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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6087/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6087/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 18 aprile 2025, alle ore 09.25, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, innanzi al dott. Sabrina
Luperini, sono comparsi:
-per l'avv. ROMEO GABRIELE Parte_1
-per 'avv. FRANCI UMBERTO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono e discutono riportandosi alle rispettive note conclusive e dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6087/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEO GABRIELE (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) e con elezione di domicilio in VIA AGNOLO POLIZIANO 8 50129 C.F._1
FIRENZE, presso il difensore avv. ROMEO GABRIELE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCI UMBERTO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FRA' G. ANGELICO 14B FIRENZE presso il difensore avv.
FRANCI UMBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo-Penale recesso mandato locazione turistiche
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere e svolgimento del giudizio
Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 1065/2024 mediante il quale l'intestato
Tribunale di Firenze ha ingiunto alla società di pagare alla società la Parte_1 CP_1 somma di €. 14.000,00, oltre interessi e spese del monitorio, in forza della fattura commerciale emessa dalla a titolo di multa penitenziale, secondo le previsioni di cui al mandato diretto alla CP_1
pagina 2 di 7 stipula di locazioni turistiche conferitole dalla in data 17 marzo 2023, relativamente Parte_1 all'immobile di proprietà di quest'ultima, sito in Barberino-Tavarnelle (FI).
L'ingiunta, raggiunta dalla notifica di detto decreto ingiuntivo, ritenendole ingiusto, ha convenuto nel presente giudizio la al fine di ottenere la revoca del suddetto decreto CP_1
ingiuntivo.
A motivo dell'opposizione la ha eccepito la nullità della clausola di cui all'art. 8 Parte_1
del mandato stipulato con in quanto vessatoria e non oggetto di specifica trattativa, e, in CP_1
subordine, ha eccepito l'indeterminatezza e l'eccessività di detta clausola per l'anticipato recesso posta a carico del mandatario (doc. 1 comparsa di costituzione . CP_1
La si è costituita in giudizio per contestare l'infondatezza dell'opposizione ed CP_1
ottenere il relativo rigetto.
Data la pronta soluzione del giudizio, per la relativa natura documentale, all'udienza di prima comparizione è stata disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, domandata dalla e la causa passa dunque in decisione all'odierna udienza. CP_1
Oneri probatori delle parti
Nel caso, giova ricordare che, come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti non atta ad interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali rispettivamente rivestite dalle stesse, cosicchè la qualità di attore spetta alla parte formalmente convenuta - ovvero al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (nella specie la ) -, sulla quale grava l'onere della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto CP_1 al debitore opponente, sul quale per contro incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (ex plurimis C. Cass.
N. 14640/2018).
In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, giova altresì ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto ha l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (SS.UU. sentenza 13533/2001).
Sul credito ingiunto pagina 3 di 7 Nel caso, la parte opposta, ha prodotto in giudizio il contratto stipulato in data 17.03.2023 con l'odierna parte opponente, avente ad oggetto la promozione e la conclusione di contratti di locazione turistica dell'immobile di proprietà dell'opponente, al cui punto 8, si legge:
L'opposta, ha quindi prodotto la comunicazione via e mail del 18.09.2023 con la quale la Parte_1
comunicava alla di non essere intenzionata nella prosecuzione del rapporto, così dando CP_1
prova della fonte negoziale della propria pretesa creditoria.
Sull'eccezione di nullità della pattuizione relativa alla penale per anticipato recesso
La parte opponente, chiamata alla prova dell'adempimento, ha inteso eccepire la nullità della precitata clausola contrattuale, sostenendone la vessatorietà.
Detta eccezione tuttavia non merita condivisione, considerato che nel caso non si rientra nell'ambito della tutela consumeristica e che il mandato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., è stato oggetto di doppia e specifica sottoscrizione da parte dell'opponente, a seguito di specifica trattativa (pag. 3 del mandato).
Peraltro, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “In materia contrattuale le caparre, le clausole
penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura
del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”
(Cass. 18550/2021).
Va altresì disattesa l'eccezione sollevata dalla parte attrice opponente, in ordine alla nullità ex art. 1419 c.c. della suddetta clausola per la relativa indeterminatezza.
La clausola difatti recita che: “In caso di disdetta anticipata il locatore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a due settimane di alta stagione”; nell'allegato al contratto di mandato, sono stabilite cinque fasce di prezzo nell'arco dell'anno, la più alta delle quali reca l'importo di €. 7.000,00 a settimana, corrispondente a quello applicato dalla (doc. 1, pag.4, produzioni opposta). CP_1
Sull'eccessività della penale
Va subito chiarito che nel caso, contrariamente a quanto opinato dalla parte opponente, la contestata sostanziale inesistenza di pregiudizi per la creditrice dall'anticipato recesso, non può portare all'esclusione pagina 4 di 7 della penale oggetto di pattuizione contrattuale, mentre merita adesione quanto prospettato dalla parte opponente in ordine all'eccessività della penale e alla sua necessaria riconduzione ad equità.
Difatti come noto la pattuizione della penale prescinde dalla prova del danno, dato che la sua funzione prevalente è di natura risarcitoria
La penale assolve appunto alla funzione di preventiva determinazione del danno da inadempimento;
questa, pertanto dovrebbe non costituire un'ingiusta coercizione e pena per l'inadempiente, né costituire uno strumento di indebito arricchimento del creditore, imponendosi in dette ipotesi, ex art. 1384 c.c., l'esercizio del potere giudiziale di riduzione della penale.
La giurisprudenza ha chiarito che il criterio per valutare l'eccessività della penale è di natura oggettiva, dovendosi considerare lo squilibrio tra le posizioni delle parti e l'effettiva incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale (Cass. 25126/2023; Cass. 29610/2023; Cass.
18549/2021).
Il giudice è chiamato a stabilire l'equità della penale, rispetto all'interesse del creditore all'adempimento, da valutarsi non solo al momento della stipulazione del contratto, ma anche con riguardo al momento in cui l'inadempimento si è verificato, tenendo di conto delle circostanze sopravvenute e dell'evoluzione del rapporto.
La Suprema Corte, ha precisato che “Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come sembra indicare l'art. 1384 cod. civ., riferendosi all'interesse che il creditore “aveva” all'adempimento – ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 cod. civ., impiegando il verbo
“avere” all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass. ordinanza 10014/2024).
Il potere di riduzione della penale contrattuale, impone pertanto di ben ponderare la situazione esistente al momento della sua applicazione, perché l'ammontare, che pur potrebbe essere eccessivo rispetto al momento della stipulazione, potrebbe non esserlo più rispetto a quello di applicazione, e viceversa.
pagina 5 di 7 Ciò varrebbe semplicemente a testimoniare l'esistenza di un irrilevante errore di previsione del contratto, ma non l'iniquità e il venir meno della clausola in rapporto alla sua funzione.
Scrutinata la fattispecie alla luce di tali principi, la rigida applicazione delle clausole pattizie determina un eccessivo sacrificio per il debitore, senza che il creditore abbia dedotto né provato alcun particolare disagio subito, ragion per cui la penale pattuita va ridimensionata.
E' del resto la creditrice opposta a riconoscere che “il contratto veniva sottoscritto nel marzo del
2023, e la proprietà veniva pubblicizzata da e proposta in locazione, ai prezzi indicati dalla CP_1
controparte, a partire dal mese di maggio del 2023. .., Nei primi mesi del 2024, nel corso dei quali si ricevono la maggior parte delle prenotazioni, si sarebbero potuti valutare i risultati dell'attività promozionale di , previo eventuale adeguamento dei prezzi al mercato, ma la controparte riteneva CP_1 di recedere nel mese di settembre 2023, dopo pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto di cui è causa…”.
Tenuto di conto che è indubitabile che la parte opposta abbia compiuto quantomeno l'attività preparatoria per lo svolgimento del mandato e abbia confidato nel proficuo svolgimento del rapporto, si apprezza essere nel caso equa una penale pari ad €. 1.500,00, considerato che il rapporto è venuto meno quasi sul nascere, senza alcun interessamento per future prenotazioni e in assenza di deduzioni ed allegazioni del concreto pregiudizio derivato dall'anticipato recesso per la creditrice . CP_1
La penale, stante la sua funzione di liquidazione preventiva del danno da inadempimento, costituisce debito di valuta, ed è pertanto insuscettibile di rivalutazione.
Detta somma, in quanto debito va maggiorata ex art. 1284, comma IV c.c., degli interessi moratori previsti per il ritardo delle transazioni commerciali dalla data di proposizione della domanda giudiziale, dunque dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo
Sulle spese di lite
Nel caso, considerate le ragioni della pronuncia, le spese vengono regolate secondo il disposto di cui all'art. 92, co. II, cpc e ai criteri dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22/2018, che portano a ritenere giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione respinta o assorbita, così provvede:
-REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 6 di 7 -CONDANNA la parte attrice opponente, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, al pagamento in favore della società convenuta opposta al pagamento CP_1 della somma di €. 1.500,00, oltre interessi moratori, come in parte motiva;
-COMPENSA interamente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.Verbale chiuso alle ore 18.05.
18 aprile 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6087/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 18 aprile 2025, alle ore 09.25, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, innanzi al dott. Sabrina
Luperini, sono comparsi:
-per l'avv. ROMEO GABRIELE Parte_1
-per 'avv. FRANCI UMBERTO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono e discutono riportandosi alle rispettive note conclusive e dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6087/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEO GABRIELE (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) e con elezione di domicilio in VIA AGNOLO POLIZIANO 8 50129 C.F._1
FIRENZE, presso il difensore avv. ROMEO GABRIELE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCI UMBERTO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FRA' G. ANGELICO 14B FIRENZE presso il difensore avv.
FRANCI UMBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo-Penale recesso mandato locazione turistiche
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere e svolgimento del giudizio
Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 1065/2024 mediante il quale l'intestato
Tribunale di Firenze ha ingiunto alla società di pagare alla società la Parte_1 CP_1 somma di €. 14.000,00, oltre interessi e spese del monitorio, in forza della fattura commerciale emessa dalla a titolo di multa penitenziale, secondo le previsioni di cui al mandato diretto alla CP_1
pagina 2 di 7 stipula di locazioni turistiche conferitole dalla in data 17 marzo 2023, relativamente Parte_1 all'immobile di proprietà di quest'ultima, sito in Barberino-Tavarnelle (FI).
L'ingiunta, raggiunta dalla notifica di detto decreto ingiuntivo, ritenendole ingiusto, ha convenuto nel presente giudizio la al fine di ottenere la revoca del suddetto decreto CP_1
ingiuntivo.
A motivo dell'opposizione la ha eccepito la nullità della clausola di cui all'art. 8 Parte_1
del mandato stipulato con in quanto vessatoria e non oggetto di specifica trattativa, e, in CP_1
subordine, ha eccepito l'indeterminatezza e l'eccessività di detta clausola per l'anticipato recesso posta a carico del mandatario (doc. 1 comparsa di costituzione . CP_1
La si è costituita in giudizio per contestare l'infondatezza dell'opposizione ed CP_1
ottenere il relativo rigetto.
Data la pronta soluzione del giudizio, per la relativa natura documentale, all'udienza di prima comparizione è stata disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, domandata dalla e la causa passa dunque in decisione all'odierna udienza. CP_1
Oneri probatori delle parti
Nel caso, giova ricordare che, come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti non atta ad interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali rispettivamente rivestite dalle stesse, cosicchè la qualità di attore spetta alla parte formalmente convenuta - ovvero al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (nella specie la ) -, sulla quale grava l'onere della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto CP_1 al debitore opponente, sul quale per contro incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (ex plurimis C. Cass.
N. 14640/2018).
In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, giova altresì ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto ha l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (SS.UU. sentenza 13533/2001).
Sul credito ingiunto pagina 3 di 7 Nel caso, la parte opposta, ha prodotto in giudizio il contratto stipulato in data 17.03.2023 con l'odierna parte opponente, avente ad oggetto la promozione e la conclusione di contratti di locazione turistica dell'immobile di proprietà dell'opponente, al cui punto 8, si legge:
L'opposta, ha quindi prodotto la comunicazione via e mail del 18.09.2023 con la quale la Parte_1
comunicava alla di non essere intenzionata nella prosecuzione del rapporto, così dando CP_1
prova della fonte negoziale della propria pretesa creditoria.
Sull'eccezione di nullità della pattuizione relativa alla penale per anticipato recesso
La parte opponente, chiamata alla prova dell'adempimento, ha inteso eccepire la nullità della precitata clausola contrattuale, sostenendone la vessatorietà.
Detta eccezione tuttavia non merita condivisione, considerato che nel caso non si rientra nell'ambito della tutela consumeristica e che il mandato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., è stato oggetto di doppia e specifica sottoscrizione da parte dell'opponente, a seguito di specifica trattativa (pag. 3 del mandato).
Peraltro, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “In materia contrattuale le caparre, le clausole
penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura
del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”
(Cass. 18550/2021).
Va altresì disattesa l'eccezione sollevata dalla parte attrice opponente, in ordine alla nullità ex art. 1419 c.c. della suddetta clausola per la relativa indeterminatezza.
La clausola difatti recita che: “In caso di disdetta anticipata il locatore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a due settimane di alta stagione”; nell'allegato al contratto di mandato, sono stabilite cinque fasce di prezzo nell'arco dell'anno, la più alta delle quali reca l'importo di €. 7.000,00 a settimana, corrispondente a quello applicato dalla (doc. 1, pag.4, produzioni opposta). CP_1
Sull'eccessività della penale
Va subito chiarito che nel caso, contrariamente a quanto opinato dalla parte opponente, la contestata sostanziale inesistenza di pregiudizi per la creditrice dall'anticipato recesso, non può portare all'esclusione pagina 4 di 7 della penale oggetto di pattuizione contrattuale, mentre merita adesione quanto prospettato dalla parte opponente in ordine all'eccessività della penale e alla sua necessaria riconduzione ad equità.
Difatti come noto la pattuizione della penale prescinde dalla prova del danno, dato che la sua funzione prevalente è di natura risarcitoria
La penale assolve appunto alla funzione di preventiva determinazione del danno da inadempimento;
questa, pertanto dovrebbe non costituire un'ingiusta coercizione e pena per l'inadempiente, né costituire uno strumento di indebito arricchimento del creditore, imponendosi in dette ipotesi, ex art. 1384 c.c., l'esercizio del potere giudiziale di riduzione della penale.
La giurisprudenza ha chiarito che il criterio per valutare l'eccessività della penale è di natura oggettiva, dovendosi considerare lo squilibrio tra le posizioni delle parti e l'effettiva incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale (Cass. 25126/2023; Cass. 29610/2023; Cass.
18549/2021).
Il giudice è chiamato a stabilire l'equità della penale, rispetto all'interesse del creditore all'adempimento, da valutarsi non solo al momento della stipulazione del contratto, ma anche con riguardo al momento in cui l'inadempimento si è verificato, tenendo di conto delle circostanze sopravvenute e dell'evoluzione del rapporto.
La Suprema Corte, ha precisato che “Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come sembra indicare l'art. 1384 cod. civ., riferendosi all'interesse che il creditore “aveva” all'adempimento – ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 cod. civ., impiegando il verbo
“avere” all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass. ordinanza 10014/2024).
Il potere di riduzione della penale contrattuale, impone pertanto di ben ponderare la situazione esistente al momento della sua applicazione, perché l'ammontare, che pur potrebbe essere eccessivo rispetto al momento della stipulazione, potrebbe non esserlo più rispetto a quello di applicazione, e viceversa.
pagina 5 di 7 Ciò varrebbe semplicemente a testimoniare l'esistenza di un irrilevante errore di previsione del contratto, ma non l'iniquità e il venir meno della clausola in rapporto alla sua funzione.
Scrutinata la fattispecie alla luce di tali principi, la rigida applicazione delle clausole pattizie determina un eccessivo sacrificio per il debitore, senza che il creditore abbia dedotto né provato alcun particolare disagio subito, ragion per cui la penale pattuita va ridimensionata.
E' del resto la creditrice opposta a riconoscere che “il contratto veniva sottoscritto nel marzo del
2023, e la proprietà veniva pubblicizzata da e proposta in locazione, ai prezzi indicati dalla CP_1
controparte, a partire dal mese di maggio del 2023. .., Nei primi mesi del 2024, nel corso dei quali si ricevono la maggior parte delle prenotazioni, si sarebbero potuti valutare i risultati dell'attività promozionale di , previo eventuale adeguamento dei prezzi al mercato, ma la controparte riteneva CP_1 di recedere nel mese di settembre 2023, dopo pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto di cui è causa…”.
Tenuto di conto che è indubitabile che la parte opposta abbia compiuto quantomeno l'attività preparatoria per lo svolgimento del mandato e abbia confidato nel proficuo svolgimento del rapporto, si apprezza essere nel caso equa una penale pari ad €. 1.500,00, considerato che il rapporto è venuto meno quasi sul nascere, senza alcun interessamento per future prenotazioni e in assenza di deduzioni ed allegazioni del concreto pregiudizio derivato dall'anticipato recesso per la creditrice . CP_1
La penale, stante la sua funzione di liquidazione preventiva del danno da inadempimento, costituisce debito di valuta, ed è pertanto insuscettibile di rivalutazione.
Detta somma, in quanto debito va maggiorata ex art. 1284, comma IV c.c., degli interessi moratori previsti per il ritardo delle transazioni commerciali dalla data di proposizione della domanda giudiziale, dunque dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo
Sulle spese di lite
Nel caso, considerate le ragioni della pronuncia, le spese vengono regolate secondo il disposto di cui all'art. 92, co. II, cpc e ai criteri dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22/2018, che portano a ritenere giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione respinta o assorbita, così provvede:
-REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 6 di 7 -CONDANNA la parte attrice opponente, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, al pagamento in favore della società convenuta opposta al pagamento CP_1 della somma di €. 1.500,00, oltre interessi moratori, come in parte motiva;
-COMPENSA interamente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.Verbale chiuso alle ore 18.05.
18 aprile 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
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