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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA ER Presidente relatrice
CO RI GI
RE AR GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 15278/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. AGNESI GIULIO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. AGNESI GIULIO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) La casa coniugale:
- La casa coniugale, sita in Comune di Rodengo Saiano (BS), in Via Cobattola, n. 3, condotta in locazione con contratto intestato alla signora rimarrà definitivamente nella esclusiva Parte_1
disponibilità della Sig.ra unitamente al mobilio ivi presente e tutto quanto in essa Parte_1
contenuto, che resteranno in proprietà della stessa.
- Il Sig. , risulta già in possesso di una propria abitazione sita Brescia (BS) Villaggio CP_1
Sereno, Traversa XVIII, n.12/A.
2) Affidamento e collocamento del figlio minore - regolamentazione:
1 - Il figlio minore, , resta affidato ad entrambi i genitori, in armonia con le disposizioni di Per_1
legge in tema di affidamento condiviso (art. 337 bis e ss. c.c.), con collocazione alternata paritaria di una settimana con la madre e una settimana con il padre e con residenza presso la madre.
- In particolare il figlio resterà alternativamente con la madre e con il padre dal lunedì alla domenica compreso il pernottamento fra domenica e lunedì; il genitore che avrà con sé lo porterà a Per_1
scuola anche la mattina del lunedì di competenza dell'altro genitore, che andrà a riprenderlo.
3) Regolamentazione vacanze del minore:
- trascorrerà con ciascun genitore: due settimane, anche non continuative, durante le vacanze Per_1
estive, in periodo da concordarsi tra ì genitori con congruo anticipo e comunque entro il 30 maggio di ciascun anno. Nel corso delle vacanze, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente la località di soggiorno e ad agevolare i contatti telefonici tra e il genitore che in quel momento Per_1
non è presente;
la metà delle vacanze scolastiche di Natale, preferibilmente con il papà il periodo tra natale e capodanno e con la mamma quello tra Capodanno e l'Epifania (facendo in modo, però, che
, ad anni alterni, trascorra la vigilia di Natale con la mamma e il giorno di Natale con il papà Per_1
e viceversa e, ad anni alterni, un ultimo dell'anno con la mamma e un ultimo dell'anno con il papà); la metà delle vacanze di Pasqua (facendo in modo di comprendere il giorno di Pasqua ad anni alterni); le altre festività infrannuali alternate;
il giorno del compleanno di alternato di anno in anno. Per_1
4) Mantenimento del minore:
- Ciascun genitore dovrà provvedere, nei rispettivi periodi, al mantenimento diretto del figlio, senza che possa darsi ingresso ad alcuna forma di mantenimento indiretto. Ciascun genitore predisporrà presso la propria abitazione tutti i beni necessari per la vita di , in modo tale che il Per_1
trasferimento da un'abitazione all'altra sia per il minore il meno disagevole possibile. Resta inteso che la mensa scolastica rimarrà a carico di ciascun genitore in ragione del 50%.
5) Spese straordinarie:
- Per quanto riguarda le spese straordinarie di , debitamente documentate, verranno sostenute Per_1
al 60% dalla mamma e al 40% dal papà e dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata. Per l'individuazione delle spese straordinarie, le parti espressamente fanno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che qui di seguito si ritrascrive:
Spese per la salute
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
Il) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
III) tickets sanitari;
2 b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
Il) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
Il) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
Il) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per il divertimento:
Spese che richiedono Il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
Il) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Ad ogni modo, per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda al
Protocollo di Intesa del 14.07.16 sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato fra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, nonché alle eventuali successive modificazioni.
6) Assegni familiari:
- Gli assegni familiari (assegno unico universale) verrà percepito al 100% dal padre, mentre le detrazioni IRPEF, salvo diverso accordo, spetteranno al
50%.
7) rapporti fra i coniugi:
- I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, di godere entrambi di redditi propri e di non pretendere nulla l'uno dall'altra a
3 titolo di assegno divorzile. I coniugi, con quanto sopra, dichiarano di aver definito ogni altro rapporto e/o questione di natura economico-patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del vincolo matrimoniale. - Le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
8) Rinuncia all'impugnazione:
- Il sig. e la sig.ra dichiarano, sin d'ora, di rinunciare all'impugnazione CP_1 Parte_1 dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a AS ME (BS) in data 1.10.2012, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di AS LA (BS) al n. 19, parte I, anno 2012.
Dall'unione è nato il figlio il 29.6.2016. Per_1
La separazione è avvenuta a seguito di accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 15.9.2023, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in data 26.9.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
4 La Presidente estensora
IA ER
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA ER Presidente relatrice
CO RI GI
RE AR GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 15278/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. AGNESI GIULIO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. AGNESI GIULIO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) La casa coniugale:
- La casa coniugale, sita in Comune di Rodengo Saiano (BS), in Via Cobattola, n. 3, condotta in locazione con contratto intestato alla signora rimarrà definitivamente nella esclusiva Parte_1
disponibilità della Sig.ra unitamente al mobilio ivi presente e tutto quanto in essa Parte_1
contenuto, che resteranno in proprietà della stessa.
- Il Sig. , risulta già in possesso di una propria abitazione sita Brescia (BS) Villaggio CP_1
Sereno, Traversa XVIII, n.12/A.
2) Affidamento e collocamento del figlio minore - regolamentazione:
1 - Il figlio minore, , resta affidato ad entrambi i genitori, in armonia con le disposizioni di Per_1
legge in tema di affidamento condiviso (art. 337 bis e ss. c.c.), con collocazione alternata paritaria di una settimana con la madre e una settimana con il padre e con residenza presso la madre.
- In particolare il figlio resterà alternativamente con la madre e con il padre dal lunedì alla domenica compreso il pernottamento fra domenica e lunedì; il genitore che avrà con sé lo porterà a Per_1
scuola anche la mattina del lunedì di competenza dell'altro genitore, che andrà a riprenderlo.
3) Regolamentazione vacanze del minore:
- trascorrerà con ciascun genitore: due settimane, anche non continuative, durante le vacanze Per_1
estive, in periodo da concordarsi tra ì genitori con congruo anticipo e comunque entro il 30 maggio di ciascun anno. Nel corso delle vacanze, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente la località di soggiorno e ad agevolare i contatti telefonici tra e il genitore che in quel momento Per_1
non è presente;
la metà delle vacanze scolastiche di Natale, preferibilmente con il papà il periodo tra natale e capodanno e con la mamma quello tra Capodanno e l'Epifania (facendo in modo, però, che
, ad anni alterni, trascorra la vigilia di Natale con la mamma e il giorno di Natale con il papà Per_1
e viceversa e, ad anni alterni, un ultimo dell'anno con la mamma e un ultimo dell'anno con il papà); la metà delle vacanze di Pasqua (facendo in modo di comprendere il giorno di Pasqua ad anni alterni); le altre festività infrannuali alternate;
il giorno del compleanno di alternato di anno in anno. Per_1
4) Mantenimento del minore:
- Ciascun genitore dovrà provvedere, nei rispettivi periodi, al mantenimento diretto del figlio, senza che possa darsi ingresso ad alcuna forma di mantenimento indiretto. Ciascun genitore predisporrà presso la propria abitazione tutti i beni necessari per la vita di , in modo tale che il Per_1
trasferimento da un'abitazione all'altra sia per il minore il meno disagevole possibile. Resta inteso che la mensa scolastica rimarrà a carico di ciascun genitore in ragione del 50%.
5) Spese straordinarie:
- Per quanto riguarda le spese straordinarie di , debitamente documentate, verranno sostenute Per_1
al 60% dalla mamma e al 40% dal papà e dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata. Per l'individuazione delle spese straordinarie, le parti espressamente fanno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che qui di seguito si ritrascrive:
Spese per la salute
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
Il) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
III) tickets sanitari;
2 b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
Il) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
Il) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
Il) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per il divertimento:
Spese che richiedono Il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
Il) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Ad ogni modo, per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda al
Protocollo di Intesa del 14.07.16 sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato fra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, nonché alle eventuali successive modificazioni.
6) Assegni familiari:
- Gli assegni familiari (assegno unico universale) verrà percepito al 100% dal padre, mentre le detrazioni IRPEF, salvo diverso accordo, spetteranno al
50%.
7) rapporti fra i coniugi:
- I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, di godere entrambi di redditi propri e di non pretendere nulla l'uno dall'altra a
3 titolo di assegno divorzile. I coniugi, con quanto sopra, dichiarano di aver definito ogni altro rapporto e/o questione di natura economico-patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del vincolo matrimoniale. - Le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
8) Rinuncia all'impugnazione:
- Il sig. e la sig.ra dichiarano, sin d'ora, di rinunciare all'impugnazione CP_1 Parte_1 dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a AS ME (BS) in data 1.10.2012, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di AS LA (BS) al n. 19, parte I, anno 2012.
Dall'unione è nato il figlio il 29.6.2016. Per_1
La separazione è avvenuta a seguito di accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 15.9.2023, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in data 26.9.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
4 La Presidente estensora
IA ER
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