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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/09/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3210/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3210/2021 promossa da
Parte_1
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: lesione personale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da trattazione scritta del 22 gennaio 2025 con termini ex art. 190, I co. c.p.c.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16 aprile 2021, con- Parte_1
veniva in giudizio innanzi all'Intestato Tribunale l' Controparte_2
, affinché venisse accertata la sua esclusiva responsabilità in relazione al
[...]
sinistro verificatosi in data 7 ottobre 2020, alle ore 10.15, all'interno del piazzale
1 dell'Ospedale di Jesolo, ove l'attrice inciampava a causa di una protuberanza sull'asfalto dovuta alla radice d'albero e cadeva a terra procurandosi la frattura del trochite e una lieve diastasi dell'omero sinistro. L'ammontare del danno derivato –
e del quale l'attrice chiedeva la condanna avversaria al pagamento, a titolo risarci- torio – veniva indicato in complessivi € 18.882,32, comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute.
La convenuta si costituiva ritualmente in Controparte_2
giudizio contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea e chiedendone il ri- getto. In ogni caso, formulava eccezione di compensatio lucri cum damno attesa la per- cezione, da parte dell'odierna attrice, di un indennizzo da parte del proprio assicu- ratore contro gli infortuni : polizza assicurativa n. 079690243). Controparte_3
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, prova testi- moniale e C.T.U., le parti precisavano le conclusioni per iscritto nel termine del 22 gennaio 2023 e il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita accoglimento, nei termini di cui al prosieguo.
La dinamica del sinistro risulta dall'istruttoria svolta, che ha confermato le allega- zioni attoree sul punto.
In diritto non è superfluo rammentare che per consolidato orientamento giurispru- denziale “la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente
2 lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla pre- sunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso for- tuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (ex multis Cass. civile, sez. VI, 4.10.2013, n.
22684).
Nell'esegesi più recente e diffusa, anche in sede di legittimità, l'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva: l'obbligo risarcitorio sorge a prescindere da qualunque indagine in ordine all'elemento soggettivo del custode, senza possibilità di attribuire rilievo agli stati soggettivi del medesimo. Tale opzione interpretativa, dalla quale non vi sono apprezzabili ragioni per discostarsi, valorizza la lettera della richiamata disposizione, priva di riferimenti alla colpa del custode, con conse- guente irrilevanza dell'indagine del Giudice del merito in ordine a tale profilo (sul punto cfr. Cass. civ., sez. III, 7.4.2010, n. 8229).
I tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono pertanto costituiti – sul piano oggettivo – dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo con- nessa in modo immanente alla res e – sul versante soggettivo – dall'esistenza di un effettivo potere di fatto sulla cosa medesima che consenta concretamente di inter- venire per impedire o rimuovere le situazioni di pericolo. La ratio di tale ipotesi di responsabilità riposa, infatti, sul principio che imputa le conseguenze dannose pro- vocate (ai terzi) dalla res a chi si trovi nella condizione di controllarne i rischi propri, ravvisandosi la qualifica di custode a chi di fatto ne controlla modalità di uso e con- servazione.
Ne consegue che la responsabilità del custode può essere esclusa solo laddove quest'ultimo dimostri il caso fortuito, ossia il fattore estraneo alla sua sfera di con- trollo (comprensivo del fatto del terzo o, finanche, dello stesso danneggiato), ad
3 un tempo imprevedibile e idoneo ad interrompere il nesso causale assurgendo a causa esclusiva del danno.
Merita sottolineare, al riguardo, che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno alla res va adeguato alla natura della cosa medesima e alla sua peri- colosità, nel senso che “tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situa- zione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del cu- stode” (Cass. civile, sez. III, 9.2.2004, n. 2430).
Nella specie, il teste – coniuge dell'attrice, presente ai fatti – ha confermato Tes_1
la narrativa attorea dell'accaduto, aggiungendo: -“come è scesa da marciapiede, mia moglie
è inciampata. È inciampata sull'asfalto, un metro avanti al marciapiede. Io l'ho vista cadere, procedevamo affiancati. Ho visto il punto della caduta: mia moglie è caduta in un punto in cui una radice aveva creato un sollevamento dell'asfalto … Era un punto in cui non si vedeva l'osta- colo;
mia moglie improvvisamente è caduta.
Prendo visione del doc. 1 di parte attrice, la foto l'ho scattata il giorno dopo il sinistro;
essa ritrae
i luoghi di causa: si vede il marciapiede che abbiamo percorso per poi scendere e attraversare la carreggiata;
l'asfalto era rialzato di 10 cm. Io sono passato a fianco, mia moglie invece è inciam- pata ed è caduta … Nella foto doc. 14 n. 3 att. che visiono e che ho scattato io, si vede il punto in cui è caduta mia moglie;
è il rigonfiamento dell'asfalto che si vede in primo piano … Mia moglie cadendo è andata giù con una spalla … ADR il giorno del sinistro la giornata era … fredda ma chiara” (verbale ud. 17.1.2023).
Le dichiarazioni che precedono sono sufficienti, per la loro coerenza, a restituire la prova della dinamica del sinistro.
4 È peraltro documentale che nell'immediatezza l'attrice sia stata condotta al PS del nosocomio nel cui piazzale si era infortunata (doc. 12 att.).
Le lesioni riportate ed il nesso di causa con la caduta sono stati accertati dal ctu che, previo scrupoloso esame del caso e con valutazione logica e congruamente motivata, ha altresì ravvisato in capo all'attrice un “Danno biologico temporaneo parziale: giorni 30 al 75%, giorni 15 al 50% e giorni 20 al 25%. Livello di sofferenza in malattia: moderato. Invalidità permanente: 5%, quale danno all'integrità psicofisica del soggetto, costitutivo di un livello di sofferenza di grado lieve nel cronico”.
Il ctu scriveva infine che “Nel fascicolo di causa non risultano riportate spese di natura sanitaria”.
In realtà le spese sanitarie sono documentate (all. 12 att.) e come tali possono con- siderarsi provate: tenuto conto delle voci riportate in ciascun documento se ne reputa la pertinenza rispetto alla natura delle lesioni de quibus. Spetta pertanto all'at- trice anche il rimborso di tali spese, nell'ammontare richiesto.
Pertanto, tenuto conto dell'età della vittima (n. 30.6.1963) al momento dei fatti
(avvenuti il 7.1.2020) ed applicata la Tabella per la liquidazione del danno biologico elaborata da questo Tribunale (nella versione aggiornata al 2020), vanno ricono- sciute all'attrice le seguenti somme:
€ 3500,00 per danno da inabilità temporanea;
€ 9000,00 per danno da invalidità permanente;
€ 1500,00 per danno morale.
È peraltro fondata e va accolta l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla convenuta: è infatti pacifico che in data 13.11.2020 l'odierna attrice abbia ri- cevuto dalla compagnia in forza della polizza infortuni con questa CP_3
5 sottoscritta, la somma di € 4.800,00 quale indennizzo per invalidità permanente (v. comunque docc. 1 e 2 conv.).
La stessa parte attrice, nella prima memoria autorizza, aveva eccepito l'intervenuta decadenza della convenuta dalla predetta eccezione, per la tardività della sua costi- tuzione oltre il termine del 27.07.21, ultimo giorno utile rispetto all'udienza di comparizione delle parti, indicata per il 16.09.21.
Tale eccezione è nondimeno infondata anche alla luce di quanto recentemente ri- badito dalla Suprema Corte con sentenza n. 18243 del 3 luglio 2024, che qualifica la compensatio lucri cum damno eccezione in senso lato, in guisa di mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, in sede di quantificazione del danno risar- cibile.
Ciò posto, va altresì osservato che per il principio indennitario di cui agli artt. 1223
c.c., 1905 c.c. è 1908 c.c. è precluso al danneggiato ottenere un risarcimento mag- giore del danno effettivamente patito a causa di un illecito;
contrariamente opi- nando si ammetterebbe oltre al pregiudizio per la vittima o una remunerazione per la stessa oppure una sanzione per il danneggiante: in ogni caso, in contrasto con la ratio compensativa – e solo in ipotesi tassativamente disciplinate dalla legge (cfr. 25
Cost.) anche sanzionatoria – della responsabilità civile.
Pertanto, la percezione dell'indennizzo da parte del danneggiato elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che va corrispondentemente ridotto.
Concludendo, attesa l'identità di ratio con la funzione compensativa del risarci- mento sub iudice deve ritenersi che da quanto dovuto a tale ultimo titolo vada defal- cata la somma di € 4800,00 già attribuita alla vittima dal suo assicuratore per l'ipo- tesi, come detto, di invalidità permanente.
6 Pertanto, la resistente va dichiarata tenuta e condannata al relativo pagamento, per
€ 9200,00 (pari ad € 14.000,00 – 4800,00), oltre ad € 688,00 per rimborso spese sanitarie documentate e dunque complessivamente, per € 9888,00 oltre alla rivalu- tazione monetaria dal 2020 al saldo e – parimenti dal fatto al saldo – agli interessi legali, dalla domanda giudiziale calcolati ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.c.
Le spese processuali e di ctp documentate seguono la soccombenza e devono es- sere liquidate come da dispositivo, tenuto conto della bassa difficoltà e del valore dell'affare, oltre che della limitata attività processuale svolta.
Vanno poste definitivamente a carico della resistente soccombente le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Non vi sono i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. considerato, in particolare, l'accoglimento parziale della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice e per i titoli di cui in motivazione, della somma complessiva di € 9888,00 oltre a rivalutazione monetaria dal 2020 al saldo e – parimenti dal fatto al saldo –interessi legali, dalla domanda giudiziale calcolati ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.c.;
2) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese processuali, che li- quida in € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1200,00 per la fase istruttoria ed € 1701,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15% ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso delle spese della C.T.U. e della C.T.P. documentate.
7 Così deciso in data 4 settembre 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3210/2021 promossa da
Parte_1
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: lesione personale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da trattazione scritta del 22 gennaio 2025 con termini ex art. 190, I co. c.p.c.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16 aprile 2021, con- Parte_1
veniva in giudizio innanzi all'Intestato Tribunale l' Controparte_2
, affinché venisse accertata la sua esclusiva responsabilità in relazione al
[...]
sinistro verificatosi in data 7 ottobre 2020, alle ore 10.15, all'interno del piazzale
1 dell'Ospedale di Jesolo, ove l'attrice inciampava a causa di una protuberanza sull'asfalto dovuta alla radice d'albero e cadeva a terra procurandosi la frattura del trochite e una lieve diastasi dell'omero sinistro. L'ammontare del danno derivato –
e del quale l'attrice chiedeva la condanna avversaria al pagamento, a titolo risarci- torio – veniva indicato in complessivi € 18.882,32, comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute.
La convenuta si costituiva ritualmente in Controparte_2
giudizio contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea e chiedendone il ri- getto. In ogni caso, formulava eccezione di compensatio lucri cum damno attesa la per- cezione, da parte dell'odierna attrice, di un indennizzo da parte del proprio assicu- ratore contro gli infortuni : polizza assicurativa n. 079690243). Controparte_3
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, prova testi- moniale e C.T.U., le parti precisavano le conclusioni per iscritto nel termine del 22 gennaio 2023 e il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita accoglimento, nei termini di cui al prosieguo.
La dinamica del sinistro risulta dall'istruttoria svolta, che ha confermato le allega- zioni attoree sul punto.
In diritto non è superfluo rammentare che per consolidato orientamento giurispru- denziale “la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente
2 lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla pre- sunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso for- tuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (ex multis Cass. civile, sez. VI, 4.10.2013, n.
22684).
Nell'esegesi più recente e diffusa, anche in sede di legittimità, l'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva: l'obbligo risarcitorio sorge a prescindere da qualunque indagine in ordine all'elemento soggettivo del custode, senza possibilità di attribuire rilievo agli stati soggettivi del medesimo. Tale opzione interpretativa, dalla quale non vi sono apprezzabili ragioni per discostarsi, valorizza la lettera della richiamata disposizione, priva di riferimenti alla colpa del custode, con conse- guente irrilevanza dell'indagine del Giudice del merito in ordine a tale profilo (sul punto cfr. Cass. civ., sez. III, 7.4.2010, n. 8229).
I tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono pertanto costituiti – sul piano oggettivo – dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo con- nessa in modo immanente alla res e – sul versante soggettivo – dall'esistenza di un effettivo potere di fatto sulla cosa medesima che consenta concretamente di inter- venire per impedire o rimuovere le situazioni di pericolo. La ratio di tale ipotesi di responsabilità riposa, infatti, sul principio che imputa le conseguenze dannose pro- vocate (ai terzi) dalla res a chi si trovi nella condizione di controllarne i rischi propri, ravvisandosi la qualifica di custode a chi di fatto ne controlla modalità di uso e con- servazione.
Ne consegue che la responsabilità del custode può essere esclusa solo laddove quest'ultimo dimostri il caso fortuito, ossia il fattore estraneo alla sua sfera di con- trollo (comprensivo del fatto del terzo o, finanche, dello stesso danneggiato), ad
3 un tempo imprevedibile e idoneo ad interrompere il nesso causale assurgendo a causa esclusiva del danno.
Merita sottolineare, al riguardo, che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno alla res va adeguato alla natura della cosa medesima e alla sua peri- colosità, nel senso che “tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situa- zione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del cu- stode” (Cass. civile, sez. III, 9.2.2004, n. 2430).
Nella specie, il teste – coniuge dell'attrice, presente ai fatti – ha confermato Tes_1
la narrativa attorea dell'accaduto, aggiungendo: -“come è scesa da marciapiede, mia moglie
è inciampata. È inciampata sull'asfalto, un metro avanti al marciapiede. Io l'ho vista cadere, procedevamo affiancati. Ho visto il punto della caduta: mia moglie è caduta in un punto in cui una radice aveva creato un sollevamento dell'asfalto … Era un punto in cui non si vedeva l'osta- colo;
mia moglie improvvisamente è caduta.
Prendo visione del doc. 1 di parte attrice, la foto l'ho scattata il giorno dopo il sinistro;
essa ritrae
i luoghi di causa: si vede il marciapiede che abbiamo percorso per poi scendere e attraversare la carreggiata;
l'asfalto era rialzato di 10 cm. Io sono passato a fianco, mia moglie invece è inciam- pata ed è caduta … Nella foto doc. 14 n. 3 att. che visiono e che ho scattato io, si vede il punto in cui è caduta mia moglie;
è il rigonfiamento dell'asfalto che si vede in primo piano … Mia moglie cadendo è andata giù con una spalla … ADR il giorno del sinistro la giornata era … fredda ma chiara” (verbale ud. 17.1.2023).
Le dichiarazioni che precedono sono sufficienti, per la loro coerenza, a restituire la prova della dinamica del sinistro.
4 È peraltro documentale che nell'immediatezza l'attrice sia stata condotta al PS del nosocomio nel cui piazzale si era infortunata (doc. 12 att.).
Le lesioni riportate ed il nesso di causa con la caduta sono stati accertati dal ctu che, previo scrupoloso esame del caso e con valutazione logica e congruamente motivata, ha altresì ravvisato in capo all'attrice un “Danno biologico temporaneo parziale: giorni 30 al 75%, giorni 15 al 50% e giorni 20 al 25%. Livello di sofferenza in malattia: moderato. Invalidità permanente: 5%, quale danno all'integrità psicofisica del soggetto, costitutivo di un livello di sofferenza di grado lieve nel cronico”.
Il ctu scriveva infine che “Nel fascicolo di causa non risultano riportate spese di natura sanitaria”.
In realtà le spese sanitarie sono documentate (all. 12 att.) e come tali possono con- siderarsi provate: tenuto conto delle voci riportate in ciascun documento se ne reputa la pertinenza rispetto alla natura delle lesioni de quibus. Spetta pertanto all'at- trice anche il rimborso di tali spese, nell'ammontare richiesto.
Pertanto, tenuto conto dell'età della vittima (n. 30.6.1963) al momento dei fatti
(avvenuti il 7.1.2020) ed applicata la Tabella per la liquidazione del danno biologico elaborata da questo Tribunale (nella versione aggiornata al 2020), vanno ricono- sciute all'attrice le seguenti somme:
€ 3500,00 per danno da inabilità temporanea;
€ 9000,00 per danno da invalidità permanente;
€ 1500,00 per danno morale.
È peraltro fondata e va accolta l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla convenuta: è infatti pacifico che in data 13.11.2020 l'odierna attrice abbia ri- cevuto dalla compagnia in forza della polizza infortuni con questa CP_3
5 sottoscritta, la somma di € 4.800,00 quale indennizzo per invalidità permanente (v. comunque docc. 1 e 2 conv.).
La stessa parte attrice, nella prima memoria autorizza, aveva eccepito l'intervenuta decadenza della convenuta dalla predetta eccezione, per la tardività della sua costi- tuzione oltre il termine del 27.07.21, ultimo giorno utile rispetto all'udienza di comparizione delle parti, indicata per il 16.09.21.
Tale eccezione è nondimeno infondata anche alla luce di quanto recentemente ri- badito dalla Suprema Corte con sentenza n. 18243 del 3 luglio 2024, che qualifica la compensatio lucri cum damno eccezione in senso lato, in guisa di mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, in sede di quantificazione del danno risar- cibile.
Ciò posto, va altresì osservato che per il principio indennitario di cui agli artt. 1223
c.c., 1905 c.c. è 1908 c.c. è precluso al danneggiato ottenere un risarcimento mag- giore del danno effettivamente patito a causa di un illecito;
contrariamente opi- nando si ammetterebbe oltre al pregiudizio per la vittima o una remunerazione per la stessa oppure una sanzione per il danneggiante: in ogni caso, in contrasto con la ratio compensativa – e solo in ipotesi tassativamente disciplinate dalla legge (cfr. 25
Cost.) anche sanzionatoria – della responsabilità civile.
Pertanto, la percezione dell'indennizzo da parte del danneggiato elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che va corrispondentemente ridotto.
Concludendo, attesa l'identità di ratio con la funzione compensativa del risarci- mento sub iudice deve ritenersi che da quanto dovuto a tale ultimo titolo vada defal- cata la somma di € 4800,00 già attribuita alla vittima dal suo assicuratore per l'ipo- tesi, come detto, di invalidità permanente.
6 Pertanto, la resistente va dichiarata tenuta e condannata al relativo pagamento, per
€ 9200,00 (pari ad € 14.000,00 – 4800,00), oltre ad € 688,00 per rimborso spese sanitarie documentate e dunque complessivamente, per € 9888,00 oltre alla rivalu- tazione monetaria dal 2020 al saldo e – parimenti dal fatto al saldo – agli interessi legali, dalla domanda giudiziale calcolati ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.c.
Le spese processuali e di ctp documentate seguono la soccombenza e devono es- sere liquidate come da dispositivo, tenuto conto della bassa difficoltà e del valore dell'affare, oltre che della limitata attività processuale svolta.
Vanno poste definitivamente a carico della resistente soccombente le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Non vi sono i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. considerato, in particolare, l'accoglimento parziale della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice e per i titoli di cui in motivazione, della somma complessiva di € 9888,00 oltre a rivalutazione monetaria dal 2020 al saldo e – parimenti dal fatto al saldo –interessi legali, dalla domanda giudiziale calcolati ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.c.;
2) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese processuali, che li- quida in € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1200,00 per la fase istruttoria ed € 1701,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15% ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso delle spese della C.T.U. e della C.T.P. documentate.
7 Così deciso in data 4 settembre 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
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