Art. 23.
Il personale della Corte di grado inferiore al 4° che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, per la durata del servizio, maturato il diritto al massimo della pensione, sara' collocato a riposo d'autorita'.
Coloro che pur non trovandosi in tali condizioni non abbiano tutti i requisiti necessari per la loro conservazione nei ruoli saranno dispensati dal servizio.
La dispensa sara' disposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto Reale da emanarsi a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sulla proposta del presidente della Corte sentiti il Consiglio di presidenza, con l'intervento del procuratore generale, ed il Consiglio d'amministrazione.
Il decreto predetto non e' suscettibile di impugnativa.
Il numero dei funzionari ed impiegati dispensati dal servizio non potra' superare l'aliquota di un ottavo del personale di grado inferiore al 4°.
Il personale della Corte di grado inferiore al 4° che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, per la durata del servizio, maturato il diritto al massimo della pensione, sara' collocato a riposo d'autorita'.
Coloro che pur non trovandosi in tali condizioni non abbiano tutti i requisiti necessari per la loro conservazione nei ruoli saranno dispensati dal servizio.
La dispensa sara' disposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto Reale da emanarsi a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sulla proposta del presidente della Corte sentiti il Consiglio di presidenza, con l'intervento del procuratore generale, ed il Consiglio d'amministrazione.
Il decreto predetto non e' suscettibile di impugnativa.
Il numero dei funzionari ed impiegati dispensati dal servizio non potra' superare l'aliquota di un ottavo del personale di grado inferiore al 4°.