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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/10/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 988/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 988/2022 R.G., avente a oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Davide Ancona;
- opponente -
CONTRO
, con l'avv. Rita La Boria;
CP_1
- opposto -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato l'8 agosto 2022, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 73/2022, n. r.g. 771/2022, emesso in data 7 luglio 2022 dall'intestato Tribunale, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 7.667,79, oltre la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché delle spese del procedimento monitorio.
In particolare, la somma oggetto del provvedimento monitorio è risultata dovuta per il mancato pagamento di crediti stipendiali, maturati nel corso del rapporto di lavoro di svoltosi dall'1 agosto 2018 al 31 gennaio 2022, considerando che, a fronte dell'importo netto complessivo delle buste paga, pari a € 26.467,79, il lavoratore ha dichiarato che ha ricevuto, tramite bonifico bancario la somma di € 18.800,00
(escludendo la prima mensilità corrisposta in contanti).
A sostegno dell'opposizione, la società opponente ha eccepito l'avvenuto pagamento integrale dei crediti azionati, avvenuto attraverso bonifici mensili riportanti la causale “pagamento stipendio”. Inoltre, ha dedotto che buona parte delle buste paga sono state sottoscritte per quietanza da , pertanto tali crediti devono ritenersi CP_1
certamente estinti, anche in considerazione della corresponsione in contanti di ulteriori somme contestualmente all'apposta quietanza.
Si è costituito in giudizio il lavoratore, contestando la sottoscrizione per quietanza delle buste paga, ma la semplice apposizione della forma “per ricevuta”; negando di avere ricevuto ulteriore somme di denaro in contanti, oltre la prima mensilità
(non oggetto della domanda giudiziale); la sussistenza, ad ogni modo dei crediti azionati, stante la mancata imputazione dei pagamenti effettuati attraverso bonifico, quindi con imputazione effettuata al debito più antico. Pertanto, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e disposizione di
CTU.
L'udienza del 19 giugno 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
L'opposizione è fondata.
Occorre rammentare che, in base al generale principio di ripartizione dell'onere probatorio, spetta al datore di lavoro fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, ossia dell'avvenuto pagamento. Ed infatti, in tema di obbligazioni contrattuali le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13533/2001) hanno affermato che, salvo il caso di obbligazioni negative, è onere del creditore provare il titolo contrattuale e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore fornire la prova dell'eventuale fatto estintivo o modificativo del debito;
ciò in ragione della presunzione di persistenza del diritto posto alla base dell'art. 2697 comma
2 c.c., nonché del criterio di riferibilità o vicinanza della prova.
2 Ciò posto, pare opportuno evidenziare, alla stregua di una considerazione di carattere generale in ordine alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, poiché il creditore opposto ha il potere di indicare e produrre nuove prove ad integrazione di quelle già poste a fondamento del ricorso proposto per ottenere il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge e, in particolare, l'efficacia probatoria dei documenti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma l'intero materiale probatorio acquisito nella causa in guisa che l'eventuale accertamento positivo dell'esistenza del credito travolge, superandole, le eventuali insufficienze o lacune della prova offerta nella fase monitoria.
In tal senso, il processo di opposizione a decreto ingiuntivo si sostanzia in un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass.
n. 7036/1999 e, ancora, ex plurimis, Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987;
297/1992; 10169/1997).
Nel caso di specie, come detto, parte opponente ha sostenuto di aver corrisposto tutte le retribuzioni maturate dall'opposto attraverso i documentati bonifici, nonché in contanti, considerando la sottoscrizione per quietanze delle buste paga di giugno 2019, luglio 2019, giugno 2020, agosto 2020, novembre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021.
In materia, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche della L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -,
3 laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente” (cfr.,
Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994 e n. 27749/2020 in motivazione;
in senso conforme Cass. 13150/2016; Cass. 1150/1994).
L'orientamento sopra riportato è stato più volte espresso dalla Corte di
Cassazione con specifico riguardo alla fattispecie di apposizione della firma del lavoratore “per quietanza”, la quale assume valore confessorio del pagamento e della relativa imputazione, ribaltando in capo al lavoratore l'onere di dimostrare di avere eventualmente svolto un numero di ore di lavoro maggiore per le quali non ha ricevuto la retribuzione a titolo di straordinario. La sola sottoscrizione per quietanza, dunque, non osta di regola alla possibilità per il lavoratore di dimostrare, con onere a suo carico, le difformità tra quanto risultante in busta paga e il maggiore lavoro in concreto svolto.
Nel caso di specie, risulta in calce a ciascuna delle menzionate buste paga l'apposizione della sottoscrizione da parte della lavoratrice in corrispondenza della seguente dizione: “Firma per quietanza”. Pertanto, non sorge alcun dubbio circa la ricezione delle stesse a quietanza del pagamento effettuato.
Alla suddetta confessione stragiudiziale deve riconoscersi valore di piena prova contro colui che l'ha fatta, sì come previsto dall'art. 2733 c.c., potendo ammettersi la revoca della confessione solo ove sia dimostrato che essa è stata determinata da errore di fatto o da violenza, mentre nulla a riguardo è stato dedotto dal lavoratore,
Da quanto precede, deve ritenersi provato il pagamento delle retribuzioni afferenti tali mensilità.
Ciò posto, al fine di valutare la corrispondenza dei pagamenti effettuati con le voci retributive maturate nel corso del rapporto, è stata disposta CTU contabile con il seguente quesito: “valuti il CTU l'importo netto delle somme eventualmente spettanti a parte ricorrente, sommando l'importo netto delle buste paga allegata in atti, ad esclusione di quelle firmate a quietanza, sottraendo poi l'importo dei bonifici disposti a favore di parte ricorrente” (cfr. ordinanza del 21 giugno 2023).
4 Ebbene, il CTU, con modalità di calcolo corrette e dunque condivise da questo giudice, ha concluso che “La somma eventualmente spettante a parte ricorrente quale mera differenza algebrica tra l'importo netto delle buste paga allegate agli atti di causa ed i bonifici riscontrati nella documentazione allegata al fascicolo telematico del procedimento è pari ad euro 7.668,63 (ovvero la differenza tra 27.128,33 (totale netto buste paga) e 19.460,00 (bonifici effettuati). Della predetta somma di euro 27.128,33 quale importo netto dovuto come da buste paga in atti solo euro 8.540,94 risultano quietanzate mediante apposizione della firma del lavoratore in calce al cedolino.
Nell'ipotesi in cui l'Illustrissimo Giudice volesse considerare pagamenti effettuati in favore del lavoratore sia i bonifici bancari eseguiti (euro 19.460,00) che gli importi quietanzati (euro 8.540,94) il lavoratore avrebbe ricevuto (con mezzi non tracciati agli atti di causa) pagamenti in eccesso rispetto alle buste paga per euro 872,61”.
Dalle risultanze contabili, dunque, è emerso che, epurando dal calcolo gli stipendi corrispondenti alle buste paga quietanzate, il datore di lavoro ha corrisposto all'opposto importi superiori a quelli spettanti, quindi, in assenza di qualsiasi deduzione riferibile ad altri crediti di lavoro eventualmente sorti, deve concludersi che abbia CP_1
ricevuto i pagamenti dovuti.
3. Conclusioni e spese di lite.
Le spese di lite, stante la qualità delle parti, possono essere compensate.
Le spese di CTU sono poste, invece, a carico dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte opposta.
Gela, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 988/2022 R.G., avente a oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Davide Ancona;
- opponente -
CONTRO
, con l'avv. Rita La Boria;
CP_1
- opposto -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato l'8 agosto 2022, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 73/2022, n. r.g. 771/2022, emesso in data 7 luglio 2022 dall'intestato Tribunale, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 7.667,79, oltre la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché delle spese del procedimento monitorio.
In particolare, la somma oggetto del provvedimento monitorio è risultata dovuta per il mancato pagamento di crediti stipendiali, maturati nel corso del rapporto di lavoro di svoltosi dall'1 agosto 2018 al 31 gennaio 2022, considerando che, a fronte dell'importo netto complessivo delle buste paga, pari a € 26.467,79, il lavoratore ha dichiarato che ha ricevuto, tramite bonifico bancario la somma di € 18.800,00
(escludendo la prima mensilità corrisposta in contanti).
A sostegno dell'opposizione, la società opponente ha eccepito l'avvenuto pagamento integrale dei crediti azionati, avvenuto attraverso bonifici mensili riportanti la causale “pagamento stipendio”. Inoltre, ha dedotto che buona parte delle buste paga sono state sottoscritte per quietanza da , pertanto tali crediti devono ritenersi CP_1
certamente estinti, anche in considerazione della corresponsione in contanti di ulteriori somme contestualmente all'apposta quietanza.
Si è costituito in giudizio il lavoratore, contestando la sottoscrizione per quietanza delle buste paga, ma la semplice apposizione della forma “per ricevuta”; negando di avere ricevuto ulteriore somme di denaro in contanti, oltre la prima mensilità
(non oggetto della domanda giudiziale); la sussistenza, ad ogni modo dei crediti azionati, stante la mancata imputazione dei pagamenti effettuati attraverso bonifico, quindi con imputazione effettuata al debito più antico. Pertanto, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e disposizione di
CTU.
L'udienza del 19 giugno 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
L'opposizione è fondata.
Occorre rammentare che, in base al generale principio di ripartizione dell'onere probatorio, spetta al datore di lavoro fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, ossia dell'avvenuto pagamento. Ed infatti, in tema di obbligazioni contrattuali le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13533/2001) hanno affermato che, salvo il caso di obbligazioni negative, è onere del creditore provare il titolo contrattuale e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore fornire la prova dell'eventuale fatto estintivo o modificativo del debito;
ciò in ragione della presunzione di persistenza del diritto posto alla base dell'art. 2697 comma
2 c.c., nonché del criterio di riferibilità o vicinanza della prova.
2 Ciò posto, pare opportuno evidenziare, alla stregua di una considerazione di carattere generale in ordine alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, poiché il creditore opposto ha il potere di indicare e produrre nuove prove ad integrazione di quelle già poste a fondamento del ricorso proposto per ottenere il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge e, in particolare, l'efficacia probatoria dei documenti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma l'intero materiale probatorio acquisito nella causa in guisa che l'eventuale accertamento positivo dell'esistenza del credito travolge, superandole, le eventuali insufficienze o lacune della prova offerta nella fase monitoria.
In tal senso, il processo di opposizione a decreto ingiuntivo si sostanzia in un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass.
n. 7036/1999 e, ancora, ex plurimis, Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987;
297/1992; 10169/1997).
Nel caso di specie, come detto, parte opponente ha sostenuto di aver corrisposto tutte le retribuzioni maturate dall'opposto attraverso i documentati bonifici, nonché in contanti, considerando la sottoscrizione per quietanze delle buste paga di giugno 2019, luglio 2019, giugno 2020, agosto 2020, novembre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021.
In materia, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche della L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -,
3 laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente” (cfr.,
Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994 e n. 27749/2020 in motivazione;
in senso conforme Cass. 13150/2016; Cass. 1150/1994).
L'orientamento sopra riportato è stato più volte espresso dalla Corte di
Cassazione con specifico riguardo alla fattispecie di apposizione della firma del lavoratore “per quietanza”, la quale assume valore confessorio del pagamento e della relativa imputazione, ribaltando in capo al lavoratore l'onere di dimostrare di avere eventualmente svolto un numero di ore di lavoro maggiore per le quali non ha ricevuto la retribuzione a titolo di straordinario. La sola sottoscrizione per quietanza, dunque, non osta di regola alla possibilità per il lavoratore di dimostrare, con onere a suo carico, le difformità tra quanto risultante in busta paga e il maggiore lavoro in concreto svolto.
Nel caso di specie, risulta in calce a ciascuna delle menzionate buste paga l'apposizione della sottoscrizione da parte della lavoratrice in corrispondenza della seguente dizione: “Firma per quietanza”. Pertanto, non sorge alcun dubbio circa la ricezione delle stesse a quietanza del pagamento effettuato.
Alla suddetta confessione stragiudiziale deve riconoscersi valore di piena prova contro colui che l'ha fatta, sì come previsto dall'art. 2733 c.c., potendo ammettersi la revoca della confessione solo ove sia dimostrato che essa è stata determinata da errore di fatto o da violenza, mentre nulla a riguardo è stato dedotto dal lavoratore,
Da quanto precede, deve ritenersi provato il pagamento delle retribuzioni afferenti tali mensilità.
Ciò posto, al fine di valutare la corrispondenza dei pagamenti effettuati con le voci retributive maturate nel corso del rapporto, è stata disposta CTU contabile con il seguente quesito: “valuti il CTU l'importo netto delle somme eventualmente spettanti a parte ricorrente, sommando l'importo netto delle buste paga allegata in atti, ad esclusione di quelle firmate a quietanza, sottraendo poi l'importo dei bonifici disposti a favore di parte ricorrente” (cfr. ordinanza del 21 giugno 2023).
4 Ebbene, il CTU, con modalità di calcolo corrette e dunque condivise da questo giudice, ha concluso che “La somma eventualmente spettante a parte ricorrente quale mera differenza algebrica tra l'importo netto delle buste paga allegate agli atti di causa ed i bonifici riscontrati nella documentazione allegata al fascicolo telematico del procedimento è pari ad euro 7.668,63 (ovvero la differenza tra 27.128,33 (totale netto buste paga) e 19.460,00 (bonifici effettuati). Della predetta somma di euro 27.128,33 quale importo netto dovuto come da buste paga in atti solo euro 8.540,94 risultano quietanzate mediante apposizione della firma del lavoratore in calce al cedolino.
Nell'ipotesi in cui l'Illustrissimo Giudice volesse considerare pagamenti effettuati in favore del lavoratore sia i bonifici bancari eseguiti (euro 19.460,00) che gli importi quietanzati (euro 8.540,94) il lavoratore avrebbe ricevuto (con mezzi non tracciati agli atti di causa) pagamenti in eccesso rispetto alle buste paga per euro 872,61”.
Dalle risultanze contabili, dunque, è emerso che, epurando dal calcolo gli stipendi corrispondenti alle buste paga quietanzate, il datore di lavoro ha corrisposto all'opposto importi superiori a quelli spettanti, quindi, in assenza di qualsiasi deduzione riferibile ad altri crediti di lavoro eventualmente sorti, deve concludersi che abbia CP_1
ricevuto i pagamenti dovuti.
3. Conclusioni e spese di lite.
Le spese di lite, stante la qualità delle parti, possono essere compensate.
Le spese di CTU sono poste, invece, a carico dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte opposta.
Gela, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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