Sentenza 9 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di esecuzione, qualora, per effetto di "abolitio criminis", sia parzialmente revocata la sentenza di patteggiamento per il reato base e per alcuni di quelli posti a fondamento del vincolo della continuazione che venga così ad essere risolto, rendendosi necessaria la nuova determinazione della sanzione per un residuo reato (già satellite), là dove l'originario aumento computato a titolo di continuazione non corrisponda - per genere, per specie o per quantità di pena - alla sanzione prevista astrattamente dalla legge, la relativa quantificazione può essere operata direttamente dalla Corte di cassazione avendo riguardo alla massima riduzione consentita per le circostanze attenuanti ed alla diminuzione per l'eventuale rito alternativo richiesto dall'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha rideterminato la pena per il reato satellite di cui all'art. 474 cod. pen. in giorni quindici di reclusione ed euro cinque di multa).
Commentari • 2
- 1. Cass. Pen., SS. UU., 19 luglio 2018, n. 40256https://www.iusinitinere.it/
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l'abolitio criminis, la corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla …
Leggi di più… - 2. Assegno non trasferibile falsificato: non è (più) reato (Cass. 40256/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018
La condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di "non trasferibilità" non è più sottoposta a sanzione penale, costituendo reato solo le falsità commesse su titoli di credito "trasmissibili per girata", tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 19 luglio – 10 settembre 2018, n. 40256 Presidente Carcano – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 luglio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a F.S. la pena concordata tra le parti di mesi tre di reclusione ed Euro trecento di multa per i reati di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2015, n. 7857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7857 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 09/01/2015
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 33
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - N. 32342/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND EI N. IL 31/12/1977;
avverso l'ordinanza n. 17/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del 30/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO CENTONZE;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 09/12/2013 il Tribunale di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata da YE IK, disponeva la revoca parziale della sentenza emessa dallo stesso tribunale il 04/07/2005, divenuta irrevocabile il 23/07/2005.
Questo provvedimento veniva adottato in relazione alla condanna relativa alle fattispecie di cui all'art. 474 c.p., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, L. n. 633 del 1941, art. 171 ter,
lett. d), con cui gli veniva applicata, su accordo delle parti, la pena di mesi sei di reclusione, per i fatti delittuosi commessi a Roseto degli Abruzzi l'01/07/2005.
Tale ordinanza veniva emessa in sede esecutiva sul presupposto dell'intervenuta abolitio criminis delle fattispecie originariamente contestate ai capi A) e C).
Per effetto di tale pronuncia, resa ai sensi dell'art. 673 c.p.p., il giudice dell'esecuzione rideterminava la pena applicata all'esecutato, per la residua ipotesi di reato prevista dall'art. 474 c.p., contestata al capo B), in mesi quattro di reclusione.
2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione la difesa di YE IK, rappresentata dall'avv. Giovanni Marziali, con ricorso depositato il 14/05/2014, eccependo, quale primo motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per violazione degli artt. 23, 133 e 474 c.p., in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 444 c.p.p., art. 673 c.p.p., comma 1.
Si deduceva, in tale ambito, che l'ordinanza impugnata era viziata in quanto aveva omesso di applicare, nella rideterminazione della pena conseguente alla revoca parziale della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Teramo il 04/07/2005, le riduzioni previste per la concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e per il rito alternativo con cui si procedeva ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Quale secondo motivo di ricorso si eccepiva la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata, rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 125 c.p.p.,
comma 3, art. 444 c.p.p., art. 673 c.p.p., comma 1, artt. 23, 133 e 474 c.p., non avendo il giudice dell'esecuzione dato conto delle modalità di esercizio del suo potere discrezionale nella rideterminazione della pena applicata allo IK, sommariamente quantificata in mesi quattro di reclusione.
Questi motivi di ricorso imponevano l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, in tema di abolitio criminis del reato base, ritenuto in continuazione con altra ipotesi di reato meno grave, questa Corte è intervenuta, affermando il seguente principio di diritto: "Nei casi in cui la revoca ex art. 673 c.p.p. della sentenza di condanna per un reato continuato riguardi una parte soltanto degli illeciti confluiti nella fattispecie unitaria all'esito del giudizio di cognizione, ed in particolare quello considerato più grave ai fini dell'art. 81 cpv. c.p., è richiesta al giudice della esecuzione una nuova ed autonoma determinazione della pena per i reati già ritenuti satelliti, poiché la deroga alla intangibilità del giudicato è imposta dalla necessità di osservare la regola fissata all'art. 2 c.p., comma 2" (cfr. Sez. 3, n. 7667 del 16/02/2002, dep. 27/02/2002, P.M. in c. Congedo, Rv. 221103).
Nel caso in esame, in sede di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'aumento di pena per la continuazione per i reati di cui ai capi B) e C) veniva complessivamente determinato dal giudice della cognizione in mesi uno di reclusione, con la conseguenza che la pena della reclusione per il delitto di cui all'art. 474 c.p. veniva forfettariamente calcolata in giorni quindici di reclusione, nel rispetto del minimo edittale espressamente previsto dall'art. 23 c.p., comma 1. In sede di rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 673 c.p.p., in accoglimento della richiesta di revoca parziale della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo il 04/07/2005, la pena applicata all'esecutato veniva quantificata in mesi quattro di reclusione.
Tuttavia, a seguito dell'intervenuta abolitio criminis per i capi A) e C), la pena residua per il capo B) non corrispondeva, per genere, a quella prevista per il delitto di cui all'art. 474 c.p., che, oltre alla reclusione, prevede pure la multa, con la conseguenza che la sua mancata contemplazione rendeva la sanzione, così come rideterminata, illegittima.
Inoltre, il giudice dell'esecuzione, rideterminando la pena applicata allo IK in mesi quattro di reclusione, incideva in senso peggiorativo sul giudicato, atteso che la sanzione per il reato satellite dell'art. 474 c.p. era stata originariamente quantificata in giorni quindici di reclusione, a titolo di aumento per la continuazione della pena irrogata per il reato più grave, contestato al capo A).
Ne discende che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena, non solo non rispettava i parametri edittali stabiliti dall'art. 474 c.p., ma la rideterminava senza tenere conto delle riduzioni previste per la concessione delle attenuanti generiche e per il rito alternativo con cui si procedeva in sede di cognizione. Occorre, dunque, procedere alla rideterminazione autonoma della pena originariamente applicata per il reato satellite previsto dall'art. 474 c.p., compiendo un'operazione che, tenendo conto dei parametri ermeneutici richiamati, deve essere compiuta da questa Corte, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. In questo caso, tenuto conto dello scioglimento del vincolo della continuazione, originariamente ritenuto in sede di quantificazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la rideterminazione autonoma della sanzione per il reato di cui all'art. 474 c.p. deve avvenire, in ossequio al principio del favor rei, facendo riferimento al minimo edittale della pena, così come statuito da questa Corte, che afferma: "In tema di revoca dell'indulto, nel caso in cui il reato commesso entro il termine all'uopo rilevante risulti unito in continuazione con altro più grave commesso precedentemente, per valutare il superamento del limite di pena preclusivo alla concessione del beneficio, il giudice non deve considerare l'aumento di pena applicato in concreto ma deve aver riguardo alla sanzione edittale minima prevista per il reato, con la massima riduzione consentita in presenza di circostanze attenuanti" (cfr. Sez. 1, n. 2060 dell'11/11/2008, dep. 20/01/2009, Marincola, Rv. 242837). Tutto questo comporta, valutati ratione temporis i limiti edittali vigenti in relazione al reato satellite residuale, che era stato commesso l'01/07/2005, la rideterminazione della pena applicata al ricorrente in giorni quindici di reclusione e 5,00 Euro di multa.
2. Le ragioni giuridiche che si sono esposte devono ritenersi assorbenti rispetto all'ulteriore motivo di ricorso, pur dovendosene rilevare la fondatezza, non essendo enucleati nel provvedimento impugnato i criteri attraverso i quali il giudice dell'esecuzione giungeva alla determinazione della pena di mesi quattro di reclusione.
3.
Per questi motivi
, deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla pena applicata per il reato di cui all'art. 474 c.p., che si ritiene di dovere determinare in giorni quindici di reclusione e Euro 5,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena applicata per il reato di cui all'art. 474 c.p. che determina in quindici giorni di reclusione e 5,00 Euro di multa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2015