Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 7986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7986 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da GE CO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
MA AZ ED
TI SA
LL NI
- Presidente -
- Relatore -
ZI D'RC
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7986/2026 Roma, li, 27/02/2026
Sent. n. sez. 49/2026 CC 15/01/2026 R.G.N. 38147/2025
UN EV nata in [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di Trento, sezione del Riesame
udita la relazione svolta dal Consigliere MA AZ ED;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 23/09/2025 il Tribunale di Trento, sezione del Riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del 01/08/2025, applicativa della misura di sicurezza provvisoria della REMS nei confronti di UN EV, indagata in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 612 bis cod. pen., nonché 81 cpv. e 388 comma 2 cod. pen.
2.
Con unico motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione di legge ai sensi dell'art.606, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 127, 309, comma 6, e 178, comma 1, lett. c) e.p.p. cod. proc. pen., per motivazione assente o meramente apparente. In particolare, viene dedotta la nullità del provvedimento impugnato per non essere stata disposta la traduzione dell'indagata o la sua partecipazione a distanza, per l'udienza per la discussione dell'istanza de libertate, nonostante la stessa avesse fatto richiesta di comparire personalmente, come previsto dall'art. 309, comma 6, cod. proc. pen.. Secondo l'impostazione difensiva, questa facoltà
63815cb48773661-Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 6384299dd4ea512b
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: MARIA GRAZIA BENEDETTI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 48850595394
trova conferma nel disposto di cui all'art. 309, comma 8-bis cod. proc. pen. e può essere esercitata senza preclusioni temporali, ossia fino all'atto della ricezione, ovvero nell'immediatezza della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale e, comunque, in tempo utile per organizzare la traduzione senza pregiudicare la celerità del procedimento, nell'interesse della stessa persona in vinculis, essendo espressione del diritto al contraddittorio costituzionalmente garantito dall'art. 111 Cost. e dalle fonti sovranazionali. In merito a tali argomentazioni il Collegio avrebbe omesso di pronunciarsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va ribadito che nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491-01). Nel chiarire la corretta interpretazione di tali norme, la cui genesi risale alla legge 16 aprile 2015, n. 47, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491). Come specificato nella citata decisione delle Sezioni Unite, i commi 6 e 8-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dalla legge n. 47 del 2015, «si limitano [...] a disciplinare le modalità di esercizio del diritto a comparire dinanzi al giudice del riesame, prescrivendo la contestualità della relativa richiesta rispetto a quella di riesame, secondo un modello, che vede l'esercizio di un diritto disciplinato in modo da prescriverne appunto la contestualità con una domanda o una richiesta, già previsto a proposito di altri istituti codicistici». Non si applicano più dunque, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, le norme generali di cui all'art. 127 cod. proc. pen., che consentivano al soggetto in vinculis di chiedere, dopo la ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza funzionale al riesame, la traduzione in udienza, ove egli si trovasse
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ristretto nella circoscrizione del giudice del riesame, o l'audizione da parte del magistrato di sorveglianza del luogo, ove fosse ristretto altrove. L'interessato ha ora diritto di presenziare sempre fisicamente (salvi i casi in cui è prevista la partecipazione mediante collegamento audiovisivo a distanza), ma la richiesta di partecipazione deve essere «contestuale» all'istanza di riesame, ovvero concomitante con l'impugnazione tempestivamente introdotta;
finché pendono i termini di impugnazione, una nuova istanza di riesame può validamente surrogare o integrare la prima, se già non decisa (Sez. 3, n. 37196 del 19/11/2020, Rv. 280823-01).
2. La ricorrente non ha inserito nell'istanza di riesame la richiesta di partecipare all'udienza camerale del 23/09/2025 dinanzi al Tribunale, e la richiesta di partecipazione - firmata e depositata dall'avvocato e non personalmente - è del 18 settembre 2025, oltre il termine stabilito per l'impugnazione davanti al Tribunale del riesame, mentre la notifica di fissazione dell'udienza risale al 16 settembre 2025; né la ricorrente ha chiesto il differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen., che prevede, su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. Pertanto, correttamente il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di partecipazione, proposta firmata e depositata dall'avvocato e non personalmente solo in seguito alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e non contestualmente all'istanza di riesame. Con memoria scritta del 23/09/2025 di cui dà atto il Tribunale del riesame (senza data di deposito ed inviata al Giudice per le indagini preliminari, come motivo nuovo per l'udienza di riesame) il difensore ha eccepito l'omessa traduzione dell'imputata. Il Tribunale non ha motivato sulla eccezione, ma già, con provvedimento in calce in data 19/09/2025 aveva rigettato la richiesta, in quanto non inserita nel ricorso, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
3. Per i suesposti motivi il ricorso deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese.
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Firmato
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63815cb48773661 - Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 6384299dd4ea512b
Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US Firmato Da: MARIA GRAZIA BENEDETTI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 48850595394
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 15/01/2026 Il Consigliere estensore MA AZ ED
Il Presidente GE CO
Dispone ex art. 52 d. lgs. 30 giugno 2023 n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, nel caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma l'identificazione delle generalità e degli altri dati indicativi degli interessati riportati nella sentenza.
Il Presidente
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1- Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 6384299dd4ea512b Firmato Da: MARIA GRAZIA BENEDETTI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 48850595394