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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 11415/23
TRA
nata il [...] a [...] (NA), Parte_1
nata il [...] a [...] Parte_2 Parte_3
, nata il [...] a [...] e
[...] Parte_4
, nato il [...] a [...], quali eredi di
[...]
nato il [...] a [...] e Persona_1 deceduto il 17/10/2022, rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio
Cantile
Ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario Rosa Mormile
Resistente
OGGETTO: riconoscimento ratei di indennità di accompagnamento in favore degli eredi
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, agendo in qualità di eredi legittimi di Per_1 , deceduto il 17.10.2022, con ricorso depositato il
[...]
22.09.2023 hanno chiesto la condanna dell'istituto al pagamento delle somme dovute a titolo di ratei di indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.08.2021 fino al 17.10.2022 (data del decesso) sostenendo: a) che il proprio de cuius aveva ottenuto il positivo riconoscimento del requisito sanitario a far data dal mese di agosto
2021 con decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. reso il 4.12.2022 nell'ambito del procedimento Rg. 12454/21 del Tribunale di Napoli
Nord, sezione lavoro;
b) tale decreto era stato notificato all' CP_1 nel maggio 2023; c) di aver allegato all' attraverso l'invio CP_1 del modello AP23, il possesso dei requisiti socio economici per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta;
d) che erano trascorsi i 120 gg. previsti dall'art. 445 bis comma 5 c.p.c..
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Superflua ogni attività istruttoria, essendo gli altri requisiti documentati in atti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 16.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Con riguardo alla domanda avanzata dai ricorrenti, l' ha CP_1 sostenuto che la prestazione oggetto di ricorso non può essere liquidata in quanto l'autorità giudiziaria ha disposto un blocco alla lavorazione, a seguito di un procedimento penale iscritto al n.r.
1412/23 Mod. 21 (già n.r. 502153/23 Mod. 44) presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.
Sul punto, deve rilevarsi che le circostanze dedotte in memoria dall' non possano assumere rilievo ai fini del rigetto della CP_1 domanda. In particolare, l' fa riferimento ad un procedimento penale CP_2 iscritto presso la Procura della Repubblica in sede il cui contenuto non è affatto richiamato né illustrato.
Inoltre, l' nulla ha specificato in ordine all'oggetto del CP_1 procedimento penale richiamato e alle ragioni per cui lo stesso debba assumere rilevanza ai fini della qualificazione della prestazione come non dovuta e del conseguente mancato pagamento.
Del resto, il provvedimento giudiziale su cui si basa la domanda azionata in questa sede resta, in assenza di ogni deduzione in senso contrario, valido ed efficace.
A ciò si aggiunga, come già evidenziato in altro precedente di questa sezione, che non può non tenersi conto del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo una prestazione assistenziale finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate ex art. 38 Cost., rispetto alla quale, infatti, non appare conforme a
Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
In definitiva, alla luce del tenore del tutto generico e vago delle eccezioni svolte, l' non ha offerto alcun elemento idoneo a CP_1 giustificare il mancato pagamento della prestazione.
Deve dichiararsi, pertanto, il diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento dei ratei dovuti per il periodo indicato in ricorso, sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, sia sanitari che reddituali, sin dalla data di cui al decreto di omologa.
Non risulta inoltre che l' convenuto abbia provveduto al CP_3 pagamento della prestazione.
Pertanto, ai sensi dell'art. 3 L. n. 18 del 1980, i ratei maturati dell'indennità di accompagnamento devono essere corrisposti ai ricorrenti, nella loro qualità di eredi ed in relazione alla quota loro spettante, a decorrere dal 1.08.2021 fino al 17.10.2022, data del decesso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna l' al pagamento delle somme dovute a titolo di ratei di CP_1 indennità di accompagnamento in favore di Parte_1
e tutti Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella qualità di eredi di con decorrenza dal Persona_1
1.08.2021 fino al 17.10.2022, oltre interessi legali come per legge, se non già corrisposte.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si CP_1 liquidano in complessivi € 1.305,00 oltre IVA CPA e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore al Procuratore anticipatario.
Aversa il 17.04.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 11415/23
TRA
nata il [...] a [...] (NA), Parte_1
nata il [...] a [...] Parte_2 Parte_3
, nata il [...] a [...] e
[...] Parte_4
, nato il [...] a [...], quali eredi di
[...]
nato il [...] a [...] e Persona_1 deceduto il 17/10/2022, rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio
Cantile
Ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario Rosa Mormile
Resistente
OGGETTO: riconoscimento ratei di indennità di accompagnamento in favore degli eredi
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, agendo in qualità di eredi legittimi di Per_1 , deceduto il 17.10.2022, con ricorso depositato il
[...]
22.09.2023 hanno chiesto la condanna dell'istituto al pagamento delle somme dovute a titolo di ratei di indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.08.2021 fino al 17.10.2022 (data del decesso) sostenendo: a) che il proprio de cuius aveva ottenuto il positivo riconoscimento del requisito sanitario a far data dal mese di agosto
2021 con decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. reso il 4.12.2022 nell'ambito del procedimento Rg. 12454/21 del Tribunale di Napoli
Nord, sezione lavoro;
b) tale decreto era stato notificato all' CP_1 nel maggio 2023; c) di aver allegato all' attraverso l'invio CP_1 del modello AP23, il possesso dei requisiti socio economici per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta;
d) che erano trascorsi i 120 gg. previsti dall'art. 445 bis comma 5 c.p.c..
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Superflua ogni attività istruttoria, essendo gli altri requisiti documentati in atti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 16.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Con riguardo alla domanda avanzata dai ricorrenti, l' ha CP_1 sostenuto che la prestazione oggetto di ricorso non può essere liquidata in quanto l'autorità giudiziaria ha disposto un blocco alla lavorazione, a seguito di un procedimento penale iscritto al n.r.
1412/23 Mod. 21 (già n.r. 502153/23 Mod. 44) presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.
Sul punto, deve rilevarsi che le circostanze dedotte in memoria dall' non possano assumere rilievo ai fini del rigetto della CP_1 domanda. In particolare, l' fa riferimento ad un procedimento penale CP_2 iscritto presso la Procura della Repubblica in sede il cui contenuto non è affatto richiamato né illustrato.
Inoltre, l' nulla ha specificato in ordine all'oggetto del CP_1 procedimento penale richiamato e alle ragioni per cui lo stesso debba assumere rilevanza ai fini della qualificazione della prestazione come non dovuta e del conseguente mancato pagamento.
Del resto, il provvedimento giudiziale su cui si basa la domanda azionata in questa sede resta, in assenza di ogni deduzione in senso contrario, valido ed efficace.
A ciò si aggiunga, come già evidenziato in altro precedente di questa sezione, che non può non tenersi conto del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo una prestazione assistenziale finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate ex art. 38 Cost., rispetto alla quale, infatti, non appare conforme a
Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
In definitiva, alla luce del tenore del tutto generico e vago delle eccezioni svolte, l' non ha offerto alcun elemento idoneo a CP_1 giustificare il mancato pagamento della prestazione.
Deve dichiararsi, pertanto, il diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento dei ratei dovuti per il periodo indicato in ricorso, sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, sia sanitari che reddituali, sin dalla data di cui al decreto di omologa.
Non risulta inoltre che l' convenuto abbia provveduto al CP_3 pagamento della prestazione.
Pertanto, ai sensi dell'art. 3 L. n. 18 del 1980, i ratei maturati dell'indennità di accompagnamento devono essere corrisposti ai ricorrenti, nella loro qualità di eredi ed in relazione alla quota loro spettante, a decorrere dal 1.08.2021 fino al 17.10.2022, data del decesso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna l' al pagamento delle somme dovute a titolo di ratei di CP_1 indennità di accompagnamento in favore di Parte_1
e tutti Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella qualità di eredi di con decorrenza dal Persona_1
1.08.2021 fino al 17.10.2022, oltre interessi legali come per legge, se non già corrisposte.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si CP_1 liquidano in complessivi € 1.305,00 oltre IVA CPA e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore al Procuratore anticipatario.
Aversa il 17.04.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua