Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2015, n. 7857
CASS
Sentenza 9 gennaio 2015

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Massime1

In tema di esecuzione, qualora, per effetto di "abolitio criminis", sia parzialmente revocata la sentenza di patteggiamento per il reato base e per alcuni di quelli posti a fondamento del vincolo della continuazione che venga così ad essere risolto, rendendosi necessaria la nuova determinazione della sanzione per un residuo reato (già satellite), là dove l'originario aumento computato a titolo di continuazione non corrisponda - per genere, per specie o per quantità di pena - alla sanzione prevista astrattamente dalla legge, la relativa quantificazione può essere operata direttamente dalla Corte di cassazione avendo riguardo alla massima riduzione consentita per le circostanze attenuanti ed alla diminuzione per l'eventuale rito alternativo richiesto dall'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha rideterminato la pena per il reato satellite di cui all'art. 474 cod. pen. in giorni quindici di reclusione ed euro cinque di multa).

Commentari2

  • 1Cass. Pen., SS. UU., 19 luglio 2018, n. 40256
    https://www.iusinitinere.it/

    In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l'abolitio criminis, la corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla …

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  • 2Assegno non trasferibile falsificato: non è (più) reato (Cass. 40256/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018

    La condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di "non trasferibilità" non è più sottoposta a sanzione penale, costituendo reato solo le falsità commesse su titoli di credito "trasmissibili per girata", tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 19 luglio – 10 settembre 2018, n. 40256 Presidente Carcano – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 luglio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a F.S. la pena concordata tra le parti di mesi tre di reclusione ed Euro trecento di multa per i reati di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2015, n. 7857
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7857
Data del deposito : 9 gennaio 2015

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