Sentenza 21 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
O L L O B Aula 'B' ) E 4 E 7 E C 3 . N A N O P , I I 1 Z 9 D 9 IN NOME DI00 842 / 0 3 1 E - 1 C REPUBBLICA ITALIANA I 1 - D 1 2 U I A 7 C 4 E T . N T N T . E SSAZ ONE LA CORTE SUPR T S R E S Oggetto A I ( RISARCIMENTO DANN, SEZIONE TERZA CIVILE da INADEMPIMENTO CONTRATTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI DEPOSITO Dott. Vincenzo - Presidente CARBONE R.G.N. 23697/01 - Cron.1744 Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Rel. Consigliere Rep. LUPO Dott. Ernesto Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Ud. 05/11/02 Consigliere C.C. Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SRL, in persona ACI SERVICE PALERMO unico e legale rappresentante pro dell'Amministratore Gianfranco Borzatta, elettivamente tempore Ing domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio | dell'avvocato STEFANO LUPIS, che la difende anche all'avvocato SERGIO LIO, giusta delegadisgiuntamente in atti;
ricorrente -
contro
EL AR;
2002 intimato 2086 avverso la sentenza n. 684/01 del Giudice di pace di -1- PALERMO, Sezione VI Civile, emessa il 26/01/01 e depositata il 20/02/01 (R.G. 5591/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- 3 La Corte Premesso che ON LF, con atto di citazione notificato l'11 maggio 2000, ha convenuto la società ACI Service di Palermo s.r.l. davanti al Giudice di pace di Palermo, esponendo di avere posteggiato la propria autovettura chiusa a chiave nel parcheggio a pagamento gestito dalla società convenuta all'interno dell'Ospedale civico di Palermo e di avere constatato, tornato dopo circa venti minuti, la rottura del deflettore destro ed il furto dell'autoradio verificatisi ad opera di ignoti, chiedendo quindi di essere risarcito dei danni subiti, quantificati in L.96.000 per la sostituzione del deflettore ed in L.500.000 per la perdita dell'autoradio, oltre svalutazione ed interessi legali;
Premesso, altresì, che la società convenuta, costituitasi, ha sostenuto che nessuna responsabilità poteva essere ad essa attribuita, perché oggetto del contratto stipulato dall'utente era l'occupazione di un posto macchina, e non il deposito o la custodia del veicolo;
Premesso, ancora, che il Giudice adito, con la sentenza depositata il 20 febbraio 2001, ha affermato la responsabilità della società convenuta sulla base dell'interpretazione del contratto intervenuto tra le parti, il cui oggetto è stato ritenuto quello "di custodire l'autovettura affidata" alla società che gestiva il parcheggio, mentre non è stata dal giudicante condivisa la tesi che detto contratto avesse ad oggetto soltanto la locazione d'area, la quale, secondo la sentenza impugnata, da un lato, si fonda sull'art. 11 delle condizioni generali di contratto (apposte in appositi cartelli installati nella zona riservata a parcheggio) che contiene 3 4 una clausola di esonero da responsabilità nulla (ex art.1229 c.c.) e, dall'altro, trascura l'art.9 delle stesse condizioni generali;
Premesso, inoltre, che il Giudice di pace ha liquidato il danno nella complessiva somma di L.246.000 (L.96.000 per la sostituzione del deflettore e L.150.000 per l'autoradio), compensando tra le parti le spese del giudizio;
Premesso, infine, che l'ACI Service Palermo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, ai quali ON LF non ha resistito;
Considerato che
il primo motivo, con cui la società ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed, in particolare, violazione e falsa applicazione delle norme in materia di contratto di deposito", è inammissibile, perché la dedotta violazione, non avendo per oggetto norme costituzionali, comunitarie o processuali, non è deducibile avverso la sentenza di equità del giudice di pace (Sez. un. 15 ottobre 1999 n.716); Rilevato che, nella memoria, il ricorrente invoca, a sostegno della ammissibilità del motivo in esame, sotto l'aspetto della deduzione di violazione dei principi regolatori del contratto di deposito, la sentenza di questa Corte n.7005 del 23/5/2001, la quale, però, concerne l'impugnabilità delle sentenze del conciliatore (in relazione al previgente testo dell'art. 113 c.p.c.), e non delle sentenze del giudice di pace (come quella qui impugnata); Considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si deduce "omessa motivazione laddove l'organo giudicante afferma che vi sia 4 5 contrasto tra l'art.9 e l'art. 11 delle condizioni generali di contratto predisposte dall'Aci Service s.r.l.", è inammissibile per difetto di interesse, perché concerne un punto non decisivo della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la clausola contenuta nell'art. 11 delle condizioni generali del contratto sia nulla, onde l'affermazione censurata dal motivo di ricorso non costituisce la ratio decidendi della pronunzia impugnata;
Considerato che
il terzo motivo del ricorso, con cui si deduce la "contraddittoria motivazione in ordine alla prova del danno subito dal sig. LF", è manifestamente infondato, in quanto non sussiste contraddizione tra la liquidazione del danno subito dall'attore per il furto dell'autoradio in L.150.000 (anziché nelle chieste L.500.000) e l'affermazione che il giudicante teneva conto "del degrado dalla stessa subito”, pur mancando “la prova della relativa data d'acquisto”, perché non è contestato che il furto dell'autoradio sia avvenuto, onde il danno conseguente di cui è certa la sussistenza - può essere liquidato in via - equitativa;
Ritenuto che
, pertanto, il ricorso va rigettato, e che manca il presupposto per pronunziare sulle spese del giudizio di cassazione perché l'intimato non ha svolto attività difensiva;
Q u
P.Q.M.
e La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di . 8 1 8 . S cassazione. R E I L L Così deciso a Roma il 5 novembre 2002. E a C s N s . t A t Il Relatore-Estensore Il Presidente o C D L I Слине про IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello