Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 5039
CASS
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 55, comma 2, d. lgs. 152/2006

    La Corte territoriale ha chiarito che l'autorizzazione di cui all'art. 55 non era ravvisabile nel caso di specie, non essendo provata né l'esistenza di controlli qualificati in Colombia sulla qualità del medicinale esportato, né la conclusione tra l'Unione europea e la Colombia di accordi atti a garantire che il produttore applicava norme di buona fabbricazione almeno equivalenti a quelle previste dall'Unione europea.

  • Rigettato
    Esclusione dell'elemento soggettivo del reato

    La Corte ha ritenuto la condotta penalmente rilevante, anche dal punto di vista soggettivo, vertendosi peraltro in una fattispecie contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, risolvendosi in ogni caso le contrarie deduzioni difensive in non dirimenti considerazioni sulla configurabilità di un’eventuale ignoranza della legge penale da parte dell’imputato.

  • Rigettato
    Applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

    La Corte territoriale ha rimarcato la circostanza che la condotta dell'imputato ha riguardato l'importazione di un quantitativo pari a più di cinque chili di lidocaina, ritenendo che non vi sia spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposizione di differenti valutazioni di merito, esulando dal perimetro del giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 5039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5039
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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