Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2000, n. 2488
CASS
Sentenza 19 aprile 2000

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In forza del principio dell'autonomia dei termini di fase prefissati dall'art.303 comma 1 cod.proc.pen., l'imputato ha diritto alla scarcerazione per il vano decorso del termine massimo proprio della fase o grado in cui pende il procedimento, e non già per la scadenza del termine eventualmente verificatasi in una fase o grado antecedenti ed ormai conclusi. Ed infatti, una volta definita una delle fasi previste dal citato articolo 303 comma 1, la durata della custodia cautelare in detta fase non espande i suoi effetti su quella successiva, che è governata da altro autonomo termine massimo, fermo restando che la stessa ha rilievo ai fini della maturazione del termine massimo complessivo di cui all'art.303 comma 4 cod.proc.pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2000, n. 2488
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2488
    Data del deposito : 19 aprile 2000

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