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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4016/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. FRANCESCO LORENZIN
e
GIORGIA BETTIATO
Con l'avv. MICHELA MARCHIORI ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Campagna Lupia in data 30/06/2007, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Campagna Lupia (VE) – Atto n. 4, P. 2, S. C, Anno
2007 – e che dalla loro unione non sono nati figli;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 13 marzo 2025;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, così come parzialmente modificate a verbale d'udienza del 13/03/2025 – in ragione del fatto che, nelle more del giudizio, le parti hanno già perfezionato davanti a Notaio il trasferimento della quota immobiliare della casa coniugale di cui al par. 4) del ricorso e hanno formalizzato l'opzione per la separazione dei beni, a modifica del regime di comunione legale allegato in ricorso –, siano conformi alla legge;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso così come parzialmente modificate a verbale d'udienza del 13/03/2025, da intendersi qui integralmente ritrascritte, e per l'effetto:
- i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove meglio creda la propria residenza, con obbligo di reciproco rispetto, dandosi sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
- i coniugi sono indipendenti sotto l'aspetto economico in quanto entrambi percepiscono un reddito da lavoro (titolare di P.IVA la sig.ra Bettiato e lavoratore dipendente il sig. ) e rinunciano Pt_1 reciprocamente all'assegno di mantenimento;
- i coniugi dichiarano di aver definito ogni ulteriore aspetto economico e patrimoniale e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro, ad alcun titolo;
- spese di lite compensate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Campagna Lupia.
Così deciso il 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. FRANCESCO LORENZIN
e
GIORGIA BETTIATO
Con l'avv. MICHELA MARCHIORI ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Campagna Lupia in data 30/06/2007, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Campagna Lupia (VE) – Atto n. 4, P. 2, S. C, Anno
2007 – e che dalla loro unione non sono nati figli;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 13 marzo 2025;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, così come parzialmente modificate a verbale d'udienza del 13/03/2025 – in ragione del fatto che, nelle more del giudizio, le parti hanno già perfezionato davanti a Notaio il trasferimento della quota immobiliare della casa coniugale di cui al par. 4) del ricorso e hanno formalizzato l'opzione per la separazione dei beni, a modifica del regime di comunione legale allegato in ricorso –, siano conformi alla legge;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso così come parzialmente modificate a verbale d'udienza del 13/03/2025, da intendersi qui integralmente ritrascritte, e per l'effetto:
- i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove meglio creda la propria residenza, con obbligo di reciproco rispetto, dandosi sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
- i coniugi sono indipendenti sotto l'aspetto economico in quanto entrambi percepiscono un reddito da lavoro (titolare di P.IVA la sig.ra Bettiato e lavoratore dipendente il sig. ) e rinunciano Pt_1 reciprocamente all'assegno di mantenimento;
- i coniugi dichiarano di aver definito ogni ulteriore aspetto economico e patrimoniale e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro, ad alcun titolo;
- spese di lite compensate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Campagna Lupia.
Così deciso il 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison