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Sentenza 24 novembre 2023
Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2023, n. 47354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47354 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI IO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 23/04/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Ettore Grenci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47354 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, emessa a seguito di rito abbreviato, con la quale IO VI era stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio ai danni di TO ZE e di porto ingiustificato di arma bianca, ed era stato condannato, con la continuazione tra i reati e le attenuanti generiche, alla pena principale di quattro anni e quattro mesi di reclusione. 2. L'accaduto, verificatosi a Bologna nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2020, era stato giudizialmente ricostruito (nella reticenza dei testimoni oculari) tramite i riscontri degli operanti, le dichiarazioni dei diretti interessati, laddove congruenti, e i filmati registrati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo la ricostruzione giudizialmente accreditata, l'imputato e la vittima avevano iniziato a discutere animatamente già intorno alle ore 23 e 30, sulla pubblica via;
si erano più volte divisi e riavvicinati;
finché, intorno alle ore 23 e 35, erano passati alle mani. Un connazionale, IO AS, si era frapposto per separarli. VI si era quindi allontanato e dalle immagini si notava che, con la mano destra, impugnava un coltello. ZE, con la sua fidanzata (AN Maranelli), e con il menzionato connazionale, si metteva allora all'inseguimento. Giunti i due antagonisti nuovamente a contatto, ZE veniva da VI accoltellato tra il torace e l'addome, riportando una ferita lacero-contusa obliqua, lunga 35 centimetri, curata in ospedale. Seppure, secondo il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, non si fosse a posteriori determinata, in alcun momento, stante la relativa superficialità della ferita, una reale criticità per la vita del paziente, le conseguenze avrebbero potuto essere - in partenza, vista la dinamica del fatto e l'arma da taglio utilizzata - assai più gravi. 3. Nelle dichiarazioni spontanee, rese nel giudizio abbreviato, l'imputato aveva fornito la sua versione dell'occorso, riferendo che era stata la vittima ad attirarlo sul posto, quella notte. Giunto presso i giardini pubblici, VI aveva trovato ZE e la fidanzata già ubriachi. ZE era indispettito con lui, per una ragione che all'imputato non era chiara. L'imputato, andato via una prima volta, era ritornato sui suoi passi per chiarire meglio la situazione e aveva trovato anche AS. L'atteggiamento della vittima rimaneva aggressivo e l'imputato si era spaventato, sicché aveva estratto il coltello, da lavoro, e lo aveva agitato in aria per proteggersi. Mentre cercava di allontanarsi, veniva colpito da ZE, che lo incalzava spalleggiato dai suoi sodali, con alcuni calci. Solo a quel punto, 7 terrorizzato e confuso, difendendosi con il coltello, aveva nella concitazione colpito ZE ed era quindi fuggito. 4. La Corte di appello, sostanzialmente recependo le valutazioni del primo giudice, ha viceversa ritenuto che l'imputato non si trovasse, al momento dell'accoltellamento, in una condizione di pericolo attuale per la sua incolumità, né che stesse utilizzando il coltello solo per spaventare il contendente. Dalla visione del filmato si ricavava infatti come, in detto momento, l'imputato fronteggiasse la sola vittima, ZE, e che questi non avesse affatto colpito a calci VI. Era stato piuttosto l'imputato ad affrontare e ad aggredire l'avversario, al cui indirizzo aveva sferrato, oltre al colpo andato a segno, altri fendenti, che avevano lasciato tagli sulla manica della giacca in pelle della vittima. Secondo la Corte di merito, l'azione dell'imputato era stata dolosa e non necessitata. Il dolo, d'impeto, era propriamente quello di omicidio, perché il colpo andato a segno non era l'unico sferrato ed era stato inferto con energia, verso una parte vitale del corpo, con arma pericolosa, ed era idoneo, in valutazione ex ante, a provocare la morte. Non sussisteva, infine, provocazione, non emergendo alcuno specifico fatto ingiusto commesso dalla vittima, né apparendo che l'aggressore avesse agito in stato d'ira. L'attenuante andava, comunque, esclusa in presenza di un'evidente sproporzione tra fatto della vittima e reazione. 4. VI ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in quattro motivi, che saranno illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova. La Corte di appello non avrebbe, all'evidenza, visionato gli interi filmati registrati dalle videocamere, contenuti nel DVD in atti, ma si sarebbe limitata ad esaminare i fotogrammi da esso estratti, stravolgendo la ricostruzione degli accadimenti. Secondo la ricostruzione corretta, l'imputato si era trovato a fronteggiare un gruppo di persone a lui avverso, alcune delle quali ubriache, si era trovato in condizione di vulnerabilità e si era sentito in serio pericolo per la propria incolumità. I filmati, nella loro integralità, mostravano che VI aveva da ultimo deciso di interrompere il litigio e se ne stava andando, allorché veniva inseguito 3 dalla parte lesa, dalla fidanzata e da AS. La parte lesa, più possente di corporatura, lo raggiungeva e aggrediva con violenti calci. L'imputato, spaventato, e sentendosi in balia degli avversari, nel tentativo di difendersi sferrava colpi in aria, gesticolando, al solo scopo di spaventare a sua volta i contendenti. Era stato dunque l'imputato a difendersi dall'aggressione della vittima, non il contrario. La sentenza impugnata traviserebbe le risultanze processuali in almeno due snodi fondamentali ulteriori. La vittima era stata attinta da un unico fendente - mediante uno strumento identificabile con un tagliacarte, non con un coltello - e non da una molteplicità di colpi. La giacca di pelle dalla manica tagliata, richiamata a sostegno della reiterazione dei colpi, non era in realtà indosso alla vittima al momento del ferimento, perché da lui in precedenza posata nei pressi. 6. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il rilievo della condotta dolosa, non necessitata, si baserebbe così su una prova travisata. Il motivo si sofferma ulteriormente sul contenuto del DVD, allo scopo di meglio evidenziare il vizio dedotto. Emendato il quale, risulterebbe chiaro come non vi fosse stata, in VI, alcuna intenzione di uccidere. Nessun animus necandi, ma solo uno, sia pure scomposto, tentativo di difesa. Se avesse realmente desiderato la morte della vittima, l'imputato avrebbe potuto agevolmente raggiungere lo scopo. Dopo aver malauguratamente colpito l'avversario nel contesto testé chiarito, egli aveva invece spontaneamente desistito e si era allontanato. La condotta era comunque inidonea a sortire un esito di tipo letale, come chiaramente emergerebbe dalla consulenza tecnica del pubblico ministero. Né un tale esito l'imputato si sarebbe prefigurato giacché egli tentava solo di difendersi;
al più, si sarebbe raffigurato la possibilità di ledere. A tutto concedere, l'unicità dell'azione e del colpo e le loro modalità avrebbero dovuto condurre alla derubricazione nel delitto di lesione personale. 7. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. L'imputato sarebbe stato innegabilmente vittima di un fatto ingiusto, avendo ricevuto violenti calci al collo e intorno al viso mentre indietreggiava per sottrarsi al conflitto. Né la sua reazione, nella situazione data di imminente pericolo, poteva considerarsi sproporzionata. 8. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima 4 estensione e alla misura dell'aumento (pari a sei mesi di pena detentiva) per il reato (il porto ingiustificato di arma impropria) posto in continuazione. 9. Il Procuratore generale requirente ha depositato memoria, anticipando e argomentando le conclusioni di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso, tra loro connessi, e congiuntamente esaminabili, non sono fondati. 2. Non lo sono, anzitutto, nella parte in cui essi, mediante censure che si intersecano e integrano tra loro, contrastano la ricostruzione dell'accaduto, basata essenzialmente sui filmati di videosorveglianza e sulle annotazioni di polizia giudiziaria, addebitando alla sentenza impugnata di aver travisato le relative risultanze. 2.1. La denuncia di travisamento probatorio è il mezzo in forza del quale la Corte di cassazione è sollecitata, senza dover procedere all'inammissibile rivalutazione del fatto, e degli elementi dimostrativi dello stesso, a prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti, allo scopo di verificare se essi siano stati trasfusi all'interno della decisione impugnata senza alterazione del loro contenuto estrinseco. Sussiste dunque l'anzidetto travisamento giusto quando il giudice di merito abbia fatto riferimento a un elemento di prova in realtà inesistente, o abbia inopinatamente e ingiustamente trascurato un elemento esistente e decisivo, o abbia fondato il proprio convincimento su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (da ultimo, Sez. 1, n. 7907 del 15/12/2021, dep. 2022, Buonanno). Il travisamento della prova si risolve, dunque, nell'utilizzazione di un'informazione inesistente agli atti, nella omessa valutazione della prova esistente, o nella falsificazione del suo esito (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01). A tale accertamento rimane totalmente estranea la rivisitazione delle modalità con cui lo specifico mezzo istruttorio è stato apprezzato nel giudizio di merito, e dei risultati di conseguenza attinti. Il vizio di travisamento, così rettamente inteso, deve inoltre risultare da atti processuali chiaramente individuati, nonché compiutamente allegati o riprodotti (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01; Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133-01). La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, pur a seguito della novellazione disposta con la legge 20 febbraio 2006, n. 46, la denuncia di travisamento probatorio, per invenzione, 5 omissione o falsificazione, richieda la distinta identificazione della risultanza processuale, veicolata dal corrispondente atto probatorio, reso integralmente ostensibile, con cui il provvedimento impugnato si porrebbe in insanabile contraddizione, giacché il sindacato della Corte di cassazione si profila, pur sempre, come di sola legittimità, sicché continua ad esulare dai poteri della Corte stessa quello della diretta rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, anche laddove venga dal ricorrente prospettata una abnorme valutazione delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893-01). Il travisamento deve, infine, vertere su circostanze, accomunate dalla necessità che il dato probatorio che ne risulta investito abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, Napoli, Rv. 233460-01). Il motivo di ricorso, che lo denuncia, deve pertanto indicare le ragioni per cui il travisamento infici e comprometta, in modo determinante, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01); e tali ragioni devono essere positivamente riscontrate. La Corte di Cassazione, in definitiva, solo se investita di un ricorso che indichi in modo puntuale come il giudice di merito abbia, non già erroneamente interpretato, ma indiscutibilmente travisato il dato probatorio processuale, sotto l'aspetto dell'erronea o falsata considerazione di circostanze fondamentali, risultanti da atti specificamente indicati, portati all'attenzione della Corte stessa nella loro interezza, può -nei limiti di quanto dedotto e rappresentato- verificare l'eventuale esistenza del vizio, e adottare le statuizioni consequenziali (Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588-01). 2.2. Ciò posto, i motivi in scrutinio prefigurano la lettura travisata delle emergenze processuali, in primo luogo nella parte in cui la Corte di merito, nella rivisitazione cronologica degli eventi, avrebbe sostanzialmente scambiato l'aggredito per l'aggressore, giacché i filmati mostrerebbero come fosse stato ZE a muovere proditoriamente contro l'imputato, e ad investirlo con ripetuti calci, ai quali l'imputato avrebbe soltanto reagito con i mezzi a sua disposizione. La Corte di appello avrebbe, inoltre, equivocato sul numero dei colpi, essendo stata inferta, in realtà, una sola coltellata. L'equivoco sarebbe frutto di un ennesimo travisamento, avente valenza strumentale, consistito nell'avere supposto e affermato che, riportando il giubbotto di pelle di ZE alcune lacerazioni, la vittima lo indossasse al momento del suo ferimento - e, quindi, le lacerazioni a 6 quei colpi fossero riconducibili, e ne fossero la dimostrazione - mentre l'indumento era stato precedentemente deposto in terra. Trattasi di censure prive di pregio. Le videoriprese di comportamenti, non aventi contenuto comunicativo, effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, quali quelle in discorso, costituiscono prove atipiche ex art. 189 cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 6, n. 52595 del 04/11/2016, F., Rv. 268936-01), a carattere rappresentativo, e la valutazione e l'interpretazione del loro contenuto costituisce una questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento, sorretto da adeguata motivazione illustrativa, non può essere autonomamente sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti di un'evidente difformità con l'estrinseco dei filmati, convenientemente rappresentato e documentato. Il ricorrente adduce una tale difformità, facendo leva sui fotogrammi estratti dal DVD che racchiude le videoregistrazioni di causa, nonché citando l'annotazione di polizia giudiziaria alla quale detti fotogrammi sarebbero acclusi. E tuttavia, anche a prescindere dal fatto che gli atti così richiamati non sono al ricorso allegati, né vi sono integralmente riprodotti, sicché al Collegio è precluso un riscontro diretto, è lo stesso ricorrente che afferma, nella trama argomentativa dei motivi, che le immagini dei fotogrammi sono «del tutto sfuocate e non nitide» e che una corretta rappresentazione degli eventi non può essere ricavata dallo loro mera visione. Non è per tale via, dunque, che risulta possibile dimostrare il denunciato travisamento della prova filmata. Fuori del quale, la denuncia del ricorrente si risolve in un dissenso di natura valutativa sul contenuto del DVD, e sulla ricostruzione dell'occorso da esso ricavata, che, come tale, non ha cittadinanza dinanzi alla Corte di legittimità, in presenza di un apparato argonnentativo della decisione di merito esauriente e coerente, privo di aporie logiche;
apparato che dà linearmente conto dello svolgimento degli eventi e supera doglianze che restano, alla fine, unicamente incentrate su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentita in questa sede. Sotto gli ulteriori aspetti evidenziati, è recisamente da escludere che la Corte di appello abbia equivocato sulle modalità dell'aggressione dall'imputato sferrata. La sentenza impugnata individua, del tutto correttamente, l'unico fendente che raggiunse il corpo della vittima, provocando l'estesa ferita toraco-addominale di seguito refertata. La stessa sentenza aggiunge, poi, che furono altresì sferrati altri fendenti, i quali lambirono soltanto il bersaglio, essendo tale conclusione accreditata dai tagli sulla manica della giacca della vittima;
il travisamento starebbe, allora, nel rilievo della circostanza di fatto che sorregge quest'ultima deduzione, esistendo, in tesi, sommarie informazioni di polizia giudiziaria in cui ZE dichiarerebbe di essersi in precedenza spogliato del giubbotto. 7 Anche al riguardo occorre, in primo luogo, annotare che gli atti processuali, da cui il travisamento dovrebbe essere ricavato, non sono al ricorso allegati, né vi sono integralmente riprodotti. Indipendentemente da ciò, e in disparte il fatto che non è chiaro come la manica dell'abito potesse essersi altrimenti in più punti tagliata, il ricorrente non indica se, né spiega perché, l'eventuale reiterazione dei colpi rappresenti un elemento realmente decisivo ai fini della qualificazione penalistica della condotta, come in realtà, come sarà più oltre chiarito, può essere serenamente escluso. L'indimostrato travisamento verrebbe a cadere, in altre parole, su un elemento della ricostruzione storica, che non riveste, neppure in prospettazione, quel carattere determinante e cruciale che, solo, potrebbe giustificare la pronuncia di annullamento della decisione che vi si conformi 2.3. Non è ravvisabile, in conclusione, alcuna contraddittorietà estrinseca di motivazione, alcuna reale discrasia tra il significato del dato probatorio, quale giudizialmente ricostruito, e le risultanze obiettivamente documentate o documentabili. Non si assiste, in particolare, ad alcuna falsificazione del dato probatorio medesimo, né all'indebita rappresentazione di elementi veramente decisivi. 3. L'inquadramento giuridico della condotta, operato dalla sentenza impugnata, è perfettamente congruente con la ricostruzione dell'occorso, risultata non eccepibile. I motivi in scrutinio (il secondo è, in particolare, dedicato al tema) sono infondati anche in questa parte. 3.1. A beneficio dell'imputato non è certamente configurabile la scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. Assorbente appare, in quest'ambito, la circostanza dell'assoluto difetto dell'estremo della «necessità di difesa». A tutto concedere, infatti, l'imputato avrebbe almeno concorso, e in maniera determinante, a creare la situazione di pericolo da cui doversi difendere, essendosi fatto più volte incontro al suo preteso aggressore, quando (almeno inizialmente) avrebbe avuto tranquillamente occasione per allontanarsi, ed essendosi finanche preventivamente armato. E la giurisprudenza di legittimità insegna che la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa, indipendentemente dalla ricorrenza del profilo dell'ingiustizia dell'offesa, per difetto del requisito di una difesa realmente «necessitata» (Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, La Gioiosa, Rv. 272036-01; Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016-01; Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, dep. 2012, El Farnouchi, Rv. 252352-01; Sez. 1, n. 2654 del 09/11/2011, dep. 2012, Minasi, Rv. 251834-01). 8 Nell'ipotesi per lui più benevola, dunque, l'imputato ha accettato o rilanciato la «sfida», ed è acquisizione pacifica come non sia invocabile la legittima difesa da parte di colui che così agisca, ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con la reazione aggressiva (Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, dep. 2013, Spano, Rv. 254697-01). 3.2. Quanto all'elemento soggettivo, la sentenza impugnata, avendo appropriatamente escluso che la coltellata andata a bersaglio fosse frutto della concitazione del momento, ovvero fosse partita accidentalmente, ha ravvisato il dolo e ha ragionato sulla natura di esso, senza trascurare il doveroso apprezzamento delle risultanze medico-legali. Queste ultime sono state valutate alla stregua dell'esatto principio di diritto, in forza del quale il dolo di omicidio non si misura, se la morte non si verifica, sugli esiti lesivi ex post determinatisi, dovendo invece idoneità ed inequivocità dell'azione essere oggetto di prognosi postuma;
la relativa prova deve essere cioè desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta - riferiti alla situazione che si presentava sul momento all'agente, in base alle condizioni umanamente prevedibili - che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito da chi agisce (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339-01). Da tale corretto approccio ermeneutico la Corte di merito non si è discostata, avendo essa appropriatamente derivato l'idoneità letale della condotta, e l'animus necandi, da una serie convergente di circostanze, quali le caratteristiche dell'arma, la forza del colpo andato a segno, la sede corporea attinta, che sono già i principali indicatori cui la giurisprudenza si affida, in base all'esperienza criminologica, per ricostruire la volontà dell'agente e la sua direzione finalistica. La Corte di appello, ad ulteriore dimostrazione di quest'ultima, richiama i tentativi ulteriori di colpire la vittima, che VI avrebbe posto in essere, riuscendo a ferirla solo di striscio;
ma il richiamo vale, per affermazione espressa, a colorare ulteriormente le modalità della condotta, e quindi un quadro di azione che, anche a prescindere, per come adeguatamente rappresentato e ineccepibilmente valutato, logicamente sorregge il finale giudizio di sussunzione dell'azione medesima nella cornice legale dell'omicidio tentato. 4. Il terzo motivo è infondato. L'attenuante della provocazione, anche indipendentemente dalla individuazio- ne di specifici comportamenti ingiusti a carico della vittima, e dall'esatta loro collocazione temporale, non può essere, neppure essa, invocata a beneficio di chi 9 abbia portato o accettato una sfida, per la risoluzione di una qualunque contesa, per la illiceità del relativo comportamento, seppure esso sia stato occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137-03; Sez. 1, n. 16123 del 12/04/2012, Samperi, Rv. 253210- 01). L'agente si pone comunque volontariamente, in tale circostanza, in una situazione di pericolo, dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall'altrui aggressione, e l'ordinamento giuridico non considera tale comportamento meritevole di attenuazione sanzionatoria. 5. Il quarto, e ultimo, motivo è infondato. La misura della diminuzione della pena per le applicate circostanze attenuanti costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi all'enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01). La sentenza impugnata spende in proposito assennate considerazioni, spiegando che le attenuanti generiche sono state riconosciute solo in virtù della pregressa incensuratezza, in assenza di ulteriori indici utilmente apprezzabili. Tale valutazione di fatto, insindacabile in questa sede, rende perfettamente ragione del mancato loro riconoscimento nella massima estensione quoad poenam. Discrezionale è anche, come è noto, l'esercizio del potere di dosimetria della pena. Il giudice di merito ha il dovere di dare conto del corretto esercizio di tale potere, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini della decisione (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). Ciò è puntualmente avvenuto, avendo la sentenza impugnata quantificato l'aumento per la continuazione, in termini peraltro di non accentuato rigore, tenendo conto, con rilievo del tutto ragionevole, che l'imputato aveva in concreto fatto uso, con conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi, dell'arma impropria indebitamente portata fuori dell'abitazione. 6. Il ricorso deve essere respinto, alla luce delle considerazioni che precedono. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/06/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Ettore Grenci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47354 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, emessa a seguito di rito abbreviato, con la quale IO VI era stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio ai danni di TO ZE e di porto ingiustificato di arma bianca, ed era stato condannato, con la continuazione tra i reati e le attenuanti generiche, alla pena principale di quattro anni e quattro mesi di reclusione. 2. L'accaduto, verificatosi a Bologna nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2020, era stato giudizialmente ricostruito (nella reticenza dei testimoni oculari) tramite i riscontri degli operanti, le dichiarazioni dei diretti interessati, laddove congruenti, e i filmati registrati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo la ricostruzione giudizialmente accreditata, l'imputato e la vittima avevano iniziato a discutere animatamente già intorno alle ore 23 e 30, sulla pubblica via;
si erano più volte divisi e riavvicinati;
finché, intorno alle ore 23 e 35, erano passati alle mani. Un connazionale, IO AS, si era frapposto per separarli. VI si era quindi allontanato e dalle immagini si notava che, con la mano destra, impugnava un coltello. ZE, con la sua fidanzata (AN Maranelli), e con il menzionato connazionale, si metteva allora all'inseguimento. Giunti i due antagonisti nuovamente a contatto, ZE veniva da VI accoltellato tra il torace e l'addome, riportando una ferita lacero-contusa obliqua, lunga 35 centimetri, curata in ospedale. Seppure, secondo il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, non si fosse a posteriori determinata, in alcun momento, stante la relativa superficialità della ferita, una reale criticità per la vita del paziente, le conseguenze avrebbero potuto essere - in partenza, vista la dinamica del fatto e l'arma da taglio utilizzata - assai più gravi. 3. Nelle dichiarazioni spontanee, rese nel giudizio abbreviato, l'imputato aveva fornito la sua versione dell'occorso, riferendo che era stata la vittima ad attirarlo sul posto, quella notte. Giunto presso i giardini pubblici, VI aveva trovato ZE e la fidanzata già ubriachi. ZE era indispettito con lui, per una ragione che all'imputato non era chiara. L'imputato, andato via una prima volta, era ritornato sui suoi passi per chiarire meglio la situazione e aveva trovato anche AS. L'atteggiamento della vittima rimaneva aggressivo e l'imputato si era spaventato, sicché aveva estratto il coltello, da lavoro, e lo aveva agitato in aria per proteggersi. Mentre cercava di allontanarsi, veniva colpito da ZE, che lo incalzava spalleggiato dai suoi sodali, con alcuni calci. Solo a quel punto, 7 terrorizzato e confuso, difendendosi con il coltello, aveva nella concitazione colpito ZE ed era quindi fuggito. 4. La Corte di appello, sostanzialmente recependo le valutazioni del primo giudice, ha viceversa ritenuto che l'imputato non si trovasse, al momento dell'accoltellamento, in una condizione di pericolo attuale per la sua incolumità, né che stesse utilizzando il coltello solo per spaventare il contendente. Dalla visione del filmato si ricavava infatti come, in detto momento, l'imputato fronteggiasse la sola vittima, ZE, e che questi non avesse affatto colpito a calci VI. Era stato piuttosto l'imputato ad affrontare e ad aggredire l'avversario, al cui indirizzo aveva sferrato, oltre al colpo andato a segno, altri fendenti, che avevano lasciato tagli sulla manica della giacca in pelle della vittima. Secondo la Corte di merito, l'azione dell'imputato era stata dolosa e non necessitata. Il dolo, d'impeto, era propriamente quello di omicidio, perché il colpo andato a segno non era l'unico sferrato ed era stato inferto con energia, verso una parte vitale del corpo, con arma pericolosa, ed era idoneo, in valutazione ex ante, a provocare la morte. Non sussisteva, infine, provocazione, non emergendo alcuno specifico fatto ingiusto commesso dalla vittima, né apparendo che l'aggressore avesse agito in stato d'ira. L'attenuante andava, comunque, esclusa in presenza di un'evidente sproporzione tra fatto della vittima e reazione. 4. VI ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in quattro motivi, che saranno illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova. La Corte di appello non avrebbe, all'evidenza, visionato gli interi filmati registrati dalle videocamere, contenuti nel DVD in atti, ma si sarebbe limitata ad esaminare i fotogrammi da esso estratti, stravolgendo la ricostruzione degli accadimenti. Secondo la ricostruzione corretta, l'imputato si era trovato a fronteggiare un gruppo di persone a lui avverso, alcune delle quali ubriache, si era trovato in condizione di vulnerabilità e si era sentito in serio pericolo per la propria incolumità. I filmati, nella loro integralità, mostravano che VI aveva da ultimo deciso di interrompere il litigio e se ne stava andando, allorché veniva inseguito 3 dalla parte lesa, dalla fidanzata e da AS. La parte lesa, più possente di corporatura, lo raggiungeva e aggrediva con violenti calci. L'imputato, spaventato, e sentendosi in balia degli avversari, nel tentativo di difendersi sferrava colpi in aria, gesticolando, al solo scopo di spaventare a sua volta i contendenti. Era stato dunque l'imputato a difendersi dall'aggressione della vittima, non il contrario. La sentenza impugnata traviserebbe le risultanze processuali in almeno due snodi fondamentali ulteriori. La vittima era stata attinta da un unico fendente - mediante uno strumento identificabile con un tagliacarte, non con un coltello - e non da una molteplicità di colpi. La giacca di pelle dalla manica tagliata, richiamata a sostegno della reiterazione dei colpi, non era in realtà indosso alla vittima al momento del ferimento, perché da lui in precedenza posata nei pressi. 6. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il rilievo della condotta dolosa, non necessitata, si baserebbe così su una prova travisata. Il motivo si sofferma ulteriormente sul contenuto del DVD, allo scopo di meglio evidenziare il vizio dedotto. Emendato il quale, risulterebbe chiaro come non vi fosse stata, in VI, alcuna intenzione di uccidere. Nessun animus necandi, ma solo uno, sia pure scomposto, tentativo di difesa. Se avesse realmente desiderato la morte della vittima, l'imputato avrebbe potuto agevolmente raggiungere lo scopo. Dopo aver malauguratamente colpito l'avversario nel contesto testé chiarito, egli aveva invece spontaneamente desistito e si era allontanato. La condotta era comunque inidonea a sortire un esito di tipo letale, come chiaramente emergerebbe dalla consulenza tecnica del pubblico ministero. Né un tale esito l'imputato si sarebbe prefigurato giacché egli tentava solo di difendersi;
al più, si sarebbe raffigurato la possibilità di ledere. A tutto concedere, l'unicità dell'azione e del colpo e le loro modalità avrebbero dovuto condurre alla derubricazione nel delitto di lesione personale. 7. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. L'imputato sarebbe stato innegabilmente vittima di un fatto ingiusto, avendo ricevuto violenti calci al collo e intorno al viso mentre indietreggiava per sottrarsi al conflitto. Né la sua reazione, nella situazione data di imminente pericolo, poteva considerarsi sproporzionata. 8. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima 4 estensione e alla misura dell'aumento (pari a sei mesi di pena detentiva) per il reato (il porto ingiustificato di arma impropria) posto in continuazione. 9. Il Procuratore generale requirente ha depositato memoria, anticipando e argomentando le conclusioni di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso, tra loro connessi, e congiuntamente esaminabili, non sono fondati. 2. Non lo sono, anzitutto, nella parte in cui essi, mediante censure che si intersecano e integrano tra loro, contrastano la ricostruzione dell'accaduto, basata essenzialmente sui filmati di videosorveglianza e sulle annotazioni di polizia giudiziaria, addebitando alla sentenza impugnata di aver travisato le relative risultanze. 2.1. La denuncia di travisamento probatorio è il mezzo in forza del quale la Corte di cassazione è sollecitata, senza dover procedere all'inammissibile rivalutazione del fatto, e degli elementi dimostrativi dello stesso, a prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti, allo scopo di verificare se essi siano stati trasfusi all'interno della decisione impugnata senza alterazione del loro contenuto estrinseco. Sussiste dunque l'anzidetto travisamento giusto quando il giudice di merito abbia fatto riferimento a un elemento di prova in realtà inesistente, o abbia inopinatamente e ingiustamente trascurato un elemento esistente e decisivo, o abbia fondato il proprio convincimento su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (da ultimo, Sez. 1, n. 7907 del 15/12/2021, dep. 2022, Buonanno). Il travisamento della prova si risolve, dunque, nell'utilizzazione di un'informazione inesistente agli atti, nella omessa valutazione della prova esistente, o nella falsificazione del suo esito (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01). A tale accertamento rimane totalmente estranea la rivisitazione delle modalità con cui lo specifico mezzo istruttorio è stato apprezzato nel giudizio di merito, e dei risultati di conseguenza attinti. Il vizio di travisamento, così rettamente inteso, deve inoltre risultare da atti processuali chiaramente individuati, nonché compiutamente allegati o riprodotti (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01; Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133-01). La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, pur a seguito della novellazione disposta con la legge 20 febbraio 2006, n. 46, la denuncia di travisamento probatorio, per invenzione, 5 omissione o falsificazione, richieda la distinta identificazione della risultanza processuale, veicolata dal corrispondente atto probatorio, reso integralmente ostensibile, con cui il provvedimento impugnato si porrebbe in insanabile contraddizione, giacché il sindacato della Corte di cassazione si profila, pur sempre, come di sola legittimità, sicché continua ad esulare dai poteri della Corte stessa quello della diretta rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, anche laddove venga dal ricorrente prospettata una abnorme valutazione delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893-01). Il travisamento deve, infine, vertere su circostanze, accomunate dalla necessità che il dato probatorio che ne risulta investito abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, Napoli, Rv. 233460-01). Il motivo di ricorso, che lo denuncia, deve pertanto indicare le ragioni per cui il travisamento infici e comprometta, in modo determinante, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01); e tali ragioni devono essere positivamente riscontrate. La Corte di Cassazione, in definitiva, solo se investita di un ricorso che indichi in modo puntuale come il giudice di merito abbia, non già erroneamente interpretato, ma indiscutibilmente travisato il dato probatorio processuale, sotto l'aspetto dell'erronea o falsata considerazione di circostanze fondamentali, risultanti da atti specificamente indicati, portati all'attenzione della Corte stessa nella loro interezza, può -nei limiti di quanto dedotto e rappresentato- verificare l'eventuale esistenza del vizio, e adottare le statuizioni consequenziali (Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588-01). 2.2. Ciò posto, i motivi in scrutinio prefigurano la lettura travisata delle emergenze processuali, in primo luogo nella parte in cui la Corte di merito, nella rivisitazione cronologica degli eventi, avrebbe sostanzialmente scambiato l'aggredito per l'aggressore, giacché i filmati mostrerebbero come fosse stato ZE a muovere proditoriamente contro l'imputato, e ad investirlo con ripetuti calci, ai quali l'imputato avrebbe soltanto reagito con i mezzi a sua disposizione. La Corte di appello avrebbe, inoltre, equivocato sul numero dei colpi, essendo stata inferta, in realtà, una sola coltellata. L'equivoco sarebbe frutto di un ennesimo travisamento, avente valenza strumentale, consistito nell'avere supposto e affermato che, riportando il giubbotto di pelle di ZE alcune lacerazioni, la vittima lo indossasse al momento del suo ferimento - e, quindi, le lacerazioni a 6 quei colpi fossero riconducibili, e ne fossero la dimostrazione - mentre l'indumento era stato precedentemente deposto in terra. Trattasi di censure prive di pregio. Le videoriprese di comportamenti, non aventi contenuto comunicativo, effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, quali quelle in discorso, costituiscono prove atipiche ex art. 189 cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 6, n. 52595 del 04/11/2016, F., Rv. 268936-01), a carattere rappresentativo, e la valutazione e l'interpretazione del loro contenuto costituisce una questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento, sorretto da adeguata motivazione illustrativa, non può essere autonomamente sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti di un'evidente difformità con l'estrinseco dei filmati, convenientemente rappresentato e documentato. Il ricorrente adduce una tale difformità, facendo leva sui fotogrammi estratti dal DVD che racchiude le videoregistrazioni di causa, nonché citando l'annotazione di polizia giudiziaria alla quale detti fotogrammi sarebbero acclusi. E tuttavia, anche a prescindere dal fatto che gli atti così richiamati non sono al ricorso allegati, né vi sono integralmente riprodotti, sicché al Collegio è precluso un riscontro diretto, è lo stesso ricorrente che afferma, nella trama argomentativa dei motivi, che le immagini dei fotogrammi sono «del tutto sfuocate e non nitide» e che una corretta rappresentazione degli eventi non può essere ricavata dallo loro mera visione. Non è per tale via, dunque, che risulta possibile dimostrare il denunciato travisamento della prova filmata. Fuori del quale, la denuncia del ricorrente si risolve in un dissenso di natura valutativa sul contenuto del DVD, e sulla ricostruzione dell'occorso da esso ricavata, che, come tale, non ha cittadinanza dinanzi alla Corte di legittimità, in presenza di un apparato argonnentativo della decisione di merito esauriente e coerente, privo di aporie logiche;
apparato che dà linearmente conto dello svolgimento degli eventi e supera doglianze che restano, alla fine, unicamente incentrate su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentita in questa sede. Sotto gli ulteriori aspetti evidenziati, è recisamente da escludere che la Corte di appello abbia equivocato sulle modalità dell'aggressione dall'imputato sferrata. La sentenza impugnata individua, del tutto correttamente, l'unico fendente che raggiunse il corpo della vittima, provocando l'estesa ferita toraco-addominale di seguito refertata. La stessa sentenza aggiunge, poi, che furono altresì sferrati altri fendenti, i quali lambirono soltanto il bersaglio, essendo tale conclusione accreditata dai tagli sulla manica della giacca della vittima;
il travisamento starebbe, allora, nel rilievo della circostanza di fatto che sorregge quest'ultima deduzione, esistendo, in tesi, sommarie informazioni di polizia giudiziaria in cui ZE dichiarerebbe di essersi in precedenza spogliato del giubbotto. 7 Anche al riguardo occorre, in primo luogo, annotare che gli atti processuali, da cui il travisamento dovrebbe essere ricavato, non sono al ricorso allegati, né vi sono integralmente riprodotti. Indipendentemente da ciò, e in disparte il fatto che non è chiaro come la manica dell'abito potesse essersi altrimenti in più punti tagliata, il ricorrente non indica se, né spiega perché, l'eventuale reiterazione dei colpi rappresenti un elemento realmente decisivo ai fini della qualificazione penalistica della condotta, come in realtà, come sarà più oltre chiarito, può essere serenamente escluso. L'indimostrato travisamento verrebbe a cadere, in altre parole, su un elemento della ricostruzione storica, che non riveste, neppure in prospettazione, quel carattere determinante e cruciale che, solo, potrebbe giustificare la pronuncia di annullamento della decisione che vi si conformi 2.3. Non è ravvisabile, in conclusione, alcuna contraddittorietà estrinseca di motivazione, alcuna reale discrasia tra il significato del dato probatorio, quale giudizialmente ricostruito, e le risultanze obiettivamente documentate o documentabili. Non si assiste, in particolare, ad alcuna falsificazione del dato probatorio medesimo, né all'indebita rappresentazione di elementi veramente decisivi. 3. L'inquadramento giuridico della condotta, operato dalla sentenza impugnata, è perfettamente congruente con la ricostruzione dell'occorso, risultata non eccepibile. I motivi in scrutinio (il secondo è, in particolare, dedicato al tema) sono infondati anche in questa parte. 3.1. A beneficio dell'imputato non è certamente configurabile la scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. Assorbente appare, in quest'ambito, la circostanza dell'assoluto difetto dell'estremo della «necessità di difesa». A tutto concedere, infatti, l'imputato avrebbe almeno concorso, e in maniera determinante, a creare la situazione di pericolo da cui doversi difendere, essendosi fatto più volte incontro al suo preteso aggressore, quando (almeno inizialmente) avrebbe avuto tranquillamente occasione per allontanarsi, ed essendosi finanche preventivamente armato. E la giurisprudenza di legittimità insegna che la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa, indipendentemente dalla ricorrenza del profilo dell'ingiustizia dell'offesa, per difetto del requisito di una difesa realmente «necessitata» (Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, La Gioiosa, Rv. 272036-01; Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016-01; Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, dep. 2012, El Farnouchi, Rv. 252352-01; Sez. 1, n. 2654 del 09/11/2011, dep. 2012, Minasi, Rv. 251834-01). 8 Nell'ipotesi per lui più benevola, dunque, l'imputato ha accettato o rilanciato la «sfida», ed è acquisizione pacifica come non sia invocabile la legittima difesa da parte di colui che così agisca, ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con la reazione aggressiva (Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, dep. 2013, Spano, Rv. 254697-01). 3.2. Quanto all'elemento soggettivo, la sentenza impugnata, avendo appropriatamente escluso che la coltellata andata a bersaglio fosse frutto della concitazione del momento, ovvero fosse partita accidentalmente, ha ravvisato il dolo e ha ragionato sulla natura di esso, senza trascurare il doveroso apprezzamento delle risultanze medico-legali. Queste ultime sono state valutate alla stregua dell'esatto principio di diritto, in forza del quale il dolo di omicidio non si misura, se la morte non si verifica, sugli esiti lesivi ex post determinatisi, dovendo invece idoneità ed inequivocità dell'azione essere oggetto di prognosi postuma;
la relativa prova deve essere cioè desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta - riferiti alla situazione che si presentava sul momento all'agente, in base alle condizioni umanamente prevedibili - che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito da chi agisce (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339-01). Da tale corretto approccio ermeneutico la Corte di merito non si è discostata, avendo essa appropriatamente derivato l'idoneità letale della condotta, e l'animus necandi, da una serie convergente di circostanze, quali le caratteristiche dell'arma, la forza del colpo andato a segno, la sede corporea attinta, che sono già i principali indicatori cui la giurisprudenza si affida, in base all'esperienza criminologica, per ricostruire la volontà dell'agente e la sua direzione finalistica. La Corte di appello, ad ulteriore dimostrazione di quest'ultima, richiama i tentativi ulteriori di colpire la vittima, che VI avrebbe posto in essere, riuscendo a ferirla solo di striscio;
ma il richiamo vale, per affermazione espressa, a colorare ulteriormente le modalità della condotta, e quindi un quadro di azione che, anche a prescindere, per come adeguatamente rappresentato e ineccepibilmente valutato, logicamente sorregge il finale giudizio di sussunzione dell'azione medesima nella cornice legale dell'omicidio tentato. 4. Il terzo motivo è infondato. L'attenuante della provocazione, anche indipendentemente dalla individuazio- ne di specifici comportamenti ingiusti a carico della vittima, e dall'esatta loro collocazione temporale, non può essere, neppure essa, invocata a beneficio di chi 9 abbia portato o accettato una sfida, per la risoluzione di una qualunque contesa, per la illiceità del relativo comportamento, seppure esso sia stato occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137-03; Sez. 1, n. 16123 del 12/04/2012, Samperi, Rv. 253210- 01). L'agente si pone comunque volontariamente, in tale circostanza, in una situazione di pericolo, dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall'altrui aggressione, e l'ordinamento giuridico non considera tale comportamento meritevole di attenuazione sanzionatoria. 5. Il quarto, e ultimo, motivo è infondato. La misura della diminuzione della pena per le applicate circostanze attenuanti costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi all'enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01). La sentenza impugnata spende in proposito assennate considerazioni, spiegando che le attenuanti generiche sono state riconosciute solo in virtù della pregressa incensuratezza, in assenza di ulteriori indici utilmente apprezzabili. Tale valutazione di fatto, insindacabile in questa sede, rende perfettamente ragione del mancato loro riconoscimento nella massima estensione quoad poenam. Discrezionale è anche, come è noto, l'esercizio del potere di dosimetria della pena. Il giudice di merito ha il dovere di dare conto del corretto esercizio di tale potere, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini della decisione (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). Ciò è puntualmente avvenuto, avendo la sentenza impugnata quantificato l'aumento per la continuazione, in termini peraltro di non accentuato rigore, tenendo conto, con rilievo del tutto ragionevole, che l'imputato aveva in concreto fatto uso, con conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi, dell'arma impropria indebitamente portata fuori dell'abitazione. 6. Il ricorso deve essere respinto, alla luce delle considerazioni che precedono. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/06/2023