque, affermare che nulla osta alla determinazione della durata delle sanzioni accessorie fallimentari in misura coerente con la durata della pena principale, ove sorretta da adeguata motivazione da esplicarsi secondo i parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.. 5 4.4. A tanto si aggiunge la considerazione che — rientrando la graduazione della pena nella i discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. - certamente non può ritenersi ammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 5. Manifestamente infondato il quarto motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, dal momento che, dalla consultazione del certificato penale, emerge che il ricorrente è gravato da una precedente condanna per reato fiscale per cui è stato condannato alla pena di giorni 38 di reclusione, poi sostituita con quella pecuniaria. Questo precedente impedisce il riconoscimento per la seconda volta del predetto beneficio per superamento del limite di cui all'art. 164 u.c. cod. pen. In ogni caso, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018, Salerno). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito/sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso per kinammissibilità del ricorso;
in subordine, per il rigetto. Udito k.avvocato Cristiano TORALDO, in sostituzione del difensore di fiducia delle:imputato, avvocato Francesco BONIFAZI, che si riporta al ricorso chiedendone Il Penale Sent. Sez. 5 Num. 45632 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato AN NI colpevole dei reati a lui ascritti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e distrazione ( capo A), bancarotta semplice documentale ( capo B), e per aggravamento del dissesto ( capo C) - ha dichiarato estinti per prescrizione i reati sub B) e C), conseguentemente, e, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 c. 2 n. 1 L.F., ha rideterminato la pena per il residuo delitto in anni due di reclusione, a cui ha commisurato la durata delle sanzioni accessorie fallimentari. 1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato, nella sua qualità di amministratore di fatto della Joint s.r.l. unipersonale, dichiarata fallita in data 18/01/2013, aveva dissipato risorse societarie attraverso una attività di scommesse, quantificate, nel giudizio, nel complessivo importo di euro 44.960,00 consegnando e cedendo cinque assegni circolari del complessivo corrispondente importo alla ricevitoria Minarini, senza alcuna valida giustificazione economica nè formale riscontro nella contabilità della società; aveva, altresì, distratto altre risorse della società in spese personali ( viaggi, autovetture, locazioni turistiche immobiliari). Inoltre, nella medesima qualità, nei tre anni antecedenti al fallimento aveva tenuto in modo disordinato e incompleto la contabilità, anche astenendosi dal richiedere il fallimento della società che versava in stato di crisi già all'inizio del 2011, così aggravando il dissesto. 2. Il ricorso per cassazione, a firma dell'avvocato Francesco Bonifazi, è affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo, sono denunciati vizi della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità per le due condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, giacche, quanto alla condotta dissipativa, la Corte territoriale non avrebbe accertato la natura e la finalità dell'attività di scommesse, che, nell'ottica difensiva, costituiva una modalità alternativa al credito bancario, a cui il ricorrente, già precedentemente fallito, non aveva accesso, per finanziare la società; detta finalità consentirebbe, secondo il ricorrente, di escludere la dissipazione. Pure illogico è il richiamo, in sentenza, alla mancata registrazione contabile dei versamenti degli assegni, visto che, per gli anni in questione, le scritture sono del tutto mancanti. Senza considerare che la pronunciata declaratoria di estinzione del reato non consentirebbe di far derivare la prova del reato di cui al capo A), da un fatto per cui non vi è stato l'accertamento processuale. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. La Corte di appello, dopo avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, in ragione del corretto comportamento processuale tenuto ab initio dall'imputato, ha negato la predetta circostanza attenuante presumendo, a fronte di un accordo transattivo raggiunto con il fallimento, la mancata riparazione integrale del danno, senza individuare elementi oggettivi su cui basare tale valutazione. 2 2.3. Analogo vizio è dedotto con il terzo motivo con riguardo alla durata delle sanzioni accessori . fallimentari, commisurate alla durata della pena principale, in spregio - si sostiene - all'approdo delle Sezioni Unite 'Suraci', che negherebbero tale possibilità. 2.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, in merito al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena pur risultando contenuta la pena inflitta nel limite non ostativo di anni due di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.A fronte di una sentenza impugnata corredata i una motivazione puntualissima, che, anche con riferimento ai reati per cui ha dichiarato la prescrizione, ha svolto un approfondito scrutinio dei fatti e delle prove onde escludere la sussistenza di ragioni per la declaratoria di cui all'art. 129 co. 2 cod. proc. pen., i motivi di ricorso tendono a una non consentita rivalutazione del merito della decisione, proponendo motivi già dedotti in appello, in ordine ai quali non più più discettarsi dinanzi al Giudice di legittimità a cui non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, a meno che non vengano in rilievo - e così non è - manifeste fratture logiche nella motivazione della sentenza. E' principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu ()cui/ percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il controllo di legittimità, infatti, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 2.E, dunque, il primo motivo si presenta, appunto, rivalutativo e generico per omesso confronto con la sentenza impugnata, che ha espressamente chiarito come ciò che rileva ai fini della integrazione della fattispecie di bancarotta ravvisata, non è tanto l'attività di scommesse, quanto l'avere consegnato assegni della società a soggetti del tutto estranei all'attività sociale ( non clienti né fornitori). La valutazione della Corte di appello è conforme al costante insegnamento di questa Corte secondo cui il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concretizza l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. 3 2.1. D'altro canto, è altrettanto accreditato l'orientamento secondo cui, in tema di bancarotta • fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295). 2.2.Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto provata la dissipazione in mancanza di prova in ordine all'utilità sociale dell'utilizzo del denaro e ha aggiunto che il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione della destinazione delle somme portate dagli assegni alla attività della fallita, di cui non vi è alcuna traccia documentale, risultando del tutto inconferente l'osservazione difensiva svolta sul punto, giacchè, come si è premesso, la Corte di appello, nel pervenire al proscioglimento per prescrizione, ha specificamente evidenziato gli elementi di fatto che fondavano il convincimento della sussistenza della bancarotta documentale, salvo poi a prendere atto della causa di estinzione del reato. Non v'è ragione, dunque, per escludere, dal corredo probatorio elementi che hanno riferimento a reato prescritto. 2.3. A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, cod. proc. pen., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché evitano il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, nr. 254274). 3.E' infondato anche il secondo motivo, in relazione al quale la Corte di appello ha evidenziato come l'operazione transattiva abbia lasciato fuori dall'accordo alcune voci di danno, il quale, quindi, non risulta integralmente riparato, e per questo l'ha ritenuta non satisfattiva. Invero, l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. esige e che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale ed effettivo, tanto che, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all'imputato neppure la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (Sez. 5 n. 7826 del 2022 (dep. 2023 ) Rv. 284224 ). 4. Non ha pregio neppure il terzo motivo che contiene una doglianza relativa alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari: non è esatto, infatti, affermare che, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, i giudici di merito non possano parametrare le pene accessorie ex art. 216 u.c. I.f. alla pena principale come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata ( art. 20 cod.pen). E, invero, come è noto, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216 u.c. I.f. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio 4 di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa . fino a dieci anni.» 4.1. Nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice deve attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria, non più fissa (dieci ), ma indicata solo nel massimo, le Sezioni Unite, intervenute successivamente alla predetta declaratoria di incostituzionalità, hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fallimentare, nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all'art. 133 cod.pen." ( Sez. U - , n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Con tale approdo il Massimo consesso di legittimità ha considerato che la piena realizzazione dello specifico finalismo preventivo, al quale sono preordinate le pene complementari, richiede una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. "Risultato questo conseguibile soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla scorta di una valutazione discrezionale, che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso e dei parametri dell'art. 133 cod. pen., e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione." 4.2. Ciò che si richiede, dunque, è che la durata delle pene accessorie sia determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica e adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse (Sez. 5 n. 36256 del 22/10/2020, Rv. 280488). Con l'ulteriore precisazione che, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo ( Sez. 5 - , n. 11329 del 09/12/2019 (dep. 2020 ), Rv. 278788; conf. Sez. 5 - , n. 1947 del 03/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280668). 4.3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato atto della necessità di rivalutare la decisione di primo grado, implicitamente facendo richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale, e ha ritenuto di commisurare le sanzioni accessorie alla pena principale, peraltro individuata in misura pari al minimo edittale, esprimendo un giudizio di congruità sulla durata della pena accessoria calibrato secondo i parametri di gravità del fatto e della capacità a delinquere del ricorrente che consentono di ritenerla coerente con i criteri valutativi evidenziati dalla decisione costituzionale ed alle precisazioni contenute nella successiva sentenza 'Suraci' delle Sezioni Unite. E' corretto, dunque, affermare che nulla osta alla determinazione della durata delle sanzioni accessorie fallimentari in misura coerente con la durata della pena principale, ove sorretta da adeguata motivazione da esplicarsi secondo i parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.. 5 4.4. A tanto si aggiunge la considerazione che — rientrando la graduazione della pena nella i discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. - certamente non può ritenersi ammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 5. Manifestamente infondato il quarto motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, dal momento che, dalla consultazione del certificato penale, emerge che il ricorrente è gravato da una precedente condanna per reato fiscale per cui è stato condannato alla pena di giorni 38 di reclusione, poi sostituita con quella pecuniaria. Questo precedente impedisce il riconoscimento per la seconda volta del predetto beneficio per superamento del limite di cui all'art. 164 u.c. cod. pen. In ogni caso, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018, Salerno). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore