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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/10/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 740/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 7.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele FERRARA e Roberto Parte_1
DE MASI, presso i quali è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Filomena LUONGO e Controparte_1
Almerina BOVE dell'Avvocatura Regionale
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso in riassunzione del 22.06.2023, depositato all'esito di ordinanza di declaratoria della propria incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro nel giudizio iscritto al n. R.G. 17302/2022, , evocando in giudizio la Parte_1 CP_1
, premetteva, quanto al pregresso iter processuale, che:
[...]
In data 2.02.2016 egli aveva impugnato innanzi al TAR Campania la delibera di giunta regionale n. 534/2015, con cui era stata decisa la sua sospensione dalle funzioni commissariali pagina 1 di 44 di incarico di direttore generale dell' , nonché la D.G.R.C. n. 639 del 2 Parte_2 dicembre 2015, con la quale veniva differito di venti giorni il termine di sospensione dalle funzioni commissariali stabilito dalla precedente Delibera n. 534/2015 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compreso il “Report sulla spending review” predisposto dalla D.G. Tutela della Salute e Coordinamento del SSR;
con successiva Delibera di G.R. n. 837 del 29.12.2015, l'Amministrazione convenuta disponeva la revoca di esso ricorrente dalle funzioni di Commissario Straordinario dell
[...]
; Parte_2 contro tale provvedimento, in data 16.3.2016, egli presentava motivi aggiunti nell'ambito del menzionato giudizio intrapreso dinanzi al TAR CP_1 con sentenza n.60 del 4.01.2022, il TAR dichiarava inammissibile il ricorso per CP_1 difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O., fissando il termine perentorio per la riassunzione di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;
egli provvedeva quindi alla tempestiva riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Napoli,
Sezione Lavoro, con ricorso iscritto al n. R.G. 17302/2022, che a sua volta si concludeva con la menzionata ordinanza del 30.05.2023, con cui l'adito Tribunale declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Campobasso, dinanzi al quale la causa veniva quindi tempestivamente riassunta con il ricorso oggetto dell'odierno processo.
Nel merito, il dott. evidenziava che: Pt_1 in data 16.01.2015 egli -laureato in Scienze Politiche e già titolare di vari incarichi dirigenziali, di cui dava conto alle pagg. 10, 11, 12 del ricorso introduttivo- era nominato dalla Giunta della
Commissario Straordinario della per trenta giorni con Controparte_1 Parte_3 decorrenza dalla data di notifica del provvedimento e, comunque, sino alla nomina del Direttore
Generale, nomina, quest'ultima, adottata dalla solo in data 6.08.2019 con la Delibera CP_1 di Giunta n. 372 (all. 10); nel maggio dello stesso anno 2015, circa 4 mesi dopo la sua nomina a Commissario
Straordinario, si tenevano le nuove elezioni per la Presidenza e per il Consiglio Regionale, che vedevano il cambio dello schieramento politico al governo della;
Controparte_1 appena insediata, la nuova compagine amministrativa, attraverso il Consigliere del Presidente con delega alla sanità pubblica, , convocava i Commissari Straordinari e i Persona_1
Dirigenti Generali nominati dalla precedente Giunta – tra cui lo stesso per chiedere Pt_4
o, meglio, intimare e imporre le loro immediate dimissioni, in quanto il “quadro politico era cambiato”, “comandavano loro e dovevano mettere i loro”, minacciandoli di procedere, in pagina 2 di 44 mancanza, con revoche d'imperio con motivazioni che avrebbero finito per condizionarne la carriera;
egli, tuttavia, non si dimetteva;
per tutta risposta, con delibera di giunta regionale n. 534/2015, era disposta la sua sospensione dalle funzioni commissariali con incarico di direttore generale dell' Parte_2
con DGRC n. 639 del 2 dicembre 2015, era differito di venti giorni il termine di
[...] sospensione dalle funzioni commissariali stabilito dalla citata DGRC n. 534/2015; con successiva Delibera di G.R. n. 837 del 29.12.2015, l'Amministrazione convenuta disponeva la revoca di esso ricorrente dalle funzioni di Commissario Straordinario dell
[...]
; Parte_2 egli, a seguito dei menzionati provvedimenti, prima di sospensione e poi di revoca, proponeva esposto (denuncia/querela) nei confronti del dott. che veniva condannato dalla Per_1
Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 6916/2021 del 6.10.2021, per “violenza privata continuata”, a due anni di reclusione;
tale sentenza, seppur cassata senza rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18481, pubblicata il 10.05.2022, aveva ricostruito in modo del tutto attendibile il clima di intimidazione e minaccia in cui erano maturati i provvedimenti di sospensione e revoca dal suo incarico di
Commissario Straordinario, dato che risultava ampiamente provata la circostanza del motivo illecito/ritorsivo/discriminatorio (vale a dire: liberarsi di un Direttore generale, Commissario
Straordinario, “politicamente non omogeneo” – in quanto nominato dalla precedente amministrazione, espressione di diversa maggioranza politica) e, anzi, tale motivo illecito risultava dichiarato esplicitamente ed espressamente, rivendicato come “giusto diritto” al fine di ottenere le dimissioni del;
Pt_1 evidenziava che i provvedimenti adottati dalla resistente si profilavano dunque nulli, invalidi e illegittimi per violazione dei principi sul procedimento, per incompetenza della G.R. ad emetterli, per violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della PA, per assenza di motivazione, per eccesso o sviamento di potere, nonché gravati da lacune istruttorie e che, in ogni caso, non sussistevano i presupposti per procedere alla sua sospensione o revoca.
In particolare:
-Quanto all'effettivo conseguimento dell'obiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett. a) del D.L. n. 95/12 e al fatto che dall'analisi dei dati di bilancio non si evinceva nel tempo una progressiva riduzione dei costi, il ricorrente rilevava che la omessa riduzione progressiva pagina 3 di 44 delle spese era imposta dalla L. n. 95/2012, entrata in vigore in epoca antecedente al conferimento dell'incarico in favore del ricorrente, e si riferiva ad un periodo in cui egli ancora non aveva ricevuto l'incarico.
-In ordine alle “Proroghe contrattuali” in contrasto con il divieto imposto dalla L. 62/2005, rilevava che non erano state contestate la gara -o le gare- che nel corso del suo Pt_1 mandato avrebbe prorogato e, comunque, negava di aver mai prorogato alcuna gara.
Riferiva che, anzi, in seguito ad un rilievo dell' su una gara per la vigilanza non armata, CP_2 avviata nel 2012, ossia tre anni prima del suo insediamento quale Commissario, egli aveva dato impulso ad una pregnante istruttoria, conclusasi con l'annullamento della stessa, provvedimento di cui erano stati notiziati sia l che la Procura della Repubblica CP_2 competente per territorio;
il Commissario della aveva indetto con procedura Parte_2
d'urgenza nuova gara, di cui aveva preso atto l , con individuazione del responsabile CP_2 della gestione del nuovo contratto;
peraltro, il TAR Campania, su ricorso proposto dalla precedente aggiudicataria, si era limitato ad ordinare di avvalersi della procedura di gara definitiva avviata dalla centrale di committenza per l'intero fabbisogno regionale, prescrivendo l'obbligo, nelle more della definizione di detta procedura, di avvalersi della precedente ditta erogatrice del servizio.
-Quanto alla “Procedura di gara Trasporto Infermi”, aggiudicata con determina n. 50 del
20.04.2011, in relazione alla quale erano poste in rilievo criticità correlate al lungo periodo di proroga e all'Informativa rilasciata dalla Prefettura di in data 25.03.2015, che rilevava Pt_2 nei confronti dell'aggiudicatario la sussistenza di pericolo di infiltrazioni mafiose da parte della criminalità organizzata, osservava analiticamente quanto segue: Pt_1
“La censura riguarda un articolo di stampa, secondo il quale una delle due la Società riunite in
ATI, erogante il Servizio Trasporto Infermi nella ASL Napoli 3 Sud (PAF), apparterrebbe a famiglie camorristiche.
Come si evince inequivocabilmente dagli atti allegati al presente ricorso, la PAF è una Società Parte che opera nella da diversi anni, e dunque, da epoca anteriore a quella della Parte_2 gestione commissariale del dott. . Pt_1
Nel marzo 2015 la Prefettura ha notificato alla una interdittiva antimafia della Parte_2 citata PAF. In riscontro a quest'ultima, venivano adottate tutte gli atti conseguenziali.
Si contattava l'altra Società (benchè collegata in ATI) per il subentro che non era accettato.
pagina 4 di 44 Si significava alla PAF l'attivazione per le procedure di revoca dell'appalto e si notiziava la
Prefettura circa la necessità di dover far ricorso provvisorio a tale società per non interrompere il Servizio 118.
Inoltre, veniva avviata una nuova gara per l'affidamento del servizio ad altra impresa.
Su tutto ciò è stata puntualmente notiziata la e, a tutt'oggi, sono in corso tutte le CP_3 azioni correttive necessarie, il cui esito non può di certo dipendere dal Dott. . Pt_1
Si deve a tal proposito evidenziare che l'art 94 comma 3 del Decreto Legislativo 159/2011
(legislazione antimafia) prevede che ―i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso […] di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapido.
Lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito che il rapporto contrattuale può essere proseguito se ricorrono comprovate ―ragioni di interesse pubblico che giustifichino in via del tutto eccezionale, di pretermettere l'interesse superiore teso a impedire alle amministrazioni pubbliche di intrattenere rapporti con imprese pregiudicate da tentativi di infiltrazioni mafiose”
-Quanto alla “spesa relativa alla specialistica ambulatoriale” ed allo sforamento dei tetti di spesa della specialistica ambulatoriale fissati con DCA n. 134 del 31.12.2013, dovuto all'utilizzo di specialisti ambulatoriali nei presidi ospedalieri, al fine di coprire le carenze in organico, per una media di 175 professionisti per l'anno 2015 […] ed al fatto che vi sarebbe stato un incremento per l'anno 2015 pari al 300% circa rispetto alla stessa voce sostenuta nell'anno 2013, il ricorrente evidenziava che sin dal 2007 era vigente il blocco del turnover che impediva la sostituzione dei dipendenti cessati dal servizio e che, a causa di tale evenienza, la aveva registrato una riduzione del 30% del personale in servizio, con Parte_2 conseguente sottodimensionamento di organico - nei reparti più delicati ed impegnativi (pronto soccorso, chirurgia, rianimazione, radiologia ecc.); pertanto, atteso l'obbligo normativamente imposto di garanzia di mantenimento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), le
[...]
dovevano avvalersi, per il conseguimento di detto obbiettivo, degli incarichi di CP_4 specialistica ambulatoriale attingendo, per ogni branca specialistica, dalla graduatoria regionale annualmente rinnovata;
solo con DCA n. 29 e 30 del 13.03.2015 era stata autorizzata, in maniera parziale, la deroga al blocco del turnover. Rilevava che i costi della specialistica ambulatoriale relativi all'anno 2015 – anno di gestione commissariale – erano stati compensati dalle economie ricavate dai costi del personale posto in quiescenza nel medesimo pagina 5 di 44 anno e che il rilievo era comunque sconfessato dalla allegata tabella riepilogativa degli ultimi 3 anni, relativa alla spesa per la Specialistica Ambulatoriale della . Parte_2
-Venendo ai rilievi sulla Gestione contabile, il ricorrente evidenziava testualmente che “la
[...]
, unica nel panorama regionale, ha adottato il Piano Operativo Aziendale Parte_2 approvato dalla e dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Controparte_1 conti, attività pianificatoria che postula la sinergia di azione dei responsabili delle strutture interessate e che, in vista della realizzazione degli obiettivi indicati nel P.O.A., hanno sottoscritto il piano”, ponendo in rilievo che Durante il mandato del Commissario era stato istituito il comitato monitoraggio del P.O.A. con compiti di controllo e di verifica di realizzazione degli obbiettivi pianificati.
I reports di verifica, validati dalla direzione strategica, corredati da prova documentale, sono stati inviati al controllo della Corte dei Conti e da quest'ultima riscontrati senza rilievi.
Osservava che in tale contesto si inseriva la scelta aziendale di adesione al progetto , di Pt_5 adozione di misure idonee a contrastare duplicazioni di pagamento e di regolarizzazione delle carte contabili.
-In relazione al profilo della “Corretta tenuta dell'inventario”, osservava che era stato necessario riportare a rapporto di corrispondenza l'inventario fisico e la rappresentazione documentale di bilancio, con l'utilizzo di procedure di controllo interno e redazione di inventari.
L' , per la definizione di detti adempimenti, nella primavera 2015 aveva aderito al CP_4 sistema informativo , avviando la ricostruzione analitica dei dati per singoli cespiti relativi Pt_5 al costo storico e del fondo ammortamento sulla base dei dati riportati in contabilità sino al 31 dicembre 2014 e delle risultanze delle attività inventariali.
-In ordine alle “Rimanenze” ed ai rilievi secondo cui non era “presente un Tracciato Record che consenta di monitorare e valorizzare le rimanenze in reparto. Tale criticità non rende attendibile il risultato di esercizio”, osservava che l'azienda, con il POA, si era impegnata -con il coinvolgimento dei direttori di strutture (indicati quali responsabili operativi del progetto sia per questa misura che per tutte le altre)- a definire, entro il termine di approvazione del bilancio
2015 (Aprile 2016) le seguenti azioni: a) inventariazione dei beni presso tutte le ubicazioni e reparti ai fini del bilancio di esercizio 2015, b) riconciliazione con i dati contabili dei rendiconti trasmessi dai terzi depositari dei beni dell'azienda, c) integrazione tra il sistema di contabilità sezionale di magazzino e sistema di contabilità generale.
Rilevava, nello specifico, che Per favorire la realizzazione di detti obiettivi il ricorrente ha adottato la delibera n. 553 del 29.9.2015, con cui era stata predisposta una procedura in grado pagina 6 di 44 di assicurare la rilevazione ed il monitoraggio delle rimanenze, con la realizzazione di inventari fisici periodici, definizione di tempi, modi, responsabilità e controlli per tutte le ubicazioni aziendali, al fine di: a) fornire dati sulle rimanenze finali da contabilizzare in bilancio;
b) consentire l'integrazione tra il sistema di contabilità generale e quella di magazzino;
c) avere contezza sul fabbisogno delle singole unità operative dei diversi materiali (farmaci, dispositivi medici, diagnostici, ecc.) per l'attività assistenziale.
-Sui “Fondi contrattuali” e sul rilievo secondo cui “sembrerebbe non correttamente determinato il fondo ab initio, con conseguente ricaduta sull'intero sistema”, osservava il ricorrente che l'uso del “condizionale” evidenziava “la non definitività del dato”, rilevando in ogni caso che l' CP_4 aveva ottemperato alle prescrizioni in tema di fondi diramate dal commissario ad acta con decreto 18/2013. Deduceva che per l'esercizio 2015 erano stati stanziati i fondi della contrattazione integrativa aziendale nel rispetto dei criteri contenuti nel DCA n. 106/2014 e, nelle more di nuove determinazioni commissariali, nel rispetto delle linee di indirizzo in tema di blocco del turnover e di mobilità interregionale.
In relazione alla contrattazione integrativa, deduceva che erano state adottate la delibera n. 24 del 28.01.2015, per gli obiettivi, e la delibera n. 923 del 29.12.2014 per il piano annuale 2015 della pronta disponibilità; erano stati costituiti tavoli tecnici paritetici per riorganizzare i servizi anche al fine di una migliore redistribuzione dei “fondi disagio” e “di risultato” e che per la riduzione della maggiore spesa sui fondi del trattamento accessorio del disagio, accumulatesi nella gestione degli esercizi precedenti e registrati nell'anno 2012, l'azienda, nella corretta osservanza delle prescrizioni dettate dall'autorità contabile, previa capillare informativa alle
OO.SS., aveva trattenuto parte del fondo della produttività dell'area comparto - anno 2014, per un importo di euro 1.200.000,00 a beneficio delle risorse disponibili a bilancio aziendale, così ottemperando all'obbligo di procedere alla previsione di un piano pluriennale di recupero delle maggiori somme in esecuzione delle prescrizioni contenute nel P.O.A.; osservava che il trend della spesa a carico di “fondi disagio”, monitorata costantemente, si era ridotta notevolmente e che, in ogni caso, la maggior parte della spesa, pari a circa all'80%, riguardava le indennità fisse e continuative per lo svolgimento dei turni di servizio necessari per garantire la normale continuità assistenziale.
-Con riferimento al Personale, ed al rilievo che La dirigenza medica ed amministrativa a seguito del blocco del turnover, tranne alcuni casi, ha incarichi di sostituzione ai sensi dell'art.
18 del CCNNLL in gran parte scaduti nel tempo. Molti incarichi sono stati conferiti con note provvisorie ed in assenza di procedure selettive. Tale situazione non agevola ne migliora pagina 7 di 44 l'organizzazione aziendale, con profili di deresponsabilizzazione e di inefficienza dei percorsi amministrativi e sanitari, osservava che “nelle more dell'approvazione dell'atto aziendale da parte della (le proposte di atti aziendali sono state presentate dalle singole aziende CP_1 sanitarie già nel giugno 2013), a partire dal luglio 2015, l aveva provveduto CP_4 all'istituzione di tavoli tecnici, d'intesa con le organizzazioni sindacali (da luglio a settembre si sono tenuti n. 17 incontri), per la definizione dei criteri da adottare al fine di individuare eventuali esuberi e/o carenze del personale. Con nota prot. 621 del 6.11.2015 le proposte organizzative emerse dai tavoli tecnici erano state inviate alle organizzazioni sindacali con particolare riguardo al personale degli ospedali, distretti e dipartimento di salute mentale.
Relativamente alla , deduceva che la scheda riepilogativa della spesa Parte_6
Parte farmaceutica in parola, allegata al fascicolo di cui alla Delibera 534, mostrava che tutte le non avevano raggiunto l'obiettivo e, quindi, non si comprendeva perché solo al fosse Pt_1 stata elevata l'osservazione; rilevava che non era stato -in ogni caso- chiarito quali dovessero essere gli interventi nei casi in cui i medici prescrittori non avessero inteso prescrivere le classi di farmaci monitorati.
-Quanto al “Monitoraggio prestazioni – Lettera R – Branca Laboratorio di Analisi” osservava che la questione e/o i disallineamenti “delle prestazioni – Lettera R – Laboratorio di Analisi” evidenziava che tale aspetto non costituiva oggetto delle contestazioni poste a fondamento dell'avvio del procedimento di revoca.
Inoltre, riguardo al richiamo (contenuto nella delibera 534 del 6.11.2015) alla Relazione sulla
Spending Review prot. 3781/c del 16.10.2015 ed al fatto che i presupposti della revoca del ricorrente dalle funzioni commissariali si sostanziavano in una pluralità di asseriti scostamenti dell'attività gestionale dagli obiettivi definiti dal piano di rientro del disavanzo del servizio sanitario regionale, tra i quali figurava il mancato conseguimento dell'obbiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett. a) del D.L. n. 95/2012, rilevava che tali dati concernevano gestioni precedenti al commissariamento, quindi attività gestionale non riferibile al commissario
; nello specifico, la Relazione sulla Spending Review, conosciuta integralmente solo Pt_1 all'esito di impugnativa al TAR, nell'effettuare l'analisi relativa al conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa delle , concerneva le annualità 2012, Controparte_5
2013 e 2014, anche perché l'Amministrazione, al momento della adozione delle delibere impugnate, ancora non disponeva dei dati relativi alla gestione 2015.
Evidenziava, in ogni caso, di aver posto in essere plurime attività volte al conseguimento del risparmio o razionalizzazione delle spese, che elencava alle pagg. 106,107 del ricorso. pagina 8 di 44 Deduceva che la nota prot. 16001/UDCP/GAB/CG del 9.10.2015, a firma del capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, concerneva gli esiti delle verifiche condotte sulle attività della;
in tale nota si rilevava che analoghe criticità erano presenti in Parte_7 altre realtà aziendali del Servizio Sanitario Regionale e si richiedeva alla Direzione Generale per la Tutela della Salute di rappresentare con urgenza le criticità riscontrate in ciascuna
Azienda nonché di svolgere, con sollecitudine, gli approfondimenti necessari e adottare e proporre, se necessario, i provvedimenti opportuni;
deduceva che le irregolarità riscontrate presso la avevano riguardato: (i) La programmazione sanitaria in materia di Parte_7 tetti di spesa;
(ii) Le procedure in materia di attribuzione di incarichi al personale;
(iii) Le procedure di gara e che tali criticità, all'esito dell'accertamento condotto sulla Parte_2
non erano o state contestate alla gestione e, infatti, la relazione della Corte dei
[...] Pt_1
Conti – Sezione di Controllo della (nota prot. n. 4840 del 18.11.2015) aveva CP_1 attestato la esaustività delle relazioni inerenti gli obiettivi intermedi risalenti al 21 aprile e al 21 agosto 2015; pertanto, dagli atti poteva evincersi che la stessa , nei mesi Parte_2 antecedenti all'attivazione delle verifiche della , era stata sottoposta a controlli da parte CP_1 del Ministero dell'Economia, del Collegio sindacale e dalla Corte dei Conti, a seguito dei quali, nell'aprile del 2015, in condivisione con gli indirizzi fissati dalla Sezione Regionale di Controllo, era stato predisposto un Piano Operativo di Attuazione (POA), finalizzato: (i) al superamento Parte delle criticità accumulatesi all'indomani dell' accorpamento di alcune;
(ii) all'equilibrio dei bilanci aziendali;
(iii) al ripiano delle irregolarità riscontrate;
(iv) a garantire una gestione corretta ed imparziale dell' , coerente con gli obblighi imposti del vigente piano di rientro CP_4 sanitario regionale.
Deduceva l'infondatezza di tutte le contestazioni, precisando, anzi, che al momento della sospensione e della revoca dall'incarico egli era stato impegnato in una analitica attività volta alla attuazione degli obiettivi del piano di rientro, come confermato dai controlli della Corte dei
Conti (cfr. deliberazione Corte dei Conti sezione controllo n. 157 del 20.05.2020); in particolare, evidenziava che, a fronte della Delibera del 24.02.2015 n.17/2015/PRSS della Corte dei Conti -
Sezione Regionale di Controllo, trasmessa al Presidente della quale Controparte_1
Part Commissario ad acta, al Direttore Generale della al Direttore Generale per la Tutela della
Salute della dott. e al Presidente del Collegio sindacale della Controparte_1 Persona_2
Part con cui si invitava “la , il Commissario ad Acta, e la , nell'ambito Parte_8 CP_1 delle rispettive competenze e potestà decisionali, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente delibera, ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le gravi pagina 9 di 44 irregolarità riscontrate..."- egli, in data 21.04.2015, trasmetteva la Delibera n. 166 del 21 aprile
2015 con la quale era stato adottato il "Programma Operativo Aziendale" contenente le azioni volte a rimuovere le irregolarità evidenziate, con allegato report
Il ricorrente chiedeva, quindi, di accertarsi e dichiararsi la nullità, illiceità, illegittimità del provvedimento di sospensione dell'incarico di Commissario Straordinario dell' Pt_3 adottato dalla con Delibera di Giunta del 6.11.2015 n. 534 e del Controparte_1 provvedimento di revoca dell'incarico adottato con Delibera di Giunta del 29.12.2015 n. 873, per tutti i motivi di cui al ricorso e per quelli già evidenziati nel giudizio innanzi al TAR;
chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti, nello specifico del danno economico e da perdita di chance, del danno di immagine, patrimoniale, biologico, esistenziale, morale;
chiedeva condannarsi la a revocare i menzionati atti e a risarcire al Controparte_1 ricorrente i conseguenziali danni patrimoniali e non, da liquidarsi in €. 419.521,52 (o in subordine, €. 233.841,44) per danno patrimoniale/economico subito per la illegittima/illecita sospensione/revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza;
in €. 171.662,44 per danno d'immagine; in €.100.000,00 per danno biologico;
in €.100.000,00 per danno morale ed
€.80.000,00 per danno esistenziale, o, comunque, nelle diverse somme ritenute di giustizia.
2.Si costituiva la , chiedendo il rigetto delle avverse domande. Controparte_1
L'Ente rilevava che -con nota prot.n. 458629 del 6/11/2015- nell'esercizio dei competenti poteri di vigilanza e controllo sull'operato delle il Direttore Generale della Controparte_6
D.G. Tutela per la Salute, con riferimento alla , segnalava alla Parte_2 CP_1
puntualmente e analiticamente, plurime criticità della gestione commissariale,
[...] anche con riferimento all'anno 2015.
Deduceva che le criticità erano le seguenti (testualmente riportate di seguito):
“
1. Sulla base delle elaborazioni fornite dall'ADVISOR contabile, emerge che l ha CP_4 provveduto solo in parte al conseguimento dell'obiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett.a) del D.L. n.95/2012 (c.d. spending review) procedendo alla rinegoziazione dei contratti in misura non sufficiente, attestandosi su una percentuale dell'1,3% in luogo 5% atteso, con un risparmio di soli 940.000, euro a fronte dei 3.650.000 euro attesi. Dalle elaborazioni dei dati resi disponibili dal Sistema “Tessera Sanitaria” emerge che la spesa farmaceutica convenzionata nei primi nove mesi del 2015, rispetto agli obiettivi di riduzione di cui al DCA n. 27/2013, ha fatto registrare un sostanziale incremento in controtendenza rispetto all'andamento medio delle altre aziende sanitarie. Analoga situazione si registra per prestazioni pagina 10 di 44 di specialistica ambulatoriale ad alto costo (c.d. lett.R) per le quali non si conseguono gli obiettivi di cui al DCA n. 101/2013.
3. Il Collegio Sindacale ha rilevato criticità:
-nel sistema di gestione contabile con probabili rischi di duplicazioni di pagamento, che necessitano di ogni opportuno approfondimento ((cfr. verbale n. 6 del 2.4.2015);
-nell'inventario di beni mobili ed immobili (cfr. verbale n.9 del 11.5.2015);
-in ordine allo stato patrimoniale dell' in relazione alla mancata corretta rilevazione CP_4 delle immobilizzazioni materiali, quote di ammortamento, rimanenze, crediti (carte contabili da regolarizzare), debiti verso fornitori, interessi passivi, sopravvenienze passive;
sui fondi contrattuali e la corresponsione del salario di produttività, assenza di una situazione aggiornata del contenzioso con evidenti ripercussioni sul corretto utilizzo del fondo rischi;
assenza di adeguato monitoraggio delle posizioni debitorie che rende le medesime non sufficientemente attendibili (verbale n.13 del 10.7.2015).
-la perdurante assenza di misure atte a contrastare, generalmente ed in maniera efficace, le anomalie sulle duplicazioni di pagamento (verbale n.15 del 29.9.2015 e verbale n.17 del
29.10.2015).
Il Collegio Sindacale ha espresso parere non favorevole al bilancio consuntivo 2014 evidenziando di non aver potuto procedere, con regolarità, all'effettuazione delle verifiche di cassa a causa dell'incompletezza della documentazione di supporto (mancanza della riconciliazione dei dati di cassa con le risultanze degli estratti dei conti della Parte_9 nella qualità di Centrale Unica dei pagamenti) (cfr. verbale n.13 del 10.7.2015).
5.presunte irregolarità nell'ambito del servizio trasporto infermi, per i quali la ha già CP_1 avviato procedure di verifica.”
Pertanto, con l'adottata delibera di sospensione 534/2015, in seguito alla istruttoria della DG e dei significativi scostamenti dagli obiettivi connessi all'attuazione del piano di rientro, erano messe in rilievo alcune delle criticità riscontrate nella gestione commissariale del dott.
riferite: Pt_1
“
1. all'effettivo conseguimento dell'obiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett.
a) del D.L. n. 95/2012;
2. agli scostamenti della spesa farmaceutica convenzionata rispetto agli obiettivi stabiliti con
DCA n. 27/2013;
3. alla spesa relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
4. al sistema di gestione contabile;
pagina 11 di 44
5. alla corretta tenuta dell'inventario di beni mobili ed immobili;
6. allo stato patrimoniale dell' in relazione: alla rilevazione delle immobilizzazioni CP_4 materiali, alle quote di ammortamento, alle rimanenze, ai crediti, ai debiti verso fornitori, alle sopravvenienze passive;
7. ai fondi contrattuali ed alla corresponsione del salario di produttività;
8. alla gestione del contenzioso e de/fondo rischi;
9. all'adozione di idonee misure per contrastare duplicazioni di pagamento;
10. a/ servizio trasporto infermi;
11. al parere non favorevole a/ bilancio consuntivo reso dal Collegio Sindacale.”
Con nota prot. 0763439 del 10.11.2015, veniva comunicato al l'avvio del Pt_1 procedimento volto all'accertamento dei presupposti per l'eventuale revoca dell'incarico commissariale conferito con DGRC 13/2015 e, al contempo, si rappresentava la pendenza di verifiche relative agli scostamenti della gestione commissariale rispetto agli obiettivi connessi all'attuazione del piano di rientro e alle criticità riscontrate dalla direzione generale;
effettuate dal le controdeduzioni, con Delibera n. 639/2015 veniva differito di venti giorni il Pt_1 termine di conclusione del procedimento di verifica avviato con DGRC 534/2015.
Con note prot.n.0836398 del 3.12.2015 e prot.118784 del 22/12/2015, il nuovo Commissario
Straordinario, dott.ssa relazionava alla DG Tutela della Salute sulle criticità Per_3 rilevate in merito alla gestione commissariale del dott. . Pt_1
Con delibera n. 873 del 29/12/2015, alla luce delle relazioni della dott. la Giunta Per_3 regionale disponeva la revoca dell'incarico commissariale al dott. , come peraltro Pt_1 previsto nella stessa delibera di conferimento dell'incarico commissariale n.13/2015, laddove era stabilito che in caso di accertamento di mancata o incompleta esecuzione delle funzioni di perseguimento degli obiettivi attribuiti sarebbe stata disposta la revoca dell'incarico commissariale;
nella delibera si dava atto che “a) dagli esiti delle verifiche svolte – come risultanti dalle relazioni del 3.12.2015 e del 22.12.2015 …(omissis)- risulta comprovato lo scostamento dagli obiettivi stabiliti dal Piano di Rientro e la mancata o incompleta osservanza delle disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad Acta e delle specifiche direttive emanate per la realizzazione delle misure di razionalizzazione della spesa, tali da determinare il concreto esercizio della facoltà di revoca dall'incarico contemplato nella DGRC n. 13/2015; e che “ b) anzi, i disallineamenti registrati necessitano di tempestive azioni correttive e di immediate soluzioni operative tese a scongiurare il protrarsi di effetti pregiudizievoli a carico dell'Ente, per le gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento giuridico a carico delle pagina 12 di 44 Regioni inadempienti sottoposte a Piano di Rientro;
c) inoltre, le peculiari anomalie ed irregolarità amministrative segnalate richiedono l'adozione di misure idonee al loro superamento ed al conseguente accertamento di eventuali connesse responsabilità”.
Deduceva parte resistente, quindi, che già con nota prot.n.458629 del 6/11/2015 il Direttore
Generale della DG Tutela per la Salute, con riferimento alla , segnalava Parte_2 puntualmente le plurime criticità della gestione commissariale, anche con riferimento all'anno
2015, criticità, poi, confermate dalla dott.ssa ella relazione assunta al protocollo Per_3 regionale n. 894233 del 22.12.2015, a seguito del mandato conferito con DGRC n.534/2015
(cfr. nota prot. n. 62469 del 29/1/2016).
Rilevava la che le criticità riscontrate dal sostituto del ricorrente Controparte_1 attenevano al mancato conseguimento del risparmio economico imposto dall'art. 15, comma
13, lett. a) del DL n. 95/2012; all'abusivo ricorso a Proroghe contrattuali;
alle problematiche emerse nella Procedura di gara trasporto infermi;
all'incremento della Spesa relativa alla specialistica ambulatoriale;
ai rilievi sulla Gestione contabile, alla non corretta tenuta dell'inventario, alle problematiche rappresentate quanto alle Rimanenze, ai Fondi contrattuali, al Personale.
Evidenziava che dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai competenti Uffici regionali sui rilievi relativi alla spesa farmaceutica e alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, contraddistinte dalla lettera R, erano emerse altre criticità.
Nello specifico, in ordine alla spesa farmaceutica, nella nota prot. n. 62469 del 29.01.2016 si osservava che “Il Decreto Commissariale 27/2013, sulla base delle criticità concernenti la spesa farmaceutica territoriale, assegna obiettivi di razionalizzazione della spesa in generale, di contrazione, da conseguire con gli strumenti ivi disciplinati, in particolare per specifici raggruppamenti di farmaci contraddistinti dalle categorie di ATC di IV livello, come descritto nel citato decreto. Lo stesso decreto commissariale individua, inoltre, tra gli strumenti di monitoraggio, il Cruscotto Tessera Sanitaria agli indicatori di appropriatezza prescrittiva Pa monitorati nel Cruscotto , elaborati dall'AIFA ai sensi dell' art. 11,comma 7 lett. b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che nel
Cruscotto del Progetto Tessera Sanitaria, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 326 del 24.11.2003
e s.m.i., è stato implementato con il sistema di monitoraggio.
Le criticità concernenti lo sforamento dei tetti per la spesa farmaceutica territoriale rappresentano, altresì, i presupposti del decreto commissariale n. 57 del 29.05.2015 che aggiorna gli obiettivi indicati nel decreto 27/2013, indicando ulteriori strumenti per il loro pagina 13 di 44 conseguimento. Emerge, chiaramente, che nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dal decreto commissariale n. 27/2013, in tre casi (categorie ATC4; C09BA; C09CA; C09DA), l'
[...]
risulta la peggiore a livello regionale, al di sotto dell'obiettivo e della media Parte_2 regionale: mentre risulta penultima con riferimento alla categoria ATC4 N06AB…”
In ordine, poi, alle prestazioni di specialistica ambulatoriale contraddistinte dalla lettera R, si evidenziava “Altro indicatore utilizzato nella valutazione dei risultati conseguiti dai rappresentati legali delle è rappresentato dall'obiettivo stabilito dal decreto commissariale Controparte_4
n. 101 del 10.10.2013, per alcune tipologie di prestazioni ambulatoriali ad altro costo, denominate prestazioni contrassegnate dalla lettera R di cui al DM 150/1996, anch'essa monitorate attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
In tale decreto, ad integrazione di quanto indicato al punto 3) del dispositivo del decreto commissariale n. 88 del 24 luglio 2013 ed al fine di introdurre un ulteriore strumento di controllo della spesa non appropriata a vantaggio dell'appropriatezza prescrittiva, in assenza di variazioni di rilievo nei dati epidemiologici, si è stabilito che : a) i volumi massimi riconoscibili Parte nell'esercizio 2013 delle prestazioni contrassegnate dalla lettera R per singola sono fissati nella misura riscontrata nel 2012 entro un margine di incremento massimo del 5%; b) per il complesso delle prestazioni contrassegnate dalla lettera R, riconducibili ai codici ivi elencati corrispondenti alle prestazioni maggiormente impattanti sulla spesa e a maggior rischio di inappropriatezza e per questo monitorati attraverso il Sistema TS, si è indicato il numero di prestazioni rilevate nel 2012 che costituiscono il limite massimo di erogazione di tali prestazioni Parte nell'esercizio 2013, con un margine di incremento per singola non superiore al 5%. Parte Il citato decreto ha, inoltre, individuato una serie di adempimenti, soprattutto a carico delle nelle quali la tendenza alla crescita della spesa era più elevata. Ulteriori adempimenti ed indicazioni sulle attività da effettuare per porre fine o quanto meno rallentare il fenomeno dell'inappropriatezza sulle prestazioni R, sono contenute in diverse circolari commissariali.
…
L' è dunque l'azienda nella quale si è registrato il maggior incremento di tali Parte_2 prestazioni, in netto contrasto con gli obiettivi di controllo dell'appropriatezza e di riduzione Parte della spesa assegnati ai rappresentanti legali delle (Cfr. nota prot. n. 62469 del
29.1.2016).
Parte resistente sosteneva, quindi, che l'incarico affidato al dott. era stato Pt_1 correttamente e legittimante revocato, così come espressamente previsto nella stessa delibera pagina 14 di 44 di conferimento dell'incarico commissariale n.13/2015 in caso di accertamento di mancata o incompleta esecuzione delle funzioni e di omesso perseguimento degli obiettivi attribuiti e di plurime, gravi e comprovate criticità gestionali, come innanzi evidenziate, anche in applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001, a mente del quale “
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo…”.
Rilevava che la competenza a deliberare la sospensione e/o la revoca dell'incarico apparteneva alla Giunta regionale, costituendo esercizio della medesima competenza esercitata con la nomina;
pertanto, era indubbio che la revoca di un incarico rientrasse nella competenza dello stesso organo che ne aveva disposto la nomina;
doveva escludersi quindi la competenza del Commissario governativo, come invece sostenuto dal ricorrente.
Evidenziava l'insussistenza del paventato difetto di motivazione, tenuto conto che la DGRC
n.534/2015, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, lungi dall'indicare ipotetici e generici scostamenti inerenti agli obiettivi del piano di rientro, dava conto di significativi scostamenti rispetto agli obiettivi connessi all'attuazione del Piano di Rientro, nonché di criticità amministrative, specificando dettagliatamente i rilievi negativi nella gestione commissariale, testualmente riportati; inoltre, le relazioni allegate alla DGRC 873/2015 davano atto dell'esito delle verifiche svolte e delle relative risultanze, nonché dell'inosservanza delle disposizioni contenute dei decreti del Commissario ad acta e delle direttive emanate per la realizzazione della razionalizzazione della spesa.
La Regione osservava, altresì, che la possibilità di adozione di provvedimenti cautelari di sospensione prima della comunicazione dell'avvio del procedimento disposta in data
10.11.2025 era prevista dall'art. 7 comma 2 della L. 241/90; richiamava le motivazioni della sentenza della S.C. n. 18481 del 10.05.2022, con cui la precedente sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli, n. 6916/21, menzionata dal ricorrente a sostegno della natura discriminatoria o ritorsiva del provvedimento di revoca, era stata cassata senza rinvio.
Evidenziava l'insussistenza di danni in capo al ricorrente, che non erano stati comunque comprovati, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dal ricorrente. pagina 15 di 44 3.La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e con espletamento di TU ed è stata decisa alla udienza di discussione del 7.10.2025.
____
4.La domanda va accolta nei limiti di seguito specificati.
Emerge dagli atti che, con delibera n. 13 del 16.01.2015, la Giunta Regionale della CP_1 nominava il ricorrente, dott. , Commissario Straordinario della
[...] Parte_1
Parte
, per 30 giorni e comunque sino alla nomina del Direttore Generale all'esito Parte_2 della procedura in corso.
Nello specifico, nella delibera di nomina si disponeva, “al fine di garantire, oltre alla gestione della predetta e l'erogazione delle prestazioni sanitarie e dei Livelli Essenziali di CP_4
Assistenza, la piena, tempestiva ed efficace attuazione delle misure urgenti disposte dal
Governo e il conseguimento degli obiettivi del Piano di Rientro”, la gestione commissariale straordinaria della , fino al passaggio alla gestione ordinaria con la nomina Parte_2 del Direttore Generale, stabilendo che “il predetto Commissario dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad Acta e nelle specifiche direttive emanate per la realizzazione delle misure di razionalizzazione previste dal Piano di Rientro”; era previsto, altresì, “attesa la rilevanza strategica delle attività e dei compiti assegnati, anche in considerazione delle gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento giuridico a carico delle Regioni inadempienti, che nel caso in cui ne venga accertata la mancata o incompleta esecuzione la Giunta Regionale potrà disporre la revoca dell'incarico commissariale”; Parte sulla scorta degli atti depositati, la nomina del Direttore Generale della predetta risulta adottata dalla solo in data 6.08.2019, con Delibera di Giunta n. 372 (all. 10 fascicolo CP_1 ricorrente); con delibera di giunta regionale n. 534/2015 del 6.11.2025, era disposta la sospensione del dott. dalle funzioni commissariali per trenta giorni, nelle more del completamento del Pt_1 procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti per l'eventuale revoca dell'incarico commissariale conferito con DGRC n.13/2015; era quindi nominata quale Commissario straordinario dell' sostituzione del dott. , nelle more del Parte_11 Pt_1 procedimento di verifica in corso e, comunque, per non oltre 30 giorni- la dott.ssa Persona_4 con l'incarico di procedere, in raccordo alla DG Tutela per la Salute, alla verifica
[...] delle criticità riscontrate, alla gestione della Azienda Sanitaria, all'erogazione delle prestazioni pagina 16 di 44 sanitarie e dei livelli essenziali di assistenza e a garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad Acta e nelle specifiche direttive emanate per la realizzazione delle misure di razionalizzazione previste dal Piano di Rientro;
si prevedeva di demandare alla DG Tutela per la Salute, in raccordo con il Commissario Straordinario,
l'espletamento del procedimento diretto all'accertamento della sussistenza, nella gestione commissariale dell' , di criticità amministrative. Parte_12
La DGRC 534/2015 già elencava le “criticità” riscontrate nella gestione commissariale del dott.
, riferite: Pt_1
“
1. all'effettivo conseguimento dell'obiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett.
a) del D.L. n. 95/2012;
2. agli scostamenti della spesa farmaceutica convenzionata rispetto agli obiettivi stabiliti con
DCA n. 27/2013;
3. alla spesa relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
4. al sistema di gestione contabile;
5. alla corretta tenuta dell'inventario di beni mobili ed immobili;
6. allo stato patrimoniale dell' in relazione: alla rilevazione delle immobilizzazioni CP_4 materiali, alle quote di ammortamento, alle rimanenze, ai crediti, ai debiti verso fornitori, alle sopravvenienze passive;
7. ai fondi contrattuali ed alla corresponsione del salario di produttività;
8. alla gestione del contenzioso e de/fondo rischi;
9. all'adozione di idonee misure per contrastare duplicazioni di pagamento;
10. a/ servizio trasporto infermi;
11. al parere non favorevole a/ bilancio consuntivo reso dal Collegio Sindacale.” con DGRC n. 639 del 2 dicembre 2015, era differito di venti giorni il termine di sospensione dalle funzioni commissariali stabilito dalla citata DGRC n. 534/2015; con successiva Delibera di G.R. n. 873 del 29.12.2015, l'Amministrazione convenuta disponeva la revoca di esso ricorrente dalle funzioni di Commissario Straordinario dell
[...]
; nel provvedimento - richiamati i rilievi già contenuti nella delibera di sospensione Parte_2
n. 534, la nota assunta al protocollo regionale 0836 398 del 3/12/2015 a cura del “nuovo”
Commissario Straordinario dell' , contenente una prima disamina delle criticità Parte_2 rilevate e la nota del 22/12/2015, contenente relazione definitiva relativamente agli esiti delle verifiche effettuate- veniva evidenziato che dagli esiti delle verifiche svolte risultava comprovato lo scostamento dagli obiettivi stabiliti dal piano di rientro e la mancata o incompleta osservanza pagina 17 di 44 delle disposizioni contenute nei decreti del commissario ad acta e delle specifiche direttive emanate per la realizzazione delle misure di razionalizzazione della spesa, tali da determinare il concreto esercizio della facoltà di revoca dall'incarico contemplato dalla delibera n.13/2015; inoltre, era posto in rilievo che i disallineamenti registrati necessitavano di tempestive azioni correttive ed immediate soluzioni operative tese a scongiurare il protrarsi di effetti pregiudizievoli a carico dell'ente, per le gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento giuridico a carico delle Regioni sottoposte a piano di rientro; venivano altresì ricordate le peculiari anomalie ed irregolarità amministrative segnalate, che richiedevano l'adozione di misure idonee al loro superamento ed al conseguente accertamento di eventuali connesse responsabilità; di conseguenza, nelle more della nomina del nuovo direttore generale, veniva disposta la revoca del ricorrente ed istituita Gestione Commissariale con nomina della dott.ssa uale Commissario Straordinario, per 60 gg. e, comunque, fino alla nomina del Per_3
D.G., con contestuale nomina di ulteriori due sub Commissari, uno con funzioni amministrative,
l'altro con funzioni sanitarie, fino alla scadenza dell'incarico conferito al Commissario
Straordinario.
5. Tanto premesso, posto che il ricorrente richiama, a sostegno del ricorso, alcuni dei vizi già denunciati in sede amministrativa, deve in primo luogo chiarirsi che il presente processo ha ad oggetto non già l'atto amministrativo, di per sé considerato, bensì il rapporto sostanziale e, quindi, la cognizione dell'adito Tribunale attiene alla verifica della sussistenza/sufficienza delle ragioni per le quali il ricorrente era stato sospeso -e poi definitivamente revocato- dall'incarico di Commissario Straordinario della . Parte_2
Deve, in ogni caso, anche per completezza motivzionale, rilevarsi che non risultano profili di
“incompatibilità” o “carenza di potere” in capo alla Giunta Regionale alla adozione dei provvedimenti impugnati, con cui il dott. è stato prima sospeso e poi rimosso Pt_1 dall'incarico, in quanto:
l'incarico di Commissario Straordinario della era stato conferito al ricorrente Parte_2 proprio dalla Giunta regionale (peraltro, , come si legge delle Delibera n. 13/2015, già Pt_1
Direttore Amministrativo della medesima , aveva per un breve periodo svolto le CP_4 funzioni di D.G., stante la vacatio della figura del D.G. e, tuttavia, risultava decorso il limite temporale massimo concesso per tali funzioni, in ragione delle previsioni dell'art. 3, comma 6,
pagina 18 di 44 e 3 bis, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, nella formulazione allora vigente, e dell'art. 18 della
L.R. n. 32/1994); nella delibera di nomina n.13/2015, la stessa Giunta regionale, stabilite le funzioni attribuite al commissario, prevedeva espressamente la possibilità di revoca dall'incarico commissariale in caso di mancato o incompleto raggiungimento degli obiettivi o carenze nella esecuzione delle funzioni;
non risulta pertinente il richiamo, operato dal ricorrente, alla L. 222/2007, art. 4, che disciplina la nomina del commissario ad acta per il periodo di vigenza del Piano di rientro per le
Regioni, con la facoltà, fra le altre, di proporre alla Regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere, dato che nel caso in esame la nomina del ricorrente era avvenuta da parte della Giunta Regionale (non del Commissario ad acta eventualmente nominato per la ) in dipendenza del -contestualmente- Controparte_1
Parte disposto “Commissariamento Straordinario” della nelle more della nomina del D.G. (come indicato della delibera n. 13/2015 e come pure contemplato ed astrattamente previsto dalla n. 32/1994, art.35); CP_7
i provvedimenti in esame (DGRC 534/2015 e DGRC 873/2015) appaiono sufficientemente motivati, in quanto sorretti da adeguata e congrua indicazione delle ragioni relative alla sospensione (DGRC 534/2015) e alla revoca (DGRC 873/2015), anche in virtù dei rinvii contenuti nelle premesse e nella parte motiva delle citate Delibere;
non si ravvisa alcuna tardività circa la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, effettuata dopo l'adozione della delibera di sospensione, data la natura cautelare del provvedimento adottato (cfr. art. 7 comma 2 L. 241/90).
6. Sotto altro profilo, non può ritenersi integrata la natura discriminatoria o ritorsiva della revoca dell'incarico, sostenuta dal ricorrente.
Dal complessivo incarto, infatti, non emerge con certezza che la revoca dall'incarico abbia avuto la sua effettiva ed esclusiva ragione d'essere nel fatto che nel maggio 2015 era mutato lo schieramento politico al governo della . Controparte_1
Non risulta, infatti, fornita univoca o convincente prova della natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento, ossia non è stato dimostrato che, in assenza di una obiettiva ragione di revoca, la decisione di sospendere e poi di revocare il dott. sia stata dettata - Pt_1 esclusivamente- dall'intervenuto mutamento dello schieramento politico o dalle convinzioni pagina 19 di 44 politiche del ricorrente o, comunque, dal venir meno della sua affinità politica con l'esecutivo regionale da ultimo in carica.
Si osserva, in primo luogo, che le delibere impugnate risultano adottate 6/7 mesi dopo le elezioni amministrative, che il ricorrente colloca nel maggio 2015 e, quindi, non vi è stata una sua repentina o immeditata sostituzione;
inoltre, nelle delibere in contestazione, come già accennato, sono esattamente indicati i
“plurimi motivi” della sospensione e della revoca, con rinvio alla disposta istruttoria, del cui espletamento vi è prova documentale.
Tali elementi, di per sé considerati, fanno intendere che la sostituzione del sia Pt_1 avvenuta in seguito all'esercizio, da parte della Giunta, dei suoi poteri di risolvere il rapporto in caso di riscontrati gravi motivi attinenti alla gestione aziendale (poteri del tutto legittimi, ove esercitati correttamente, ossia in caso di effettiva sussistenza dei rilievi mossi al Dirigente), mentre non appaiono sintomatici o presuntivi della prospettata discriminazione.
Va pure evidenziato che la sentenza della Corte di Appello di Napoli, con cui il dott. Per_1
(Consigliere del Presidente della con delega alla Sanità) veniva Controparte_1 condannato dalla Corte di Appello di Napoli per “violenza privata continuata” in danno, tra gli altri, del , a due anni di reclusione, richiamata a sostegno della natura discriminatoria Pt_1 della revoca, risulta -come accennato- cassata senza rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18481, pubblicata il 10.05.2022, cosicché non fa “stato alcuno” nel presente giudizio (cfr. art. 652 c.p.p.), anche perché, come emerge dalla lettura della sentenza,
si era costituito parte civile. Pt_1
Inoltre, si osserva che il menzionato non era tra i componenti della Giunta Per_1
Regionale che risulta aver emesso le due delibere oggi impugnate, né emerge che abbia in qualche modo condizionato la decisione della Giunta con le sue pregresse condotte (pur ove esse siano da reputarsi effettivamente poste in essere) o che tali condotte siano state compiute dal u indicazione/sollecitazione/ “mandato” della Giunta Regionale. Per_1
Peraltro, il ricorrente neppure allega specificamente se -in concreto - egli aveva legami politici effettivi con lo schieramento politico regionale precedente, in carica al momento della sua nomina, che neppure menziona esplicitamente.
In altri termini, non emerge con ragionevole verosimiglianza che il sia stato sospeso Pt_1
e poi revocato dall'incarico per la sola motivazione che egli sarebbe stato ritenuto contiguo alla pregressa amministrazione regionale o, comunque, non “in linea” o “in discontinuità” con quella successiva. pagina 20 di 44 Né l'acquisizione di ulteriori atti del processo penale menzionato o l'espletamento della richiesta prova testi appariva dirimente sul punto, anche valutato il fatto che agli atti sono state già prodotte le sentenze penali e molti atti del dibattimento penale, tra cui le trascrizioni delle testimonianze, per cui la prova, sul punto, non risultava rilevante o dirimente ai fini della decisione, motivo per il quale non è stata ammessa (cfr. richieste istruttorie reiterate anche in sede di discussione).
Va quindi ritenuto non integrato il motivo discriminatorio o ritorsivo.
7.Esclusa la sussistenza del motivo discriminatorio/illecito, va rimarcato che oggetto del processo è quello di verificare l'idoneità/la congruità/la sufficienza delle ragioni poste a fondamento dei provvedimenti di sospensione e poi di revoca del dall'incarico di Pt_1
Commissario Straordinario della . Parte_2
Sul punto, va operato un opportuno richiamo alla motivazione della sentenza del TAR
Campania n. 60/2022, laddove era stato affermato che l'odierna controversia -afferente alla revoca dell'incarico di commissario straordinario con funzioni di direttore generale Parte della conferito dall'organo di vertice politico della - ricadeva nella Controparte_1 giurisdizione del G.O., dato che al Commissario erano stati attribuiti la rappresentanza dell'ente, nonché tutti i poteri di organizzazione e di gestione indispensabili per porre riparo al difetto di attività degli organi ordinari, con assunzione di tutti i poteri, con connesse responsabilità, che la legge attribuisce all'organo ordinario, ossia al Direttore Generale.
Può infatti ritenersi che vi sia un sostanziale parallelismo - sotto il profilo del regime giuridico del rapporto, dell'atteggiarsi del potere pubblicistico nella fase di nomina, nella successiva fase funzionale di svolgimento e, poi, di cessazione del rapporto, nonché della individuazione della situazione giuridica soggettiva di cui è chiesta la tutela, nel caso in cui sia intervenuta revoca dell'incarico- tra la figura del Commissario Straordinario e quella del Direttore Generale.
Invero, il provvedimento di nomina del D.G. e quello del Commissario Straordinario sono entrambi caratterizzati dalla natura di atto di alta amministrazione, così come la fase di svolgimento funzionale del rapporto è del tutto assimilabile a quella di natura privatistica che Parte lega il Direttore Generale alla di appartenenza, con la conseguenza che la verifica dell'adito Tribunale si sostanzia nell'analisi dei presupposti che l'amministrazione ha posto a fondamento del provvedimento di sospensione d'urgenza, prima, e della risoluzione, poi, del rapporto.
pagina 21 di 44 Oggetto dell'odierno giudizio è dunque accertare se il prospettato inadempimento del alle funzioni e ai compiti a lui assegnati- si sia Controparte_8 effettivamente verificato, se esso sia grave, se sia imputabile al Controparte_8 nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale dell'azienda; l'esame del Tribunale è dunque incentrato sulla verifica dell'inadempimento per mancato conseguimento degli obiettivi degli obblighi assegnati al Commissario Straordinario con la delibera di conferimento dell'incarico e sul riscontro dei presupposti per la risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi, valutando altresì se la gestione aziendale presentava una situazione di grave carenza per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità imputabile al Dirigente.
Deve, in ultima analisi, valutarsi se nel caso in esame siano integrati e comprovati i motivi posti a fondamento delle delibere di sospensione -e poi di revoca- e se, effettivamente, possa configurarsi una responsabilità dirigenziale, intesa come inidoneità allo svolgimento dell'incarico di gestione conferito, con conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi.
Appare altresì opportuno chiarire che, trattandosi di una ipotesi di lavoro autonomo, ancorché per parte della giurisprudenza di merito riconducibile allo schema della c.d. parasubordinazione, alla odierna fattispecie si applicano i principi generali in materia contrattuale, nel senso che il recesso del datore di lavoro prima della scadenza del termine, senza giusta causa o senza che siano riscontrati gravi motivi, configura un'ipotesi di inadempimento contrattuale che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dà diritto non già alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma al risarcimento del danno.
Ne consegue che l'eventuale insussistenza dei motivi di sospensione o revoca posti a fondamento delle delibere della Giunta regionale rileva elusivamente come ipotesi di inadempimento contrattuale, dato che configura un recesso anticipato ed ingiustificato della dal rapporto di lavoro, che può dar vita ai normali rimedi previsti in sede di CP_1 responsabilità contrattuale, costituiti, nel caso di specie, dal risarcimento del danno subito dal Dirigente illegittimamente -ossia senza congrua o sufficiente ragione- e anzi tempo revocato.
Nel ricordare che il dott. ha ricoperto l'incarico di Commissario dal 16.01.2015 (cfr. Pt_1
Delibera di nomina n. 13/2015) fino alla sospensione per gg. 30 del 6.11.2015, disposta con
DGRC n. 534, poi prorogata per 20 gg. con DGRC n. 639 del 2.12.2015, e che con DGRC n.
873 del 29.12.2015 gli è stato revocato definitivamente l'incarico, la valutazione in oggetto deve quindi essere circoscritta al lasso temporale di circa 10 mesi, dal 16.01.2015 al
6.11.2015, in cui ha effettivamente ricoperto l'incarico di Commissario Straordinario. pagina 22 di 44 8.Così delimitato l'ambito dell'odierno sindacato giurisdizionale, può affermarsi che le ragioni poste a fondamento dei provvedimenti di sospensione /revoca del Commissario Straordinario non siano integrate e/o non siano state provate:
-in ragione di quanto emerso dalla disposta TU, i cui esiti sono riportati al successivo punto 8.1 di motivazione;
-sulla scorta della complessiva valutazione dei documenti depositati in atti;
-in considerazione del riparto dell'onere probatorio in materia, che imponeva alla CP_1 di provare la effettiva sussistenza dei motivi posti a fondamento delle delibere di
[...] sospensione e di revoca dall'incarico: si segnala, in proposito, che tale onere non è stato assolto e, per molti degli addebiti contestati, le argomentazioni addotte dal , Pt_1 unitamente alla documentazione versata in atti, consentono di affermare anche l'insussistenza degli addebiti (non già e/o non solo la mancata prova della sussistenza dell'addebito).
8.1. In primo luogo, va opportunamente richiamato l'esito della TU contabile espletata in corso di causa.
Invero, il TU ha rilevato che solo i punti n. 1 e 2 della delibera di revoca n. 873 del 29.12.2015
“possono trovare esplicito riscontro numerico nella documentazione in atti, avendo difatti la gestione conseguito un risparmio dell'1,3% in luogo del 5% previsto dalla predetta Pt_1 normativa”.
In merito al punto 2, relativo agli “scostamenti della spesa farmaceutica convenzionata rispetto agli obiettivi stabiliti con DCA n. 27/2013” il TU ha tuttavia precisato che non vi sono scritture contabili sulle quali effettuare i dovuti riscontri, dato che “vi è una scheda riepilogativa allegata alla relazione che evidenzia effettivamente uno scostamento rispetto agli obiettivi definiti”, pure osservando che “dagli atti del dott. si evince che tali scostamenti riguardavano tutte le Pt_1
Parte Parte
e la , consapevole della problematica comune a tutte le ed in Controparte_1 considerazione della necessità di adeguare gli obiettivi, emanava il DCA 56/2015 con il quale differiva a fine 2015 e 2016 il raggiungimento degli obiettivi”.
Il TU ha più in generale evidenziato che dalla documentazione in atti non risultano scritture contabili, bilanci o situazioni contabili contenenti dati analitici che consentano di raffrontare i dati oggetto di contestazione, anche con comparazione “da un esercizio all'altro” (TU: non risultano allegate alle delibere impugnate, né risulta depositato in atti da parte della CP_1
pagina 23 di 44 documentazione attestante i rilievi mossi se non per rinvio ad altri documenti CP_1
(relazioni dott.ssa verbale collegio Sindacale). Per_3
Sullo specifico punto della spesa relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, in relazione al quale la dott.ssa aveva affermato un incremento della spesa del Per_3
300% rispetto al 2013, il TU ha rilevato che “nella produzione in atti mancano del tutto le scritture contabili che possano consentire allo scrivente di verificare lo scostamento dichiarato in relazione”; sul “sistema di gestione contabile” (punto 4), sulla “corretta tenuta dell'inventario di beni mobili
e immobili” (punto 5) e sul punto 6, ossia “lo stato patrimoniale dell'azienda in relazione: alla rilevazione delle immobilizzazioni materiali, alle quote di ammortamento, alle rimanenze, ai crediti, ai debiti verso fornitori, alle sopravvenienze passive”, il TUha rilevato che “non risulta possibile allo scrivente CTU stabilire se all'epoca dei fatti il sistema contabile adottato fosse o meno corretto, così come pure la correttezza dell'inventario, le rimanenze e quant'altro trattato nel presente punto”; sui fondi contrattuali e sulla corresponsione del salario di produttività, il TU ha evidenziato che sia nella relazione della dott.ssa sia dagli atti di causa non risultano elementi tali da Per_3 poter riferire ulteriormente sul punto. Anzi sul punto è opportuno osservare, come riportato nelle osservazioni del CTP, che la verifica amministrativa è relativa al periodo dall'11/12/2013 al 05/02/2014, periodo in cui il non era stato ancora nominato e relativa agli esercizi Pt_1
2010, 2011, 2012 e 2013.
Quanto alla gestione del contenzioso e del fondo rischi (punto 8), alla adozione di idonee misure per contrastare duplicazioni di pagamento (punto 9), al servizio di trasporto infermi
(punto 10), il TU ha nuovamente ribadito “che non risulta agli atti alcun documento contabile che possa consentire allo scrivente di affermare con certezza che i dati indicati dalle parti siano senza dubbio veritieri. Dati, quindi, per buoni i dati riportati nelle relazioni della dott.ssa
lo scrivente non può che prendere per buoni anche i dati riportati dal dott. , Per_3 Pt_1 dati che tra l'altro non risultano nemmeno smentiti con relativa produzione documentale”.
Pertanto, la espletata TU ha consentito di appurare che, tra le varie contestazioni mosse al dott. nella delibera di revoca, a ben vedere unicamente quelle di cui al punto 1) e 2) Pt_1 risultano avere “un qualche conforto documentale”, mentre le altre non sono state riscontrate dal punto di vista contabile sulla scorta del materiale istruttorio e documentale depositato ed acquisito nel presente processo.
pagina 24 di 44 8.2 Venendo al concreto vaglio delle ragioni poste a fondamento delle delibere impugnate, sulla scorta delle quali l'incarico di Commissario Straordinario della è stato Parte_2 revocato al dott. , si rileva che la DGRC n. 873/15 del 29/12/2015, al punto B, riporta, Pt_1 quali criticità su cui si fonda la disposta revoca (già contenute nella precedente Delibera di sospensione):
1.la questione del mancato conseguimento dell'obiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett. a) del D.L. n. 95/2012;
2. gli scostamenti della spesa farmaceutica convenzionata rispetto agli obiettivi stabiliti con
DCA n. 27/2013.
3. la spesa relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
4. il sistema di gestione contabile;
5. la corretta tenuta dell'inventario di beni mobili ed immobili;
6. lo stato patrimoniale dell' in relazione: alla rilevazione delle immobilizzazioni CP_4 materiali, alle quote di ammortamento, alle rimanenze, ai crediti, ai debiti verso fornitori, alle sopravvenienze passive;
7. i fondi contrattuali e la corresponsione del salario di produttività;
8. la gestione del contenzioso e del fondo rischi;
9. l'adozione di idonee misure per contrastare duplicazioni di pagamento;
10. il servizio trasporto infermi;
11. il parere non favorevole al bilancio consuntivo reso dal Collegio Sindacale.
Devono quindi di seguito essere analizzati i vari “rilievi/addebiti” mossi al . Pt_1
Addebito 1: Mancato conseguimento dell'obiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett. a) del D.L. n. 95/2012.
Quanto al mancato conseguimento dell'obiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett. a) del D.L. n. 95/2012, la riduzione di spesa, come appurato anche dal TU (dato che quello in esame era uno dei pochi rilievi suscettibile di riscontro contabile/documentale), non ha raggiunto il 5% prefissato dalla normativa, bensì l'1,3% ,come risultante dalla documentazione in atti.
Sul punto deve tuttavia richiamarsi la sentenza n. 82/2020 della Corte dei Corti, Sezione
Giurisdizionale per la Campania (pur nella consapevolezza del differente ambito del giudizio della Corte dei Conti, incentrato sulla verifica del danno erariale), che si è pronunciata proprio pagina 25 di 44 sulla questione della riduzione del 5% della spesa sanitaria della , laddove è Parte_2 stato affermato che i convenuti (tra cui il dott. ) si erano diligentemente attivati nei Pt_1 limiti consentiti dalla normativa vigente ed, infatti, il comportamento posto in essere dai convenuti (tra cui il ) è stato valutato immune da censure. Pt_1
Nello specifico, deve osservarsi che le prescrizioni in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria erano contenute principalmente nell'art. 15 comma 13 lett. a) del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, che sanciva un obbligo di riduzione percentuale della spesa, con prescrizione di riduzione del 5% degli importi e delle connesse prestazioni relativi ai contratti di fornitura e di appalto di servizi in essere stipulati da aziende del SN (con esclusione degli acquisiti di farmaci), senza tuttavia introdurre temperamenti tesi a far salvi i diritti alla fruizione dei LEA;
solo in un secondo momento, con le modifiche introdotte dalla legge 228 del 2012, il legislatore ha mitigato il rigore originario della norma -incidente sui rapporti contrattuali già in essere con le ditte appaltatrici- prevedendo la possibilità di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa senza compromettere l'equilibrio del bilancio sanitario, individuando modalità alternative per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario.
Invero, l'art. 1 comma 131 della L. n. 228/2012 aveva previsto che, “al fine di salvaguardare i livelli assistenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni (..) possono comunque conseguire l'obiettivo economico finanziario adottando misure alternative purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario”; analoga possibilità di conseguire misure di risparmio alternative è stata successivamente prevista dal decreto legge n. 66 del 2014, che autorizzava a ridurre gli importi dei contratti in misura del 5% per la loro durata residua.
Nel 2015 interveniva inoltre il decreto legge n. 78, che -all'art. 9 ter- introduceva un meccanismo finalizzato a garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa, prevedendo che per l'acquisto dei beni e servizi della tabella A allegata al decreto, gli enti del servizio sanitario nazionale erano tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comportasse modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5% del valore complessivo dei contratti in essere;
era previsto, inoltre, in caso di mancato accordo con i fornitori entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, che gli enti potessero recedere dal contratto, in deroga alle previsioni del codice civile, senza alcun onere a proprio pagina 26 di 44 carico, ed era prevista anche la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione.
Quindi, il legislatore aveva previsto che l'amministratore proponesse ai fornitori una rinegoziazione del contratto per realizzare l'obiettivo della riduzione;
con l'entrata in vigore del decreto legge 78 del 2015, l'amministrazione non disponeva di un potere autorizzativo di modifica unilaterale dell'oggetto del contratto, ma soltanto di un diritto potestativo di recesso in caso di mancato accordo tra le parti sulla riduzione del prezzo delle prestazioni, controbilanciato da analoga potestà dell'appaltatore di sciogliersi dal vincolo.
Tanto chiarito, risulta dagli atti che:
-in seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2015 del 6.08.2015, ha Pt_1 tempestivamente formulato, come previsto dal D.L. citato, una proposta di riduzione degli importi per 56 contratti, per una spesa complessiva di circa 54 milioni di euro (cfr. pag. 12 sentenza della CdC); tale iniziativa, come indicato dal ricorrente, era risalente al “14.10.2015,
e cioè pochi giorni dopo la Circolare prot. n. 3547/C del 01.10.2015 del Sub-Commissario ad Parte acta per il Piano di rientro prof. , con la quale venivano dettate alle della Parte_13 le ―linee guida per ―rendere operativo il meccanismo introdotto dal citato D.L.” CP_1
Siffatta evenienza non è utilmente contestata dalla resistente ed è pure comprovata dai documenti depositati dal ricorrente agli allegati 21 – 21 bis;
pertanto, è documentale che, ancora prima dello spirare del termine di 30 giorni previsto per l'accettazione o il recesso da parte delle imprese, il ricorrente era sospeso dall'incarico;
-la nomina del ricorrente è avvenuta all'inizio del 2015, a circa tre anni di distanza dalla entrata in vigore del D.L. 95/12, per cui non poteva -evidentemente- essere addebitata al l'esito di una attività prescritta agli enti/ai dirigenti in epoca sensibilmente Pt_1 antecedente rispetto alla assunzione da parte del ricorrente dell'incarico di Commissario Parte Straordinario dell'
-come osservato nella pronuncia della Corte dei Conti n.82/2020, l'obiettivo di risanamento previsto dall'art. 1, comma 131 della L. n. 228/2012 era, comunque, alternativo, e non cumulativo, con gli obiettivi di riduzione della spesa imposti dall'art. 15 comma 13, lett. a) del d.l. n. 95/2012, anche valutata la ratio della indicata norma, tesa ad individuare modalità di riduzione della spesa alternative rispetto alla riduzione percentuale fino ad allora richiesta, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia dei LEA;
pagina 27 di 44 -nella medesima pronuncia è stato altresì osservato che l'obiettivo di riduzione della spesa introdotto a decorrere dal 1.01.2013 era stato comunque raggiunto dalla Parte_2 che, anche per effetto delle economie gestionali conseguite negli anni, dopo le perdite di esercizio registrate nel triennio 2009/2011, a partire dal 2012 aveva fatto registrare costantemente un utile di esercizio, attestandosi nel bilancio 2015 in euro 350.269,00 (pag.
47 della sentenza della Corte dei Conti n. 82/2020).
Peraltro, la stessa Relazione sulla Spending Review prot. 3781/c del 16.10.2015- che, giova ricordarlo, il ricorrente ha ottenuto (solo) in seguito alla sentenza del TAR Campania n.
1230/2016- nell'effettuare l'analisi relativa al conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa delle contempla una indagine sulle annualità 2012, Controparte_5
2013 e 2014; pertanto, anche le criticità ivi esposte si riferivano ai dati certi e disponibili al
31.12.2014 e, quindi, a periodi temporali in cui il ricorrente ancora non aveva assunto l'incarico di cui oggi di discute.
Per tutte le considerazioni innanzi esposte, il rilievo in esame non risulta integrato, dato che non si ravvisa una responsabilità dirigenziale in capo al in ordine al mancato Pt_1 raggiungimento dell'obiettivo nei termini indicati.
Addebito 2: “Scostamenti della spesa farmaceutica convenzionata rispetto agli obiettivi stabiliti con DCA n. 27/2013”.
Sul punto, si osserva che la relazione del neo designato Commissario, dott.ssa Per_3 del 22.12.2015, si limitava a richiamare una nota del Direttore del Dipartimento Area
Farmaceutica che riferiva lo “scostamento” a tutte le;
Parte_14 si ricorda che il DCA 27/2013 del 15.3.2013, adottato quando il ricorrente non era ancora
Commissario Straordinario, aveva ad oggetto la prescrizione dei farmaci compresi in determinate categorie, al fine di incentivare l'utilizzo di farmaci di pari efficacia terapeutica ma di minor costo;
si trattava quindi di atto di indirizzo nei confronti dei medici prescrittori;
erano previste specifiche scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;
era pure previsto che qualora il medico prescrittore non ritenesse di poter utilizzare sui pazienti il farmaco similare al costo più basso era tenuto, contestualmente alla prescrizione, a produrre alla Direzione Sanitaria della propria Azienda Sanitaria Pubblica la scheda paziente di cui al decreto commissariale n.
15 del 30.11.2009, da cui rilevare le motivazioni della scelta.
pagina 28 di 44 Riguardo a tale contestazione, deve rilevarsi che: da un lato, come osservato dal TU (cfr. precedente punto 8.1, a cui si rinvia), non vi sono scritture contabili sulle quali effettuare i dovuti riscontri, dato che risulta solo una scheda riepilogativa, allegata alla relazione del “nuovo” Commissario, che evidenzia effettivamente uno Parte scostamento rispetto agli obiettivi definiti e che comunque mostra che tutte le non avevano raggiunto l'obiettivo; risulta pure che la , in considerazione della necessità di adeguare gli Controparte_1 obiettivi, emanava il DCA 56/2015, con il quale differiva a fine 2015 e fine 2016 il raggiungimento degli obiettivi;
il raggiungimento dell'obiettivo era quindi stato rimodulato nel 2015, con tappe previste a fine
2015 e a fine 2016.
Pertanto, anche in questo caso, da un lato valutata la data di insediamento del ricorrente (cui non possono imputarsi condotte materialmente riferite ad annualità pregresse), dall'altro considerate le iniziative assunte dalla sul punto ed il fatto che non risultava Controparte_1 neppure indicato quali iniziative avrebbero dovuto essere attuate dai vertici aziendali nei casi in cui i medici non avessero prescritto leclassi di farmaci oggetto di monitoraggio, il rilievo non appare integrato.
Addebito 3: “Spesa relativa alle prescrizioni di specialistica ambulatoriale”.
Quanto al rilievo secondo cui vi sarebbe stato un forte incremento degli incarichi provvisori e di sostituzione, pari nel 2015 a circa il 300% rispetto al 2013, si rileva che, anche in questo caso, non vi sono evenienze contabili riscontrate positivamente dal TU.
La prova della sussistenza dell'addebito, come già accennato, ricadeva sulla resistente, che non ha assolto al proprio onere probatorio.
In ogni caso, il dott. ha segnalato al riguardo che lo sforamento dei tetti di spesa Pt_1 della specialistica ambulatoriale fissati con DCA n. 134 del 31.12.2013 era dovuto all'utilizzo di specialisti ambulatoriali nei presidi ospedalieri, al fine di coprire le carenze in organico, per una media di 175 professionisti per l'anno 2015.
Il ha anche osservato che la spesa per la specialistica ambulatoriale infatti è stata Pt_1 ampiamente compensata dalla corrispondente diminuzione di spesa relativa alle cosiddette
―prestazioni aggiuntive svolte dagli specialisti in autoconvenzionamento interno.
pagina 29 di 44 Si è infatti passati da un totale di € 2.381.270,00 per l'anno 2014 a un totale di € 1.439.330,00 per l'anno 2015, con un risparmio di € 940.000,00 ben superiore agli € 870.000,00 segnalati nella relazione a titolo di sforamento‖
Complessivamente si è prodotta una economia di spesa per l'Azienda pari a circa € 70.000.
La scelta di valorizzare la specialistica ambulatoriale, in realtà, è stata determinata dall'obiettivo primario di tutela della salute dei pazienti e degli stessi medici, garantendo un livello adeguato di qualità delle prestazioni sanitarie.
La relazione riconosce le carenze d'organico ma non ne trae illogicamente alcuna Per_3 conseguenza.
Il tema è stato al centro della gestione del ricorrente sin dall'adozione della delibera sul POA e poi è stato costantemente sottoposto dal dr. all'attenzione del Presidente della Giunta Pt_1
Regionale e ai Sub-Commissari ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del settore sanitario, in assenza di risposte concrete.
Le misure adottate dal ricorrente:
- sono state necessitate dalla situazione di grave carenza di organico e dall'esigenza di mantenere livelli ottimali di assistenza;
- non hanno comportato danno alcuno per l avendo invece consentito, come si è CP_4 dimostrato, un rilevante risparmio complessivo di spese;
- ciò nella piena osservanza della normativa sugli orari e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Il rilievo non risulta, quindi, utilmente comprovato, anche visti gli oneri sulla prova sopra richiamati.
Addebito 4: Sistema di gestione contabile.
Deve a questo punto effettuarsi una premessa, valevole anche per i rilievi che saranno oggetto di valutazione nei successivi punti di motivazione (in particolare nei paragrafi ove saranno trattati i rilievi su inventario, immobilizzazioni, rimanenze, duplicazioni di pagamento, gestione contenzioso). Contr Dagli atti emerge che il in seguito a verifica amministrativo-contabile, sin dal 2013 e, quindi, ben prima del conferimento dell'incarico di Commissario Straordinario al dott. , Pt_1 formalizzava in apposita relazione la irregolarità di maggior rilievo emerse nella gestione aziendale, irregolarità che erano successivamente segnalate dalla Corte dei Conti – Sezione
Regionale di controllo, con delibera n. 17 adottata in data 11.12.2014 e trasmessa alla pagina 30 di 44 il 24.2.2015 (circa 40 giorni dopo la nomina del ricorrente); nella delibera in Controparte_1 esame (depositata dal ricorrente tra la documentazione originariamente prodotta nel giudizio dinanzi al TAR CAMPANIA n. 537/2016) erano effettuati rilievi, tra l'altro, sui fondi contrattuali per il personale, sull'inventario, sulle rimanenze, sulle carte contabili, sulle proroghe contrattuali, sui debiti verso fornitori;
emerge che con delibera del n. 166 del 21.04.2015, Prot. 0048057 il Commissario
Straordinario dott. adottava il "Programma Operativo Aziendale" contenente le azioni Pt_1 volte a rimuovere /superare alcune delle irregolarità evidenziate dalla Corte dei Conti;
in data 21.05.2015, con Delibera n. 157/2015, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di
Controllo, riscontrava le attività intraprese, prendendo atto delle iniziative programmatiche e delle azioni da intraprendersi da parte dell' e dalla Controparte_10 CP_1 al fine di rimuovere le irregolarità, riservandosi di verificare la concreta e conforme
[...] esecuzione nell'ambito delle procedure di controllo da eseguirsi sui bilanci della e CP_1 dell' ; Parte_2 il riferiva circa l'attuazione del POA alla in data CP_8 Pt_1 Controparte_1
Contr 4.8.2015, prot. n. 0078223, e alla Corte dei Conti, in data 20.8.2015, oltre che al con nota prot. 4840 del 18.11.2015, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo, in persona del Magistrato Istruttore (oltre ad osservare che il continuo susseguirsi di cambi di vertice dell'azienda era suscettibile di deresponsabilizzare gli organi titolari delle funzioni, non consentendo di pervenire all'obiettivo prefissatosi dalla Corte, ossia la verifica dei risultati conseguiti dall' in merito alle istruttorie in oggetto) rilevava come esaustive le relazioni CP_4
(e i relativi allegati di risposta) fino ad ora pervenute, in merito alla esplicitazione degli obiettivi intermedi improntati e conseguiti dai due soggetti surrichiamati che si sono succeduti (relazioni alle quali si rinvia per tutto quanto in esse contenute) richiamando tra l'altro le relazioni del
Commissario Straordinario prot. 48057 del 21 aprile 2015 e relazione prot. 81036 del 20 agosto 2015, entrambe a firma del dott. . Pt_1
_____
Tanto opportunamente premesso, va in primo luogo osservato che le varie criticità emerse e segnalate erano state oggetto di iniziative, anche programmatiche, adottate dal Commissario
Straordinario nella persona del dott. , indicate nei documenti sopra citati;
inoltre, si Pt_1 prende atto che, a ben vedere, la utilità e la opportunità dell'adozione di tali iniziative ai fini pagina 31 di 44 della soluzione dei rilievi effettuati dal MEF o dalla Corte dei Conti non è neppure posta in dubbio dalla resistente.
Deve anche rilevarsi, quanto allo specifico punto in esame, relativo al “sistema di gestione contabile”, che non risultano minimamente smentite le difese del , laddove Pt_1 evidenziava di aver promosso (si cita di seguito testualmente, in corsivo) una iniziativa organica e coerente con il POA per il superamento delle criticità pregresse, attraverso
l'adesione al . Parte_15
Il sistema SIAC consente infatti di gestire, su piattaforma informatica, l'intera azione di governo amministrativo-contabile dell'Azienda: del controllo di gestione alla contabilità fornitori e generale, alle tesorerie, alla gestione acquisti e magazzini etc.
La è intervenuta, durante la gestione , per quanto riguarda il grave e Parte_2 Pt_1 annoso problema delle duplicazioni dei pagamenti ai fornitori (ADDEBITO 9), sui seguenti versanti:
a) attraverso la previsione di specifiche linee di indirizzo in materia di procedure esecutive (all.
17 motivi aggiunti);
b) attraverso la gestione cd. ―flow chart in materia di titoli giudiziari ed esecutivi (all. 18 motivi aggiunti);
c) attraverso una specifica attività di riconciliazione dei fornitori.
In particolare: in data 05.2.2015 con nota ufficiale, al fine di verificare la concordanza delle partite aperte con il saldo richiesto dal creditore, si chiedeva a tutti i fornitori dell'Azienda di fornire conferma dell'esattezza del saldo.
Successivamente, al fine di scongiurare rischi di duplicazione di pagamenti, in data 01.9.2015 veniva adottata una procedura ancora più incisiva consistente nel chiedere ai fornitori, per ogni tipologia di fornitura, d'inviare l'estratto conto delle partite aperte nei confronti dell' al CP_4 fine di consentire alla stessa di procedere alla verifica delle partite aperte/chiuse e quindi alla sistemazione contabile di tutti i dati inseriti nel bilancio. (all. 34-35-36)
Questa modalità è stata ritenuta in grado di garantire la circolarizzazione dei debiti/crediti ed è certamente valida anche per future attività di verifica al fine di accertare, di volta, in volta la corrispondenza tra le partite contabili aperte, come risultanti all'azienda e come risultanti ai fornitori stessi.
pagina 32 di 44 La procedura di cui sopra ha consentito di definire situazioni incerte, recuperare somme indebitamente incassate dai fornitori (a fronte di un totale di circa 34 milioni di euro di doppi incassi, da parte dei fornitori, sono stati recuperati circa 30 milioni di euro e alla data della sospensione dall'incarico, l'azione di recupero era ancora in corso) ed evitare per il futuro il ripetersi del fenomeno della duplicazione degli incassi da parte dei fornitori.
Nel mese di luglio 2015 il dr. ha avviato inoltre previa indagine risalente al 2002, il Pt_1 recupero di 14 milioni di euro nei confronti di quattro centri che si erano avvantaggiati di rivalutazioni tariffarie impropriamente applicate (cfr. le azioni giudiziarie avviate dal ricorrente contro i centri nel luglio 2015 - all. 37)
Carte contabili. Fino al 2013 le carte contabili da regolarizzare, così come confermato anche Contr nella ispezione amministrativa contabile del 2013-2014), ammontavano a circa 180 milioni di euro.
Il dott. da subito investito da questa problematica, a pochi giorni dalla nomina a Pt_1
Commissario Straordinario, avviava le iniziative per la soluzione del problema, per la prima volta in azienda.
L'azione di regolarizzazione delle carte contabili è stata monitorata costantemente, con dei reports che venivano inviati anche alla che era informata costantemente sui concreti CP_1 risultati che si conseguivano.
Il dr. con nota 1241 del 3.11.2015 indirizzata alla struttura commissariale regionale Pt_1 descriveva l'iter procedurale da porre in essere per garantire il completamento dell'attività di regolarizzazione delle carte contabili in tempi rapidi: Sono state totalmente regolarizzate le residue carte contabili relative agli esercizi 2013 e anni precedenti mentre alla data di sospensione dall' incarico (novembre 2015) rimanevano da regolarizzare le residue carte relative all'esercizio 2014 ed un residuo fisiologico valore di carte contabili da regolarizzare relative all'esercizio 2015.
Dai 180 milioni di euro da regolarizzare iniziali si è scesi nel giro di pochi mesi a circa 30 milioni. (all. 19 motivi aggiunti)
L' ha inoltre posto in essere specifiche procedure per consentire un tempestivo CP_4 riscontro al servizio Affari legali sulle fasi di attività relative al flusso dei titoli giudiziari ed esecutivi, ai fini delle successive opposizioni in giudizio, sia per evitare il più possibile che i titoli esecutivi arrivassero alla fase di assegnazione (all. 17-18 motivi aggiunti).
pagina 33 di 44 Tenuto conto di quanto sopra indicato, può quindi affermarsi che anche il rilievo in esame non risulta comprovato e, comunque, le argomentazioni del ricorrente volte a dimostrare le specifiche ed analitiche attività intraprese circa la gestione contabile sono supportate dalla documentazione richiamata e testimoniano il fatto che egli si era attivato per risolvere il problema delle carte contabili e di quelli connessi.
Si rinvia sul punto alla documentazione di cui all' allegato 4 del ricorso e a quella già prodotta nel sub allegato “motivi aggiunti”, in cui sono presenti i documenti attinenti al Sistema di
Gestione Contabile (doc. 14), le Linee di indirizzo procedurale esecutivo del 31.08.2015, la gestione Flow Cart del 28.10.2015, la documentazione in tema di regolarizzazione delle carte contabili (doc. 19).
Addebito 5: “Corretta tenuta dell'inventario di beni mobili e immobili”.
Quanto a tale addebito, attinente, sulla scorta di quanto segnalato dalla Corte dei Conti, alla necessità di garantire una corrispondenza tra inventario fisico e rappresentazione documentale di bilancio con una procedura di controllo interno, il ricorrente ha rilevato e documentato che l , per una risolutiva definizione di questi adempimenti, nella primavera 2015 aderiva al CP_4 sistema informativo;
è stata quindi avviata la ricostruzione analitica dei dati per singoli Pt_5 cespiti relativi al costo storico e del fondo ammortamento sulla base dei dati riportati in contabilità sino al 31 dicembre 2014 e delle risultanze delle attività inventariali in corso. A novembre 2015 i direttori delle articolazioni aziendali erano invitati alla redazione dell'inventario dei beni mobili mediante compilazione di schede appositamente predisposte per poterle poi caricare sul nuovo sistema di contabilità (SIAC).
Il rilievo non è quindi provato ed è pure smentito dalle allegazioni difensive e documentali del ricorrente.
Addebito 6: RILEVAZIONE delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, QUOTE AMMORTAMENTO,
RIMANENZE, CREDITI, DEBITI VERSO FORNITORI, SOPRAVVENIENZE PASSIVE.
Il ricorrente ha osservato che la Corte dei Conti aveva prescritto all le seguenti azioni: CP_4
a) inventariazione dei beni presso tutte le ubicazioni e reparti ai fini del bilancio di esercizio
2015, b) riconciliazione con i dati contabili dei rendiconti trasmessi dai terzi depositari dei beni dell'azienda, c) integrazione tra il sistema di contabilità sezionale di magazzino e sistema di contabilità generale, da realizzare, cosi come definito nel POA entro il termine di approvazione
pagina 34 di 44 del bilancio 2015 (vale a dire nella primavera 2016) a cura di diversi direttori di strutture aziendali, indicati quali responsabili operativi dell'obiettivo; ha quindi rilevato di aver affrontato la questione in maniera strutturale e definitiva, adottando una propria delibera, la n. 553 del 29.9.2015, con la quale ha predisposto una procedura in grado di assicurare la rilevazione ed il monitoraggio delle rimanenze, con la realizzazione di inventari fisici periodici definendo tempi, modi, responsabilità e controlli per tutte le ubicazioni aziendali, tutto ciò al fine di: fornire dati sulle rimanenze finali da contabilizzare in bilancio;
consentire l'integrazione tra il sistema di contabilità generale e quella di magazzino;
avere contezza circa il fabbisogno delle singole unità operative dei diversi materiali (farmaci, dispositivi medici, diagnostici, ecc.) per le esigenze assistenziali delle strutture stesse.
Emerge dalla deliberazione n. 157/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Parte
“che la aveva evidenziato in apposito prospetto, nel suo programma operativo di rimozione delle criticità rilevate dalla Corte con la citata delibera n. 17/2015, l'ammontare dettagliato del totale delle rimanenze al 31 dicembre 2013 e 2014, ricomprendendovi anche le rimanenze di beni non sanitari”; in proposito, la Corte dei Conti osservava che “tale inclusione
è stata bene apprezzata da questa Sezione in quanto mette in evidenza l'impegno globale che sembra voler emergere dall'impostazione del programma, impegno capace di consentire la rappresentazione veritiera e corretta di tutte le rimanenze di pertinenza dell'Ente, e il controllo di irregolari sottrazioni”.
Quanto agli altri profili, non risulta smentita e, comunque, è comprovata con il deposito della relativa documentazione (prodotta sub allegato 4), la affermazione del ricorrente in ordine alla adesione della al progetto Sistema Amministrativo Contabile anche al fine di Parte_2 effettuare la verifica dei saldi fornitori, il fatto siano state adottate linee di indirizzo delle procedure esecutive, nonché la cd. Flow chart in tema di titoli giudiziari ed esecutivi.
Addebito 7: Fondi contrattuali e corresponsione salario di produttività
Nella relazione del Commissario del 2.12.2015 si osserva che la questione Per_3 nasce dallo sforamento complessivo del fondo del disagio, negli anni, per circa 8 milioni di Contr euro, rilevato anche in sede di verifica amministrativa-contabile dal si segnala nella relazione che “la problematica si profila delicata perché da una successiva analisi da me disposta ed ancora in corso, sembrerebbe non correttamente determinato il fondo ab initio, con conseguente ricaduta sull'intero sistema”. pagina 35 di 44 Si tratta quindi di rilievo che, oltre che privo di riscontri documentali, appare riferirsi ad annualità ampiamente pregresse rispetto ai 10 mesi del 2015 in cui ha rivestito Pt_1
l'incarico di Commissario.
Inoltre, non risulta efficacemente contestato quanto osservato dal ricorrente sul punto, ossia che: dalla citata verifica del MEF sui fondi del trattamento accessorio per gli anni 2010-2013 veniva accertato uno sforamento complessivo di € 9.874.417,00; il ricorrente, appena insediatosi, provvedeva a non erogare al personale di comparto parte del Fondo produttività per l'anno 2014 (quale misura più idonea anche ad evitare rischi di contenzioso), per un importo pari a € 1.200.000,00 quale economia di spesa.
Il recupero totale era previsto attraverso un apposito Piano pluriennale (cfr. allegato 4, sub allegato “motivi aggiunti”, doc. 20).
L'addebito, quindi, non risulta comprovato.
Addebito 8: Gestione contenzioso e fondo rischi:
Il rilievo non è adeguatamente esplicitato, neppure sulla scorta degli atti istruttori di cui si dispone, né risulta richiamata o indicata da parte resistente documentazione sufficiente a comprovarne la effettiva sussistenza.
In ogni caso, il ricorrente, per documentare le iniziative intraprese sul punto, ha depositato la propria disposizione di servizio in materia di contenzioso giudiziario e stragiudiziale del
23.07.2015 (doc. 16, motivi aggiunti, ricompreso nell'allegato 4).
Addebito 9:Adozione di misure per contrastare duplicazioni di pagamento:
Il ricorrente ha dedotto e documentato che la è intervenuta, durante la sua Parte_2 gestione, sull'annoso problema delle duplicazioni dei pagamenti ai fornitori. Parte Invero, come già ripetuto, la ha aderito al progetto Sistema Amministrativo Contabile e ha adottato una procedura di verifica dei saldi fornitori, come documentato con le produzioni sub allegato 4; sono state adottate specifiche linee di indirizzo in materia di procedure esecutive, direttive sulla gestione cd. flow chart in materia di titoli giudiziari ed esecutivi, attraverso una specifica attività di riconciliazione dei fornitori.
Rileva il ricorrente che “attraverso tali procedure, a fronte di un totale di circa 34 milioni di euro di doppi incassi, da parte dei fornitori, sono stati recuperati circa 30 milioni di euro (e alla data
pagina 36 di 44 della sospensione dall'incarico, l'azione era ancora in corso) ed evitato per il futuro il ripetersi del fenomeno.
Tale asserzione è confermata dalla nota del responsabile del servizio GEF del 13.01.2016
(doc. 40), in cui è evidenziato il risparmio conseguito (in questo come in altri settori) in seguito alle iniziative intraprese dalla gestione dirigenziale riferibile al ricorrente.
Il rilievo non risulta quindi comprovato.
Addebito 10: Servizio trasporto Infermi.
Era stato rilevato nella relazione della dott.ssa del dicembre 2015 che “la Per_3 procedura di gara (n.d.r. relativa al servizio trasporto infermi) risulta aggiudicata con determina n. 50 del 20.04.2011 […] e presenta criticità correlate al lungo periodo di proroga e dall'Informativa rilasciata dalla Prefettura di in data 25.03.2015, che rileva nei confronti Pt_2 dell'aggiudicatario la sussistenza di pericolo di infiltrazioni mafiose da parte della criminalità organizzata”.
Il ricorrente ha ampiamente sconfessato la sussistenza dell'addebito, così osservando: La censura riguarda un articolo di stampa, secondo il quale una delle due la Società riunite in ATI, erogante il Servizio Trasporto Infermi nella ASL Napoli 3 Sud (PAF), apparterrebbe a famiglie camorristiche. Come si evince inequivocabilmente dagli atti allegati al presente ricorso, la PAF Parte è una Società che opera nella da diversi anni, e dunque, da epoca anteriore Parte_2
a quella della gestione commissariale del dott. . Nel marzo 2015 la Prefettura ha Pt_1 notificato alla una interdittiva antimafia della citata PAF. In riscontro a Parte_2 quest'ultima, venivano adottate tutti gli atti conseguenziali. Si contattava l'altra Società (benchè collegata in ATI) per il subentro che non era accettato. Si significava alla PAF l'attivazione per le procedure di revoca dell'appalto e si notiziava la circa la necessità di dover far CP_3 ricorso provvisorio a tale società per non interrompere il Servizio 118. Inoltre, veniva avviata una nuova gara per l'affidamento del servizio ad altra impresa. Su tutto ciò è stata puntualmente notiziata la e, a tutt'oggi, sono in corso tutte le azioni correttive CP_3 necessarie, il cui esito non può di certo dipendere dal Dott. . Si deve a tal proposito Pt_1 evidenziare che l'art 94 comma 3 del Decreto Legislativo 159/2011 (legislazione antimafia) prevede che ―i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso […] di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapido”. pagina 37 di 44 Sulla scorta di tali deduzioni, si osserva in primo luogo che la gara era stata aggiudicata da molti anni e che, in seguito alla notifica della interdittiva antimafia da parte della CP_11 nel marzo 2015, il ricorrente si attivava per far fronte a quanto segnalato. Nello
[...] specifico, non risulta contestato dalla Regione quanto indicato alle pagg. 124 e 125 del ricorso introduttivo, secondo cui il ricorrente: - in data 31.3.2015 con nota prot. 40520 comunicava alla
Prefettura: di avere convocato la ditta mandante in ATI con la Pubblica Assistenza Flegrea
Onlus al fine di garantire la prosecuzione del servizio;
di avere riscontrato la indisponibilità della predetta ditta, per mancanza di mezzi e personale;
di dovere pertanto ulteriormente servirsi della Pubblica Assistenza Flegrea per il tempo necessario ad esperire nuova procedura di affidamento, trattandosi di servizio di pubblica utilità non suscettibile di interruzione (all. 21 motivi aggiunti); - nulla rilevava la al riguardo;
- in data 12.5.2015 con nota prot. CP_3
54299 comunicava di voler provvedere alla revoca del rapporto convenzionale con l'ATI aggiudicataria (all. 21 motivi aggiunti); - in data 23.6.2015 con deliberazione n. 361, il
Commissario Straordinario costituiva la Commissione giudicatrice per l'affidamento del Servizio
Trasporto infermi (all. 25 depositato in data 01.2.2021); - in data 14.7.2015 intervenivano le dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice, il ricorrente disponeva la trasmissione dell'atto al competente servizio per l'adozione dei provvedimenti di Pt_16 competenza (all. 25);
- in data 16.9.2015 prot. 87229, il Direttore del competente Servizio Acquisizione Beni e Parte Servizi comunicava alla Prefettura che ―questa è impegnata nell'allestimento della nuova procedura…‖ e che ―questa stazione appaltante è in regime di collaborazione con per la risoluzione della problematica, anche e soprattutto al fine di espletare la Pt_9 procedura senza incorrere in contenzioso, il che rallenterebbe la stessa. Sarà cura dello scrivente, in tempi utili e rapidi, aggiornare codesta Prefettura circa l'indizione della procedura in questione‖ (all. 21 motivi aggiunti).
Il rilievo in esame non risulta, quindi, integrato.
Addebito: “PARERE NON FAVOREVOLE AL BILANCIO CONSUNTIVO RESO DAL
COLLEGIO SINDACALE”:
Il parere attiene al bilancio consuntivo 2014, anno in cui il ricorrente non svolgeva l'incarico di
Commissario Straordinario.
Il rilievo non è provato.
____ pagina 38 di 44 Deve infine osservarsi, per mera completezza espositiva, dato che si tratta di rilievi contenuti nelle relazioni istruttorie della dott.ssa richiamate nella delibera di revoca, che: Per_3 quanto alle “Proroghe contrattuali”, non sono neppure indicate le gare che il ricorrente, nel corso del suo mandato, avrebbe prorogato. quanto al “Personale”, nelle relazioni della i leggeva che “La dirigenza medica Per_3 ed amministrativa a seguito del blocco del turnover, tranne alcuni casi, ha incarichi di sostituzione ai sensi dell'art. 18 del CCNNLL in gran parte scaduti nel tempo. Molti incarichi sono stati conferiti con note provvisorie ed in assenza di procedure selettive. Tale situazione non agevola ne migliora l'organizzazione aziendale, con profili di deresponsabilizzazione e di inefficienza dei percorsi amministrativi e sanitari. Nelle more dell'approvazione dell'atto aziendale da parte della (le proposte di atti aziendali sono state presentate dalle CP_1 singole aziende sanitarie già nel giugno 2013), a partire dal luglio 2015, l ha CP_4 provveduto all'istituzione di tavoli tecnici, d'intesa con le organizzazioni sindacali (da luglio a settembre si sono tenuti n. 17 incontri), per la definizione dei criteri da adottare al fine di individuare eventuali esuberi e/o carenze del personale. Con nota prot. 621 del 06.11.2015 le proposte organizzative emerse dai tavoli tecnici sono state inviate alle organizzazioni sindacali con particolare riguardo al personale degli ospedali, distretti e dipartimento di salute mentale. Il
Commissario aveva inoltre predisposto un modello organizzativo dell'Azienda specificando il numero delle strutture complesse e semplici in applicazione de DCA n. 18/2013. Tale documento è stato consegnato in anteprima e per le vie brevi al sub commissario ad acta nell'agosto 2015, affinché la regione potesse verificarlo e validarlo. L'intero iter procedurale del
POA, posto in essere dal ricorrente d'intesa con la Corte dei Conti e la , ha Controparte_1 suggerito una procedura di evidenza pubblica per reclutare un Advisor Contabile a supporto degli Uffici Aziendali.
Si osserva che le indicazioni sul “Personale” non sono state trasfuse in alcun rilievo in seno alla delibera di revoca e, quindi, ogni ipotetico addebito in tal senso va ritenuto non integrato, anche perché non sono contestate dalla resistente le attività svolte sul punto dal dott.
, sopra elencate e pure richiamate in ricorso. Pt_1
9. Ritenuta l'insussistenza o, comunque, la mancata dimostrazione dei rilievi sopra analizzati, deve conseguentemente affermarsi che i provvedimenti di sospensione e di revoca del dott.
dall'incarico di Commissario Straordinario, di cui alle Delibere 534/2015 e 873/2015, Pt_1 siano stati adottati dalla Giunta Regionale campana in difetto di “gravi motivi”, in assenza di pagina 39 di 44 una “giusta causa” e/o di gravi violazioni di legge/di violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e/o senza che sia stato dimostrato un disavanzo grave imputabile al Commissario e/o una sua responsabilità dirigenziale.
10.Venendo alla verifica dei danni, questo Tribunale reputa, in primo luogo, che il danno subito dal dott. non possa essere liquidato -acriticamente o automaticamente- Pt_1 tenuto conto del periodo temporale intercorrente tra la data di sospensione/revoca del ricorrente dall'incarico di Commissario Straordinario e la data di nomina del Direttore
Generale della , avvenuta con delibera del 6.08.2019. Parte_2
Si deve invero ricordare che: nella delibera di nomina n. 13 del 16.01.2015, la Giunta Regionale della Controparte_1 nominava il ricorrente, , Commissario Straordinario della Parte_1 Parte_2 per 30 giorni e comunque sino alla nomina del Direttore Generale all'esito della procedura in corso;
nella delibera di nomina si disponeva, “al fine di garantire, oltre alla gestione della predetta
e l'erogazione delle prestazioni sanitarie e dei Livelli Essenziali di Assistenza, la CP_4 piena, tempestiva ed efficace attuazione delle misure urgenti disposte dal Governo e il conseguimento degli obiettivi del Piano di Rientro”, la gestione commissariale straordinaria della , fino al passaggio alla gestione ordinaria con la nomina del Direttore Parte_2
Generale, stabilendo che “il predetto Commissario dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad Acta e nelle specifiche direttive emanate per la realizzazione delle misure di razionalizzazione previste dal Piano di Rientro”; era previsto, altresì, attesa la rilevanza strategica delle attività e dei compiti assegnati, anche in considerazione delle gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento giuridico a carico delle Regioni inadempienti, che nel caso in cui ne venga accertata la mancata o incompleta esecuzione la Giunta Regionale potrà disporre la revoca dell'incarico commissariale;
nella delibera n. 13 si dava atto del fatto che l'incarico già conferito al Direttore Generale della era scaduto, che era spirato anche il termine di legge di prorogatio e che, Parte_2 quindi, le relative funzioni erano state assunte dal Direttore Amministrativo a norma dell'art. 3 bis comma 6 del d.lgs. n. 502/92, nella formulazione allora vigente;
emerge peraltro dagli atti che l'incarico era stato svolto in prorogatio dallo stesso , Pt_1 che in quel periodo ricopriva l'incarico di Direttore Amministrativo;
pagina 40 di 44 nella delibera n. 13 si legge che era spirato anche il termine massimo di legge di esercizio dell'incarico da parte del Direttore Amministrativo, come risultante dall'art. 3 comma 6 e dall'art. 3 bis, comma 2 del d.lgs. n.502/92, recepito dalla L.R. n. 32/1994, art. 18, e che erano in corso le procedure di selezione per la designazione del Direttore Generale della . Parte_2
Dalla lettura della Delibera n. 13 emerge, quindi, che la Giunta Regionale aveva disposto la gestione commissariale della . CP_4
Tale gestione era disciplinata dalla L.R. n. 32/1992 che, all'art.35, recante “Vigilanza e controllo regionale sugli atti delle aziende”, al comma 7, stabiliva che:
Nei casi previsti dalla normativa vigente la Giunta Regionale esercita il controllo sostitutivo mediante la nomina di commissari per l'adozione degli atti. Il commissariamento delle
[...]
se non effettuato con atto del governo nazionale, è atto straordinario di Controparte_6 amministrazione e non rinnovabile. Al fine di garantire trasparenza ed informazione sugli atti adottati, è istituita, d'intesa con la Commissione consiliare competente in materia di sanità e su disposizione dell'Ufficio di Presidenza monitoraggio e controllo sugli atti adottati.
7 bis. Il commissariamento delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere non può protrarsi per un periodo superiore a dodici mesi non rinnovabile. del Consiglio regionale, una Commissione paritetica di
Dunque, in base alla citata previsione di legge, il Commissariamento era previsto per il periodo massimo di 12 mesi, non rinnovabili e, quindi, in ogni caso il ricorrente poteva legittimamente aspirare a restare in carica quale Commissario fino al 16.01.2016.
A nulla rileva il fatto, concretamente verificatosi nel caso di specie, che la Controparte_1 anche in ragione della (successiva) entrata in vigore del D.lgs. 171/2016, in attuazione della delega di cui alla L. 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria (che prevedeva una nuova disciplina per la nomina del Direttore Generale di Azienda, stabilendo i titoli, la previsione dell'elenco nazionale dei D.G. da cui attingere, i criteri di valutazione, ecc.)- abbia Parte nominato il Direttore Generale della in esame solo alcuni anni dopo, vale a dire nell'agosto
2019.
Tale evenienza, infatti, esula dall'assetto originario del rapporto e non può in alcun modo costituire il “dies ad quem” a cui parametrare la durata degli effetti della illegittima revoca dall'incarico, proprio perché la nomina era stata fatta in via meramente temporanea, per 30 giorni e fino alla nomina del D.G. che, nella economia contrattuale, anche secondo canoni pagina 41 di 44 ermeneutici ispirati a principi di buona fede, doveva ragionevolmente intervenire in tempi brevi e, sicuramente, ben prima dello spirare dell'anno dalla nomina, che costituiva, per legge, il termine massimo del Commissariamento e che, di conseguenza, costituiva un implicito presupposto del regolamento negoziale adottato.
Pertanto, proprio in base ad una interpretazione secondo buona fede e correttezza di quanto concretamente stabilito tra le parti, della normativa richiamata e di quelle che potevano essere le ragionevoli e legittime aspettative delle parti e, segnatamente, del ricorrente- la valutazione della durata degli effetti pregiudizievoli della sospensione e della revoca deve essere circoscritta al periodo dal 6.11.2015 al 16.01.2016, data, quest'ultima, che in ogni caso costituiva il termine ultimo del Commissariamento, per legge.
Del resto, nella delibera di nomina n. 13 del 16.01.2015 era pure premesso -ed espressamente rimarcato - che erano “attualmente in corso di svolgimento le procedure di selezione degli aspiranti all'incarico di Direttore Generale della secondo le nuove Parte_2 disposizioni introdotte con L. R. n. 16/2014”.
Dunque, ancorare o parametrare il periodo di durata degli effetti pregiudizievoli alla successiva nomina del D.G., avvenuta nel 2019, peraltro dopo l'introduzione di una nuova disciplina legislativa, la cui emanazione non era prevedibile all'atto del conferimento dell'incarico nel gennaio 2015, apparirebbe non conforme alla interpretazione della comune volontà delle parti o di quelli che erano i presupposti di fatto e di diritto noti, e valutati dalle parti, alla data della nomina, e si risolverebbe in una indebita locupletazione di benefici economici o risarcitori non correlati in via diretta e immediata alla condotta della resistente.
Traendo le fila di quanto appena argomentato, può quindi concludersi che, in relazione al danno patrimoniale, esso deve essere parametrato in misura pari alla retribuzione dovuta al per l'incarico già ricoperto, da commisurarsi all'importo mensile di euro 9.534,58 e da Pt_1 calcolarsi limitatamente al periodo dal 6.11.2015 al 16.01.2016, periodo di tempo durante il quale egli è stato sospeso e revocato dall'incarico senza che vi fossero gravi motivi o effettive inadempienze a lui ascrivibili, e durante il quale avrebbe dovuto continuare attivamente a gestire l'Azienda quale Commissario Straordinario.
Il risarcimento riconosciuto, parametrato alle retribuzioni, limitatamente all'anzidetto periodo (a prescindere dal fatto che egli abbia conseguito in quello stesso periodo indennità/retribuzioni pure se già sospeso/revocato), appare ad avviso del Tribunale congruo e satisfattorio dell'effettivo pregiudizio subito.
pagina 42 di 44 Quanto ai danni ulteriori, in particolare ai danni non patrimoniali, morali e all'immagine, essi vanno complessivamente quantificati in euro 20.000,00, secondo valutazione e computo resi in via necessariamente equitativa ma sulla scorta di elementi presuntivi, nello specifico tenuto conto della professionalità del ricorrente come emergente dalle pregresse attività dirigenziali svolte e della risonanza mediatica della vicenda a livello locale, comprovata dagli articoli di giornale prodotti nella presente sede.
Invero, per effetto della sospensione e della revoca dall'incarico -disposti dalla resistente sulla base di motivazioni/rilievi che, come sopra motivato, sono da valutarsi insussistenti - è verosimilmente scaturito un danno non patrimoniale alla immagine e alla reputazione del ricorrente, che è stato complessivamente screditato nella sua figura professionale, dato che, anche agli occhi della opinione pubblica, la sua revoca è apparsa come consequenziale a presunte responsabilità dirigenziali commesse.
Pertanto, il danno in questione va riconosciuto e valutato nella misura indicata.
Non si ravvisano, invece, comprovati danni da perdita di chance, dato che, da un lato, il ricorrente si collocava in pensione sin dall'agosto 2016, all'età di 62 anni, ossia pochi mesi dopo i fatti, con scelta che non può ricollegarsi causalmente o, comunque, necessariamente alla intervenuta revoca dell'incarico e, dall'altro, non risulta che per effetto della vicenda in esame egli non avrebbe avuto la possibilità di reimpiegarsi utilmente in altri contesti lavorativi o che abbia effettivamente perso concrete e specifiche possibilità di lavoro o di successive/ulteriori designazioni o nomine.
Anche l'invocato danno biologico non appare integrato, sulla scorta della documentazione medica in atti (risalente al recente anno 2022, laddove i fatti si collocano nel 2015).
Pertanto, la richiesta TU medico legale avrebbe avuto sul punto valenza meramente esplorativa e, comunque, sarebbe stata di dubbia attendibilità, tenuto conto del rilevante lasso temporale trascorso e, in ultima analisi, sarebbe stata inutile, anche alla luce delle considerazioni, appena effettuate, circa le oggettive aspettative del ricorrente rispetto alla durata dell'incarico poi revocato.
11. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano in dispositivo.
Le spese di TU devono essere poste in via definitiva, sempre in ragione della soccombenza, a carico della . Controparte_1
pagina 43 di 44
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza disattesa, così decide:
1)Dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dall'incarico di Commissario
Straordinario della adottato nei confronti di con D.G.R.C. n. Pt_12 Parte_1
534 del 6.11.2015, nonché del provvedimento di revoca dall'incarico di Commissario
Straordinario della adottato nei confronti di con D.G.R.C. n. Pt_12 Parte_1
873 del 29.12.2015;
2)Condanna la al pagamento in favore di dei danni Controparte_1 Parte_1 subiti, liquidati, quanto ai danni patrimoniali, in misura pari alla retribuzione dovuta per l'incarico già ricoperto, da commisurarsi all'importo mensile di euro 9.534,58 e da calcolarsi limitatamente al periodo dal 6.11.2015 al 16.01.2016, e liquidati, quanto ai danni non patrimoniali, in complessivi euro 20.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3)Condanna la al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali del presente processo, che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%;
4) Pone le spese di TU, in via definitiva, a carico della . Controparte_1
Letto l'art. 429 cpc, vista la particolare complessità della controversia, fissa il termine di gg. 45 per il deposito della sentenza.
Campobasso, 7.10.2025. Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 44 di 44
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 7.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele FERRARA e Roberto Parte_1
DE MASI, presso i quali è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Filomena LUONGO e Controparte_1
Almerina BOVE dell'Avvocatura Regionale
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso in riassunzione del 22.06.2023, depositato all'esito di ordinanza di declaratoria della propria incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro nel giudizio iscritto al n. R.G. 17302/2022, , evocando in giudizio la Parte_1 CP_1
, premetteva, quanto al pregresso iter processuale, che:
[...]
In data 2.02.2016 egli aveva impugnato innanzi al TAR Campania la delibera di giunta regionale n. 534/2015, con cui era stata decisa la sua sospensione dalle funzioni commissariali pagina 1 di 44 di incarico di direttore generale dell' , nonché la D.G.R.C. n. 639 del 2 Parte_2 dicembre 2015, con la quale veniva differito di venti giorni il termine di sospensione dalle funzioni commissariali stabilito dalla precedente Delibera n. 534/2015 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compreso il “Report sulla spending review” predisposto dalla D.G. Tutela della Salute e Coordinamento del SSR;
con successiva Delibera di G.R. n. 837 del 29.12.2015, l'Amministrazione convenuta disponeva la revoca di esso ricorrente dalle funzioni di Commissario Straordinario dell
[...]
; Parte_2 contro tale provvedimento, in data 16.3.2016, egli presentava motivi aggiunti nell'ambito del menzionato giudizio intrapreso dinanzi al TAR CP_1 con sentenza n.60 del 4.01.2022, il TAR dichiarava inammissibile il ricorso per CP_1 difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O., fissando il termine perentorio per la riassunzione di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;
egli provvedeva quindi alla tempestiva riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Napoli,
Sezione Lavoro, con ricorso iscritto al n. R.G. 17302/2022, che a sua volta si concludeva con la menzionata ordinanza del 30.05.2023, con cui l'adito Tribunale declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Campobasso, dinanzi al quale la causa veniva quindi tempestivamente riassunta con il ricorso oggetto dell'odierno processo.
Nel merito, il dott. evidenziava che: Pt_1 in data 16.01.2015 egli -laureato in Scienze Politiche e già titolare di vari incarichi dirigenziali, di cui dava conto alle pagg. 10, 11, 12 del ricorso introduttivo- era nominato dalla Giunta della
Commissario Straordinario della per trenta giorni con Controparte_1 Parte_3 decorrenza dalla data di notifica del provvedimento e, comunque, sino alla nomina del Direttore
Generale, nomina, quest'ultima, adottata dalla solo in data 6.08.2019 con la Delibera CP_1 di Giunta n. 372 (all. 10); nel maggio dello stesso anno 2015, circa 4 mesi dopo la sua nomina a Commissario
Straordinario, si tenevano le nuove elezioni per la Presidenza e per il Consiglio Regionale, che vedevano il cambio dello schieramento politico al governo della;
Controparte_1 appena insediata, la nuova compagine amministrativa, attraverso il Consigliere del Presidente con delega alla sanità pubblica, , convocava i Commissari Straordinari e i Persona_1
Dirigenti Generali nominati dalla precedente Giunta – tra cui lo stesso per chiedere Pt_4
o, meglio, intimare e imporre le loro immediate dimissioni, in quanto il “quadro politico era cambiato”, “comandavano loro e dovevano mettere i loro”, minacciandoli di procedere, in pagina 2 di 44 mancanza, con revoche d'imperio con motivazioni che avrebbero finito per condizionarne la carriera;
egli, tuttavia, non si dimetteva;
per tutta risposta, con delibera di giunta regionale n. 534/2015, era disposta la sua sospensione dalle funzioni commissariali con incarico di direttore generale dell' Parte_2
con DGRC n. 639 del 2 dicembre 2015, era differito di venti giorni il termine di
[...] sospensione dalle funzioni commissariali stabilito dalla citata DGRC n. 534/2015; con successiva Delibera di G.R. n. 837 del 29.12.2015, l'Amministrazione convenuta disponeva la revoca di esso ricorrente dalle funzioni di Commissario Straordinario dell
[...]
; Parte_2 egli, a seguito dei menzionati provvedimenti, prima di sospensione e poi di revoca, proponeva esposto (denuncia/querela) nei confronti del dott. che veniva condannato dalla Per_1
Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 6916/2021 del 6.10.2021, per “violenza privata continuata”, a due anni di reclusione;
tale sentenza, seppur cassata senza rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18481, pubblicata il 10.05.2022, aveva ricostruito in modo del tutto attendibile il clima di intimidazione e minaccia in cui erano maturati i provvedimenti di sospensione e revoca dal suo incarico di
Commissario Straordinario, dato che risultava ampiamente provata la circostanza del motivo illecito/ritorsivo/discriminatorio (vale a dire: liberarsi di un Direttore generale, Commissario
Straordinario, “politicamente non omogeneo” – in quanto nominato dalla precedente amministrazione, espressione di diversa maggioranza politica) e, anzi, tale motivo illecito risultava dichiarato esplicitamente ed espressamente, rivendicato come “giusto diritto” al fine di ottenere le dimissioni del;
Pt_1 evidenziava che i provvedimenti adottati dalla resistente si profilavano dunque nulli, invalidi e illegittimi per violazione dei principi sul procedimento, per incompetenza della G.R. ad emetterli, per violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della PA, per assenza di motivazione, per eccesso o sviamento di potere, nonché gravati da lacune istruttorie e che, in ogni caso, non sussistevano i presupposti per procedere alla sua sospensione o revoca.
In particolare:
-Quanto all'effettivo conseguimento dell'obiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett. a) del D.L. n. 95/12 e al fatto che dall'analisi dei dati di bilancio non si evinceva nel tempo una progressiva riduzione dei costi, il ricorrente rilevava che la omessa riduzione progressiva pagina 3 di 44 delle spese era imposta dalla L. n. 95/2012, entrata in vigore in epoca antecedente al conferimento dell'incarico in favore del ricorrente, e si riferiva ad un periodo in cui egli ancora non aveva ricevuto l'incarico.
-In ordine alle “Proroghe contrattuali” in contrasto con il divieto imposto dalla L. 62/2005, rilevava che non erano state contestate la gara -o le gare- che nel corso del suo Pt_1 mandato avrebbe prorogato e, comunque, negava di aver mai prorogato alcuna gara.
Riferiva che, anzi, in seguito ad un rilievo dell' su una gara per la vigilanza non armata, CP_2 avviata nel 2012, ossia tre anni prima del suo insediamento quale Commissario, egli aveva dato impulso ad una pregnante istruttoria, conclusasi con l'annullamento della stessa, provvedimento di cui erano stati notiziati sia l che la Procura della Repubblica CP_2 competente per territorio;
il Commissario della aveva indetto con procedura Parte_2
d'urgenza nuova gara, di cui aveva preso atto l , con individuazione del responsabile CP_2 della gestione del nuovo contratto;
peraltro, il TAR Campania, su ricorso proposto dalla precedente aggiudicataria, si era limitato ad ordinare di avvalersi della procedura di gara definitiva avviata dalla centrale di committenza per l'intero fabbisogno regionale, prescrivendo l'obbligo, nelle more della definizione di detta procedura, di avvalersi della precedente ditta erogatrice del servizio.
-Quanto alla “Procedura di gara Trasporto Infermi”, aggiudicata con determina n. 50 del
20.04.2011, in relazione alla quale erano poste in rilievo criticità correlate al lungo periodo di proroga e all'Informativa rilasciata dalla Prefettura di in data 25.03.2015, che rilevava Pt_2 nei confronti dell'aggiudicatario la sussistenza di pericolo di infiltrazioni mafiose da parte della criminalità organizzata, osservava analiticamente quanto segue: Pt_1
“La censura riguarda un articolo di stampa, secondo il quale una delle due la Società riunite in
ATI, erogante il Servizio Trasporto Infermi nella ASL Napoli 3 Sud (PAF), apparterrebbe a famiglie camorristiche.
Come si evince inequivocabilmente dagli atti allegati al presente ricorso, la PAF è una Società Parte che opera nella da diversi anni, e dunque, da epoca anteriore a quella della Parte_2 gestione commissariale del dott. . Pt_1
Nel marzo 2015 la Prefettura ha notificato alla una interdittiva antimafia della Parte_2 citata PAF. In riscontro a quest'ultima, venivano adottate tutte gli atti conseguenziali.
Si contattava l'altra Società (benchè collegata in ATI) per il subentro che non era accettato.
pagina 4 di 44 Si significava alla PAF l'attivazione per le procedure di revoca dell'appalto e si notiziava la
Prefettura circa la necessità di dover far ricorso provvisorio a tale società per non interrompere il Servizio 118.
Inoltre, veniva avviata una nuova gara per l'affidamento del servizio ad altra impresa.
Su tutto ciò è stata puntualmente notiziata la e, a tutt'oggi, sono in corso tutte le CP_3 azioni correttive necessarie, il cui esito non può di certo dipendere dal Dott. . Pt_1
Si deve a tal proposito evidenziare che l'art 94 comma 3 del Decreto Legislativo 159/2011
(legislazione antimafia) prevede che ―i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso […] di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapido.
Lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito che il rapporto contrattuale può essere proseguito se ricorrono comprovate ―ragioni di interesse pubblico che giustifichino in via del tutto eccezionale, di pretermettere l'interesse superiore teso a impedire alle amministrazioni pubbliche di intrattenere rapporti con imprese pregiudicate da tentativi di infiltrazioni mafiose”
-Quanto alla “spesa relativa alla specialistica ambulatoriale” ed allo sforamento dei tetti di spesa della specialistica ambulatoriale fissati con DCA n. 134 del 31.12.2013, dovuto all'utilizzo di specialisti ambulatoriali nei presidi ospedalieri, al fine di coprire le carenze in organico, per una media di 175 professionisti per l'anno 2015 […] ed al fatto che vi sarebbe stato un incremento per l'anno 2015 pari al 300% circa rispetto alla stessa voce sostenuta nell'anno 2013, il ricorrente evidenziava che sin dal 2007 era vigente il blocco del turnover che impediva la sostituzione dei dipendenti cessati dal servizio e che, a causa di tale evenienza, la aveva registrato una riduzione del 30% del personale in servizio, con Parte_2 conseguente sottodimensionamento di organico - nei reparti più delicati ed impegnativi (pronto soccorso, chirurgia, rianimazione, radiologia ecc.); pertanto, atteso l'obbligo normativamente imposto di garanzia di mantenimento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), le
[...]
dovevano avvalersi, per il conseguimento di detto obbiettivo, degli incarichi di CP_4 specialistica ambulatoriale attingendo, per ogni branca specialistica, dalla graduatoria regionale annualmente rinnovata;
solo con DCA n. 29 e 30 del 13.03.2015 era stata autorizzata, in maniera parziale, la deroga al blocco del turnover. Rilevava che i costi della specialistica ambulatoriale relativi all'anno 2015 – anno di gestione commissariale – erano stati compensati dalle economie ricavate dai costi del personale posto in quiescenza nel medesimo pagina 5 di 44 anno e che il rilievo era comunque sconfessato dalla allegata tabella riepilogativa degli ultimi 3 anni, relativa alla spesa per la Specialistica Ambulatoriale della . Parte_2
-Venendo ai rilievi sulla Gestione contabile, il ricorrente evidenziava testualmente che “la
[...]
, unica nel panorama regionale, ha adottato il Piano Operativo Aziendale Parte_2 approvato dalla e dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Controparte_1 conti, attività pianificatoria che postula la sinergia di azione dei responsabili delle strutture interessate e che, in vista della realizzazione degli obiettivi indicati nel P.O.A., hanno sottoscritto il piano”, ponendo in rilievo che Durante il mandato del Commissario era stato istituito il comitato monitoraggio del P.O.A. con compiti di controllo e di verifica di realizzazione degli obbiettivi pianificati.
I reports di verifica, validati dalla direzione strategica, corredati da prova documentale, sono stati inviati al controllo della Corte dei Conti e da quest'ultima riscontrati senza rilievi.
Osservava che in tale contesto si inseriva la scelta aziendale di adesione al progetto , di Pt_5 adozione di misure idonee a contrastare duplicazioni di pagamento e di regolarizzazione delle carte contabili.
-In relazione al profilo della “Corretta tenuta dell'inventario”, osservava che era stato necessario riportare a rapporto di corrispondenza l'inventario fisico e la rappresentazione documentale di bilancio, con l'utilizzo di procedure di controllo interno e redazione di inventari.
L' , per la definizione di detti adempimenti, nella primavera 2015 aveva aderito al CP_4 sistema informativo , avviando la ricostruzione analitica dei dati per singoli cespiti relativi Pt_5 al costo storico e del fondo ammortamento sulla base dei dati riportati in contabilità sino al 31 dicembre 2014 e delle risultanze delle attività inventariali.
-In ordine alle “Rimanenze” ed ai rilievi secondo cui non era “presente un Tracciato Record che consenta di monitorare e valorizzare le rimanenze in reparto. Tale criticità non rende attendibile il risultato di esercizio”, osservava che l'azienda, con il POA, si era impegnata -con il coinvolgimento dei direttori di strutture (indicati quali responsabili operativi del progetto sia per questa misura che per tutte le altre)- a definire, entro il termine di approvazione del bilancio
2015 (Aprile 2016) le seguenti azioni: a) inventariazione dei beni presso tutte le ubicazioni e reparti ai fini del bilancio di esercizio 2015, b) riconciliazione con i dati contabili dei rendiconti trasmessi dai terzi depositari dei beni dell'azienda, c) integrazione tra il sistema di contabilità sezionale di magazzino e sistema di contabilità generale.
Rilevava, nello specifico, che Per favorire la realizzazione di detti obiettivi il ricorrente ha adottato la delibera n. 553 del 29.9.2015, con cui era stata predisposta una procedura in grado pagina 6 di 44 di assicurare la rilevazione ed il monitoraggio delle rimanenze, con la realizzazione di inventari fisici periodici, definizione di tempi, modi, responsabilità e controlli per tutte le ubicazioni aziendali, al fine di: a) fornire dati sulle rimanenze finali da contabilizzare in bilancio;
b) consentire l'integrazione tra il sistema di contabilità generale e quella di magazzino;
c) avere contezza sul fabbisogno delle singole unità operative dei diversi materiali (farmaci, dispositivi medici, diagnostici, ecc.) per l'attività assistenziale.
-Sui “Fondi contrattuali” e sul rilievo secondo cui “sembrerebbe non correttamente determinato il fondo ab initio, con conseguente ricaduta sull'intero sistema”, osservava il ricorrente che l'uso del “condizionale” evidenziava “la non definitività del dato”, rilevando in ogni caso che l' CP_4 aveva ottemperato alle prescrizioni in tema di fondi diramate dal commissario ad acta con decreto 18/2013. Deduceva che per l'esercizio 2015 erano stati stanziati i fondi della contrattazione integrativa aziendale nel rispetto dei criteri contenuti nel DCA n. 106/2014 e, nelle more di nuove determinazioni commissariali, nel rispetto delle linee di indirizzo in tema di blocco del turnover e di mobilità interregionale.
In relazione alla contrattazione integrativa, deduceva che erano state adottate la delibera n. 24 del 28.01.2015, per gli obiettivi, e la delibera n. 923 del 29.12.2014 per il piano annuale 2015 della pronta disponibilità; erano stati costituiti tavoli tecnici paritetici per riorganizzare i servizi anche al fine di una migliore redistribuzione dei “fondi disagio” e “di risultato” e che per la riduzione della maggiore spesa sui fondi del trattamento accessorio del disagio, accumulatesi nella gestione degli esercizi precedenti e registrati nell'anno 2012, l'azienda, nella corretta osservanza delle prescrizioni dettate dall'autorità contabile, previa capillare informativa alle
OO.SS., aveva trattenuto parte del fondo della produttività dell'area comparto - anno 2014, per un importo di euro 1.200.000,00 a beneficio delle risorse disponibili a bilancio aziendale, così ottemperando all'obbligo di procedere alla previsione di un piano pluriennale di recupero delle maggiori somme in esecuzione delle prescrizioni contenute nel P.O.A.; osservava che il trend della spesa a carico di “fondi disagio”, monitorata costantemente, si era ridotta notevolmente e che, in ogni caso, la maggior parte della spesa, pari a circa all'80%, riguardava le indennità fisse e continuative per lo svolgimento dei turni di servizio necessari per garantire la normale continuità assistenziale.
-Con riferimento al Personale, ed al rilievo che La dirigenza medica ed amministrativa a seguito del blocco del turnover, tranne alcuni casi, ha incarichi di sostituzione ai sensi dell'art.
18 del CCNNLL in gran parte scaduti nel tempo. Molti incarichi sono stati conferiti con note provvisorie ed in assenza di procedure selettive. Tale situazione non agevola ne migliora pagina 7 di 44 l'organizzazione aziendale, con profili di deresponsabilizzazione e di inefficienza dei percorsi amministrativi e sanitari, osservava che “nelle more dell'approvazione dell'atto aziendale da parte della (le proposte di atti aziendali sono state presentate dalle singole aziende CP_1 sanitarie già nel giugno 2013), a partire dal luglio 2015, l aveva provveduto CP_4 all'istituzione di tavoli tecnici, d'intesa con le organizzazioni sindacali (da luglio a settembre si sono tenuti n. 17 incontri), per la definizione dei criteri da adottare al fine di individuare eventuali esuberi e/o carenze del personale. Con nota prot. 621 del 6.11.2015 le proposte organizzative emerse dai tavoli tecnici erano state inviate alle organizzazioni sindacali con particolare riguardo al personale degli ospedali, distretti e dipartimento di salute mentale.
Relativamente alla , deduceva che la scheda riepilogativa della spesa Parte_6
Parte farmaceutica in parola, allegata al fascicolo di cui alla Delibera 534, mostrava che tutte le non avevano raggiunto l'obiettivo e, quindi, non si comprendeva perché solo al fosse Pt_1 stata elevata l'osservazione; rilevava che non era stato -in ogni caso- chiarito quali dovessero essere gli interventi nei casi in cui i medici prescrittori non avessero inteso prescrivere le classi di farmaci monitorati.
-Quanto al “Monitoraggio prestazioni – Lettera R – Branca Laboratorio di Analisi” osservava che la questione e/o i disallineamenti “delle prestazioni – Lettera R – Laboratorio di Analisi” evidenziava che tale aspetto non costituiva oggetto delle contestazioni poste a fondamento dell'avvio del procedimento di revoca.
Inoltre, riguardo al richiamo (contenuto nella delibera 534 del 6.11.2015) alla Relazione sulla
Spending Review prot. 3781/c del 16.10.2015 ed al fatto che i presupposti della revoca del ricorrente dalle funzioni commissariali si sostanziavano in una pluralità di asseriti scostamenti dell'attività gestionale dagli obiettivi definiti dal piano di rientro del disavanzo del servizio sanitario regionale, tra i quali figurava il mancato conseguimento dell'obbiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett. a) del D.L. n. 95/2012, rilevava che tali dati concernevano gestioni precedenti al commissariamento, quindi attività gestionale non riferibile al commissario
; nello specifico, la Relazione sulla Spending Review, conosciuta integralmente solo Pt_1 all'esito di impugnativa al TAR, nell'effettuare l'analisi relativa al conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa delle , concerneva le annualità 2012, Controparte_5
2013 e 2014, anche perché l'Amministrazione, al momento della adozione delle delibere impugnate, ancora non disponeva dei dati relativi alla gestione 2015.
Evidenziava, in ogni caso, di aver posto in essere plurime attività volte al conseguimento del risparmio o razionalizzazione delle spese, che elencava alle pagg. 106,107 del ricorso. pagina 8 di 44 Deduceva che la nota prot. 16001/UDCP/GAB/CG del 9.10.2015, a firma del capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, concerneva gli esiti delle verifiche condotte sulle attività della;
in tale nota si rilevava che analoghe criticità erano presenti in Parte_7 altre realtà aziendali del Servizio Sanitario Regionale e si richiedeva alla Direzione Generale per la Tutela della Salute di rappresentare con urgenza le criticità riscontrate in ciascuna
Azienda nonché di svolgere, con sollecitudine, gli approfondimenti necessari e adottare e proporre, se necessario, i provvedimenti opportuni;
deduceva che le irregolarità riscontrate presso la avevano riguardato: (i) La programmazione sanitaria in materia di Parte_7 tetti di spesa;
(ii) Le procedure in materia di attribuzione di incarichi al personale;
(iii) Le procedure di gara e che tali criticità, all'esito dell'accertamento condotto sulla Parte_2
non erano o state contestate alla gestione e, infatti, la relazione della Corte dei
[...] Pt_1
Conti – Sezione di Controllo della (nota prot. n. 4840 del 18.11.2015) aveva CP_1 attestato la esaustività delle relazioni inerenti gli obiettivi intermedi risalenti al 21 aprile e al 21 agosto 2015; pertanto, dagli atti poteva evincersi che la stessa , nei mesi Parte_2 antecedenti all'attivazione delle verifiche della , era stata sottoposta a controlli da parte CP_1 del Ministero dell'Economia, del Collegio sindacale e dalla Corte dei Conti, a seguito dei quali, nell'aprile del 2015, in condivisione con gli indirizzi fissati dalla Sezione Regionale di Controllo, era stato predisposto un Piano Operativo di Attuazione (POA), finalizzato: (i) al superamento Parte delle criticità accumulatesi all'indomani dell' accorpamento di alcune;
(ii) all'equilibrio dei bilanci aziendali;
(iii) al ripiano delle irregolarità riscontrate;
(iv) a garantire una gestione corretta ed imparziale dell' , coerente con gli obblighi imposti del vigente piano di rientro CP_4 sanitario regionale.
Deduceva l'infondatezza di tutte le contestazioni, precisando, anzi, che al momento della sospensione e della revoca dall'incarico egli era stato impegnato in una analitica attività volta alla attuazione degli obiettivi del piano di rientro, come confermato dai controlli della Corte dei
Conti (cfr. deliberazione Corte dei Conti sezione controllo n. 157 del 20.05.2020); in particolare, evidenziava che, a fronte della Delibera del 24.02.2015 n.17/2015/PRSS della Corte dei Conti -
Sezione Regionale di Controllo, trasmessa al Presidente della quale Controparte_1
Part Commissario ad acta, al Direttore Generale della al Direttore Generale per la Tutela della
Salute della dott. e al Presidente del Collegio sindacale della Controparte_1 Persona_2
Part con cui si invitava “la , il Commissario ad Acta, e la , nell'ambito Parte_8 CP_1 delle rispettive competenze e potestà decisionali, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente delibera, ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le gravi pagina 9 di 44 irregolarità riscontrate..."- egli, in data 21.04.2015, trasmetteva la Delibera n. 166 del 21 aprile
2015 con la quale era stato adottato il "Programma Operativo Aziendale" contenente le azioni volte a rimuovere le irregolarità evidenziate, con allegato report
Il ricorrente chiedeva, quindi, di accertarsi e dichiararsi la nullità, illiceità, illegittimità del provvedimento di sospensione dell'incarico di Commissario Straordinario dell' Pt_3 adottato dalla con Delibera di Giunta del 6.11.2015 n. 534 e del Controparte_1 provvedimento di revoca dell'incarico adottato con Delibera di Giunta del 29.12.2015 n. 873, per tutti i motivi di cui al ricorso e per quelli già evidenziati nel giudizio innanzi al TAR;
chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti, nello specifico del danno economico e da perdita di chance, del danno di immagine, patrimoniale, biologico, esistenziale, morale;
chiedeva condannarsi la a revocare i menzionati atti e a risarcire al Controparte_1 ricorrente i conseguenziali danni patrimoniali e non, da liquidarsi in €. 419.521,52 (o in subordine, €. 233.841,44) per danno patrimoniale/economico subito per la illegittima/illecita sospensione/revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza;
in €. 171.662,44 per danno d'immagine; in €.100.000,00 per danno biologico;
in €.100.000,00 per danno morale ed
€.80.000,00 per danno esistenziale, o, comunque, nelle diverse somme ritenute di giustizia.
2.Si costituiva la , chiedendo il rigetto delle avverse domande. Controparte_1
L'Ente rilevava che -con nota prot.n. 458629 del 6/11/2015- nell'esercizio dei competenti poteri di vigilanza e controllo sull'operato delle il Direttore Generale della Controparte_6
D.G. Tutela per la Salute, con riferimento alla , segnalava alla Parte_2 CP_1
puntualmente e analiticamente, plurime criticità della gestione commissariale,
[...] anche con riferimento all'anno 2015.
Deduceva che le criticità erano le seguenti (testualmente riportate di seguito):
“
1. Sulla base delle elaborazioni fornite dall'ADVISOR contabile, emerge che l ha CP_4 provveduto solo in parte al conseguimento dell'obiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett.a) del D.L. n.95/2012 (c.d. spending review) procedendo alla rinegoziazione dei contratti in misura non sufficiente, attestandosi su una percentuale dell'1,3% in luogo 5% atteso, con un risparmio di soli 940.000, euro a fronte dei 3.650.000 euro attesi. Dalle elaborazioni dei dati resi disponibili dal Sistema “Tessera Sanitaria” emerge che la spesa farmaceutica convenzionata nei primi nove mesi del 2015, rispetto agli obiettivi di riduzione di cui al DCA n. 27/2013, ha fatto registrare un sostanziale incremento in controtendenza rispetto all'andamento medio delle altre aziende sanitarie. Analoga situazione si registra per prestazioni pagina 10 di 44 di specialistica ambulatoriale ad alto costo (c.d. lett.R) per le quali non si conseguono gli obiettivi di cui al DCA n. 101/2013.
3. Il Collegio Sindacale ha rilevato criticità:
-nel sistema di gestione contabile con probabili rischi di duplicazioni di pagamento, che necessitano di ogni opportuno approfondimento ((cfr. verbale n. 6 del 2.4.2015);
-nell'inventario di beni mobili ed immobili (cfr. verbale n.9 del 11.5.2015);
-in ordine allo stato patrimoniale dell' in relazione alla mancata corretta rilevazione CP_4 delle immobilizzazioni materiali, quote di ammortamento, rimanenze, crediti (carte contabili da regolarizzare), debiti verso fornitori, interessi passivi, sopravvenienze passive;
sui fondi contrattuali e la corresponsione del salario di produttività, assenza di una situazione aggiornata del contenzioso con evidenti ripercussioni sul corretto utilizzo del fondo rischi;
assenza di adeguato monitoraggio delle posizioni debitorie che rende le medesime non sufficientemente attendibili (verbale n.13 del 10.7.2015).
-la perdurante assenza di misure atte a contrastare, generalmente ed in maniera efficace, le anomalie sulle duplicazioni di pagamento (verbale n.15 del 29.9.2015 e verbale n.17 del
29.10.2015).
Il Collegio Sindacale ha espresso parere non favorevole al bilancio consuntivo 2014 evidenziando di non aver potuto procedere, con regolarità, all'effettuazione delle verifiche di cassa a causa dell'incompletezza della documentazione di supporto (mancanza della riconciliazione dei dati di cassa con le risultanze degli estratti dei conti della Parte_9 nella qualità di Centrale Unica dei pagamenti) (cfr. verbale n.13 del 10.7.2015).
5.presunte irregolarità nell'ambito del servizio trasporto infermi, per i quali la ha già CP_1 avviato procedure di verifica.”
Pertanto, con l'adottata delibera di sospensione 534/2015, in seguito alla istruttoria della DG e dei significativi scostamenti dagli obiettivi connessi all'attuazione del piano di rientro, erano messe in rilievo alcune delle criticità riscontrate nella gestione commissariale del dott.
riferite: Pt_1
“
1. all'effettivo conseguimento dell'obiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett.
a) del D.L. n. 95/2012;
2. agli scostamenti della spesa farmaceutica convenzionata rispetto agli obiettivi stabiliti con
DCA n. 27/2013;
3. alla spesa relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
4. al sistema di gestione contabile;
pagina 11 di 44
5. alla corretta tenuta dell'inventario di beni mobili ed immobili;
6. allo stato patrimoniale dell' in relazione: alla rilevazione delle immobilizzazioni CP_4 materiali, alle quote di ammortamento, alle rimanenze, ai crediti, ai debiti verso fornitori, alle sopravvenienze passive;
7. ai fondi contrattuali ed alla corresponsione del salario di produttività;
8. alla gestione del contenzioso e de/fondo rischi;
9. all'adozione di idonee misure per contrastare duplicazioni di pagamento;
10. a/ servizio trasporto infermi;
11. al parere non favorevole a/ bilancio consuntivo reso dal Collegio Sindacale.”
Con nota prot. 0763439 del 10.11.2015, veniva comunicato al l'avvio del Pt_1 procedimento volto all'accertamento dei presupposti per l'eventuale revoca dell'incarico commissariale conferito con DGRC 13/2015 e, al contempo, si rappresentava la pendenza di verifiche relative agli scostamenti della gestione commissariale rispetto agli obiettivi connessi all'attuazione del piano di rientro e alle criticità riscontrate dalla direzione generale;
effettuate dal le controdeduzioni, con Delibera n. 639/2015 veniva differito di venti giorni il Pt_1 termine di conclusione del procedimento di verifica avviato con DGRC 534/2015.
Con note prot.n.0836398 del 3.12.2015 e prot.118784 del 22/12/2015, il nuovo Commissario
Straordinario, dott.ssa relazionava alla DG Tutela della Salute sulle criticità Per_3 rilevate in merito alla gestione commissariale del dott. . Pt_1
Con delibera n. 873 del 29/12/2015, alla luce delle relazioni della dott. la Giunta Per_3 regionale disponeva la revoca dell'incarico commissariale al dott. , come peraltro Pt_1 previsto nella stessa delibera di conferimento dell'incarico commissariale n.13/2015, laddove era stabilito che in caso di accertamento di mancata o incompleta esecuzione delle funzioni di perseguimento degli obiettivi attribuiti sarebbe stata disposta la revoca dell'incarico commissariale;
nella delibera si dava atto che “a) dagli esiti delle verifiche svolte – come risultanti dalle relazioni del 3.12.2015 e del 22.12.2015 …(omissis)- risulta comprovato lo scostamento dagli obiettivi stabiliti dal Piano di Rientro e la mancata o incompleta osservanza delle disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad Acta e delle specifiche direttive emanate per la realizzazione delle misure di razionalizzazione della spesa, tali da determinare il concreto esercizio della facoltà di revoca dall'incarico contemplato nella DGRC n. 13/2015; e che “ b) anzi, i disallineamenti registrati necessitano di tempestive azioni correttive e di immediate soluzioni operative tese a scongiurare il protrarsi di effetti pregiudizievoli a carico dell'Ente, per le gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento giuridico a carico delle pagina 12 di 44 Regioni inadempienti sottoposte a Piano di Rientro;
c) inoltre, le peculiari anomalie ed irregolarità amministrative segnalate richiedono l'adozione di misure idonee al loro superamento ed al conseguente accertamento di eventuali connesse responsabilità”.
Deduceva parte resistente, quindi, che già con nota prot.n.458629 del 6/11/2015 il Direttore
Generale della DG Tutela per la Salute, con riferimento alla , segnalava Parte_2 puntualmente le plurime criticità della gestione commissariale, anche con riferimento all'anno
2015, criticità, poi, confermate dalla dott.ssa ella relazione assunta al protocollo Per_3 regionale n. 894233 del 22.12.2015, a seguito del mandato conferito con DGRC n.534/2015
(cfr. nota prot. n. 62469 del 29/1/2016).
Rilevava la che le criticità riscontrate dal sostituto del ricorrente Controparte_1 attenevano al mancato conseguimento del risparmio economico imposto dall'art. 15, comma
13, lett. a) del DL n. 95/2012; all'abusivo ricorso a Proroghe contrattuali;
alle problematiche emerse nella Procedura di gara trasporto infermi;
all'incremento della Spesa relativa alla specialistica ambulatoriale;
ai rilievi sulla Gestione contabile, alla non corretta tenuta dell'inventario, alle problematiche rappresentate quanto alle Rimanenze, ai Fondi contrattuali, al Personale.
Evidenziava che dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai competenti Uffici regionali sui rilievi relativi alla spesa farmaceutica e alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, contraddistinte dalla lettera R, erano emerse altre criticità.
Nello specifico, in ordine alla spesa farmaceutica, nella nota prot. n. 62469 del 29.01.2016 si osservava che “Il Decreto Commissariale 27/2013, sulla base delle criticità concernenti la spesa farmaceutica territoriale, assegna obiettivi di razionalizzazione della spesa in generale, di contrazione, da conseguire con gli strumenti ivi disciplinati, in particolare per specifici raggruppamenti di farmaci contraddistinti dalle categorie di ATC di IV livello, come descritto nel citato decreto. Lo stesso decreto commissariale individua, inoltre, tra gli strumenti di monitoraggio, il Cruscotto Tessera Sanitaria agli indicatori di appropriatezza prescrittiva Pa monitorati nel Cruscotto , elaborati dall'AIFA ai sensi dell' art. 11,comma 7 lett. b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che nel
Cruscotto del Progetto Tessera Sanitaria, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 326 del 24.11.2003
e s.m.i., è stato implementato con il sistema di monitoraggio.
Le criticità concernenti lo sforamento dei tetti per la spesa farmaceutica territoriale rappresentano, altresì, i presupposti del decreto commissariale n. 57 del 29.05.2015 che aggiorna gli obiettivi indicati nel decreto 27/2013, indicando ulteriori strumenti per il loro pagina 13 di 44 conseguimento. Emerge, chiaramente, che nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dal decreto commissariale n. 27/2013, in tre casi (categorie ATC4; C09BA; C09CA; C09DA), l'
[...]
risulta la peggiore a livello regionale, al di sotto dell'obiettivo e della media Parte_2 regionale: mentre risulta penultima con riferimento alla categoria ATC4 N06AB…”
In ordine, poi, alle prestazioni di specialistica ambulatoriale contraddistinte dalla lettera R, si evidenziava “Altro indicatore utilizzato nella valutazione dei risultati conseguiti dai rappresentati legali delle è rappresentato dall'obiettivo stabilito dal decreto commissariale Controparte_4
n. 101 del 10.10.2013, per alcune tipologie di prestazioni ambulatoriali ad altro costo, denominate prestazioni contrassegnate dalla lettera R di cui al DM 150/1996, anch'essa monitorate attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
In tale decreto, ad integrazione di quanto indicato al punto 3) del dispositivo del decreto commissariale n. 88 del 24 luglio 2013 ed al fine di introdurre un ulteriore strumento di controllo della spesa non appropriata a vantaggio dell'appropriatezza prescrittiva, in assenza di variazioni di rilievo nei dati epidemiologici, si è stabilito che : a) i volumi massimi riconoscibili Parte nell'esercizio 2013 delle prestazioni contrassegnate dalla lettera R per singola sono fissati nella misura riscontrata nel 2012 entro un margine di incremento massimo del 5%; b) per il complesso delle prestazioni contrassegnate dalla lettera R, riconducibili ai codici ivi elencati corrispondenti alle prestazioni maggiormente impattanti sulla spesa e a maggior rischio di inappropriatezza e per questo monitorati attraverso il Sistema TS, si è indicato il numero di prestazioni rilevate nel 2012 che costituiscono il limite massimo di erogazione di tali prestazioni Parte nell'esercizio 2013, con un margine di incremento per singola non superiore al 5%. Parte Il citato decreto ha, inoltre, individuato una serie di adempimenti, soprattutto a carico delle nelle quali la tendenza alla crescita della spesa era più elevata. Ulteriori adempimenti ed indicazioni sulle attività da effettuare per porre fine o quanto meno rallentare il fenomeno dell'inappropriatezza sulle prestazioni R, sono contenute in diverse circolari commissariali.
…
L' è dunque l'azienda nella quale si è registrato il maggior incremento di tali Parte_2 prestazioni, in netto contrasto con gli obiettivi di controllo dell'appropriatezza e di riduzione Parte della spesa assegnati ai rappresentanti legali delle (Cfr. nota prot. n. 62469 del
29.1.2016).
Parte resistente sosteneva, quindi, che l'incarico affidato al dott. era stato Pt_1 correttamente e legittimante revocato, così come espressamente previsto nella stessa delibera pagina 14 di 44 di conferimento dell'incarico commissariale n.13/2015 in caso di accertamento di mancata o incompleta esecuzione delle funzioni e di omesso perseguimento degli obiettivi attribuiti e di plurime, gravi e comprovate criticità gestionali, come innanzi evidenziate, anche in applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001, a mente del quale “
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo…”.
Rilevava che la competenza a deliberare la sospensione e/o la revoca dell'incarico apparteneva alla Giunta regionale, costituendo esercizio della medesima competenza esercitata con la nomina;
pertanto, era indubbio che la revoca di un incarico rientrasse nella competenza dello stesso organo che ne aveva disposto la nomina;
doveva escludersi quindi la competenza del Commissario governativo, come invece sostenuto dal ricorrente.
Evidenziava l'insussistenza del paventato difetto di motivazione, tenuto conto che la DGRC
n.534/2015, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, lungi dall'indicare ipotetici e generici scostamenti inerenti agli obiettivi del piano di rientro, dava conto di significativi scostamenti rispetto agli obiettivi connessi all'attuazione del Piano di Rientro, nonché di criticità amministrative, specificando dettagliatamente i rilievi negativi nella gestione commissariale, testualmente riportati; inoltre, le relazioni allegate alla DGRC 873/2015 davano atto dell'esito delle verifiche svolte e delle relative risultanze, nonché dell'inosservanza delle disposizioni contenute dei decreti del Commissario ad acta e delle direttive emanate per la realizzazione della razionalizzazione della spesa.
La Regione osservava, altresì, che la possibilità di adozione di provvedimenti cautelari di sospensione prima della comunicazione dell'avvio del procedimento disposta in data
10.11.2025 era prevista dall'art. 7 comma 2 della L. 241/90; richiamava le motivazioni della sentenza della S.C. n. 18481 del 10.05.2022, con cui la precedente sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli, n. 6916/21, menzionata dal ricorrente a sostegno della natura discriminatoria o ritorsiva del provvedimento di revoca, era stata cassata senza rinvio.
Evidenziava l'insussistenza di danni in capo al ricorrente, che non erano stati comunque comprovati, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dal ricorrente. pagina 15 di 44 3.La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e con espletamento di TU ed è stata decisa alla udienza di discussione del 7.10.2025.
____
4.La domanda va accolta nei limiti di seguito specificati.
Emerge dagli atti che, con delibera n. 13 del 16.01.2015, la Giunta Regionale della CP_1 nominava il ricorrente, dott. , Commissario Straordinario della
[...] Parte_1
Parte
, per 30 giorni e comunque sino alla nomina del Direttore Generale all'esito Parte_2 della procedura in corso.
Nello specifico, nella delibera di nomina si disponeva, “al fine di garantire, oltre alla gestione della predetta e l'erogazione delle prestazioni sanitarie e dei Livelli Essenziali di CP_4
Assistenza, la piena, tempestiva ed efficace attuazione delle misure urgenti disposte dal
Governo e il conseguimento degli obiettivi del Piano di Rientro”, la gestione commissariale straordinaria della , fino al passaggio alla gestione ordinaria con la nomina Parte_2 del Direttore Generale, stabilendo che “il predetto Commissario dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad Acta e nelle specifiche direttive emanate per la realizzazione delle misure di razionalizzazione previste dal Piano di Rientro”; era previsto, altresì, “attesa la rilevanza strategica delle attività e dei compiti assegnati, anche in considerazione delle gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento giuridico a carico delle Regioni inadempienti, che nel caso in cui ne venga accertata la mancata o incompleta esecuzione la Giunta Regionale potrà disporre la revoca dell'incarico commissariale”; Parte sulla scorta degli atti depositati, la nomina del Direttore Generale della predetta risulta adottata dalla solo in data 6.08.2019, con Delibera di Giunta n. 372 (all. 10 fascicolo CP_1 ricorrente); con delibera di giunta regionale n. 534/2015 del 6.11.2025, era disposta la sospensione del dott. dalle funzioni commissariali per trenta giorni, nelle more del completamento del Pt_1 procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti per l'eventuale revoca dell'incarico commissariale conferito con DGRC n.13/2015; era quindi nominata quale Commissario straordinario dell' sostituzione del dott. , nelle more del Parte_11 Pt_1 procedimento di verifica in corso e, comunque, per non oltre 30 giorni- la dott.ssa Persona_4 con l'incarico di procedere, in raccordo alla DG Tutela per la Salute, alla verifica
[...] delle criticità riscontrate, alla gestione della Azienda Sanitaria, all'erogazione delle prestazioni pagina 16 di 44 sanitarie e dei livelli essenziali di assistenza e a garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad Acta e nelle specifiche direttive emanate per la realizzazione delle misure di razionalizzazione previste dal Piano di Rientro;
si prevedeva di demandare alla DG Tutela per la Salute, in raccordo con il Commissario Straordinario,
l'espletamento del procedimento diretto all'accertamento della sussistenza, nella gestione commissariale dell' , di criticità amministrative. Parte_12
La DGRC 534/2015 già elencava le “criticità” riscontrate nella gestione commissariale del dott.
, riferite: Pt_1
“
1. all'effettivo conseguimento dell'obiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett.
a) del D.L. n. 95/2012;
2. agli scostamenti della spesa farmaceutica convenzionata rispetto agli obiettivi stabiliti con
DCA n. 27/2013;
3. alla spesa relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
4. al sistema di gestione contabile;
5. alla corretta tenuta dell'inventario di beni mobili ed immobili;
6. allo stato patrimoniale dell' in relazione: alla rilevazione delle immobilizzazioni CP_4 materiali, alle quote di ammortamento, alle rimanenze, ai crediti, ai debiti verso fornitori, alle sopravvenienze passive;
7. ai fondi contrattuali ed alla corresponsione del salario di produttività;
8. alla gestione del contenzioso e de/fondo rischi;
9. all'adozione di idonee misure per contrastare duplicazioni di pagamento;
10. a/ servizio trasporto infermi;
11. al parere non favorevole a/ bilancio consuntivo reso dal Collegio Sindacale.” con DGRC n. 639 del 2 dicembre 2015, era differito di venti giorni il termine di sospensione dalle funzioni commissariali stabilito dalla citata DGRC n. 534/2015; con successiva Delibera di G.R. n. 873 del 29.12.2015, l'Amministrazione convenuta disponeva la revoca di esso ricorrente dalle funzioni di Commissario Straordinario dell
[...]
; nel provvedimento - richiamati i rilievi già contenuti nella delibera di sospensione Parte_2
n. 534, la nota assunta al protocollo regionale 0836 398 del 3/12/2015 a cura del “nuovo”
Commissario Straordinario dell' , contenente una prima disamina delle criticità Parte_2 rilevate e la nota del 22/12/2015, contenente relazione definitiva relativamente agli esiti delle verifiche effettuate- veniva evidenziato che dagli esiti delle verifiche svolte risultava comprovato lo scostamento dagli obiettivi stabiliti dal piano di rientro e la mancata o incompleta osservanza pagina 17 di 44 delle disposizioni contenute nei decreti del commissario ad acta e delle specifiche direttive emanate per la realizzazione delle misure di razionalizzazione della spesa, tali da determinare il concreto esercizio della facoltà di revoca dall'incarico contemplato dalla delibera n.13/2015; inoltre, era posto in rilievo che i disallineamenti registrati necessitavano di tempestive azioni correttive ed immediate soluzioni operative tese a scongiurare il protrarsi di effetti pregiudizievoli a carico dell'ente, per le gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento giuridico a carico delle Regioni sottoposte a piano di rientro; venivano altresì ricordate le peculiari anomalie ed irregolarità amministrative segnalate, che richiedevano l'adozione di misure idonee al loro superamento ed al conseguente accertamento di eventuali connesse responsabilità; di conseguenza, nelle more della nomina del nuovo direttore generale, veniva disposta la revoca del ricorrente ed istituita Gestione Commissariale con nomina della dott.ssa uale Commissario Straordinario, per 60 gg. e, comunque, fino alla nomina del Per_3
D.G., con contestuale nomina di ulteriori due sub Commissari, uno con funzioni amministrative,
l'altro con funzioni sanitarie, fino alla scadenza dell'incarico conferito al Commissario
Straordinario.
5. Tanto premesso, posto che il ricorrente richiama, a sostegno del ricorso, alcuni dei vizi già denunciati in sede amministrativa, deve in primo luogo chiarirsi che il presente processo ha ad oggetto non già l'atto amministrativo, di per sé considerato, bensì il rapporto sostanziale e, quindi, la cognizione dell'adito Tribunale attiene alla verifica della sussistenza/sufficienza delle ragioni per le quali il ricorrente era stato sospeso -e poi definitivamente revocato- dall'incarico di Commissario Straordinario della . Parte_2
Deve, in ogni caso, anche per completezza motivzionale, rilevarsi che non risultano profili di
“incompatibilità” o “carenza di potere” in capo alla Giunta Regionale alla adozione dei provvedimenti impugnati, con cui il dott. è stato prima sospeso e poi rimosso Pt_1 dall'incarico, in quanto:
l'incarico di Commissario Straordinario della era stato conferito al ricorrente Parte_2 proprio dalla Giunta regionale (peraltro, , come si legge delle Delibera n. 13/2015, già Pt_1
Direttore Amministrativo della medesima , aveva per un breve periodo svolto le CP_4 funzioni di D.G., stante la vacatio della figura del D.G. e, tuttavia, risultava decorso il limite temporale massimo concesso per tali funzioni, in ragione delle previsioni dell'art. 3, comma 6,
pagina 18 di 44 e 3 bis, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, nella formulazione allora vigente, e dell'art. 18 della
L.R. n. 32/1994); nella delibera di nomina n.13/2015, la stessa Giunta regionale, stabilite le funzioni attribuite al commissario, prevedeva espressamente la possibilità di revoca dall'incarico commissariale in caso di mancato o incompleto raggiungimento degli obiettivi o carenze nella esecuzione delle funzioni;
non risulta pertinente il richiamo, operato dal ricorrente, alla L. 222/2007, art. 4, che disciplina la nomina del commissario ad acta per il periodo di vigenza del Piano di rientro per le
Regioni, con la facoltà, fra le altre, di proporre alla Regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere, dato che nel caso in esame la nomina del ricorrente era avvenuta da parte della Giunta Regionale (non del Commissario ad acta eventualmente nominato per la ) in dipendenza del -contestualmente- Controparte_1
Parte disposto “Commissariamento Straordinario” della nelle more della nomina del D.G. (come indicato della delibera n. 13/2015 e come pure contemplato ed astrattamente previsto dalla n. 32/1994, art.35); CP_7
i provvedimenti in esame (DGRC 534/2015 e DGRC 873/2015) appaiono sufficientemente motivati, in quanto sorretti da adeguata e congrua indicazione delle ragioni relative alla sospensione (DGRC 534/2015) e alla revoca (DGRC 873/2015), anche in virtù dei rinvii contenuti nelle premesse e nella parte motiva delle citate Delibere;
non si ravvisa alcuna tardività circa la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, effettuata dopo l'adozione della delibera di sospensione, data la natura cautelare del provvedimento adottato (cfr. art. 7 comma 2 L. 241/90).
6. Sotto altro profilo, non può ritenersi integrata la natura discriminatoria o ritorsiva della revoca dell'incarico, sostenuta dal ricorrente.
Dal complessivo incarto, infatti, non emerge con certezza che la revoca dall'incarico abbia avuto la sua effettiva ed esclusiva ragione d'essere nel fatto che nel maggio 2015 era mutato lo schieramento politico al governo della . Controparte_1
Non risulta, infatti, fornita univoca o convincente prova della natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento, ossia non è stato dimostrato che, in assenza di una obiettiva ragione di revoca, la decisione di sospendere e poi di revocare il dott. sia stata dettata - Pt_1 esclusivamente- dall'intervenuto mutamento dello schieramento politico o dalle convinzioni pagina 19 di 44 politiche del ricorrente o, comunque, dal venir meno della sua affinità politica con l'esecutivo regionale da ultimo in carica.
Si osserva, in primo luogo, che le delibere impugnate risultano adottate 6/7 mesi dopo le elezioni amministrative, che il ricorrente colloca nel maggio 2015 e, quindi, non vi è stata una sua repentina o immeditata sostituzione;
inoltre, nelle delibere in contestazione, come già accennato, sono esattamente indicati i
“plurimi motivi” della sospensione e della revoca, con rinvio alla disposta istruttoria, del cui espletamento vi è prova documentale.
Tali elementi, di per sé considerati, fanno intendere che la sostituzione del sia Pt_1 avvenuta in seguito all'esercizio, da parte della Giunta, dei suoi poteri di risolvere il rapporto in caso di riscontrati gravi motivi attinenti alla gestione aziendale (poteri del tutto legittimi, ove esercitati correttamente, ossia in caso di effettiva sussistenza dei rilievi mossi al Dirigente), mentre non appaiono sintomatici o presuntivi della prospettata discriminazione.
Va pure evidenziato che la sentenza della Corte di Appello di Napoli, con cui il dott. Per_1
(Consigliere del Presidente della con delega alla Sanità) veniva Controparte_1 condannato dalla Corte di Appello di Napoli per “violenza privata continuata” in danno, tra gli altri, del , a due anni di reclusione, richiamata a sostegno della natura discriminatoria Pt_1 della revoca, risulta -come accennato- cassata senza rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18481, pubblicata il 10.05.2022, cosicché non fa “stato alcuno” nel presente giudizio (cfr. art. 652 c.p.p.), anche perché, come emerge dalla lettura della sentenza,
si era costituito parte civile. Pt_1
Inoltre, si osserva che il menzionato non era tra i componenti della Giunta Per_1
Regionale che risulta aver emesso le due delibere oggi impugnate, né emerge che abbia in qualche modo condizionato la decisione della Giunta con le sue pregresse condotte (pur ove esse siano da reputarsi effettivamente poste in essere) o che tali condotte siano state compiute dal u indicazione/sollecitazione/ “mandato” della Giunta Regionale. Per_1
Peraltro, il ricorrente neppure allega specificamente se -in concreto - egli aveva legami politici effettivi con lo schieramento politico regionale precedente, in carica al momento della sua nomina, che neppure menziona esplicitamente.
In altri termini, non emerge con ragionevole verosimiglianza che il sia stato sospeso Pt_1
e poi revocato dall'incarico per la sola motivazione che egli sarebbe stato ritenuto contiguo alla pregressa amministrazione regionale o, comunque, non “in linea” o “in discontinuità” con quella successiva. pagina 20 di 44 Né l'acquisizione di ulteriori atti del processo penale menzionato o l'espletamento della richiesta prova testi appariva dirimente sul punto, anche valutato il fatto che agli atti sono state già prodotte le sentenze penali e molti atti del dibattimento penale, tra cui le trascrizioni delle testimonianze, per cui la prova, sul punto, non risultava rilevante o dirimente ai fini della decisione, motivo per il quale non è stata ammessa (cfr. richieste istruttorie reiterate anche in sede di discussione).
Va quindi ritenuto non integrato il motivo discriminatorio o ritorsivo.
7.Esclusa la sussistenza del motivo discriminatorio/illecito, va rimarcato che oggetto del processo è quello di verificare l'idoneità/la congruità/la sufficienza delle ragioni poste a fondamento dei provvedimenti di sospensione e poi di revoca del dall'incarico di Pt_1
Commissario Straordinario della . Parte_2
Sul punto, va operato un opportuno richiamo alla motivazione della sentenza del TAR
Campania n. 60/2022, laddove era stato affermato che l'odierna controversia -afferente alla revoca dell'incarico di commissario straordinario con funzioni di direttore generale Parte della conferito dall'organo di vertice politico della - ricadeva nella Controparte_1 giurisdizione del G.O., dato che al Commissario erano stati attribuiti la rappresentanza dell'ente, nonché tutti i poteri di organizzazione e di gestione indispensabili per porre riparo al difetto di attività degli organi ordinari, con assunzione di tutti i poteri, con connesse responsabilità, che la legge attribuisce all'organo ordinario, ossia al Direttore Generale.
Può infatti ritenersi che vi sia un sostanziale parallelismo - sotto il profilo del regime giuridico del rapporto, dell'atteggiarsi del potere pubblicistico nella fase di nomina, nella successiva fase funzionale di svolgimento e, poi, di cessazione del rapporto, nonché della individuazione della situazione giuridica soggettiva di cui è chiesta la tutela, nel caso in cui sia intervenuta revoca dell'incarico- tra la figura del Commissario Straordinario e quella del Direttore Generale.
Invero, il provvedimento di nomina del D.G. e quello del Commissario Straordinario sono entrambi caratterizzati dalla natura di atto di alta amministrazione, così come la fase di svolgimento funzionale del rapporto è del tutto assimilabile a quella di natura privatistica che Parte lega il Direttore Generale alla di appartenenza, con la conseguenza che la verifica dell'adito Tribunale si sostanzia nell'analisi dei presupposti che l'amministrazione ha posto a fondamento del provvedimento di sospensione d'urgenza, prima, e della risoluzione, poi, del rapporto.
pagina 21 di 44 Oggetto dell'odierno giudizio è dunque accertare se il prospettato inadempimento del alle funzioni e ai compiti a lui assegnati- si sia Controparte_8 effettivamente verificato, se esso sia grave, se sia imputabile al Controparte_8 nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale dell'azienda; l'esame del Tribunale è dunque incentrato sulla verifica dell'inadempimento per mancato conseguimento degli obiettivi degli obblighi assegnati al Commissario Straordinario con la delibera di conferimento dell'incarico e sul riscontro dei presupposti per la risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi, valutando altresì se la gestione aziendale presentava una situazione di grave carenza per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità imputabile al Dirigente.
Deve, in ultima analisi, valutarsi se nel caso in esame siano integrati e comprovati i motivi posti a fondamento delle delibere di sospensione -e poi di revoca- e se, effettivamente, possa configurarsi una responsabilità dirigenziale, intesa come inidoneità allo svolgimento dell'incarico di gestione conferito, con conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi.
Appare altresì opportuno chiarire che, trattandosi di una ipotesi di lavoro autonomo, ancorché per parte della giurisprudenza di merito riconducibile allo schema della c.d. parasubordinazione, alla odierna fattispecie si applicano i principi generali in materia contrattuale, nel senso che il recesso del datore di lavoro prima della scadenza del termine, senza giusta causa o senza che siano riscontrati gravi motivi, configura un'ipotesi di inadempimento contrattuale che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dà diritto non già alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma al risarcimento del danno.
Ne consegue che l'eventuale insussistenza dei motivi di sospensione o revoca posti a fondamento delle delibere della Giunta regionale rileva elusivamente come ipotesi di inadempimento contrattuale, dato che configura un recesso anticipato ed ingiustificato della dal rapporto di lavoro, che può dar vita ai normali rimedi previsti in sede di CP_1 responsabilità contrattuale, costituiti, nel caso di specie, dal risarcimento del danno subito dal Dirigente illegittimamente -ossia senza congrua o sufficiente ragione- e anzi tempo revocato.
Nel ricordare che il dott. ha ricoperto l'incarico di Commissario dal 16.01.2015 (cfr. Pt_1
Delibera di nomina n. 13/2015) fino alla sospensione per gg. 30 del 6.11.2015, disposta con
DGRC n. 534, poi prorogata per 20 gg. con DGRC n. 639 del 2.12.2015, e che con DGRC n.
873 del 29.12.2015 gli è stato revocato definitivamente l'incarico, la valutazione in oggetto deve quindi essere circoscritta al lasso temporale di circa 10 mesi, dal 16.01.2015 al
6.11.2015, in cui ha effettivamente ricoperto l'incarico di Commissario Straordinario. pagina 22 di 44 8.Così delimitato l'ambito dell'odierno sindacato giurisdizionale, può affermarsi che le ragioni poste a fondamento dei provvedimenti di sospensione /revoca del Commissario Straordinario non siano integrate e/o non siano state provate:
-in ragione di quanto emerso dalla disposta TU, i cui esiti sono riportati al successivo punto 8.1 di motivazione;
-sulla scorta della complessiva valutazione dei documenti depositati in atti;
-in considerazione del riparto dell'onere probatorio in materia, che imponeva alla CP_1 di provare la effettiva sussistenza dei motivi posti a fondamento delle delibere di
[...] sospensione e di revoca dall'incarico: si segnala, in proposito, che tale onere non è stato assolto e, per molti degli addebiti contestati, le argomentazioni addotte dal , Pt_1 unitamente alla documentazione versata in atti, consentono di affermare anche l'insussistenza degli addebiti (non già e/o non solo la mancata prova della sussistenza dell'addebito).
8.1. In primo luogo, va opportunamente richiamato l'esito della TU contabile espletata in corso di causa.
Invero, il TU ha rilevato che solo i punti n. 1 e 2 della delibera di revoca n. 873 del 29.12.2015
“possono trovare esplicito riscontro numerico nella documentazione in atti, avendo difatti la gestione conseguito un risparmio dell'1,3% in luogo del 5% previsto dalla predetta Pt_1 normativa”.
In merito al punto 2, relativo agli “scostamenti della spesa farmaceutica convenzionata rispetto agli obiettivi stabiliti con DCA n. 27/2013” il TU ha tuttavia precisato che non vi sono scritture contabili sulle quali effettuare i dovuti riscontri, dato che “vi è una scheda riepilogativa allegata alla relazione che evidenzia effettivamente uno scostamento rispetto agli obiettivi definiti”, pure osservando che “dagli atti del dott. si evince che tali scostamenti riguardavano tutte le Pt_1
Parte Parte
e la , consapevole della problematica comune a tutte le ed in Controparte_1 considerazione della necessità di adeguare gli obiettivi, emanava il DCA 56/2015 con il quale differiva a fine 2015 e 2016 il raggiungimento degli obiettivi”.
Il TU ha più in generale evidenziato che dalla documentazione in atti non risultano scritture contabili, bilanci o situazioni contabili contenenti dati analitici che consentano di raffrontare i dati oggetto di contestazione, anche con comparazione “da un esercizio all'altro” (TU: non risultano allegate alle delibere impugnate, né risulta depositato in atti da parte della CP_1
pagina 23 di 44 documentazione attestante i rilievi mossi se non per rinvio ad altri documenti CP_1
(relazioni dott.ssa verbale collegio Sindacale). Per_3
Sullo specifico punto della spesa relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, in relazione al quale la dott.ssa aveva affermato un incremento della spesa del Per_3
300% rispetto al 2013, il TU ha rilevato che “nella produzione in atti mancano del tutto le scritture contabili che possano consentire allo scrivente di verificare lo scostamento dichiarato in relazione”; sul “sistema di gestione contabile” (punto 4), sulla “corretta tenuta dell'inventario di beni mobili
e immobili” (punto 5) e sul punto 6, ossia “lo stato patrimoniale dell'azienda in relazione: alla rilevazione delle immobilizzazioni materiali, alle quote di ammortamento, alle rimanenze, ai crediti, ai debiti verso fornitori, alle sopravvenienze passive”, il TUha rilevato che “non risulta possibile allo scrivente CTU stabilire se all'epoca dei fatti il sistema contabile adottato fosse o meno corretto, così come pure la correttezza dell'inventario, le rimanenze e quant'altro trattato nel presente punto”; sui fondi contrattuali e sulla corresponsione del salario di produttività, il TU ha evidenziato che sia nella relazione della dott.ssa sia dagli atti di causa non risultano elementi tali da Per_3 poter riferire ulteriormente sul punto. Anzi sul punto è opportuno osservare, come riportato nelle osservazioni del CTP, che la verifica amministrativa è relativa al periodo dall'11/12/2013 al 05/02/2014, periodo in cui il non era stato ancora nominato e relativa agli esercizi Pt_1
2010, 2011, 2012 e 2013.
Quanto alla gestione del contenzioso e del fondo rischi (punto 8), alla adozione di idonee misure per contrastare duplicazioni di pagamento (punto 9), al servizio di trasporto infermi
(punto 10), il TU ha nuovamente ribadito “che non risulta agli atti alcun documento contabile che possa consentire allo scrivente di affermare con certezza che i dati indicati dalle parti siano senza dubbio veritieri. Dati, quindi, per buoni i dati riportati nelle relazioni della dott.ssa
lo scrivente non può che prendere per buoni anche i dati riportati dal dott. , Per_3 Pt_1 dati che tra l'altro non risultano nemmeno smentiti con relativa produzione documentale”.
Pertanto, la espletata TU ha consentito di appurare che, tra le varie contestazioni mosse al dott. nella delibera di revoca, a ben vedere unicamente quelle di cui al punto 1) e 2) Pt_1 risultano avere “un qualche conforto documentale”, mentre le altre non sono state riscontrate dal punto di vista contabile sulla scorta del materiale istruttorio e documentale depositato ed acquisito nel presente processo.
pagina 24 di 44 8.2 Venendo al concreto vaglio delle ragioni poste a fondamento delle delibere impugnate, sulla scorta delle quali l'incarico di Commissario Straordinario della è stato Parte_2 revocato al dott. , si rileva che la DGRC n. 873/15 del 29/12/2015, al punto B, riporta, Pt_1 quali criticità su cui si fonda la disposta revoca (già contenute nella precedente Delibera di sospensione):
1.la questione del mancato conseguimento dell'obiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett. a) del D.L. n. 95/2012;
2. gli scostamenti della spesa farmaceutica convenzionata rispetto agli obiettivi stabiliti con
DCA n. 27/2013.
3. la spesa relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
4. il sistema di gestione contabile;
5. la corretta tenuta dell'inventario di beni mobili ed immobili;
6. lo stato patrimoniale dell' in relazione: alla rilevazione delle immobilizzazioni CP_4 materiali, alle quote di ammortamento, alle rimanenze, ai crediti, ai debiti verso fornitori, alle sopravvenienze passive;
7. i fondi contrattuali e la corresponsione del salario di produttività;
8. la gestione del contenzioso e del fondo rischi;
9. l'adozione di idonee misure per contrastare duplicazioni di pagamento;
10. il servizio trasporto infermi;
11. il parere non favorevole al bilancio consuntivo reso dal Collegio Sindacale.
Devono quindi di seguito essere analizzati i vari “rilievi/addebiti” mossi al . Pt_1
Addebito 1: Mancato conseguimento dell'obiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett. a) del D.L. n. 95/2012.
Quanto al mancato conseguimento dell'obiettivo economico imposto dall'art. 15, comma 13, lett. a) del D.L. n. 95/2012, la riduzione di spesa, come appurato anche dal TU (dato che quello in esame era uno dei pochi rilievi suscettibile di riscontro contabile/documentale), non ha raggiunto il 5% prefissato dalla normativa, bensì l'1,3% ,come risultante dalla documentazione in atti.
Sul punto deve tuttavia richiamarsi la sentenza n. 82/2020 della Corte dei Corti, Sezione
Giurisdizionale per la Campania (pur nella consapevolezza del differente ambito del giudizio della Corte dei Conti, incentrato sulla verifica del danno erariale), che si è pronunciata proprio pagina 25 di 44 sulla questione della riduzione del 5% della spesa sanitaria della , laddove è Parte_2 stato affermato che i convenuti (tra cui il dott. ) si erano diligentemente attivati nei Pt_1 limiti consentiti dalla normativa vigente ed, infatti, il comportamento posto in essere dai convenuti (tra cui il ) è stato valutato immune da censure. Pt_1
Nello specifico, deve osservarsi che le prescrizioni in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria erano contenute principalmente nell'art. 15 comma 13 lett. a) del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, che sanciva un obbligo di riduzione percentuale della spesa, con prescrizione di riduzione del 5% degli importi e delle connesse prestazioni relativi ai contratti di fornitura e di appalto di servizi in essere stipulati da aziende del SN (con esclusione degli acquisiti di farmaci), senza tuttavia introdurre temperamenti tesi a far salvi i diritti alla fruizione dei LEA;
solo in un secondo momento, con le modifiche introdotte dalla legge 228 del 2012, il legislatore ha mitigato il rigore originario della norma -incidente sui rapporti contrattuali già in essere con le ditte appaltatrici- prevedendo la possibilità di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa senza compromettere l'equilibrio del bilancio sanitario, individuando modalità alternative per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario.
Invero, l'art. 1 comma 131 della L. n. 228/2012 aveva previsto che, “al fine di salvaguardare i livelli assistenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni (..) possono comunque conseguire l'obiettivo economico finanziario adottando misure alternative purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario”; analoga possibilità di conseguire misure di risparmio alternative è stata successivamente prevista dal decreto legge n. 66 del 2014, che autorizzava a ridurre gli importi dei contratti in misura del 5% per la loro durata residua.
Nel 2015 interveniva inoltre il decreto legge n. 78, che -all'art. 9 ter- introduceva un meccanismo finalizzato a garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa, prevedendo che per l'acquisto dei beni e servizi della tabella A allegata al decreto, gli enti del servizio sanitario nazionale erano tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comportasse modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5% del valore complessivo dei contratti in essere;
era previsto, inoltre, in caso di mancato accordo con i fornitori entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, che gli enti potessero recedere dal contratto, in deroga alle previsioni del codice civile, senza alcun onere a proprio pagina 26 di 44 carico, ed era prevista anche la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione.
Quindi, il legislatore aveva previsto che l'amministratore proponesse ai fornitori una rinegoziazione del contratto per realizzare l'obiettivo della riduzione;
con l'entrata in vigore del decreto legge 78 del 2015, l'amministrazione non disponeva di un potere autorizzativo di modifica unilaterale dell'oggetto del contratto, ma soltanto di un diritto potestativo di recesso in caso di mancato accordo tra le parti sulla riduzione del prezzo delle prestazioni, controbilanciato da analoga potestà dell'appaltatore di sciogliersi dal vincolo.
Tanto chiarito, risulta dagli atti che:
-in seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2015 del 6.08.2015, ha Pt_1 tempestivamente formulato, come previsto dal D.L. citato, una proposta di riduzione degli importi per 56 contratti, per una spesa complessiva di circa 54 milioni di euro (cfr. pag. 12 sentenza della CdC); tale iniziativa, come indicato dal ricorrente, era risalente al “14.10.2015,
e cioè pochi giorni dopo la Circolare prot. n. 3547/C del 01.10.2015 del Sub-Commissario ad Parte acta per il Piano di rientro prof. , con la quale venivano dettate alle della Parte_13 le ―linee guida per ―rendere operativo il meccanismo introdotto dal citato D.L.” CP_1
Siffatta evenienza non è utilmente contestata dalla resistente ed è pure comprovata dai documenti depositati dal ricorrente agli allegati 21 – 21 bis;
pertanto, è documentale che, ancora prima dello spirare del termine di 30 giorni previsto per l'accettazione o il recesso da parte delle imprese, il ricorrente era sospeso dall'incarico;
-la nomina del ricorrente è avvenuta all'inizio del 2015, a circa tre anni di distanza dalla entrata in vigore del D.L. 95/12, per cui non poteva -evidentemente- essere addebitata al l'esito di una attività prescritta agli enti/ai dirigenti in epoca sensibilmente Pt_1 antecedente rispetto alla assunzione da parte del ricorrente dell'incarico di Commissario Parte Straordinario dell'
-come osservato nella pronuncia della Corte dei Conti n.82/2020, l'obiettivo di risanamento previsto dall'art. 1, comma 131 della L. n. 228/2012 era, comunque, alternativo, e non cumulativo, con gli obiettivi di riduzione della spesa imposti dall'art. 15 comma 13, lett. a) del d.l. n. 95/2012, anche valutata la ratio della indicata norma, tesa ad individuare modalità di riduzione della spesa alternative rispetto alla riduzione percentuale fino ad allora richiesta, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia dei LEA;
pagina 27 di 44 -nella medesima pronuncia è stato altresì osservato che l'obiettivo di riduzione della spesa introdotto a decorrere dal 1.01.2013 era stato comunque raggiunto dalla Parte_2 che, anche per effetto delle economie gestionali conseguite negli anni, dopo le perdite di esercizio registrate nel triennio 2009/2011, a partire dal 2012 aveva fatto registrare costantemente un utile di esercizio, attestandosi nel bilancio 2015 in euro 350.269,00 (pag.
47 della sentenza della Corte dei Conti n. 82/2020).
Peraltro, la stessa Relazione sulla Spending Review prot. 3781/c del 16.10.2015- che, giova ricordarlo, il ricorrente ha ottenuto (solo) in seguito alla sentenza del TAR Campania n.
1230/2016- nell'effettuare l'analisi relativa al conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa delle contempla una indagine sulle annualità 2012, Controparte_5
2013 e 2014; pertanto, anche le criticità ivi esposte si riferivano ai dati certi e disponibili al
31.12.2014 e, quindi, a periodi temporali in cui il ricorrente ancora non aveva assunto l'incarico di cui oggi di discute.
Per tutte le considerazioni innanzi esposte, il rilievo in esame non risulta integrato, dato che non si ravvisa una responsabilità dirigenziale in capo al in ordine al mancato Pt_1 raggiungimento dell'obiettivo nei termini indicati.
Addebito 2: “Scostamenti della spesa farmaceutica convenzionata rispetto agli obiettivi stabiliti con DCA n. 27/2013”.
Sul punto, si osserva che la relazione del neo designato Commissario, dott.ssa Per_3 del 22.12.2015, si limitava a richiamare una nota del Direttore del Dipartimento Area
Farmaceutica che riferiva lo “scostamento” a tutte le;
Parte_14 si ricorda che il DCA 27/2013 del 15.3.2013, adottato quando il ricorrente non era ancora
Commissario Straordinario, aveva ad oggetto la prescrizione dei farmaci compresi in determinate categorie, al fine di incentivare l'utilizzo di farmaci di pari efficacia terapeutica ma di minor costo;
si trattava quindi di atto di indirizzo nei confronti dei medici prescrittori;
erano previste specifiche scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;
era pure previsto che qualora il medico prescrittore non ritenesse di poter utilizzare sui pazienti il farmaco similare al costo più basso era tenuto, contestualmente alla prescrizione, a produrre alla Direzione Sanitaria della propria Azienda Sanitaria Pubblica la scheda paziente di cui al decreto commissariale n.
15 del 30.11.2009, da cui rilevare le motivazioni della scelta.
pagina 28 di 44 Riguardo a tale contestazione, deve rilevarsi che: da un lato, come osservato dal TU (cfr. precedente punto 8.1, a cui si rinvia), non vi sono scritture contabili sulle quali effettuare i dovuti riscontri, dato che risulta solo una scheda riepilogativa, allegata alla relazione del “nuovo” Commissario, che evidenzia effettivamente uno Parte scostamento rispetto agli obiettivi definiti e che comunque mostra che tutte le non avevano raggiunto l'obiettivo; risulta pure che la , in considerazione della necessità di adeguare gli Controparte_1 obiettivi, emanava il DCA 56/2015, con il quale differiva a fine 2015 e fine 2016 il raggiungimento degli obiettivi;
il raggiungimento dell'obiettivo era quindi stato rimodulato nel 2015, con tappe previste a fine
2015 e a fine 2016.
Pertanto, anche in questo caso, da un lato valutata la data di insediamento del ricorrente (cui non possono imputarsi condotte materialmente riferite ad annualità pregresse), dall'altro considerate le iniziative assunte dalla sul punto ed il fatto che non risultava Controparte_1 neppure indicato quali iniziative avrebbero dovuto essere attuate dai vertici aziendali nei casi in cui i medici non avessero prescritto leclassi di farmaci oggetto di monitoraggio, il rilievo non appare integrato.
Addebito 3: “Spesa relativa alle prescrizioni di specialistica ambulatoriale”.
Quanto al rilievo secondo cui vi sarebbe stato un forte incremento degli incarichi provvisori e di sostituzione, pari nel 2015 a circa il 300% rispetto al 2013, si rileva che, anche in questo caso, non vi sono evenienze contabili riscontrate positivamente dal TU.
La prova della sussistenza dell'addebito, come già accennato, ricadeva sulla resistente, che non ha assolto al proprio onere probatorio.
In ogni caso, il dott. ha segnalato al riguardo che lo sforamento dei tetti di spesa Pt_1 della specialistica ambulatoriale fissati con DCA n. 134 del 31.12.2013 era dovuto all'utilizzo di specialisti ambulatoriali nei presidi ospedalieri, al fine di coprire le carenze in organico, per una media di 175 professionisti per l'anno 2015.
Il ha anche osservato che la spesa per la specialistica ambulatoriale infatti è stata Pt_1 ampiamente compensata dalla corrispondente diminuzione di spesa relativa alle cosiddette
―prestazioni aggiuntive svolte dagli specialisti in autoconvenzionamento interno.
pagina 29 di 44 Si è infatti passati da un totale di € 2.381.270,00 per l'anno 2014 a un totale di € 1.439.330,00 per l'anno 2015, con un risparmio di € 940.000,00 ben superiore agli € 870.000,00 segnalati nella relazione a titolo di sforamento‖
Complessivamente si è prodotta una economia di spesa per l'Azienda pari a circa € 70.000.
La scelta di valorizzare la specialistica ambulatoriale, in realtà, è stata determinata dall'obiettivo primario di tutela della salute dei pazienti e degli stessi medici, garantendo un livello adeguato di qualità delle prestazioni sanitarie.
La relazione riconosce le carenze d'organico ma non ne trae illogicamente alcuna Per_3 conseguenza.
Il tema è stato al centro della gestione del ricorrente sin dall'adozione della delibera sul POA e poi è stato costantemente sottoposto dal dr. all'attenzione del Presidente della Giunta Pt_1
Regionale e ai Sub-Commissari ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del settore sanitario, in assenza di risposte concrete.
Le misure adottate dal ricorrente:
- sono state necessitate dalla situazione di grave carenza di organico e dall'esigenza di mantenere livelli ottimali di assistenza;
- non hanno comportato danno alcuno per l avendo invece consentito, come si è CP_4 dimostrato, un rilevante risparmio complessivo di spese;
- ciò nella piena osservanza della normativa sugli orari e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Il rilievo non risulta, quindi, utilmente comprovato, anche visti gli oneri sulla prova sopra richiamati.
Addebito 4: Sistema di gestione contabile.
Deve a questo punto effettuarsi una premessa, valevole anche per i rilievi che saranno oggetto di valutazione nei successivi punti di motivazione (in particolare nei paragrafi ove saranno trattati i rilievi su inventario, immobilizzazioni, rimanenze, duplicazioni di pagamento, gestione contenzioso). Contr Dagli atti emerge che il in seguito a verifica amministrativo-contabile, sin dal 2013 e, quindi, ben prima del conferimento dell'incarico di Commissario Straordinario al dott. , Pt_1 formalizzava in apposita relazione la irregolarità di maggior rilievo emerse nella gestione aziendale, irregolarità che erano successivamente segnalate dalla Corte dei Conti – Sezione
Regionale di controllo, con delibera n. 17 adottata in data 11.12.2014 e trasmessa alla pagina 30 di 44 il 24.2.2015 (circa 40 giorni dopo la nomina del ricorrente); nella delibera in Controparte_1 esame (depositata dal ricorrente tra la documentazione originariamente prodotta nel giudizio dinanzi al TAR CAMPANIA n. 537/2016) erano effettuati rilievi, tra l'altro, sui fondi contrattuali per il personale, sull'inventario, sulle rimanenze, sulle carte contabili, sulle proroghe contrattuali, sui debiti verso fornitori;
emerge che con delibera del n. 166 del 21.04.2015, Prot. 0048057 il Commissario
Straordinario dott. adottava il "Programma Operativo Aziendale" contenente le azioni Pt_1 volte a rimuovere /superare alcune delle irregolarità evidenziate dalla Corte dei Conti;
in data 21.05.2015, con Delibera n. 157/2015, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di
Controllo, riscontrava le attività intraprese, prendendo atto delle iniziative programmatiche e delle azioni da intraprendersi da parte dell' e dalla Controparte_10 CP_1 al fine di rimuovere le irregolarità, riservandosi di verificare la concreta e conforme
[...] esecuzione nell'ambito delle procedure di controllo da eseguirsi sui bilanci della e CP_1 dell' ; Parte_2 il riferiva circa l'attuazione del POA alla in data CP_8 Pt_1 Controparte_1
Contr 4.8.2015, prot. n. 0078223, e alla Corte dei Conti, in data 20.8.2015, oltre che al con nota prot. 4840 del 18.11.2015, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo, in persona del Magistrato Istruttore (oltre ad osservare che il continuo susseguirsi di cambi di vertice dell'azienda era suscettibile di deresponsabilizzare gli organi titolari delle funzioni, non consentendo di pervenire all'obiettivo prefissatosi dalla Corte, ossia la verifica dei risultati conseguiti dall' in merito alle istruttorie in oggetto) rilevava come esaustive le relazioni CP_4
(e i relativi allegati di risposta) fino ad ora pervenute, in merito alla esplicitazione degli obiettivi intermedi improntati e conseguiti dai due soggetti surrichiamati che si sono succeduti (relazioni alle quali si rinvia per tutto quanto in esse contenute) richiamando tra l'altro le relazioni del
Commissario Straordinario prot. 48057 del 21 aprile 2015 e relazione prot. 81036 del 20 agosto 2015, entrambe a firma del dott. . Pt_1
_____
Tanto opportunamente premesso, va in primo luogo osservato che le varie criticità emerse e segnalate erano state oggetto di iniziative, anche programmatiche, adottate dal Commissario
Straordinario nella persona del dott. , indicate nei documenti sopra citati;
inoltre, si Pt_1 prende atto che, a ben vedere, la utilità e la opportunità dell'adozione di tali iniziative ai fini pagina 31 di 44 della soluzione dei rilievi effettuati dal MEF o dalla Corte dei Conti non è neppure posta in dubbio dalla resistente.
Deve anche rilevarsi, quanto allo specifico punto in esame, relativo al “sistema di gestione contabile”, che non risultano minimamente smentite le difese del , laddove Pt_1 evidenziava di aver promosso (si cita di seguito testualmente, in corsivo) una iniziativa organica e coerente con il POA per il superamento delle criticità pregresse, attraverso
l'adesione al . Parte_15
Il sistema SIAC consente infatti di gestire, su piattaforma informatica, l'intera azione di governo amministrativo-contabile dell'Azienda: del controllo di gestione alla contabilità fornitori e generale, alle tesorerie, alla gestione acquisti e magazzini etc.
La è intervenuta, durante la gestione , per quanto riguarda il grave e Parte_2 Pt_1 annoso problema delle duplicazioni dei pagamenti ai fornitori (ADDEBITO 9), sui seguenti versanti:
a) attraverso la previsione di specifiche linee di indirizzo in materia di procedure esecutive (all.
17 motivi aggiunti);
b) attraverso la gestione cd. ―flow chart in materia di titoli giudiziari ed esecutivi (all. 18 motivi aggiunti);
c) attraverso una specifica attività di riconciliazione dei fornitori.
In particolare: in data 05.2.2015 con nota ufficiale, al fine di verificare la concordanza delle partite aperte con il saldo richiesto dal creditore, si chiedeva a tutti i fornitori dell'Azienda di fornire conferma dell'esattezza del saldo.
Successivamente, al fine di scongiurare rischi di duplicazione di pagamenti, in data 01.9.2015 veniva adottata una procedura ancora più incisiva consistente nel chiedere ai fornitori, per ogni tipologia di fornitura, d'inviare l'estratto conto delle partite aperte nei confronti dell' al CP_4 fine di consentire alla stessa di procedere alla verifica delle partite aperte/chiuse e quindi alla sistemazione contabile di tutti i dati inseriti nel bilancio. (all. 34-35-36)
Questa modalità è stata ritenuta in grado di garantire la circolarizzazione dei debiti/crediti ed è certamente valida anche per future attività di verifica al fine di accertare, di volta, in volta la corrispondenza tra le partite contabili aperte, come risultanti all'azienda e come risultanti ai fornitori stessi.
pagina 32 di 44 La procedura di cui sopra ha consentito di definire situazioni incerte, recuperare somme indebitamente incassate dai fornitori (a fronte di un totale di circa 34 milioni di euro di doppi incassi, da parte dei fornitori, sono stati recuperati circa 30 milioni di euro e alla data della sospensione dall'incarico, l'azione di recupero era ancora in corso) ed evitare per il futuro il ripetersi del fenomeno della duplicazione degli incassi da parte dei fornitori.
Nel mese di luglio 2015 il dr. ha avviato inoltre previa indagine risalente al 2002, il Pt_1 recupero di 14 milioni di euro nei confronti di quattro centri che si erano avvantaggiati di rivalutazioni tariffarie impropriamente applicate (cfr. le azioni giudiziarie avviate dal ricorrente contro i centri nel luglio 2015 - all. 37)
Carte contabili. Fino al 2013 le carte contabili da regolarizzare, così come confermato anche Contr nella ispezione amministrativa contabile del 2013-2014), ammontavano a circa 180 milioni di euro.
Il dott. da subito investito da questa problematica, a pochi giorni dalla nomina a Pt_1
Commissario Straordinario, avviava le iniziative per la soluzione del problema, per la prima volta in azienda.
L'azione di regolarizzazione delle carte contabili è stata monitorata costantemente, con dei reports che venivano inviati anche alla che era informata costantemente sui concreti CP_1 risultati che si conseguivano.
Il dr. con nota 1241 del 3.11.2015 indirizzata alla struttura commissariale regionale Pt_1 descriveva l'iter procedurale da porre in essere per garantire il completamento dell'attività di regolarizzazione delle carte contabili in tempi rapidi: Sono state totalmente regolarizzate le residue carte contabili relative agli esercizi 2013 e anni precedenti mentre alla data di sospensione dall' incarico (novembre 2015) rimanevano da regolarizzare le residue carte relative all'esercizio 2014 ed un residuo fisiologico valore di carte contabili da regolarizzare relative all'esercizio 2015.
Dai 180 milioni di euro da regolarizzare iniziali si è scesi nel giro di pochi mesi a circa 30 milioni. (all. 19 motivi aggiunti)
L' ha inoltre posto in essere specifiche procedure per consentire un tempestivo CP_4 riscontro al servizio Affari legali sulle fasi di attività relative al flusso dei titoli giudiziari ed esecutivi, ai fini delle successive opposizioni in giudizio, sia per evitare il più possibile che i titoli esecutivi arrivassero alla fase di assegnazione (all. 17-18 motivi aggiunti).
pagina 33 di 44 Tenuto conto di quanto sopra indicato, può quindi affermarsi che anche il rilievo in esame non risulta comprovato e, comunque, le argomentazioni del ricorrente volte a dimostrare le specifiche ed analitiche attività intraprese circa la gestione contabile sono supportate dalla documentazione richiamata e testimoniano il fatto che egli si era attivato per risolvere il problema delle carte contabili e di quelli connessi.
Si rinvia sul punto alla documentazione di cui all' allegato 4 del ricorso e a quella già prodotta nel sub allegato “motivi aggiunti”, in cui sono presenti i documenti attinenti al Sistema di
Gestione Contabile (doc. 14), le Linee di indirizzo procedurale esecutivo del 31.08.2015, la gestione Flow Cart del 28.10.2015, la documentazione in tema di regolarizzazione delle carte contabili (doc. 19).
Addebito 5: “Corretta tenuta dell'inventario di beni mobili e immobili”.
Quanto a tale addebito, attinente, sulla scorta di quanto segnalato dalla Corte dei Conti, alla necessità di garantire una corrispondenza tra inventario fisico e rappresentazione documentale di bilancio con una procedura di controllo interno, il ricorrente ha rilevato e documentato che l , per una risolutiva definizione di questi adempimenti, nella primavera 2015 aderiva al CP_4 sistema informativo;
è stata quindi avviata la ricostruzione analitica dei dati per singoli Pt_5 cespiti relativi al costo storico e del fondo ammortamento sulla base dei dati riportati in contabilità sino al 31 dicembre 2014 e delle risultanze delle attività inventariali in corso. A novembre 2015 i direttori delle articolazioni aziendali erano invitati alla redazione dell'inventario dei beni mobili mediante compilazione di schede appositamente predisposte per poterle poi caricare sul nuovo sistema di contabilità (SIAC).
Il rilievo non è quindi provato ed è pure smentito dalle allegazioni difensive e documentali del ricorrente.
Addebito 6: RILEVAZIONE delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, QUOTE AMMORTAMENTO,
RIMANENZE, CREDITI, DEBITI VERSO FORNITORI, SOPRAVVENIENZE PASSIVE.
Il ricorrente ha osservato che la Corte dei Conti aveva prescritto all le seguenti azioni: CP_4
a) inventariazione dei beni presso tutte le ubicazioni e reparti ai fini del bilancio di esercizio
2015, b) riconciliazione con i dati contabili dei rendiconti trasmessi dai terzi depositari dei beni dell'azienda, c) integrazione tra il sistema di contabilità sezionale di magazzino e sistema di contabilità generale, da realizzare, cosi come definito nel POA entro il termine di approvazione
pagina 34 di 44 del bilancio 2015 (vale a dire nella primavera 2016) a cura di diversi direttori di strutture aziendali, indicati quali responsabili operativi dell'obiettivo; ha quindi rilevato di aver affrontato la questione in maniera strutturale e definitiva, adottando una propria delibera, la n. 553 del 29.9.2015, con la quale ha predisposto una procedura in grado di assicurare la rilevazione ed il monitoraggio delle rimanenze, con la realizzazione di inventari fisici periodici definendo tempi, modi, responsabilità e controlli per tutte le ubicazioni aziendali, tutto ciò al fine di: fornire dati sulle rimanenze finali da contabilizzare in bilancio;
consentire l'integrazione tra il sistema di contabilità generale e quella di magazzino;
avere contezza circa il fabbisogno delle singole unità operative dei diversi materiali (farmaci, dispositivi medici, diagnostici, ecc.) per le esigenze assistenziali delle strutture stesse.
Emerge dalla deliberazione n. 157/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Parte
“che la aveva evidenziato in apposito prospetto, nel suo programma operativo di rimozione delle criticità rilevate dalla Corte con la citata delibera n. 17/2015, l'ammontare dettagliato del totale delle rimanenze al 31 dicembre 2013 e 2014, ricomprendendovi anche le rimanenze di beni non sanitari”; in proposito, la Corte dei Conti osservava che “tale inclusione
è stata bene apprezzata da questa Sezione in quanto mette in evidenza l'impegno globale che sembra voler emergere dall'impostazione del programma, impegno capace di consentire la rappresentazione veritiera e corretta di tutte le rimanenze di pertinenza dell'Ente, e il controllo di irregolari sottrazioni”.
Quanto agli altri profili, non risulta smentita e, comunque, è comprovata con il deposito della relativa documentazione (prodotta sub allegato 4), la affermazione del ricorrente in ordine alla adesione della al progetto Sistema Amministrativo Contabile anche al fine di Parte_2 effettuare la verifica dei saldi fornitori, il fatto siano state adottate linee di indirizzo delle procedure esecutive, nonché la cd. Flow chart in tema di titoli giudiziari ed esecutivi.
Addebito 7: Fondi contrattuali e corresponsione salario di produttività
Nella relazione del Commissario del 2.12.2015 si osserva che la questione Per_3 nasce dallo sforamento complessivo del fondo del disagio, negli anni, per circa 8 milioni di Contr euro, rilevato anche in sede di verifica amministrativa-contabile dal si segnala nella relazione che “la problematica si profila delicata perché da una successiva analisi da me disposta ed ancora in corso, sembrerebbe non correttamente determinato il fondo ab initio, con conseguente ricaduta sull'intero sistema”. pagina 35 di 44 Si tratta quindi di rilievo che, oltre che privo di riscontri documentali, appare riferirsi ad annualità ampiamente pregresse rispetto ai 10 mesi del 2015 in cui ha rivestito Pt_1
l'incarico di Commissario.
Inoltre, non risulta efficacemente contestato quanto osservato dal ricorrente sul punto, ossia che: dalla citata verifica del MEF sui fondi del trattamento accessorio per gli anni 2010-2013 veniva accertato uno sforamento complessivo di € 9.874.417,00; il ricorrente, appena insediatosi, provvedeva a non erogare al personale di comparto parte del Fondo produttività per l'anno 2014 (quale misura più idonea anche ad evitare rischi di contenzioso), per un importo pari a € 1.200.000,00 quale economia di spesa.
Il recupero totale era previsto attraverso un apposito Piano pluriennale (cfr. allegato 4, sub allegato “motivi aggiunti”, doc. 20).
L'addebito, quindi, non risulta comprovato.
Addebito 8: Gestione contenzioso e fondo rischi:
Il rilievo non è adeguatamente esplicitato, neppure sulla scorta degli atti istruttori di cui si dispone, né risulta richiamata o indicata da parte resistente documentazione sufficiente a comprovarne la effettiva sussistenza.
In ogni caso, il ricorrente, per documentare le iniziative intraprese sul punto, ha depositato la propria disposizione di servizio in materia di contenzioso giudiziario e stragiudiziale del
23.07.2015 (doc. 16, motivi aggiunti, ricompreso nell'allegato 4).
Addebito 9:Adozione di misure per contrastare duplicazioni di pagamento:
Il ricorrente ha dedotto e documentato che la è intervenuta, durante la sua Parte_2 gestione, sull'annoso problema delle duplicazioni dei pagamenti ai fornitori. Parte Invero, come già ripetuto, la ha aderito al progetto Sistema Amministrativo Contabile e ha adottato una procedura di verifica dei saldi fornitori, come documentato con le produzioni sub allegato 4; sono state adottate specifiche linee di indirizzo in materia di procedure esecutive, direttive sulla gestione cd. flow chart in materia di titoli giudiziari ed esecutivi, attraverso una specifica attività di riconciliazione dei fornitori.
Rileva il ricorrente che “attraverso tali procedure, a fronte di un totale di circa 34 milioni di euro di doppi incassi, da parte dei fornitori, sono stati recuperati circa 30 milioni di euro (e alla data
pagina 36 di 44 della sospensione dall'incarico, l'azione era ancora in corso) ed evitato per il futuro il ripetersi del fenomeno.
Tale asserzione è confermata dalla nota del responsabile del servizio GEF del 13.01.2016
(doc. 40), in cui è evidenziato il risparmio conseguito (in questo come in altri settori) in seguito alle iniziative intraprese dalla gestione dirigenziale riferibile al ricorrente.
Il rilievo non risulta quindi comprovato.
Addebito 10: Servizio trasporto Infermi.
Era stato rilevato nella relazione della dott.ssa del dicembre 2015 che “la Per_3 procedura di gara (n.d.r. relativa al servizio trasporto infermi) risulta aggiudicata con determina n. 50 del 20.04.2011 […] e presenta criticità correlate al lungo periodo di proroga e dall'Informativa rilasciata dalla Prefettura di in data 25.03.2015, che rileva nei confronti Pt_2 dell'aggiudicatario la sussistenza di pericolo di infiltrazioni mafiose da parte della criminalità organizzata”.
Il ricorrente ha ampiamente sconfessato la sussistenza dell'addebito, così osservando: La censura riguarda un articolo di stampa, secondo il quale una delle due la Società riunite in ATI, erogante il Servizio Trasporto Infermi nella ASL Napoli 3 Sud (PAF), apparterrebbe a famiglie camorristiche. Come si evince inequivocabilmente dagli atti allegati al presente ricorso, la PAF Parte è una Società che opera nella da diversi anni, e dunque, da epoca anteriore Parte_2
a quella della gestione commissariale del dott. . Nel marzo 2015 la Prefettura ha Pt_1 notificato alla una interdittiva antimafia della citata PAF. In riscontro a Parte_2 quest'ultima, venivano adottate tutti gli atti conseguenziali. Si contattava l'altra Società (benchè collegata in ATI) per il subentro che non era accettato. Si significava alla PAF l'attivazione per le procedure di revoca dell'appalto e si notiziava la circa la necessità di dover far CP_3 ricorso provvisorio a tale società per non interrompere il Servizio 118. Inoltre, veniva avviata una nuova gara per l'affidamento del servizio ad altra impresa. Su tutto ciò è stata puntualmente notiziata la e, a tutt'oggi, sono in corso tutte le azioni correttive CP_3 necessarie, il cui esito non può di certo dipendere dal Dott. . Si deve a tal proposito Pt_1 evidenziare che l'art 94 comma 3 del Decreto Legislativo 159/2011 (legislazione antimafia) prevede che ―i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso […] di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapido”. pagina 37 di 44 Sulla scorta di tali deduzioni, si osserva in primo luogo che la gara era stata aggiudicata da molti anni e che, in seguito alla notifica della interdittiva antimafia da parte della CP_11 nel marzo 2015, il ricorrente si attivava per far fronte a quanto segnalato. Nello
[...] specifico, non risulta contestato dalla Regione quanto indicato alle pagg. 124 e 125 del ricorso introduttivo, secondo cui il ricorrente: - in data 31.3.2015 con nota prot. 40520 comunicava alla
Prefettura: di avere convocato la ditta mandante in ATI con la Pubblica Assistenza Flegrea
Onlus al fine di garantire la prosecuzione del servizio;
di avere riscontrato la indisponibilità della predetta ditta, per mancanza di mezzi e personale;
di dovere pertanto ulteriormente servirsi della Pubblica Assistenza Flegrea per il tempo necessario ad esperire nuova procedura di affidamento, trattandosi di servizio di pubblica utilità non suscettibile di interruzione (all. 21 motivi aggiunti); - nulla rilevava la al riguardo;
- in data 12.5.2015 con nota prot. CP_3
54299 comunicava di voler provvedere alla revoca del rapporto convenzionale con l'ATI aggiudicataria (all. 21 motivi aggiunti); - in data 23.6.2015 con deliberazione n. 361, il
Commissario Straordinario costituiva la Commissione giudicatrice per l'affidamento del Servizio
Trasporto infermi (all. 25 depositato in data 01.2.2021); - in data 14.7.2015 intervenivano le dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice, il ricorrente disponeva la trasmissione dell'atto al competente servizio per l'adozione dei provvedimenti di Pt_16 competenza (all. 25);
- in data 16.9.2015 prot. 87229, il Direttore del competente Servizio Acquisizione Beni e Parte Servizi comunicava alla Prefettura che ―questa è impegnata nell'allestimento della nuova procedura…‖ e che ―questa stazione appaltante è in regime di collaborazione con per la risoluzione della problematica, anche e soprattutto al fine di espletare la Pt_9 procedura senza incorrere in contenzioso, il che rallenterebbe la stessa. Sarà cura dello scrivente, in tempi utili e rapidi, aggiornare codesta Prefettura circa l'indizione della procedura in questione‖ (all. 21 motivi aggiunti).
Il rilievo in esame non risulta, quindi, integrato.
Addebito: “PARERE NON FAVOREVOLE AL BILANCIO CONSUNTIVO RESO DAL
COLLEGIO SINDACALE”:
Il parere attiene al bilancio consuntivo 2014, anno in cui il ricorrente non svolgeva l'incarico di
Commissario Straordinario.
Il rilievo non è provato.
____ pagina 38 di 44 Deve infine osservarsi, per mera completezza espositiva, dato che si tratta di rilievi contenuti nelle relazioni istruttorie della dott.ssa richiamate nella delibera di revoca, che: Per_3 quanto alle “Proroghe contrattuali”, non sono neppure indicate le gare che il ricorrente, nel corso del suo mandato, avrebbe prorogato. quanto al “Personale”, nelle relazioni della i leggeva che “La dirigenza medica Per_3 ed amministrativa a seguito del blocco del turnover, tranne alcuni casi, ha incarichi di sostituzione ai sensi dell'art. 18 del CCNNLL in gran parte scaduti nel tempo. Molti incarichi sono stati conferiti con note provvisorie ed in assenza di procedure selettive. Tale situazione non agevola ne migliora l'organizzazione aziendale, con profili di deresponsabilizzazione e di inefficienza dei percorsi amministrativi e sanitari. Nelle more dell'approvazione dell'atto aziendale da parte della (le proposte di atti aziendali sono state presentate dalle CP_1 singole aziende sanitarie già nel giugno 2013), a partire dal luglio 2015, l ha CP_4 provveduto all'istituzione di tavoli tecnici, d'intesa con le organizzazioni sindacali (da luglio a settembre si sono tenuti n. 17 incontri), per la definizione dei criteri da adottare al fine di individuare eventuali esuberi e/o carenze del personale. Con nota prot. 621 del 06.11.2015 le proposte organizzative emerse dai tavoli tecnici sono state inviate alle organizzazioni sindacali con particolare riguardo al personale degli ospedali, distretti e dipartimento di salute mentale. Il
Commissario aveva inoltre predisposto un modello organizzativo dell'Azienda specificando il numero delle strutture complesse e semplici in applicazione de DCA n. 18/2013. Tale documento è stato consegnato in anteprima e per le vie brevi al sub commissario ad acta nell'agosto 2015, affinché la regione potesse verificarlo e validarlo. L'intero iter procedurale del
POA, posto in essere dal ricorrente d'intesa con la Corte dei Conti e la , ha Controparte_1 suggerito una procedura di evidenza pubblica per reclutare un Advisor Contabile a supporto degli Uffici Aziendali.
Si osserva che le indicazioni sul “Personale” non sono state trasfuse in alcun rilievo in seno alla delibera di revoca e, quindi, ogni ipotetico addebito in tal senso va ritenuto non integrato, anche perché non sono contestate dalla resistente le attività svolte sul punto dal dott.
, sopra elencate e pure richiamate in ricorso. Pt_1
9. Ritenuta l'insussistenza o, comunque, la mancata dimostrazione dei rilievi sopra analizzati, deve conseguentemente affermarsi che i provvedimenti di sospensione e di revoca del dott.
dall'incarico di Commissario Straordinario, di cui alle Delibere 534/2015 e 873/2015, Pt_1 siano stati adottati dalla Giunta Regionale campana in difetto di “gravi motivi”, in assenza di pagina 39 di 44 una “giusta causa” e/o di gravi violazioni di legge/di violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e/o senza che sia stato dimostrato un disavanzo grave imputabile al Commissario e/o una sua responsabilità dirigenziale.
10.Venendo alla verifica dei danni, questo Tribunale reputa, in primo luogo, che il danno subito dal dott. non possa essere liquidato -acriticamente o automaticamente- Pt_1 tenuto conto del periodo temporale intercorrente tra la data di sospensione/revoca del ricorrente dall'incarico di Commissario Straordinario e la data di nomina del Direttore
Generale della , avvenuta con delibera del 6.08.2019. Parte_2
Si deve invero ricordare che: nella delibera di nomina n. 13 del 16.01.2015, la Giunta Regionale della Controparte_1 nominava il ricorrente, , Commissario Straordinario della Parte_1 Parte_2 per 30 giorni e comunque sino alla nomina del Direttore Generale all'esito della procedura in corso;
nella delibera di nomina si disponeva, “al fine di garantire, oltre alla gestione della predetta
e l'erogazione delle prestazioni sanitarie e dei Livelli Essenziali di Assistenza, la CP_4 piena, tempestiva ed efficace attuazione delle misure urgenti disposte dal Governo e il conseguimento degli obiettivi del Piano di Rientro”, la gestione commissariale straordinaria della , fino al passaggio alla gestione ordinaria con la nomina del Direttore Parte_2
Generale, stabilendo che “il predetto Commissario dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad Acta e nelle specifiche direttive emanate per la realizzazione delle misure di razionalizzazione previste dal Piano di Rientro”; era previsto, altresì, attesa la rilevanza strategica delle attività e dei compiti assegnati, anche in considerazione delle gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento giuridico a carico delle Regioni inadempienti, che nel caso in cui ne venga accertata la mancata o incompleta esecuzione la Giunta Regionale potrà disporre la revoca dell'incarico commissariale;
nella delibera n. 13 si dava atto del fatto che l'incarico già conferito al Direttore Generale della era scaduto, che era spirato anche il termine di legge di prorogatio e che, Parte_2 quindi, le relative funzioni erano state assunte dal Direttore Amministrativo a norma dell'art. 3 bis comma 6 del d.lgs. n. 502/92, nella formulazione allora vigente;
emerge peraltro dagli atti che l'incarico era stato svolto in prorogatio dallo stesso , Pt_1 che in quel periodo ricopriva l'incarico di Direttore Amministrativo;
pagina 40 di 44 nella delibera n. 13 si legge che era spirato anche il termine massimo di legge di esercizio dell'incarico da parte del Direttore Amministrativo, come risultante dall'art. 3 comma 6 e dall'art. 3 bis, comma 2 del d.lgs. n.502/92, recepito dalla L.R. n. 32/1994, art. 18, e che erano in corso le procedure di selezione per la designazione del Direttore Generale della . Parte_2
Dalla lettura della Delibera n. 13 emerge, quindi, che la Giunta Regionale aveva disposto la gestione commissariale della . CP_4
Tale gestione era disciplinata dalla L.R. n. 32/1992 che, all'art.35, recante “Vigilanza e controllo regionale sugli atti delle aziende”, al comma 7, stabiliva che:
Nei casi previsti dalla normativa vigente la Giunta Regionale esercita il controllo sostitutivo mediante la nomina di commissari per l'adozione degli atti. Il commissariamento delle
[...]
se non effettuato con atto del governo nazionale, è atto straordinario di Controparte_6 amministrazione e non rinnovabile. Al fine di garantire trasparenza ed informazione sugli atti adottati, è istituita, d'intesa con la Commissione consiliare competente in materia di sanità e su disposizione dell'Ufficio di Presidenza monitoraggio e controllo sugli atti adottati.
7 bis. Il commissariamento delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere non può protrarsi per un periodo superiore a dodici mesi non rinnovabile. del Consiglio regionale, una Commissione paritetica di
Dunque, in base alla citata previsione di legge, il Commissariamento era previsto per il periodo massimo di 12 mesi, non rinnovabili e, quindi, in ogni caso il ricorrente poteva legittimamente aspirare a restare in carica quale Commissario fino al 16.01.2016.
A nulla rileva il fatto, concretamente verificatosi nel caso di specie, che la Controparte_1 anche in ragione della (successiva) entrata in vigore del D.lgs. 171/2016, in attuazione della delega di cui alla L. 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria (che prevedeva una nuova disciplina per la nomina del Direttore Generale di Azienda, stabilendo i titoli, la previsione dell'elenco nazionale dei D.G. da cui attingere, i criteri di valutazione, ecc.)- abbia Parte nominato il Direttore Generale della in esame solo alcuni anni dopo, vale a dire nell'agosto
2019.
Tale evenienza, infatti, esula dall'assetto originario del rapporto e non può in alcun modo costituire il “dies ad quem” a cui parametrare la durata degli effetti della illegittima revoca dall'incarico, proprio perché la nomina era stata fatta in via meramente temporanea, per 30 giorni e fino alla nomina del D.G. che, nella economia contrattuale, anche secondo canoni pagina 41 di 44 ermeneutici ispirati a principi di buona fede, doveva ragionevolmente intervenire in tempi brevi e, sicuramente, ben prima dello spirare dell'anno dalla nomina, che costituiva, per legge, il termine massimo del Commissariamento e che, di conseguenza, costituiva un implicito presupposto del regolamento negoziale adottato.
Pertanto, proprio in base ad una interpretazione secondo buona fede e correttezza di quanto concretamente stabilito tra le parti, della normativa richiamata e di quelle che potevano essere le ragionevoli e legittime aspettative delle parti e, segnatamente, del ricorrente- la valutazione della durata degli effetti pregiudizievoli della sospensione e della revoca deve essere circoscritta al periodo dal 6.11.2015 al 16.01.2016, data, quest'ultima, che in ogni caso costituiva il termine ultimo del Commissariamento, per legge.
Del resto, nella delibera di nomina n. 13 del 16.01.2015 era pure premesso -ed espressamente rimarcato - che erano “attualmente in corso di svolgimento le procedure di selezione degli aspiranti all'incarico di Direttore Generale della secondo le nuove Parte_2 disposizioni introdotte con L. R. n. 16/2014”.
Dunque, ancorare o parametrare il periodo di durata degli effetti pregiudizievoli alla successiva nomina del D.G., avvenuta nel 2019, peraltro dopo l'introduzione di una nuova disciplina legislativa, la cui emanazione non era prevedibile all'atto del conferimento dell'incarico nel gennaio 2015, apparirebbe non conforme alla interpretazione della comune volontà delle parti o di quelli che erano i presupposti di fatto e di diritto noti, e valutati dalle parti, alla data della nomina, e si risolverebbe in una indebita locupletazione di benefici economici o risarcitori non correlati in via diretta e immediata alla condotta della resistente.
Traendo le fila di quanto appena argomentato, può quindi concludersi che, in relazione al danno patrimoniale, esso deve essere parametrato in misura pari alla retribuzione dovuta al per l'incarico già ricoperto, da commisurarsi all'importo mensile di euro 9.534,58 e da Pt_1 calcolarsi limitatamente al periodo dal 6.11.2015 al 16.01.2016, periodo di tempo durante il quale egli è stato sospeso e revocato dall'incarico senza che vi fossero gravi motivi o effettive inadempienze a lui ascrivibili, e durante il quale avrebbe dovuto continuare attivamente a gestire l'Azienda quale Commissario Straordinario.
Il risarcimento riconosciuto, parametrato alle retribuzioni, limitatamente all'anzidetto periodo (a prescindere dal fatto che egli abbia conseguito in quello stesso periodo indennità/retribuzioni pure se già sospeso/revocato), appare ad avviso del Tribunale congruo e satisfattorio dell'effettivo pregiudizio subito.
pagina 42 di 44 Quanto ai danni ulteriori, in particolare ai danni non patrimoniali, morali e all'immagine, essi vanno complessivamente quantificati in euro 20.000,00, secondo valutazione e computo resi in via necessariamente equitativa ma sulla scorta di elementi presuntivi, nello specifico tenuto conto della professionalità del ricorrente come emergente dalle pregresse attività dirigenziali svolte e della risonanza mediatica della vicenda a livello locale, comprovata dagli articoli di giornale prodotti nella presente sede.
Invero, per effetto della sospensione e della revoca dall'incarico -disposti dalla resistente sulla base di motivazioni/rilievi che, come sopra motivato, sono da valutarsi insussistenti - è verosimilmente scaturito un danno non patrimoniale alla immagine e alla reputazione del ricorrente, che è stato complessivamente screditato nella sua figura professionale, dato che, anche agli occhi della opinione pubblica, la sua revoca è apparsa come consequenziale a presunte responsabilità dirigenziali commesse.
Pertanto, il danno in questione va riconosciuto e valutato nella misura indicata.
Non si ravvisano, invece, comprovati danni da perdita di chance, dato che, da un lato, il ricorrente si collocava in pensione sin dall'agosto 2016, all'età di 62 anni, ossia pochi mesi dopo i fatti, con scelta che non può ricollegarsi causalmente o, comunque, necessariamente alla intervenuta revoca dell'incarico e, dall'altro, non risulta che per effetto della vicenda in esame egli non avrebbe avuto la possibilità di reimpiegarsi utilmente in altri contesti lavorativi o che abbia effettivamente perso concrete e specifiche possibilità di lavoro o di successive/ulteriori designazioni o nomine.
Anche l'invocato danno biologico non appare integrato, sulla scorta della documentazione medica in atti (risalente al recente anno 2022, laddove i fatti si collocano nel 2015).
Pertanto, la richiesta TU medico legale avrebbe avuto sul punto valenza meramente esplorativa e, comunque, sarebbe stata di dubbia attendibilità, tenuto conto del rilevante lasso temporale trascorso e, in ultima analisi, sarebbe stata inutile, anche alla luce delle considerazioni, appena effettuate, circa le oggettive aspettative del ricorrente rispetto alla durata dell'incarico poi revocato.
11. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano in dispositivo.
Le spese di TU devono essere poste in via definitiva, sempre in ragione della soccombenza, a carico della . Controparte_1
pagina 43 di 44
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza disattesa, così decide:
1)Dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dall'incarico di Commissario
Straordinario della adottato nei confronti di con D.G.R.C. n. Pt_12 Parte_1
534 del 6.11.2015, nonché del provvedimento di revoca dall'incarico di Commissario
Straordinario della adottato nei confronti di con D.G.R.C. n. Pt_12 Parte_1
873 del 29.12.2015;
2)Condanna la al pagamento in favore di dei danni Controparte_1 Parte_1 subiti, liquidati, quanto ai danni patrimoniali, in misura pari alla retribuzione dovuta per l'incarico già ricoperto, da commisurarsi all'importo mensile di euro 9.534,58 e da calcolarsi limitatamente al periodo dal 6.11.2015 al 16.01.2016, e liquidati, quanto ai danni non patrimoniali, in complessivi euro 20.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3)Condanna la al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali del presente processo, che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%;
4) Pone le spese di TU, in via definitiva, a carico della . Controparte_1
Letto l'art. 429 cpc, vista la particolare complessità della controversia, fissa il termine di gg. 45 per il deposito della sentenza.
Campobasso, 7.10.2025. Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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