Sentenza 19 aprile 2000
Massime • 1
In forza del principio dell'autonomia dei termini di fase prefissati dall'art.303 comma 1 cod.proc.pen., l'imputato ha diritto alla scarcerazione per il vano decorso del termine massimo proprio della fase o grado in cui pende il procedimento, e non già per la scadenza del termine eventualmente verificatasi in una fase o grado antecedenti ed ormai conclusi. Ed infatti, una volta definita una delle fasi previste dal citato articolo 303 comma 1, la durata della custodia cautelare in detta fase non espande i suoi effetti su quella successiva, che è governata da altro autonomo termine massimo, fermo restando che la stessa ha rilievo ai fini della maturazione del termine massimo complessivo di cui all'art.303 comma 4 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2000, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. G. Ietti Presidente del 19/04/2000
1. Dott. R. Colonnese Consigliere SENTENZA
2. " S. Occhionero " N. 2488
3. " A. Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N. 51346/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce (DDA) nei confronti di LA CC avverso la ordinanza del Tribunale di Taranto dep. l'8.10.99 Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso, Udita relazione fatta dal Consigliere Dott. V. Ragonesi Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dott. G. Iadecola che ha concluso per annullamento senza rinvio
In fatto ed in diritto
Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 31.8.99, rigettava l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare avanzata da LA CC. L'appello proposto da quest'ultimo avverso la predetta ordinanza veniva accolto dallo stesso Tribunale di Taranto che ordinava conseguentemente la scarcerazione dell'imputato.
Con il primo motivo di ricorso il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce deduce il vizio di violazione di legge e di illogicità di motivazione della impugnata ordinanza laddove questa ha ritenuto che, non essendo stata contestata nell'ordinanza custodiale l'aggravante di cui all'art 7 d.l. 152/91, l'aumento di pena derivante dalla stessa non poteva essere considerato al fini del computo del termine massimo custodiale, mentre invece, secondo il ricorrente, il termine in questione doveva essere valutato in riferimento alla imputazione per la quale si procede nella fase che interessa senza tener conto del periodo scontato nella fase che precede.
Con il secondo motivo di ricorso il Procuratore ricorrente deduce, la mancanza di motivazione circa la ritenuta insussistenza della contestazione dell'aggravante di cui sopra da parte dell'ordinanza di custodia cautelare, poiché tale contestazione si evinceva dal testo del provvedimento.
Infine, con il terzo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di violazione di legge in ordine alla determinazione del momento iniziale di decorrenza dei termini di custodia poiché tale termine è stato fatto decorrere dal momento della adozione di un primo provvedimento custodiale successivamente annullato, e non già dalla adozione del successivo provvedimento con cui veniva nuovamente disposta la misura.
Occorre preliminarmente richiamare ai fini del decidere alcune vicende processuali strettamente connesse con l'applicazione della misura cautelare e influenti ai fini della determinazione dei termini massimi di custodia.
Il Gip presso il tribunale di Lecce emetteva una prima ordinanza custodiale in carcere nei confronti del LA, in data 9.7.96. Tale ordinanza veniva annullata per motivi formali da questa Corte. In data 5.7.97 veniva emesso il decreto di citazione a giudizio dell'imputato per diversi reati (416 bis, 644, 644 bis, 628, 629 cp) ed in relazione a due di essi veniva contestata l'aggravante di cui all'art.7 del dl 152/91. Nel corso del dibattimento veniva disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art.304 comma 2 cpp. In data 15.1.99 il Tribunale di Taranto riemetteva il nuovo provvedimento di custodia cautelare a carico del LA del quale si discute.
Osserva la Corte in punto di diritto che l'art.303 comma 1 lett b) n.3 prescrive che qualora, come nel caso di specie, sia intervenuto provvedimento che dispone il giudizio, il termine massimo di custodia cautelare ha la durata di un anno e mezzo dalla sopravvenuta esecuzione del provvedimento custodiale quando si procede per un reato che prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a vent'anni altrimenti, se la pena è inferiore ai venti anni, il termine è di un anno.
Nel caso di specie i termini in esame risultano aumentati di 14 giorni ai sensi dell'articolo 304 comma 6 cpp per effetto della sospensione dei termini disposta dal tribunale di Lecce ai sensi del primo comma del citato articolo 304 cpp. Come è noto il sistema dei termini massimi previsto dall'articolo 303 cpp è previsto in funzione delle diverse fasi del processo e segnatamente: a) quella prima che sia stato disposto il giudizio;
b) quella dopo che questo sia stato disposto;
c) quella dopo la sentenza di condanna di primo grado;
d) quella dopo la sentenza di condanna di secondo grado.
All'interno di ciascuna delle dette fasi si applica il termine massimo di custodia cautelare previsto per ciascuna di esse in relazione ai reati contestati. In ogni caso comunque il termine complessivo di custodia cautelare, che risulta sommando i periodi di custodia subiti nelle diverse fasi, non può superare il limite massimo totale stabilito dall'articolo 303 comma 4 in relazione alla diversa gravità dei reati per cui si procede.
In virtù di ciò, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in forza del principio dell'autonomia dei termini di fase prefissati dall'articolo 303 comma 1 cpp, l'imputato ha diritto alla scarcerazione per il vano decorso del termine massimo proprio della fase o grado in cui pende il procedimento e non già per la scadenza del termine eventualmente verificatasi in una fase o grado antecedenti ed ormai conclusi. Ed infatti, una volta definita una delle fasi previste dal citato articolo 303 comma 1, la durata della custodia cautelare in detta fase non espande i suoi effetti su quella successiva, che è governata da altro autonomo termine massimo, fermo restando che la stessa ha rilievo ai fini della maturazione del termine massimo complessivo di cui all'art 303 comma 4 cpp. (Cass 28.1.97 Micheletti). Fatte queste premesse, è agevole osservare che, ai fini del decidere, il termine massimo che deve essere preso in esame è quello relativo alla fase successiva alla citazione in giudizio dell'imputato, avvenuta come detto, il 5.7.97, che decorre dalla data di emissione e presunta esecuzione della ordinanza custodiale e cioè dal 15.1.99 senza che rilevi, ai fini del computo, il periodo custodiale scontato in forza della precedente ordinanza emessa il 9.7.96 in quanto tale periodo è antecedente alla citazione a giudizio.
In considerazione di ciò appare irrilevante, ai fini del decidere, accertare se i reati per i quali si procede prevedano in virtù delle aggravanti una pena superiore o inferiore ai venti anni, con la conseguenza che il termine massimo sarebbe nel primo caso di un anno mentre nel secondo sarebbe di un anno e mezzo;
termine che, in entrambi i casi, comunque deve intendersi aumentato di 14 giorni ai sensi del citato articolo 304 comma 6 cpp.. Anche, infatti, voler considerare l'ipotesi più favorevole il termine in questione riferito alla fase successiva alla citazione in giudizio non sarebbe comunque trascorso al momento della emissione della ordinanza del tribunale di Taranto impugnata (23.9.99), dovendosi lo stesso far decorrere dal 15.1.99. Osserva a tale proposito, per inciso, la Corte che nel caso in esame il termine, ai sensi dell'articolo 303 comma 1 lett b), decorre non dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio ma dalla esecuzione della custodia essendo sopravvenuta rispetto alla citazione a giudizio.
Deve quindi concludersi in ogni caso per la fondatezza del motivo di ricorso avanzato dal procuratore della repubblica di Lecce. Le valutazioni che precedono esimono la Corte dall'esame della censura, avanzata dal ricorrente, in ordine alla rilevanza, fini del computo del termine massimo di custodia, della avvenuta contestazione della aggravante di cui all'articolo 7 del d.l. 152/91, che farebbe sì che per i reati di cui agli articoli 644 e 644 bis e 629 commi 1 e 2 (capi b) e c) ) la pena massima prevista sarebbe superiore ai vent'anni di reclusione.
Valutazioni del tutto analoghe a quelle fin qui svolte devono farsi in ordine al termine massimo complessivo di custodia cautelare di cui all'art 303 comma 4 cpp, che sarebbe di quattro anni se si procede per delitto che prevede una pena non superiore nel massimo a venti anni, oppure di sei anni se tale pena è superiore. Anche, infatti, a volere considerare il termine più breve di quattro anni, lo stesso non risulta superato anche a farlo decorrere dal 9.7.96 - data di emissione del primo provvedimento cautelare successivamente annullato. Ritiene la Corte di dover chiarire, tale proposito, che certamente, ai fini del computo del termine complessivo massimo di cui all'articolo 303 comma 4, deve tenersi conto di tutti i periodi di custodia cautelare scontati nelle diverse fasi e gradi del processo e che il termine iniziale deve decorrere dalla data di applicazione della prima misura cautelare. Occorre, tuttavia, tener presente che in ogni caso - come correttamente osservato dal ricorrente - il termine si riferisce al periodo di custodia effettivamente sofferto, per cui qualora vi siano stati dei provvedimenti di annullamento o di revoca o la misura cautelare sia comunque venuta meno, i periodi trascorsi in stato di libertà non possono valutarsi ai fini del computo del termine in questione. Nel caso di specie, pertanto, il termine decorre dal 9.7.96 ma lo stesso non scorre ininterrottamente fino ad oggi dovendosi sottrarre il periodo trascorso in libertà dall'imputato dall'annullamento della prima misura cautelare fino all'emanazione della seconda;
periodo in riferimento al quale non si rinviene alcuna motivazione nella ordinanza impugnata.
Il ricorso del procuratore della repubblica di Lecce va, dunque, accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo esame.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. art. cpp.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Taranto per nuovo esame. Adempimenti ex art. 94 disp. art. cpp.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2000