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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/11/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
AREA 2 - COMMERCIALE
Il Tribunale di Trani, in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati
Dott.ssa Francesca Pastore - PRESIDENTE
Dott.ssa Diletta Calò – Giudice
Dott.ssa Anna Binetti – Giudice RELATORE
Letti gli atti e i documenti relativi al ricorso ex art. 630 e 178 cpc n. RGE 1461 /2025 depositato in data 14.04.2025 da
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DE PALMA Parte_1
AN ed elettivamente domiciliato nel suo studio
- Ricorrente -
E
Controparte_1
- Debitore esecutato – AC -
E
Controparte_2
- TE AT – AC -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Il dott. proponeva reclamo ex art. 630 cpc avverso l'ordinanza di Parte_1 estinzione della procedura esecutiva iscritta all'RGE n. 530/2024, pronunciata dal Tribunale di
Trani sezione esecuzione mobiliare in data 28.03.2025, chiedendo: “previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revochi
l'ordinanza resa dal G.E., dott.ssa Grazia Maria Lopopolo, in data 28.03.2025, ordinando la prosecuzione della procedura esecutiva contraddistinta dal n. 530/2024 RGE. Con vittoria di spese
e competenze di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Designato il relatore, assegnato il termine per la notifica alle parti e per l'eventuale deposito di memorie, il ricorso viene oggi discusso in Camera di Consiglio e deciso con sentenza.
Nessuno si è costituito per i convenuti.
Riferiva il ricorrente che in data 19.03.2024 (al terzo esecutato ) e in data 08.04.2024 (al CP_2
Con debitore veniva notificato, ad istanza del ricorrente, atto di pignoramento presso terzi per il soddisfo del credito portato nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 168/24 emesso dal
G.di P. di Trani, relativo a compensi professionali maturati dal creditore e non pagati dall'esecutata.
In data 17.04.2024 il pignoramento mobiliare veniva iscritto a ruolo al n. RGE 530/2024, con contestuale differimento d'ufficio dell'udienza di prima comparizione alla data del 27.02.2025, in luogo di quella del 29.04.2024 indicata nell'atto di pignoramento.
Il creditore procedente provvedeva in data 23.04.2024 ad adempiere agli incombenti previsti dall'art. 543 co. 5 cpc, notificando sia al debitore che al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.
In data 21.02.2025 depositava nel fascicolo telematico d'ufficio le attestazioni relative alle avvenute notifiche.
Con provvedimento del 28.03.2025 il G.E. del Tribunale di Trani dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva recante n. R.G. 530/2024, ordinando la liberazione delle somme pignorate, stante l'inefficacia del pignoramento “Verificato che nella fattispecie in esame il creditore non ha provveduto, nei termini concessi dalla legge, a depositare nel fascicolo telematico, l'avviso ex art.
543.V co c.p.c.”
*****
Il reclamo proposto va rigettato.
In linea preliminare deve osservarsi che il comma 5 dell'art. 543 c.p.c. stabilisce espressamente che
“il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo …….omissis….e deposita
l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione”; quindi, prosegue la norma “la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Il dato testuale della norma commina la sanzione dell'inefficacia sia nell'ipotesi di mancata notifica dell'avviso, sia di mancato deposito nel fascicolo, entrambi gli adempimenti devono avvenire, per espressa previsione normativa, entro il termine perentorio della data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.
Nel caso di specie la data a cui fare riferimento per determinare l'avverarsi della causa di inefficacia è la data del 29.04.2024, data indicata dal ricorrente, per la prima comparizione, nell'atto di pignoramento, a nulla rilevando la circostanza che poi, di fatto, la data di prima comparizione indicata nell'atto sia stata differita d'ufficio al giorno 27.02.2025, in quanto tale differimento afferisce esclusivamente all'organizzazione degli uffici, non impattando in alcun modo sugli adempimenti normativamente prescritti.
Orbene, il Tribunale osserva che il dato testuale normativo che infligge l'inefficacia è chiaramente riferito a entrambi gli adempimenti da parte del creditore, quello della notifica dell'avviso e quella del suo deposito;
inoltre, l'udienza è testualmente quella indicata nell'atto di pignoramento, quindi quella che il creditore liberamente sceglie con la propria citazione.
A fronte di tale chiarezza del testo e, soprattutto, della specifica scelta del legislatore di introdurre questa disposizione il giudicante non può di certo ignorare il dato normativo.
Peraltro, va detto che questa norma risponde comunque a un principio già ben noto e presente nel giudizio esecutivo, cioè quello del valore determinante dell'impulso del creditore procedente, anche al fine di non lasciare il debitore inutilmente esposto oltre il necessario ai vincoli derivanti dalla fase esecutiva.
Men che meno il Tribunale ravvisa una incoerenza della norma rispetto ai princìpi anche di derivazione costituzionale, laddove ci sono altre ipotesi, anch'esse già presenti nel sistema processuale esecutivo, nelle quali è determinante questo genere di adempimento da parte del creditore procedente pena l'estinzione del procedimento (es. art.567 c.p.c., vecchia e nuova formulazione) che si giustificano con esigenze di speditezza dell'esecuzione e di tutela di tutte le parti coinvolte, cui si è già fatto cenno.
Alla luce di quanto innanzi, quindi il reclamo va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese essendo le altre parti contumaci.
Visto il rigetto integrale del reclamo, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater del
DPR 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. R.G. 1461/2025, così provvede: - rigetta il reclamo;
- Nulla per le spese;
- Pone a carico di parte reclamante un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Così deciso in Trani in Camera di Consiglio in data 02.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Anna Binetti dott.ssa Francesca Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
AREA 2 - COMMERCIALE
Il Tribunale di Trani, in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati
Dott.ssa Francesca Pastore - PRESIDENTE
Dott.ssa Diletta Calò – Giudice
Dott.ssa Anna Binetti – Giudice RELATORE
Letti gli atti e i documenti relativi al ricorso ex art. 630 e 178 cpc n. RGE 1461 /2025 depositato in data 14.04.2025 da
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DE PALMA Parte_1
AN ed elettivamente domiciliato nel suo studio
- Ricorrente -
E
Controparte_1
- Debitore esecutato – AC -
E
Controparte_2
- TE AT – AC -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Il dott. proponeva reclamo ex art. 630 cpc avverso l'ordinanza di Parte_1 estinzione della procedura esecutiva iscritta all'RGE n. 530/2024, pronunciata dal Tribunale di
Trani sezione esecuzione mobiliare in data 28.03.2025, chiedendo: “previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revochi
l'ordinanza resa dal G.E., dott.ssa Grazia Maria Lopopolo, in data 28.03.2025, ordinando la prosecuzione della procedura esecutiva contraddistinta dal n. 530/2024 RGE. Con vittoria di spese
e competenze di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Designato il relatore, assegnato il termine per la notifica alle parti e per l'eventuale deposito di memorie, il ricorso viene oggi discusso in Camera di Consiglio e deciso con sentenza.
Nessuno si è costituito per i convenuti.
Riferiva il ricorrente che in data 19.03.2024 (al terzo esecutato ) e in data 08.04.2024 (al CP_2
Con debitore veniva notificato, ad istanza del ricorrente, atto di pignoramento presso terzi per il soddisfo del credito portato nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 168/24 emesso dal
G.di P. di Trani, relativo a compensi professionali maturati dal creditore e non pagati dall'esecutata.
In data 17.04.2024 il pignoramento mobiliare veniva iscritto a ruolo al n. RGE 530/2024, con contestuale differimento d'ufficio dell'udienza di prima comparizione alla data del 27.02.2025, in luogo di quella del 29.04.2024 indicata nell'atto di pignoramento.
Il creditore procedente provvedeva in data 23.04.2024 ad adempiere agli incombenti previsti dall'art. 543 co. 5 cpc, notificando sia al debitore che al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.
In data 21.02.2025 depositava nel fascicolo telematico d'ufficio le attestazioni relative alle avvenute notifiche.
Con provvedimento del 28.03.2025 il G.E. del Tribunale di Trani dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva recante n. R.G. 530/2024, ordinando la liberazione delle somme pignorate, stante l'inefficacia del pignoramento “Verificato che nella fattispecie in esame il creditore non ha provveduto, nei termini concessi dalla legge, a depositare nel fascicolo telematico, l'avviso ex art.
543.V co c.p.c.”
*****
Il reclamo proposto va rigettato.
In linea preliminare deve osservarsi che il comma 5 dell'art. 543 c.p.c. stabilisce espressamente che
“il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo …….omissis….e deposita
l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione”; quindi, prosegue la norma “la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Il dato testuale della norma commina la sanzione dell'inefficacia sia nell'ipotesi di mancata notifica dell'avviso, sia di mancato deposito nel fascicolo, entrambi gli adempimenti devono avvenire, per espressa previsione normativa, entro il termine perentorio della data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.
Nel caso di specie la data a cui fare riferimento per determinare l'avverarsi della causa di inefficacia è la data del 29.04.2024, data indicata dal ricorrente, per la prima comparizione, nell'atto di pignoramento, a nulla rilevando la circostanza che poi, di fatto, la data di prima comparizione indicata nell'atto sia stata differita d'ufficio al giorno 27.02.2025, in quanto tale differimento afferisce esclusivamente all'organizzazione degli uffici, non impattando in alcun modo sugli adempimenti normativamente prescritti.
Orbene, il Tribunale osserva che il dato testuale normativo che infligge l'inefficacia è chiaramente riferito a entrambi gli adempimenti da parte del creditore, quello della notifica dell'avviso e quella del suo deposito;
inoltre, l'udienza è testualmente quella indicata nell'atto di pignoramento, quindi quella che il creditore liberamente sceglie con la propria citazione.
A fronte di tale chiarezza del testo e, soprattutto, della specifica scelta del legislatore di introdurre questa disposizione il giudicante non può di certo ignorare il dato normativo.
Peraltro, va detto che questa norma risponde comunque a un principio già ben noto e presente nel giudizio esecutivo, cioè quello del valore determinante dell'impulso del creditore procedente, anche al fine di non lasciare il debitore inutilmente esposto oltre il necessario ai vincoli derivanti dalla fase esecutiva.
Men che meno il Tribunale ravvisa una incoerenza della norma rispetto ai princìpi anche di derivazione costituzionale, laddove ci sono altre ipotesi, anch'esse già presenti nel sistema processuale esecutivo, nelle quali è determinante questo genere di adempimento da parte del creditore procedente pena l'estinzione del procedimento (es. art.567 c.p.c., vecchia e nuova formulazione) che si giustificano con esigenze di speditezza dell'esecuzione e di tutela di tutte le parti coinvolte, cui si è già fatto cenno.
Alla luce di quanto innanzi, quindi il reclamo va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese essendo le altre parti contumaci.
Visto il rigetto integrale del reclamo, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater del
DPR 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. R.G. 1461/2025, così provvede: - rigetta il reclamo;
- Nulla per le spese;
- Pone a carico di parte reclamante un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Così deciso in Trani in Camera di Consiglio in data 02.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Anna Binetti dott.ssa Francesca Pastore